910108 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Circolare n. 6 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D. Lgt.vo 20 novembre 1990, n. 357. Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Roma, 8 gennaio 1991 Circolare n. 6 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D. Lgt.vo 20 novembre 1990, n. 357. Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. ALL. 1 Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (pub- blicato sulla G.U. 3.12.1990. serie generale, n. 282 ed il cui testo si allega alla presente), emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 30.7.1990, n. 218, contiene disposizioni sulla previdenza del personale degli enti pubblici creditizi. Per una prima attuazione del suddetto decreto, si forniscono alcune disposizioni facendo riserva di ulteriori istruzioni in merito. 1) Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'assicurazione generale obbligatoria IVS. L'art. 1 del decreto legislativo stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 2 per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavora- tori dipendenti i seguenti soggetti: a) Lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31.12.1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esone- rati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8.8.1895, n. 486 e della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Tali Enti sono: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di ri- sparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le pro- vincie siciliane, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di Asti. Sono iscritti, altresi', all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli Enti creditizi sopraelencati. b) I lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dalle societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa. Le societa' per azioni in questione sono individuabili sulla base dei decreti di approvazione della trasformazione emessi dal Ministro del Tesoro. c) I titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligato- ria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclu- sive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lett. a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differi- bili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicu- razione generale obbligatoria. Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei soggetti di cui sopra e' prevista dal comma 2 dell'art. 1 in argomento l'istituzione di una gestione speciale presso l'INPS. 2) Adempimenti contributivi. In conseguenza di quanto sopra detto, per i lavoratori di cui alla lett. a) e b), a decorrere dal 1 gennaio 1991 sono dovuti, in aggiunta alle altre contribuzioni, anche i contributi relativi all'assicurazione IVS (l'aliquota contributiva attualmente prevista, comprensiva della quota dello 0,10% "asili nido", e' pari al 26,22 per cento). La riscossione della contribuzione IVS devoluta alla gestione speciale e' soggetta alle regole ed alle modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro e dei lavoratori. S'intende che per i dipendenti di cui alla lett. b) il versamento della contribuzione dovra' essere effettuato dopo che gli Enti avranno acquisito la natura giuridica di societa' per azioni, a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218. Ai fini degli adempimenti contributivi, questi ultimi soggetti, una volta espletate le operazioni di cui sopra, dovranno dare comunicazione della loro trasformazione in societa' per azioni alle Sedi INPS territorialmente compe- tenti. Infine, si rileva che la norma regola anche la ripar- tizione del carico contributivo IVS, stabilendo che la eventuale differenza tra il contributo a carico dei lavora- tori previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative resta a carico dei datori di lavoro sino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31.12.1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. 3) Conguaglio delle quote di pensione a carico della gestione speciale erogate dagli enti creditizi con i contributi dovuti all'Istituto. Il provvedimento in esame detta anche una serie di norme per regolare il trattamento pensionistico per il personale destinatario della nuova disciplina, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione a carico della gestione speciale, per i soggetti gia' titolari alla data di entrata in vigore della citata legge n. 218/1990 (21.8.1990) di trattamento pensionistico nei fondi di provenienza, di una quota di trattamento determinata secondo le misure percentuali indicate in un'apposita tabella allegata al decreto ed assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decor- renza tra l'entrata in vigore della legge 30.7.1990, n. 218 ed il 31.12.1990, la quota a carico della gestione speciale e' determinata secondo la disciplina in vigore per l'assi- curazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso. L'art. 6 stabilisce che l'erogazione del trattamento pensionistico complessivo spettante agli interessati venga effettuata da parte dei rispettivi datori di lavoro. Inol- tre, la norma stessa prevede il conguaglio fra le somme erogate a titolo di quota pensione a carico della gestione speciale di cui sopra ed i contributi dovuti all'INPS. In attesa della stipula della convenzione tra l'INPS e gli enti creditizi interessati per il pagamento delle pensioni ed i sistemi di conguaglio, al fine di evitare il costituirsi di esposizioni debitorie da parte della gestio- ne, le operazioni di conguaglio delle quote di pensione di cui sopra riferentisi a periodi successivi al 31.12.1990 possono essere effettuate, se pagate anteriormente al 21 gennaio 1991, nella denuncia contributiva relativa al mese di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio 1991. Il conguaglio in argomento, per detto mese, avra' luogo con le contribuzioni previdenziali minori e con le contri- buzioni assistenziali, dal momento che il versamento della contribuzione dovuta alla gestione speciale per l'assicura- zione IVS decorre dal 1 gennaio 1991 (denuncia relativa al mese di gennaio da presentare entro il 20 febbraio ). Per quanto attiene alla determinazione degli importi erogati dagli enti creditizi per conto dell'I.N.P:S. a titolo di quote di pensione, oggetto di conguaglio con i contributi dagli stessi enti dovuti, occorre distinguere - come sopra anticipato - tra i trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 e quelli aventi decorrenza tra quest'ultima data ed il 31 dicembre 1990. Infatti, mentre per i primi il conguaglio dovra' essere effettuato in base alle aliquote percentuali indicate per ciascun ente creditizio dalla tabella su richiamata, per i trattamenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 218/1990 e' previsto che la quota a carico della gestione speciale sia calcolata in base alla normativa propria dell'assicurazione generale obbligatoria. Stante la necessita' di dare immediata attuazione al provvedimento normativo in esame per i motivi dianzi evi- denziati ed attesa l'attuale indisponibilita' di tutti gli elementi di calcolo necessari, puo' procedersi, in via provvisoria ed in attesa della stipula dell'apposita con- venzione, alla determinazione della quota, nelle anzidette ipotesi, sulla base delle medesime percentuali rispettiva- mente fissate per ogni ente di cui alla citata tabella, con riserva dei definitivi conguagli. La misura percentuale di cui sopra dovra' essere calcolata sull'importo della pensione del fondo di prove- nienza in essere alla data del 1 gennaio 1991. Sulle quote assunte in carico dalla gestione speciale saranno corrisposti, in prosieguo, gli aumenti perequativi alle scadenze di legge, a cominciare dalla prossima del 1 maggio 1991. 4) Istruzioni operative A) Codifica degli enti creditizi pubblici Per il versamento del contributo dovuto alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici dovranno essere utilizzate le posizioni contributive gia' intestate ai predetti Enti per il versamento delle contribuzioni previ- denziali minori e delle contribuzioni assistenziali, posi- zioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "1A". A tali posizioni contributive deve essere attribuito, con decorrenza 1 gennaio 1991, un apposito codice di auto- rizzazione, istituito per ciascun Ente, avente il signifi- cato di "Azienda del credito tenuta al versamento del con- tributo IVS alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357". Dalla stessa data deve essere annullato il codice di autorizzazione "1A". I codici di autorizzazione da attribuire a ciascun Ente sono i seguenti: - Istituto Bancario San Paolo di Torino 7A - CARIPLO 7B - Monte dei Paschi di Siena 7C - Cassa di Risparmio di Torino 7D - Cassa di Risparmio di Firenze 7E - Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane 7F - Cassa di Risparmio di Padova 7G - Cassa di Risparmio di Asti 7H - Banco di Sicilia 7L - Banco di Napoli 7M B) Modalita' di versamento dei contributi dovuti alla gestione speciale per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti degli enti creditizi pubblici Per il versamento del contributo in epigrafe gli enti creditizi devono indicare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. Dm10/2, per ciascuna categoria di dipendenti appresso indicata, l'importo dei contributi dovuti alla Gestione Speciale preceduto dall'apposito codice di seguito indicato, dal numero dei dipendenti, dal numero delle giornate retribuite ovvero dalle ore per i dipendenti I codici da utilizzare sono i seguenti: a) dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno: cod. B000; b) dipendenti con contratto di lavoro part-time con numero di ore lavorate nel mese inferiore a 78: cod. B00P; c) dipendenti con contratto di lavoro part-time con numero di ore lavorate nel mese pari o superiore a 78: cod. B00S; d) dipendenti con contratto di formazione e lavoro (art. 3 l. n. 863/1984 e art. 5, comma 1, l. n. 291/1988): - contributo a percentuale a carico del lavoratore: cod. B530 - contributo fisso a carico del datore di lavoro: cod. B150 (Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"); e) dipendenti con contratto di formazione e lavoro (art. 5, comma 2, l. n. 291/1988): cod. B540 (contribuzione a percentuale a carico del lavoratore e contribuzione a percentuale, ridotta del 50%, a carico del datore di lavoro); f) dipendenti con contratto di formazione (art. 9, comma 1, D.L. n. 37/1990): cod. B560 (contribuzione a percentuale a carico del lavoratore e contribuzione a percentuale, ridotta del 25%, a carico del datore di lavoro). C) Modalita' di conguaglio delle quote di pensione a carico della Gestione Speciale Per il conguaglio delle quote di pensione a carico della Gestione Speciale, gli Enti creditizi indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, il relativo importo preceduto dalla dicitura "CONG. PENS." e dal codice di nuova istituzione "P000". IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA