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921112
DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 252.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge n. 223/91. Contributo mensile alle aziende ai sensi
dell'art. 8, 4  comma.
DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Roma, 30 ottobre 1992        Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 252.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
All. 2
OGGETTO:Legge n. 223/91. Contributo mensile alle aziende ai sensi
        dell'art. 8, 4  comma.
    L'art. 8, 4  comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
stabilisce espressamente che "al datore di lavoro che, senza esservi
tenuto ai sensi del comma 1 , assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni
mensilita', un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto
contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiori a
dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquantanni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le
aree di cui all'articolo 7, comma 6 . Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti".
    Condizione essenziale per poter ottenere il suddetto contributo
e' l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di un lavoratore regolarmente iscritto nelle liste di
mobilita', istituite dalla gia' citata legge n.223/1991, che, al
momento dell'assunzione, sia in godimento dell'indennita' di
mobilita'. Inoltre il 2  comma dell'art. 8 stabilisce altresi' la
concessione del suddetto beneficio anche in caso di trasformazione a
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tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a termine di
durata non superiore a 12 mesi a suo tempo instaurato attingendo
dalle liste di mobilita'.
    Sono in ogni caso esclusi dalla provvidenza in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 8, i datori di lavoro che, entro un anno
dalla cessazione del rapporto di lavoro, procedano alla riassunzione
del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di
personale.
    Il contributo in questione - la cui durata andra' determinata
sulla base di quanto successivamente precisato - puo' essere
corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore ed e' pari al 50% dell'importo
dell'indennita' di mobilita' cui il lavoratore stesso avrebbe avuto
titolo se non fosse stato assunto.
    Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese
detto contributo spetta per intero; al contrario in presenza di
giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal
lavoro per sciopero, malattia, maternita', ecc.) l'importo mensile
dovra' essere diviso per i giorni di calendario del mese da prendere
di volta in volta in considerazione e il quoziente cosi' ottenuto,
moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovra' essere
detratto dal contributo dovuto nello stesso mese. Agli effetti di
cui trattasi devono considerarsi retribuite anche le giornate per le
quali sia stato erogato da parte del datore di lavoro un emolumento
ridotto.
    Si aggiunge che in ogni caso l'importo a credito dell'azienda
non potra' comunque essere superiore all'importo della retribuzione
erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno,
comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate
pro quota.
    Secondo quanto stabilito dalla legge il contributo in parola,
che spetta dal giorno dell'assunzione dell'interessato - ovvero da
quello della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo pieno e indeterminato - puo' essere erogato per
un massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori che alla data
dell'assunzione abbiano compiuto 50 anni d'eta'. Tale limite e'
ulteriormente elevato a 36 mesi per i lavoratori che abbiano
compiuto 50 anni, che vengano assunti da aziende operanti nelle aree
di cui al testo unico approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni
territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media
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nazionale, e che siano residenti in una delle suddette aree o
circoscrizioni territoriali.
    A tale riguardo si precisa che il contributo sara' riconosciuto
per i periodi di tempo come sopra specificati e cessera' nel giorno,
del corrispondente anno di scadenza, precedente quello di inizio
dell'erogazione (cosi', ad es., nei casi di durata annuale:
decorrenza iniziale 1  ottobre, cessazione 30 settembre dell'anno
successivo).
    Scaduto l'arco temporale di spettanza - nel caso esemplificato
12 mesi - il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non e'
stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo
non retribuiti.
    Il beneficio introdotto dalla disposizione in questione non puo'
comunque superare la durata dell'indennita' di mobilita' che sarebbe
ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da
determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza
iniziale dell'indennita' stessa detraendo i periodi di cui
l'interessato ha gia' usufruito all'atto dell'assunzione e tenendo
presente, tra l'altro, che il diritto dell'azienda a percepire il
contributo cessa in ogni caso - in applicazione dell'art. 7,
3 comma, della legge n. 223/1991 - dalla data in cui il lavoratore
matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
    L'azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del
contributo stabilito dall'art. 8, 4  comma, deve inoltrare per
ciascun lavoratore, all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede
presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita
domanda utilizzando il modello allegato (Mod. Contr. 223/1).    La
domanda devra' essere corredata del nulla-osta all'avviamento al
lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per
l'impiego.
    In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro
aggiungeranno copia della documentazione attestante tale
trasformazione e, comunque, copia della comunicazione alla Sezione
circoscrizionale per l'impiego della trasformazione del contratto
(cfr. Circ. n. 260 del 12 novembre 1991).
    L'Ufficio che ha ricevuto la domanda dell'azienda accertera',
presso l'Ufficio Prestazioni che gestisce la domanda del singolo
lavoratore, i dati utili per determinare diritto e durata del
contributo in questione.
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    In caso positivo predisporra' specifica autorizzazione (Mod.
Contr. 223/2) - la cui validita' avra' la durata complessiva di
volta in volta prevista dalle disposizioni in esame, da rinnovare
peraltro dal 1  gennaio di ciascuno degli anni eventualmente
compresi nel relativo arco di durata - per l'azienda che potra',
pertanto, conguagliare sul modello DM10/2 le somme di cui e'
creditrice.
    Le posizioni relative alle aziende autorizzate al conguaglio
delle suddette somme saranno contrassegnate con il codice di
autorizzazione di nuova istituzione "5T" avente il significato di
"Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8
comma 4 della legge 223/91".
    Ai fini delle operazioni di conguaglio le aziende autorizzate
dovranno attenersi alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi
  correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2
  preceduto dal codice di nuova istituzione "L400" e dalla dicitura
  "CONG. ART. 8,4 L. 223/91";
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi
  anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in
  bianco del quadro "D" del mod DM10/2  preceduto dal codice di
  nuova istituzione "L401" e dalla dicitura "ARR. CONG. ART. 8,4 L.
  223/91".
    Al fine di attivare da parte delle Sedi i necessari controlli,
la procedura di gestione dei modd. DM10 provvedera' ad emettere
apposita lista mensile delle aziende che hanno operato il conguaglio
delle somme in questione.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA