930416 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 82 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 5 Aprile 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 82 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua. Con sentenza n.132 del 18-29 marzo 1991, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, nella parte in cui esclude il diritto alla indennita' giornaliera di maternita' anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa. La sentenza riguarda il caso di una lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua che, all'inizio della astensione obbligatoria, si trovava sospesa da piu' di 60 giorni. Le argomentazioni addotte fanno ritenere che il principio sia applicabile a tutti i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale su base annua che prevedano fasi di inattivita' superiori a 60 giorni, all'interno delle quali si verifichino eventi di malattia o di maternita'. Nell'ambito delle linee ricavabili dalla sentenza in esame, che fa espresso riferimento all'arco di tempo in cui l'evento coincide con la prevista fase di ripresa dell'attivita' lavorativa, si dispone pertanto che, nelle situazioni sopra indicate, possa procedersi, nell'ipotesi di eventi di malattia o di maternita' (obbligatoria e/o facoltativa) che iniziano durante un periodo di pausa contrattuale, anche successivamente al 60 giorno dopo l'ultimo lavorato, al riconoscimento del diritto alle relative prestazioni economiche, limitatamente alle giornate coincidenti con la successiva fase contrattuale di previsto svolgimento del lavoro (1). In applicazione del medesimo criterio, secondo il quale il diritto alla prestazione e' da correlare alla previsione di concreto lavoro nel periodo coincidente con quello di malattia o di maternita', nessuna prestazione sara' dovuta per le giornate di programmata pausa lavorativa, neppure nel caso in cui l'evento abbia avuto inizio durante una fase di effettivo lavoro (2). La retribuzione cui parametrare le indennita' in questione sara', come di norma, quella corrisposta nell'ultimo periodo lavorato. Qualora si tratti di eventi di malattia o di maternita' in corso alla data di cessazione (3) o sospensione (4) del rapporto di lavoro, che proseguano oltre tale data, ovvero di eventi insorti successivamente alla suddetta data, le giornate da indennizzare dopo la cessazione o sospensione di cui trattasi, nei limiti massimi previsti, saranno identificate sulla scorta dell'impegno lavorativo stabilito dal contratto di lavoro (anche se non piu' in essere) per il corrispondente periodo dell'anno in cui il contratto stesso era operativo. Ovviamente, per gli eventi iniziati dopo la cessazione o la sospensione del rapporto, si applicano le misure (riduzione ai 2/3 per l'indennita' di malattia) e i limiti temporali di conservazione del diritto (per entrambi i tipi di prestazione) ordinariamente previsti per i lavoratori disoccupati o sospesi. Per l'attuazione di quanto forma oggetto della presente circolare, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, sara' necessario acquisire, unitamente ai dati salariali, copia del contratto di lavoro inviato, secondo norma, all'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti l'impegno lavorativo previsto nei vari periodi; nell'ipotesi di liquidazioni anticipate dal datore di lavoro e poste a conguaglio con i contributi, in occasione di eventuali verifiche ispettive l'esatta applicazione delle presenti disposizioni sara' controllata a riscontro con la suddetta copia del contratto inviata all'Ispettorato del Lavoro. * * * * * Le istruzioni che precedono valgono, su richiesta, per gli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione, ovvero per i quali non sia intervenuta difforme sentenza passata in giudicato. Si rammenta che ai sensi della legge 19.12.1984, n.863, di conversione del D.L. 30.10.1984, n.726, sono escluse dalle disposizioni ivi contenute per la stipula di contratti a tempo parziale solo alcune limitate attivita', se l'impegno non supera le 4 ore giornaliere, come espressamente previsto dall'art.5, commi 16 e 17 (5). Dalle disposizioni stesse sono, altresi', esclusi gli operai agricoli: per quelli a tempo indeterminato, considerata la generale applicabilita' dei criteri erogativi stabiliti per gli operai dell'industria, valgono peraltro le istruzioni che precedono pur in assenza delle formalita' previste dalla citata legge n. 863/1984 per il relativo contratto, se e' comunque concordata un'attivita' a tempo parziale su base annua. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.to MANZARA -------------------- (1) Le prestazioni di malattia sono in tal caso da corrispondere in misura intera, tenendo presente che ai fini dell'applicazione della carenza, del computo del 20 giorno di malattia e del periodo massimo assistibile annuo (ed eventualmente per evento) occorre aver riguardo al giorno successivo alla cessazione della pausa contrattuale. (2) Anche in tale ipotesi, eventuali giornate di malattia non indennizzate per tale motivo sono da considerare quale "periodo neutro" ai fini di cui alla nota precedente. (3) Si ricorda che, per i rapporti a tempo determinato, il diritto alle prestazioni economiche di malattia viene meno all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. (4) Trattasi dei casi di sospensione esemplificati con circolare n.134368 AGO/14, nota 8, del 28.1.1981, da non confondere, percio', con le "pause" contrattuali oggetto della presente circolare. (5) Trattasi dei seguenti settori: a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale; b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza; c) attivita' di culto, formazione religiosa ed attivita' similari; d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa; e) credito, per il solo personale ausiliario; f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione; g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso. --------------------