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Versione Testuale
980102
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
971230
Circolare n. 274
AI  DIRIGENTI  CENTRALI  E
PERIFERICI
AI  COORDINATORI  GENERALI,
CENTRALI E
PERIFERICI   DEI    RAMI
PROFESSIONALI
AL  COORDINATORE   GENERALE
MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL  PRESIDENTE
AI  CONSIGLIERI     DI
AMMINISTRAZIONE
AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO
DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
AMMINISTRATORI
DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
REGIONALI
AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
PROVINCIALI
97-274. Denuncia annuale delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti per l'anno 1997.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 30 dicembre 1997   AI  DIRIGENTI  CENTRALI  E
Circolare n. 274             PERIFERICI
                         AI  COORDINATORI  GENERALI,
                             CENTRALI E
                             PERIFERICI   DEI    RAMI
                             PROFESSIONALI
                         AL  COORDINATORE   GENERALE
                             MEDICO LEGALE
                             E PRIMARI MEDICO LEGALI
                             e, per conoscenza,
                         AL  PRESIDENTE
                         AI  CONSIGLIERI     DI
                             AMMINISTRAZIONE
                         AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                             CONSIGLIO
                             DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                         AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
                             AMMINISTRATORI
                             DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                         AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
                             REGIONALI
                         AI  PRESIDENTI  DEI  COMITATI
                             PROVINCIALI
OGGETTO: 97-274. Denuncia annuale delle retribuzioni dei
         lavoratori dipendenti per l'anno 1997.
SOMMARIO: - Viene fissato al 31.3.1998 il termine  di
            presentazione delle denunce individuali di
            Mod. O1/M, sia per quelle cartacee che per
            quelle su supporto magnetico.
          - Comunicazione all'INPS del dati utili alla
            valutazione  ai  fini  pensionistici  dei
            periodi di malattia retribuiti eccedenti il
            limite dei 12 mesi.
          - Istruzioni per la compilazione del quadro
            "D" dei modelli  O1/M per gli iscritti  ai
            fondi speciali di previdenza "elettrici" e
            "telefonici".
          - Istruzioni per la compilazione dei modd.
            O1/M e O3/M per il personale iscritto al fondo
            volo.
          - Variazione significato di codici  "qualifica
            assicurativa".
 1.  TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE INDIVIDUALI DI
MOD. O1/M
     Le  denunce  O1/M ed O3/M di competenza  dell'anno 1997
dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo
1998, sia da parte delle aziende che  utilizzano modelli
cartacei,  sia  da  parte  di  quelle  che  si avvalgono di
supporti magnetici.
     Le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare le
denunce individuali entro il termine del 31 dicembre 1998
(art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n.  463 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11  novembre  1983,  n. 638).
     Si  ricorda che i singoli termini fissati  per  la
presentazione all'Istituto dei modd. O1/M devono essere
osservati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei
datori di lavoro, delle copie delle denunce di cui trattasi.
     Entro  i  termini sopra indicati  dovranno  essere
presentate anche le denunce integrative per  i  periodi di
integrazione salariale relativi ad anni  precedenti (modelli
O1/M-INT e O3/M-INT).
    Si fa presente che i modelli O3/M ed O1/M risultano
identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello
scorso anno.
2.   COMUNICAZIONE  ALL'INPS  DEL   DATI   UTILI   ALLA
VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DI MALATTIA
RETRIBUITI ECCEDENTI IL LIMITE DEI 12 MESI.
    A scioglimento della riserva formulata in merito al
punto  in  trattazione, vengono indicate di seguito  le
modalita  per  la comunicazione all'INPS,  mediante  il
modello  O1/M,  dei  dati utili all'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'art. 1, comma  5  del  decreto
legislativo n. 564 del 16.9.96.
    Per l'indicazione dei dati di cui trattasi dovranno
essere utilizzate le righe del quadro 'C', indicando:
   -   nella   casella  'Tipo'  i   codici   di   nuova
istituzione'M6' o 'M7', il primo per l'anno 1996  e  il
secondo per l'anno 1997.;
 - nella casella 'Numero giornate retribuite' il numero
delle  giornate  di  calendario di assenza  dal  lavoro
nell'anno per malattia caratterizzate da percezione  di
retribuzione intera o ridotta (ad esempio, in  caso  di
assenza  per  malattia  da giovedi'  a  martedi'  della
settimana successiva, il numero dei giorni da  indicare
sara' 6);
   -  nella  casella  'Numero settimane  retribuite'  il
numero   delle  settimane  (  da  domenica  a   sabato)
dell'anno   nelle   quali  sia   stata   erogata   solo
retribuzione  intera o ridotta relativa  ai  giorni  di
malattia e manchi cioe qualsiasi retribuzione ad  altro
titolo;
-  nella casella 'Retribuzione' l'importo totale  delle
retribuzioni  corrisposte nell'anno nelle  giornate  di
malattia,  escludendo le retribuzioni  corrisposte  nei
periodi  di  malattia  a diverso  titolo  (esempio  per
festivita' non godute);
-  nelle altre caselle non deve essere indicato  nessun
dato.
3.  ISCRITTI  AL  FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA  PER  IL
PERSONALE      ADDETTO AI PUBBLICI SEVRIZI DI TELEFONIA IN
CONCESSIONE.
      A  scioglimento  della  riserva  contenuta  nella
circolare n. 94 del 17.4.1997, si comunica che, per  la
compilazione  del quadro "D"  del modello  O1/M  devono
essere  osservate  le  disposizioni  previste  per   la
generalita   dei  lavoratori,  contenute  nel   manuale
dell'aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione  delle
denunce O1/M - O3/M", pagina 20 e seguenti.
      Si   fa   presente  che,  essendo  questo  quadro
predisposto   per   l'accreditamento   dei   contributi
figurativi  al verificarsi degli eventi previsti  dalla
legge,  ne  consegue che i previsti  campi  non  devono
essere compilati nel caso in cui al lavoratore, durante
detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e
versata la relativa contribuzione. Pertanto, se  ad  un
lavoratore  in  "malattia" viene  corrisposta  l'intera
retribuzione  e  versati  per lo  stesso  i  contributi
dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in
quanto il periodo risulta interamente "coperto"  da contri-
buzione obbligatoria.
      Si  coglie  l'occasione  per  far  presente  che,
essendo i contributi accreditati su base settimanale  e non
giornaliera (come detto al punto  5  della  citata circola-
re),   tenuto  conto  che  la  settimana   viene determinata
in  ragione  di 6  giorni,  nella  casella "N.GG.RETR." del
quadro "B", in un anno possono  essere retribuite massimo
312 giornate.
4.  ISCRITTI  AL  FONDO SPECIALE DI  PREVIDENZA  PER  I
DIPENDENTI   DELL'ENEL  E  DELLE   AZIENDE   ELETTRICHE
PRIVATE.
       A  scioglimento  della  riserva  contenuta  nella
circolare n. 41 del 22.2.1997, si comunica che, per  la
compilazione  del quadro "D"  del modello  O1/M  devono
essere  osservate  le  disposizioni  previste  per   la
generalita   dei  lavoratori,  contenute  nel   manuale
dell'aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione  delle
denunce O1/M - O3/M", pagina 20 e seguenti.
      Si   fa   presente  che,  essendo  questo  quadro
predisposto   per   l'accreditamento   dei   contributi
figurativi  al verificarsi degli eventi previsti  dalla
legge,  ne  consegue che i previsti  campi  non  devono
essere compilati nel caso in cui al lavoratore, durante
detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e
versata la relativa contribuzione. Pertanto, se  ad  un
lavoratore  in  "malattia" viene  corrisposta  l'intera
retribuzione  e  versati  per lo  stesso  i  contributi
dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in
quanto il periodo risulta interamente "coperto"  da contri-
buzione obbligatoria.
      Si  coglie  l'occasione  per  far  presente  che,
essendo i contributi accreditati su base settimanale  e non
giornaliera (come detto al punto  2  della  citata circola-
re),   tenuto  conto  che  la  settimana   viene determinata
in  ragione  di 6  giorni,  nella  casella "N.GG.RETR." del
quadro "B", in un anno possono  essere retribuite massimo
312 giornate.
5.  ISCRITTI  AL  FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA  PER  IL
PERSONALE  DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE
AEREA.
  A  seguito di quanto stabilito dall'art. 1, c. 12 del
decreto   legislativo  n.  164/1997   in   materia   di
contribuzione obbligatoria e figurativa,  che  prevede, tra
l'altro, a partire dal 1 luglio 1997: -   l'accredito dei
contributi su base settimanale e
    non piu' giornaliera; -   il riconoscimento della
copertura figurativa in caso
    di malattia, -   il criterio di determinare le giornate
in ragione di
    6 giorni settimanali  (massimo 312 giorni annuali) e
    non piu' di 7, e' necessario compilare per il 1997
    due denunce O1/M, e precisamente: -   un primo modello
relativo al periodo 1.1.1997/30.6.1997 -   un secondo
modello relativo al periodo 1.7.1997/31.12.1997.
     Di  seguito  si  comunicano le istruzioni  per  la
compilazione  dei suddetti modelli per l'anno  1997  da
presentare nel 1998.
Modello O3/M.
     Il   modello  va  compilato  secondo  le   consuete
modalita'.
Modello O1/M.
A     -    modelli    O1/M    relativi    al    periodo
           1.1.1997/30.06.1997.
  I  modelli  in argomento vanno compilati  secondo  le
  consuete   modalita', con la particolarita'  che  nel
  quadro  "C" per i conguagli di retribuzione spettanti
  a  seguito  di  leggi o di contratto  aventi  effetto
  retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3  giugno
  1975,  n.  160, riferentesi ad anni solari precedenti
  quello  della  denuncia, gia' indicati nelle  caselle
  "ALTRE  COMPETENZE" del quadro "B", le  registrazioni
  dovranno  essere effettuate utilizzando le successive
  righe indicando:
  -   nella casella "TIPO" il codice "VL"
  -   nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo (distin-
tamente
      per anno) cui si riferiscono le retribuzioni arretra-
te;
  -   nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle compe-
tenze
      arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribu-
zione.
  B     -    modelli    O1/M    relativi    al    periodo
           1.7.1997/31.12.1997.
Come detto precedentemente, a seguito delle innovazioni
introdotte  dal  decreto  legislativo  n.  164/1997,  a
partire  dal  1.7.1997 i modelli O1/M  dovranno  essere
compilati  secondo  le  seguenti nuove  modalita',  che
integrano e modificano le istruzioni impartite  con  la
circolare n. 73 del 19 marzo 1993.
  -   quadro A.
    deve   essere   compilato   secondo   le   consuete
    modalita'.
  -   quadro B.
    deve   essere   compilato   secondo   le   consuete
    modalita', tenendo presente che:
    -   in caso di rapporto part-time deve essere compilata
        la casella  "SETT.UTILI"
  -   quadro C.
    deve  essere  compilato secondo le  seguenti  nuove
    modalita':
    a)  lavoratore iscritto al fondo alla data del
31.12.1995:
       -   nella casella "TIPO" deve essere indicato il
         codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali
         il versamento dei contributi viene evidenziato
         sul modello DM10/2 con i codici della serie "X").
         Pertanto  il suddetto codice, utilizzato  fino
         al  31.12.1991 per evidenziare la retribuzione
         assoggettata alla contribuzione per gli  asili
         nido  e  per  la  Gescal, dal  1  luglio  1997
         evidenzia  la  retribuzione assoggettata  alla
         contribuzione del Fondo Volo.
       -   nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato
           l'importo complessivo delle competenze
           corrisposte nel periodo luglio-dicembre 1997;
       -   nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo
           cui si riferiscono le suddette competenze.
       Per  i  conguagli  di retribuzione  spettanti  a
       seguito  di legge o di contratto aventi  effetto
       retroattivo,  di cui all'art. 26 della  legge  3
       giugno  1975, n. 160, riferentesi ad anni solari
       precedenti quello della denuncia, gia'  indicati
       nella  casella  "ALTRE  COMPETENZE"  del  quadro
       "B",    le    registrazioni   dovranno    essere
       effettuate  utilizzando  le  successive   righe,
       indicando:
       -   nella casella "TIPO" il codice "X3";
       -   nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo
           (distintamente per anno) cui si riferiscono
           le retribuzioni arretrate,
       -   nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle
           competenze arretrate di cui trattasi, assog-
           gettate a contribuzione.
    b)  lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995:
       - nella casella "TIPO" deve essere indicato il
         codice "Z3" (trattasi di lavoratori per i quali
         il versamento dei contributi viene evidenziato
         sul DM10/2 con i codici della serie "Z ";
       - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo
         complessivo delle competenze corrisposte per il
         periodo luglio - dicembre 1997.
       Per  i  conguagli  di retribuzione  spettanti  a
       seguito  di legge o di contratto aventi  effetto
       retroattivo,  di cui all'art. 26 della  legge  3
       giugno  1975, n. 160, riferentesi ad anni solari
       precedenti quello della denuncia, gia'  indicati
       nella  casella  "ALTRE  COMPETENZE"  del  quadro
        "B",    le    registrazioni   dovranno    essere
       effettuate  utilizzando  le  successive   righe,
       indicando:
       -   nella casella "TIPO" il codice "Z3";
       -   nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo
           (distintamente per anno) cui si riferiscono
           le retribuzioni arretrate,
       -   nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle
           competenze arretrate di cui trattasi,
           assoggettate a contribuzione.
-   quadro D.
    Per  la  compilazione di tale quadro devono  essere
  osservate   le   disposizioni   previste    per    la
  generalita'  dei  lavoratori, contenute  nel  manuale
  dell'aprile  1990  "Istruzioni  per  la  compilazione
  delle denunce O1/M-O3/M", pagina 20 e seguenti.
    Si  fa  presente che, essendo un quadro predisposto
  per  l'accreditamento  dei contributi  figurativi  al
  verificarsi  degli eventi previsti  dalla  legge,  ne
  consegue  che  i  previsti campi  non  devono  essere
  compilati  nel  caso  in cui al  lavoratore,  durante
  detti     eventi,    viene    corrisposta    l'intera
  retribuzione  e  versata  la relativa  contribuzione.
  Pertanto  se  ad  un lavoratore in  "malattia"  viene
  corrisposta  l'intera retribuzione e versati  per  lo
  stesso periodo i contributi dovuti, nessun dato  deve
  essere  indicato nel quadro "D" in quanto il  periodo
  risulta   interamente  "coperto"   da   contribuzione
  obbligatoria.
    Resta  inteso  che i campi relativi  alla  malattia
  potranno  essere  compilati soltanto  per  i  modelli
  relativi  al  periodo successivo al 30.6.1997  tenuto
  conto  che il decreto di cui trattasi ha riconosciuto
  l'accredito figurativo per tale evento a partire  dal
  1  luglio  1997  (sempre che, come  sopra  detto,  al
  lavoratore    non    venga    corrisposta    l'intera
  retribuzione).
    6. INDICAZIONE DELLA QUALIFICA "QUADRO".
      Si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita   di
indicare correttamente nel quadro "B" del modello  O1/M la
qualifica  dell'assicurato e in particolare  quella relativa
ai lavoratori con qualifica di "quadro":  "Q" se full time,
"C" se part time.
7.    VARIAZIONE    SIGNIFICATO    CODICI    "QUALIFICA
ASSICURATIVA" "P" E "T".
      A   modifica   delle  istruzioni  impartite   con
circolare  n.  248  del  12.12.1996,  i  codici   sopra
indicati     assumono    i    seguenti     significati,
 indipendentemente  se trattasi di  apprendista  operaio
part-time o apprendista impiegato part-time: -   "P":
apprendista part-time soggetto all'assicurazione
  infortuni -   "T": apprendista part-time non soggetto
all'assicurazione
  infortuni.
                      IL DIRETTORE GENERALE
                            TRIZZINO