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900327
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Circolare n. 129
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Domanda di pensione di inabilita' e successiva richiesta, in
subordine, dell'assegno di invalidita'. Decorrenza dell'assegno.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Roma, 7 giugno 1988                AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 129                      e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Domanda di pensione di inabilita' e successiva richiesta, in
         subordine, dell'assegno di invalidita'. Decorrenza dell'assegno.
     In occasione di quesiti formulati dalla Sedi autonome  di  produzione
questa  Direzione  Generale  ha  precisato  che  le domande di pensione di
inabilita' presentate  senza  la  contestuale  richiesta  dell'assegno  di
invalidita'  sono  da  considerare  utili anche ai fini della liquidazione
dell'assegno qualora l'interessato provveda ad integrare in  questo  senso
la  domanda di pensione di inabilita' prima del provvedimento di reiezione
adottato dalla Sede: qualora, viceversa, la richiesta  dell'assegno  venga
formulata  dopo  la  notifica  del provvedimento di reiezione la richiesta
stessa deve essere considerata quale nuova domanda con la conseguenza  che
l'assegno,  sussistendo  i requisiti di legge, decorrera' dal primo giorno
del mese successivo a quello della richiesta stessa.
     Questa   Direzione   Generale,  tenendo  conto,  tra  l'altro,  delle
segnalazioni pervenute da alcuni Comitati di prima e di  seconda  istanza,
ha  riesaminato la questione nella preminente considerazione che la scarsa
conoscenza delle modalita' di compilazione dei moduli di domanda  e  delle
relative   implicazioni   nonche'   il   timore,  peraltro  infondato,  di
compromettere il riconoscimento del diritto alla piu' vantaggiosa pensione
di  inabilita'  potrebbe  aver  indotto gli interessati a non formulare la
richiesta in subordine dell'assegno di invalidita'.
     Avuto riguardo a tali circostanze appare equo e legittimo che le Sedi
autonome di produzione riprendano in esame, a richiesta degli interessati,
i   casi   gia'   definiti  retrodatando  la  decorrenza  dell'assegno  di
invalidita' al primo giorno del mese successivo a quello di  presentazione
della domanda di pensione di inabilita'.
     Per quanto concerne il futuro, in attesa dei nuovi modelli di domanda
delle  prestazioni  ex  lege n. 222, le Sedi avranno cura di accertare che
nel mod. Io  1  bis  i  richiedenti  la  pensione  di  inabilita'  abbiano
chiaramente  espresso,  barrando  le  apposite  caselle,  la  volonta'  di
ottenere o meno, in via subordinata, l'assegno di invalidita'.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        FASSARI