900327 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE Circolare n. 122 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nuovi criteri applicativi e coordinamento con l'art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE Roma, 30 maggio 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 122 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nuovi criteri applicativi e coordinamento con l'art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (1), stabilisce che qualora i requisiti per il diritto a pensione, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella di invalidita' sono corrisposte con decorenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto. La norma in questione - la cui operativita' e' stata nel tempo estesa alla pensione di anzianita' e successivamente all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita' - e' stata costantemente considerata riferibile, nella prassi dell'Istituto, sia ai requisiti di contribuzione sia a quelli concernenti l'eta' pensionabile (per le pensioni di vecchiaia), lo stato di invalidita' o inabilita' (per le prestazioni di invalidita' e di inabilita') e la cessazione dell'attivita' lavorativa (per le pensioni di anzianita'): per cui si e' fatto luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si trattasse di quelli contributivi sia che si trattasse degli altri requisiti di legge. Sul piano giurisprudenziale l'interpretazione dell'art. 18 ha fatto registrare, nell'ambito della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, due diversi orientamenti: e' stato dapprima affermato che possono essere utilmente perfezionati nel corso del procedimento amministrativo sia i requisiti contributivi che quelli di diversa natura mentre successivamente e' stato ritenuto che i requisiti contributivi debbano necessariamente sussistere alla data della domanda e non possa ad essi applicarsi il secondo comma del citato art. 18. Allo scopo di comporre il contrasto insorto nell'ambito della Sezione Lavoro, la questione e' stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte la quale, con alcune recenti sentenze in tema di pensioni di invalidita' (n. 7626/87, n. 7627/87 e n. 8051/87) ha ritenuto di non poter condividere le argomentazioni poste a base dell'interpretazione piu' ampia dell'art. 18 e di dover confermare l'orientamento secondo cui "i requisiti che, pur verificandosi dopo la data della domanda in via amministrativa, danno egualmente diritto alla corresponsione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati sono quelli dell'eta' e dell'insorgenza dello stato di invalidita' - rispettivamente per la pensione di vecchaia e per quella di invalidita' - e non gia' il requisito del versamento dei dodici contributi mensili e di cinquantadue contributi settimanali che deve sussistere ed essere verificato con riferimento esclusivo al quinquennio precedente la domanda" (2). La conferma di tale deduzione - si legge ancora nelle sentenze delle Sezioni Unite - e' fornita dallo stesso art. 18, 3 comma, il quale espressamente dispone che solo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e braccianti agricoli nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali.... il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda. "Tale esplicita statuizione limitata alle anzidette categorie, dimostra - e' la conclusione della Corte di Cassazione - che una simile ammissione di successiva contribuzione non e' prevista ne' consentita per altre categorie". Come accennato in precedenza, le sentenze delle Sezioni Unite hanno inteso mettere un punto fermo in materia di interpretazione dell'art. 18: di qui la necessita' per l'Istituto di adeguare il proprio comportamento ai principi dalle stesse desumibili i quali possono essere cosi' sintetizzati. 1) Domande di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 1.1. Domande di assegno (o di pensione) di invalidita', di pensione di inabilita' e di pensione di anzianita'. I requisiti di contribuzione (3) per il diritto all'assegno (o pensione) di invalidita', alle pensione di inabilita' e a quella di anzianita' devono sussistere alla data della domanda e non possono essere utilmente perfezionati successivamente (4). Fa eccezione il caso in cui i requisiti di contribuzione, carenti alla data della domanda, vengano perfezionati prima della definizione della domanda stessa o del successivo ricorso amministrativo mediante versamento di contributi per lavoro svolto quale bracciante agricolo iscritto negli elenchi di categoria: in tale ipotesi, infatti, devono ritenersi operanti il 2 e il 3 comma dell'art. 18, e deve conseguentemente farsi luogo alla concessione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti indipendentemente dalla presentazione di una nuova domanda. Al di fuori di tale ipotesi la domanda di assegno (o di pensione) di invalidita', di pensione di inabilita' o di anzianita' presentata prima del perfezionamento dei requisiti di contribuzione deve essere respinta anche nel caso in cui alla data della sua definizione i requisiti stessi risultini perfezionati: con la conseguenza che il riconoscimento del diritto resta subordinato alla presentazione di una nuova domanda (alla quale sara' riferita la decorrenza della prestazione) dopo il perfezionamento dei requisiti contributivi. Eventuali ricorsi presentati avverso la reiezione delle predette domande dovrebbero, analogamente, essere respinti anche se al momento della loro definizione i requisiti contributivi risultassero soddisfatti. Va considerato, peraltro, che nei ricorsi anzidetti - in quanto espressione della volonta' di ottenere la prestazione gia' richiesta senza successo - puo' ravvisarsi, in una con la volonta' di coltivare la domanda respinta, una implicita domanda subordinata di liquidazione della pensione da epoca successiva. Muovendo da tale premessa, nei casi in cui i requisiti contributivi, carenti alla data della domanda, risultino perfezionati alla data di presentazione del successivo ricorso amministrativo di primo o di secondo grado, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso anche quale nuova domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del ricorso inteso quale nuova domanda (5). 1.2. Domande di pensione di vecchiaia. Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione la domanda di pensione di vecchiaia presentata prima del perfezionamento dei requisiti di contribuzione dovrebbe essere respinta, cosi' come quelle di cui al precedente punto 1.1., anche nel caso in cui alla data della sua definizione i requisiti stessi risultassero perfezionati: con la conseguenza, anche in questo caso, che il riconoscimento del diritto resterebbe subordinato alla presentazione di una nuova domanda. Occorre peraltro considerare che la reiezione della domanda, nell'ipotesi in esame, non influenzerebbe comunque la decorrenza della pensione la quale, indipendentemente dalla data di presentazione della nuova domanda, resterebbe fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti a norma dell'art. 6 della legge n. 155/1981 (6). In considerazione di tale circostanza, qualora i requisiti contributivi carenti alla data della domanda risultino perfezionati al momento della sua definizione, dovra' farsi luogo all'accoglimento della domanda e all'attribuzione della pensione di vecchiaia dal mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti senza richiedere, a tal fine, la presentazione di una nuova domanda. Nei casi in cui i requisiti contributivi, carenti sia alla data di presentazione della domanda sia a quella della sua definizione, risultino perfezionati all'atto della decisione del successivo ricorso amministrativo di primo o di secondo grado, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso anche quale domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti (v. nota 5). 2) Domande di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Per le domande di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti di contribuzione - non sussistenti alla data di presentazione della domanda - possono essere perfezionati nelle more della definizione della domanda o della decisione del ricorso, mediante versamento di contributi per periodi successivi alla data della domanda stessa. Va peraltro tenuto presente che, in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze in precedenza richiamate, il conseguimento dei requisiti contributivi in data successiva a quella di presentazione della domanda puo' avvenire solo con il versamento di contribuzione obbligatoria o volontaria in qualita' di coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti e braccianti agricoli; non sono viceversa utili agli effetti previsti dal 2 comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968 i contributi versati in qualita' di lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, qualora all'atto della definizione della domanda o della decisione del ricorso in prima o secondo istanza si accerti che i requisiti contributivi sono stati perfezionati successivamente alla data di presentazione della domanda o del ricorso, mediante il versamento di contribuzione da lavoratore dipendente non agricolo, la domanda - o il ricorso - dovranno essere definiti secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 1. 3) Criteri applicativi dell'art. 11 della legge n. 222/1984: coordinamento con quelli applicativi dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968. 3.1. Criteri applicativi dell'art. 11 della legge n. 222/1984. L'art. 11 della legge n. 222/1984 (7) stabilisce che l'assicurato il quale abbia in corso una domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Ad integrazione dei chiarimenti forniti al riguardo al paragrafo 6 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984 si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 11, per domanda "in corso in sede amministrativa" deve intendersi quella per la quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di accoglimento o di reiezione ovvero per la quale sia pendente ricorso in prima o seconda istanza avverso il provvedimento adottato dalla Sede. Ne consegue che, una volta intervenuto il provvedimento di reiezione della domanda o del ricorso, l'interessato puo' presentare nuova domanda di prestazione allo stesso titolo non potendosi ritenere "in corso" quella gia' respinta e non gravata dal ricorso in prima o seconda istanza. Resta fermo che ove l'assicurato, dopo la reiezione della domanda o del ricorso in prima istanza, richieda la stessa prestazione e successivamente presenti ricorso avverso la reiezione della domanda o del ricorso in prima istanza, il ricorso stesso deve essere istruito e definito mentre la seconda domanda, se non ancora definita, deve essere archiviata ai sensi dell'art. 11. Nel caso di ricorso in sede giudiziaria la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo deve intendersi preclusa fino a quando "non sia intervenuta" cioe' non sia pronunciata sentenza, poi passata in giudicato (8). Tale criterio interpretativo e' applicabile sia alle sentenze di primo grado che a quelle di appello in quanto la norma dell'art. 11 si riferisce a tutte le sentenze senza distinzione di grado. Ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'art. 11 per domanda in corso in sede giudiziaria deve intendersi quella per la quale sia pendente ricorso davanti alla magistratura di merito o di legittimita': resta fermo, peraltro, che la domanda presentata dopo la pronunica di primo o di secondo grado deve essere esaminata e decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, si verifica per effetto della pubblicazione della decisione di rigetto della Suprema Corte. Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente il contenzioso amministrativo, presenti nuova domanda di pensione allo stesso titolo e successivamente ricorra all'autorita' giudiziaira avverso la reiezione della richiesta originaria, la nuova domanda, se non ancora definita, dovra' essere archiviata ai sensi dell'art. 11. Analogamente si procedera' all'archiviazione qualora l'assicurato, conclusosi negativamente il giudizio di primo grado, presenti nuova domanda allo stesso titolo e successivamente proponga appello avverso la sentenza sfavorevole. Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente anche il giudizio di appello, presenti nuova domanda allo stesso titolo e successivamente ricorra in Cassazione, non si fara' luogo all'archiviazione della nuova domanda ma si procedera' alla sua definizione, come detto in precedenza, soltanto dopo la pubblicazione della decisione di rigetto della Suprema Corte. 3.2. Coordinamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 con l'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968. Il fondamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 e' individuabile nell'intendimento di evitare la reiterazione delle domande di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita', reiterazione che avrebbe comportato per l'Istituto rilevanti aggravi di lavoro senza tangibili vantaggi per gli assicurati ai quali il tempestivo riconoscimento del diritto alle prestazioni ex lege n. 222/1984 sarebbe stato comunque garantito, sulla base della domanda originaria, dall'art. 18, secondo comma, del D.P.R. n. 488/1968. Essendo stata ridimensionata nei termini illustrati ai precedenti paragrafi 1) e 2) l'operativita' del predetto art. 18, si pone la necessita' di rivedere, parallelamente, l'ambito di applicazione dell'art. 11 della legge n. 222/1984. In coerenza con le sue finalita' e con i suoi presupposti quest'ultima norma deve ritenersi applicabile alla generalita' delle domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita' a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per quanto concerne le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (9), l'art. 11 deve trovare applicazione limitatamente a quelle presentate dopo il perfezionamento dei requisiti contributivi: non deve viceversa riternersi applicabile in presenza di domande presentate anteriormente le quali possono essere reiterate dopo il perfezionamento dei requisiti contributivi (10) anche nel caso in cui risulti pendente, in sede amministrativa o giudiziaria, la precedente domanda (11). 4) Domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita': accertamento preventivo dei requisiti amministrativi. I principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di interpretazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968 impongono che per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita' l'accertamento dei requisiti contributivi venga effettuato sistematicamente, con la massima tempestivita', prima dell'invio della pratica all'Ufficio Sanitario e che dell'eventuale insussistenza degli stessi sia data immediata comunicazione agli interessati. Essendo infatti venuta meno per gran parte degli assicurati, la possibilita' di avvalersi dell'art. 18 per il perfezionamento dei requisiti di cui trattasi, una tardiva notifica circa la carenza degli stessi all'atto della presentazione della domanda comporterebbe una ingiustificabile penalizzazione per tutti quei soggetti che, avendo nel frattempo maturato l'anzianita' contributiva prevista - o per aver continuato a lavorare dopo la presentazione della domanda o per effetto di versamenti volontari - non verrebbero posti tempestivamente in condizione di rinnovare la domanda appena perfezionati i requisiti stessi. Nel confermare, pertanto, le istruzioni gia' impartite al punto 3.3 della circolare n. 7605 O. n. 53642 A.G.O./182 del 3 luglio 1987 (12), si fa presente che non potranno essere ulteriormente consentite deroghe in proposito. I criteri di cui alla presente circolare devono trovare applicazione per le domande e i ricorsi pendenti e per quelli di futura presentazione. Per quanto concerne in particolare i ricorsi pendenti avverso la reiezione di domanda di assegno (o di pensione) di invalidita' o di pensione di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dovra' essere disposto un supplemento d'istruttoria al fine di verificare se i requisiti contributivi sussistessero alla data della domanda: in caso negativo dovra' comunque procedersi alla reiezione del ricorso a meno che, non sussistendo altri impedimenti, i requisiti stessi risultino nel frattempo maturati in virtu' di contributi versati quale lavoratore agricolo dipendente iscritto negli elenchi. Qualora, peraltro, i requisiti contributivi, carenti alla data della domanda, risultino perfezionati alla data di presentazione del ricorso, le Sedi provvederanno ad attribuire la prestazione richiesta secondo quanto precisato al precendente paragrafo 1. IL DIRETTORE GENERALE (1) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 459. (2) "Alla stregua di tali premesse - secondo le Sezioni Unite - viene anche chiarita e compresa la giurisprudenza che nell'ipotesi di accertata insorgenza dello stato invalidante in epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, ritiene che il relativo requisito contributivo (sia quello complessivo che quello nel quinquennio) vada valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda e non gia' di maturazione dell'invalidita' e cio' per evitare che, insorgendo questa in epoca posteriore alla domanda, debba essere spostato alla stessa epoca nel requisito che, invece, era gia' sussistente". (V. circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984, punto 1.3.5. in "Atti Ufficiali" pag. 3659. 3) Le sentenze delle SS.UU. fanno esclusivo riferimento ai requisiti di contribuzione. Purtuttavia, avuto riguardo alla correlazione tra i predetti requisiti e quello dell'anzianita' assicurativa nonche' all'interpretazione data dalla Sezione Lavoro della stessa Suprema Corte con le sentenze n. 6509/81 e n. 2680/85 - espressamente condivise dalle SS.UU. - deve ritenersi che al requisito di anzianita' assicurativa siano applicabili gli stessi principi dettati per i requisiti di contribuzione. (4) I requisiti di contribuzione devono ritenersi sussistenti alla data della domanda anche nel caso in cui risultino conseguiti tra la data di presentazione della domanda stessa e l'ultimo giorno del mese in corso a tale data. (5) L'accoglimento della domanda non esonera dall'esame del ricorso il quale deve essere regolarmente istruito e sottoposto alle decisioni del competente Comitato. (6) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794. (7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787. (8) Un'interpretazione che precludesse la facolta' di rinnovare la domanda fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza sarebbe contraria al tenore letterale della norma ed all'intenzione del legislatore: basti al riguardo considerare che, in caso di sentenza d'appello a lui sfavorevole, l'assicurato verrebbe posto nella difficile alternativa di attendere la definizione del giudizio di cassazione - confidando in un esito favorevole nonostante l'impossibilita' di far valere in sede di legittimita' eventuali aggravamenti e/o nuova infermita' - o di rinunciare al ricorso per cassazione in vista dell'eventuale riconoscimento del diritto in sede amministrativa con decorrenza dalla nuova domanda. (9) Ivi comprese le domande di pensione di invalidita' presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/1984 in quanto utili ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui alla stessa legge n. 222/1984. (10) Resta inteso, per quanto detto al paragrafo 1), che nei casi in cui il perfezionamento successivo alla domanda di pensione e' avvenuto con il versamento di contributi per lavoro prestato quale bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici non si rende necessaria, ai fini del riconoscimento del diritto, la presentazione di una nuova domanda trovando in questo caso applicazione l'art. 18, comma secondo, del D.P.R. n. 488/1968. (11) Eventuali nuove domande allo stesso titolo presentate in pendenza della domanda originaria e prima del perfezionamento dei requisiti contributivi dovono considerarsi soggette alla preclusione di cui all'art. 11 e come tali archiviate. (12) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 1978.