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Versione Testuale
910701
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 169
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Personale direttivo, docente e non docente statale
di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e
non di ruolo nominato per un orario settimanale
inferiore a quello di obbligo stabilito per il
corrispondente personale di ruolo iscritto
all'INPS. Minimale retributivo orario ai fini del
calcolo dei contributi assicurativi a decorrere dal
1 .1.1991.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 25 giugno 1991
Circolare n. 169
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
All. 1                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Personale direttivo, docente e non docente statale
         di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale e
         non di ruolo nominato per un orario settimanale
         inferiore a quello di obbligo stabilito per il
         corrispondente personale di ruolo iscritto
         all'INPS. Minimale retributivo orario ai fini del
         calcolo dei contributi assicurativi a decorrere dal
         1 .1.1991.
 Si    trasmette     in     allegato     la     circolare     n.     68     del
16.3.1991,    con    la    quale    il    Ministero   della   Pubblica   Istru-
zione,   previo    parere    favorevole    della    Presidenza    del    Consi-
glio    dei    Ministri,    ha    integrato   le   disposizioni   -   con   ri-
guardo    agli    aspetti    della    contribuzione     dovuta     a     questo
Istituto    -   in   ordine   alla   costituzione   di   rapporti   di   lavoro
a    tempo    parziale    nei    confronti     del     personale     direttivo,
docente,    educativo    e    non    docente    statale    di   ruolo   nonche'
nei   confronti   di   tutto   l'altro   personale   della   scuola   non    di
ruolo,    nominato   per   un   numero   di   ore   settimanali   inferiore   a
quello    stabilito    dalle    vigenti    disposizioni    per    il     corri-
spondente personale di ruolo.
 Nei     casi     in     questione     trova    applicazione    la    normativa
sull'osservanza    del    minimale    di    retribuzione    oraria    di    cui
al   comma   5   dell'art.   5   del   D.L.   30   settembre   1984,   n.  726,
convertito,   con   modificazioni,    nella    legge    19    dicembre    1984,
n. 863, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del D.L.  9  ottobre  1989,  n.
338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
 Al    riguardo,    nel    richiamare    le    circolari    n.    820    R.C.V.
del  2.1.1987,   n.   68   del   10.4.1989   e   n.   13   dell'11.1.1991,   si
ritiene    opportuno    rammentare    che    ai    fini   dell'osservanza   del
minimale   orario    la    retribuzione    oraria    effettiva    da    mettere
a    raffronto    con    il   minimale   in   parola   si   ottiene   dividendo
la   retribuzione   del   periodo   di   paga   per   il   numero   delle   ore
retribuite nello stesso periodo di paga.
 Comunque,      come      e'     precisato     nella     circolare     ministe-
riale,    la    contribuzione    per     le     categorie     del     personale
interessato    va    assolta    in    pratica    sulla    retribuzione   effet-
tiva    risultando    attualmente    la    stessa    superiore     a     quella
determinata sulla base del minimale orario.
 Considerato     che     per     le    suindicate    categorie    e'    versata
all'INPS     soltanto     la      contribuzione      minore      (contribuzione
"tbc"   ovvero   per   "tbc"   e   "ds"   ovvero   per   "tbc",   "ds"   ed  ex
Enaoli)    non    dovrebbe    assumere     rilievo     l'eventuale     trasfor-
mazione     nel    corso    dell'anno    del    rapporto    di    lavoro    (da
part-time    a    tempo    pieno    e    viceversa),    comportante    l'appli-
cazione    del    comma    11    dell'art.    5   del   D.L.   30.10.1984,   n.
726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
 L'unica     eccezione     puo'     essere     rappresentata     dal     perso-
nale      docente      incaricato     dell'insegnamento     della     religione
cattolica,    che    abbia    optato,    ai    sensi    dell'art.    8    della
legge     28.7.1961,     n.     831,     per    l'assicurazione    obbligatoria
I.V.S.
 Peraltro,    anche    in    tal     caso     l'ipotesi     della     "trasfor-
mazione"     del    rapporto    difficilmente    dovrebbe    verificarsi,    in
quanto   l'incarico   e   l'assegnazione    del    numero    delle    ore    di
insegnamento     vengono     stabiliti     all'inizio     di    ciascun    anno
scolastico.
 Poiche',       comunque,       l'eventualita'       della       trasformazione
non    puo'    escludersi    in    assoluto,    e'   necessario   che   per   i
docenti     di     religione     iscritti     all'assicurazione     IVS     che
svolgono     insegnamento    per    un    numero    di    ore    inferiore    a
quello   stabilito   per   il   personale   a   tempo    pieno    le    Ammini-
strazioni    scolastiche    debbono    comunicare    il    dato    da    ripor-
tare nella casella "sett. utili" del mod. O1 M.
 In    relazione    a    quanto     sopra     precisato,     le     Amministra-
zioni     scolastiche,     per     quanto    riguarda    il    personale    con
rapporto    di    lavoro    a    tempo     parziale,     nella     compilazione
delle    denunce    contributive    mensili    (a    partire   dalla   denuncia
relativa   al   mese   di   gennaio   1991)   e   di    quella    annuale    (a
partire    dalla    denuncia    relativa    all'anno    1991    da   presentare
nel 1992), devono attenersi alle seguenti modalita'.
a) Personale docente a tempo parziale incaricato
   dell'insegnamento della religione cattolica iscritto
   all'assicurazione IVS
 -    per    quanto    concerne     la     denuncia     mensile,     esporranno
in   uno   dei   righi   in   bianco  dei  quadri  B  -  C  del  Mod.  DM  10/2
i   dati   relativi   al   personale   in   questione,   secondo   i    criteri
riportati    nel    Manuale    "Istruzioni    per    la    compilazione   delle
denunce DM 10/89", ediz. 1989, pagg. 25 e 26.
 In particolare dovranno indicare i seguenti dati:
 - numero dei dipendenti;
 - numero delle ore retribuite;
 - retribuzioni corrisposte;
 - ammontare dei contributi dovuti
 I     predetti     dati     devono     essere     preceduti     dal     codice
qualifica   "Y",   seguito,   ove   ne   ricorra    l'ipotesi,    dal    codice
tipo     contribuzione     previsto     dalle    Istruzioni    sopra    richia-
mate;
 -   per   quanto   riguarda   la    denuncia    annuale    di    Mod.    O1/M,
esporranno     nella     casella    "Qual.a"    la    qualifica    assicurativa
"Y"   (impiegato   part-time)   e    nella    casella    "Sett.    utili"    il
numero     delle     settimane    utili    per    la    determinazione    della
misura   della    pensione,    calcolato    secondo    i    criteri    previsti
per la generalita' dei lavoratori.
 In      particolare,      le      Amministrazioni      scolastiche      proce-
deranno nel modo seguente:
 -     determineranno     il     numero     delle     ore      complessivamente
retribuite nell'anno solare a tempo parziale;
 -    divideranno    tale    numero    di    ore    per    il    numero   delle
ore    che    costituiscono    l'orario    ordinario     settimanale     previ-
sto per gli insegnanti a tempo pieno;
 -     indicheranno     nella    casella    "Sett.    utili"    il    quoziente
risultante      dall'operazione      di      cui      sopra,      eventualmente
arrotondato all'unita' superiore.
 Nell'ipotesi      di      difficile      realizzazione      in     cui     nel
corso   dell'anno   il    lavoratore    e'    stato    interessato    da    una
trasformazione     del    rapporto    di    lavoro    a    tempo    pieno    in
rapporto   di   lavoro   a   tempo    parziale    e    viceversa    (art.    5,
comma    11,    D.L.    30.10.1984,    n.    726    convertito    nella   legge
19.12.1984,   n.   863)   dovra'   essere   barrata    la    casella    "Trasf.
Rapp.".
 In     tali     casi     e'     richiesta     la     compilazione    di    due
distinti   Modd.   O1/M,   uno   per   ciascun   tipo   di   rapporto,   e   la
casella     in    argomento    deve    essere    barrata    in    entrambi    i
modelli.
 Si    deve,    inoltre,    rammentare    che    nei     casi     di     lavoro
part-time,      con     concentrazione     delle     prestazioni     lavorative
in   alcune   settimane   o   in    alcuni    mesi    dell'anno,    l'accredito
contributivo    a    favore    del    lavoratore    deve    essere   effettuato
soltanto    per     le     settimane     nelle     quali     e'     concentrata
l'attivita'     lavorativa.     Di     conseguenza,     nel     compilare    il
quadro   B   del   Mod.   O1/M,   nella   casella   "SETT."   i    datori    di
lavoro    devono    indicare    il    numero    delle   settimane   retribuite,
nelle   quali,   come    si    e'    detto,    e'    concentrata    l'attivita'
lavorativa.
 Quanto     alla     casella     relativa     al    numero    delle    giornate
retribuite,    nella    stessa    va    indicato,     secondo     i     criteri
generali,    il   numero   dei   giorni   per   i   quali   e'   stata   corri-
sposta la retribuzione corrente.
b) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non
   iscritto all'assicurazione IVS.
 -     per     quanto     concerne     la    denuncia    mensile,    esporranno
sul   primo   rigo   in   bianco   disponibile   dei   quadri   B   -   C   del
Mod. DM10/2, i seguenti dati:
 - numero dei dipendenti;
 - numero delle ore retribuite;
 - retribuzioni corrisposte;
 - ammontare dei contributi dovuti
 I     predetti     dati     devono     essere     preceduti     dai     codici
"100P"    e    dalla   dicitura   "OP.PT."   ovvero   dal   codice   "200P"   e
dalla    dicitura    "IMP.PT.",    rispettivamente    per    gli    operai    e
per gli impiegati.
 Ove     sia     necessario,     in     relazione    a    situazioni    contri-
butive   particolari,   sara'    utilizzato,    in    luogo    dei    caratteri
"00",    uno    dei    codici   tipo   contribuzione   previsti   alle   pagine
25 e 26 del richiamato Manuale.
 A    titolo     di     esempio,     i     codici     da     utilizzare     per
l'esposizione     dei    dati    relativi    al    personale    part-time    in
questione,    soggetto    soltanto    alle    assicurazioni    per    TBC     e
DS,    saranno    "172P"    e    "272P"   rispettivamente,   per   gli   operai
e per gli impiegati;
 -   per   quanto   riguarda   la    denuncia    annuale    di    Mod.    O1/M,
esporranno    nella    casella    "Qual.a"    la    nuova    qualifica    assi-
curativa   "A",   mentre   nessun   dato   dovra'    essere    indicato,    per
tale personale, nella casella "Sett. utili".
 Per    la    compilazione    della    casella    "Sett."    del    quadro    B
del   mod.   O1/M   e   di   quella   relativa   al   numero   delle   giornate
retribuite    (N.    GG.    Retr.)    si    rinvia    a   quanto   detto   alla
lettera a).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to BILLIA
               MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                            GABINETTO
GAB/IV                               Roma, 16 marzo 1991
CIRC. n. 68
Prot. n. 9556/539/BN
URGENTE
   Ai Provveditori agli Studi         LORO SEDI
               Al Sovrintendente Scolastico per
               la provincia di                    TRENTO
               Al Sovrintendente Scolastico per
               la provincia di                    BOLZANO
               All'Intendente Scolastico per la
   scuola in lingua tedesca           BOLZANO
               All'Intendente Scolastico per la
               scuola delle localita' ladine      BOLZANO
  e, p.c.      Alla Presidenza del Consiglio dei
   Ministri - Dipartimento per la
   Funzione Pubblica                  ROMA
    Al Ministero del Tesoro
               - Ragioneria Generale dello Stato
               - I.G.O.P. e I.S.F. -              ROMA
   Al Ministero del Lavoro e della
   Previdenza Sociale - Direzione
   Generale della Previdenza ed
   Assistenza Sociale -
   Alle Direzioni Generali del
               Personale e degli Affari Generali
   e Amministrativi, per l'istruzione
               Classica, Scientifica e Magistrale,
   Tecnica, Professionale, Secondaria
   di I Grado ed Elementare    LORO SEDI
   Agli Ispettorati per l'Istruzione
   Artistica e per l'Educazione
   Fisica e Sportiva
    Al Servizio per la Scuola Materna  SEDI
   Alla Ragioneria Centrale    SEDE
   Al Sovrintendente agli Studi
   per la Regione Autonoma della
   Valle d'Aosta      AOSTA
               All'Istituto Nazionale della
   Previdenza Sociale - Direzione
   Centrale Riscossione Contributi     ROMA EUR
   Alle Sedi provinciali dell'INPS     LORO SEDI
OGGETTO: Personale direttivo, docente, educativo e non
         docente statale di ruolo con rapporto di impiego a
         tempo parziale e non di ruolo nominato per un
         stabilito per il corrispondente personale di ruolo
         iscritto all'INPS. Minimale retribuito
          orario ai fini del calcolo dei contributi
          assicurativi a decorrere dal 1  gennaio 1991.
 Come    e'    noto,    questo    Ministero,    con    D.M.   179   (prot.   n.
27857/2188/GL)    del    19    maggio    1989,    diramata    con     circolare
dello    scrivente   n.   180   (prot.   n.   27856/2189/GL),   pure   del   19
maggio    1989,    ha    impartito    disposizioni    per    la    costituzione
di    rapporti    di    lavoro    a    tempo   parziale   nei   confronti   del
personale   statale    di    ruolo    delle    istituzioni    scolastiche    ed
educative    statali    in    applicazione   del   D.P.C.M.   17   marzo   1989
n. 117.
 Si    pone,    pertanto,    il    problema    di    stabilire    quale     sia
il     minimale     retributivo     per     il     calcolo    dei    contributi
assicurativi   dovuti   all'INPS   a   favore   del    personale    di    ruolo
e    di    quello    supplente    annuale   nominato   a   tempo   parziale   e
del    personale    supplente     temporaneo     chiamato     a     sostituire,
nei    casi    in    cui    si   sia   reso   necessario,   il   personale   di
ruolo   o   supplente   annuale   a   tempo    parziale,    atteso    che    in
tali     casi     il     minimale    retributivo    giornaliero,    attualmente
di L. 49.357, non e' applicabile.
 Al   riguardo   si   ritiene    che    in    detti    casi    debba    trovare
applicazione    la    disposizione    prevista    dal    comma    5   dell'art.
5  del   decreto   legge   30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
modificazioni,    nella    legge    19    dicembre    1984,    n.   863,   come
sostituito   dal   comma    4    dell'art.    1    del    decreto    legge    9
ottobre    1989,    n.    338,    convertito,    con    modificazioni,    nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale sancisce:
"5.      La   retribuzione   minima   oraria    da    assumere    quale    base
per    il    calcolo    dei    contributi    previdenziali    dovuti    per   i
lavoratori    a    tempo    parziale,    si    determina    rapportando    alle
giornate    di    lavoro    settimanale   ad   orario   normale   il   minimale
giornaliero   di   cui   all'art.   7   del   decreto   legge   12    settembre
1983,    n.    463,    convertito,    con   modificazioni,   dalla   legge   11
novembre   1983,   n.   638    e    dividendo    l'importo    cosi'    ottenuto
per     il     numero    delle    ore    di    orario    normale    settimanale
previsto   dal   contratto    collettivo    nazionale    di    categoria    per
i lavoratori a tempo pieno".
 In       applicazione      alla      surriportata      disposizione      legi-
slativa,   a   decorrere   dal    1     gennaio    1991,    la    misura    del
minimale     retributivo     orario    per    il    suddetto    personale    e'
pari:
a) a lire 8.226 l'ora              (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         36 h. sett.
   ove trattisi di personale A.T.A;
b) a lire 8.974 l'ora              (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         33 h. sett.
   ove trattisi di personale educativo;
c) a lire 16.452 l'ora             (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         18 h. sett.
   ove trattisi di personale docente di scuole secondarie o
   di accademie di belle arti;
d) a lire 12.339 l'ora             (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         24 h. sett.
   ove trattisi di insegnanti elementari;
e) a lire 9.871 l'ora              (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         30 h. sett.
   ove trattisi di insegnanti di scuola materna.
 Seguendo    il    medesimo    criterio,    per    il     personale     docente
dei   conservatori   di   musica   con   orario   d'obbligo   di   8,9   o   12
ore   settimanali,    il    predetto    minimale    orario    e'    rispettiva-
mente, pari:
1) a lire 37.017 l'ora             (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                          8 h. sett.
2) a lire 32.904 l'ora             (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                          9 h. sett.
3) a lire 24.678 l'ora             (L. 49.357 x 6 gg. sett.)
                                   -------------------------
                                         12 h. sett.
 I     precitati     minimali    orari    non    trovano    peraltro    pratica
applicazione,    in    quanto    risultano    di    importo     inferiore     a
quello    della    reale    retribuzione    oraria    spettante    al    perso-
nale    di    cui    trattasi.    Il    calcolo    dei    contributi     dovuti
all'INPS     a     favore     del    personale    medesimo    va    effettuato,
pertanto, sulla base di detta retribuzione oraria reale.
 Allo    scopo    di    evitare    palesi    disparita'     di     trattamento,
le    presenti    istruzioni    vanno    applicate    anche    nei    confronti
di   tutto   l'altro   personale   della   scuola   non    di    ruolo    nomi-
nato    per    un    numero    di    ore   settimanali   inferiore   a   quello
stabilito    dalle    vigenti    disposizioni     per     il     corrispondente
personale    di    ruolo.    Cio'    nella    considerazione   che   la   posi-
zione    del    personale    supplente    chiamato    a    sostituire    quello
di    ruolo   con   rapporto   di   impiego   a   tempo   parziale   e   quella
del    personale    supplente    nominato    per    un    orario    settimanale
inferiore    a    quello    stabilito    per    il   corrispondente   personale
di ruolo e' identica.
 Si    ritiene    opportuno    chiarire,    con     l'occasione,     che     le
istruzioni    impartite    da    questo   Ministero   con   circolare   n.   46
(prot.   n.   9152/483/BN)   del   23    febbraio    1991,    concernenti    il
minimale     retributivo     giornaliero,     sono     applicabili     soltanto
per   il   personale   di   ruolo   (calcolo,   ad   esempio,    del    contri-
buto    Tbc    dovuto    a    favore    dei   direttori   didattici   e   degli
insegnanti   delle   scuole    elementari    e    materne)    e    di    quello
non    di    ruolo    con    orario    intero   iscritto   alle   assicurazioni
sociali    obbligatorie,    limitatamente,    beninteso,     ai     casi     in
cui    detto    personale    sia    stato    collocato    in    posizione    di
stato    che    abbia    eventualmente    comportato,    la    riduzione    del
trattamento    economico   a   un   livello   pari   o   inferiore   a   quello
di  lire  1.283,282  (49.357   x   26   gg.)   mensili   o   di   lire   49.357
giornaliere.
 La     Presidenza     del    Consiglio    dei    Ministri    -    Dipartimento
per    la    Funzione     Pubblica     -     interpellata     sull'orientamento
sopra manifestato, ha espresso parere favorevole.
 Le    SS.VV.    sono    pregate    di    riprodurre    la    presente   e   di
trasmetterla     ai     capi     delle     istituzioni      scolastiche      ed
educative    site    in    codeste   province,   compresi   i   direttori   dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti.
                                        IL MINISTRO