Trova in INPS

Versione Testuale
971230
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
971224
Circolare n. 266
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Primari Medico Legali
e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
97-266. Rinnovo delle pensioni per l'anno 1998.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
Roma, 24 dicembre 1997    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 266          Ai Coordinatori generali, centrali e
                             periferici dei Rami professionali
                          Al Coordinatore generale Medico legale e
                             Primari Medico Legali
Allegati 8                   e, per conoscenza
                          Al Presidente
                          Ai Consiglieri di Amministrazione
                          Al Presidente e ai membri del Consiglio
                             di indirizzo e vigilanza
                          Ai Presidenti dei Comitati amministratori
                             di fondi, gestioni e casse
                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                          Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: 97-266. Rinnovo delle pensioni per l'anno 1998.
1 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA
 Il decreto ministeriale 20 novembre 1997 pubblicato sulla
Gaz-zetta ufficiale n. 280 del 1> dicembre 1997, ha
stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione
per il calcolo del-la perequazione automatica delle pensioni
per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata
in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre
1996.
Sulla base delle percentuali di perequazione stabilite dal de-
creto in parola sono state ricalcolate le pensioni per l'anno
1997, con l'attribuzione dei conguagli spettanti per l'anno
1997 sulla prima rata del nuovo esercizio.
L'articolo 2 del citato decreto fissa nella misura dell'1,7 per
cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni in via previsionale per l'anno 1998.
L'articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla
legge finanziaria per l'anno 1998, dispone che sulle pensioni
di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non
spetta la perequazione automatica al costo della vita per
l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno
1998 e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1997 e 1998 e
le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di pere-
quazione sono riportati nell'allegato 1.
2 - PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994,
nello stabilire per le pensioni di minore importo la perio-
dicita' di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto
l'adeguamento ogni anno dei relativi limiti d'importo in ra-
gione della perequazione automatica delle pensioni.
Sulla base dell'aumento di perequazione automatica, accertato
per l'anno 1997 in misura pari al 3,9 per cento, nonche'
dell'aumento dell'1,7 per cento disposto in via previsionale
per l'anno 1998:
- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della
Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo
fino a lire 51.000 annue, S effettuato in una rata annuale
anticipata;
- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della
Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo
eccedente lire 51.000 annue e fino a lire 56.000 mensili, e'
effettuato in due rate semestrali anticipate;
- il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni, di
importo fino a lire 56.000 mensili, e' effettuato in due
rate semestrali anticipate.
3 - CERTIFICAZIONE DEI REDDITI
Con decreto ministeriale 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997, e' stato approvato
lo schema della certificazione dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati corrisposti ed alle ritenute operate nell'anno
1997, di cui all'articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.
Il decreto in parola prevede, in luogo dell'approvazione del
modello 201, come operato sino al 1997 per i redditi relativi
all'anno 1996, l'approvazione di uno "schema di certificazio-
ne", consentendo al sostituto d'imposta, fermi restando i dati
ed il loro ordine, di predisporre un proprio modello, ometten-
do, fra l'altro, il numero progressivo e la denominazione dei
campi non compilati.
Si indicano di seguito i nuovi dati riportati sulla certifica-
zione (allegato 2):
Contributo straordinario per   importo del contributo stra
l'Europa trattenuto nel 1997   ordinario per l'Europa, pre-
(di cui trattenuto per as-     visto dall'articolo 3, commi
sistenza fiscale)              da 194 a 203, della legge 23
- voce 10 bis:                 dicembre 1996, n. 662, trat-
                               tenuto a seguito della di-
                               chiarazione del pensionato
                               che si e' avvalso dell'assi-
                               stenza fiscale (modello 7
                               30/1997 per i redditi
                               dell'anno 1996);
Contributo straordinario per   importo complessivo del con-
l'Europa trattenuto nel 1997   tributo straordinario per -
voce 10:                       l'Europa, comprensivo del
                               contributo trattenuto diret-
                               tamente sulla pensione e del
                               contributo trattenuto a se-
                               guito della dichiarazione del
                               pensionato che si e' avvalso
                               dell'assistenza fiscale
                               (voce 10 bis);
Periodo di percezione della    giorni di erogazione della
pensione - voce 11:            pensione;
Periodo d'imposta cui si ri-   mese ed anno iniziali e mese
feriscono gli arretrati        ed anno finali cui si
riferi-- voce 18               scono gli arretrati di pen-
                               sione;
Saldo del contributo al S.S.N. importo del contributo al SSN
trattenuto nel 1997 - voce 36  trattenuto a seguito della
                               dichiarazione del pensionato
                               che si e' avvalso dell'assi-
                               stenza fiscale;
Contributo al S.S.N. rimbor-   importo del contributo al
sato nel 1997 - voce 37        SSN rimborsato a seguito
                               della dichiarazione del pen-
                               sionato che si e' avvalso
                               dell'assistenza fiscale.
In calce al modello e' stato inserito il riquadro per la scelta
della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al fondo
per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.
L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n.
330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la
consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono
state corrisposte.
Al fine di rispettare il predetto termine di consegna, le
dichiarazioni vengono spedite al domicilio dei pensionati,
unitamente al modello O bis M.
Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la dichiarazione, come
operato a decorrere dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 994,
viene emessa con riferimento alla pensione di importo piu' ele-
vato.
I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati
sulla base delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso
dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del
5 maggio 1995.
Come operato a decorrere dal rinnovo per l'anno 1997, e preci-
sato al punto 6 della circolare n. 262 del 24 dicembre 1996, i
conguagli, positivi o negativi, di importo pari o minore a lire
300.000, derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali e del contri-
buto al SSN a seguito delle rettifiche segnalate dalle Sedi,
vengono operati sulla prima rata di pensione dell'anno 1998.
In tal caso, la procedura di rinnovo provvede anche alla con-
tabilizzazione, al conto di gestione cui fa carico la pensione,
delle eventuali somme da recuperare e segnalate dalla Sede. A
tal fine, il recupero viene addizionato al conguaglio di pen-
sione da operare sulla prima rata di rinnovo.
I conguagli d'importo superiore saranno, come di consueto,
trasmessi alle Sedi successivamente.
4 - ASSOGGETTAMENTO ALL'IRPEF DEGLI EMOLUMENTI EROGATI A
    TITOLARI DI PIU' TRATTAMENTI PENSIONISTICI
L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
emanato in materia di "Armonizzazione, razionalizzazione, e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali con-
cernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempi-
menti da parte dei datori di lavoro" prevede l'assoggettamento
all'IRPEF, nei confronti dei titolari di piu' trattamenti pen-
sionistici, erogati da Enti diversi, sulla base del complesso
dei trattamenti erogati dagli Enti.
Le modalita' operative utilizzate per l'applicazione dell'arti-
colo 8 sono illustrate nella circolare n. 260 del 22 dicembre
1997, diramata in pari data con messaggio n. 2271.
5 - TRATTENUTE IRPEF
5.1 - Aliquote e scaglioni
Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquo-
te per scaglioni di reddito, di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo
3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ri-
portate nell'allegato 1.
5.2 - Assoggettamento degli emolumenti arretrati
L'articolo 66, comma 2, del decreto in parola, ha differito
ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1999 la
revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito per
gli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione
separata. Il differimen-to comporta l'utilizzo, ai fini
della determinazione dell'ali-quota media cui assoggettare
gli arretrati relativi ad anni precedenti e da corrispondere
negli anni 1998 e 1999, delle aliquote e degli scaglioni di
reddito vigenti a tutto il 31 di-cembre 1997.
La disposizione risponde all'evidente finalita' di evitare ap-
pesantimenti d'imposta per gli emolumenti arretrati.
La disposizione in parola, di cui si e' avuto conoscenza dopo
che le pensioni in pagamento nei mesi dispari erano gia' state
rinnovate, S stata applicata alle sole pensioni in pagamento
nei mesi pari.
Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari, gli arretrati
relativi a periodi anteriori al 1  gennaio 1998 sono stati
pertanto assoggettati all'aliquota media determinata sulla base
delle nuove aliquote: il rimborso dell'imposta trattenuta in
eccedenza sara' effettuato in fase di rinnovo delle pensioni
per l'anno 1999 per le pensioni che non saranno ricostituite
nel corso dell'anno 1998.
5.3 - Detrazioni d'imposta
Con il predetto decreto legislativo sono state modificate, a
decorrere dal 1  gennaio 1998, le detrazioni dall'imposta.
In particolare, l'articolo 47 del decreto ha modificato l'arti-
colo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di fa-
miglia; l'articolo 48 ha modificato l'articolo 13, concernente,
fra l'altro, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.
Le detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1998 sono riportate
nell'allegato 1.
In occasione del rinnovo degli ordinativi sono state operate,
fra l'altro, le variazioni dei codici detrazioni d'imposta se-
gnalate dalle Sedi in fase di ricostituzione delle pensioni ab-
binate ai fini della tassazione congiunta, ed accantonati come
previsto al punto 1.2 del messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996,
allegato 19 alla circolare n. 80 del 10 aprile 1996.
Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di
Reversibilita' liquidata a seguito di decesso del coniuge si e'
provveduto a revocare, a far tempo dall'anno 1998, l'eventuale
detrazione d'imposta per il coniuge a carico.
5.4 - Addizionale IRPEF
L'articolo 50 del decreto legislativo in parola ha istituito
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
L'addizionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata
dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al red-
dito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. Il comma 8 del citato articolo 50 ha
fissato l'aliquota, per gli anni 1998 e 1999, nella misura del-
lo 0,50 per cento su tutto il territorio nazionale. Per gli
anni successivi, come previsto dal comma 3, l'aliquota e' fis-
sata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regio-
ne con proprio provvedimento.
L'addizionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta, risulta dovuta.
L'addizionale non e' percio' dovuta da coloro nei cui confronti
l'IRPEF non risulta dovuta, in quanto le detrazioni d'imposta
risultano di ammontare uguale o superiore all'imposta lorda.
Nei confronti dei titolari di piu' trattamenti pensionistici,
per i quali trova applicazione l'articolo 8 del decreto legi-
slativo n.314 del 1996, l'accertamento in ordine alla circo-
stanza che l'IRPEF sia o meno dovuta e' effettuato con riferi-
mento al complesso dei trattamenti erogati al soggetto.
L'addizionale e' trattenuta in unica soluzione all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale.
I dati relativi all'addizionale vengono memorizzati nel data
base delle pensioni. I campi utilizzati sono indicati al suc-
cessivo punto 16.
6 - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale per
l'anno 1997 e' stato effettuato sulla base delle variazioni dei
codici operativi trasmessi dalle Sedi al sistema centrale.
Eventuali ricalcoli del contributo SSN per gli anni anteriori
al 1997 possono essere effettuati dalle Sedi.
Sulla prima rata dell'anno 1998 sono stati operati anche i
conguagli per il contributo al Servizio sanitario nazionale
determinati, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 6
della legge 22 marzo 1995, n. 85, nei confronti dei titolari di
piu' trattamenti pensionistici a carico di enti diversi, sulla
base delle risultanze del Casellario centrale dei pensionati.
L'articolo 36, comma 1, lettera a), del citato decreto legisla-
tivo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che
istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle attivita'
produttive IRAP, ha abolito, tra l'altro, dal 1  gennaio 1998,
i contributi al servizio sanitario nazionale. Sulla prima rata
di pensione dell'anno 1998 viene pertanto rimborsato, alle pen-
sioni in pagamento nei mesi pari, la quota di contributo rela-
tiva alla mensilita' di gennaio 1998, trattenuta sull'ultima
rata di pensione dell'anno 1997.
7 - CONGUAGLI D'IMPORTO ESIGUO
I conguagli, a debito o a credito dei pensionati, di importo
inferiore a  lire 20.000 sia per pensione che per ritenute
IRPEF e per contributo SSN, registrati nei campi GP2CSSN,
GP2CTAS e GP2CPEN del data base centrale, di cui al punto 13.6
della circolare n. 80 del 10 aprile 1996, sono stati effettuati
sulla prima rata 1998.
8 - PENSIONI SOCIALI LOCALIZZATE ALL'UFFICIO PAGATORE CTR
Le pensioni sociali per le quali in archivio risulta Memorizza-
to un reddito che comporta la perdita del diritto alla pensione
sono state rinnovate nello stesso importo del 1997 e localizza-
te all'ufficio pagatore di Sede "CTR".
Le Sedi devono verificare la situazione degli interessati e
provvedere all'eliminazione o alla ricostituzione delle pen-
sioni.
9 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Il decreto ministeriale 19 maggio 1997 prevede, a far tempo dal
1  gennaio 1997, aumenti dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione alla situazione familiare e
reddituale del nucleo.
Come e' noto, i nuovi importi dell'assegno al nucleo
familiare sono stati gia' attribuiti alle pensioni liquidate
o ricostitui-te a partire dal giugno 1997.
Per le rimanenti pensioni i nuovi importi dell'assegno
vengono attribuiti in occasione del rinnovo, nel solo caso
in cui ri-sulti memorizzato un reddito relativo ad un anno
successivo al 1994.
10 - ASSEGNI DI INVALIDITA' E MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE
     PENSIONI
In occasione delle operazioni di rinnovo si e' provveduto al
ricalcolo degli assegni di invalidita' e delle maggiorazioni
sociali delle pensioni al minimo sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro rese note con messaggio
n. 18883 del 31 luglio 1997 (allegato 3) in ordine all'appli-
cazione dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che ha istituito, a decorrere dal 1  gennaio 1996,
l'assegno sociale in sostituzione della pensione sociale ex
articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In particolare, secondo le suddette indicazioni, il riferimento
all'importo dell'assegno sociale sia ai fini della determina-
zione dei limiti di reddito per il diritto e la misura dell'in-
tegrazione dell'assegno di invalidita', prevista dall'articolo
1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sia ai fini del limite di
reddito coniugale per l'attribuzione della maggiorazione socia-
le di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.
Come precisato con messaggio n. 25078 del 24 settembre 1997
(allegato 4), i nuovi criteri sono gia' stati utilizzati per le
pensioni liquidate o ricostituite a far tempo da tale ultima
data.
Contestualmente al rinnovo si e' provveduto al ricalcolo, sulla
base dei predetti criteri, anche delle rimanenti pensioni. I
conguagli relativi a periodi anteriori al 1  gennaio 1998 do-
vranno essere determinati dalle Sedi con la procedura di rico-
stituzione, che sara' resa disponibile dopo il rinnovo.
11 - ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI
A decorrere dai pagamenti predisposti in occasione del rinnovo
viene data applicazione all'articolo 4 della legge 7 aprile
1997, n. 96, che ha disposto l'arrotondamento a dieci lire dei
pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni pubbliche.
Le relative modalita' operative sono state illustrate con mes-
saggio n. 24330 del 17 settembre 1997 (allegato 5).
12 - PENSIONI DEL SOPPRESSO FONDO PER GLI SPEDIZIONIERI
     DOGANALI
La legge 16 luglio 1997, n. 230, ha disposto, a decorrere dal
1  gennaio 1998, la soppressione del Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali. Dalla stessa
data pertanto le pensioni gia' a carico del soppresso Fondo
vengono corrisposte dall'INPS.
Le istruzioni relative al trasferimento all'INPS delle relative
competenze sono state fornite con circolare n. 205 del 15 otto-
bre 1997, trasmessa in pari data con messaggio n. 27794 e con
messaggio n. 2040 del 19 dicembre 1997 (allegato 6).
Le pensioni in argomento vengono corrisposte in tredici mensi-
lita', in rate bimestrali anticipate, con scadenza di pagamento
nei mesi dispari.
Il pagamento avviene il giorno 4 del mese, per i pagamenti
presso gli uffici postali o presso gli sportelli degli istituti
bancari; il primo giorno del mese, per i pagamenti a mezzo as-
segno o con accredito su conto corrente bancario. Come di con-
sueto, se il giorno indicato e' festivo o "non bancabile", per
le riscossioni in banca, il pagamento viene anticipato al gior-
no precedente non festivo, o "bancabile". Se il primo giorno
del mese e' festivo o "non bancabile", il pagamento viene po-
sticipato al primo giorno successivo non festivo, o "banca-
bile".
Il pagamento della prima rata relativa all'anno 1998 e' stato
disposto presso lo sportello della Banca Commerciale Italiana
che ha sinora provveduto al pagamento del trattamento a carico
del soppresso Fondo.
Si riporta, nell'allegato 7, il calendario di pagamento delle
pensioni aggiornato.
13 - CERTIFICATO DI PENSIONE PER L'ANNO 1998 - MODELLO O bis M
Il modello Obis M (allegato 8) e' stato ristrutturato, sulla
base delle variazioni normative intervenute e tenendo conto
delle osservazioni pervenute da parte delle Sedi, delle Orga-
nizzazioni sindacali dei pensionati e dei Patronati di assi-
stenza sociale.
Si elencano di seguito le modifiche di maggior rilievo appor-
tate:
IMPORTI MENSILI:         il riquadro S stato completamente
                         ristrutturato, e prevede l'indica-
                         zione dei valori positivi (pensio-
                         ne, maggiorazione sociale/aumento
                         della pensione sociale, trattamen-
                         ti di famiglia) e dei valori nega-
                         tivi (tutte le trattenute che agi-
                         scono sulla pensione, comprese le
                         quote non cumulabili previste dal-
                         la legge n. 335 del 1995 e la quo-
                         ta non cumulabile con i redditi da
                         lavoro), nonche' dei totali
                         par-ziali e finali;
IMPORTI DELLE RATE:      nel riquadro e' stata inserita, in
                         corrispondenza di ogni singola ra-
                         ta, l'indicazione del mese di
                         pa-gamento;
TASSAZIONE CONGIUNTA:    nel caso in cui l'imposta sia sta-
                         ta determinata, come previsto
                         dall'articolo 8 del decreto
                         legi-slativo n. 314 del 1997,
                         tenendo conto anche degli
                         emolumenti degli altri trattamenti
                         pensionistici risultanti nel
                         casellario dei pen-sionati, ovvero
                         nel caso in cui il pensionato sia
                         titolare anche di altre pensioni
                         erogate dall'INPS, viene riportata
                         l'indicazione di tutti i
                         trattamenti considerati ai fini
                         dell'imposizione fiscale.
Come operato negli anni trascorsi, il modello Obis M viene in-
viato al domicilio del pensionato.
14 - UFFICI PAGATORI
Le operazioni di rinnovo hanno utilizzato la nuova banca dati
degli uffici pagatori di cui alla circolare n. 120 del 27 mag-
gio 1997, anche per l'indicazione dell'ufficio pagatore cui e'
localizzata la pensione, riportata sul Mod. Obis M.
Le pensioni gia' localizzate ad uffici pagatori non definiti
nella nuova banca dati sono state, in via provvisoria, mante-
nute presso l'attuale ufficio pagatore.
L'elenco delle predette pensioni sara' reso disponibile per le
Sedi, al termine delle operazioni di rinnovo, per il trasferi-
mento ad uno degli uffici pagatori definiti nella banca dati.
15 - DATA BASE CENTRALE DELLE PENSIONI
Si riepilogano di seguito le variazioni apportate, a decorrere
dalla competenza 1998, al data base centrale delle pensioni.
- GP1AH6N      Importo del contributo al SSN operato in sede di
               assistenza fiscale per l'anno precedente.
- GP1AV37N     Codice tipologia prestazione. Utilizzato per le
               sole pensioni dei fondi speciali di
               previdenza: .
-              1: pensione di vecchiaia
-              2: pensione di anzianita'
-              3: trattamento anticipato di pensione
-              4: pensione di invalidita'
-              5: assegno di invalidita'
-              6: pensione di inabilita'
-              7: pensione ai superstiti
- GP1AP2E      Importo del contributo straordinario per
               l'Europa, previsto dall'articolo 3, commi da
               194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
               662, trattenuto a segui-to della
               dichiarazione del pensionato che si e'
               av-valso dell'assistenza fiscale (modello
               730/1997 per i redditi dell'anno 1996).
- GP3CE33      Importo annuo delle detrazioni dall'imposta
               per l'anno in corso. Ha sostituito il campo
               GP3CE20.
- GP3CE34      Importo dell'addizionale IRPEF.
- GP3CE35      Aliquota del soggetto.
- GP3CE36      Codice trattamento: principale/secondario.
- GP3CE39      Codice importo del trattamento:
               attualizzato/dichiarato.
- GP5HG02      Importo dell'addizionale IRPEF disposta sulla
               pen-sione. Per le pensioni ai superstiti
               corrisponde alla somma dell'addizionale
               relativa a tutte le quote di pensione. Tale
               importo costituisce un "di cui" della
               ritenuta IRPEF complessiva, memorizzata nel
               campo GP5HD01 ovvero nel campo GP5HD02.
               L'elemento e' identificato dal valore "103"
               nel campo GP5HG01 del corrispondente
               elemento.
- GP8MD43      Importo dell'addizionale IRPEF disposta sulla
               pen-sione. Per le pensioni ai superstiti
               corrisponde alla somma dell'addizionale
               relativa alle quote di pensione di ciascun
               contitolare. Tale importo costi-tuisce un "di
               cui" della ritenuta IRPEF complessiva,
               memorizzata nel campo GP8MD04.
L'elemento S identificato dal valore "103" nel cam-
po GP8MD42 del corrispondente elemento.
La nuova versione dell'interfaccia GP, relativa al data base
delle pensioni, e' in corso di spedizione alle Sedi regionali,
affinche' provvedano alla distribuzione alle singole Sedi della
regione.
16 - OPERAZIONI PRELIMINARI AL RINNOVO
16.1 - Dati delle rendite INAIL
Prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo e' stato ripetuto
l'abbinamento delle pensioni con le rendite vitalizie  erogate
dall'INAIL e dall'IPSEMA, utilizzando i dati aggiornati tra-
smessi al Casellario dei pensionati, al fine di individuare i
titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilita',
o di assegno di invalidita', che beneficiano anche di rendita
vitalizia per infortunio o malattia professionale.
Per le pensioni gia' abbinate con rendita INAIL, ovvero per le
quali le Sedi avevano provveduto, in fase di liquidazione o di
ricostituzione, a segnalare la titolarita' di rendita INAIL, si
e' provveduto all'aggiornamento dell'importo della rendita,
sulla base dei dati comunicati dall'INAIL.
16.2 - Moduli reddituali
Contestualmente alle operazioni di rinnovo si e' provveduto al
ricalcolo, sulla base dei dati reddituali dichiarati dai pen-
sionati con i moduli RED 335, delle pensioni per le quali le
Sedi non avevano ancora provveduto alla ricostituzione.
I nuovi importi derivanti dal ricalcolo sono corrisposti dal 1
gennaio 1998.
16.3 - Abbinamento delle pensioni ai fini della tassazione
 congiunta
A differenza di quanto operato sino all'anno 1997, preliminar-
mente alle operazioni di rinnovo non si e' provveduto ad effet-
tuare l'operazione di abbinamento, ai fini della tassazione
congiunta, delle pensioni liquidate nel corso dell'anno 1997,
ne' gli abbinamenti segnalati dalle Sedi con la procedura SIMA.
All'abbinamento generalizzato di tutti i trattamenti pensioni-
stici, erogati anche da altri Enti, ha infatti provveduto l'ap-
posita funzione, illustrata al punto 2 della circolare n. 260.
16.4 - Eliminazione delle pensioni localizzate a uffici
 pagatori particolari
Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni
localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data an-
teriore al 1> settembre 1997 sono state eliminate a decorrere
dalla prima rata dell'anno 1998.
Sono state inoltre eliminate le pensioni ai superstiti
Localiz-zate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico
titolare cessato dal diritto anteriormente al 1  gennaio
1997.
Sono state infine eliminate le pensioni sociali e gli assegni
sociali d'importo pari a lire 50 mensili, ovvero localizzate
all'ufficio pagatore "RPS", "PSR", "HHH", ovvero "CTR". Sono
stati eliminati gli assegni sociali erroneamente liquidati
dalle Sedi con decorrenza anteriore al 1  febbraio 1996, data
di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
Con successivo messaggio sara' comunicata la disponibilita' dei
dati per l'aggiornamento dell'archivio locale a mezzo
dell'opzione 23, subopzione 8, del programma 4444.
 Le liste delle pensioni eliminate saranno trasmesse alle
Sedi successivamente.
16.5 - Cessazione coniuge a carico
Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di
Reversibilita' liquidata a seguito di decesso del coniuge si e'
provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l'even-
tuale coniuge ancora a carico.
La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai
superstiti.
I conguagli relativi a periodi anteriori al 1  gennaio 1998
dovranno essere determinati dalle Sedi con la procedura di
ricostituzione, che sara' resa disponibile dopo il rinnovo.
17 -  INCUMULABILITL DELLE PENSIONI CON I REDDITI DA LAVORO
     AUTONOMO
17.1 - Determinazione della quota incumulabile
Le quote di pensione incumulabili con il reddito da lavoro
autonomo sono state calcolate applicando quanto disposto dal
comma 14 dell'articolo 59, del collegato alla legge finanziaria
per l'anno 1998, che prevede "Le quote dei trattamenti pensio-
nistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavora-
tori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro au-
tonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei
redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente
al 1  gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina
se piu' favorevole."
17.2 - Pensione prive dei dati relativi al reddito da lavoro
      autonomo
Le pensioni non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,
per le quali non risultano memorizzati in archivio i dati del
reddito necessari ai fini dell'effettuazione della trattenuta
prevista dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono state in pagamento nella misura in essere al
31 dicembre 1997.
Tali pensioni verranno segnalate alle Sedi come ricostituzioni
d'ufficio per consentire la segnalazione dei dati reddituali;
l'importo del reddito derivante da lavoro autonomo dovra' esse-
re acquisito anche nel caso in cui sia pari a zero.
18 - Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risul-
tano variati da data anteriore a gennaio 1998 sono state con-
traddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del
GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la rico-
stituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.
                              p. IL DIRETTORE GENERALE
                                   PRAUSCELLO
N.B. Gli allegati vengono inviati separatamente alle Sedi
     regionali