971230 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA 971224 Circolare n. 267 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico Legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali 97-267. Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA Roma, 24 dicembre 1997 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 267 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico Legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: 97-267. Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998. Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con la proce- dura di calcolo passante. Come previsto per gli anni precedenti, finche' non saranno di- sponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorren- za nell'anno 1998, le pensioni dirette e indirette con decor- renza successiva al 31 dicembre 1997 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via de- finitiva le pensioni di reversibilita' aventi decorrenza nell'anno 1998 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno. 1 - Importo delle pensioni per l'anno 1998 Dal 1 gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 1,7 per cento, stabilito con decre- to ministeriale 20 novembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Uf- ficiale n. 280 del 1> dicembre 1997. Detto aumento viene attri- buito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effet- tuarsi in sede di perequazione per l'anno 1999. L'articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazio- ne, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e' comunque at- tribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Gli importi dell'anno 1998 dei trattamenti minimi, delle pen- sioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'al- legato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. 2 - Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pen- sione sociale e per l'assegno sociale I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono rie- pilogati nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. Nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono riepilogati inoltre: - i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di in- validita' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; - i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione socia- le a norma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544; - i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3 - Retribuzione e reddito pensionabili Nell'allegato 1 alla circolare n sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massi- ma di rendimento dell'80 per cento, nonche' le fasce di retri- buzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1998. 4 - Minimali di retribuzione Nell'allegato 1 alla citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accre- dito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'arti- colo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli ap- prendisti, nonche' dei periodi di servizio militare o equipara- to. 5 - Incumulabilita' delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidita' con i red- diti da lavoro del beneficiario Le percentuali di incumulabilita' di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 1 alla citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. 6 - Ritenute IRPEF e addizionale IRPEF 6.1 - Tassazione competenze correnti Le ritenute IRPEF vengono operate sulla base delle nuove ali- quote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 46 del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 di- cembre 1996, n. 662, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riportate nell'allegato 1 alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. 6.2 - Tassazione arretrati Il comma 2 dell'articolo 66 del citato decreto legislativo pre- vede che "La revisione delle aliquote e del numero degli sca- glioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decre- to ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'arti- colo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." La tassazione degli arretrati viene pertanto effettuata deter- minando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli sca- glioni in vigore fino al 31 dicembre 1997. Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1998 vengono tassati utilizzando l'ali- quota minima pari al 10 per cento. 6.3 - Istituzione dell'addizionale regionale IRPEF Viene inoltre operata la ritenuta per l'addizionale regionale IRPEF istituita con il gia' citato decreto legislativo. Tale trattenuta viene operata in occasione del conguaglio di fine anno, nel solo caso in cui il pensionato sia assoggettato a trattenute IRPEF. 6.4 - Detrazioni d'imposta Le detrazioni d'imposta sono state modificate, a decorrere dal 1> gennaio 1998, dal citato decreto legislativo. In particolare l'articolo 47 ha modificato l'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia e l'ar- ticolo 48 ha modificato l'articolo 13, concernente, fra l'al- tro, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Le detrazioni d'imposta sono riepilogate nell'allegato 1 della citata circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. 7 - Interessi legali Con circolare n 326/E del 23 dicembre 1997 il Ministero delle Finanze ha precisato che gli interessi legali su crediti da lavoro devono essere assoggettati a tassazione IRPEF quali red- diti da lavoro dipendente, con le stesse modalita' con le quali viene assoggettata la pensione alla quale si riferiscono. Le procedure di calcolo dei conguagli e degli interessi legali sono in corso di modifica per effettuare tale tassazione. Per il momento, i dati necessari per il calcolo degli interessi vengono memorizzati su appositi archivi. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per il rilascio delle procedure. 8 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che il "Montante Individuale dei Contributi "si determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi) e rivalutando la contribuzione cosi' otte- nuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclu- sione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capi- talizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pro- dotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall'ISTAT. Tale tasso, come previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, e' determinato con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In applicazione delle anzidette disposizioni, per le pensioni e i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 il valore da acquisire nel campo "Montante Contributivo" rispetti- vamente dei pannelli MNLCR11 e MNLCR21 deve essere calcolato moltiplicando il "Montante Individuale dei Contributi " matura- to al 31 dicembre 1996 per il valore 1,062054 ed aggiungendo a tale valore il "Montante Individuale dei Contributi" relativo all'anno 1997. 9 - Procedura CARPE e progetto pensioni Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i pro- grammi aggiornati con la procedura CARPE e del "Progetto pen- sioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensio- nabili per l'anno 1997 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo. 10 - Quote delle pensioni di anzianita' incumulabili con il reddito da lavoro autonomo Per le pensioni di anzianita', le procedure di liquidazione in competenza 1998 determinano le quote incumulabili con il reddi- to da lavoro autonomo tenendo conto di quanto previsto dal col- legato alla legge finanziaria per l'anno 1998. Il comma 14 dell'articolo n. 59 prevede che "Le quote dei trat- tamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pen- sioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla con- correnza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in da- ta precedente al 1> gennaio 1998 si applica la relativa previ- gente disciplina se piu' favorevole." In applicazione di tale disciplina, per le pensioni di anzia- nita' con decorrenza anteriore al 1> gennaio 1998 continua a trovare applicazione la previgente disciplina di cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo, se piu' favorevole di quella introdotta dal provvedimento in parola. Per le pensioni di anzianita' con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 opera in ogni caso la nuova disciplina di cumulo. 11 - Nuovo archivio degli uffici pagatori Le procedure di liquidazione in competenza 1998 utilizzano la nuova base dati degli uffici pagatori rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997. Non e' ammessa l'acquisizione di codici ufficio pagatore non presenti sul predetto archivio. 12 - Decorrenza calcolo arretrati Sul pannello MNLAN30 e' stato inserito il nuovo campo per la segnalazione della "Decorrenza calcolo arretrati". La compi- lazione di tale campo non e' obbligatoria. Tale campo deve essere utilizzato per l'inserimento della de- correnza dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati. La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione, determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a par- tire dalla data riportata nel campo "Decorrenza calcolo arre- trati". Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale de- correnza puo' essere modificata. Le procedure determinano gli arretrati della ricostituzione con riferimento alla "Decorrenza calcolo arretrati" acquisita al momento della ricostituzione. Le Sedi devono pertanto porre particolare attenzione alla va- riazione delle pensioni per le quali in sede di liquidazione e' stata acquisita la "Decorrenza calcolo arretrati" al fine di evitare di conguagliare somme non corrisposte o non dovute. Tale valore viene registrato nel campo GP1AT03 del data base delle pensioni. 13 - Decorrenza ripristino Il campo relativo alla "Decorrenza ripristino" deve essere uti- lizzato soltanto nel caso in cui la domanda di pensione sia stata presentata oltre i limiti di prescrizione. In tale caso deve essere acquisito il codice "Causa Carico" uguale a "9". La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il data base con tutte le decorrenze della pensione, determina gli arretrati da porre in pagamento soltanto a par- tire dalla data riportata nel campo "Decorrenza ripristino". Nel caso di successive ricostituzioni della pensione tale de- correnza non puo' essere modificata. Le procedure determinano anche gli arretrati della ricostituzione con riferimento alla "Decorrenza ripristino" acquisita al momento della liquidazio- ne. Al momento dell'attivazione dei programmi in competenza 1998 le pensioni per le quali risulta acquisita la decorrenza di ripri- stino vengono scartate dal calcolo ed inserite nell'archivio delle errate per consentire alla Sede di verificare se la data gia' acquisita nel campo "Decorrenza ripristino" debba invece essere piu' correttamente acquisita nel campo "Decorrenza cal- colo arretrati". Si ribadisce che, ogni volta che si provvede alla riliquidazio- ne con nuovo numero di una pensione gia' esistente, devono es- sere acquisiti i dati della "Pensione di provenienza". Nel caso di riliquidazione con nuovo numero di una pensione gia' esistente, le Sedi devono utilizzare il campo "Decorrenza calcolo arretrati". Sia per quanto riguarda la "Decorrenza calcolo arretrati" che la "Decorrenza ripristino" deve essere acquisita una data non maggiore del 1> gennaio dell'anno in corso. Per la stessa pensione possono essere acquisite entrambe le decorrenze; la "Decorrenza calcolo arretrati" deve sempre es- sere successiva alla "Decorrenza ripristino. 14 - Pensione di importo mensile minore di 10.000 mensili Al fine di evitare la liquidazione di pensioni di importo esi- guo e' stato inserito un nuovo controllo per individuare al mo- mento del calcolo le pensioni il cui importo complessivo "a calcolo" (GP5KC10 + GP5KC03+ GP5K21) non supererebbe lire 10.000 mensili. Per il momento tali pensioni vengono scartate al calcolo con il codice errore 296. Sono in corso di definizione le variazioni ai programmi che consentiranno di accantonare temporaneamente la pensione tra le errate per richiedere al pensionato se intende avere comunque la liquidazione del trattamento spettante o rinunciare alla domanda di pensione. Non vengono pertanto piu' calcolate pensioni con pagamento lo- calizzato ad ufficio pagatore ESA. Rimane ovviamente operante la localizzazione ad ufficio pagato- re HHH per le pensioni per le quali la trattenuta per l'incumu- labilita' con la rendita da infortunio o da lavoro autonomo e' pari all'intero importo della pensione. Vengono comunque poste in pagamento le pensioni il cui importo al netto delle predette trattenuta e' minore di lire 10.000 mensili. 15 - Nuova categoria IND COM Con il rilascio delle procedure di nuova liquidazione in compe- tenza 1998 e' possibile procedere alla liquidazione dell'inden- nizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale di cui al Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Le relative istru- zioni sono contenute nella circolare n. 268 del 24 dicembre 1997. 16 - Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni agli iscritti alla gestione del 10 per cento, agli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990. Le procedure di liquidazione in competenza 1998 saranno aggior- nate per gestire la liquidazione delle pensioni nei confronti dei lavoratori "parasubordinati", degli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli Enti creditizi pubblici di cui al Decreto legislativo n. 357 del 1990. Si fa riserva in proposito di successive comunicazioni. 17 - Stampe Non sono state apportate modifiche ai modelli attualmente in uso. 18 - Programmi Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni gli oggetti elencati nell'allegato n. 1. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 Programmi versione data PNLIVS1 23 dicembre 1997 PNLACQ1 23 dicembre 1997 PNLCOR1 23 dicembre 1997 PNLCON1 23 dicembre 1997 PNLAN11 23 dicembre 1997 PNLAN21 23 dicembre 1997 PNLAN31 23 dicembre 1997 PNLAN32 23 dicembre 1997 PNLAN33 23 dicembre 1997 PNLCR11 23 dicembre 1997 PNLCR12 23 dicembre 1997 PNLFA11 23 dicembre 1997 PNLFA13 23 dicembre 1997 PNLRED1 23 dicembre 1997 PNLAN00 23 dicembre 1997 PNLAN05 23 dicembre 1997 PNLTRA1 23 dicembre 1997 PNLTRA2 23 dicembre 1997 PNLAN10 23 dicembre 1997 PNLAN12 23 dicembre 1997 PNLAN20 23 dicembre 1997 PNLAN23 23 dicembre 1997 PNLAN30 23 dicembre 1997 PNLAN40 23 dicembre 1997 PNLAN41 23 dicembre 1997 PNLAN42 23 dicembre 1997 PNLAN43 23 dicembre 1997 PNLFA10 23 dicembre 1997 PNLFA12 23 dicembre 1997 PNLCR10 23 dicembre 1997 PNLMCAL 23 dicembre 1997 PNLIVS3 23 dicembre 1997 PNLSNUF 23 dicembre 1997 PNLST15 23 dicembre 1997 TNGP3412 G 6 novembre 1997 TNLP4356 L 6 novembre 1997 TNZP4596 Z 6 novembre 1997 TNLP4597 Z 6 novembre 1997 PSTTE080 24 dicembre 1997 PSTCATE1 24 dicembre 1997 PSTCPY10 24 dicembre 1997 Mappe video data MNLIVS51 23 dicembre 1997 MNLCAL0 23 dicembre 1997 MNLAN30 23 dicembre 1997 MNLAN33 23 dicembre 1997 MNLCR11 23 dicembre 1997 Printer file data SNL150TP 23 dicembre 1997