900405 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare, n. 67 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitsti regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge 27 dicembre 1985, n. 816. Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 31 marzo 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 67 e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitsti regionali Allegati 3 Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 27 dicembre 1985, n. 816. Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Con Messaggio T.P. n. 02501 del 12 febbraio 1986, di cui si allega il testo, nell' impartire, in seguito all' emanazione della legge in oggetto, le prime istruzioni in ordine alla posizione previdenziale dei lavoratori eletti negli organi esecutivi degli enti locali, e' stata disposta la sospensione degli accreditamenti figurativi ex art. 31 della legge n. 300/1970 (1) nei confronti dei lavoratori eletti alle cariche contemplate dalla gia' citata legge n. 816, anche se collocati in aspettativa anteriormente alla sua entrata in vigore, con riserva di successive istruzioni. Si era, infatti, determinata la necessita' di valutare i possibili riflessi dispiegati dalla legge in oggetto nella materia degli accreditamenti figurativi. Gli ulteriori approfondimenti della questione hanno determinato la emissione di un parere, da parte del Consiglio di Stato, secondo il quale la legge n. 816, nella materia previdenziale, ha inteso essenzialmente definire il trattamento degli amministratori eletti a cariche per le quali la legge stessa ha previsto il raddoppio delle relative indennita', lasciando in essere le altre norme regolanti l' aspettativa ed il relativo trattamento pensionistico in tutti i casi non direttamente disciplinati dall' art. 2. In senso conforme si e' espresso il Ministero del Lavoro, con esplicito richiamo al parere dell' Organo consultivo suddetto. Si e' reso, pertanto, possibile sciogliere la riserva di cui al Messaggio prima richiamato, fornendo le seguenti precisazioni a completamento delle istruzioni gia' impartite con lo stesso, nonche' con le circolari n. 1350 P. del 19 febbraio 1986 (2) e n. 2837 G.S. - n. 740 RCV del 1 dicembre 1987 (3). 1) Adempimenti contributivi ai sensi dell' art. 2 legge 27 dicembre 1985, n. 816. Permessi retribuiti di cui all' art. 4 della stessa legge. a) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 816 (25 gennaio 1986), per i dipendenti di aziende, imprese ed enti privati, eletti a cariche pubbliche per le quali e' previsto il raddoppio della indennita' mensile di carica, sussiste, in forza di tale legge, l' obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte degli enti locali presso i quali e' esercitato il mandato, in sostituzione del datore di lavoro. Ai fini degli adempimenti contributivi in parola, si richiamano le istruzioni gia' impartite. b) Per i lavoratori posti in aspettativa dal datore di lavoro pubblico ed eletti negli Organi esecutivi degli enti locali per i quali la legge predetta prevede il raddoppio dell' indennita' mensile di carica, l' obbligo del versamento delle contribuzioni per oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi deve essere soddisfatto presso i competenti enti direttamente dal datore di lavoro pubblico, salvo diritto al rimborso, dietro sua richiesta, dall' ente presso il quale il lavoratore in aspettativa esercita il mandato (4). Nel richiamare, anche per i dipendenti pubblici, quanto precisato con il citato messaggio e le predette circolari, si rileva che, a norma dell' art. 18 della legge n. 816, e' consentita l' opzione per il mantenimento del trattamento economico in godimento all' atto dell' entrata in vigore della legge n. 816, di cui all' art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (all. n. 3). Detta norma, che gia' prevedeva a carico degli Enti pubblici gli adempimenti per oneri di previdenza, assistenza e quiescenza relativamente ai lavoratori in aspettativa per ricoprire le cariche indicate nell' art. 1 della stessa legge n. 1078/1966, continua a trovare applicazione (ad esempio nei confronti dei Consiglieri regionali) per la parte non sostituita dalla legge n. 816/1986 (v. art. 28 di quest' ultima). c) Il Ministero dell' Interno, con propria circolare n. 2/1986 del 24 marzo 1986, ha precisato che l' aspettativa, agli effetti previsti dalla legge n. 816 (ad esempio, raddoppio delle indennita' di carica) spetta ai dipendenti di aziende, imprese ed enti pubblici o privati eletti alle cariche disciplinate dalla legge stessa e che ne restano esclusi gli appartenenti a determinate organizzazioni quali i dipendenti di partiti, sindacati, associazioni ed altri organismi similari. Pertanto, nei confronti dei dipendenti di tali organizzazioni, collocati in aspettativa dalle medesime, non sussiste l' obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico degli enti locali ai sensi dell' art. 2 della legge in esame. d) In relazione a quesiti formulati, si rende noto che il problema della assoggettabilita' a contribuzione, ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (5), delle somme pagate per i permessi retribuiti di cui usufruiscono ai sensi dell' art. 4 della legge n. 816/1985 i lavoratori dipendenti da privati o soggetti pubblici economici - problema nascente dal fatto che in tali casi e' previsto il rimborso da parte dell' Ente locale di quanto corrisposto dal datore di lavoro - e' stato sottoposto all' attenzione dei competenti Ministeri, per cui si fa riserva di ulteriori comunicazioni (6). 2) Contributi figurativi In tutti i casi in cui non e' previsto il versamento dei contributi, ai sensi dell' art. 2 della legge in questione, seguitano ad essere integralmente applicate le disposizioni contenute nell' art. 31 della legge n. 300/1970, sia per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, sia per la conseguente copertura figurativa. p. IL DIRETTORE GENERALE f.to BILLIA -------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 508. (2) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 531. (3) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2980. (4) : Le modalita' del rimborso sono state disciplinate con decreto interministeriale del 28 novembre 1986, che si allega. (5) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446. (6) Resta, comunque, ferma, per i dipendenti da datori di lavoro privati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, la assoggettabilita' a contribuzione CUAF, sia dei permessi retribuiti che di di quelli non retribuiti, ai sensi dell' art. 73 del T.U. delle norme sugli A.F. approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797 (v. citata circolare n. 2837 GS - n. 740 RCV del 1 dicembre 1987). * * * ALLEGATO 1 I.N.P.S. MESSAGGIO N. 02501 DEL 12/02/86 ORE 17.21 PAG.01 D.G.SER.RISCOSS.CONTR. STAMPATO IL 13/02/86 ORE 7.58 SU OOBO MITTENTE . REP.IV-VI-VII OGGETTO: ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI. L.816/85. AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI AI DIRIGENTI I SERVIZI CENTRALI E, PER CONOSCENZA, AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816. ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 7 DEL 10 GENNAIO 1986 E' STATA PUBBLICATA LA LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816, AVENTE PER OGGETTO "ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI". IN CAMPO PREVIDENZIALE, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 2, ULTIMO COMMA, PREVEDONO, PER I LAVORATORI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA A NORMA DELLA CITATA LEGGE ED ELETTI NEGLI ORGANI ESECUTIVI DEGLI ENTI LOCALI PER I QUALI E' STABILITO, A NORMA DEI SUCCESSIVI ARTICOLI, IL RADDOPPIO DELLA INDENNITA' MENSILE DI CARICA, (ES. SINDACI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI, ASSESSORI DELEGATI O ANZIANI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.OOO ABITANTI, ECC.), IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO, (CON RIMBORSO A QUEST' ULTIMO DA PARTE DELL' ENTE LOCALE PRESSO CUI IL LAVORATORE ESERCITA IL MANDATO), OVVERO DA PARTE DELLO STESSO ENTE LOCALE IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO. AL RIGUARDO, SI PRECISA CHE LE CONTRIBUZIONI DOVRANNO ESSERE VERSATE NELLE VARIE GESTIONI ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CUI ERANO DOVUTE ALL' ATTO DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA, SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE TEORICAMENTE SPETTANTE AL LAVORATORE. PER QUEL CHE CONCERNE GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI CHE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEVONO EFFETTUARE, IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO, LE SEDI PROVVEDERANNO SU RICHIESTA DELL' AMMINISTRAZIONE AD ATTRIBUIRE AD ESSA APPOSITA POSIZIONE CONTRIBUTIVA ASSEGNANDO IL CODICE STATISTICO CONTRIBUTIVO CORRISPONDENTE AL RAMO IN CUI E' INQUADRATO IL DATORE DI LAVORO PRIVATO DAL QUALE IL LAVORATORE ELETTO DIPENDEVA. 00000000000000 IN CONSIDERAZIONE DEI RIFLESSI CHE LA NUOVA LEGGE PUO' DISPIEGARE NELLA MATERIA DELL' ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI NELL' ASSICURAZIONE I.V.S. PREVISTO DALL' ART. 31 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, SI DISPONE CHE LE SEDI SOSPENDANO LE OPERAZIONI DI ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PREDETTI RELATIVAMENTE AI PERIODI DECORRENTI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA LEGGE (25 GENNAIO 1986). TALE SOSPENSIONE RIGUARDA I LAVORATORI IN ASPETTATIVA CHE RICOPRONO LE CARICHE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CUI SI RIFERISCONO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE IN ESAME, ANCHE SE L' ASPETTATIVA SIA STATA CONCESSA ANTERIORMENTE ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE. TALE SOSPENSIONE SI APPLICA, QUINDI, SIA AI LAVORATORI IN ASPETTATIVA CHE RICOPRONO UNA CARICA PER LA QUALE E' PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA INDENNITA' MENSILE ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, SIA AI LAVORATORI ELETTI A QUELLE CARICHE CONTEMPLATE DALLA STESSA LEGGE PER LE QUALI NON E' PREVISTO DETTO RADDOPPIO (ES.: SINDACI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A DIECIMILA ABITANTI, ECC.). SI FA RISERVA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI. IL DIRETTORE GENERALE F.TO FASSARI ** FINE ** * * * Allegato 2 Decreto del Ministero dell'Interno del 28.11.1986. * * * Allegato 3 Legge 12 dicembre 1966, n. 1078.