971223 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA 971222 Circolare n. 260 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico Legali e, per conoscenza Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidente dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidente dei Comitati regionali Ai Presidente dei Comitati provinciali 97-260. Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA Roma, 22 dicembre 1997 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 260 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico Legali e, per conoscenza Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidente dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidente dei Comitati regionali Ai Presidente dei Comitati provinciali Oggetto: 97-260. Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 1 - Aspetti generali Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, emanato in materia di "Armonizzazione, raziona- lizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e pre- videnziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei re- lativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", contiene all'articolo 8 disposizioni innovative ai fini dell'assoggetta- mento all'IRPEF dei titolari di piu' trattamenti pensionistici con effetto dal 1 gennaio 1998. Secondo quanto previsto dalle disposizioni del predetto artico- lo 8: - Gli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono tra- smettere al Casellario dei pensionati, entro il mese di feb- braio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pen- sionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno. - Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli Enti, il Casellario cen- trale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei per- cipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli Enti le informazioni necessarie per effettuare una tassa- zione che tenga conto dell'importo complessivo dei tratta- menti; - A partire dalla data di comunicazione, gli Enti devono prov- ve-dere ad assoggettare a tassazione il trattamento pensio- nistico che corrispondono tenendo conto degli elementi ri- sultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario. - Entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio ciascun Ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 feb- braio dell'anno successivo, consegna al percipiente la cer- tificazione unica, fiscale e contributiva, relativa ai trat- tamenti corrisposti, annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni dell'art.8 del decreto n. 314. - Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici in quali- ta' di sostituti d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli, attraverso l'iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non sono applicate sanzioni ma sono dovuti gli interessi. - I pensionati che beneficiano esclusivamente di piu' tratta- menti pensionistici assoggettati all'IRPEF in base alle di- sposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Si indicano di seguito i criteri applicativi della nuova norma- tiva individuati d'intesa con il Ministero delle Finanze. 2 - Abbinamento delle pensioni per l'applicazione dell'art.8 Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 sono stati innanzitutto individuati i trattamenti pensionistici, erogati sia dall'INPS che da altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di cui all'art. 47, comma 1, lettera h - bis del TUIR, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, erogati ad uno stesso soggetto. L'abbinamento e' stato effettuato sulla base del codice fisca- le. Sono stati abbinati fino ad un massimo di sei trattamenti pen- sionistici compreso il trattamento in lavorazione. Essendo l'INPS il gestore del Casellario ed avendo quindi a di- sposizione i dati dei trattamenti pensionistici erogati dagli altri Enti, al fine di evitare situazioni di indebito, nei casi in cui l'Ente erogatore della pensione di minore importo sia l'Istituto gia' all'atto del rinnovo degli ordinativi di paga- mento per l'anno 1998, viene operata la trattenuta IRPEF su ta- le prestazione tenendo conto degli importi delle pensioni ero- gate dagli altri Enti. L'anticipazione della tassazione sulla base dei nuovi criteri consente di assoggettare la pensione gia' dall'inizio dell'anno ad una ritenuta fiscale molto piu' vicina a quella definitiva, evitando onerosi conguagli. 2.1 - Criteri per l'individuazione delle pensioni e delle de- trazioni di imposta da attribuire Ai fini dell'abbinamento per il calcolo dell'IRPEF sono state prese in considerazione tutte le pensioni assoggettabili ad IRPEF, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti. Sono state escluse in quanto non assoggettabili ad IRPEF, le pensioni INPS di categoria PS e AS, le rendite erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA (codice Ente 0280), le pensioni di guerra (codice Ente 9920), le pensioni privilegiate tabellari per infermita' contratte durante il servizio di leva e i trat- tamenti assistenziali. Sono state inoltre escluse le pensioni INPS con pagamento loca- lizzato ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03, AAA, SCA, ELI, ELB e RED. Per le pensioni ai superstiti erogate a piu' contitolari, per il momento, e' stato effettuato l'abbinamento delle sole quote di pensione erogate al titolare intestatario. L'articolo 8 prevede che il Casellario determini le detrazioni spettanti ad ogni soggetto. A tal fine sono state individuate le detrazioni attribuite al singolo pensionato sulla totalita' dei trattamenti presenti nel Casellario e il risultato derivante dal confronto tra le detra- zioni attribuite sui diversi trattamenti S stato riconosciuto al trattamento individuato come "principale" sulla base dei criteri riportati al successivo punto 4. Sulle pensioni individuate come non principali non viene rico- nosciuta alcuna detrazione. 3 - Trattamento principale Ai fini dell'applicazione della tassazione tenendo conto della totalita' dei trattamenti pensionistici percepiti dallo stesso soggetto, e' necessario individuare tra i diversi trattamenti pensionistici erogati ad uno stesso beneficiario quello da con- siderare "principale". Deve essere considerato "principale" il trattamento di importo piu' elevato. Nel caso in cui uno stesso sostituto d'imposta eroghi piu' trattamenti, ai fini dell'individuazione del trat- tamento da considerare principale, si fa riferimento all'Ente che complessivamente eroga l'importo piu' elevato. Ad esempio, nel caso di un soggetto percettore di tre pensioni, una di lire 10 milioni annui erogata dall'INPS e le altre due rispettiva- mente, di lire 3 milioni annui e di lire 9 milioni annui eroga- te da uno stesso Ente diverso dall'INPS, e' considerato princi- pale ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, il trattamento complessivo erogato dall'altro Ente. All'anzidetto fine le pensioni erogate dal Ministero del Teso- ro, anche se con codice Ente diverso, codice Ente 0451, 0452, 0453, 0454, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9922, 9923) sono con- siderate erogate dallo stesso Ente. Tutti i trattamenti non principali sono considerati "seconda- ri". 4 - Modalita' di tassazione L'articolo 8 esonera i soggetti che siano titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali si rendano applica- bili le disposizioni dello stesso articolo dall'obbligo di pre- sentare la dichiarazione dei redditi. Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tas- sazione del trattamento corrisposto tenendo conto dell'ammonta- re complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti da uno stesso beneficiario, il Casellario determina il trattamento complessivo spettante al pensionato per l'anno considerato, de- termina l'imposta lorda corrispondente, applica le detrazioni spettanti, determina l'imposta netta da trattenere e predispone per i sostituti d'imposta le comunicazioni di quanto deve esse- re trattenuto al pensionato. 4.1 - Modalita' di tassazione del trattamento principale L'Ente che eroga il trattamento individuato dal Casellario come "principale" deve effettuare la tassazione utilizzando le ali- quote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei quali si colloca la pensione o le pensioni erogate e deve at- tribuire le detrazioni comunicate dal Casellario. L'Ente individuato come gestore della pensione principale per un determinato anno rimane tale per l'intero anno, anche nel caso in cui la situazione del soggetto subisca variazioni, ad esempio per la liquidazione di un nuovo trattamento pensioni- stico, ovvero per l'aumento o la diminuzione dell'importo dei singoli trattamenti. 4.2 - Modalita' di tassazione dei trattamenti non principali Per la tassazione dei trattamenti non principali si procede in questo modo: - dall'imposta complessiva netta da trattenere viene detratta l'imposta, determinata sulla pensione principale, utilizzan- do le aliquote previste per gli scaglioni di reddito ed at- tribuendo le detrazioni spettanti; - viene calcolata l'imposta residua da trattenere sulle pre- stazioni secondarie e l'imponibile residuo relativo ai trat- tamenti non principali; - viene determinata l'aliquota del percipiente in misura pro- porzionale tra l'imponibile complessivo dei trattamenti non principali e l'imposta residua da trattenere; - l'aliquota deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali. 5 - Tassazione delle pensioni INPS Le pensioni INPS relative a titolari di piu' trattamenti, ero- gati solo dall'INPS o dall'INPS e da altri Enti, sono tassate con criteri che consentono di avere la situazione fiscale ag- giornata dinamicamente con le variazioni di importo che inter- vengono sugli importi delle prestazioni del soggetto. Ovviamente nessuna variazione e' intervenuta nell'assoggetta- mento a IRPEF rispetto ai criteri sinora applicati per i tito- lari di un unico trattamento pensionistico. 5.1 - Titolare di due o piu' pensioni erogate soltanto dall'INPS Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o piu' pen- sioni erogate soltanto dall'INPS: - le pensioni vengono considerate complessivamente come "prin- cipali"; - si determina l'imponibile complessivo spettante per l'anno considerato, relativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, (pensione in trattazione piu' i trattamenti presenti nel settore GP2BY del data base). Per le pensioni che in quel momento non risultano ancora rinnovate, viene determinato l'imponibile "attualizzato" relativo all'anno in calcolo, perequando l'ultimo importo mensile della pensione memorizzato in archivio; - si determina l'imposta lorda dovuta sull'imponibile comples- sivo e si deducono le detrazioni spettanti; - si ripartisce, in modo proporzionale tra gli imponibili, l'imposta dovuta. Nel momento in cui si calcola la prima delle pensioni, si determina l'importo della trattenuta da operare sulla base della proporzione tra l'imponibile tota- le, l'imposta netta totale e l'imponibile della pensione in calcolo. L'imposta netta viene ripartita in misura propor- zionale agli imponibili mensili della pensione. Al momento del calcolo della seconda pensione si ricalcola l'imponibile complessivo, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute e l'imposta complessiva netta dovuta. Dall'imposta complessiva netta si sottrae l'imposta tratte- nuta sulla prima pensione; la differenza rappresenta l'im- porto da trattenere sulla pensione in esame che viene ripar- tito in misura proporzionale agli imponibili mensili della pensione. Cio' consente di gestire sempre la situazione del pensionato aggiornata con tutte le variazioni intervenute nel frattempo, senza che debbano essere effettuati congua- gli; - anche le detrazioni d'imposta spettanti vengono ripartite proporzionalmente agli imponibili delle pensioni. Tali modalita' di calcolo vengono utilizzate sia al momento del rinnovo generalizzato degli ordinativi di pagamento della pen- sione sia in occasione di variazioni della pensione nel corso dell'anno. 5.2 - Titolare di due o piu' pensioni erogate dall'INPS e da Enti diversi dall'INPS Nel caso in cui il pensionato sia titolare di piu' pensioni erogate dall'INPS e da Enti diversi dall'INPS, si opera nei termini che seguono, a seconda che l'INPS eroghi o meno il trattamento da considerare principale sulla base dei criteri enunciati al punto 3. 5.2.1 - Pensione "principale" erogata dall'INPS Nel caso in cui il trattamento "principale" sia erogato dall'INPS, - si determina l'importo complessivo spettante nell'anno in relazione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal soggetto, (pensione in trattazione piu' trattamenti presenti sul GP2BY); - si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessi- vo; - si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda do- vuta sulla pensione o sulle pensioni INPS e si deducono le detrazioni spettanti; - si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta calcolata sulla pensio- ne o sulle pensioni INPS; - si determina "l'aliquota del soggetto", da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in misura proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta. 5.2.2 - Pensione "secondaria" erogata dall'INPS Nel caso in cui la pensione o le pensioni erogate dall'INPS siano da considerare trattamento "secondario": - si determina l'importo complessivo spettante per l'anno re- lativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto (pensione in trattazione piu' i trattamenti presenti sul GP2BY); - si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo e si deducono le detrazioni spettanti; - si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda do- vuta sulla pensione o sulle pensioni erogate dall'Ente prin- cipale e si deducono le detrazioni spettanti; - si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta netta dovuta sul trat- tamento "principale" erogato dall'altro Ente. Tale differen- za rappresenta l'imposta da trattenere sulle pensioni INPS e sulle eventuali ulteriori pensioni non principali a carico di Ente diverso dall'INPS; - la differenza di imposta da trattenere viene ripartita pro- porzionalmente tra le pensioni non principali, considerando per ogni Ente il trattamento complessivo; - si determina "l'aliquota del soggetto" da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in modo proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta; - si calcola l'imposta teorica che gli Enti erogatori dei trattamenti secondari devono trattenere con riferimento all'aliquota del soggetto; - si determina l'ulteriore imposta residua che deve essere trattenuta sulle pensioni INPS; - si ripartisce tale imposta residua in modo proporzionale agli imponibili delle singole pensioni INPS. 6 - Aggiornamento del data base delle pensioni Per tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario, erogati sia dall'INPS che da altri Enti, le informazioni rela- tive all'individuazione dei trattamenti interessati all'appli- cazione dell'articolo 8 sono state memorizzate nei seguenti campi del data base centrale: Campo Significato GP1AV91N = 1 pensione abbinata fiscalmente GP2BYB1 chiavi dei trattamenti abbinati nella forma "categoria", "codice sede o codice Ente", "numero di certificato" (fino ad un massimo di cinque trattamenti); GP2BYB2 = "00" il valore "00" viene riportato in corrispondenza delle pensioni ero- gate dall'INPS gi. abbinate in precedenza; = "98" il valore "98" viene riportato in corrispondenza delle pensioni ero- gate dall'INPS o da altri Ente ab- binate per la prima volta dall'an- no 1998, in applicazione dell'ar- ticolo 8. GP3CE15 Imponibile annuo GP3CE19 Imposta lorda anno corrente. Tale campo viene aggiornato a partire dal rinnovo 1998 solo al momento del consuntivo. GP3CE33 Detrazioni d'imposta per l'anno corrente. Sono riportate solo per il trattamento principale GP3CE21 Imposta netta anno corrente GP3CE22 Codici detrazione d'imposta GP3CE28 Aliquota marginale GP3CE34 Importo addizionale IRPEF GP3CE35 Aliquota del soggetto GP3CE36 P se pensione principale S se pensione secondaria Blank se trattasi di titolare di una sola pensione GP3CE39 A se importo attualizzato D se importo dichiarato Tali valori sono riportati solo per i trattamenti erogati da Enti diversi dall'INPS GP3CE16 Imponibile arretrati anni prece- denti GP3CE17 Detrazioni d'imposta su arretrati anni precedenti GP3CE18 Imposta netta su arretrati anni Precedenti GP3CE37 Aliquota media su arretrati anni Precedenti I campi del GP3 relativi al Mod. 201 preventivo delle pensioni erogate da Enti diversi dall'INPS vengono aggiornati, al momen- to dell'applicazione dell'articolo 8 alle pensioni INPS, con gli importi attualizzati (codice A nel campo GP3CE39). Nel momento in cui l'Ente invia la dichiarazione con i dati aggiornati, viene effettuato un nuovo aggiornamento dei campi del GP3 (codice D nel campo GP3CE39). Nessuna modifica e' stata apportata, con riferimento all'appli- cazione dell'articolo 8, ai campi del GP5 e del GP8. 7 - Aggiornamento dell'archivio locale DS78 Le informazioni relative alle chiavi delle pensioni tassate congiuntamente con applicazione dell'articolo 8 non sono pre- senti sull'archivio locale DS78. Peraltro per tutte le pensioni interessate all'applicazione dell'articolo 8, viene visualizzato il literal "IRPEF CUMULATA CON ALTRE PENSIONI" (CONSULTARE DATA BASE PENSIONI GP2BY). 8 - Conguagli A seguito della comunicazione che gli Enti sono tenuti ad ef- fettuare entro il mese di febbraio al Casellario, secondo quan- to previsto dall'articolo 8, gli imponibili e le ritenute delle pensioni INPS saranno rideterminati tenendo conto dei nuovi im- porti comunicati dagli Enti. 9 - Comunicazione agli interessati Per le pensioni per le quali trova applicazione l'articolo 8 viene inserita nel Mod. Obis M apposita comunicazione con l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassa- zione. A tal fine sul Mod. Obis M viene riportato il seguente literal: "L'imposta e' stata determinata, come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risul- tanti nel casellario dei pensionati: Pensione INPS Categoria ....Numero di certificato.... Codice Sede.... Trattamento erogato da ............. 10 - Procedura CASPEN La procedura CASPEN e' stata modificata per visualizzare le informazioni aggiornate relative all'applicazione dell'art. 8. In particolare sul pannello dei dati fiscali della pensione viene evidenziato, oltre all'imponibile e all'imposta relativa sia agli emolumenti dell'anno in corso che agli arretrati degli anni precedenti, l'informazione relativa all'aliquota del sog- getto, alla modalita' di tassazione del trattamento (principale o secondario) e all'addizionale regionale IRPEF. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO