910517 SERVIZIO PPRESTAZIONI MALATTIA, MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI Circolare n. 127 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Rinnovo contratto collettivo metalmeccanici. Erogazione di somme per arretrati retributivi. Conguagli a titolo di indennita' di malattia e di maternita'. SERVIZIO PPRESTAZIONI MALATTIA, MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 17 maggio 1991 periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Circolare n. 127 Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Allegato Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Rinnovo contratto collettivo metalmeccanici. Erogazione di somme per arretrati retributivi. Conguagli a titolo di indennita' di malattia e di maternita'. Il nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici dipendenti da aziende private ha stabilito (art.36), tra l'altro, la corresponsione ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto (14 dicembre 1990), a titolo di arretrati retributivi, di un importo forfettario (art.36)da corrispondere in due rate (vds. allegato). L'importo anzidetto e' suddivisibile in quote mensili di œ. 70.000, ciascuna spettante per quanti sono i mesi interi per i quali e' stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1990; la frazione di mese superiore a 15 giorni - secondo i criteri di computo stabiliti dal contratto di cui trattasi e confermati dall'art. 36 succitato - deve essere considerata come mese intero. Secondo esplicita previsione contrattuale le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e purperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo di cui trattasi, che abbiano dato luogo al pagamento di indennita' a carico dell'Istituto previdenziale competente, sono considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra. Per quanto attiene ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternita' (nonche' per i riposi orari post-partum e per le "retribuzioni" corrisposte ai donatori di sangue) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite in precedenza (circolare n.41 P.M.M.C., n.1147 EAD, n.2710 O./78 del 30.3.1987, nonche' la circolare, ivi richiamata, n.134419/AGO/150 del 7.7.1984). Si conferma preliminarmente che gli emolumenti di cui trattasi non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma suddivisi pro quota - tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per il mese considerato - per i mesi ai quali si riferiscono; si precisa poi, ad ogni buon conto che, qualora (ad esempio per effetto di servizio militare, di aspettativa per malattia, di aspettativa per una delle causali disciplinate dalla legge n.300/1970, di assenza facoltativa post partum, ecc.) il lavoratore non abbia prestato servizio nel mese precedente l'evento per almeno 15 giornate ( incluse quelle equiparate ai fini in argomento: malattia, infortunio gravidanza ecc.), la quota mensile dell'emolumento di cui trattasi non spetta per il relativo periodo; ne consegue che, per eventuali episodi morbosi o di maternita' insorti nel mese successivo, la stessa non va inclusa nella retribuzione da prendere a riferimento per l'erogazione dell'indennita'. Per quanto superfluo si sottolinea infine che, considerato il sistema di computo delle indennita' in oggetto, (inserimento "pro quota" nella retribuzione media giornaliera su cui calcolare l'indennita') l'arretrato suddetto non fara' mai carico integralmente all'Istituto, a differenza di quanto accade per la integrazione salariale, neppure in caso di assenza per malattia, maternita', ecc., verificatasi per l'intero mese. I conguagli da parte delle aziende verranno effettuati secondo le modalita' previste dalle circolari piu' su richiamate. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA