921112 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 252. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge n. 223/91. Contributo mensile alle aziende ai sensi dell'art. 8, 4 comma. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 30 ottobre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 252. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali All. 2 OGGETTO:Legge n. 223/91. Contributo mensile alle aziende ai sensi dell'art. 8, 4 comma. L'art. 8, 4 comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce espressamente che "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 , assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita', un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiori a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquantanni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6 . Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". Condizione essenziale per poter ottenere il suddetto contributo e' l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore regolarmente iscritto nelle liste di mobilita', istituite dalla gia' citata legge n.223/1991, che, al momento dell'assunzione, sia in godimento dell'indennita' di mobilita'. Inoltre il 2 comma dell'art. 8 stabilisce altresi' la concessione del suddetto beneficio anche in caso di trasformazione a 2 tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi a suo tempo instaurato attingendo dalle liste di mobilita'. Sono in ogni caso esclusi dalla provvidenza in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8, i datori di lavoro che, entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale. Il contributo in questione - la cui durata andra' determinata sulla base di quanto successivamente precisato - puo' essere corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore ed e' pari al 50% dell'importo dell'indennita' di mobilita' cui il lavoratore stesso avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese detto contributo spetta per intero; al contrario in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternita', ecc.) l'importo mensile dovra' essere diviso per i giorni di calendario del mese da prendere di volta in volta in considerazione e il quoziente cosi' ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovra' essere detratto dal contributo dovuto nello stesso mese. Agli effetti di cui trattasi devono considerarsi retribuite anche le giornate per le quali sia stato erogato da parte del datore di lavoro un emolumento ridotto. Si aggiunge che in ogni caso l'importo a credito dell'azienda non potra' comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota. Secondo quanto stabilito dalla legge il contributo in parola, che spetta dal giorno dell'assunzione dell'interessato - ovvero da quello della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo pieno e indeterminato - puo' essere erogato per un massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori che alla data dell'assunzione abbiano compiuto 50 anni d'eta'. Tale limite e' ulteriormente elevato a 36 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni, che vengano assunti da aziende operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media 3 nazionale, e che siano residenti in una delle suddette aree o circoscrizioni territoriali. A tale riguardo si precisa che il contributo sara' riconosciuto per i periodi di tempo come sopra specificati e cessera' nel giorno, del corrispondente anno di scadenza, precedente quello di inizio dell'erogazione (cosi', ad es., nei casi di durata annuale: decorrenza iniziale 1 ottobre, cessazione 30 settembre dell'anno successivo). Scaduto l'arco temporale di spettanza - nel caso esemplificato 12 mesi - il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non e' stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti. Il beneficio introdotto dalla disposizione in questione non puo' comunque superare la durata dell'indennita' di mobilita' che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennita' stessa detraendo i periodi di cui l'interessato ha gia' usufruito all'atto dell'assunzione e tenendo presente, tra l'altro, che il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso - in applicazione dell'art. 7, 3 comma, della legge n. 223/1991 - dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia. L'azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall'art. 8, 4 comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato (Mod. Contr. 223/1). La domanda devra' essere corredata del nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro aggiungeranno copia della documentazione attestante tale trasformazione e, comunque, copia della comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego della trasformazione del contratto (cfr. Circ. n. 260 del 12 novembre 1991). L'Ufficio che ha ricevuto la domanda dell'azienda accertera', presso l'Ufficio Prestazioni che gestisce la domanda del singolo lavoratore, i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione. 4 In caso positivo predisporra' specifica autorizzazione (Mod. Contr. 223/2) - la cui validita' avra' la durata complessiva di volta in volta prevista dalle disposizioni in esame, da rinnovare peraltro dal 1 gennaio di ciascuno degli anni eventualmente compresi nel relativo arco di durata - per l'azienda che potra', pertanto, conguagliare sul modello DM10/2 le somme di cui e' creditrice. Le posizioni relative alle aziende autorizzate al conguaglio delle suddette somme saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5T" avente il significato di "Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della legge 223/91". Ai fini delle operazioni di conguaglio le aziende autorizzate dovranno attenersi alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L400" e dalla dicitura "CONG. ART. 8,4 L. 223/91"; - indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L401" e dalla dicitura "ARR. CONG. ART. 8,4 L. 223/91". Al fine di attivare da parte delle Sedi i necessari controlli, la procedura di gestione dei modd. DM10 provvedera' ad emettere apposita lista mensile delle aziende che hanno operato il conguaglio delle somme in questione. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA