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920512
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 127.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Prestazioni economiche di malattia. Art. 22 legge 28.2.1987, n. 56:
giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 12 maggio 1992         Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 127.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia. Art. 22 legge 28.2.1987, n. 56:
        giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica.
    Con circolare n. 58 PMMC/251 del 27.10.1987 sono state fornite
istruzioni circa l'erogabilita' delle prestazioni economiche di malattia
nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, che
mantengono, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge in oggetto, per un
anno dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto al
lavoro a tempo indeterminato, i benefici contributivi previsti dalla
normativa dell'apprendistato. Cio', ovviamente, limitatamente ai soggetti
appartenenti a categoria avente titolo alle prestazioni economiche di
malattia e per gli eventi morbosi insorti dopo la trasformazione del
rapporto.
    Con successivo messaggio n. 40730 del 10.12.1987, e' stato poi chiarito
che i riferimenti normativi contenuti nell'art. 22 della legge in esame non
facevano ritenere ravvisabili - a favore dei lavoratori in possesso di
diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di
attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge
29.12.1978, n. 845 - le condizioni per il riconoscimento del diritto alle
prestazioni economiche di malattia, per gli eventi insorti durante il
periodo di applicazione dei benefici contributivi stabiliti per
l'apprendistato .
    Cio' premesso, si fa ora presente che con delibera n. 57 del 13.9.1991,
cui ha fatto seguito la circolare n. 274/1991, il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, valutato che, sia nell'ipotesi contemplata
nell'art. 21 che in quella prevista dall'art. 22 della medesima legge n.
56/1987, l'agevolazione contributiva prevista non si riflette sulla
posizione dei lavoratori interessati, i quali pertanto devono essere
considerati a tutti gli effetti come lavoratori a tempo indeterminato, ha
disposto che ai lavoratori indicati in entrambe le norme anzidette
competano, se del caso, anche le integrazioni salariali e che i periodi di
contribuzione, prevista dalla legge nella stessa misura degli apprendisti,
siano da intendere utili ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti
per le prestazioni di disoccupazione.
    L'impostazione e' ovviamente da ritenere valida anche per le
prestazioni economiche di malattia che saranno, quindi, erogabili, a
modifica delle indicazioni fornite con il messaggio sopracitato, anche nei
confronti dei lavoratori di cui all'art. 22 della legge in esame (giovani
in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto
professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14
della legge 21 dicembre 1978, n. 845), per il periodo di 6 mesi ivi
previsto, se, ovviamente, appartenenti a categoria avente diritto.
    Le disposizioni che precedono possono trovare applicazione anche per i
casi pregressi non prescritti o per i quali non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato.
    Per i lavoratori ancora in servizio le aziende potranno provvedere alle
liquidazioni delle indennita' spettanti sempreche' il lavoratore ne faccia
richiesta, qualora non sia trascorso il termine di un anno da quando la
prestazione sarebbe stata dovuta (e cioe' dalla scadenza dei vari  periodi
di paga per i quali dovevano essere operate le anticipazioni) e abbiano
ricevuto a suo tempo nei termini la certificazione di malattia di
pertinenza.
    Tutta la documentazione di cui trattasi sara' conservata agli atti
dell'azienda. Le liquidazioni di indennita' riferite a periodi anteriori al
suddetto termine di un anno potranno essere operate dai datori di lavoro e
poste a conguaglio solo previa autorizzazione della competente Sede INPS,
subordinata all'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione da
parte dell'interessato.
    Per i casi non prescritti a pagamento diretto (lavoratori il cui
rapporto sia nel frattempo cessato) la liquidazione, a cura della Sede,
sara' effettuata in presenza di certificazione di malattia fatta pervenire,
sia pure tardivamente e anche in copia, all'Istituto, purche' il lavoratore
dimostri che il relativo attestato e' stato inoltrato al datore di lavoro
nei termini previsti.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.TO BILLIA