920424 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 109. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Prestazioni economiche di malattia. Lavoratori agricoli a tempo determinato. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 17 aprile 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 109. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia. Lavoratori agricoli a tempo determinato. Come e' noto, ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 6, legge n. 638/1983), ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi di cui alla legge n. 83/1970 compete il diritto all'indennita' di malattia a condizione che risultino iscritti, per almeno 51 giornate, nei suddetti elenchi riferiti all'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento morboso. Qualora nel suddetto anno solare precedente non risulti l'iscrizione negli elenchi, ovvero risulti un'iscrizione per un periodo inferiore a 51 giornate, il diritto alle prestazioni puo' essere riconosciuto dietro presentazione del certificato di iscrizione di urgenza di cui all'art.4 del D.L.L. 9.4.1946, n. 212, attestante il raggiungimento del predetto minimo lavorativo nello stesso anno in cui e' insorta la malattia (circ. n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984, attuativa della delibera consiliare n. 146/1984). A seguito di casi sottoposti alle valutazioni del Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, si e' proceduto ad un riesame di tale particolare aspetto, in ordine al quale si forniscono le seguenti istruzioni. L'art. 4 del sopra citato D.L.L. n. 212/1946 (da considerarsi tuttora in vigore - vds. sentenza Corte Costituzionale n. 86/1989) prevede testualmente che "l'ammissione alle prestazioni decorre dalla data di rilascio del certificato". In mancanza di esplicite indicazioni contrarie si e' quindi ritenuto che il diritto alle prestazioni non sia del tutto precluso relativamente agli eventi morbosi in essere alla data di rilascio del certificato medesimo attestante la sussistenza del requisito occupazionale minimo previsto. In presenza di tale situazione (e, cioe', evento morboso in corso alla data del rilascio del certificato di iscrizione di urgenza attestante l'effettuazione, nell'anno, di almeno 51 giornate), potra', pertanto, farsi luogo alla erogazione dell'indennita' di malattia per le giornate regolarmente documentate che si collocano temporalmente a partire dalla data - inclusa - di rilascio del certificato di cui trattasi. Conformemente ai criteri generali seguiti, a tale data occorrera' anche fare riferimento ai fini della applicazione della carenza, del computo della misura dell'indennita' da corrispondere e del periodo massimo indennizzabile. Resta ovviamente confermato che, in conseguenza del riconosciuto valore costitutivo della certificazione d'urgenza di cui trattasi, nessuna indennita' potra' essere erogata per gli eventi morbosi conclusi anteriormente alla data di rilascio della certificazione predetta anche se dalla stessa risulti che il numero di giornate di lavoro che da' titolo all'indennita' di malattia si pone anteriormente all'insorgenza di tali eventi. Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi di malattia non ancora definiti alla data della presente circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti ma per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato. Con l'occasione, in relazione a quesiti pervenuti circa la possibilita' di procedere all'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per eventi conclusi da oltre un anno a favore di lavoratori agricoli che, non inclusi nell'elenco principale dell'anno di riferimento, vengono poi iscritti con effetto "ex tunc" negli elenchi nominativi suppletivi pubblicati in data piu' recente, si precisa quanto segue. Tenuto conto che, per la particolare categoria di lavoratori in argomento, l'iscrizione negli elenchi e' titolo necessario per la acquisizione dello "status" di lavoratore agricolo, in applicazione del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, e' da ritenersi che, nelle fattispecie in esame, il termine iniziale della stessa debba essere conteggiato dal giorno di pubblicazione degli elenchi suppletivi di cui trattasi. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA