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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 15-3-1999.htm
  
Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (Art. 3, commi 5 e 6, D. L.vo 16.9.1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29.6.1998, n. 278).   


DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
15 marzo 1999
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 60
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Lavoratori in aspettativa o distacco sindacale.
 
SOMMARIO
:
Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (Art. 3, commi 5 e 6, D. L.vo 16.9.1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29.6.1998, n. 278).
 
Con circolare n. 14 del 23 gennaio 1997 sono state impartite le disposizioni per il versamento del contributo aggiuntivo in oggetto e per la compilazione del modello O1/M, in base alle norme dettate dall'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564.
Successivamente, il decreto legislativo 29.6.1998, n. 278 ha, tra l'altro, modificato il termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva, che è stato portato dal 31 marzo al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione aggiuntiva stessa (in proposito vedasi la circolare numero 197 del 2 settembre 1998 ).
Poiché il versamento della predetta contribuzione deve essere autorizzato "una tantum" in base alla richiesta da presentarsi all'Istituto da parte degli organismi sindacali interessati, in tempo utile per effettuare i previsti adempimenti, può verificarsi che alla scadenza del termine fissato per la consegna del modello CUD dall'articolo 7bis del DPR 600/73, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 314/97 (28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti o entro 12 giorni dalla richiesta dell'assicurato), gli stessi non siano ancora in possesso della prevista autorizzazione o comunque non abbiano effettuato il versamento dei contributi di competenza dell'anno cui si riferisce la CUD.
In tale caso, i dati relativi alla contribuzione aggiuntiva, dovranno essere certificati con la CUD dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento. Nel campo "annotazioni" dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento (competenza) della contribuzione stessa.
Si precisa che, qualora i contributi aggiuntivi riguardanti l'anno 1997 non siano già stati compresi nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, potranno essere denunciati tramite i modelli O1/M-vig, da presentare alla competente sede dell'INPS. In tal caso quale certificazione sarà consegnata all'assicurato copia del modello O1/M-vig.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO