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Versione Testuale
910108
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Circolare n. 6
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D. Lgt.vo 20 novembre 1990, n. 357. Disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Roma, 8 gennaio  1991
Circolare n. 6
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: D. Lgt.vo 20 novembre 1990, n. 357. Disposizioni
         sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
ALL. 1
 Il     decreto    legislativo    20    novembre    1990,    n.    357    (pub-
blicato   sulla   G.U.   3.12.1990.   serie   generale,   n.    282    ed    il
cui    testo    si    allega    alla    presente),    emanato   in   attuazione
della    delega    contenuta     nella     legge     30.7.1990,     n.     218,
contiene     disposizioni     sulla     previdenza    del    personale    degli
enti pubblici creditizi.
 Per     una     prima     attuazione     del     suddetto     decreto,      si
forniscono     alcune     disposizioni    facendo    riserva    di    ulteriori
istruzioni in merito.
1) Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi
   esclusi o esonerati dall'assicurazione generale
   obbligatoria IVS.
 L'art.     1     del     decreto     legislativo     stabilisce     che,     a
decorrere    dal   periodo   di   paga   in   corso   al   1    gennaio   1991,
sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
                              2
               per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavora-
               tori dipendenti i seguenti soggetti:
               a)  Lavoratori  dipendenti,  in  servizio  alla   data   del
               31.12.1990,  degli  enti creditizi pubblici esclusi o esone-
               rati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale
               obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
               per  effetto  dell'allegato  T  all'art.  39   della   legge
               8.8.1895, n. 486 e della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
                    Tali Enti sono:
               Banco  di  Napoli,  Banco  di Sicilia, Istituto Bancario San
               Paolo di Torino, Monte dei Paschi di  Siena,  Cassa  di  ri-
               sparmio  delle  province  lombarde,  Cassa  di  risparmio di
               Firenze, Cassa di risparmio Vittorio Emanuele  per  le  pro-
               vincie  siciliane,  Cassa  di  risparmio di Torino, Cassa di
               risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di Asti.
                    Sono  iscritti,  altresi',  all'assicurazione  generale
               obbligatoria per l'IVS, i lavoratori dipendenti assunti dopo
               il 31 dicembre 1990 dagli Enti creditizi sopraelencati.
               b) I lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990
               dalle societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui
               all'art. 1 della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  effettuate
               dagli  enti  creditizi  pubblici  richiamati,  componenti il
               gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma  1,  della  legge
               stessa.
                    Le  societa' per azioni in questione sono individuabili
               sulla base dei decreti di approvazione della  trasformazione
               emessi dal Ministro del Tesoro.
               c)  I  titolari  di  trattamenti  pensionistici diretti o ai
               superstiti a carico delle forme di assicurazione  obbligato-
               ria  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclu-
               sive o esonerative  previste  per  i  lavoratori  dipendenti
               dagli  enti  creditizi  pubblici  di  cui  alla lett. a) e i
               titolari di posizioni assicurative per prestazioni  differi-
               bili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime,
               nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo
               di  ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicu-
               razione generale obbligatoria.
                    Ai  fini  dell'iscrizione  all'assicurazione   generale
               obbligatoria dei soggetti di cui sopra e' prevista dal comma
               2 dell'art. 1 in argomento  l'istituzione  di  una  gestione
               speciale presso l'INPS.
               2) Adempimenti contributivi.
                    In  conseguenza di quanto sopra detto, per i lavoratori
               di cui alla lett. a) e b), a decorrere dal 1   gennaio  1991
               sono  dovuti,  in aggiunta alle altre contribuzioni, anche i
               contributi  relativi   all'assicurazione   IVS   (l'aliquota
               contributiva  attualmente  prevista, comprensiva della quota
               dello 0,10% "asili nido", e' pari al 26,22 per cento).
                    La riscossione della contribuzione  IVS  devoluta  alla
               gestione  speciale e' soggetta alle regole ed alle modalita'
               previste per la generalita'  dei  datori  di  lavoro  e  dei
               lavoratori.
                    S'intende  che per i dipendenti di cui alla lett. b) il
               versamento della contribuzione dovra' essere effettuato dopo
               che  gli  Enti  avranno  acquisito  la  natura  giuridica di
               societa' per azioni,  a  seguito  delle  operazioni  di  cui
               all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
                    Ai  fini  degli adempimenti contributivi, questi ultimi
               soggetti, una volta espletate le operazioni  di  cui  sopra,
               dovranno  dare  comunicazione  della  loro trasformazione in
               societa' per azioni alle Sedi INPS  territorialmente  compe-
               tenti.
                    Infine,  si  rileva che la norma regola anche la ripar-
               tizione del  carico  contributivo  IVS,  stabilendo  che  la
               eventuale  differenza tra il contributo a carico dei lavora-
               tori  previsto  dalle  norme   dell'assicurazione   generale
               obbligatoria  e  quello  previsto  dalle forme di previdenza
               esclusive o esonerative resta a carico dei datori di  lavoro
               sino  al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria
               successivo al 31.12.1990, ovvero fino  alla  stipula  di  un
               nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente.
               3) Conguaglio delle quote di pensione a carico della
                  gestione speciale erogate dagli enti creditizi con i
                  contributi dovuti all'Istituto.
                    Il  provvedimento  in  esame  detta  anche una serie di
               norme per  regolare  il  trattamento  pensionistico  per  il
               personale  destinatario  della nuova disciplina, prevedendo,
               tra l'altro, l'assunzione a carico della gestione  speciale,
               per  i soggetti gia' titolari alla data di entrata in vigore
               della citata legge n. 218/1990  (21.8.1990)  di  trattamento
               pensionistico  nei  fondi  di  provenienza,  di una quota di
               trattamento  determinata  secondo  le   misure   percentuali
               indicate  in  un'apposita  tabella  allegata  al  decreto ed
               assoggettate alla disciplina per la perequazione  automatica
               dell'assicurazione generale obbligatoria.
                    Per  i titolari di trattamenti pensionistici con decor-
               renza tra l'entrata in vigore della legge 30.7.1990, n.  218
               ed  il 31.12.1990, la quota a carico della gestione speciale
               e' determinata secondo la disciplina in vigore  per  l'assi-
               curazione  generale  obbligatoria  ai  fini  del  diritto  e
               dell'ammontare del trattamento stesso.
                    L'art. 6 stabilisce che  l'erogazione  del  trattamento
               pensionistico  complessivo  spettante agli interessati venga
               effettuata da parte dei rispettivi datori di  lavoro.  Inol-
               tre,  la  norma  stessa  prevede  il conguaglio fra le somme
               erogate a titolo di quota pensione a carico  della  gestione
               speciale di cui sopra ed i contributi dovuti all'INPS.
                    In  attesa della stipula della convenzione tra l'INPS e
               gli  enti  creditizi  interessati  per  il  pagamento  delle
               pensioni  ed  i sistemi di conguaglio, al fine di evitare il
               costituirsi di esposizioni debitorie da parte della  gestio-
               ne,  le  operazioni di conguaglio delle quote di pensione di
               cui sopra riferentisi a  periodi  successivi  al  31.12.1990
               possono  essere  effettuate,  se  pagate anteriormente al 21
               gennaio 1991, nella denuncia contributiva relativa  al  mese
               di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio 1991.
                    Il conguaglio in argomento, per detto mese, avra' luogo
               con le contribuzioni previdenziali minori e con  le  contri-
               buzioni  assistenziali,  dal momento che il versamento della
               contribuzione dovuta alla gestione speciale per  l'assicura-
               zione  IVS decorre dal 1  gennaio 1991 (denuncia relativa al
               mese di gennaio da presentare entro il 20 febbraio ).
                    Per quanto attiene alla  determinazione  degli  importi
               erogati  dagli  enti  creditizi  per  conto  dell'I.N.P:S. a
               titolo di quote di pensione, oggetto  di  conguaglio  con  i
               contributi  dagli  stessi enti dovuti, occorre distinguere -
               come sopra anticipato - tra i trattamenti  pensionistici  in
               essere  alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio
               1990, n. 218 e quelli  aventi  decorrenza  tra  quest'ultima
               data ed il 31 dicembre 1990.
                    Infatti, mentre per i primi il conguaglio dovra' essere
               effettuato in base alle aliquote  percentuali  indicate  per
               ciascun  ente  creditizio dalla tabella su richiamata, per i
               trattamenti successivi all'entrata in vigore della legge  n.
               218/1990  e'  previsto  che la quota a carico della gestione
               speciale  sia  calcolata  in  base  alla  normativa  propria
               dell'assicurazione generale obbligatoria.
                    Stante  la  necessita'  di dare immediata attuazione al
               provvedimento normativo in esame per i  motivi  dianzi  evi-
               denziati  ed  attesa l'attuale indisponibilita' di tutti gli
               elementi di  calcolo  necessari,  puo'  procedersi,  in  via
               provvisoria  ed  in  attesa della stipula dell'apposita con-
               venzione, alla determinazione della quota,  nelle  anzidette
               ipotesi,  sulla  base delle medesime percentuali rispettiva-
               mente fissate per ogni ente di cui alla citata tabella,  con
               riserva dei definitivi conguagli.
                    La  misura  percentuale  di  cui  sopra  dovra'  essere
               calcolata sull'importo della pensione del  fondo  di  prove-
               nienza in essere alla data del 1  gennaio 1991.
                    Sulle  quote  assunte in carico dalla gestione speciale
               saranno corrisposti, in prosieguo, gli  aumenti  perequativi
               alle  scadenze  di legge, a cominciare dalla prossima del 1
               maggio 1991.
               4) Istruzioni operative
               A) Codifica degli enti creditizi pubblici
                    Per il versamento del contributo dovuto  alla  Gestione
               Speciale  per  gli  Enti  creditizi pubblici dovranno essere
               utilizzate  le  posizioni  contributive  gia'  intestate  ai
               predetti  Enti  per il versamento delle contribuzioni previ-
               denziali minori e delle contribuzioni  assistenziali,  posi-
               zioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "1A".
                    A  tali  posizioni contributive deve essere attribuito,
               con decorrenza 1  gennaio 1991, un apposito codice di  auto-
               rizzazione,  istituito  per ciascun Ente, avente il signifi-
               cato di "Azienda del credito tenuta al versamento  del  con-
               tributo  IVS  alla  Gestione Speciale per gli Enti creditizi
               pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,  n.
               357".
                    Dalla  stessa  data  deve essere annullato il codice di
               autorizzazione "1A".
                    I codici di autorizzazione da attribuire a ciascun Ente
               sono i seguenti:
               - Istituto Bancario San Paolo di Torino                7A
               - CARIPLO                                              7B
               - Monte dei Paschi di Siena                            7C
               - Cassa di Risparmio di Torino                         7D
               - Cassa di Risparmio di Firenze                        7E
               - Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele
                 per le province siciliane                            7F
               - Cassa di Risparmio di Padova                         7G
               - Cassa di Risparmio di Asti                           7H
               - Banco di Sicilia                                     7L
               - Banco di Napoli                                      7M
               B) Modalita' di versamento dei contributi dovuti alla
                  gestione speciale per l'assicurazione generale
                  obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i
                  superstiti degli enti creditizi pubblici
                    Per il versamento del contributo in epigrafe  gli  enti
               creditizi  devono  indicare  in  uno dei righi in bianco dei
               quadri "B-C" del mod.  Dm10/2,  per  ciascuna  categoria  di
               dipendenti   appresso  indicata,  l'importo  dei  contributi
               dovuti alla Gestione Speciale preceduto dall'apposito codice
               di  seguito  indicato, dal numero dei dipendenti, dal numero
               delle giornate retribuite ovvero dalle ore per i  dipendenti
                    I codici da utilizzare sono i seguenti:
               a) dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno: cod.
                  B000;
               b) dipendenti con contratto di lavoro part-time con numero
                  di ore lavorate nel mese inferiore a 78: cod. B00P;
               c) dipendenti con contratto di lavoro part-time con numero
                  di ore lavorate nel mese pari o superiore a 78: cod.
                  B00S;
               d) dipendenti con contratto di formazione e lavoro (art. 3
                  l. n. 863/1984 e art. 5, comma 1, l. n. 291/1988):
                  - contributo a percentuale a carico del lavoratore: cod.
                    B530
                  - contributo fisso a carico del datore di lavoro: cod.
                    B150
                    (Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero
                    dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni");
               e) dipendenti con contratto di formazione e lavoro (art. 5,
                  comma 2, l. n. 291/1988): cod. B540 (contribuzione a
                  percentuale a carico del lavoratore e contribuzione a
                  percentuale, ridotta del 50%, a carico del datore di
                  lavoro);
               f) dipendenti con contratto di formazione (art. 9, comma 1,
                  D.L. n. 37/1990): cod. B560 (contribuzione a percentuale
                  a carico del lavoratore e contribuzione a percentuale,
                  ridotta del 25%, a carico del datore di lavoro).
               C) Modalita' di conguaglio delle quote di pensione a carico
                  della Gestione Speciale
                    Per il conguaglio delle  quote  di  pensione  a  carico
               della Gestione Speciale, gli Enti creditizi indicheranno, in
               uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.  DM10/2,  il
               relativo  importo  preceduto  dalla dicitura "CONG. PENS." e
               dal codice di nuova istituzione "P000".
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                 F.to BILLIA