920512 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 127. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Prestazioni economiche di malattia. Art. 22 legge 28.2.1987, n. 56: giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 12 maggio 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 127. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia. Art. 22 legge 28.2.1987, n. 56: giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica. Con circolare n. 58 PMMC/251 del 27.10.1987 sono state fornite istruzioni circa l'erogabilita' delle prestazioni economiche di malattia nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, che mantengono, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge in oggetto, per un anno dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto al lavoro a tempo indeterminato, i benefici contributivi previsti dalla normativa dell'apprendistato. Cio', ovviamente, limitatamente ai soggetti appartenenti a categoria avente titolo alle prestazioni economiche di malattia e per gli eventi morbosi insorti dopo la trasformazione del rapporto. Con successivo messaggio n. 40730 del 10.12.1987, e' stato poi chiarito che i riferimenti normativi contenuti nell'art. 22 della legge in esame non facevano ritenere ravvisabili - a favore dei lavoratori in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 29.12.1978, n. 845 - le condizioni per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di malattia, per gli eventi insorti durante il periodo di applicazione dei benefici contributivi stabiliti per l'apprendistato . Cio' premesso, si fa ora presente che con delibera n. 57 del 13.9.1991, cui ha fatto seguito la circolare n. 274/1991, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, valutato che, sia nell'ipotesi contemplata nell'art. 21 che in quella prevista dall'art. 22 della medesima legge n. 56/1987, l'agevolazione contributiva prevista non si riflette sulla posizione dei lavoratori interessati, i quali pertanto devono essere considerati a tutti gli effetti come lavoratori a tempo indeterminato, ha disposto che ai lavoratori indicati in entrambe le norme anzidette competano, se del caso, anche le integrazioni salariali e che i periodi di contribuzione, prevista dalla legge nella stessa misura degli apprendisti, siano da intendere utili ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per le prestazioni di disoccupazione. L'impostazione e' ovviamente da ritenere valida anche per le prestazioni economiche di malattia che saranno, quindi, erogabili, a modifica delle indicazioni fornite con il messaggio sopracitato, anche nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 22 della legge in esame (giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), per il periodo di 6 mesi ivi previsto, se, ovviamente, appartenenti a categoria avente diritto. Le disposizioni che precedono possono trovare applicazione anche per i casi pregressi non prescritti o per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Per i lavoratori ancora in servizio le aziende potranno provvedere alle liquidazioni delle indennita' spettanti sempreche' il lavoratore ne faccia richiesta, qualora non sia trascorso il termine di un anno da quando la prestazione sarebbe stata dovuta (e cioe' dalla scadenza dei vari periodi di paga per i quali dovevano essere operate le anticipazioni) e abbiano ricevuto a suo tempo nei termini la certificazione di malattia di pertinenza. Tutta la documentazione di cui trattasi sara' conservata agli atti dell'azienda. Le liquidazioni di indennita' riferite a periodi anteriori al suddetto termine di un anno potranno essere operate dai datori di lavoro e poste a conguaglio solo previa autorizzazione della competente Sede INPS, subordinata all'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione da parte dell'interessato. Per i casi non prescritti a pagamento diretto (lavoratori il cui rapporto sia nel frattempo cessato) la liquidazione, a cura della Sede, sara' effettuata in presenza di certificazione di malattia fatta pervenire, sia pure tardivamente e anche in copia, all'Istituto, purche' il lavoratore dimostri che il relativo attestato e' stato inoltrato al datore di lavoro nei termini previsti. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA