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910517
SERVIZIO PPRESTAZIONI
MALATTIA, MATERNITA' E
CONTROLLI MEDICO LEGALI
Circolare n. 127
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Rinnovo  contratto  collettivo  metalmeccanici.  Erogazione  di  somme
per   arretrati   retributivi.   Conguagli   a   titolo   di   indennita'  di
malattia e di maternita'.
SERVIZIO PPRESTAZIONI
MALATTIA, MATERNITA' E
CONTROLLI MEDICO LEGALI
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 17 maggio 1991           periferici dei Rami professionali
                            Ai Primari Coordinatori generali e
Circolare n. 127               Primari Medico legali
                            Ai Direttori dei Centri operativi
                               e, per conoscenza,
                            Ai Consiglieri di amministrazione
Allegato                    Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Rinnovo  contratto  collettivo  metalmeccanici.  Erogazione  di  somme
  per   arretrati   retributivi.   Conguagli   a   titolo   di   indennita'  di
  malattia e di maternita'.
 Il  nuovo  contratto  collettivo  dei  metalmeccanici  dipendenti  da  aziende
private  ha  stabilito  (art.36),  tra l'altro, la corresponsione ai lavoratori
in forza alla  data  di  stipulazione  del  contratto  (14  dicembre  1990),  a
titolo   di   arretrati  retributivi,  di  un  importo  forfettario  (art.36)da
corrispondere in due rate (vds. allegato).
 L'importo  anzidetto  e'  suddivisibile  in  quote  mensili  di   œ.   70.000,
ciascuna  spettante  per  quanti  sono  i  mesi  interi  per  i  quali e' stata
corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda  nel  periodo  1   gennaio  -
31  dicembre  1990;  la  frazione  di  mese  superiore  a 15 giorni - secondo i
criteri di computo  stabiliti  dal  contratto  di  cui  trattasi  e  confermati
dall'art. 36 succitato - deve essere considerata come mese intero.
 Secondo   esplicita   previsione  contrattuale  le  giornate  di  assenza  dal
lavoro  per   malattia,   infortunio,   gravidanza   e   purperio   e   congedo
matrimoniale,  intervenute  nel  periodo  di  cui  trattasi,  che  abbiano dato
luogo  al  pagamento  di  indennita'  a  carico   dell'Istituto   previdenziale
competente,  sono  considerate  utili  ai  fini  della maturazione dell'importo
di cui sopra.
 Per quanto attiene  ai  riflessi  sulle  prestazioni  economiche  di  malattia
e   di   maternita'   (nonche'   per  i  riposi  orari  post-partum  e  per  le
"retribuzioni" corrisposte ai donatori di sangue) erogate  nel  periodo  a  cui
si  riferiscono  gli  arretrati  retributivi  in  questione, si ribadiscono, in
quanto applicabili, le  disposizioni  fornite  in  precedenza  (circolare  n.41
P.M.M.C.,  n.1147  EAD,  n.2710  O./78 del 30.3.1987, nonche' la circolare, ivi
richiamata, n.134419/AGO/150 del 7.7.1984).
 Si  conferma  preliminarmente  che  gli  emolumenti  di   cui   trattasi   non
devono  essere  presi  in  considerazione nel periodo di paga in cui sono stati
effettivamente  corrisposti,  ma  suddivisi  pro  quota  -  tenendo  conto   di
quanto  effettivamente  dovuto  per  il  mese considerato - per i mesi ai quali
si riferiscono; si precisa poi, ad ogni buon conto  che,  qualora  (ad  esempio
per   effetto   di   servizio   militare,   di  aspettativa  per  malattia,  di
aspettativa per una delle  causali  disciplinate  dalla  legge  n.300/1970,  di
assenza  facoltativa  post  partum,  ecc.)  il  lavoratore  non  abbia prestato
servizio nel  mese  precedente  l'evento  per  almeno  15  giornate  (  incluse
quelle    equiparate  ai  fini  in  argomento:  malattia, infortunio gravidanza
ecc.), la quota mensile dell'emolumento di  cui  trattasi  non  spetta  per  il
relativo  periodo;  ne  consegue  che,  per  eventuali  episodi  morbosi  o  di
maternita' insorti  nel  mese  successivo,  la  stessa  non  va  inclusa  nella
retribuzione da prendere a riferimento per l'erogazione dell'indennita'.
 Per  quanto  superfluo  si  sottolinea  infine  che,  considerato  il  sistema
di  computo  delle  indennita'  in  oggetto,  (inserimento  "pro  quota"  nella
retribuzione  media  giornaliera  su  cui  calcolare  l'indennita') l'arretrato
suddetto non fara' mai  carico  integralmente  all'Istituto,  a  differenza  di
quanto  accade  per  la  integrazione salariale, neppure in caso di assenza per
malattia, maternita', ecc., verificatasi per l'intero mese.
 I  conguagli  da  parte  delle  aziende   verranno   effettuati   secondo   le
modalita' previste dalle circolari piu' su richiamate.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                        BILLIA