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Versione Testuale
971230
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
971224
Circolare n. 267
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico Legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
97-267. Liquidazione delle pensioni in competenza
dell'esercizio 1998.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 24 dicembre 1997    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 267          Ai Coordinatori generali, centrali e
                             periferici dei Rami professionali
                          Al Coordinatore generale Medico legale
                             e Primari Medico Legali
                             e, per conoscenza,
                          Al Presidente
                          Ai Consiglieri di Amministrazione
                          Al Presidente e ai membri del Consiglio
                             di indirizzo e vigilanza
                          Ai Presidenti dei Comitati amministratori
                             di fondi, gestioni e casse
                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                          Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: 97-267. Liquidazione delle pensioni in competenza
         dell'esercizio 1998.
Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione
di liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con la proce-
dura di calcolo passante.
Come previsto per gli anni precedenti, finche' non saranno di-
sponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e
dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorren-
za nell'anno 1998, le pensioni dirette e indirette con decor-
renza successiva al 31 dicembre 1997 dovranno essere liquidate
in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via de-
finitiva le pensioni di reversibilita' aventi decorrenza
nell'anno 1998 provenienti da pensione diretta con decorrenza
anteriore a tale anno.
1 - Importo delle pensioni per l'anno 1998
Dal 1  gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di
perequazione automatica del 1,7 per cento, stabilito con decre-
to ministeriale 20 novembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 280 del 1> dicembre 1997. Detto aumento viene attri-
buito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effet-
tuarsi in sede di perequazione per l'anno 1999.
L'articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla
legge finanziaria per l'anno 1998, dispone che sulle pensioni
di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non
spetta la perequazione automatica al costo della vita per
l'anno 1998.
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e
inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazio-
ne, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e' comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Gli importi dell'anno 1998 dei trattamenti minimi, delle pen-
sioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'al-
legato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.
2 - Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pen-
    sione sociale e per l'assegno sociale
I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni
a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e
per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono rie-
pilogati nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre
1997.
Nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono
riepilogati inoltre:
- i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di in-
validita' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222;
- i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione socia-
le a norma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.153, e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 544;
- i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
3 - Retribuzione e reddito pensionabili
Nell'allegato 1 alla circolare n   sono riepilogati i massimali
di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massi-
ma di rendimento dell'80 per cento, nonche' le fasce di retri-
buzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti
di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza
nell'anno 1998.
4 - Minimali di retribuzione
Nell'allegato 1 alla citata circolare n. 266 del 24 dicembre
1997 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accre-
dito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a
norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'arti-
colo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non
trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli ap-
prendisti, nonche' dei periodi di servizio militare o equipara-
to.
5 - Incumulabilita' delle pensioni ai superstiti con i redditi
    del beneficiario e degli assegni di invalidita' con i red-
    diti da lavoro del beneficiario
Le percentuali di incumulabilita' di cui alle tabelle F e G
allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di
reddito sono riportati nell'allegato 1 alla citata circolare
n. 266 del 24 dicembre 1997.
6 - Ritenute IRPEF e addizionale IRPEF
6.1 - Tassazione competenze correnti
Le ritenute IRPEF vengono operate sulla base delle nuove ali-
quote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 46 del
decreto legislativo di attuazione della delega contenuta
nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, riportate nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del
24 dicembre 1997.
6.2 - Tassazione arretrati
Il comma 2 dell'articolo 66 del citato decreto legislativo pre-
vede che "La revisione delle aliquote e del numero degli sca-
glioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decre-
to ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il
31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'arti-
colo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917."
La tassazione degli arretrati viene pertanto effettuata deter-
minando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli sca-
glioni in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi
agli anni precedenti al 1998 vengono tassati utilizzando l'ali-
quota minima pari al 10 per cento.
6.3 - Istituzione dell'addizionale regionale IRPEF
Viene inoltre operata la ritenuta per l'addizionale regionale
IRPEF istituita con il gia' citato decreto legislativo.
Tale trattenuta viene operata in occasione del conguaglio di
fine anno, nel solo caso in cui il pensionato sia assoggettato
a trattenute IRPEF.
6.4 - Detrazioni d'imposta
Le detrazioni d'imposta sono state modificate, a decorrere dal
1> gennaio 1998, dal citato decreto legislativo.
In particolare l'articolo 47 ha modificato l'articolo 12 del
TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia e l'ar-
ticolo 48 ha modificato l'articolo 13, concernente, fra l'al-
tro, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.
Le detrazioni d'imposta sono riepilogate nell'allegato 1 della
citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.
7 - Interessi legali
Con circolare n 326/E del 23 dicembre 1997 il Ministero delle
Finanze ha precisato che gli interessi legali su crediti da
lavoro devono essere assoggettati a tassazione IRPEF quali red-
diti da lavoro dipendente, con le stesse modalita' con le quali
viene assoggettata la pensione alla quale si riferiscono.
Le procedure di calcolo dei conguagli e degli interessi legali
sono in corso di modifica per effettuare tale tassazione.
Per il momento, i dati necessari per il calcolo degli interessi
vengono memorizzati su appositi archivi.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per il rilascio delle
procedure.
8 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema
contributivo, l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 prevede che il "Montante Individuale dei Contributi "si
determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo
(33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i
lavoratori autonomi) e rivalutando la contribuzione cosi' otte-
nuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclu-
sione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capi-
talizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pro-
dotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall'ISTAT.
Tale tasso, come previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge
n. 335 del 1995, e' determinato con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare.
In applicazione delle anzidette disposizioni, per le pensioni e
i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 il
valore da acquisire nel campo "Montante Contributivo" rispetti-
vamente dei pannelli MNLCR11 e MNLCR21 deve essere calcolato
moltiplicando il "Montante Individuale dei Contributi " matura-
to al 31 dicembre 1996 per il valore 1,062054  ed aggiungendo a
tale valore il "Montante Individuale dei Contributi" relativo
all'anno 1997.
9 - Procedura CARPE e progetto pensioni
Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i pro-
grammi aggiornati con la procedura CARPE e del "Progetto pen-
sioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensio-
nabili per l'anno 1997 e per il calcolo della quota di pensione
con il sistema contributivo.
10 - Quote delle pensioni di anzianita' incumulabili con il
     reddito da lavoro autonomo
Per le pensioni di anzianita', le procedure di liquidazione in
competenza 1998 determinano le quote incumulabili con il reddi-
to da lavoro autonomo tenendo conto di quanto previsto dal col-
legato alla legge finanziaria per l'anno 1998.
Il comma 14 dell'articolo n. 59 prevede che "Le quote dei trat-
tamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del
trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla con-
correnza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in da-
ta precedente al 1> gennaio 1998 si applica la relativa previ-
gente disciplina se piu' favorevole."
In applicazione di tale disciplina, per le pensioni di anzia-
nita' con decorrenza anteriore al 1> gennaio 1998 continua a
trovare applicazione la previgente disciplina di cumulo della
pensione con il reddito da lavoro autonomo, se piu' favorevole
di quella introdotta dal provvedimento in parola.
Per le pensioni di anzianita' con decorrenza successiva al 31
dicembre 1997 opera in ogni caso la nuova disciplina di cumulo.
11 - Nuovo archivio degli uffici pagatori
Le procedure di liquidazione in competenza 1998 utilizzano la
nuova base dati degli uffici pagatori rilasciata con circolare
n. 120 del 27 maggio 1997.
Non e' ammessa l'acquisizione di codici ufficio pagatore non
presenti sul predetto archivio.
12 - Decorrenza calcolo arretrati
Sul pannello MNLAN30 e' stato inserito il nuovo campo per la
segnalazione della "Decorrenza calcolo arretrati". La compi-
lazione di tale campo non e' obbligatoria.
Tale campo deve essere utilizzato per l'inserimento della de-
correnza dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati.
La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria,
aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione,
determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a par-
tire dalla data riportata nel campo "Decorrenza calcolo arre-
trati".
Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale de-
correnza puo' essere modificata. Le procedure determinano gli
arretrati della ricostituzione con riferimento alla "Decorrenza
calcolo arretrati" acquisita al momento della ricostituzione.
Le Sedi devono pertanto porre particolare attenzione alla va-
riazione delle pensioni per le quali in sede di liquidazione e'
stata acquisita la "Decorrenza calcolo arretrati" al fine di
evitare di conguagliare somme non corrisposte o non dovute.
Tale valore viene registrato nel campo GP1AT03 del data base
delle pensioni.
13 - Decorrenza ripristino
Il campo relativo alla "Decorrenza ripristino" deve essere uti-
lizzato soltanto nel caso in cui la domanda di pensione sia
stata presentata oltre i limiti di prescrizione.
In tale caso deve essere acquisito il codice "Causa Carico"
uguale a "9".
La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria,
aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione,
determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a par-
tire dalla data riportata nel campo "Decorrenza ripristino".
Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale de-
correnza non puo' essere modificata. Le procedure determinano
anche gli arretrati della ricostituzione con riferimento alla
"Decorrenza ripristino" acquisita al momento della liquidazio-
ne.
Al momento dell'attivazione dei programmi in competenza 1998 le
pensioni per le quali risulta acquisita la decorrenza di ripri-
stino vengono scartate dal calcolo ed inserite nell'archivio
delle errate per consentire alla Sede di verificare se la data
gia' acquisita nel campo "Decorrenza ripristino" debba invece
essere piu' correttamente acquisita nel campo "Decorrenza cal-
colo arretrati".
Si ribadisce che, ogni volta che si provvede alla riliquidazio-
ne con nuovo numero di una pensione gia' esistente, devono es-
sere acquisiti i dati della "Pensione di provenienza".
Nel caso di riliquidazione con nuovo numero di una pensione
gia' esistente, le Sedi devono utilizzare il campo "Decorrenza
calcolo arretrati".
Sia per quanto riguarda la "Decorrenza calcolo arretrati" che
la "Decorrenza ripristino" deve essere acquisita una data non
maggiore del 1> gennaio dell'anno in corso.
Per la stessa pensione possono essere acquisite entrambe le
decorrenze; la "Decorrenza calcolo arretrati" deve sempre es-
sere successiva alla "Decorrenza ripristino.
14 - Pensione di importo mensile minore di 10.000 mensili
Al fine di evitare la liquidazione di pensioni di importo esi-
guo e' stato inserito un nuovo controllo per individuare al mo-
mento del calcolo le pensioni il cui importo complessivo "a
calcolo" (GP5KC10 + GP5KC03+ GP5K21) non supererebbe lire
10.000 mensili.
Per il momento tali pensioni vengono scartate al calcolo con il
codice errore 296.
Sono in corso di definizione le variazioni ai programmi che
consentiranno di accantonare temporaneamente la pensione tra le
errate per richiedere al pensionato se intende avere comunque
la liquidazione del trattamento spettante o rinunciare alla
domanda di pensione.
Non vengono pertanto piu' calcolate pensioni con pagamento lo-
calizzato ad ufficio pagatore ESA.
Rimane ovviamente operante la localizzazione ad ufficio pagato-
re HHH per le pensioni per le quali la trattenuta per l'incumu-
labilita' con la rendita da infortunio o da lavoro autonomo e'
pari all'intero importo della pensione. Vengono comunque poste
in pagamento le pensioni il cui importo al netto delle predette
trattenuta e' minore di lire 10.000 mensili.
15 - Nuova categoria IND COM
Con il rilascio delle procedure di nuova liquidazione in compe-
tenza 1998 e' possibile procedere alla liquidazione dell'inden-
nizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale di cui al
Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Le relative istru-
zioni sono contenute nella circolare n. 268 del 24 dicembre
1997.
16 - Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle
     pensioni agli iscritti alla gestione del 10 per cento,
     agli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli Enti
     creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357
     del 1990.
Le procedure di liquidazione in competenza 1998 saranno aggior-
nate per gestire la liquidazione delle pensioni nei confronti
dei lavoratori "parasubordinati", degli iscritti al soppresso
Fondo degli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli Enti
creditizi pubblici di cui al Decreto legislativo n. 357 del
1990.
Si fa riserva in proposito di successive comunicazioni.
17 - Stampe
Non sono state apportate modifiche ai modelli attualmente in
uso.
18 - Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale
AS/400 dell'area prestazioni gli oggetti elencati nell'allegato
n. 1.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        TRIZZINO
                                        Allegato 1
Programmi      versione            data
PNLIVS1                       23 dicembre 1997
PNLACQ1                       23 dicembre 1997
PNLCOR1                       23 dicembre 1997
PNLCON1                       23 dicembre 1997
PNLAN11                       23 dicembre 1997
PNLAN21                       23 dicembre 1997
PNLAN31                       23 dicembre 1997
PNLAN32                       23 dicembre 1997
PNLAN33                       23 dicembre 1997
PNLCR11                       23 dicembre 1997
PNLCR12                       23 dicembre 1997
PNLFA11                       23 dicembre 1997
PNLFA13                       23 dicembre 1997
PNLRED1                       23 dicembre 1997
PNLAN00                       23 dicembre 1997
PNLAN05                       23 dicembre 1997
PNLTRA1                       23 dicembre 1997
PNLTRA2                       23 dicembre 1997
PNLAN10                       23 dicembre 1997
PNLAN12                       23 dicembre 1997
PNLAN20                       23 dicembre 1997
PNLAN23                       23 dicembre 1997
PNLAN30                       23 dicembre 1997
PNLAN40                       23 dicembre 1997
PNLAN41                       23 dicembre 1997
PNLAN42                       23 dicembre 1997
PNLAN43                       23 dicembre 1997
PNLFA10                       23 dicembre 1997
PNLFA12                       23 dicembre 1997
PNLCR10                       23 dicembre 1997
PNLMCAL                       23 dicembre 1997
PNLIVS3                       23 dicembre 1997
PNLSNUF                       23 dicembre 1997
PNLST15                       23 dicembre 1997
TNGP3412          G           6 novembre 1997
TNLP4356          L           6 novembre 1997
TNZP4596          Z           6 novembre 1997
TNLP4597          Z           6 novembre 1997
PSTTE080                      24 dicembre 1997
PSTCATE1                      24 dicembre 1997
PSTCPY10                      24 dicembre 1997
Mappe video                             data
MNLIVS51                      23 dicembre 1997
MNLCAL0                       23 dicembre 1997
MNLAN30                       23 dicembre 1997
MNLAN33                       23 dicembre 1997
MNLCR11                       23 dicembre 1997
Printer file                       data
SNL150TP                      23 dicembre 1997