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971223
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
971222
Circolare n. 261
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
DI FONDI, GESTIONI E CASSE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
97-261. Articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n.564. Valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi
di malattia retribuiti eccedenti il limite dei dodici mesi.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 22 dicembre 1997  Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 261        Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        Al PRESIDENTE
                        Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                           DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Allegati 1              Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: 97-261. Articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
         n.564. Valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi
         di malattia retribuiti eccedenti il limite dei dodici mesi.
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, ha dettato
disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e raziona-
lizzazione della contribuzione figurativa, nonche' sulla coper-
tura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da
contribuzione.
Come illustrato con circolare n. 220 del 14 novembre 1996,
l'articolo 1 del predetto decreto n. 564 ha dettato nuove
disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i
periodi di assenza per malattia.
Il comma 1 del citato articolo 1 conferma ed eleva per i lavo-
ratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il
riconoscimento del periodo di malattia di cui all'articolo 56
del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito,
dalla legge 6 aprile 1936, n.1155.
In particolare dal 1  gennaio 1997 il limite di 52 settimane
viene elevato gradualmente in ragione di due mesi ogni tre anni,
fino al raggiungimento dei 24 mesi.
I successivi commi 2, 3 e 4, prevedono la determinazione della
contribuzione figurativa accreditabile, la relativa collocazione
temporale e l'attribuzione degli oneri connessi, nulla innovando
 in ordine alla efficacia di detta contribuzione ai fini pensio-
nistici.
Pertanto i predetti contributi figurativi per malattia sono
utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pen-
sionistici, esclusa la pensione di anzianita', per la quale sono
utili solo ai fini della misura.
2 - PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI IN MISURA INTERA O PARZIALE
Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n.564 dispone
che "In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti,
ancorche' fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di
assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai
fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si
applica ai malati terminali".
Come precisato con la predetta circolare n.220, i periodi di
malattia retribuiti, in tutto o in parte, che si collochino a
far tempo dalla data di entrata in vigore (15 novembre 1996) del
decreto in parola sono valutati ai fini pensionistici integral-
mente fino al limite massimo di 12 mesi.
Superato il predetto limite complessivo di 12 mesi, il periodo
di malattia retribuito, anche se costituito dalla somma di piu'
periodi di-scontinui di malattia, e' valutato ai fini pensioni-
stici al 50 per cento, ancorche' coperto da contribuzione obbli-
gatoria.
Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'accredi-
tamento dei periodi di malattia si effettua anche per periodi
durante i quali i lavoratori abbiano percepito una retribuzione
ridotta.
Fermo restando che l'accredito figurativo opera nei limiti delle
52 settimane e dei successivi ampliamenti fino a 24 mesi, i
periodi di retribuzione ridotta concorrono, come precisato con
la circolare n.220, anche al computo del limite dei 12 mesi di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto n.564. Inoltre la
valutazione dei medesimi periodi, se eccedenti quest'ultimo
limite, e' ridotta ai fini pensionistici al 50 per cento.
Stante la formulazione onnicomprensiva delle disposizioni del
citato comma 5 dell'articolo 1 la valutazione al 50 per cento e'
operante sia ai fini del perfezionamento dei requisiti per il
diritto a pensione che ai fini della determinazione della misura
della pensione.
Nell'anzidetto contesto la valutazione al 50 per cento dei
periodi di malattia retribuiti non puo' riguardare pensioni
aventi decorrenza anteriore al 1  dicembre 1997.
2.1 -     ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE.
Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione da liquidare
con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 la contribuzione
accreditata a norma dell'articolo 7 della legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 7
dicembre 1989, n. 389, per i periodi di malattia retribuiti in
tutto o in parte, che si collochino a far tempo dal 15 novembre
1996, eccedenti il limite dei dodici mesi, deve essere valutata
al 50 per cento.
2.2 -     DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA
RETRIBUTIVO E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.
Ai fini della determinazione della misura della pensione con
decorrenza successiva al 30 novembre 1997 da calcolare con il
sistema retributivo, la contribuzione accreditata per gli anzi-
detti periodi di malattia eccedenti il limite dei dodici mesi
concorre nella misura del 50% nel computo dell'anzianita'
contributiva mentre nulla e' innovato per la determinazione
della retribuzione media settimanale pensionabile, per la quale
si dovra' tener conto anche delle settimane di malattia retri-
buite eccedenti i dodici mesi e del relativo importo.
Ai fini della determinazione della misura della pensione con
decorrenza successiva al 30 novembre 1997 da calcolare con il
sistema contributivo, l'ammontare della contribuzione determi-
nata applicando l'aliquota di computo del 33% alla retribuzione
imponibile relativa ai periodi di malattia retribuiti eccedenti
i 12 mesi deve essere valutata al 50% ai fini della rivaluta-
zione sulla base del tasso annuo di capitalizzazione corrispon-
dente alla media quinquennale del prodotto interno lordo nomi-
nale.
Al montante contributivo cosi' determinato sara' applicato il
coefficiente di trasformazione correlato all'eta' anagrafica del
richiedente il trattamento pensionistico (circolare n. 180 del
14 settembre 1996).
3 - MALATI TERMINALI
A norma del comma 5 dell'articolo 1 del decreto n. 564, la
valutazione al 50% dei periodi di malattia retribuiti eccedenti
i 12 mesi non trova applicazione nei confronti dei malati
terminali. Per la individuazione della categoria oggetto di
eccezione devono essere applicati i chiarimenti forniti dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera
n.10PS/90120/140 del 24 giugno 1997 (allegato 1).
Per i malati nei cui confronti ricorrono, a giudizio del medico
curante, le condizioni indicate nella lettera ministeriale, i
periodi di malattia retribuiti continuano ad essere valutati
interamente, ai fini del diritto e della misura della pensione,
anche se eccedenti i dodici mesi.
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In attesa che vengano fornite le modalita' per l'evidenziazione
sui modd. O1.M  delle giornate di malattia retribuite, come
precisato con circolare n. 220, il totale delle giornate  di
assenza dal lavoro per malattia o infortunio che si collochino a
far tempo dal 15 novembre 1996 deve essere dichiarato dai datori
di lavoro, sommando le giornate comunque retribuite (totalmente
o parzialmente) per le quali sia dovuto il versame-nto della
contribuzione obbligatoria.
Si ritiene comunque opportuno far presente che l'Istituto,
recependo le istanze delle parti sociali, ha prospettato al
competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le
problematiche connesse con le disposizioni dell'articolo 1,
comma 5, del decreto n.564.
Sull'argomento sono intervenuti anche il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza con ordine del giorno dell'11 dicembre 1996 e il
Consiglio di Amministrazione con ordine del giorno del 21
gennaio 1997 chiedendo il riesame delle disposizioni in parola
con conseguente emanazione di un nuovo testo normativo.
I predetti atti sono stati inoltrati al Ministero del Lavoro,
rispettivamente, in data 17 dicembre 1996 e in data 11 febbraio
1997.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                            TRIZZINO
                                                 ALLEGATO 1
Roma, 24 GIU. 1997
        Ministero del Lavoro
     e della Previdenza Sociale
         Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale
                DIV. X
                         Al Ministero del Tesoro
                         Gabinetto
                         All'INPS - Direzione Generale
                         All'INPDAP - Direzione Generale
Prot. N. 10PS/90120/140
                                                 R O M A
OGGETTO:  Decreto legislativo n.564 del 16.9.1996 - articolo 1,
comma 5. Assenza per malattia ai fini pensionistici.
Malati terminali.
Com'e' noto il decreto legislativo 16.9.1996, n.564, emanato in
attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 39, della
legge 8.8.1995, n.335 prevede all'art.1, comma 5 che, per i
lavoratori dipendenti, i periodi di assenza dal lavoro per
malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese
vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta
eccezione per i soli malati terminali.
Al riguardo questo Ministero - al fine di una precisa indivi-
duazione della categoria oggetto della eccezione sopra richia-
mata - ha ritenuto di acquisire il determinante avviso del
Ministero della Sanita'.
Cio' posto il citato Dicastero ha fatto presente che "per malato
terminale deve intendersi il paziente affetto da patologie
evolutive, il cui decorso e' nella fase della irreversibilita'
clinica e l'aspettativa della morte, conse-guenza della malattia,
e' con molta probabilita' a breve scadenza.
L'attributo "terminale" e' sinonimo di "morente" aggettivo meno
usato per evidenti difficolta' di comunicazioni.
La durata del periodo terminale della malattia inguaribile e'
variabile (mesi ma anche anni in particolari situazioni).
Si puo' ragionevolmente affermare che qualsiasi condizione
patologica ad etiologia la piu' varia (neoplastica, degen-erativa,
traumatica, infettiva, deficitaria, ect.) sia giunta ad una
situazione di irreversibilita' clinica, quando le alterazioni
funzionali che rivelano lo scompenso di organi ed apparati
vitali, ad essa riconducibili diretta-mente o indirettamente, non
siano piu' controllate da terapia attiva, divenuta oramai inef-
ficace dal punto di vista dei risultati e quindi inidonea ad
arrestare il fatale processo evolutivo.
Non assume particolare rilievo l'osservazione che nella fase ora
descritta, al paziente vengano somministrate o meno, cure
palliative, volte esclusivamente al sollievo dai sintomi ed alla
gestione psicologica di un percorso a termine ormai inevitabile.
La previsione del verificarsi dell'evento letale, ossia il
giudizio prognostico, e' compito del medico curante e si fonda
sulle specifiche conoscenze scientifiche e quindi sull'esatta
diagnosi nonche' sull'esperienza di quanto si e' verificato in
casi analoghi e nelle medesime condizioni ed infine sulla
valutazione, non solo razionale e tecnica, del quid soggettivo
che attenua l'automatismo della correlazione diagnosi-prognosi e
conferisce individualita' alla malattia di ogni singola persona".
                                  IL DIRETTORE GENERALE