890623 SERVIZIO P. M. M. C. SERVIZIO PRESTAZIONI G. S. SERVIZIO R. C. V. SERVIZIO BILANCI SERVIZIO E. A. D. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AREA SANITARIA M. M. CIRCOLARE N. 13 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti. SERVIZIO P. M. M. C. SERVIZIO PRESTAZIONI G. S. SERVIZIO R. C. V. SERVIZIO BILANCI SERVIZIO E. A. D. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AREA SANITARIA M. M. ROMA, 16 GENNAIO 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 13 e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALLEGATI 6 OGGETTO: Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti. PREMESSA Con circolare n.56 P.M.M.C. - n.3335 A.S.M.M. del 13 ottobre 1987 (1) e' stata data notizia, fra l'altro, della prospettazione ai competenti Ministeri - a seguito dello specifico mandato del Consiglio di Amministrazione di cui alla delibera n.116 del 31 luglio 1987 - della problematica scaturente dalla norma indicata in oggetto, che, come noto, ha esteso all'indennita' giornaliera per tubercolosi le modalita' e le procedure di corresponsione ("a conguaglio") previste, per l'analoga prestazione economica nei casi di malattia "comune" e di maternita', dall'art.1, 1øcomma, della legge 29 febbraio 1980, n.33. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare richiamata, si comunica che i Dicasteri della Sanita' e del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno affermato la cogenza della modifica normativa: in particolare, il Ministero della Sanita' ha evidenziato - in relazione al quesito dell'Istituto in ordine alla tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza circa la natura della propria affezione ed alla garanzia del dovere deontologico dei medici - l'obbligo del datore di lavoro di osservare il dovuto segreto, di carattere generale, in ordine alla natura della malattia dei propri dipendenti, al fine, anche, di non incorrere nella responsabilita' penale prevista dall'art.622 C.P.. Le direttive ministeriali sono state rappresentate al competente Comitato gestionale che ha espresso parere - del quale la delibera consiliare n.136 dell'8 luglio 1988 ha preso atto - per l'adozione di procedure che valgano, per quanto possibile, a non divulgare la natura specifica della malattia (v. msg. riservato n.01569, trasmesso in data 28 LUGLIO 1988). DECORRENZA Lo stesso Comitato ha espresso, altresi', parere - del quale, parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto - che la procedura disposta dalla norma in argomento abbia la stessa decorrenza - 1ø gennaio 1989 - di quella prevista per l'adozione della nuova modulistica relativa al progetto per la revisione delle procedure e per la ristrutturazione dell'Area Riscossione Contributi e che, nel frattempo, dovessero continuare a trovare applicazione i criteri di cui alla citata delibera consiliare n.116 del 31 luglio 1987, portati a conoscenza delle Sedi periferiche con le circolari n.56 PMMC - n.3335 ASMM del 13 ottobre 1987 (richiamata) e n.59 PMMC dell'11 novembre 1987 (2). A far tempo dalla data sopra indicata - 1ø gennaio 1989 - l'indennita' giornaliera in argomento dovra', quindi, essere erogata dai datori di lavoro - eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal 6øcomma dell'art.1 della legge n.33/1980, nonche' per i "familiari" - che provvederanno a conguagliare nelle denunce mensili gli importi anticipati, portandoli in detrazione dalle somme dovute all'Istituto per contributi o per altro titolo. In proposito, avuto riguardo alla circostanza che la natura specifica della malattia viene accertata non subito, ma dopo un certo lasso di tempo, continueranno a trovare, praticamente, attuazione, nonostante l'intervenuta modifica normativa, le istruzioni - si intende, per la parte di interesse - impartite con la circolare n.134379 AGO/199 del 29 settembre 1981 (3), la quale, come noto, dispone che, nel periodo precedente la formulazione della diagnosi definitiva di malattia tubercolare in fase attiva, all'interessato deve essere corrisposta, da parte del datore di lavoro o delle Sedi dell'Istituto - nei casi sopra indicati - l'indennita' spettante in caso di malattia "comune". Peraltro, mentre le istruzioni di cui alla circolare da ultimo richiamata prevedono, all'atto della diagnosi definitiva, la sospensione dell'erogazione dell'indennita' da parte del datore di lavoro e la prosecuzione della stessa da parte delle Sedi dell'Istituto, unitamente alla eventuale corresponsione di somme ad integrazione, in base alla nuova disposizione sara' il datore di lavoro a proseguire l'erogazione dell'indennita', secondo la normativa propria della malattia specifica, ed a "sistemare" la situazione pregressa. A tal fine, dovendosi provvedere a rendere edotti i datori di lavoro della normativa relativa alla malattia specifica, alla lettera di comunicazione (all.1) - da indirizzare, per conoscenza, all'interessato - dovra' essere allegato il testo delle "AVVERTENZE" (all.2) (4). Mette appena conto evidenziare che la lettera stessa sara' inviata solo a seguito dell'accertata sussistenza del diritto sotto il duplice profilo del possesso del requisito contributivo e della natura specifica della malattia in fase attiva. - In carenza di uno o di entrambi i requisiti, infatti, fermo restando l'obbligo della notifica del provvedimento di reiezione all'interessato, adottato nei confronti della domanda di prestazioni antitubercolari, trovera' applicazione la disposizione, di carattere generale, secondo cui l'indennita' giornaliera eventualmente spettante sara' quella prevista per i casi di malattia "comune" (e secondo la normativa propria di quest'ultima). Alla lettera di comunicazione sara' allegato, altresi', il testo delle "ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO" per consentire agli stessi la maggiore comodita' di consultazione (all.3). ISTRUZIONI CONTABILI Per la rilevazione delle prestazioni in argomento sono stati istituiti i seguenti nuovi conti (v. allegati 4 e 5): - TBR 30/08 e TBR 30/78 per l'indennita' giornaliera erogata, di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti e dell'anno in corso; - TBR 30/09 e TBR 30/79 per l'assegno per il nucleo familiare, di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti e dell'anno in corso. Per la sistemazione contabile delle prestazioni e connessi assegni per il nucleo familiare, corrisposti prima dell'accertamento della natura specifica della malattia, saranno utilizzati i consueti conti di recupero. Il programma di ripartizione contabile della procedura D.M., appositamente aggiornato, provvedera', in via automatizzata, a movimentare, a seconda dei righi e codici utilizzati, i relativi conti. ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO Per come gia' precisato, i datori di lavoro che erogano, per conto dell'I.N.P.S., l'indennita' prevista dalla legge n.88/1987, provvederanno, a far tempo dal periodo di paga in corso al 1øgennaio 1989, a conguagliare, nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89), gli importi anticipati a tale titolo con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute ALL'ISTITUto. A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti DATI: - nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere corrisposte, di competenza del mese cui si riferisce la denuncia; - in uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo corrisposto a titolo di assegno per il nucleo familiare connesso con l'indennita', preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (5). Per quanto riguarda la sistemazione delle situazioni pregresse - relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n.88/1987 (2 aprile 1987) e' stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" in luogo dell'indennita' di cui alla richiamata legge (6) - i datori di lavoro dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo le modalita' che seguono. Relativamente alle indennita' anzidette: - indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore a titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "REC. IND. MAL." e dal codice di nuova istituzione "E 705"; - indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere di cui alla citata legge n.88/1987 spettanti per il periodo durante il quale e' stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" (7), cumulativamente all'eventuale importo delle indennita' di competenza del mese cui la denuncia si RIFERISCe. Relativamente ai trattamenti di famiglia, connessi con le predette indennita' (5), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in corso al 1øgennaio 1988 (8): - indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante il periodo di malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura: "REC. ANF." e dal codice di nuova istituzione "F 101"; - indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto a titolo di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H 301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per il mese cui la denuncia si riferisce. Le regolarizzazioni contributive, nonche' quelle riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi del Mezzogiorno che possono derivare dalla trasformazione dell'evento di malattia "comune" in quella disciplinata dalla legge n.88/1987 (ad es., regolarizzazione del periodo di "carenza") dovranno essere effettuate con la procedura di cui alla circolare n.51059 R.C.V. - n.1089 E.A.D. - n.7763 O. del 14 novembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni. VARIE Si richiama l'attenzione delle Sedi in ordine: A - al contenuto delle "AVVERTENZE" (all. 2): in particolare, a quello di cui al punto 4, relativo al criterio di determinazione della misura dell'indennita' giornaliera antitubercolare, da applicare ai casi aventi inizio dal 1øgennaio 1989; B - alla necessita' che i casi in cui l'Azienda abbia, comunque, cessato l'attivita', vengano trattati in forma diretta. - Conseguentemente, le Sedi provvederanno: - alla "normalizzazione" - sia dal punto di vista dei conguagli, che della effettuazione dei connessi adempimenti contabili - della situazione relativa all'indennita' giornaliera, previa acquisizione delle notizie di cui al modello costituente l'allegato n.2 della richiamata circolare n.56/1987, da integrare con le notizie relative all'eventuale indennita' "ridotta" nei periodi di ricovero; - alla eventuale prosecuzione della erogazione della indennita' stessa; C - all'esigenza che la direttiva di cui al punto B) trovi applicazione anche nei casi di accoglimento dei ricorsi o di azioni giudiziarie conclusesi favorevolmente all'assicurato dopo un notevole lasso di tempo, nonche' in quelli di trasferimento degli assicurati ad altro datore di lavoro o di sopravvenuto stato di disoccupazione (nel rispetto, ovviamente, dell'eventuale prescrizione); D - alla effettuazione degli storni relativi sia alla prestazione economica in argomento che all'assegno per il nucleo familiare; relativamente a quest'ultimo, gli storni stessi dovranno essere effettuati a far tempo dal 1øgennaio 1988 (8) anche nelle ipotesi di cui alla nota (5), secondo i criteri indicati nel messaggio n.56679 del 12 ottobre 1988 (ALL.6). PAGAMENTI DIRETTI Ovviamente, i criteri di cui alle lettere A) e D) del paragrafo precedente troveranno applicazione anche nei casi previsti dal 6øcomma dell'art.1 della citata legge n.33/1980, nonche' in quelli dei "familiari". Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori a tempo determinato occupati per lavori stagionali alle dipendenze di datori di lavoro che operano con l'Istituto con il sistema del conguaglio, si richiamano, relativamente agli storni da effettuare per l'assegno per il nucleo familiare, le "ISTRUZIONI CONTABILI" sopra riportate. o o o Con la citata circolare n.56/1987 e' stato disposto l'invio al lavoratore - che abbia fruito di trattamento economico nei primi 3 giorni e/o di "integrazione" dell'indennita' giornaliera prevista soltanto per i casi di malattia "comune" (non anche, cioe', per i casi di affezione tubercolare) - della lettera costituente l'allegato n.3 della circolare medesima, che prevede l'obbligo del rimborso al datore di lavoro di quanto indebitamente percepito: per come evidente, il testo di tale lettera deve intendersi venuto meno, tenuto conto dei nuovi criteri disciplinanti l'applicazione della norma in oggetto (v. allegati 2, 3 e 4). DA ULTimo: - in relazione al disposto della citata delibera consiliare n.136/1988, secondo la quale dovranno essere adottate tutte le procedure che valgano, per quanto possibile, a non divulgare la natura specifica della malattia, si dispone la sostituzione delle sigle dei modelli attualmente in uso con quella di cui al richiamato messaggio n.01569 del 28 luglio 1988. - Al riguardo si precisa che la revisione generalizzata dei modelli stessi e' in corso di avanzata effettuazione: nel frattempo, le Sedi provvederanno, con il coordinamento della competente Sede regionale, ad apportare al testo dei modelli le opportune modifiche, che tengano conto della intervenuta modifica legislativa e della esigenza di cui alla delibera consiliare (tali iniziative potranno far preferire la predisposizione di testi di dichiarazioni o di documenti, da richiedersi ai datori di lavoro, scorporandoli dai modelli nei quali, al presente, sono inseriti, come, ad esempio, nel Mod. Tbc 21-bis); - si ribadisce l'esigenza che i rapporti fra i competenti settori di lavoro vengano intensificati, all'evidente fine dell'effettuazione di opportune verifiche sulla regolarita' degli adempimenti effettuati dalle aziende, il cui operato, in via piu' ampia, verra' verificato in occasione degli accessi ispettivi. IL DIRETTORE GENERALE f.f. BILLIA ------------- N O T E : (1) Atti Ufficiali 1987, pag. 2627. (2) Atti Ufficiali 1987, pag. 2737. (3) Atti Ufficiali 1981, pag. 2359. (4) Qualora l'erogazione della indennita' giornaliera sia cessata, per intervenuta guarigione o stabilizzazione clinica, dovra' essere inviata la lettera di cui all'allegato n. 1/bis. (5) I datori di lavoro che operano con l'Istituto con il sistema del conguaglio, ma che non sono tenuti a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare ai propri dipendenti - in quanto trattasi di lavoratori di particolari categorie (dipendenti da taluni organismi cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato direttamente dall'Istituto - dovranno, invece, segnalare alla Sede competente dell'Istituto, per i conseguenti adempimenti contabili, il nominativo del lavoratore al quale hanno corrisposto l'indennita' prevista dalla legge n.88/1987, con l'indicazione del relativo periodo di corresponsione. (6) La situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro, a motivo del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari. (7) Vedi "AVVERTENZE". (8) Per i periodi anteriori alla istituzione dell'assegno per il nucleo normativa all'epoca vigente. Allegato 1 I.N.P.S. Sede Oggetto: Indennita' giornaliera. REPARTO Al N. / e, per conoscenza: RACCOMANDATA Al Sig. RISERVATA ALL. 2 Codesta Azienda vorra' provvedere alla prosecuzione, nei confronti del dipendente cui la presente e' diretta per conoscenza, della erogazione della indennita' giornaliera, nonche', ove spettante, dell'assegno per il nucleo familiare, attenendosi alle istruzioni di cui alle allegate "AVVERTENZE". Le "ISTRUZIONI" - parimenti allegate - contengono i criteri che dovranno essere seguiti per la "regolarizzazione" della situazione relativa alle prestazioni economiche gia' corrisposte. Per l'eventualita' di ulteriori precisazioni, codesta Azienda potra' rivolgersi a questa Sede. L'assicurato, cui la presente e' diretta per conoscenza, dovra' comunicare, tempestivamente, a questa Sede medesima la data di cessazione del periodo per il quale ha diritto all'indennita' giornaliera. IL DIRIGENTE LA SEDE Allegato 1 - bis I.N.P.S. Sede Oggetto: Indennita' giornaliera. REPARTO. Al N. / e, per conoscenza: RACCOMANDATA Al Sig. RISERVATA ALL. 2 Nei confronti del dipendente cui la presente e' diretta per conoscenza l'indennita' giornaliera - relativamente alla infermita' iniziata il ......... - avrebbe dovuto essere liquidata secondo i criteri contenuti nelle "AVVERTENZE", costituenti l'allegato n.1. In conseguenza, codesta Azienda vorra' provvedere alla "regolarizzazione" della situazione concernente le prestazioni economiche gia' corrisposte, attenendosi alle "ISTRUZIONI", parimenti allegate (ALLEGATO n.2). IL DIRIGENTE LA SEDE Allegato 2 AVVERTENZE PER I DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE PRESENTI "AVVERTENZE" COSTITUISCONO ALLEGATO). 1) Diritto all'indennita' giornaliera: sussiste solo se il lavoratore non ha diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. 2) Decorrenza dell'indennita' giornaliera: dal 1øgiorno di assistenza sanitaria risultante dal certificato prodotto, relativo alla prima visita medica. 3) Periodo massimo indennizzabile: tutte le giornate di assistenza sanitaria fruita - compresi i primi tre giorni, le domeniche e le altre festivita' - anche oltre 180 giorni, come di seguito precisato: A) i primi 180 giorni, nelle misure di cui al paragrafo successivo; B) dal 181øgiorno e fino alla data di cessazione dell'assistenza sanitaria, in misura fissa, il cui importo verra', di volta in volta, comunicato tempestivamente da questa Sede. In relazione a quanto sopra, si precisa che nei casi in cui l'evento morboso diverso dalla malattia "comune" sia "a cavaliere" di due anni, l'erogazione dell'indennita' giornaliera prosegue nell'anno solare successivo, tenendo conto delle giornate indennizzate nell'anno precedente ai fini del raggiungimento delle 180 e della eventuale, successiva applicazione della misura fissa (dal 181ø giorno). 4) Determinazione della misura: valgono gli stessi criteri seguiti per la determinazione della misura dell'indennita' giornaliera in caso di malattia "comune", tenendo, pero', presente che, dovendo l'indennita' giornaliera di che trattasi essere corrisposta per tutti i giorni, l'importo medio della retribuzione deve essere ottenuto applicando i criteri relativi agli assicurati che, in caso di malattia "comune", percepiscono la prestazione anche nei giorni festivi (impiegati del commercio, per i quali la retribuzione mensile viene divisa per 30). L'indennita' giornaliera sara' pari al 50% ed ai 2/3 - rispettivamente, per i primi 20 giorni e per i successivi 160 - della retribuzione media giornaliera, ottenuta in base ai criteri di cui sopra, fatte salve le ipotesi in cui, per i casi di malattia "comune", siano previste percentuali diverse: all'indennita' giornaliera in argomento non devono essere applicate le riduzioni previste per la malattia "comune" (ad es., in caso di ricovero ospedaliero o di sospensione dal lavoro). Le eventuali somme contrattualmente corrisposte a titolo di integrazione dell'indennita' giornaliera per malattia "comune" non debbono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della misura dell'indennita' in argomento, da porre a carico dell'I.N.P.S., mediante conguaglio sul Mod. DM 10/2 - 89. 5) Cessazione della corresponsione dell'indennita' giornaliera: alla data che verra' comunicata da questa Sede e, comunque, non oltre quella di ripresa dell'attivita' lavorativa. 6) Dipendenti fruenti del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni: troveranno applicazione gli stessi criteri validi per la ipotesi di malattia "comune": peraltro, ove l'indennita' sia dovuta, la stessa deve essere erogata in misura intera (v. precedente punto 4, 2ø cpv). 7) Dipendenti in astensione dal lavoro per maternita'. A) - Astensione obbligatoria: l'indennita' giornaliera di cui alla legge in argomento non spetta durante il relativo periodo. B) - Astensione facoltativa: l'indennita' giornaliera di che trattasi sostituisce quella che spetterebbe durante gli eventuali periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternita'. Per l'eventuale ripresa della corresponsione dell'indennita' di maternita' per astensione facoltativa al termine dello stato morboso in argomento, si rinvia alle disposizioni di carattere generale in materia di trattamento economico di maternita' ed ai relativi criteri applicativi. 8) Assegno per nucleo familiare: spetta con riguardo agli stessi familiari, nella stessa misura e con riferimento ai medesimi periodi (mensile, quindicinale, quattordicinale, settimanale e giornaliero) previsti dalla vigente normativa relativa ai lavoratori in attivita' di servizio. - Anche per i limiti di reddito vale la normativa di carattere generale. o o o Il recupero degli eventuali importi erogati nei primi tre giorni di malattia, ed a titolo di "integrazione" dell'indennita' gia' corrisposta e prevista soltanto per la malattia "comune" - importi da conguagliare con eventuali somme a credito del dipendente (ad es., per indennita' giornaliera corrisposta in misura ridotta nei periodi di ricovero: v. punto 4) - avverra' secondo modalita' da concordare fra le parti (datore di lavoro e dipendente). Per quanto attiene alle regolarizzazioni contributive, nonche' a quelle riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi del Mezzogiorno, si rinvia all'allegato titolato "ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO". N.B.: I CRITERI DI CUI SOPRA TROVANO APPLICAZIONE SOLTANTO AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA NEI CONFRONTI DELLA PERSONA INDICATA NELLA LETTERA: NESSUNA VARIAZIONE, CIOE', SUBISCONO I CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER MALATTIA "COMUNE". Allegato 3 ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA NEI CASI DI MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE PRESENTI "ISTRUZIONI" COSTITUISCONO ALLEGATO). I datori di lavoro che erogano, per conto dell'I.N.P.S., l'inden nita' di cui alla lettera della quale le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato, provvederanno, a far tempo dal periodo di paga in corso al 1øgennaio 1989, a conguagliare, nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89), gli importi anticipati a tale titolo con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto. A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti DATI: - nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere corrisposte, di competenza del mese cui si riferisce la denuncia; - in uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo corrisposto a titolo di assegno per il nucleo familiare connesso con l'indennita', preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (1). Per quanto riguarda la sistemazione delle situazioni pregresse (2) - relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso alla data del 2 aprile 1987, e' stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" in luogo dell'indennita' di cui alla lettera della quale, parimenti, le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato - i datori di lavoro dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo le modalita' che SEGUONO. Relativamente alle indennita' anzidette: - indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore a titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "REC. IND. MAL." e dal codice di nuova istituzione "E 705"; - indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere spettanti - secondo i criteri contenuti nelle "AVVERTENZE" - per il periodo durante il quale e' stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" (3), cumulativamente all'eventuale importo delle indennita' di competenza del mese cui la denuncia si riferisce. Relativamente ai trattamenti di famiglia, connessi con le predette indennita' (1), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in corso al 1øgennaio 1988 (4): - indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante il periodo di malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "REC. ANF." e dal codice di nuova istituzione "F 101"; - indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto a titolo di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H 301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per il mese cui la denuncia si riferisce. N O T E . (1) I datori di lavoro che operano con l'Istituto con il sistema del conguaglio, ma che non sono tenuti a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare ai propri dipendenti - in quanto trattasi di lavoratori di particolari categorie (dipendenti da taluni organismi cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato direttamente dall'Istituto - dovranno, invece, segnalare a questa Sede, per i conseguenti adempimenti contabili, il nominativo del lavoratore al quale hanno corrisposto l'indennita' di cui alla lettera della quale le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato, con l'indicazione del relativo periodo di corresponsione. (2) La situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro, a motivo del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari. (3) Vedi "AVVERTENZE". (4) Per i periodi anteriori alla istituzione dell'assegno per il nucleo familiare nessun adempimento deve essere effettuato, stante la diversa normativa all'epoca vigente. Allegato 4 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI (allegato di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 - D.S.E.A.D. DEL 30.12.1976) Tipo Codice D E N O M I N A Z I O N E VARIAZ. Conto Completa Abbreviata (nel li- mite di 50 caratte- teri) I TBR 30/08 Indennita' giornaliera cor- INDENN. GIORN. risposta ai dipendenti delle EX SIST.DM 5/2/69- aziende ammesse a conguaglio A.P. con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5.2.1969, di competenza degli anni prece- denti. I TBR 30/09 Assegni per il nucleo fami- ASS. NUCLEO FAM. liare corrisposti dalle CONGUAGLIATO DA aziende ammesse a conguaglio AZ. COM. DM-A.P. con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5.2.1969, di competenza degli anni prece denti - Art.2, D.L. n.69/1988 convertito nella legge 153/1988 I TBR 30/78 Indennita' giornaliera corri- INDENN. GIORN. sposta ai dipendenti delle EX SIST.DM 5.2.69 aziende ammesse a conguaglio - A.C. con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5.2.1969, di competenza dell'anno in corso I = Istituzione nuovo conto Allegato 5 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI (all. di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 D.S.E.A.D. del 30.12.1976) Tipo Codice D E N O M I N A Z I O N E VARIAZ. Conto Completa Abbreviata (nel li- mite di 50 caratte- ri) I TBR 30/79 Assegni per il nucleo fami- ASS. NUCLEO FAM. liare corrisposti dalle CONGUAGLIATO DA aziende ammesse a congua- AZ. CON DM A.C. glio con il sistema di de- nuncia di cui al D.M. 5.2.1969, di competenza dell'anno in corso - Art.2, D.L. n.69/1988, convertito nella legge n.153/1988. I = Istituzione nuovo conto. ottobre 1988.