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Versione Testuale
971223
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
971222
Circolare n. 260
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico Legali
e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidente dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidente dei Comitati regionali
Ai Presidente dei Comitati provinciali
97-260. Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 22 dicembre 1997  Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 260        Ai Coordinatori generali, centrali e
                           periferici dei Rami professionali
                        Al Coordinatore generale Medico legale
                           e Primari Medico Legali
                           e, per conoscenza
                        Al Presidente
                        Ai Consiglieri di Amministrazione
                        Al Presidente e ai membri del Consiglio
                           di indirizzo e vigilanza
                        Ai Presidente dei Comitati amministratori
                           di fondi, gestioni e casse
                        Ai Presidente dei Comitati regionali
                        Ai Presidente dei Comitati provinciali
Oggetto: 97-260. Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre
         1997, n. 314.
1 - Aspetti generali
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 1997, emanato in materia di "Armonizzazione, raziona-
lizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e pre-
videnziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei re-
lativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", contiene
all'articolo 8 disposizioni innovative ai fini dell'assoggetta-
mento all'IRPEF dei titolari di piu' trattamenti pensionistici
con effetto dal 1 gennaio 1998.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni del predetto artico-
lo 8:
- Gli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono tra-
   smettere al Casellario dei pensionati, entro il mese di feb-
   braio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pen-
   sionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
- Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei
dati e degli elementi forniti dagli Enti, il Casellario cen-
trale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o
piu' trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei per-
cipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli
Enti le informazioni necessarie per effettuare una tassa-
zione che tenga conto dell'importo complessivo dei tratta-
menti;
- A partire dalla data di comunicazione, gli Enti devono prov-
   ve-dere ad assoggettare a tassazione il trattamento pensio-
   nistico che corrispondono tenendo conto degli elementi ri-
   sultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario.
- Entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio
ciascun Ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio
relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 feb-
braio dell'anno successivo, consegna al percipiente la cer-
tificazione unica, fiscale e contributiva, relativa ai trat-
tamenti corrisposti, annotando sulla stessa che sono state
applicate le disposizioni dell'art.8 del decreto n. 314.
- Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati
   dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici in quali-
   ta' di sostituti d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria
   provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli,
   attraverso l'iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non sono
   applicate sanzioni ma sono dovuti gli interessi.
- I pensionati che beneficiano esclusivamente di piu' tratta-
   menti pensionistici assoggettati all'IRPEF in base alle di-
   sposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314,
   sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione
   dei redditi.
Si indicano di seguito i criteri applicativi della nuova norma-
tiva individuati d'intesa con il Ministero delle Finanze.
2 - Abbinamento delle pensioni per l'applicazione dell'art.8
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 sono stati innanzitutto
individuati i trattamenti pensionistici, erogati sia dall'INPS
che da altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di
cui all'art. 47, comma 1, lettera h - bis del TUIR, presenti
nel Casellario centrale dei pensionati, erogati ad uno stesso
soggetto.
L'abbinamento e' stato effettuato sulla base del codice fisca-
le.
Sono stati abbinati fino ad un massimo di sei trattamenti pen-
sionistici compreso il trattamento in lavorazione.
Essendo l'INPS il gestore del Casellario ed avendo quindi a di-
sposizione i dati dei trattamenti pensionistici erogati dagli
altri Enti, al fine di evitare situazioni di indebito, nei casi
in cui l'Ente erogatore della pensione di minore importo sia
l'Istituto gia' all'atto del rinnovo degli ordinativi di paga-
mento per l'anno 1998, viene operata la trattenuta IRPEF su ta-
le prestazione tenendo conto degli importi delle pensioni ero-
gate dagli altri Enti.
L'anticipazione della tassazione sulla base dei nuovi criteri
consente di assoggettare la pensione gia' dall'inizio dell'anno
ad una ritenuta fiscale molto piu' vicina a quella definitiva,
evitando onerosi conguagli.
2.1 - Criteri per l'individuazione delle pensioni e delle de-
trazioni di imposta da attribuire
Ai fini dell'abbinamento per il calcolo dell'IRPEF sono state
prese in considerazione tutte le pensioni assoggettabili ad
IRPEF, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti.
Sono state escluse in quanto non assoggettabili ad IRPEF, le
pensioni INPS di categoria PS e AS, le rendite erogate
dall'INAIL e dall'IPSEMA (codice Ente 0280), le pensioni di
guerra (codice Ente 9920), le pensioni privilegiate tabellari
per infermita' contratte durante il servizio di leva e i trat-
tamenti assistenziali.
Sono state inoltre escluse le pensioni INPS con pagamento loca-
lizzato ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03, AAA, SCA, ELI, ELB e
RED.
Per le pensioni ai superstiti erogate a piu' contitolari, per
il momento, e' stato effettuato l'abbinamento delle sole quote
di pensione erogate al titolare intestatario.
L'articolo 8 prevede che il Casellario determini le detrazioni
spettanti ad ogni soggetto.
A tal fine sono state individuate le detrazioni attribuite al
singolo pensionato sulla totalita' dei trattamenti presenti nel
Casellario e il risultato derivante dal confronto tra le detra-
zioni attribuite sui diversi trattamenti S stato riconosciuto
al trattamento individuato come "principale" sulla base dei
criteri riportati al successivo punto 4.
Sulle pensioni individuate come non principali non viene rico-
nosciuta alcuna detrazione.
3 - Trattamento principale
Ai fini dell'applicazione della tassazione tenendo conto della
totalita' dei trattamenti pensionistici percepiti dallo stesso
soggetto, e' necessario individuare tra i diversi trattamenti
pensionistici erogati ad uno stesso beneficiario quello da con-
siderare "principale".
Deve essere considerato "principale" il trattamento di importo
piu' elevato. Nel caso in cui uno stesso sostituto d'imposta
eroghi piu' trattamenti, ai fini dell'individuazione del trat-
tamento da considerare principale, si fa riferimento all'Ente
che complessivamente eroga l'importo piu' elevato. Ad esempio,
nel caso di un soggetto percettore di tre pensioni, una di lire
10 milioni annui erogata dall'INPS e le altre due rispettiva-
mente, di lire 3 milioni annui e di lire 9 milioni annui eroga-
te da uno stesso Ente diverso dall'INPS, e' considerato princi-
pale ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, il trattamento
complessivo erogato dall'altro Ente.
All'anzidetto fine le pensioni erogate dal Ministero del Teso-
ro, anche se con codice Ente diverso, codice Ente 0451, 0452,
0453, 0454, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9922, 9923) sono con-
siderate erogate dallo stesso Ente.
Tutti i trattamenti non principali sono considerati "seconda-
ri".
4 - Modalita' di tassazione
L'articolo 8 esonera i soggetti che siano titolari soltanto di
piu' trattamenti pensionistici per i quali si rendano applica-
bili le disposizioni dello stesso articolo dall'obbligo di pre-
sentare la dichiarazione dei redditi.
Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tas-
sazione del trattamento corrisposto tenendo conto dell'ammonta-
re complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti da uno
stesso beneficiario, il Casellario determina il trattamento
complessivo spettante al pensionato per l'anno considerato, de-
termina l'imposta lorda corrispondente, applica le detrazioni
spettanti, determina l'imposta netta da trattenere e predispone
per i sostituti d'imposta le comunicazioni di quanto deve esse-
re trattenuto al pensionato.
4.1 - Modalita' di tassazione del trattamento principale
L'Ente che eroga il trattamento individuato dal Casellario come
"principale" deve effettuare la tassazione utilizzando le ali-
quote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei
quali si colloca la pensione o le pensioni erogate e deve at-
tribuire le detrazioni comunicate dal Casellario.
L'Ente individuato come gestore della pensione principale per
un determinato anno rimane tale per l'intero anno, anche nel
caso in cui la situazione del soggetto subisca variazioni, ad
esempio per la liquidazione di un nuovo trattamento pensioni-
stico, ovvero per l'aumento o la diminuzione dell'importo dei
singoli trattamenti.
4.2 - Modalita' di tassazione dei trattamenti non principali
Per la tassazione dei trattamenti non principali si procede in
questo modo:
- dall'imposta complessiva netta da trattenere viene detratta
l'imposta, determinata sulla pensione principale, utilizzan-
do le aliquote previste per gli scaglioni di reddito ed at-
tribuendo le detrazioni spettanti;
- viene calcolata l'imposta residua da trattenere sulle pre-
stazioni secondarie e l'imponibile residuo relativo ai trat-
tamenti non principali;
- viene determinata l'aliquota del percipiente in misura pro-
porzionale tra l'imponibile complessivo dei trattamenti non
principali e l'imposta residua da trattenere;
- l'aliquota deve essere utilizzata da tutti i sostituti
d'imposta non principali.
5 - Tassazione delle pensioni INPS
Le pensioni INPS relative a titolari di piu' trattamenti, ero-
gati solo dall'INPS o dall'INPS e da altri Enti, sono tassate
con criteri che consentono di avere la situazione fiscale ag-
giornata dinamicamente con le variazioni di importo che inter-
vengono sugli importi delle prestazioni del soggetto.
Ovviamente nessuna variazione e' intervenuta nell'assoggetta-
mento a IRPEF rispetto ai criteri sinora applicati per i tito-
lari di un unico trattamento pensionistico.
5.1 - Titolare di due o piu' pensioni erogate soltanto
      dall'INPS
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o piu' pen-
sioni erogate soltanto dall'INPS:
- le pensioni vengono considerate complessivamente come "prin-
  cipali";
- si determina l'imponibile complessivo spettante per l'anno
  considerato, relativo a tutti i trattamenti pensionistici
  del soggetto, (pensione in trattazione piu' i trattamenti
  presenti nel settore GP2BY del data base). Per le pensioni
  che in quel momento non risultano ancora rinnovate, viene
  determinato l'imponibile "attualizzato" relativo all'anno in
  calcolo, perequando l'ultimo importo mensile della pensione
  memorizzato in archivio;
- si determina l'imposta lorda dovuta sull'imponibile comples-
  sivo e si deducono le detrazioni spettanti;
- si ripartisce, in modo proporzionale tra gli imponibili,
  l'imposta dovuta. Nel momento in cui si calcola la prima
  delle pensioni, si determina l'importo della trattenuta da
  operare sulla base della proporzione tra l'imponibile tota-
  le, l'imposta netta totale e l'imponibile della pensione in
  calcolo. L'imposta netta viene ripartita in misura propor-
  zionale agli imponibili mensili della pensione. Al momento
  del calcolo della seconda pensione si ricalcola l'imponibile
  complessivo, tenendo conto delle eventuali variazioni nel
  frattempo intervenute e l'imposta complessiva netta dovuta.
  Dall'imposta complessiva netta si sottrae l'imposta tratte-
  nuta sulla prima pensione; la differenza rappresenta l'im-
  porto da trattenere sulla pensione in esame che viene ripar-
  tito in misura proporzionale agli imponibili mensili della
  pensione. Cio' consente di gestire sempre la situazione del
  pensionato aggiornata con tutte le variazioni intervenute
  nel frattempo, senza che debbano essere effettuati congua-
  gli;
- anche le detrazioni d'imposta spettanti vengono ripartite
  proporzionalmente agli imponibili delle pensioni.
Tali modalita' di calcolo vengono utilizzate sia al momento del
rinnovo generalizzato degli ordinativi di pagamento della pen-
sione sia in occasione di variazioni della pensione nel
corso dell'anno.
5.2 - Titolare di due o piu' pensioni erogate dall'INPS e da
      Enti diversi dall'INPS
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di piu' pensioni
erogate dall'INPS e da Enti diversi dall'INPS, si opera nei
termini che seguono, a seconda che l'INPS eroghi o meno il
trattamento da considerare principale sulla base dei criteri
enunciati al punto 3.
5.2.1 - Pensione "principale" erogata dall'INPS
Nel caso in cui il trattamento "principale" sia erogato
dall'INPS,
- si determina l'importo complessivo spettante nell'anno in
relazione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal
soggetto, (pensione in trattazione piu' trattamenti presenti
sul GP2BY);
- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessi-
vo;
- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda do-
vuta sulla pensione o sulle pensioni INPS e si deducono le
detrazioni spettanti;
- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta
sull'importo complessivo e l'imposta calcolata sulla pensio-
ne o sulle pensioni INPS;
- si determina "l'aliquota del soggetto", da comunicare agli
Enti erogatori delle altre pensioni, in misura proporzionale
tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta.
5.2.2 - Pensione "secondaria" erogata dall'INPS
Nel caso in cui la pensione o le pensioni erogate dall'INPS
siano da considerare trattamento "secondario":
- si determina l'importo complessivo spettante per l'anno re-
lativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto
   (pensione in trattazione piu' i trattamenti presenti sul
   GP2BY);
- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo
e si deducono le detrazioni spettanti;
- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda do-
vuta sulla pensione o sulle pensioni erogate dall'Ente prin-
cipale e  si deducono le detrazioni spettanti;
- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta
sull'importo complessivo e l'imposta netta dovuta sul trat-
tamento "principale" erogato dall'altro Ente. Tale differen-
za rappresenta l'imposta da trattenere sulle pensioni INPS e
sulle eventuali ulteriori pensioni non principali a carico
di Ente diverso dall'INPS;
- la differenza di imposta da trattenere viene ripartita pro-
porzionalmente tra le pensioni non principali, considerando
per ogni Ente il trattamento complessivo;
- si determina "l'aliquota del soggetto" da comunicare agli
Enti erogatori delle altre pensioni, in modo proporzionale
tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta;
- si calcola l'imposta teorica che gli Enti erogatori dei
trattamenti secondari devono trattenere con riferimento
all'aliquota del soggetto;
- si determina l'ulteriore imposta residua che deve essere
trattenuta sulle pensioni INPS;
- si ripartisce tale imposta residua in modo proporzionale
agli imponibili delle singole pensioni INPS.
6 - Aggiornamento del data base delle pensioni
Per tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario,
erogati sia dall'INPS che da altri Enti, le informazioni rela-
tive all'individuazione dei trattamenti interessati all'appli-
cazione dell'articolo 8 sono state memorizzate nei seguenti
campi del data base centrale:
Campo                                 Significato
GP1AV91N = 1             pensione abbinata fiscalmente
GP2BYB1                  chiavi dei trattamenti abbinati
nella forma "categoria", "codice
sede o codice Ente", "numero di
certificato" (fino ad un massimo
di cinque trattamenti);
GP2BYB2 = "00"           il valore "00" viene riportato in
corrispondenza delle pensioni ero-
gate dall'INPS gi. abbinate in
precedenza;
  = "98"                 il valore "98" viene riportato in
corrispondenza delle pensioni ero-
                         gate dall'INPS o da altri Ente ab-
                         binate per la prima volta dall'an-
                         no 1998, in applicazione  dell'ar-
                         ticolo 8.
GP3CE15                  Imponibile annuo
GP3CE19                  Imposta lorda anno corrente. Tale
                         campo viene aggiornato a partire
                         dal rinnovo 1998 solo al momento
                         del consuntivo.
GP3CE33   Detrazioni d'imposta per l'anno
corrente. Sono riportate solo per
il trattamento principale
GP3CE21                  Imposta netta anno corrente
GP3CE22                  Codici detrazione d'imposta
GP3CE28                  Aliquota marginale
GP3CE34                  Importo addizionale IRPEF
GP3CE35                  Aliquota del soggetto
GP3CE36                  P  se pensione principale
S  se pensione secondaria
Blank se trattasi di titolare di
una sola pensione
GP3CE39                  A se importo attualizzato
D se importo dichiarato
Tali valori sono riportati solo
per i trattamenti erogati da Enti
diversi dall'INPS
GP3CE16   Imponibile arretrati anni prece-
denti
GP3CE17   Detrazioni d'imposta su arretrati
anni precedenti
GP3CE18                  Imposta netta su arretrati anni
Precedenti
GP3CE37                  Aliquota media su arretrati anni
                         Precedenti
I campi del GP3 relativi al Mod. 201 preventivo delle pensioni
erogate da Enti diversi dall'INPS vengono aggiornati, al momen-
to dell'applicazione dell'articolo 8 alle pensioni INPS, con
gli importi attualizzati (codice A nel campo GP3CE39).
Nel momento in cui l'Ente invia la dichiarazione con i dati
aggiornati, viene effettuato un nuovo aggiornamento dei campi
del GP3 (codice D nel campo GP3CE39).
Nessuna modifica e' stata apportata, con riferimento all'appli-
cazione dell'articolo 8, ai campi del GP5 e del GP8.
7 - Aggiornamento dell'archivio locale DS78
Le informazioni relative alle chiavi delle pensioni tassate
congiuntamente con applicazione dell'articolo 8 non sono pre-
senti sull'archivio locale DS78.
Peraltro per tutte le pensioni interessate all'applicazione
dell'articolo 8, viene visualizzato il literal "IRPEF CUMULATA
CON ALTRE PENSIONI" (CONSULTARE DATA BASE PENSIONI GP2BY).
8 - Conguagli
A seguito della comunicazione che gli Enti sono tenuti ad ef-
fettuare entro il mese di febbraio al Casellario, secondo quan-
to previsto dall'articolo 8, gli imponibili e le ritenute delle
pensioni INPS saranno rideterminati tenendo conto dei nuovi im-
porti comunicati dagli Enti.
9 - Comunicazione agli interessati
Per le pensioni per le quali trova applicazione l'articolo 8
viene inserita nel Mod. Obis M apposita comunicazione con
l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassa-
zione.
A tal fine sul Mod. Obis M viene riportato il seguente literal:
"L'imposta e' stata determinata, come previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo n. 314 del 1997, tenendo conto anche
degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risul-
tanti nel casellario dei pensionati:
Pensione INPS Categoria ....Numero di certificato.... Codice
Sede.... Trattamento erogato da .............
10 - Procedura CASPEN
La procedura CASPEN e' stata modificata per visualizzare le
informazioni aggiornate relative all'applicazione dell'art. 8.
In particolare sul pannello dei dati fiscali della pensione
viene evidenziato, oltre all'imponibile e all'imposta relativa
sia agli emolumenti dell'anno in corso che agli arretrati degli
anni precedenti, l'informazione relativa all'aliquota del sog-
getto, alla modalita' di tassazione del trattamento (principale
o secondario) e all'addizionale regionale IRPEF.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO