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890623
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
AREA SANITARIA MALATTIA - MATERNITA'
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
CIRCOLARE N. 101
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Termalismo INPS - D.L. 27 aprile 1989, n. 152. Variazione al piano
DEI CONTI.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
AREA SANITARIA MALATTIA - MATERNITA'
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
ROMA, 18 maggio 1989                   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 101                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                       e, per conoscenza:
                                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
ALLEGATI 3
OGGETTO: Termalismo INPS - D.L. 27 aprile 1989, n. 152. Variazione al piano
         dei conti.
I - PARTECIPAZIONE, DA PARTE DEGLI ASSICURATI, ALLA SPESA PER
    L'EFFETTUAZIONE DELLE CURE TERMALI.
    L'articolo 1, 7ø comma, del decreto - legge indicato in oggetto ha
stabilito - innovando rispetto alla disciplina contenuta nell'art.6 del
precedente D. L. 25 marzo 1989, n.111 - che la quota di partecipazione alla
spesa per le cure termali "e' determinata nella misura del trenta per cento
delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle cinquecento lire
superiori, con il limite di lire 30 mila per ciclo di cura".
    Per quanto attiene alle tariffe ed alle relative quote di
partecipazione alla spesa lo stesso provvedimento fa rinvio ad un
"emanando" decreto del Ministero della Sanita' (emanato il 28 aprile 1989 e
pubblicato nella G. U. del giorno successivo) (allegato 1).
    Il decreto stabilisce, altresi', che la norma decorre dal 3 maggio 1989,
data dalla quale l'art. 6 del citato decreto - legge n. 111/1989 deve
intendersi abrogato. Conseguentemente, nei confronti degli assicurati che
verranno avviati agli stabilimenti tuttora in gestione diretta, la nuova
misura del ticket trovera' applicazione a far tempo dall'8 maggio 1989, data
di inizio del primo turno utile (9ø) del calendario ufficiale.
II - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
    L'articolo 2 del decreto - legge in argomento, nel modificare
l'articolo 7 dell'analogo provvedimento n. 111/1989, del quale dispone
l'abrogazione, elenca le categorie che, a decorrere dal 30 maggio 1989,
sono esentate dal pagamento di tutte le  quote di partecipazione alla spesa
sanitaria (allegato 2).
III - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL TICKET. ADEMPIMENTI PROCEDURALI E
      CONTABILI
    Si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 69 dell'11
aprile 1989: si intende, tenendo conto della variazione della denominazione
del conto GPH 24/02 (allegato 3), conseguente alla modifica legislativa.
                                  *  *  *
    Lo stesso decreto - legge, inoltre, dispone:
    A - "Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di
fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve
iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante".
    Al riguardo, tenuto conto che le domande all'Istituto, gia' corredate
del certificato del medico curante, sono state presentate entro il 31
dicembre 1988, i trenta giorni previsti dal decreto - legge in argomento
decorreranno - per la corrente stagione - dalla data della visita medica
effettuata dai medici dell'Istituto, con la quale viene accertata la
necessita', o meno, delle cure richieste.
    Conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda, le Sedi
dovranno inviare la lettera di invito con ogni tempestivita', oppure, ove
possibile - e fermo restando il visto primariale - consegnarla il giorno
stesso in cui viene effettuata la visita all'evidente fine di consentire
agli assicurati di disporre del piu' ampio lasso di tempo, prima dell'inizio
DELLE CURE.
    Ai lavoratori dipendenti che, pur essendo stati visitati
precedentemente alle presenti istruzioni, non siano stati ancora avviati
alle cure nel prescritto termine di trenta giorni, deve essere data
precedenza assoluta nell'avvio alle cure stesse: il dettato legislativo
sara' soddisfatto dalla compilazione, da parte del medico curante, del
certificato - redatto in data non anteriore di 15 giorni all'inizio delle
cure - sul Mod. CT 2/bis, copia del quale, in tali casi, dovra' essere
acquisita, a cura dello stabilimento termale, agli atti, mediante suo
inserimento nel Mod. CT. 8.
    All'uopo, la necessaria indicazione dovra' essere fornita alla Direzione
sanitaria dello stabilimento termale da parte della Sede regionale.
    Relativamente alle pratiche da sottoporre al riesame dell'Area
Sanitaria M. M. - da inviare nel piu' breve tempo possibile - il prescritto
termine decorrera' - ultimato l'iter sanitario - dalla data di restituzione
del fascicolo: anche in quest'ultimo caso, copia del Mod. CT 2/bis dovra'
essere allegata al Mod. CT. 8.
    B - "Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non
danno titolo all'indennita' economica di malattia": a tal riguardo, si
confermano le istruzioni contenute nel messaggio T. P. n. 23978 del 12
APRILE 1989.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            BILLIA
NB: La presente circolare e' stata trasmessa, in pari data, con messaggio T.
    P. n. 39410 per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione.
ALLEGATI N.3:
1) - Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1989, pubblicato sulla
     G.U. serie generale n.99 del 29 aprile 1989.
2) - Articolo 2 del Decreto Legge 27 aprile 1989, n.152, pubblicato sulla
     G.U. serie generale n.98 del 28.4.1989.
3) - Variazione al piano dei conti.
                                                      Allegato n.3
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         VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI           I=Istituzione nuovo conto
                                                 M=Movimentabilita'
(All. di cui alla L.C. n.97 IB. - n.938 DSEAD    V=Variazione denominazione
DEL 30.12.1976)
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Tipo  CODICE                      D E N O M I N A Z I O N E
var.  CONTO      C O M P L E T A                      A B B R E V I A T A
                                               (nel limite di 50 caratteri)
 V   GPH 24/02  Entrate varie. Concorso da     E.V. - CONC. ONERI PRESTAZ.
                parte degli assistiti agli     L. 41/1986 e MODIFICAZIONI
                oneri per prestazioni idro-
                termali. - Art.28 legge nu-
                mero 41/1986 e successive
                modificazioni ed integrazio
                ni.
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