900327 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE Circolare n. 129 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Domanda di pensione di inabilita' e successiva richiesta, in subordine, dell'assegno di invalidita'. Decorrenza dell'assegno. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE Roma, 7 giugno 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 129 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Domanda di pensione di inabilita' e successiva richiesta, in subordine, dell'assegno di invalidita'. Decorrenza dell'assegno. In occasione di quesiti formulati dalla Sedi autonome di produzione questa Direzione Generale ha precisato che le domande di pensione di inabilita' presentate senza la contestuale richiesta dell'assegno di invalidita' sono da considerare utili anche ai fini della liquidazione dell'assegno qualora l'interessato provveda ad integrare in questo senso la domanda di pensione di inabilita' prima del provvedimento di reiezione adottato dalla Sede: qualora, viceversa, la richiesta dell'assegno venga formulata dopo la notifica del provvedimento di reiezione la richiesta stessa deve essere considerata quale nuova domanda con la conseguenza che l'assegno, sussistendo i requisiti di legge, decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta stessa. Questa Direzione Generale, tenendo conto, tra l'altro, delle segnalazioni pervenute da alcuni Comitati di prima e di seconda istanza, ha riesaminato la questione nella preminente considerazione che la scarsa conoscenza delle modalita' di compilazione dei moduli di domanda e delle relative implicazioni nonche' il timore, peraltro infondato, di compromettere il riconoscimento del diritto alla piu' vantaggiosa pensione di inabilita' potrebbe aver indotto gli interessati a non formulare la richiesta in subordine dell'assegno di invalidita'. Avuto riguardo a tali circostanze appare equo e legittimo che le Sedi autonome di produzione riprendano in esame, a richiesta degli interessati, i casi gia' definiti retrodatando la decorrenza dell'assegno di invalidita' al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione di inabilita'. Per quanto concerne il futuro, in attesa dei nuovi modelli di domanda delle prestazioni ex lege n. 222, le Sedi avranno cura di accertare che nel mod. Io 1 bis i richiedenti la pensione di inabilita' abbiano chiaramente espresso, barrando le apposite caselle, la volonta' di ottenere o meno, in via subordinata, l'assegno di invalidita'. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI