900321 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Circolare n. 38 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Rapporto di lavoro part-time. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Roma, 20 febbraio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 38 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Rapporto di lavoro part-time. Come e' noto, l'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (1), stabilisce l'incompatibilita' dell'assegno di cura o di sostentamento, eventualmente spettante agli assistiti per tubercolosi, con la retribuzione "normale continuativa ed a tempo pieno". In considerazione della sempre maggiore frequenza della costituzione di rapporti di lavoro part-time, disciplinati dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (2), e' stata avvertita l'esigenza di valutare se l'incompatibilita' stabilita dalla norma richiamata operi anche nel caso di concorso della prestazione in argomento con la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro sopraindicato. Al riguardo, per come noto, la finalita' dell'assegno di che trattasi e' quella di fornire un sostegno economico all'ex tubercolotico la cui capacita' di guadagno risulti ridotta nel limite legislativamente previsto, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. Per tale motivo l'eventuale occupazione del soggetto in un rapporto di lavoro a tempo pieno si dimostrerebbe poco conciliabile con la finalita' della prestazione economica in argomento: da qui l'incompatibilita' stabilita dalla norma citata in premessa. Diversa, ovviamente, e' l'ipotesi in cui l'ex tubercolotico sia occupato ad orario ridotto secondo gli schemi contrattuali del part-time, non potendo la retribuzione ridotta essere considerata, in alcun modo, "normale". Invero, la normalita' della retribuzione ipotizzata dal legislatore come ostativa al diritto all'assegno di cura e sostentamento non deve essere intesa come mera corrispondenza proporzionale della retribuzione stessa alla contrazione temporale della prestazione lavorativa, bensi' come adeguatezza a far fronte alle esigenze della vita, con implicita dimostrazione, in questo caso, anche di un sintomatico recupero di integrale capacita' di guadagno. Poiche' la retribuzione conseguita dagli interessati e' ridotta, deve, per cio' stesso, escludersi nella specie, quel carattere di adeguatezza e, quindi, ritenersi eliminati "ab initio", qualsiasi ostacolo al diritto alla pretesa prestazione; cio', tenuto conto anche della inesistenza di altri requisiti caratterizzanti un rapporto di lavoro "a tempo pieno"m, pure considerati, con rilievo di essenzialita', dalla disposizione normativa. Le conclusioni di cui sopra sono state rappresentate al competente Comitato Gestionale, che le ha condivise: conseguentemente, la retribuzione relativa al rapporto di lavoro part-time svolto da assistiti per tubercolosi non deve ritenersi elemento ostativo al diritto all'assegno di cura o di sostentamento. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ---------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 162. (2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.