910701 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 169 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Personale direttivo, docente e non docente statale di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e non di ruolo nominato per un orario settimanale inferiore a quello di obbligo stabilito per il corrispondente personale di ruolo iscritto all'INPS. Minimale retributivo orario ai fini del calcolo dei contributi assicurativi a decorrere dal 1 .1.1991. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 25 giugno 1991 Circolare n. 169 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI All. 1 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Personale direttivo, docente e non docente statale di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e non di ruolo nominato per un orario settimanale inferiore a quello di obbligo stabilito per il corrispondente personale di ruolo iscritto all'INPS. Minimale retributivo orario ai fini del calcolo dei contributi assicurativi a decorrere dal 1 .1.1991. Si trasmette in allegato la circolare n. 68 del 16.3.1991, con la quale il Ministero della Pubblica Istru- zione, previo parere favorevole della Presidenza del Consi- glio dei Ministri, ha integrato le disposizioni - con ri- guardo agli aspetti della contribuzione dovuta a questo Istituto - in ordine alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale direttivo, docente, educativo e non docente statale di ruolo nonche' nei confronti di tutto l'altro personale della scuola non di ruolo, nominato per un numero di ore settimanali inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni per il corri- spondente personale di ruolo. Nei casi in questione trova applicazione la normativa sull'osservanza del minimale di retribuzione oraria di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Al riguardo, nel richiamare le circolari n. 820 R.C.V. del 2.1.1987, n. 68 del 10.4.1989 e n. 13 dell'11.1.1991, si ritiene opportuno rammentare che ai fini dell'osservanza del minimale orario la retribuzione oraria effettiva da mettere a raffronto con il minimale in parola si ottiene dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore retribuite nello stesso periodo di paga. Comunque, come e' precisato nella circolare ministe- riale, la contribuzione per le categorie del personale interessato va assolta in pratica sulla retribuzione effet- tiva risultando attualmente la stessa superiore a quella determinata sulla base del minimale orario. Considerato che per le suindicate categorie e' versata all'INPS soltanto la contribuzione minore (contribuzione "tbc" ovvero per "tbc" e "ds" ovvero per "tbc", "ds" ed ex Enaoli) non dovrebbe assumere rilievo l'eventuale trasfor- mazione nel corso dell'anno del rapporto di lavoro (da part-time a tempo pieno e viceversa), comportante l'appli- cazione del comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'unica eccezione puo' essere rappresentata dal perso- nale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica, che abbia optato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28.7.1961, n. 831, per l'assicurazione obbligatoria I.V.S. Peraltro, anche in tal caso l'ipotesi della "trasfor- mazione" del rapporto difficilmente dovrebbe verificarsi, in quanto l'incarico e l'assegnazione del numero delle ore di insegnamento vengono stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico. Poiche', comunque, l'eventualita' della trasformazione non puo' escludersi in assoluto, e' necessario che per i docenti di religione iscritti all'assicurazione IVS che svolgono insegnamento per un numero di ore inferiore a quello stabilito per il personale a tempo pieno le Ammini- strazioni scolastiche debbono comunicare il dato da ripor- tare nella casella "sett. utili" del mod. O1 M. In relazione a quanto sopra precisato, le Amministra- zioni scolastiche, per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella compilazione delle denunce contributive mensili (a partire dalla denuncia relativa al mese di gennaio 1991) e di quella annuale (a partire dalla denuncia relativa all'anno 1991 da presentare nel 1992), devono attenersi alle seguenti modalita'. a) Personale docente a tempo parziale incaricato dell'insegnamento della religione cattolica iscritto all'assicurazione IVS - per quanto concerne la denuncia mensile, esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B - C del Mod. DM 10/2 i dati relativi al personale in questione, secondo i criteri riportati nel Manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM 10/89", ediz. 1989, pagg. 25 e 26. In particolare dovranno indicare i seguenti dati: - numero dei dipendenti; - numero delle ore retribuite; - retribuzioni corrisposte; - ammontare dei contributi dovuti I predetti dati devono essere preceduti dal codice qualifica "Y", seguito, ove ne ricorra l'ipotesi, dal codice tipo contribuzione previsto dalle Istruzioni sopra richia- mate; - per quanto riguarda la denuncia annuale di Mod. O1/M, esporranno nella casella "Qual.a" la qualifica assicurativa "Y" (impiegato part-time) e nella casella "Sett. utili" il numero delle settimane utili per la determinazione della misura della pensione, calcolato secondo i criteri previsti per la generalita' dei lavoratori. In particolare, le Amministrazioni scolastiche proce- deranno nel modo seguente: - determineranno il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare a tempo parziale; - divideranno tale numero di ore per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previ- sto per gli insegnanti a tempo pieno; - indicheranno nella casella "Sett. utili" il quoziente risultante dall'operazione di cui sopra, eventualmente arrotondato all'unita' superiore. Nell'ipotesi di difficile realizzazione in cui nel corso dell'anno il lavoratore e' stato interessato da una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa (art. 5, comma 11, D.L. 30.10.1984, n. 726 convertito nella legge 19.12.1984, n. 863) dovra' essere barrata la casella "Trasf. Rapp.". In tali casi e' richiesta la compilazione di due distinti Modd. O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto, e la casella in argomento deve essere barrata in entrambi i modelli. Si deve, inoltre, rammentare che nei casi di lavoro part-time, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, l'accredito contributivo a favore del lavoratore deve essere effettuato soltanto per le settimane nelle quali e' concentrata l'attivita' lavorativa. Di conseguenza, nel compilare il quadro B del Mod. O1/M, nella casella "SETT." i datori di lavoro devono indicare il numero delle settimane retribuite, nelle quali, come si e' detto, e' concentrata l'attivita' lavorativa. Quanto alla casella relativa al numero delle giornate retribuite, nella stessa va indicato, secondo i criteri generali, il numero dei giorni per i quali e' stata corri- sposta la retribuzione corrente. b) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all'assicurazione IVS. - per quanto concerne la denuncia mensile, esporranno sul primo rigo in bianco disponibile dei quadri B - C del Mod. DM10/2, i seguenti dati: - numero dei dipendenti; - numero delle ore retribuite; - retribuzioni corrisposte; - ammontare dei contributi dovuti I predetti dati devono essere preceduti dai codici "100P" e dalla dicitura "OP.PT." ovvero dal codice "200P" e dalla dicitura "IMP.PT.", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Ove sia necessario, in relazione a situazioni contri- butive particolari, sara' utilizzato, in luogo dei caratteri "00", uno dei codici tipo contribuzione previsti alle pagine 25 e 26 del richiamato Manuale. A titolo di esempio, i codici da utilizzare per l'esposizione dei dati relativi al personale part-time in questione, soggetto soltanto alle assicurazioni per TBC e DS, saranno "172P" e "272P" rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati; - per quanto riguarda la denuncia annuale di Mod. O1/M, esporranno nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assi- curativa "A", mentre nessun dato dovra' essere indicato, per tale personale, nella casella "Sett. utili". Per la compilazione della casella "Sett." del quadro B del mod. O1/M e di quella relativa al numero delle giornate retribuite (N. GG. Retr.) si rinvia a quanto detto alla lettera a). IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GABINETTO GAB/IV Roma, 16 marzo 1991 CIRC. n. 68 Prot. n. 9556/539/BN URGENTE Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di BOLZANO All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO All'Intendente Scolastico per la scuola delle localita' ladine BOLZANO e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ROMA Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e I.S.F. - ROMA Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale - Alle Direzioni Generali del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, per l'istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Tecnica, Professionale, Secondaria di I Grado ed Elementare LORO SEDI Agli Ispettorati per l'Istruzione Artistica e per l'Educazione Fisica e Sportiva Al Servizio per la Scuola Materna SEDI Alla Ragioneria Centrale SEDE Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Centrale Riscossione Contributi ROMA EUR Alle Sedi provinciali dell'INPS LORO SEDI OGGETTO: Personale direttivo, docente, educativo e non docente statale di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e non di ruolo nominato per un stabilito per il corrispondente personale di ruolo iscritto all'INPS. Minimale retribuito orario ai fini del calcolo dei contributi assicurativi a decorrere dal 1 gennaio 1991. Come e' noto, questo Ministero, con D.M. 179 (prot. n. 27857/2188/GL) del 19 maggio 1989, diramata con circolare dello scrivente n. 180 (prot. n. 27856/2189/GL), pure del 19 maggio 1989, ha impartito disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale statale di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in applicazione del D.P.C.M. 17 marzo 1989 n. 117. Si pone, pertanto, il problema di stabilire quale sia il minimale retributivo per il calcolo dei contributi assicurativi dovuti all'INPS a favore del personale di ruolo e di quello supplente annuale nominato a tempo parziale e del personale supplente temporaneo chiamato a sostituire, nei casi in cui si sia reso necessario, il personale di ruolo o supplente annuale a tempo parziale, atteso che in tali casi il minimale retributivo giornaliero, attualmente di L. 49.357, non e' applicabile. Al riguardo si ritiene che in detti casi debba trovare applicazione la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale sancisce: "5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". In applicazione alla surriportata disposizione legi- slativa, a decorrere dal 1 gennaio 1991, la misura del minimale retributivo orario per il suddetto personale e' pari: a) a lire 8.226 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 36 h. sett. ove trattisi di personale A.T.A; b) a lire 8.974 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 33 h. sett. ove trattisi di personale educativo; c) a lire 16.452 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 18 h. sett. ove trattisi di personale docente di scuole secondarie o di accademie di belle arti; d) a lire 12.339 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 24 h. sett. ove trattisi di insegnanti elementari; e) a lire 9.871 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 30 h. sett. ove trattisi di insegnanti di scuola materna. Seguendo il medesimo criterio, per il personale docente dei conservatori di musica con orario d'obbligo di 8,9 o 12 ore settimanali, il predetto minimale orario e' rispettiva- mente, pari: 1) a lire 37.017 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 8 h. sett. 2) a lire 32.904 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 9 h. sett. 3) a lire 24.678 l'ora (L. 49.357 x 6 gg. sett.) ------------------------- 12 h. sett. I precitati minimali orari non trovano peraltro pratica applicazione, in quanto risultano di importo inferiore a quello della reale retribuzione oraria spettante al perso- nale di cui trattasi. Il calcolo dei contributi dovuti all'INPS a favore del personale medesimo va effettuato, pertanto, sulla base di detta retribuzione oraria reale. Allo scopo di evitare palesi disparita' di trattamento, le presenti istruzioni vanno applicate anche nei confronti di tutto l'altro personale della scuola non di ruolo nomi- nato per un numero di ore settimanali inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni per il corrispondente personale di ruolo. Cio' nella considerazione che la posi- zione del personale supplente chiamato a sostituire quello di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e quella del personale supplente nominato per un orario settimanale inferiore a quello stabilito per il corrispondente personale di ruolo e' identica. Si ritiene opportuno chiarire, con l'occasione, che le istruzioni impartite da questo Ministero con circolare n. 46 (prot. n. 9152/483/BN) del 23 febbraio 1991, concernenti il minimale retributivo giornaliero, sono applicabili soltanto per il personale di ruolo (calcolo, ad esempio, del contri- buto Tbc dovuto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti delle scuole elementari e materne) e di quello non di ruolo con orario intero iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, limitatamente, beninteso, ai casi in cui detto personale sia stato collocato in posizione di stato che abbia eventualmente comportato, la riduzione del trattamento economico a un livello pari o inferiore a quello di lire 1.283,282 (49.357 x 26 gg.) mensili o di lire 49.357 giornaliere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - interpellata sull'orientamento sopra manifestato, ha espresso parere favorevole. Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative site in codeste province, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. IL MINISTRO