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900327
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Circolare n. 122
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nuovi criteri
applicativi e coordinamento con l'art. 11 della legge 12 giugno
1984, n. 222.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Roma, 30 maggio 1988              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 122                     e, per conoscenza,
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nuovi criteri
         applicativi e coordinamento con l'art. 11 della legge 12 giugno
         1984, n. 222.
    L'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (1), stabilisce che qualora
i requisiti per il diritto a pensione, pur non sussistendo alla data della
domanda, risultino tuttavia posseduti prima della definizione della domanda
stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la
pensione di vecchiaia e quella di invalidita' sono corrisposte con
decorenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e'
perfezionato il relativo diritto.
    La norma in questione - la cui operativita' e' stata nel tempo estesa
alla pensione di anzianita' e successivamente all'assegno di invalidita' e
alla pensione di inabilita' - e' stata costantemente considerata
riferibile, nella prassi dell'Istituto, sia ai requisiti di contribuzione
sia a quelli concernenti l'eta' pensionabile (per le pensioni di
vecchiaia), lo stato di invalidita' o inabilita' (per le prestazioni di
invalidita' e di inabilita') e la cessazione dell'attivita' lavorativa (per
le pensioni di anzianita'): per cui si e' fatto luogo alla concessione
della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si trattasse
di quelli contributivi sia che si trattasse degli altri requisiti di legge.
    Sul piano giurisprudenziale l'interpretazione dell'art. 18 ha fatto
registrare, nell'ambito della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, due
diversi orientamenti: e' stato dapprima affermato che possono essere
utilmente perfezionati nel corso del procedimento amministrativo sia i
requisiti contributivi che quelli di diversa natura mentre successivamente
e' stato ritenuto che i requisiti contributivi debbano necessariamente
sussistere alla data della domanda e non possa ad essi applicarsi il
secondo comma del citato art. 18.
    Allo scopo di comporre il contrasto insorto nell'ambito della Sezione
Lavoro, la questione e' stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della
Suprema Corte la quale, con alcune recenti sentenze in tema di pensioni di
invalidita' (n. 7626/87, n. 7627/87 e n. 8051/87) ha ritenuto di non poter
condividere le argomentazioni poste a base dell'interpretazione piu' ampia
dell'art. 18 e di dover confermare l'orientamento secondo cui "i requisiti
che, pur verificandosi dopo la data della domanda in via amministrativa,
danno egualmente diritto alla corresponsione della pensione con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati
sono quelli dell'eta' e dell'insorgenza dello stato di invalidita' -
rispettivamente per la pensione di vecchaia e per quella di invalidita' - e
non gia' il requisito del versamento dei dodici contributi mensili e di
cinquantadue contributi settimanali che deve sussistere ed essere
verificato con riferimento esclusivo al quinquennio precedente la domanda"
(2).
    La conferma di tale deduzione - si legge ancora nelle sentenze delle
Sezioni Unite - e' fornita dallo stesso art. 18, 3 comma, il quale
espressamente dispone che solo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
e braccianti agricoli nonche' per gli artigiani e per gli esercenti
attivita' commerciali.... il requisito contributivo si intende raggiunto
quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso
siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di
presentazione della domanda.
    "Tale esplicita statuizione limitata alle anzidette categorie, dimostra
- e' la conclusione della Corte di Cassazione - che una simile ammissione
di successiva contribuzione non e' prevista ne' consentita per altre
categorie".
    Come accennato in precedenza, le sentenze delle Sezioni Unite hanno
inteso mettere un punto fermo in materia di interpretazione dell'art. 18:
di qui la necessita' per l'Istituto di adeguare il proprio comportamento ai
principi dalle stesse desumibili i quali possono essere cosi' sintetizzati.
1) Domande di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
   dei lavoratori dipendenti.
    1.1. Domande di assegno (o di pensione) di invalidita', di pensione di
inabilita' e di pensione di anzianita'.
    I requisiti di contribuzione (3) per il diritto all'assegno (o
pensione) di invalidita', alle pensione di inabilita' e a quella di
anzianita' devono sussistere alla data della domanda e non possono essere
utilmente perfezionati successivamente (4).
    Fa eccezione il caso in cui i requisiti di contribuzione, carenti alla
data della domanda, vengano perfezionati prima della definizione della
domanda stessa o del successivo ricorso amministrativo mediante versamento
di contributi per lavoro svolto quale bracciante agricolo iscritto negli
elenchi di categoria: in tale ipotesi, infatti, devono ritenersi operanti
il 2 e il 3 comma dell'art. 18, e deve conseguentemente farsi luogo alla
concessione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello
del perfezionamento dei requisiti indipendentemente dalla presentazione di
una nuova domanda.
    Al di fuori di tale ipotesi la domanda di assegno (o di pensione) di
invalidita', di pensione di inabilita' o di anzianita' presentata prima del
perfezionamento dei requisiti di contribuzione deve essere respinta anche
nel caso in cui alla data della sua definizione i requisiti stessi
risultini perfezionati: con la conseguenza che il riconoscimento del
diritto resta subordinato alla presentazione di una nuova domanda (alla
quale sara' riferita la decorrenza della prestazione) dopo il
perfezionamento dei requisiti contributivi.
    Eventuali ricorsi presentati avverso la reiezione delle predette
domande dovrebbero, analogamente, essere respinti anche se al momento della
loro definizione i requisiti contributivi risultassero soddisfatti.
    Va considerato, peraltro, che nei ricorsi anzidetti - in quanto
espressione della volonta' di ottenere la prestazione gia' richiesta senza
successo - puo' ravvisarsi, in una con la volonta' di coltivare la domanda
respinta, una implicita domanda subordinata di liquidazione della pensione
da epoca successiva.
    Muovendo da tale premessa, nei casi in cui i requisiti contributivi,
carenti alla data della domanda, risultino perfezionati alla data di
presentazione del successivo ricorso amministrativo di primo o di secondo
grado, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso anche quale nuova
domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione della prestazione dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del ricorso
inteso quale nuova domanda (5).
    1.2. Domande di pensione di vecchiaia.
    Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione la
domanda di pensione di vecchiaia presentata prima del perfezionamento dei
requisiti di contribuzione dovrebbe essere respinta, cosi' come quelle di
cui al precedente punto 1.1., anche nel caso in cui alla data della sua
definizione i requisiti stessi risultassero perfezionati: con la
conseguenza, anche in questo caso, che il riconoscimento del diritto
resterebbe subordinato alla presentazione di una nuova domanda.
    Occorre peraltro considerare che la reiezione della domanda,
nell'ipotesi in esame, non influenzerebbe comunque la decorrenza della
pensione la quale, indipendentemente dalla data di presentazione della
nuova domanda, resterebbe fissata al primo giorno del mese successivo a
quello di perfezionamento dei requisiti a norma dell'art. 6 della legge n.
155/1981 (6).
    In considerazione di tale circostanza, qualora i requisiti contributivi
carenti alla data della domanda risultino perfezionati al momento della sua
definizione, dovra' farsi luogo all'accoglimento della domanda e
all'attribuzione della pensione di vecchiaia dal mese successivo a quello
di perfezionamento dei requisiti senza richiedere, a tal fine, la
presentazione di una nuova domanda.
    Nei casi in cui i requisiti contributivi, carenti sia alla data di
presentazione della domanda sia a quella della sua definizione, risultino
perfezionati all'atto della decisione del successivo ricorso amministrativo
di primo o di secondo grado, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso
anche quale domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione della
prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di
perfezionamento dei requisiti (v. nota 5).
2) Domande di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori
   autonomi
    Per le domande di pensione a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, i requisiti di contribuzione - non sussistenti alla
data di presentazione della domanda - possono essere perfezionati nelle
more della definizione della domanda o della decisione del ricorso,
mediante versamento di contributi per periodi successivi alla data della
domanda stessa.
    Va peraltro tenuto presente che, in base a quanto affermato dalla Corte
di Cassazione con le sentenze in precedenza richiamate, il conseguimento
dei requisiti contributivi in data successiva a quella di presentazione
della domanda puo' avvenire solo con il versamento di contribuzione
obbligatoria o volontaria in qualita' di coltivatori diretti, coloni,
mezzadri, artigiani, commercianti e braccianti agricoli; non sono viceversa
utili agli effetti previsti dal 2 comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968
i contributi versati in qualita' di lavoratori dipendenti comuni.
    Pertanto, qualora all'atto della definizione della domanda o della
decisione del ricorso in prima o secondo istanza si accerti che i requisiti
contributivi sono stati perfezionati successivamente alla data di
presentazione della domanda o del ricorso, mediante il versamento di
contribuzione da lavoratore dipendente non agricolo, la domanda - o il
ricorso - dovranno essere definiti secondo i criteri illustrati al
precedente paragrafo 1.
3) Criteri applicativi dell'art. 11 della legge n. 222/1984: coordinamento
   con quelli applicativi dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968.
    3.1. Criteri applicativi dell'art. 11 della legge n. 222/1984.
    L'art. 11 della legge n. 222/1984 (7) stabilisce che l'assicurato il
quale abbia in corso una domanda di assegno di invalidita' o di pensione di
inabilita' non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione
fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede
amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando
non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
    Ad integrazione dei chiarimenti forniti al riguardo al paragrafo 6
della circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984 si precisa che, ai fini
dell'applicazione dell'art. 11, per domanda "in corso in sede
amministrativa" deve intendersi quella per la quale non sia ancora
intervenuto il provvedimento di accoglimento o di reiezione ovvero per la
quale sia pendente ricorso in prima o seconda istanza avverso il
provvedimento adottato dalla Sede.
    Ne consegue che, una volta intervenuto il provvedimento di reiezione
della domanda o del ricorso, l'interessato puo' presentare nuova domanda di
prestazione allo stesso titolo non potendosi ritenere "in corso" quella
gia' respinta e non gravata dal ricorso in prima o seconda istanza.
    Resta fermo che ove l'assicurato, dopo la reiezione della domanda o del
ricorso in prima istanza, richieda la stessa prestazione e successivamente
presenti ricorso avverso la reiezione della domanda o del ricorso in prima
istanza, il ricorso stesso deve essere istruito e definito mentre la
seconda domanda, se non ancora definita, deve essere archiviata ai sensi
dell'art. 11.
    Nel caso di ricorso in sede giudiziaria la presentazione di una nuova
domanda allo stesso titolo deve intendersi preclusa fino a quando "non sia
intervenuta" cioe' non sia pronunciata sentenza, poi passata in giudicato
(8).
    Tale criterio interpretativo e' applicabile sia alle sentenze di primo
grado che a quelle di appello in quanto la norma dell'art. 11 si riferisce
a tutte le sentenze senza distinzione di grado.
    Ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'art. 11 per domanda in
corso in sede giudiziaria deve intendersi quella per la quale sia pendente
ricorso davanti alla magistratura di merito o di legittimita': resta fermo,
peraltro, che la domanda presentata dopo la pronunica di primo o di secondo
grado deve essere esaminata e decisa dopo il passaggio in giudicato della
sentenza stessa che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, si
verifica per effetto della pubblicazione della decisione di rigetto della
Suprema Corte.
    Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente il contenzioso
amministrativo, presenti nuova domanda di pensione allo stesso titolo e
successivamente ricorra all'autorita' giudiziaira avverso la reiezione
della richiesta originaria, la nuova domanda, se non ancora definita,
dovra' essere archiviata ai sensi dell'art. 11.
    Analogamente si procedera' all'archiviazione qualora l'assicurato,
conclusosi negativamente il giudizio di primo grado, presenti nuova domanda
allo stesso titolo e successivamente proponga appello avverso la sentenza
sfavorevole.
    Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente anche il giudizio di
appello, presenti nuova domanda allo stesso titolo e successivamente
ricorra in Cassazione, non si fara' luogo all'archiviazione della nuova
domanda ma si procedera' alla sua definizione, come detto in precedenza,
soltanto dopo la pubblicazione della decisione di rigetto della Suprema
Corte.
    3.2. Coordinamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 con l'art. 18
        del D.P.R. n. 488/1968.
    Il fondamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 e' individuabile
nell'intendimento di evitare la reiterazione delle domande di assegno di
invalidita' o di pensione di inabilita', reiterazione che avrebbe
comportato per l'Istituto rilevanti aggravi di lavoro senza tangibili
vantaggi per gli assicurati ai quali il tempestivo riconoscimento del
diritto alle prestazioni ex lege n. 222/1984 sarebbe stato comunque
garantito, sulla base della domanda originaria, dall'art. 18, secondo
comma, del D.P.R. n. 488/1968.
    Essendo stata ridimensionata nei termini illustrati ai precedenti
paragrafi 1) e 2) l'operativita' del predetto art. 18, si pone la
necessita' di rivedere, parallelamente, l'ambito di applicazione dell'art.
11 della legge n. 222/1984.
    In coerenza con le sue finalita' e con i suoi presupposti quest'ultima
norma deve ritenersi applicabile alla generalita' delle domande di assegno
di invalidita' e di pensione di inabilita' a carico delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi.
    Per quanto concerne le domande di assegno di invalidita' e di pensione
di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti (9), l'art. 11 deve trovare applicazione
limitatamente a quelle presentate dopo il perfezionamento dei requisiti
contributivi: non deve viceversa riternersi applicabile in presenza di
domande presentate anteriormente le quali possono essere reiterate dopo il
perfezionamento dei requisiti contributivi (10) anche nel caso in cui
risulti pendente, in sede amministrativa o giudiziaria, la precedente
domanda (11).
4) Domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita':
   accertamento preventivo dei requisiti amministrativi.
    I principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di
interpretazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968 impongono che per le
domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
l'accertamento dei requisiti contributivi venga effettuato
sistematicamente, con la massima tempestivita', prima dell'invio della
pratica all'Ufficio Sanitario e che dell'eventuale insussistenza degli
stessi sia data immediata comunicazione agli interessati.
    Essendo infatti venuta meno per gran parte degli assicurati, la
possibilita' di avvalersi dell'art. 18 per il perfezionamento dei requisiti
di cui trattasi, una tardiva notifica circa la carenza degli stessi
all'atto della presentazione della domanda comporterebbe una
ingiustificabile penalizzazione per tutti quei soggetti che, avendo nel
frattempo maturato l'anzianita' contributiva prevista - o per aver
continuato a lavorare dopo la presentazione della domanda o per effetto di
versamenti volontari - non verrebbero posti tempestivamente in condizione
di rinnovare la domanda appena perfezionati i requisiti stessi.
    Nel confermare, pertanto, le istruzioni gia' impartite al punto 3.3
della circolare n. 7605 O. n. 53642 A.G.O./182 del 3 luglio 1987 (12), si
fa presente che non potranno essere ulteriormente consentite deroghe in
proposito.
    I criteri di cui alla presente circolare devono trovare applicazione
per le domande e i ricorsi pendenti e per quelli di futura presentazione.
    Per quanto concerne in particolare i ricorsi pendenti avverso la
reiezione di domanda di assegno (o di pensione) di invalidita' o di
pensione di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, dovra' essere disposto un supplemento
d'istruttoria al fine di verificare se i requisiti contributivi
sussistessero alla data della domanda: in caso negativo dovra' comunque
procedersi alla reiezione del ricorso a meno che, non sussistendo altri
impedimenti, i requisiti stessi risultino nel frattempo maturati in virtu'
di contributi versati quale lavoratore agricolo dipendente iscritto negli
elenchi.
    Qualora, peraltro, i requisiti contributivi, carenti alla data della
domanda, risultino perfezionati alla data di presentazione del ricorso, le
Sedi provvederanno ad attribuire la prestazione richiesta secondo quanto
precisato al precendente paragrafo 1.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
 (1)     V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 459.
 (2) "Alla stregua di tali premesse - secondo le Sezioni Unite - viene
     anche chiarita e compresa la giurisprudenza che nell'ipotesi di
     accertata insorgenza dello stato invalidante in epoca successiva a
     quella di presentazione della domanda amministrativa, ritiene che il
     relativo requisito contributivo (sia quello complessivo che quello nel
     quinquennio) vada valutato con riferimento alla data di presentazione
     della domanda e non gia' di maturazione dell'invalidita' e cio' per
     evitare che, insorgendo questa in epoca posteriore alla domanda, debba
     essere spostato alla stessa epoca nel requisito che, invece, era gia'
     sussistente". (V. circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984, punto
     1.3.5. in "Atti Ufficiali" pag. 3659.
 3) Le sentenze delle SS.UU. fanno esclusivo riferimento ai requisiti di
    contribuzione. Purtuttavia, avuto riguardo alla correlazione tra i
    predetti requisiti e quello dell'anzianita' assicurativa nonche'
    all'interpretazione data dalla Sezione Lavoro della stessa Suprema
    Corte con le sentenze n. 6509/81 e n. 2680/85 - espressamente condivise
    dalle SS.UU. - deve ritenersi che al requisito di anzianita'
    assicurativa siano applicabili gli stessi principi dettati per i
    requisiti di contribuzione.
 (4) I requisiti di contribuzione devono ritenersi sussistenti alla data
     della domanda anche nel caso in cui risultino conseguiti tra la data
     di presentazione della domanda stessa e l'ultimo giorno del mese in
     corso a tale data.
(5) L'accoglimento della domanda non esonera dall'esame del ricorso il
    quale deve essere regolarmente istruito e sottoposto alle decisioni del
    competente Comitato.
(6) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
(7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(8) Un'interpretazione che precludesse la facolta' di rinnovare la domanda
    fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza sarebbe
    contraria al tenore letterale della norma ed all'intenzione del
    legislatore: basti al riguardo considerare che, in caso di sentenza
    d'appello a lui sfavorevole, l'assicurato verrebbe posto nella
    difficile alternativa di attendere la definizione del giudizio di
    cassazione - confidando in un esito favorevole nonostante
    l'impossibilita' di far valere in sede di legittimita' eventuali
    aggravamenti e/o nuova infermita' - o di rinunciare al ricorso per
    cassazione in vista dell'eventuale riconoscimento del diritto in sede
    amministrativa con decorrenza dalla nuova domanda.
 (9) Ivi comprese le domande di pensione di invalidita' presentate
     anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/1984 in quanto
     utili ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui
     alla stessa legge n. 222/1984.
(10) Resta inteso, per quanto detto al paragrafo 1), che nei casi in cui il
     perfezionamento successivo alla domanda di pensione e' avvenuto con il
     versamento di contributi per lavoro prestato quale bracciante agricolo
     iscritto negli elenchi anagrafici non si rende necessaria, ai fini del
     riconoscimento del diritto, la presentazione di una nuova domanda
     trovando in questo caso applicazione l'art. 18, comma secondo, del
     D.P.R. n. 488/1968.
(11) Eventuali nuove domande allo stesso titolo presentate in pendenza
     della domanda originaria e prima del perfezionamento dei requisiti
     contributivi dovono considerarsi soggette alla preclusione di cui
     all'art. 11 e come tali archiviate.
(12) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 1978.