910416 Avvocatura Centrale Direzione Centrale per le pensioni Direzione Centrale per i contributi Direzione Centrale PAR Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Servizio Prestazioni Economiche di Malattia Maternita' e Controlli medico legali Circolare n. 101 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Indebita iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti. Effetti sull'erogazione delle prestazioni. Avvocatura Centrale Direzione Centrale per le pensioni Direzione Centrale per i contributi Direzione Centrale PAR Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Servizio Prestazioni Economiche di Malattia Maternita' e Controlli medico legali Roma, 15 aprile 1991 Circolare n. 101 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e All. 3 primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Indebita iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti. Effetti sull'erogazione delle prestazioni. L'attivita' di vigilanza speciale in agricoltura in corso in alcune regioni ha consentito di individuare, attraverso l'azione congiunta dell'Ispettorato del lavoro, dello SCAU e dell'Istituto, una consistente entita' di casi di rapporti di lavoro subordinato risultati costituiti in modo fittizio. Peraltro, il fenomeno potrebbe risultare non limitato a circoscritte aree geografiche, ma esteso, in misura piu' o meno ampia, ad altre zone. Si richiama, percio', l'attenzione delle Sedi a dare puntuale applicazione a tutte le disposizioni in materia e a porre in essere gli accertamenti utili per l'individuazione, anche attraverso l'ausilio delle procedure automatizzate, di fittizi rapporti di lavoro, nonche' di evasioni contributive, in collaborazione, se possibile, con l'Ispettorato del lavoro e i locali uffici dello SCAU. Nei casi in cui siano acquisiti fatti e circostanze certi in ordine all'inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato deve procedersi, come previsto dalla circolare n. 32 P.M.M.C. - 18501 RCV del 2 dicembre 1986 (1), con assoluta tempestivita' alla motivata segnalazione dell'esito degli accertamenti alle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ai fini dei conseguenti provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi e, laddove emergano concreti elementi tali da configurare ipotesi di reato, all'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria secondo le modalita' indicate nella circolare n. 114 del 17 maggio 1990 (2). Tali elementi possono evidenziarsi anche a seguito di accertamenti esperiti in occasione di domande di prestazioni da concedere sulla scorta di certificazioni d'urgenza rilasciate dalle Sezioni per l'impiego e il collocamento in agricoltura. Anche in tali casi l'esito degli accertamenti dovra' essere segnalato alla competente Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura perche' ne tenga debito conto all'atto della compilazione degli elenchi nominativi. Nell'ipotesi in cui la Commissione disattenda la segnalazione, iscrivendo il lavoratore negli elenchi, contro le risultanze degli elenchi stessi dovra' essere proposto ricorso alla Commissione provinciale di cui all'art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83. E' noto, peraltro, che i procedimenti di revisione degli elenchi, per i quali sono previste varie fasi di contenzioso, richiedono generalmente tempi non brevi ed ancor piu', ovviamente, i procedimenti giudiziari. Per contenere tali tempi e' opportuno che le Sedi, unitamente agli uffici dello SCAU, interessino i Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro ad intervenire presso i Presidenti delle Commissioni per una sollecita definizione delle richieste di cancellazione. Nelle situazioni innanzi esaminate l'Istituto e' esposto al pagamento di prestazioni che spesso sono destinate a rivelarsi indebite alla conclusione dei procedimenti suddetti, con possibilita' molto scarse di ottenere poi la ripetizione dell'indebito. D'altra parte, in anni recenti la Corte di Cassazione, con varie sentenze (cfr. fra l'altro le sentenze n. 6202 del 28.11.1984 e n. 910 del 20.1.1987, pubblicate in "Informazione previdenziale", 1985, pag. 656, e 1987, pag. 1023; n. 6530 del 27 giugno 1990), ha affermato che i provvedimenti di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sono veri e propri atti amministrativi che il giudice ordinario puo' disapplicare in quanto non siano conformi alla legge (senza le corrispondenti prestazioni lavorative l'iscrizione e' sostanzialmente illegittima). In considerazione di quanto sopra e' stata rappresentata al Comitato Esecutivo la necessita' di una revisione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 dell'8 giugno 1979. Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 24 gennaio 1991, ha deliberato (v. all. 1) che: "in pendenza di procedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nonche' in caso di procedimento penale relativo ad indebite iscrizioni negli elenchi stessi, l'Istituto sospenda a titolo cautelativo l'erogazione delle prestazioni, cui l'iscrizione darebbe titolo, fino a quando non sia concluso l'accertamento della legittimita' dell'iscrizione medesima ovvero sia stato definito il procedimento penale eventualmente instaurato nei confronti dei soggetti per i quali l'Autorita' giudiziaria avra' ritenuto di procedere." Al riguardo si chiarisce che il procedimento di revisione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli si intende instaurato nel momento in cui, a seguito degli specifici accertamenti effettuati in merito alla regolarita' dei rapporti di lavoro dagli Organi di vigilanza (SCAU - Ispettorato dei Lavoro e Uffici dell'Istituto), viene chiesta alle competenti Commissioni per il collocamento in agricoltura la cancellazione dagli elenchi dei soggetti interessati. Pertanto le Sedi, chiesta la cancellazione, provvederanno a sospendere la definizione delle domande di prestazioni avanzate, nonche' l'erogazione di quelle in corso di pagamento, sia pensionistiche che non pensionistiche, per le quali e' determinante il rapporto di lavoro di cui e' stata accertata l'irregolarita', fino a quando non si sia definitivamente concluso il procedimento di revisione, anche a seguito dell'esperimento dei ricorsi amministrativi e giudiziari indicati nella citata circolare n. 32 P.M.M.C. - 18501 R.C.V./1986. Le pratiche di cui sopra e' cenno dovranno essere seguite con particolare tempestivita' e ne dovra' essere tenuta una apposita evidenza, cosi' da poterle riprendere in esame non appena conclusosi il procedimento relativo alla legittimita' della iscrizione negli elenchi di cui trattasi. Analogo comportamento le Sedi terranno nella ipotesi di instaurazione di procedimento penale per inesistenza di rapporti di lavoro subordinato, fino alla definizione del procedimento stesso. Al riguardo si ricorda che nei casi in cui sia inoltrata denuncia all'Autorita' giudiziaria, le Sedi dovranno contestualmente, sulla base degli stessi elementi che hanno supportato detta denuncia, procedere agli adempimenti amministrativi intesi alla revisione degli elenchi nominativi. Nei casi di procedimenti penali instaurati su iniziativa di terzi, di cui le Sedi siano, comunque, venute a conoscenza, le Sedi stesse provvederanno a chiedere, quale parte offesa, di essere informate sull'eventuale archiviazione. Qualora detti procedimenti si concludano con l'archiviazione degli stessi in sede di indagini preliminari, con l'estinzione per intervenuta amnistia, con la dichiarazione di prescrizione del reato, con la definizione per applicazione della pena su richiesta delle parti nonche' con l'assoluzione per insufficienza di prove, prevista dal precedente rito, non e' preclusa la possibilita' di chiedere ai competenti organi la revisione sul piano amministrativo delle posizioni dei lavoratori negli elenchi allorche' vi siano fondati motivi per ritenere indebite le loro iscrizioni. Pertanto, in tali casi, le Sedi - in base agli elementi in loro possesso e a quelli che potranno assumere presso gli organi che a suo tempo hanno promosso i procedimenti o presso i competenti Organi giudiziari - dovranno valutare se ricorrono i presupposti di fatto per chiedere la cancellazione dei lavoratori interessati alle competenti Commissioni circoscrizionali, salvo che la predetta richiesta non sia gia' stata avanzata dagli stessi organi (S.C.A.U. e Ispettorato del lavoro) che hanno promosso i procedimenti penali. Parimenti, nei casi di procedimenti penali instaurati su iniziativa delle Sedi, conclusisi nei modi innanzi specificati e per i quali sia stata avanzata richiesta di cancellazione dagli elenchi, le Sedi valuteranno, in base agli elementi in loro possesso e alle prove assunte in sede penale, se procedere ulteriormente in sede amministrativa. Per le eventuali prestazioni gia' erogate che dovessero risultare indebitamente percepite, le Sedi procederanno al loro recupero una volta avvenuta la cancellazione dagli elenchi. Per quanto riguarda i ratei di pensione che dovessero risultare indebitamente percepiti a seguito dell'annullamento della pensione conseguente alla accertata illegittimita' della iscrizione, le Sedi procederanno secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 101 del 27 aprile 1990 (3). Si reputa opportuno rammentare che, secondo quanto disposto dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme indebitamente percepite potranno essere gravate di interessi solo in caso di dolo da parte degli interessati (4). Dei provvedimenti di sospensione dovra' essere data comunicazione agli interessati utilizzando un modulo redatto secondo il fac-simile allegato 2 per le prestazioni pensionistiche e allegato 3 per le prestazioni non pensionistiche (indennita' di malattia e maternita', trattamenti di disoccupazione e trattamenti di famiglia). IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA ---------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1986, N. 12, pag. 2496. (2) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 1402. (3) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 1108. (4) Cfr. Circolare n. 53391 dell'8 gennaio 1970, "Atti Ufficiali" pag. 97. ALLEGATO 1 Seduta del 24 gennnaio 1991 Deliberazione n. 124: indebite iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti. Riflessi sulla definizione delle domande di prestazioni IL COMITATO ESECUTIVO - vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 dell'8 giugno 1979; - considerate le difficolta' di ottenere in tempi brevi la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti dei soggetti indebitamente iscritti secondo le risultanze di specifici accertamenti, ed il conseguente pericolo di liquidare prestazioni non dovute, con scarse possibilita' di recupero; - considerato il danno che puo' derivare all'Istituto dalla entita' del fenomeno delle indebite iscrizioni; - ritenuto che, in pendenza di procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti o di procedimento penale per indebita iscrizione negli elenchi stessi, l'Istituto possa e debba temporaneamente astenersi, in via cautelativa, dall'erogazione delle prestazioni relative alle predette iscrizioni; - vista la relazione predisposta dagli Uffici; - su proposta del Direttore Generale, - che, in pendenza di procedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nonche' in caso di procedimento penale relativo ad indebite iscrizioni negli elenchi stessi, l'Istituto sospenda a titolo cautelativo l'erogazione delle prestazioni, cui l'iscrizione darebbe titolo, fino a quando non sia concluso l'accertamento della legittimita' dell'iscrizione medesima ovvero sia stato definito il procedimento penale eventualmente instaurato nei confronti dei soggetti per i quali l'Autorita' giudiziaria avra' ritenuto di procedere. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di ............ ALLEGATO N. 2 RACCOMANDATA A.R. Al Al Patronato Oggetto: Sospensione della definizione della domanda di pensione pensione I I Da accertamenti svolti dai competenti organi e' risultato insussistente il rapporto di lavoro con l'azienda...............in relazione al quale Lei risulta iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di ...............per l'anno .......... gli anni Quanto sopra e' stato segnalato alla competente Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai fini della cancellazione dagli elenchi suddetti. I I Nei suoi confronti risulta pendente procedimento penale per indebita iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di ...............per l'anno .......... gli anni. Poiche' i periodi di iscrizione di cui sopra sono determinanti per il raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, si e' provveduto: I I a sospendere la definizione della domanda di pensione avanzata in data ......... ; I I a sospendere in via cautelativa l'erogazione della pensione per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento relativo all'accertamento della legittimita' della sua iscrizione negli elenchi da parte degli Organi competenti. Qualora venga confermata la legittimita' dell'iscrizione, si procedera' tempestivamente all'ulteriore istruttoria della domanda di pensione ovvero a ripristinare il pagamento della prestazione (si ritiene doveroso rammentare che e' nel suo interesse, per il caso di conferma della sua iscrizione negli elenchi, provvedere ad interrompere, in tempo utile e con atto scritto, i termini di prescrizione dei ratei di pensione). Qualora, invece, venisse disposta la sua cancellazione dagli elenchi, si provvedera' a respingere la domanda di prestazione a suo tempo presentata ovvero ad annullare la pensione gia' attribuita con il computo determinante dei periodi di iscrizione cui si riferisce il provvedimento di cancellazione dagli elenchi. Avverso il provvedimento di sospensione della pensione Lei puo' ricorrere al competente Comitato Provinciale ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'Istituto, in ogni caso, si riserva fin d'ora di procedere al recupero dei ratei di pensione che dovessero risultare da Lei indebitamente percepiti a seguito del provvedimento di cancellazione dagli elenchi di categoria. IL DIRIGENTE LA SEDE Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di ............ ALLEGATO N. 3 RACCOMANDATA A.R. Al Al Patronato I I Da accertamenti svolti dai competenti organi e' risultato insussistente il rapporto di lavoro subordinato con l'azienda ...................... in relazione al quale Lei risulta iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di ...............per l'anno .......... gli anni Quanto sopra e' stato segnalato alla competente Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai fini della cancellazione dagli elenchi suddetti. I I Nei suoi confronti risulta pendente procedimento penale per indebita iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di ...............per l'anno .......... gli anni. Poiche' i periodi di iscrizione di cui sopra sono determinanti per il raggiungimento dei requisiti per il diritto all. prestazion., si e' provveduto: I I a sospendere la definizione della domanda di ......... avanzata in data ......... ; I I a sospendere in via cautelativa l'erogazione della .............. per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento relativo all'acccertamento della legittimita' della sua iscrizione negli elenchi da parte degli Organi competenti. Qualora venga confermata la legittimita' dell'iscrizione, si procedera' tempestivamente all'ulteriore istruttoria della domanda di prestazione ovvero a ripristinare il pagamento della prestazione (si ritiene doveroso rammentare che e' nel suo interesse, per il caso di conferma della sua iscrizione negli elenchi, provvedere ad interrompere, in tempo utile e con atto scritto, i termini prescrizionali vigenti in materia di prestazioni previdenziali). Qualora, invece, venisse disposta la sua cancellazione dagli elenchi, si provvedera' a respingere la domanda di prestazione a suo tempo presentata. Avverso il provvedimento di sospensione Lei puo' ricorrere al competente Comitato Provinciale ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'Istituto, in ogni caso, si riserva fin d'ora di procedere al recupero delle prestazioni che dovessero risultare da Lei indebitamente percepite a seguito del provvedimento di cancellazione dagli elenchi. IL DIRIGENTE LA SEDE