890623 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI AREA SANITARIA MALATTIA - MATERNITA' SERVIZIO BILANCI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CIRCOLARE N. 101 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Termalismo INPS - D.L. 27 aprile 1989, n. 152. Variazione al piano DEI CONTI. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI AREA SANITARIA MALATTIA - MATERNITA' SERVIZIO BILANCI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ROMA, 18 maggio 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 101 AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI ALLEGATI 3 OGGETTO: Termalismo INPS - D.L. 27 aprile 1989, n. 152. Variazione al piano dei conti. I - PARTECIPAZIONE, DA PARTE DEGLI ASSICURATI, ALLA SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CURE TERMALI. L'articolo 1, 7ø comma, del decreto - legge indicato in oggetto ha stabilito - innovando rispetto alla disciplina contenuta nell'art.6 del precedente D. L. 25 marzo 1989, n.111 - che la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali "e' determinata nella misura del trenta per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle cinquecento lire superiori, con il limite di lire 30 mila per ciclo di cura". Per quanto attiene alle tariffe ed alle relative quote di partecipazione alla spesa lo stesso provvedimento fa rinvio ad un "emanando" decreto del Ministero della Sanita' (emanato il 28 aprile 1989 e pubblicato nella G. U. del giorno successivo) (allegato 1). Il decreto stabilisce, altresi', che la norma decorre dal 3 maggio 1989, data dalla quale l'art. 6 del citato decreto - legge n. 111/1989 deve intendersi abrogato. Conseguentemente, nei confronti degli assicurati che verranno avviati agli stabilimenti tuttora in gestione diretta, la nuova misura del ticket trovera' applicazione a far tempo dall'8 maggio 1989, data di inizio del primo turno utile (9ø) del calendario ufficiale. II - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE L'articolo 2 del decreto - legge in argomento, nel modificare l'articolo 7 dell'analogo provvedimento n. 111/1989, del quale dispone l'abrogazione, elenca le categorie che, a decorrere dal 30 maggio 1989, sono esentate dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria (allegato 2). III - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL TICKET. ADEMPIMENTI PROCEDURALI E CONTABILI Si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 69 dell'11 aprile 1989: si intende, tenendo conto della variazione della denominazione del conto GPH 24/02 (allegato 3), conseguente alla modifica legislativa. * * * Lo stesso decreto - legge, inoltre, dispone: A - "Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante". Al riguardo, tenuto conto che le domande all'Istituto, gia' corredate del certificato del medico curante, sono state presentate entro il 31 dicembre 1988, i trenta giorni previsti dal decreto - legge in argomento decorreranno - per la corrente stagione - dalla data della visita medica effettuata dai medici dell'Istituto, con la quale viene accertata la necessita', o meno, delle cure richieste. Conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda, le Sedi dovranno inviare la lettera di invito con ogni tempestivita', oppure, ove possibile - e fermo restando il visto primariale - consegnarla il giorno stesso in cui viene effettuata la visita all'evidente fine di consentire agli assicurati di disporre del piu' ampio lasso di tempo, prima dell'inizio DELLE CURE. Ai lavoratori dipendenti che, pur essendo stati visitati precedentemente alle presenti istruzioni, non siano stati ancora avviati alle cure nel prescritto termine di trenta giorni, deve essere data precedenza assoluta nell'avvio alle cure stesse: il dettato legislativo sara' soddisfatto dalla compilazione, da parte del medico curante, del certificato - redatto in data non anteriore di 15 giorni all'inizio delle cure - sul Mod. CT 2/bis, copia del quale, in tali casi, dovra' essere acquisita, a cura dello stabilimento termale, agli atti, mediante suo inserimento nel Mod. CT. 8. All'uopo, la necessaria indicazione dovra' essere fornita alla Direzione sanitaria dello stabilimento termale da parte della Sede regionale. Relativamente alle pratiche da sottoporre al riesame dell'Area Sanitaria M. M. - da inviare nel piu' breve tempo possibile - il prescritto termine decorrera' - ultimato l'iter sanitario - dalla data di restituzione del fascicolo: anche in quest'ultimo caso, copia del Mod. CT 2/bis dovra' essere allegata al Mod. CT. 8. B - "Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' economica di malattia": a tal riguardo, si confermano le istruzioni contenute nel messaggio T. P. n. 23978 del 12 APRILE 1989. IL DIRETTORE GENERALE f.f. BILLIA NB: La presente circolare e' stata trasmessa, in pari data, con messaggio T. P. n. 39410 per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. ALLEGATI N.3: 1) - Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1989, pubblicato sulla G.U. serie generale n.99 del 29 aprile 1989. 2) - Articolo 2 del Decreto Legge 27 aprile 1989, n.152, pubblicato sulla G.U. serie generale n.98 del 28.4.1989. 3) - Variazione al piano dei conti. Allegato n.3 -------------------------------------------------------------------------- VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI I=Istituzione nuovo conto M=Movimentabilita' (All. di cui alla L.C. n.97 IB. - n.938 DSEAD V=Variazione denominazione DEL 30.12.1976) -------------------------------------------------------------------------- Tipo CODICE D E N O M I N A Z I O N E var. CONTO C O M P L E T A A B B R E V I A T A (nel limite di 50 caratteri) V GPH 24/02 Entrate varie. Concorso da E.V. - CONC. ONERI PRESTAZ. parte degli assistiti agli L. 41/1986 e MODIFICAZIONI oneri per prestazioni idro- termali. - Art.28 legge nu- mero 41/1986 e successive modificazioni ed integrazio ni. --------------------------------------------------------------------------