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920424
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 109.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Prestazioni economiche di malattia. Lavoratori agricoli a
tempo determinato.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 17 aprile 1992         Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 109.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia. Lavoratori agricoli a
        tempo determinato.
    Come e' noto, ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 6,
legge n. 638/1983), ai lavoratori agricoli a tempo determinato
iscritti negli elenchi nominativi di cui alla legge n. 83/1970
compete il diritto all'indennita' di malattia a condizione che
risultino iscritti, per almeno 51 giornate, nei suddetti elenchi
riferiti all'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento
morboso.
    Qualora nel suddetto anno solare precedente non risulti
l'iscrizione negli elenchi, ovvero risulti un'iscrizione per un
periodo inferiore a 51 giornate, il diritto alle prestazioni puo'
essere riconosciuto dietro presentazione del certificato di
iscrizione di urgenza di cui all'art.4 del D.L.L. 9.4.1946, n. 212,
attestante il raggiungimento del predetto minimo lavorativo nello
stesso anno in cui e' insorta la malattia (circ. n. 134420 AGO/157
del 16.7.1984, attuativa della delibera consiliare n. 146/1984).
    A seguito di casi sottoposti alle valutazioni del Comitato
Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, si e' proceduto ad un riesame di tale
particolare aspetto, in ordine al quale si forniscono le seguenti
istruzioni.
    L'art. 4 del sopra citato D.L.L. n. 212/1946 (da considerarsi
tuttora in vigore - vds. sentenza Corte Costituzionale n. 86/1989)
prevede testualmente che "l'ammissione alle prestazioni decorre
dalla data di rilascio del certificato".
    In mancanza di esplicite indicazioni contrarie si e' quindi
ritenuto che il diritto alle prestazioni non sia del tutto precluso
relativamente agli eventi morbosi in essere alla data di rilascio
del certificato medesimo attestante la sussistenza del requisito
occupazionale minimo previsto.
    In presenza di tale situazione (e, cioe', evento morboso in
corso alla data del rilascio del certificato di iscrizione di
urgenza attestante l'effettuazione, nell'anno, di almeno 51
giornate), potra', pertanto, farsi luogo alla erogazione
dell'indennita' di malattia per le giornate regolarmente documentate
che si collocano temporalmente a partire dalla data - inclusa - di
rilascio del certificato di cui trattasi.
    Conformemente ai criteri generali seguiti, a tale data
occorrera' anche fare riferimento ai fini della applicazione della
carenza, del computo della misura dell'indennita' da corrispondere e
del periodo massimo indennizzabile.
    Resta ovviamente confermato che, in conseguenza del riconosciuto
valore costitutivo della certificazione d'urgenza di cui trattasi,
nessuna indennita' potra' essere erogata per gli eventi morbosi
conclusi anteriormente alla data di rilascio della certificazione
predetta anche se dalla stessa risulti che il numero di giornate di
lavoro che da' titolo all'indennita' di malattia si pone
anteriormente all'insorgenza di tali eventi.
    Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi
di malattia non ancora definiti alla data della presente circolare
nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti ma per
i quali non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti
nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in
giudicato.
    Con l'occasione, in relazione a quesiti pervenuti circa la
possibilita' di procedere all'erogazione delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per eventi conclusi da oltre un
anno a favore di lavoratori agricoli che, non inclusi nell'elenco
principale dell'anno di riferimento, vengono poi iscritti con
effetto "ex tunc" negli elenchi nominativi suppletivi pubblicati in
data piu' recente, si precisa quanto segue.
    Tenuto conto che, per la particolare categoria di lavoratori in
argomento, l'iscrizione negli elenchi e' titolo necessario per la
acquisizione dello "status" di lavoratore agricolo, in applicazione
del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, e'
da ritenersi che, nelle fattispecie in esame, il termine iniziale
della stessa debba essere conteggiato dal giorno di pubblicazione
degli elenchi suppletivi di cui trattasi.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA