Trova in INPS

Versione Testuale
910416
Avvocatura Centrale
Direzione Centrale
per le pensioni
Direzione Centrale
per i contributi
Direzione Centrale PAR
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Servizio Prestazioni
Economiche di Malattia
Maternita' e Controlli
medico legali
Circolare n. 101
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Indebita     iscrizione     negli     elenchi      dei      lavoratori
agricoli        dipendenti.        Effetti        sull'erogazione       delle
prestazioni.
Avvocatura Centrale
Direzione Centrale
per le pensioni
Direzione Centrale
per i contributi
Direzione Centrale PAR
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Servizio Prestazioni
Economiche di Malattia
Maternita' e Controlli
medico legali
Roma, 15 aprile 1991
Circolare n. 101         Ai Dirigenti centrali e periferici
                         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
All. 3                      primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Indebita     iscrizione     negli     elenchi      dei      lavoratori
  agricoli        dipendenti.        Effetti        sull'erogazione       delle
  prestazioni.
  L'attivita'      di      vigilanza     speciale     in     agricoltura     in
corso    in    alcune     regioni     ha     consentito     di     individuare,
attraverso      l'azione     congiunta     dell'Ispettorato     del     lavoro,
dello   SCAU   e   dell'Istituto,   una    consistente    entita'    di    casi
di     rapporti    di    lavoro    subordinato    risultati    costituiti    in
modo fittizio.
  Peraltro,       il       fenomeno        potrebbe        risultare        non
limitato     a     circoscritte     aree    geografiche,    ma    esteso,    in
misura piu' o meno ampia, ad altre zone.
  Si      richiama,      percio',      l'attenzione      delle      Sedi      a
dare     puntuale     applicazione     a     tutte     le    disposizioni    in
materia   e   a    porre    in    essere    gli    accertamenti    utili    per
l'individuazione,     anche     attraverso     l'ausilio     delle    procedure
automatizzate,    di    fittizi    rapporti    di    lavoro,     nonche'     di
evasioni     contributive,     in    collaborazione,    se    possibile,    con
l'Ispettorato del lavoro e i locali uffici dello SCAU.
  Nei    casi    in    cui    siano    acquisiti    fatti     e     circostanze
certi     in     ordine     all'inesistenza     dei    rapporti    di    lavoro
subordinato    deve    procedersi,    come     previsto     dalla     circolare
n.    32    P.M.M.C.   -   18501   RCV   del   2   dicembre   1986   (1),   con
assoluta    tempestivita'     alla     motivata     segnalazione     dell'esito
degli     accertamenti     alle    Commissioni    circoscrizionali    per    il
collocamento     in     agricoltura      ai      fini      dei      conseguenti
provvedimenti     di     cancellazione     dagli    elenchi    nominativi    e,
laddove    emergano    concreti    elementi         tali     da     configurare
ipotesi     di     reato,     all'inoltro    della    denuncia    all'autorita'
giudiziaria   secondo   le    modalita'    indicate    nella    circolare    n.
114 del 17 maggio 1990 (2).
  Tali      elementi      possono      evidenziarsi     anche     a     seguito
di     accertamenti     esperiti     in     occasione     di     domande     di
prestazioni     da     concedere     sulla     scorta     di     certificazioni
d'urgenza    rilasciate    dalle     Sezioni     per     l'impiego     e     il
collocamento in agricoltura.
  Anche       in       tali      casi      l'esito      degli      accertamenti
dovra'      essere      segnalato       alla       competente       Commissione
circoscrizionale     per     il    collocamento    in    agricoltura    perche'
ne    tenga    debito    conto    all'atto     della     compilazione     degli
elenchi      nominativi.     Nell'ipotesi     in     cui     la     Commissione
disattenda    la    segnalazione,    iscrivendo     il     lavoratore     negli
elenchi,     contro    le    risultanze    degli    elenchi    stessi    dovra'
essere   proposto    ricorso    alla    Commissione    provinciale    di    cui
all'art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83.
  E'     noto,     peraltro,        che    i    procedimenti    di    revisione
degli   elenchi,   per    i    quali    sono    previste    varie    fasi    di
contenzioso,     richiedono     generalmente     tempi     non     brevi     ed
ancor piu', ovviamente, i procedimenti giudiziari.
  Per    contenere    tali    tempi    e'    opportuno     che     le     Sedi,
unitamente    agli    uffici    dello    SCAU,    interessino    i    Direttori
degli   Uffici   Provinciali   del   Lavoro    ad    intervenire    presso    i
Presidenti     delle     Commissioni     per    una    sollecita    definizione
delle richieste di cancellazione.
  Nelle      situazioni       innanzi       esaminate       l'Istituto       e'
esposto     al     pagamento     di     prestazioni     che     spesso     sono
destinate     a     rivelarsi      indebite      alla      conclusione      dei
procedimenti     suddetti,     con     possibilita'     molto     scarse     di
ottenere poi la ripetizione dell'indebito.
  D'altra      parte,      in      anni      recenti      la      Corte      di
Cassazione,    con    varie    sentenze   (cfr.   fra   l'altro   le   sentenze
n.  6202   del   28.11.1984   e   n.   910   del   20.1.1987,   pubblicate   in
"Informazione    previdenziale",    1985,    pag.    656,    e    1987,    pag.
1023;   n.   6530   del   27    giugno    1990),    ha    affermato    che    i
provvedimenti     di     iscrizione     negli     elenchi     nominativi    dei
lavoratori    agricoli    sono    veri    e    propri    atti    amministrativi
che    il    giudice    ordinario    puo'    disapplicare    in    quanto   non
siano     conformi      alla      legge      (senza      le      corrispondenti
prestazioni        lavorative       l'iscrizione       e'       sostanzialmente
illegittima).
  In      considerazione       di       quanto       sopra       e'       stata
rappresentata     al     Comitato    Esecutivo    la    necessita'    di    una
revisione       della       deliberazione        del        Consiglio        di
Amministrazione n. 131 dell'8 giugno 1979.
  Il     Comitato     Esecutivo,     nella     seduta     del     24    gennaio
1991,    ha    deliberato    (v.    all.    1)    che:    "in    pendenza    di
procedimento     di     cancellazione     dagli    elenchi    anagrafici    dei
lavoratori    agricoli    nonche'    in    caso    di    procedimento    penale
relativo      ad      indebite     iscrizioni     negli     elenchi     stessi,
l'Istituto    sospenda    a    titolo    cautelativo     l'erogazione     delle
prestazioni,    cui    l'iscrizione    darebbe    titolo,    fino    a   quando
non      sia       concluso       l'accertamento       della       legittimita'
dell'iscrizione      medesima      ovvero     sia     stato     definito     il
procedimento     penale     eventualmente     instaurato     nei      confronti
dei     soggetti     per     i     quali    l'Autorita'    giudiziaria    avra'
ritenuto di procedere."
  Al     riguardo     si     chiarisce     che     il      procedimento      di
revisione     degli     elenchi     nominativi    dei    lavoratori    agricoli
si   intende   instaurato   nel   momento   in    cui,    a    seguito    degli
specifici     accertamenti    effettuati    in    merito    alla    regolarita'
dei   rapporti   di   lavoro   dagli    Organi    di    vigilanza    (SCAU    -
Ispettorato      dei      Lavoro     e     Uffici     dell'Istituto),     viene
chiesta    alle    competenti    Commissioni    per    il    collocamento    in
agricoltura     la     cancellazione     dagli     elenchi     dei     soggetti
interessati.
  Pertanto       le        Sedi,        chiesta        la        cancellazione,
provvederanno    a    sospendere    la    definizione    delle    domande    di
prestazioni     avanzate,     nonche'     l'erogazione     di     quelle     in
corso       di       pagamento,       sia      pensionistiche      che      non
pensionistiche,   per   le   quali   e'    determinante    il    rapporto    di
lavoro    di    cui    e'    stata    accertata    l'irregolarita',    fino   a
quando    non    si    sia    definitivamente    concluso    il    procedimento
di    revisione,    anche    a    seguito    dell'esperimento    dei    ricorsi
amministrativi    e    giudiziari    indicati    nella     citata     circolare
n. 32 P.M.M.C. - 18501 R.C.V./1986.
  Le     pratiche     di     cui     sopra    e'    cenno    dovranno    essere
seguite    con    particolare    tempestivita'    e    ne     dovra'     essere
tenuta    una    apposita    evidenza,   cosi'   da   poterle   riprendere   in
esame    non    appena    conclusosi    il    procedimento    relativo     alla
legittimita' della iscrizione negli elenchi di cui trattasi.
  Analogo        comportamento        le        Sedi       terranno       nella
ipotesi     di     instaurazione      di      procedimento      penale      per
inesistenza     di     rapporti     di     lavoro     subordinato, fino    alla
definizione del procedimento stesso.
  Al    riguardo    si    ricorda    che    nei     casi     in     cui     sia
inoltrata       denuncia      all'Autorita'      giudiziaria,      le      Sedi
dovranno    contestualmente,    sulla    base     degli     stessi     elementi
che      hanno      supportato      detta      denuncia,     procedere     agli
adempimenti      amministrativi      intesi      alla      revisione      degli
elenchi nominativi.
  Nei       casi       di      procedimenti      penali      instaurati      su
iniziativa   di   terzi,   di   cui   le   Sedi   siano,    comunque,    venute
a    conoscenza,    le    Sedi   stesse   provvederanno   a   chiedere,   quale
parte       offesa,       di       essere       informate        sull'eventuale
archiviazione.     Qualora     detti    procedimenti    si    concludano    con
l'archiviazione      degli      stessi      in      sede      di       indagini
preliminari,     con     l'estinzione    per    intervenuta    amnistia,    con
la     dichiarazione     di     prescrizione     del     reato,     con      la
definizione    per    applicazione    della    pena    su    richiesta    delle
parti   nonche'    con    l'assoluzione    per    insufficienza    di    prove,
prevista      dal      precedente      rito,     non     e'     preclusa     la
possibilita'    di    chiedere    ai    competenti    organi    la    revisione
sul     piano     amministrativo     delle     posizioni     dei     lavoratori
negli   elenchi   allorche'   vi   siano   fondati    motivi    per    ritenere
indebite le loro iscrizioni.
  Pertanto,    in    tali    casi,        le    Sedi    -    in    base    agli
elementi   in   loro   possesso   e   a   quelli    che    potranno    assumere
presso     gli     organi    che    a    suo    tempo    hanno    promosso    i
procedimenti    o    presso    i     competenti     Organi     giudiziari     -
dovranno    valutare    se    ricorrono    i    presupposti    di   fatto   per
chiedere    la    cancellazione     dei     lavoratori     interessati     alle
competenti       Commissioni      circoscrizionali,      salvo      che      la
predetta   richiesta   non   sia   gia'    stata    avanzata    dagli    stessi
organi     (S.C.A.U.     e     Ispettorato     del     lavoro)     che    hanno
promosso i procedimenti penali.
  Parimenti,        nei        casi        di        procedimenti        penali
instaurati     su     iniziativa    delle    Sedi,    conclusisi    nei    modi
innanzi    specificati    e    per    i    quali     sia     stata     avanzata
richiesta      di      cancellazione      dagli      elenchi,      le      Sedi
valuteranno,   in   base   agli   elementi   in   loro    possesso    e    alle
prove    assunte    in    sede    penale,   se   procedere   ulteriormente   in
sede amministrativa.
  Per      le      eventuali      prestazioni      gia'       erogate       che
dovessero       risultare       indebitamente      percepite,      le      Sedi
procederanno     al     loro     recupero     una     volta     avvenuta     la
cancellazione dagli elenchi.
  Per      quanto      riguarda      i      ratei      di      pensione     che
dovessero      risultare      indebitamente      percepiti      a       seguito
dell'annullamento     della     pensione     conseguente     alla     accertata
illegittimita'      della      iscrizione,      le      Sedi       procederanno
secondo    le    istruzioni   di   cui   alla   circolare   n.   101   del   27
aprile 1990 (3).
  Si     reputa     opportuno     rammentare      che,      secondo      quanto
disposto    dall'articolo    69    della    legge    30    aprile    1969,   n.
153,     le     somme     indebitamente     percepite      potranno      essere
gravate    di    interessi    solo   in   caso   di   dolo   da   parte   degli
interessati (4).
  Dei     provvedimenti     di     sospensione     dovra'      essere      data
comunicazione     agli    interessati    utilizzando    un    modulo    redatto
secondo     il     fac-simile     allegato     2     per     le     prestazioni
pensionistiche      e     allegato     3     per     le     prestazioni     non
pensionistiche      (indennita'      di      malattia       e       maternita',
trattamenti di disoccupazione e trattamenti di famiglia).
                                       IL DIRETTORE GENERALE
         F.TO BILLIA
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1986, N. 12, pag. 2496.
(2) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 1402.
(3) V. "Atti ufficiali" 1990, pag. 1108.
(4) Cfr.    Circolare    n.    53391     dell'8     gennaio     1970,     "Atti
 Ufficiali" pag. 97.
        ALLEGATO 1
Seduta del 24 gennnaio 1991
Deliberazione n. 124: indebite iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli
     dipendenti. Riflessi sulla definizione delle domande di prestazioni
    IL COMITATO ESECUTIVO
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 131 dell'8  giugno
 1979;
- considerate  le difficolta' di ottenere in tempi brevi la cancellazione dagli
 elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti dei soggetti indebitamente iscritti
 secondo le risultanze di specifici accertamenti, ed il conseguente pericolo di
 liquidare prestazioni non dovute, con scarse possibilita' di recupero;
- considerato il  danno  che  puo'  derivare  all'Istituto  dalla  entita'  del
 fenomeno delle indebite iscrizioni;
- ritenuto  che, in pendenza di procedimento di cancellazione dagli elenchi dei
 lavoratori  agricoli  dipendenti  o  di  procedimento  penale   per   indebita
 iscrizione  negli  elenchi  stessi,  l'Istituto  possa e debba temporaneamente
 astenersi, in via cautelativa, dall'erogazione delle prestazioni relative alle
 predette iscrizioni;
- vista la relazione predisposta dagli Uffici;
- su proposta del Direttore Generale,
- che,  in  pendenza  di procedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici
 dei lavoratori agricoli nonche' in caso di  procedimento  penale  relativo  ad
 indebite  iscrizioni  negli  elenchi  stessi,  l'Istituto  sospenda  a  titolo
 cautelativo l'erogazione delle prestazioni, cui l'iscrizione  darebbe  titolo,
 fino   a   quando   non   sia   concluso   l'accertamento  della  legittimita'
 dell'iscrizione medesima ovvero sia  stato  definito  il  procedimento  penale
 eventualmente  instaurato  nei  confronti dei soggetti per i quali l'Autorita'
 giudiziaria avra' ritenuto di procedere.
   Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
 Sede di ............   ALLEGATO N. 2
RACCOMANDATA A.R.    Al
       Al Patronato
Oggetto: Sospensione della definizione della domanda di pensione
                      pensione
I I Da    accertamenti    svolti    dai    competenti   organi   e'   risultato
 insussistente        il         rapporto         di         lavoro         con
 l'azienda...............in      relazione     al     quale     Lei     risulta
 iscritto   negli   elenchi   nominativi   dei    lavoratori    agricoli    del
 Comune  di ...............per l'anno ..........
                                 gli anni
    Quanto   sopra   e'   stato   segnalato   alla    competente    Commissione
 circoscrizionale    per    il    collocamento    in    agricoltura   ai   fini
 della cancellazione dagli elenchi suddetti.
I I Nei    suoi    confronti   risulta   pendente   procedimento   penale   per
 indebita    iscrizione    negli    elenchi    nominativi    dei     lavoratori
 agricoli del Comune di ...............per l'anno ..........
                                             gli anni.
Poiche'  i   periodi   di   iscrizione   di   cui   sopra   sono   determinanti
per   il   raggiungimento   dei   requisiti  per  il  diritto  a  pensione,  si
e' provveduto:
I I a    sospendere    la    definizione    della    domanda    di     pensione
 avanzata in data ......... ;
I I a sospendere in via cautelativa l'erogazione della pensione
per     il     tempo     strettamente     necessario      alla      conclusione
del procedimento      relativo      all'accertamento     della     legittimita'
della   sua    iscrizione    negli    elenchi    da    parte    degli    Organi
competenti.
Qualora    venga    confermata    la    legittimita'    dell'iscrizione,     si
procedera'       tempestivamente      all'ulteriore      istruttoria      della
domanda   di   pensione   ovvero   a   ripristinare    il    pagamento    della
prestazione    (si    ritiene    doveroso    rammentare    che   e'   nel   suo
interesse,   per   il   caso   di   conferma   della   sua   iscrizione   negli
elenchi,   provvedere   ad   interrompere,   in   tempo   utile   e   con  atto
scritto, i termini di prescrizione dei ratei di pensione).
Qualora,   invece,   venisse    disposta    la    sua    cancellazione    dagli
elenchi,   si   provvedera'   a   respingere   la   domanda  di  prestazione  a
suo   tempo   presentata    ovvero    ad    annullare    la    pensione    gia'
attribuita   con   il   computo   determinante   dei   periodi   di  iscrizione
cui si riferisce il provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Avverso   il   provvedimento   di   sospensione   della   pensione   Lei   puo'
ricorrere      al      competente     Comitato     Provinciale     ai     sensi
dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
L'Istituto,  in  ogni  caso,    si  riserva   fin   d'ora   di   procedere   al
recupero   dei   ratei   di   pensione   che   dovessero   risultare   da   Lei
indebitamente     percepiti     a     seguito     del     provvedimento      di
cancellazione dagli elenchi di categoria.
         IL DIRIGENTE LA SEDE
   Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
 Sede di ............   ALLEGATO N. 3
RACCOMANDATA A.R.    Al
       Al Patronato
I I Da    accertamenti    svolti    dai    competenti   organi   e'   risultato
 insussistente   il   rapporto   di   lavoro    subordinato    con    l'azienda
 ......................     in     relazione     al     quale    Lei    risulta
 iscritta   negli   elenchi   nominativi   dei    lavoratori    agricoli    del
 Comune  di ...............per l'anno ..........
                                gli anni
    Quanto   sopra   e'   stato   segnalato   alla    competente    Commissione
 circoscrizionale    per    il    collocamento    in    agricoltura   ai   fini
 della cancellazione dagli elenchi suddetti.
I I Nei    suoi    confronti   risulta   pendente   procedimento   penale   per
 indebita    iscrizione    negli    elenchi    nominativi    dei     lavoratori
 agricoli del Comune di ...............per l'anno ..........
                                             gli anni.
Poiche'  i   periodi   di   iscrizione   di   cui   sopra   sono   determinanti
per    il    raggiungimento    dei    requisiti    per    il    diritto    all.
prestazion., si e' provveduto:
I I a    sospendere    la    definizione    della    domanda    di    .........
 avanzata in data ......... ;
I I a      sospendere     in     via     cautelativa     l'erogazione     della
 ..............
per    il    tempo    strettamente    necessario    alla    conclusione     del
procedimento    relativo    all'acccertamento    della    legittimita'    della
sua iscrizione negli elenchi da parte degli Organi competenti.
Qualora    venga    confermata    la    legittimita'    dell'iscrizione,     si
procedera'       tempestivamente      all'ulteriore      istruttoria      della
domanda   di   prestazione   ovvero   a   ripristinare   il   pagamento   della
prestazione    (si    ritiene    doveroso    rammentare    che   e'   nel   suo
interesse,   per   il   caso   di   conferma   della   sua   iscrizione   negli
elenchi,   provvedere   ad   interrompere,   in   tempo   utile   e   con  atto
scritto,    i    termini    prescrizionali    vigenti     in     materia     di
prestazioni previdenziali).
Qualora,    invece,    venisse    disposta    la    sua   cancellazione   dagli
elenchi,  si  provvedera'  a   respingere   la   domanda   di   prestazione   a
suo tempo presentata.
Avverso    il    provvedimento   di   sospensione   Lei   puo'   ricorrere   al
competente   Comitato   Provinciale   ai   sensi   dell'articolo    46    della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
L'Istituto,   in   ogni   caso,      si  riserva  fin  d'ora  di  procedere  al
recupero    delle    prestazioni    che    dovessero    risultare    da     Lei
indebitamente      percepite     a     seguito     del     provvedimento     di
cancellazione dagli elenchi.
         IL DIRIGENTE LA SEDE