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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 84 del 14-4-1998.htm

  
Pagamento mensile unificato delle pensioni.   

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA

 

 

Roma, 14 aprile 1998

Circolare n. 84

Allegati 12

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico Legali

e, per conoscenza

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di fondi, gestioni e casse

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

Oggetto:

98-84. Pagamento mensile unificato delle pensioni.

 

 

Con messaggio n. 11676 del 13 marzo 1998 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni in ordine ai riflessi sulle attività dell’area pensioni derivanti dall’adozione della delibera n. 350 del 10 marzo 1998 del Consiglio di Amministrazione in materia di mensilizzazione dei pagamenti ed unificazione dei pagamenti nei confronti dei titolari di più pensioni.

Con il citato messaggio è stato preannunciato che con lettera emessa con il sistema POSTEL verranno contattati i titolari di più pensioni nel caso in cui riscuotano le pensioni in uffici pagatori diversi o abbiano rilasciato deleghe alla riscossione a persone diverse. Le comunicazioni sono in corso di predisposizione ai fini della consegna agli interessati entro il 20 aprile p.v.

L’unificazione dei pagamenti erogati allo stesso beneficiario richiede che il titolare di più pensioni, anche nella gestione "corrente" dei pagamenti delle pensioni, venga gestito come "soggetto pensionato", prendendo in considerazione tutte le prestazioni di cui è titolare, localizzandone il pagamento presso un unico ufficio pagatore e consentendo un unico delegato.

Vengono fornite le istruzioni immediatamente operative per le Sedi per quanto riguarda la scelta dell’ufficio pagatore e il rilascio di delega alla riscossione, sia per le pensioni in essere che per le pensioni di nuova liquidazione.

Vengono inoltre fornite le informazioni relative alle comunicazioni in corso di emissione con il sistema POSTEL:

1 - Trasferimento del pagamento delle pensioni

Considerato che nei confronti dei titolari di più pensioni il pagamento di tutte le pensioni deve essere unificato, il modulo Mod.TRASF01 per la richiesta di trasferimento è stato modificato con il riferimento a tutti i trattamenti fruiti dal pensionato (allegato 2).

Nel caso in cui il titolare di più pensioni chieda il trasferimento del pagamento per uno solo dei trattamenti percepiti, la Sede deve provvedere ad informare che l’ufficio pagatore prescelto vale per tutti i trattamenti in pagamento.

L’ufficio pagatore prescelto deve essere localizzato nella provincia di residenza del pensionato. Le diverse modalità di pagamento offerte dagli Enti pagatori consentono al pensionato di localizzare le somme riscosse in qualsiasi parte del territorio.

Per le situazioni difformi, ed in particolare per i casi in cui le diverse pensioni di cui il soggetto è titolare sono in carico a Sedi diverse, deve essere contattato il pensionato, utilizzando il Mod.UNO/4 (allegato 3) per avere conferma della sua residenza e tutte le sue pensioni devono essere trasferite presso la Sede di residenza.

Per l’acquisizione delle richieste di trasferimento deve essere utilizzato, come di consueto, il PGM 3510.

1.1 - Rilascio del certificato di pensione al pensionato

trasferito in altra Sede

Nel caso in cui il pensionato trasferisca il pagamento della pensione o delle pensioni in altra Sede, la pensione viene assunta in carico con nuovo numero di certificato.

Con messaggio n. 7289 dell’11 febbraio 1998 (allegato 4) è stata rilasciata la nuova procedura di stampa dei duplicati dei certificati di pensione Mod.EAD200.

La Sede, dopo aver provveduto all’assunzione in carico della pensione, deve attivare da operatore 3 l’opzione 2 del PGM 4444. Viene proposto il pannello "MAIN STAMPE", selezionando F2 "PER STAMPA DUPLICATI" viene proposto il pannello "MAIN STAMPE DUPLICATI" nel quale è stata inserita la nuova opzione 4 - STAMPA DUPLICATO EAD200, che richiede l’acquisizione del numero di certificato.

2 - Deleghe alla riscossione

Il Mod.DEL01 per la delega alla riscossione della pensione è stato modificato con il riferimento a tutti i trattamenti fruiti dal pensionato (allegato 5).

Nel caso in cui il titolare di più pensioni presenti una delega alla riscossione della pensione per uno solo dei trattamenti dallo stesso percepiti, la Sede deve comunicare che la delega deve essere riferita ad uno stesso delegato per tutti i trattamenti percepiti.

L’acquisizione delle deleghe a riscuotere deve essere effettuata utilizzando, come di consueto, il PGM 4922

3 - Pensioni di nuova liquidazione

Nel caso di liquidazione di una nuova pensione ad un soggetto già titolare di altra o di altre pensioni, la Sede deve verificare che le modalità di pagamento, relative sia alla scelta dell’ufficio pagatore che dell’eventuale delegato, siano le stesse per le diverse prestazioni.

In caso contrario l’interessato deve essere invitato a comunicare l’ufficio pagatore al quale intende localizzare il pagamento di tutte le pensioni e l’eventuale delegato alla riscossione. A tal fine deve essere utilizzato l’allegato Mod.UNO/4 (allegato 3), da riprodurre a cura delle Sedi stesse.

4 - Pensioni con pagamento localizzato ad uffici pagatori di Sede

Le istruzioni operative per le nuove modalità di gestione dei pagamenti attualmente localizzati ad uffici pagatori di Sede sono in corso di emanazione.

5 - Sistemazione delle posizioni incomplete

Come sottolineato in più occasioni, e da ultimo con msg. n. 23899 del 13.9.97, l’esattezza e completezza dei dati anagrafici e del codice fiscale del Titolare costituisce presupposto indispensabile per la corretta gestione delle pensioni.

Le Sedi devono pertanto provvedere immediatamente, utilizzando la transazione ANCF, alla sistemazione dei dati anagrafici incompleti o inesatti.

In particolare deve essere acquisito il codice fiscale del pensionato per tutte le pensioni che ancora ne risultano prive, che devono essere individuate attivando da operatore 39 l’opzione 8, subopzione 2, F1, "PENSIONI SENZA COD. FISC. (ordinate per categoria e certificato)" o F3, "PENSIONI SENZA COD. FISC. (ordinate per ufficio pagatore, categoria e certificato)" o F5 "PENSIONI SENZA COD. FISC. (un solo ufficio pagatore)" del programma 4444.

Il codice fiscale è infatti l’elemento identificativo del soggetto, che consente l’unificazione delle diverse pensioni in un unico pagamento.

In considerazione della necessita’ sempre più frequente di comunicazioni dirette con i pensionati, assume inoltre particolare rilievo l’aggiornamento e completamento degli indirizzi dei pensionati. La sistemazione degli indirizzi incompleti o mancanti deve essere effettuata utilizzando la transazione ANCF.

In particolare deve essere acquisito l’indirizzo per tutte le pensioni che ne risultano prive, che devono essere individuate attivando da operatore 39 l’opzione 8, subopzione 2, F2, "PENSIONI SENZA INDIRIZZO (ordinate per categoria e certificato)" o F4, "PENSIONI SENZA INDIRIZZO (ordinate per ufficio pagatore, categoria e certificato)" o F6 "PENSIONI SENZA INDIRIZZO. (un solo ufficio pagatore)" del programma 4444.

L’acquisizione dei codici fiscali e degli indirizzi mancanti deve essere completata entro la fine di aprile.

6 - Comunicazioni emesse con il sistema POSTEL

Le Sedi devono fornire sia agli Enti di Patronato che ai Sindacati locali dei pensionati tempestive ed esaurienti informazioni sulle finalità dell’operazione. Devono inoltre sollecitare la collaborazione dei mezzi di comunicazione per una diffusione delle informazioni in materia quanto più ampia ed esauriente possibile. Deve inoltre essere garantita la massima informazione ai pensionati che ne facciano richiesta sia telefonica che con accesso diretto presso la Sede.

Tramite il sistema POSTEL verranno contattati i titolari di più pensioni che riscuotono le pensioni in uffici pagatori diversi o hanno rilasciato deleghe alla riscossione a persone diverse.

Le comunicazioni sono in corso di predisposizione ai fini della consegna agli interessati entro il 20 aprile p.v.

Ai pensionati interessati viene inviata una specifica comunicazione, con allegato il modulo per la risposta alla Sede e la busta con affrancatura a carico dell’INPS.

In particolare viene inviato

? il Mod.UNO/1A (allegato 6) nel caso in cui il pensionato riscuota presso uffici pagatori diversi;

? il Mod.UNO/2A (allegato 7) che il pensionato dovrà utilizzare per comunicare all’INPS la scelta dell’ufficio pagatore;

? il Mod.UNO/1B (allegato 8) nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe alla riscossione a persone diverse

? il Mod.UNO/2B (allegato 9) che il pensionato dovrà utilizzare per comunicare all’INPS la conferma o la revoca della delega ed il Mod.UNO/3 (allegato 12) per il rilascio di una nuova delega;

? il Mod.UNO/1C (allegato 10) nel caso in cui il pensionato riscuota presso uffici pagatori diversi e abbia rilasciato deleghe alla riscossione a persone diverse.

? il Mod.UNO/2C (allegato 11) che il pensionato dovrà utilizzare per comunicare all’INPS la scelta dell’ufficio pagatore e per la conferma o la revoca della delega ed il Mod.UNO/3 (allegato 12) per il rilascio di una nuova delega.

Al pensionato viene comunicato che nel caso in cui non risponda entro 30 giorni, il pagamento unificato delle pensioni verrà disposto all’ufficio pagatore presso il quale risulta in pagamento la pensione di importo più elevato. Le deleghe rilasciate a persone diverse, non confermate entro 30 giorni, verranno revocate. Le Sedi sono impegnate ad effettuare con immediatezza l’aggiornamento degli archivi per ogni eventuale variazione richiesta successivamente.

6.1 - Acquisizione delle risposte dei pensionati

Le risposte fornite dai pensionati con i Mod.UNO/2A, Mod.UNO/2B, Mod.UNO/2C e Mod.UNO/3 devono essere immediatamente acquisite, utilizzando il PGM 3510 o il PGM 4922. Ciò è indispensabile per poter correttamente disporre i pagamenti unificati.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato 1

Messaggio n. 11676 del 13 marzo 1998

AI DIRETTORI DELLE SEDI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI

e, per conoscenza,

AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

 

Oggetto:

Delibera n. 350 del 10 marzo 1998 del Consiglio di Amministrazione.

 

1 - Premessa

Le pensioni dell’Istituto vengono, di norma, erogate con cadenza bimestrale: scelta a suo tempo imposta dalla necessita’ di distribuire la popolazione dei pensionati in due scaglioni mensili, per rendere gestibile una massa di pensionati che, allora, riscuoteva le pensioni direttamente agli sportelli del sistema postale.

Nel frattempo la situazione è notevolmente evoluta, sia per la distribuzione dei pensionati tra sistema postale e sistema bancario, sia per il crescente ricorso a forme diverse di riscossione (assegno al domicilio e accredito in conto corrente), che non richiedono più la presenza fisica del pensionato o del suo delegato all’ufficio pagatore.

Nell’intento di ricondurre la periodicità di pagamento delle pensioni gestite dall’Istituto a quella delle pensioni gestite dagli altri Enti ed a quella delle retribuzioni, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha invitato l’Istituto a modificare la periodicità di pagamento delle pensioni da bimestrale a mensile, avvalendosi dell’articolo 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha previsto la delegificazione delle procedure amministrative.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato, nella seduta del 10 marzo 1998, la deliberazione n. 350 (allegato 1), per l’adozione della periodicità di pagamento mensile, ferma restando la periodicità annuale o semestrale per le pensioni di minor importo.

La deliberazione è soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Come ovvio, si tratta di un’innovazione che assume uno straordinario rilievo: all’esterno, in quanto coinvolge oltre un terzo delle famiglie italiane; all’interno, per lo sforzo straordinario richiesto all’Istituto per la sua rapida adozione.

Nel corso di un’apposita videoconferenza, la cui data sarà comunicata, verranno illustrati nel dettaglio i passi procedurali necessari. Per il momento, si illustrano le linee guida che consentiranno l’adozione delle nuova periodicità di pagamento.

2 - Significato complessivo

Il pagamento mensile delle pensioni, reso possibile dalla struttura organizzativa, tecnologica, strumentale e dalla particolare qualificazione della risorsa umana che l’Istituto in questi anni ha conseguito, realizza un significativo momento di crescita del servizio nei confronti dei pensionati.

Il pagamento mensile consente infatti la trasformazione del pagamento corrente, sinora relativo alla "singola rata della singola pensione", nel pagamento delle competenze dovute al pensionato.

In particolare consente:

? di unificare in un unico pagamento i diversi trattamenti pensionistici dovuti allo stesso soggetto;

? di cumulare sul pagamento eventuali somme dovute al pensionato a titolo diverso dalla rata corrente, mediante l’estensione a tutte le tipologie di conguaglio della procedura già adottata per il pagamento degli interessi legali e delle annualità degli arretrati dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

? di trattenere direttamente eventuali recuperi da effettuare;

? di ricomprendere nel flusso normale dei pagamenti anche le quote di pensione che, sinora, non vengono gestite dalle procedure generalizzate, quali i pagamenti da suddividere fra il pensionato ed altri soggetti, disposti dalla legge (per sostituzione in favore dello Stato, rivalsa, trattenuta ex lege n. 29 del 1979, ecc.) o dall’autorità giudiziaria (per cessione del quinto, assegno divorzile, ecc.).

3 - Attività propedeutiche

Le nuove modalità di pagamento comportano anche una razionalizzazione dei processi interni preordinati al pagamento delle pensioni, e conseguiranno, con l’eliminazione di gravosi e ripetuti adempimenti (pagamenti una tantum, pagamenti in "Cassa Sede", bollettini di c.c.p., ecc.), un significativo risparmio di risorse presso tutte le SAP.

La messa a punto dei meccanismi che consentiranno l’eliminazione di tali processi comporta peraltro un notevole impegno, in tempi ristretti, che coinvolgerà:

? le strutture di servizio dell’Istituto, per l’approntamento delle procedure informatiche ed organizzative necessarie, ivi compresi i SIR, i quali sono sin d’ora impegnati a prestare la massima collaborazione;

? le SAP, per la predisposizione delle informazioni necessarie alla nuova gestione di tali fenomeni.

Di seguito si forniscono le prime indicazioni sull’argomento.

 

3.1 - Pagamenti una tantum

I pagamenti una tantum verranno erogati unitamente alla prima mensilità di pensione in scadenza, utilizzando la struttura già operante per la corresponsione degli interessi legali e delle annualità degli arretrati dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale.

Dalla data di trasformazione della periodicità di pagamento i modelli P.1/r, prodotti dalle procedure in precedenza, non potranno più essere trasmessi al sistema bancario ed al sistema postale per il pagamento, e i relativi importi dovranno essere corrisposti direttamente dalle Sedi a mezzo assegni circolari.

Le SAP sono pertanto impegnate a definire, al più presto, il pagamento di tutti i modelli P.1/r giacenti.

 

3.2 - Procedura 999

I pagamenti da corrispondere in misura diversa da quella determinata dalle procedure di calcolo delle pensioni e/o da corrispondere a soggetti diversi verranno effettuati contestualmente alla generalità dei pagamenti, con l’eliminazione dell’intervento mensile da parte delle Sedi.

A tal fine è necessario che le Sedi, utilizzando una nuova procedura, in fase di avanzato sviluppo, provvedano a segnalare, per le pensioni oggi gestite con la "Procedura 999", gli elementi necessari per la corretta determinazione dei pagamenti. La segnalazione dei dati dovrà essere effettuata in tempi ristretti, in modo da consentire, fin dal primo pagamento mensile, l’eliminazione definitiva di ulteriori adempimenti a carico delle Sedi stesse.

3.3 - Recupero crediti

I recuperi per prestazioni indebite dovranno essere effettuati direttamente sulle pensioni. A tal fine è in corso di rilascio la nuova versione della procedura "Recupero crediti da prestazioni", che consente il recupero diretto sulle rate di pensione anche degli indebiti da gestire con modalità diverse da quelle previste dalla legge n. 662 del 1996.

Entro la data di avvio del pagamento mensile le Sedi dovranno pertanto provvedere alla definizione delle modalità di recupero per tutti gli indebiti in corso.

 

3.4 - Pagamento unificato

Le diverse pensioni dello stesso soggetto verranno unificate in un unico pagamento utilizzando, quale elemento identificativo del soggetto, il codice fiscale. È pertanto necessario che le Sedi provvedano immediatamente alla sistemazione di eventuali inesattezze anagrafiche, utilizzando le segnalazioni fornite nel contesto delle operazioni di avvio dell’Archivio anagrafico unico ARCA.

Per consentire il pagamento unificato anche nei casi in cui le modalità di riscossione delle diverse pensioni non coincidano, verranno inoltre contattati i pensionati titolari:

? di pensioni in pagamento presso uffici pagatori diversi, per la scelta di un unico ufficio pagatore;

? di pensioni sulle quali sono state rilasciate deleghe alla riscossione a persone diverse, per la scelta di un unico delegato;

? di pensioni, delle quali solo per alcune è stata rilasciata delega alla riscossione, perché‚ il pensionato precisi se intende revocare le deleghe rilasciate ovvero se intende rilasciare un’unica delega alla riscossione per tutte le pensioni.

Le relative comunicazioni verranno emesse con il sistema Postel. Le Sedi dovranno provvedere all’acquisizione, in tempi brevissimi, delle scelte effettuate dai pensionati.

* * *

Si fa riserva di comunicare la data in cui si terrà l’apposita videoconferenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

DELIBERAZIONE N. 350

Regolamentazione della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni, delegificata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 10 MARZO 1998

Visto l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l’articolo 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l’articolo 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Vista la determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 2993 del 21 aprile 1994;

Vista la lettera del 3 marzo 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Accertata la possibilità di provvedere al pagamento mensile delle pensioni, in virtù dell’accresciuta capacità elaborativa dell’INPS, della capacita’ di scambio di informazioni in via telematica offerta dalle reti disponibili, dell’avvenuta automazione delle operazioni di ricezione, smistamento e stampa degli ordinativi di pagamento da parte dell’Ente Poste;

Ravvisatane l’opportunità, anche in relazione ai conseguenti risparmi di bilancio e di cassa;

Su proposta del Direttore Generale

DELIBERA

1. Le pensioni erogate dall’INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

2. I pagamenti di importo mensile fino al 2 per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1ø gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate.

3. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2 per cento e fino al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

4. I limiti determinati con i criteri di cui ai punti 2 e 3 sono arrotondati alle lire 10.000 per difetto.

5. La Direzione Generale dell’Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli Enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni.

6. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell’arrotondamento del precedente pagamento.

 

 

IL SEGRETARIO

Dr. R. D’Agostino

IL PRESIDENTE

Prof. G. Billia

 

Allegato 2

Mod.TRASF01

Data, ...........

 

All’INPS - Sede di ..(indirizzo)..........

 

Richiesta di trasferimento del pagamento delle pensioni

Il sottoscritto..............................nato a ..............il.................. codice fiscale ......................... residente a.......................(Prov. ...) Via............n.........CAP.......... titolare delle pensioni

Sede Categoria Certificato

..... ......... ............

..... ......... ............

..... ......... ............

Chiede che il pagamento delle predette pensioni venga disposto presso l’UFFICIO POSTALE di La BANCA ............................... Agenzia .............. Indirizzo......... .....................

 

 

Firma..............

 

Allegato 3

Mod.UNO/4

Sede di.......... Data,..........

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Al Signor /Alla Signora.... .............

.............

 

Oggetto:

Unificazione del pagamento delle pensioni

Gentile Signore/Gentile Signora,

Come Lei sa, dai mesi di luglio/agosto 1998, l’INPS effettua un unico pagamento mensile delle pensioni, sommando i relativi importi.

- Poiché‚ Lei ha rilasciato la delega alla riscossione a persone diverse per le Sue pensioni, La preghiamo di comunicare al più presto, compilando il modulo allegato a quale dei delegati conferma la delega per la riscossione del totale delle pensioni.

L’INPS è a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento di cui Lei avesse bisogno. Per la trattazione della pratica Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che L’assisterà gratuitamente.

Distinti saluti

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Allegato 4

Messaggio n. 7289 del 11 febbraio 1998

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA

AI DIRETTORI DELLE SEDI

AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE

AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI

e, per conoscenza

AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

Oggetto:

Nuova procedura di stampa dei duplicati dei certificati di pensione Mod.EAD200

 

È stata realizzata una nuova procedura utilizzabile per la stampa del duplicato del certificato di pensione Mod.EAD 200.

La nuova procedura opera con la sicurezza prevista per la stampa dei duplicati dei Mod.P1.r.

Da operatore 3 deve essere attivata l’opzione 2 del PGM 4444. Viene proposto il pannello "MAIN STAMPE", selezionando F2 "PER STAMPA DUPLICATI" viene proposto il pannello "MAIN STAMPE DUPLICATI" nel quale è stata inserita la nuova opzione 4 - STAMPA DUPLICATO EAD200.

Dopo aver selezionato tale opzione viene proposto il successivo pannello, digitando F1 "PER STAMPA DUPLICATO EAD200" viene proposto il pannello sul quale deve essere acquisito il numero di certificato e la categoria della pensione per la quale è necessario stampare il duplicato del Mod.EAD200.

 

Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400dell’area PN i sottoelencati programmi:

Programma

Versione

Data

TNBP4079

B

5 febbraio 1998

TNCP4112

C

6 febbraio 1998

TNCP7360

C

5 febbraio 1998

 

p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LE PENSIONI

De Stefanis

p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA

Panicucci

 

Allegato 5

Mod.DEL01

All’INPS - Sede di ........... .....(indirizzo).....

Delega alla riscossione delle pensioni

Il sottoscritto.............................. nato a ..............il.................. codice fiscale ....................... residente a.......................(Prov. .....) Via............n.........CAP..........

titolare delle pensioni

Sede Categoria Certificato

.... ..... ...........

.... ..... ...........

.... ..... ...........

.... ..... ...........

Delega a riscuotere in suo nome e vece quanto dovutogli in relazione alle pensioni, con esonero dell’INPS e dell’ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo, il Signor Cognome e nome ................................ codice fiscale ……….......nato il ......a.................. e residente a.............................( prov. ....) Via.........................n. ... CAP ......

Data,........ Firma........

Il delegante dichiara di non poter firmare perché‚ ..........................…………………...........

Firma per esteso e leggibile del primo teste ....……………...........

Firma per esteso e leggibile del secondo teste .........…………....

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICAZIONE

Io sottoscritto .................., qualifica ..........

Nella mia qualità di ...............

attesto che:

il delegante Signor ............. Identificato in base

.........

Il teste Signor ............... Identificato in base

.........

Il teste Signor ............... Identificato in base

.........

Hanno sottoscritto avanti a me l’atto di delega e che i medesimi sono stati da me ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto ovvero di documento d’identità personale falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data,…………...…..Timbro dell’ufficio…………..Il funzionario addetto

A norma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la firma del delegante o dei testi deve essere autenticata. All’autenticazione delle firme possono provvedere il Funzionario dell’INPS, il Segretario Comunale, o altro Funzionario incaricato dal Sindaco e, per i residenti all’estero, l’Autorità consolare italiana. I testi sono necessari quanto il pensionato non sa o non può firmare (legge 11 maggio 1971, n. 380).

 

Allegato 6

Mod.UNO/1a

Sede di.......... Data,..........

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Al Signor /Alla Signora....

.............

.............

 

Gentile Signore/Gentile Signora,

a partire dai mesi di luglio/agosto 1998, l’INPS provvederà ad effettuare un unico pagamento mensile delle pensioni di cui Lei è titolare, sommando i relativi importi.

Poiché‚ le Sue pensioni sono in pagamento presso uffici diversi, La preghiamo di comunicare al più presto, compilando il modulo allegato, dove vuole riscuotere il pagamento unificato.

Per l’invio del modulo di risposta Lei può utilizzare la busta allegata con affrancatura a carico dell’INPS.

Se non risponderà entro 30 giorni, il pagamento delle Sue pensioni sarà unificato presso l’ufficio dove riscuote attualmente la pensione d’importo superiore e cioè:

..................................

L’INPS è a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento di cui Lei avesse bisogno. Per la trattazione della pratica Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che L’assisterà gratuitamente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

 

Allegato 7

Mod.UNO/2a

All’INPS - Sede di ...........

.....(indirizzo).....

Unificazione del pagamento delle pensioni

Il sottoscritto.............................. nato a ..............il.................. codice fiscale ....................... residente a.......................(Prov. ....) Via............n.........CAP..........

titolare delle pensioni

Sede

Cat.

Certificato Pagamento

7000

Vo

10101123 Ufficio postale di Via Roma (010)

7000

So

20101123 Comit, Agenzia 10, (G10)

 

Chiede che il pagamento delle predette pensioni venga disposto presso:

l’UFFICIO POSTALE di La BANCA .............

.................. Agenzia ..............

Indirizzo......... .....................

 

Data,...... Firma........

 

Delega al Patronato

Allegato 8

Mod.UNO/1b

Sede di.......... Data,..........

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Al Signor /Alla Signora....

.............

.............

Oggetto:

Unificazione del pagamento delle pensioni

 

Gentile Signore/Gentile Signora,

a partire dai mesi di luglio/agosto 1998, l’INPS provvederà ad effettuare un unico pagamento mensile delle pensioni di cui Lei è titolare, sommando i relativi importi.

Poiché‚ Lei non ha rilasciato la delega alla riscossione alla stessa persona per tutte le Sue pensioni, La preghiamo di comunicare al più presto, compilando il quadro A dell’allegato modulo, a quale dei delegati conferma la delega per la riscossione del totale delle pensioni.

Se Lei vuole revocare la delega perché‚ preferisce riscuotere direttamente le pensioni deve barrare l’apposita casella del quadro B.

Nel caso in cui intenda rilasciare delega a persona diversa da quella o da quelle alle quali ha rilasciato le vecchie deleghe, compili il modulo UNO/3 e faccia autenticare la Sua firma.

Per l’invio del modulo di risposta Lei può utilizzare la busta allegata con affrancatura a carico dell’INPS.

Se non risponderà entro 30 giorni, non potendo ovviamente decidere l’INPS quale delegato scegliere, il pagamento delle Sue pensioni sarà unificato e Lei potrà riscuotere le Sue pensioni solo direttamente.

L’INPS è a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento di cui Lei avesse bisogno. Per la trattazione della pratica Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che L’assisterà gratuitamente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 9

Mod.UNO/2b

All’INPS - Sede di ...........

.....(indirizzo).....

Unificazione del pagamento delle pensioni

Il sottoscritto.............................. nato a ..............il.................. codice fiscale..............................residente a.......................(Prov. ....) Via............n.........CAP..........

titolare delle pensioni

Sede

Cat.

Certificato Pagamento

7000

Vo

10101123 Ufficio postale di Via Roma (010)

Delegato: ROSSI MARIO, nato il 2.11.1957

7000

So

20101123 Comit, Agenzia 10, (G10)

 

Quadro A

Conferma la delega alla riscossione delle predette pensioni al Signor Cognome e nome ................... codice fiscale ...... nato il ...........a.................. e residente a ....................…….. (prov. ..) Via................n. ... CAP ......

Quadro B

Barrare la casella se vuole revocare la delega

Revoca la delega già rilasciata per la riscossione delle predette pensioni

Data Firma...........

Delega al Patronato

Allegato 10

Mod.UNO/1c

Sede di.......... Data,..........

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Pensione cat. xxxxx n. zzzzzzzz Sede xxxx

Al Signor /Alla Signora....

.............

.............

Oggetto:

Unificazione del pagamento delle pensioni

 

Gentile Signore/Gentile Signora,

a partire dai mesi di luglio/agosto 1998, l’INPS provvederà ad effettuare un unico pagamento mensile delle pensioni di cui Lei è titolare, sommando i relativi importi.

Poiché‚ le Sue pensioni sono in pagamento presso uffici diversi, La preghiamo di comunicare al più presto, compilando il quadro A dell’allegato modulo, dove intende riscuotere il pagamento unificato.

Inoltre, poiché‚ Lei non ha rilasciato la delega alla riscossione alla stessa persona per tutte le Sue pensioni, la preghiamo di comunicare al più presto, compilando il quadro B dell’allegato modulo, a quale dei delegati conferma la delega per la riscossione unificata delle pensioni.

Se Lei vuole revocare la delega perché‚ preferisce riscuotere direttamente le pensioni deve barrare l’apposita casella del quadro C.

Nel caso in cui intenda rilasciare la delega ad un’altra persona, in sostituzione della delega già rilasciata, compili il modulo UNO/3 e faccia autenticare la Sua firma.

Per l’invio del modulo di risposta Lei può utilizzare la busta allegata con affrancatura a carico dell’INPS.

Se non risponderà entro 30 giorni, non potendo ovviamente decidere l’INPS, il pagamento delle Sue pensioni sarà unificato presso l’ufficio dove riscuote attualmente la pensione d’importo superiore e cioè: ............................................. e saranno revocate le deleghe già rilasciate. In tal caso Lei potrà riscuotere le Sue pensioni solo direttamente.

L’INPS è a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento di cui Lei avesse bisogno. Per la trattazione della pratica Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che L’assisterà gratuitamente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

 

Allegato 11

Mod.UNO/2c

All’INPS - Sede di ................(indirizzo)...……………………..

Unificazione del pagamento delle pensioni

Il sottoscritto.............................. nato a ..............il.................. codice fiscale..............................residente a.......................(Prov. ....) Via............n.........CAP..........

titolare delle pensioni

Sede

Cat.

Certificato Pagamento

7000

Vo

10101123 Ufficio postale di Via Roma (010)

Delegato: ROSSI MARIO, nato il 2.11.1957

7000

So

20101123 Comit, Agenzia 10, (G10)

 

Quadro A

Chiede che il pagamento delle predette pensioni venga disposto presso:

l’UFFICIO POSTALE di La BANCA ............................... Agenzia ..............

Indirizzo......... .....................

 

Quadro B

Conferma la delega alla riscossione delle predette pensioni al Signor Cognome e nome ................... codice fiscale ...…….. nato il ...........a.................. e residente a ....................... (prov. ..) Via................n. ... CAP ....…

 

Quadro C

Barrare la casella se vuole revocare la delega

Revoca la delega già rilasciata per la riscossione delle predette pensioni

Data,........ Firma...........

Spazio per la delega al Patronato

Allegato 12

Mod.UNO/3

All’INPS - Sede di ................(indirizzo)………...

Delega alla riscossione delle pensioni

Il sottoscritto.............................. nato a ..............il.................. codice fiscale..............................residente a.......................(Prov. ....) Via............n.........CAP..........

titolare delle pensioni

Sede

Cat.

Certificato Pagamento

7000

Vo

10101123 Ufficio postale di Via Roma (010)

Delegato: ROSSI MARIO, nato il 2.11.1957

7000

So

20101123 Comit, Agenzia 10, (G10)

 

Delega a riscuotere in suo nome e vece quanto dovutogli in relazione alle pensioni, con esonero dell’INPS e dell’ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo, il Signor

Cognome e nome ................... codice fiscale .…... nato il ...........a.................. e residente a ...........…..........(prov. ..) Via................n. ... CAP ......

Data,.......... Firma........

Il delegante dichiara di non poter firmare perché‚ ......................

Firma per esteso e leggibile del primo teste ....................

Firma per esteso e leggibile del secondo teste ...................

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICAZIONE

Io sottoscritto .................., qualifica .............

Nella mia qualità di ...............

attesto che:

Il delegante Signor ................ Identificato in base .........

Il teste Signor .................. Identificato in base .........

Il teste Signor .................. Identificato in base ......... Hanno sottoscritto avanti a me l’atto di delega e che i medesimi sono stati da me ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto ovvero di documento d’identità personale falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data, Timbro dell’ufficio Il funzionario addetto .........

A norma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la firma del delegante o dei testi deve essere autenticata. All’autenticazione delle firme possono provvedere il Funzionario dell’INPS, il Segretario Comunale, o altro Funzionario incaricato dal Sindaco e, per i residenti all’estero, l’Autorità consolare italiana.

I testi sono necessari quando il pensionato non sa o non può firmare (legge 11 maggio 1971, n. 380).