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900405
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
        E VIGILANZA
Circolare, n. 67
Ai Dirigenti centrali e periferici
    e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitsti regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge  27  dicembre  1985,  n. 816.  Aspettative, permessi e
indennita' degli amministratori locali.
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
        E VIGILANZA
Roma, 31 marzo 1988
                                        Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 67                            e, per conoscenza,
                                        Ai Consiglieri di amministrazione
                                        Ai Presidenti dei Comitsti regionali
     Allegati 3                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge  27  dicembre  1985,  n. 816.  Aspettative, permessi e
         indennita' degli amministratori locali.
     Con Messaggio T.P. n. 02501 del 12 febbraio 1986, di  cui  si  allega  il
testo, nell' impartire, in seguito all' emanazione della legge in oggetto,  le
prime istruzioni in ordine alla posizione previdenziale dei lavoratori  eletti
negli organi esecutivi degli enti locali,  e' stata  disposta  la  sospensione
degli accreditamenti figurativi  ex art. 31 della  legge  n. 300/1970 (1)  nei
confronti dei lavoratori eletti alle  cariche  contemplate  dalla  gia' citata
legge n. 816, anche se collocati in aspettativa anteriormente alla sua entrata
in vigore, con riserva di successive istruzioni.
     Si era, infatti,  determinata  la  necessita'  di  valutare  i  possibili
riflessi dispiegati dalla legge in oggetto nella materia  degli accreditamenti
figurativi.
     Gli  ulteriori  approfondimenti  della  questione  hanno  determinato  la
emissione di un parere, da parte del Consiglio  di  Stato, secondo il quale la
legge n. 816, nella materia previdenziale, ha inteso  essenzialmente  definire
il trattamento degli amministratori eletti a cariche per  le  quali  la  legge
stessa ha previsto il raddoppio delle relative indennita', lasciando in essere
le   altre   norme   regolanti  l' aspettativa   ed  il  relativo  trattamento
pensionistico in tutti i casi non direttamente disciplinati dall' art. 2.
     In senso conforme si e' espresso il Ministero del Lavoro,  con  esplicito
richiamo al parere dell' Organo consultivo suddetto.
     Si e' reso, pertanto, possibile sciogliere la riserva di cui al Messaggio
prima richiamato, fornendo le  seguenti  precisazioni  a  completamento  delle
istruzioni gia' impartite con lo stesso, nonche' con le  circolari  n. 1350 P.
del 19 febbraio 1986 (2) e n. 2837 G.S. - n. 740 RCV del 1 dicembre 1987 (3).
1) Adempimenti contributivi ai sensi  dell' art. 2  legge  27  dicembre  1985,
   n. 816. Permessi retribuiti di cui all' art. 4 della stessa legge.
     a) A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge n. 816
(25 gennaio 1986), per i dipendenti  di  aziende,  imprese  ed  enti  privati,
eletti a cariche pubbliche  per  le  quali  e'  previsto  il  raddoppio  della
indennita' mensile di carica, sussiste, in forza di tale legge, l' obbligo del
versamento  dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte degli  enti
locali presso i quali e' esercitato il mandato, in sostituzione del datore  di
lavoro.
     Ai fini degli  adempimenti  contributivi  in  parola,  si  richiamano  le
istruzioni gia' impartite.
     b) Per i lavoratori posti in aspettativa dal datore di lavoro pubblico ed
eletti negli Organi esecutivi degli enti locali per i quali la legge  predetta
prevede  il  raddoppio  dell' indennita' mensile  di  carica,  l' obbligo  del
versamento delle  contribuzioni  per  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
assicurativi deve essere soddisfatto presso i competenti enti direttamente dal
datore di lavoro pubblico, salvo diritto al  rimborso, dietro  sua  richiesta,
dall' ente  presso  il quale  il lavoratore in aspettativa esercita il  mandato
(4).
     Nel richiamare, anche per i dipendenti pubblici, quanto precisato con  il
citato messaggio e le predette circolari, si rileva che, a norma dell' art. 18
della  legge  n. 816,  e'  consentita  l' opzione  per  il   mantenimento   del
trattamento economico in godimento all' atto  dell' entrata  in  vigore  della
legge n. 816, di  cui  all' art. 3  della  legge  12  dicembre  1966,  n. 1078
(all. n. 3). Detta norma, che gia' prevedeva a carico degli Enti pubblici  gli
adempimenti per oneri di previdenza, assistenza e quiescenza relativamente  ai
lavoratori in aspettativa per ricoprire le cariche indicate nell' art. 1 della
stessa legge n. 1078/1966, continua a trovare  applicazione  (ad  esempio  nei
confronti dei Consiglieri regionali) per la parte non sostituita  dalla  legge
n. 816/1986 (v. art. 28 di quest' ultima).
     c) Il Ministero dell' Interno, con propria  circolare  n. 2/1986  del  24
marzo 1986, ha precisato che l' aspettativa, agli effetti previsti dalla legge
n. 816 (ad esempio, raddoppio delle indennita' di carica) spetta ai dipendenti
di  aziende,  imprese  ed  enti  pubblici  o  privati   eletti  alle   cariche
disciplinate  dalla legge  stessa  e che ne restano esclusi gli appartenenti  a
determinate    organizzazioni   quali  i  dipendenti  di  partiti,   sindacati,
associazioni ed altri organismi similari.
     Pertanto, nei confronti dei dipendenti di tali organizzazioni,  collocati
in aspettativa dalle medesime, non  sussiste  l' obbligo  del  versamento  dei
contributi previdenziali ed assistenziali a carico  degli enti locali ai sensi
dell' art. 2 della legge in esame.
     d) In relazione a quesiti formulati, si rende noto che il problema  della
assoggettabilita'  a   contribuzione,  ai   sensi  dell' art. 12  della  legge
30 aprile 1969, n. 153 (5), delle somme pagate per  i permessi  retribuiti  di
cui usufruiscono ai sensi dell' art. 4 della legge  n. 816/1985  i  lavoratori
dipendenti da privati o soggetti pubblici economici -  problema  nascente  dal
fatto che in tali casi e' previsto il rimborso da parte dell' Ente  locale  di
quanto corrisposto dal datore di lavoro - e' stato sottoposto  all' attenzione
dei competenti Ministeri, per cui si fa riserva di ulteriori comunicazioni (6).
2) Contributi figurativi
     In tutti i casi in cui non e' previsto il versamento  dei  contributi, ai
sensi dell' art. 2 della legge in questione, seguitano ad essere integralmente
applicate le disposizioni contenute nell' art. 31 della legge n. 300/1970, sia
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa,  sia  per  la  conseguente
copertura figurativa.
                                        p. IL DIRETTORE GENERALE
                                                 f.to BILLIA
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(1) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 508.
(2) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 531.
(3) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2980.
(4) : Le   modalita'  del   rimborso   sono  state  disciplinate  con  decreto
      interministeriale del 28 novembre 1986, che si allega.
(5) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446.
(6) Resta, comunque, ferma, per i dipendenti da datori di lavoro  privati  del
    settore   credito,   assicurazione   e  servizi  tributari  appaltati,  la
    assoggettabilita' a contribuzione CUAF, sia dei permessi retribuiti che di
    di quelli  non  retribuiti,  ai  sensi  dell' art. 73 del T.U. delle norme
    sugli A.F. approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797  (v. citata  circolare
    n. 2837 GS - n. 740 RCV del 1 dicembre 1987).
                                *  *  *
                                                                    ALLEGATO 1
     I.N.P.S.                MESSAGGIO N. 02501 DEL 12/02/86 ORE 17.21  PAG.01
D.G.SER.RISCOSS.CONTR.                STAMPATO IL 13/02/86  ORE  7.58  SU OOBO
MITTENTE . REP.IV-VI-VII
OGGETTO: ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI. L.816/85.
                             AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI
                             AI DIRIGENTI I SERVIZI CENTRALI
                                     E, PER CONOSCENZA,
                             AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816. ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA'
         DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.
     SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 7 DEL 10 GENNAIO 1986 E' STATA PUBBLICATA  LA
LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816, AVENTE PER OGGETTO  "ASPETTATIVE,  PERMESSI  E
INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI".
     IN CAMPO PREVIDENZIALE, LE DISPOSIZIONI  CONTENUTE  NELL' ART. 2,  ULTIMO
COMMA, PREVEDONO, PER I LAVORATORI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA A NORMA
DELLA CITATA LEGGE ED ELETTI NEGLI ORGANI ESECUTIVI DEGLI ENTI  LOCALI  PER  I
QUALI E' STABILITO, A  NORMA  DEI  SUCCESSIVI  ARTICOLI,  IL  RADDOPPIO  DELLA
INDENNITA' MENSILE DI CARICA, (ES. SINDACI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 10.000 ABITANTI, ASSESSORI DELEGATI O  ANZIANI  DI  COMUNI  CON  POPOLAZIONE
SUPERIORE A 50.OOO ABITANTI, ECC.), IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA  DEL
DATORE DI LAVORO PUBBLICO, (CON RIMBORSO A QUEST' ULTIMO DA  PARTE  DELL' ENTE
LOCALE PRESSO CUI IL LAVORATORE ESERCITA IL MANDATO), OVVERO  DA  PARTE  DELLO
STESSO ENTE LOCALE IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO.
     AL  RIGUARDO,  SI  PRECISA   CHE   LE   CONTRIBUZIONI   DOVRANNO   ESSERE
VERSATE  NELLE VARIE GESTIONI ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CUI
ERANO DOVUTE ALL' ATTO DEL  COLLOCAMENTO  IN  ASPETTATIVA,  SULLA  BASE  DELLA
RETRIBUZIONE TEORICAMENTE SPETTANTE AL LAVORATORE.
     PER QUEL CHE CONCERNE GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI CHE LE AMMINISTRAZIONI
LOCALI DEVONO EFFETTUARE, IN SOSTITUZIONE DEL DATORE  DI  LAVORO  PRIVATO,  LE
SEDI PROVVEDERANNO SU RICHIESTA DELL' AMMINISTRAZIONE AD  ATTRIBUIRE  AD  ESSA
APPOSITA POSIZIONE CONTRIBUTIVA ASSEGNANDO IL CODICE  STATISTICO  CONTRIBUTIVO
CORRISPONDENTE AL RAMO IN CUI E' INQUADRATO IL DATORE DI  LAVORO  PRIVATO  DAL
QUALE IL LAVORATORE ELETTO DIPENDEVA.
                         00000000000000
     IN CONSIDERAZIONE DEI RIFLESSI CHE LA NUOVA LEGGE  PUO' DISPIEGARE  NELLA
MATERIA  DELL' ACCREDITO  DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI NELL' ASSICURAZIONE I.V.S.
PREVISTO DALL' ART. 31 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, SI DISPONE  CHE  LE
SEDI   SOSPENDANO   LE   OPERAZIONI   DI  ACCREDITO  DEI  CONTRIBUTI  PREDETTI
RELATIVAMENTE AI PERIODI DECORRENTI DALLA DATA  DI  ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA
STESSA LEGGE (25 GENNAIO 1986).
     TALE SOSPENSIONE RIGUARDA I LAVORATORI IN ASPETTATIVA  CHE  RICOPRONO  LE
CARICHE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CUI SI RIFERISCONO LE DISPOSIZIONI  DELLA
LEGGE IN ESAME, ANCHE SE L' ASPETTATIVA SIA STATA CONCESSA ANTERIORMENTE  ALLA
DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.
     TALE SOSPENSIONE SI APPLICA, QUINDI, SIA AI LAVORATORI IN ASPETTATIVA CHE
RICOPRONO UNA CARICA PER LA QUALE E' PREVISTO IL  RADDOPPIO  DELLA  INDENNITA'
MENSILE ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, SIA AI  LAVORATORI  ELETTI  A  QUELLE
CARICHE CONTEMPLATE DALLA STESSA LEGGE PER  LE  QUALI  NON  E' PREVISTO  DETTO
RADDOPPIO (ES.: SINDACI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A  DIECIMILA  ABITANTI,
ECC.).
     SI FA RISERVA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.TO FASSARI
                                                                ** FINE **
                               *  *  *
Allegato 2
Decreto del Ministero dell'Interno del 28.11.1986.
                               *  *  *
Allegato 3
Legge 12 dicembre 1966, n. 1078.