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920714
Direzione Centrale
per i Contributi
Direzione Centrale
per la Politica
Organizzativa
Direzione Centrale
per la Tecnologia
Informatica
Circolare n. 160.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
      e, per conoscenza ,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Lavoratori collocati in aspettativa per svolgimento
di funzioni pubbliche elettive o per cariche sinda-
cali: denuncia dei dati sul mod. DM10/2 e sul
mod.O1/M.
Termine per la presentazione della denuncia annuale
di mod. O1/M relativa all'anno 1991.
Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri.
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Informatica
Roma, 12 giugno 1992   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 160.      Ai Coordinatori generali, centrali e
                          periferici dei Rami professionali
                       Ai Primari Coordinatori generali e
                          Primari Medico legali
                       Ai Direttori dei Centri operativi
                             e, per conoscenza ,
                       Ai Consiglieri di amministrazione
                       Ai Presidenti dei Comitati regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Lavoratori collocati in aspettativa per svolgimento
         di funzioni pubbliche elettive o per cariche sinda-
         cali: denuncia dei dati sul mod. DM10/2 e sul
         mod.O1/M.
         Termine per la presentazione della denuncia annuale
         di mod. O1/M relativa all'anno 1991.
         Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri.
1. L' art. 31 della legge 20 maggio 1970 , n. 300 , prevede, come
   e' noto, per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbli-
   che elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o  pro-
   vinciali,  la  possibilita' di essere collocati in aspettativa
   non retribuita e stabilisce, altresi', che i periodi  caratte-
   rizzati  dall'  aspettativa  stessa siano considerati utili ai
   fini del diritto e della misura delle pensioni  erogate  dall'
   assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trat-
   tamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.
   In  relazione  al disposto di tale norma e al fine di inserire
   tempestivamente negli archivi degli assicurati  -  nel  quadro
   delle iniziative intese a pervenire ad una loro sempre maggio-
   re completezza - le notizie riguardanti i periodi di  aspetta-
   tiva  che possono formare oggetto dell' accreditamento figura-
   tivo, accreditamento che, peraltro, continuera' ad essere  di-
   sposto   su  domanda  degli  interessati  e  con  le  consuete
   modalita', si ritiene  necessario procedere all'  acquisizione
   immediata  delle  informazioni relative ai lavoratori interes-
   sati dalla norma in argomento.
   Pertanto  i datori di lavoro che occupano lavoratori in aspet-
   tativa per i motivi previsti dalla norma di cui sopra sono te-
   nuti ai seguenti adempimenti:
   - a comunicare con la denuncia mensile di mod. DM10/2 il nume-
   ro dei lavoratori in aspettativa, riportando  tale  numero  in
   uno  dei  righi in bianco dei quadri B-C , preceduto dalla di-
   zione "Lav. L.300/1970" e dal codice "E000" per  i  lavoratori
   in  aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o dal
   codice "S000" per i lavoratori in  aspettativa  per  ricoprire
   cariche sindacali.
   Nessun dato, ovviamente, dovra' essere indicato nelle rimanen-
   ti caselle.
   I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti-
   re  dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presen-
   tare entro il 20 agosto;
   - a presentare, a partire dal corrente anno (denuncia relativa
   all'  anno 1991), anche per i predetti lavoratori, la denuncia
   annuale di mod. O1/M.
   Si  precisa che tale denuncia deve essere compilata con le se-
   guenti modalita';
   - riportare tutti i dati previsti nell'intestazione e nel qua-
   dro A;
   -  riportare  nel quadro B soltanto la qualifica rivestita dal
   lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
   - indicare nel quadro C , nella casella "Tipo", il codice "AE"
   per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzio-
   ni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collo-
   cati in aspettativa per ricoprire  cariche  sindacali  nonche'
   nelle caselle "Periodo dal...al" il periodo di aspettativa.
   Nessun altro dato dovra' essere riportato.
   Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia  usufruito  di
   piu'  periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300, que-
   sti dovranno essere indicati nel quadro C in  righe  separate.
   Ove  nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di
   aspettativa e periodi di lavoro  retribuito,  dovranno  essere
   presentate due distinte denunce di mod. O1/M.
2. Si fa , inoltre , presente che questa  Direzione  Generale  ha
   predisposto uno specifico programma di controllo, da consegna-
   re alle aziende che si avvalgono di supporto magnetico per  le
   denunce  annuali, che consente le stesse verifiche che saranno
   effettuate dalle SAP in fase di elaborazione dei supporti.
   In  relazione  alla circostanza che i datori di lavoro, con la
   denuncia relativa all' anno 1991, sono tenuti a  comunicare  i
   dati relativi ai lavoratori in aspettativa ai sensi dell' art.
   31 della legge n. 300/1970 ed al fine di poter utilizzare  an-
   che per la denuncia relativa al 1991 il programma di controllo
   di cui sopra, si dispone la proroga del termine  di  presenta-
   zione  delle  denunce  annuali  su  supporto  cartaceo  al  30
   settembre 1992 e di quelle su supporto magnetico al 30  novem-
   bre 1992.
   Gli stessi termini valgono anche per  la  presentazione  delle
   denunce integrative di mod. O1/M- int.
   Resta confermato, per le Amministrazioni dello Stato, il  ter-
   mine del 31 dicembre 1992.
   Le Sedi ed i Centri operativi informeranno di quanto precede -
   con assoluta immediatezza - le aziende, i consulenti del lavo-
   ro, le associazioni di categoria ed i centri di servizi ,  at-
   traverso i consueti canali.
3. Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri e adempiono
   al versamento dei contributi con il sistema DM.
   A) Datori di lavoro che occupano lavoratori comunitari
   I datori di lavoro che occupano lavoratori comunitari sono te-
   nuti a comunicare con la denuncia mensile di  mod.  DM10/2  il
   numero  di  detti  lavoratori riportandolo in uno dei righi in
   bianco dei quadri "B-C",  facendolo  precedere  dalla  dizione
   "LAV.  COM." e dal codice "C000". Nessun dato, ovviamente, do-
   vra' essere indicato nelle rimanenti caselle.
   I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti-
   re dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da  presen-
   tare entro il 20 agosto.
   Nulla  e'  innovato  circa  le  modalita'  di  versamento  dei
   contributi   previdenziali   e   assistenziali   relativi   ai
   lavoratori in questione.
   B) Datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari
   I datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari so-
   no tenuti a comunicare con la denuncia mensile  di  mod.DM10/2
   il numero di detti lavoratori riportandolo in uno dei righi in
   bianco dei quadri "B-C",  facendolo  precedere  dalla  dizione
   "LAV.  E.C." e dal codice "X000". Nessun dato, ovviamente, do-
   vra' essere indicato nelle rimanenti caselle.
   I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti-
   re dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da  presen-
   tare entro il 20 agosto.
   Nulla  e'  innovato  circa  le  modalita'  di  versamento  dei
   contributi   previdenziali   e   assistenziali   relativi   ai
   lavoratori in questione.  In  particolare,  per  i  lavoratori
   soggetti  al  contributo  dello 0,50% di cui all'art. 13 della
   legge 30 dicembre 1986, n. 943, si  richiamano  le  istruzioni
   fornite con la circolare n. 827 R.C.V. del 9 febbraio 1987.
                                    Il Direttore Generale
                                           BILLIA