920714 Direzione Centrale per i Contributi Direzione Centrale per la Politica Organizzativa Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica Circolare n. 160. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza , Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Lavoratori collocati in aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sinda- cali: denuncia dei dati sul mod. DM10/2 e sul mod.O1/M. Termine per la presentazione della denuncia annuale di mod. O1/M relativa all'anno 1991. Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri. Direzione Centrale per i Contributi Direzione Centrale per la Politica Organizzativa Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica Roma, 12 giugno 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 160. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza , Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Lavoratori collocati in aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sinda- cali: denuncia dei dati sul mod. DM10/2 e sul mod.O1/M. Termine per la presentazione della denuncia annuale di mod. O1/M relativa all'anno 1991. Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri. 1. L' art. 31 della legge 20 maggio 1970 , n. 300 , prevede, come e' noto, per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbli- che elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o pro- vinciali, la possibilita' di essere collocati in aspettativa non retribuita e stabilisce, altresi', che i periodi caratte- rizzati dall' aspettativa stessa siano considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall' assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trat- tamenti sostitutivi o esonerativi della medesima. In relazione al disposto di tale norma e al fine di inserire tempestivamente negli archivi degli assicurati - nel quadro delle iniziative intese a pervenire ad una loro sempre maggio- re completezza - le notizie riguardanti i periodi di aspetta- tiva che possono formare oggetto dell' accreditamento figura- tivo, accreditamento che, peraltro, continuera' ad essere di- sposto su domanda degli interessati e con le consuete modalita', si ritiene necessario procedere all' acquisizione immediata delle informazioni relative ai lavoratori interes- sati dalla norma in argomento. Pertanto i datori di lavoro che occupano lavoratori in aspet- tativa per i motivi previsti dalla norma di cui sopra sono te- nuti ai seguenti adempimenti: - a comunicare con la denuncia mensile di mod. DM10/2 il nume- ro dei lavoratori in aspettativa, riportando tale numero in uno dei righi in bianco dei quadri B-C , preceduto dalla di- zione "Lav. L.300/1970" e dal codice "E000" per i lavoratori in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o dal codice "S000" per i lavoratori in aspettativa per ricoprire cariche sindacali. Nessun dato, ovviamente, dovra' essere indicato nelle rimanen- ti caselle. I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti- re dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presen- tare entro il 20 agosto; - a presentare, a partire dal corrente anno (denuncia relativa all' anno 1991), anche per i predetti lavoratori, la denuncia annuale di mod. O1/M. Si precisa che tale denuncia deve essere compilata con le se- guenti modalita'; - riportare tutti i dati previsti nell'intestazione e nel qua- dro A; - riportare nel quadro B soltanto la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa; - indicare nel quadro C , nella casella "Tipo", il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzio- ni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collo- cati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali nonche' nelle caselle "Periodo dal...al" il periodo di aspettativa. Nessun altro dato dovra' essere riportato. Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di piu' periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300, que- sti dovranno essere indicati nel quadro C in righe separate. Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere presentate due distinte denunce di mod. O1/M. 2. Si fa , inoltre , presente che questa Direzione Generale ha predisposto uno specifico programma di controllo, da consegna- re alle aziende che si avvalgono di supporto magnetico per le denunce annuali, che consente le stesse verifiche che saranno effettuate dalle SAP in fase di elaborazione dei supporti. In relazione alla circostanza che i datori di lavoro, con la denuncia relativa all' anno 1991, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai lavoratori in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge n. 300/1970 ed al fine di poter utilizzare an- che per la denuncia relativa al 1991 il programma di controllo di cui sopra, si dispone la proroga del termine di presenta- zione delle denunce annuali su supporto cartaceo al 30 settembre 1992 e di quelle su supporto magnetico al 30 novem- bre 1992. Gli stessi termini valgono anche per la presentazione delle denunce integrative di mod. O1/M- int. Resta confermato, per le Amministrazioni dello Stato, il ter- mine del 31 dicembre 1992. Le Sedi ed i Centri operativi informeranno di quanto precede - con assoluta immediatezza - le aziende, i consulenti del lavo- ro, le associazioni di categoria ed i centri di servizi , at- traverso i consueti canali. 3. Datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri e adempiono al versamento dei contributi con il sistema DM. A) Datori di lavoro che occupano lavoratori comunitari I datori di lavoro che occupano lavoratori comunitari sono te- nuti a comunicare con la denuncia mensile di mod. DM10/2 il numero di detti lavoratori riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", facendolo precedere dalla dizione "LAV. COM." e dal codice "C000". Nessun dato, ovviamente, do- vra' essere indicato nelle rimanenti caselle. I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti- re dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presen- tare entro il 20 agosto. Nulla e' innovato circa le modalita' di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori in questione. B) Datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari I datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari so- no tenuti a comunicare con la denuncia mensile di mod.DM10/2 il numero di detti lavoratori riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", facendolo precedere dalla dizione "LAV. E.C." e dal codice "X000". Nessun dato, ovviamente, do- vra' essere indicato nelle rimanenti caselle. I predetti dati devono essere comunicati ciascun mese a parti- re dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presen- tare entro il 20 agosto. Nulla e' innovato circa le modalita' di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori in questione. In particolare, per i lavoratori soggetti al contributo dello 0,50% di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 827 R.C.V. del 9 febbraio 1987. Il Direttore Generale BILLIA