Trova in INPS

Versione Testuale
970324
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970321
Circolare n. 69
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Chiarimenti vari.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 21 marzo 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 69      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                        PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                     AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                        E PRIMARI MEDICO LEGALI
                        e, per conoscenza,
                     AL PRESIDENTE
                     AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                     AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                        DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                        DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
         Chiarimenti vari.
1) Quesiti riguardanti la compilazione dei modd. O1/M
     Alcune Sedi, a seguito della circolare n. 248 del
12.12.1996, hanno chiesto chiarimenti in merito alla compi-
lazione dei modd. O1/M per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto.
     Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:
- nelle caselle "COMPETENZE CORRENTI" e "ALTRE COMPETENZE"
  del quadro "B" va esposta la retribuzione assoggettata a
  contribuzione ai fini pensionistici e, quindi, quella
  evidenziata sul mod. DM10/2 con i codici della serie
  "X..." (fino al 1995 veniva, invece, indicata la retribu-
  zione assoggettata alle  contribuzioni cosiddette "minori"
  ed esposta nei righi  10 e 11 del mod. DM10/2);
- si fa presente che la settimana viene determinata in ra-
  gione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare
  retribuite massimo 312 giornate;
- per quanto riguarda il quadro "C", si fa presente che
  l'importo o la sommatoria degli importi esposti nella
  casella "RETRIBUZIONE" deve essere uguale alla sommatoria
  degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti"
  e "altre competenze"  del quadro "B";
- per quanto riguarda, infine, la compilazione del quadro
  "D", nel ribadire che per la stessa valgono le istruzioni
  in essere per la generalita' dei lavoratori, si coglie
  l'occasione per far presente che, essendo questo quadro
  predisposto per l'accredito dei contributi figurativi al
  verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ne consegue
  che i previsti campi non devono essere compilati nel caso
  in cui al lavoratore durante detti eventi viene corrispo-
  sta l'intera retribuzione e versata la relativa contribu-
  zione.
  Pertanto, se ad un lavoratore in malattia nel periodo gen-
  naio/luglio 1996 e' stata corrisposta, secondo le norme
  vigenti per quel periodo, l'intera retribuzione e versati
  per lo stesso i contributi dovuti, nessun dato deve essere
  indicato nel quadro "D" in quanto il periodo relativo ri-
  sulta completamente "coperto" da contribuzione obbligato-
  ria.
2) Versamenti contributivi effettuati dalle aziende nel
   periodo 1.1.1996/31.7.1996
         A scioglimento della riserva formulata al punto 2.7
della circolare n. 178 del 12.9.1996, si comunica che il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base
dei lavori che hanno preceduto l'emanazione del Decreto
legislativo 29.6.1996, n. 414, ha precisato che i versamenti
contributivi effettuati dalle aziende nel periodo
dall'1.1.1996 al 31.7.1996 secondo la previgente normativa
restano convalidati, applicandosi le nuove dispozioni a far
tempo dall'1.8.1996.
         Pertanto nessun conguaglio dovra' essere operato
sulla contribuzione versata nel periodo predetto.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                           TRIZZINO