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890623
SERVIZIO P. M. M. C.
SERVIZIO PRESTAZIONI G. S.
SERVIZIO R. C. V.
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO E. A. D.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
AREA SANITARIA M. M.
CIRCOLARE N. 13
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni
operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti.
SERVIZIO P. M. M. C.
SERVIZIO PRESTAZIONI G. S.
SERVIZIO R. C. V.
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO E. A. D.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
AREA SANITARIA M. M.
ROMA, 16 GENNAIO 1989             AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 13                   e, per conoscenza:
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALLEGATI 6
OGGETTO: Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni
         operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti.
PREMESSA
    Con circolare n.56 P.M.M.C. - n.3335 A.S.M.M. del 13 ottobre 1987  (1)
e'  stata  data  notizia,  fra l'altro, della prospettazione ai competenti
Ministeri  -  a  seguito  dello  specifico  mandato   del   Consiglio   di
Amministrazione  di  cui  alla  delibera  n.116 del 31 luglio 1987 - della
problematica scaturente dalla norma indicata in oggetto, che, come noto, ha
esteso  all'indennita'  giornaliera  per  tubercolosi  le  modalita'  e le
procedure di  corresponsione  ("a  conguaglio")  previste,  per  l'analoga
prestazione  economica  nei  casi  di  malattia  "comune" e di maternita',
dall'art.1, 1øcomma, della legge 29 febbraio 1980, n.33.
    A scioglimento della riserva contenuta nella circolare richiamata,  si
comunica  che  i  Dicasteri  della Sanita' e del Lavoro e della Previdenza
Sociale  hanno  affermato  la  cogenza  della   modifica   normativa:   in
particolare,  il  Ministero della Sanita' ha evidenziato - in relazione al
quesito dell'Istituto in ordine alla tutela del diritto del lavoratore alla
riservatezza  circa la natura della propria affezione ed alla garanzia del
dovere deontologico dei  medici  -  l'obbligo  del  datore  di  lavoro  di
osservare  il dovuto segreto, di carattere generale, in ordine alla natura
della malattia dei propri dipendenti, al fine,  anche,  di  non  incorrere
nella responsabilita' penale prevista dall'art.622 C.P..
    Le  direttive  ministeriali  sono  state  rappresentate  al competente
Comitato gestionale che  ha  espresso  parere  -  del  quale  la  delibera
consiliare  n.136  dell'8  luglio  1988  ha preso atto - per l'adozione di
procedure che valgano, per quanto possibile, a  non  divulgare  la  natura
specifica  della malattia (v. msg. riservato n.01569, trasmesso in data 28
LUGLIO 1988).
DECORRENZA
    Lo  stesso  Comitato  ha  espresso,  altresi',  parere  -  del  quale,
parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto - che la procedura
disposta  dalla norma in argomento abbia la stessa decorrenza - 1ø gennaio
1989 - di quella prevista per l'adozione della nuova modulistica  relativa
al  progetto  per  la  revisione delle procedure e per la ristrutturazione
dell'Area Riscossione Contributi e che, nel frattempo, dovessero continuare
a  trovare  applicazione  i criteri di cui alla citata delibera consiliare
n.116 del 31 luglio 1987, portati a conoscenza delle Sedi periferiche  con
le  circolari  n.56  PMMC - n.3335 ASMM del 13 ottobre 1987 (richiamata) e
n.59 PMMC dell'11 novembre 1987 (2).
    A far tempo dalla data sopra indicata - 1ø gennaio 1989 - l'indennita'
giornaliera  in  argomento  dovra',  quindi,  essere erogata dai datori di
lavoro - eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal  6øcomma
dell'art.1  della  legge  n.33/1980,  nonche'  per  i  "familiari"  -  che
provvederanno a conguagliare nelle denunce mensili gli importi anticipati,
portandoli  in detrazione dalle somme dovute all'Istituto per contributi o
per altro titolo.
    In proposito, avuto riguardo alla circostanza che la natura  specifica
della malattia viene accertata non subito, ma dopo un certo lasso di tempo,
continueranno a trovare, praticamente, attuazione, nonostante l'intervenuta
modifica normativa, le istruzioni - si intende, per la parte di interesse -
impartite con la circolare n.134379 AGO/199 del 29 settembre 1981 (3),  la
quale, come noto, dispone che, nel periodo precedente la formulazione della
diagnosi definitiva di malattia tubercolare in fase attiva, all'interessato
deve  essere  corrisposta,  da  parte  del  datore  di lavoro o delle Sedi
dell'Istituto - nei casi sopra indicati - l'indennita' spettante in caso di
malattia "comune".
    Peraltro,  mentre  le  istruzioni  di  cui  alla  circolare  da ultimo
richiamata prevedono, all'atto della diagnosi definitiva,  la  sospensione
dell'erogazione  dell'indennita'  da  parte  del  datore  di  lavoro  e la
prosecuzione della stessa da parte delle  Sedi  dell'Istituto,  unitamente
alla eventuale corresponsione di somme ad integrazione, in base alla nuova
disposizione  sara'  il  datore  di  lavoro  a   proseguire   l'erogazione
dell'indennita', secondo la normativa propria della malattia specifica, ed
a "sistemare" la situazione pregressa.
    A tal fine, dovendosi provvedere a rendere edotti i datori  di  lavoro
della   normativa  relativa  alla  malattia  specifica,  alla  lettera  di
comunicazione (all.1) - da indirizzare, per conoscenza, all'interessato  -
dovra' essere allegato il testo delle "AVVERTENZE" (all.2) (4).
    Mette appena conto evidenziare che la lettera stessa sara' inviata solo
a seguito dell'accertata sussistenza del diritto sotto il duplice  profilo
del  possesso  del  requisito  contributivo e della natura specifica della
malattia in fase attiva. - In carenza di uno o di  entrambi  i  requisiti,
infatti,  fermo  restando  l'obbligo  della  notifica del provvedimento di
reiezione  all'interessato,  adottato  nei  confronti  della  domanda   di
prestazioni  antitubercolari,  trovera'  applicazione  la disposizione, di
carattere generale, secondo  cui  l'indennita'  giornaliera  eventualmente
spettante sara' quella prevista per i casi di malattia "comune" (e secondo
la normativa propria di quest'ultima).
    Alla lettera di comunicazione sara' allegato, altresi', il testo delle
"ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO" per consentire agli stessi la maggiore
comodita' di consultazione (all.3).
ISTRUZIONI CONTABILI
    Per la rilevazione delle prestazioni in argomento sono stati istituiti
i seguenti nuovi conti (v. allegati 4 e 5):
- TBR 30/08 e TBR 30/78    per  l'indennita'   giornaliera   erogata,   di
                           competenza,    rispettivamente,    degli   anni
                           precedenti e dell'anno in corso;
- TBR 30/09 e TBR 30/79    per  l'assegno  per  il  nucleo  familiare,  di
                           competenza,   rispettivamente,    degli    anni
                           precedenti e dell'anno in corso.
    Per la sistemazione contabile delle prestazioni e connessi assegni per
il nucleo familiare,  corrisposti  prima  dell'accertamento  della  natura
specifica della malattia, saranno utilizzati i consueti conti di recupero.
    Il   programma   di   ripartizione  contabile  della  procedura  D.M.,
appositamente aggiornato, provvedera', in via automatizzata, a movimentare,
a seconda dei righi e codici utilizzati, i relativi conti.
ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO
    Per  come  gia'  precisato,  i datori di lavoro che erogano, per conto
dell'I.N.P.S., l'indennita' prevista dalla legge n.88/1987, provvederanno,
a far tempo dal periodo di paga in corso al 1øgennaio 1989, a conguagliare,
nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89), gli importi anticipati  a  tale
titolo   con   l'importo   dei  contributi  e  delle  altre  somme  dovute
ALL'ISTITUto.
    A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti
DATI:
- nel  rigo  "54"  del  quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro),
  l'importo delle indennita' giornaliere corrisposte,  di  competenza  del
  mese cui si riferisce la denuncia;
- in uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito  del
  datore  di  lavoro),  l'importo  corrisposto  a titolo di assegno per il
  nucleo familiare connesso con  l'indennita',  preceduto  dalla  dicitura
  "ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (5).
    Per quanto riguarda  la  sistemazione  delle  situazioni  pregresse  -
relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della legge n.88/1987 (2  aprile  1987)  e'
stata   corrisposta   l'indennita'   di   malattia   "comune"   in   luogo
dell'indennita' di cui alla richiamata legge (6)  -  i  datori  di  lavoro
dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo le modalita' che seguono.
    Relativamente alle indennita' anzidette:
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
  debito del datore di lavoro),  l'importo  corrisposto  al  lavoratore  a
  titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei
  precedenti modelli, preceduto dalla dicitura  "REC.  IND.  MAL."  e  dal
  codice di nuova istituzione "E 705";
- indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di
  lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere di cui alla citata legge
  n.88/1987 spettanti per il periodo durante il quale e' stata corrisposta
  l'indennita'  di  malattia  "comune"  (7), cumulativamente all'eventuale
  importo delle indennita' di competenza  del  mese  cui  la  denuncia  si
  RIFERISCe.
    Relativamente  ai  trattamenti  di  famiglia, connessi con le predette
indennita' (5), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in
corso al 1øgennaio 1988 (8):
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
  debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante
  il  periodo  di  malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di
  assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti
  modelli,  preceduto  dalla  dicitura:  "REC. ANF." e dal codice di nuova
  istituzione "F 101";
- indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito
  del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto
  a  titolo  di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei
  precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H
  301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per
  il mese cui la denuncia si riferisce.
    Le  regolarizzazioni  contributive,  nonche'  quelle  riguardanti   la
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  e  degli  sgravi  contributivi del
Mezzogiorno che  possono  derivare  dalla  trasformazione  dell'evento  di
malattia  "comune"  in  quella disciplinata dalla legge n.88/1987 (ad es.,
regolarizzazione del periodo di "carenza") dovranno essere effettuate  con
la procedura di cui alla circolare n.51059 R.C.V. - n.1089 E.A.D. - n.7763
O. del 14 novembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
VARIE
    Si richiama l'attenzione delle Sedi in ordine:
A - al contenuto delle "AVVERTENZE" (all. 2): in particolare, a quello  di
    cui  al  punto  4, relativo al criterio di determinazione della misura
    dell'indennita' giornaliera  antitubercolare,  da  applicare  ai  casi
    aventi inizio dal 1øgennaio 1989;
B - alla necessita' che i casi in cui l'Azienda abbia,  comunque,  cessato
    l'attivita', vengano trattati in forma diretta. - Conseguentemente, le
    Sedi provvederanno:
    - alla  "normalizzazione"  - sia dal punto di vista dei conguagli, che
      della effettuazione  dei  connessi  adempimenti  contabili  -  della
      situazione  relativa all'indennita' giornaliera, previa acquisizione
      delle notizie di cui al modello  costituente  l'allegato  n.2  della
      richiamata                    circolare                   n.56/1987,
      da integrare con le notizie relative all'eventuale indennita'
      "ridotta" nei periodi di ricovero;
    -    alla eventuale prosecuzione della erogazione della indennita' stessa;
C - all'esigenza  che  la  direttiva di cui al punto B) trovi applicazione
    anche nei casi di accoglimento dei ricorsi  o  di  azioni  giudiziarie
    conclusesi  favorevolmente  all'assicurato  dopo  un notevole lasso di
    tempo, nonche' in quelli di trasferimento degli  assicurati  ad  altro
    datore  di  lavoro  o  di  sopravvenuto  stato  di disoccupazione (nel
    rispetto, ovviamente, dell'eventuale prescrizione);
D - alla effettuazione degli storni relativi sia alla prestazione economica
    in argomento che all'assegno per il nucleo familiare; relativamente  a
    quest'ultimo, gli storni stessi dovranno essere effettuati a far tempo
    dal 1øgennaio 1988 (8) anche nelle  ipotesi  di  cui  alla  nota  (5),
    secondo  i  criteri indicati nel messaggio n.56679 del 12 ottobre 1988
    (ALL.6).
PAGAMENTI DIRETTI
    Ovviamente,  i  criteri  di  cui  alle  lettere  A) e D) del paragrafo
precedente troveranno applicazione anche nei  casi  previsti  dal  6øcomma
dell'art.1 della citata legge n.33/1980, nonche' in quelli dei "familiari".
    Per  quanto riguarda, in particolare, i lavoratori a tempo determinato
occupati per lavori stagionali alle dipendenze di  datori  di  lavoro  che
operano  con  l'Istituto  con  il  sistema  del conguaglio, si richiamano,
relativamente agli storni  da  effettuare  per  l'assegno  per  il  nucleo
familiare, le "ISTRUZIONI CONTABILI" sopra riportate.
                                    o
                                o       o
    Con la  citata  circolare  n.56/1987  e'  stato  disposto  l'invio  al
lavoratore  - che abbia fruito di trattamento economico nei primi 3 giorni
e/o di "integrazione" dell'indennita' giornaliera prevista soltanto per  i
casi  di  malattia  "comune"  (non  anche,  cioe', per i casi di affezione
tubercolare) - della lettera costituente l'allegato  n.3  della  circolare
medesima, che prevede l'obbligo del rimborso al datore di lavoro di quanto
indebitamente percepito: per come evidente, il testo di tale lettera  deve
intendersi  venuto  meno,  tenuto  conto  dei  nuovi criteri disciplinanti
l'applicazione della norma in oggetto (v. allegati 2, 3 e 4).
    DA ULTimo:
- in relazione al disposto della citata  delibera  consiliare  n.136/1988,
  secondo la quale dovranno essere adottate tutte le procedure che valgano,
  per quanto possibile, a non divulgare la natura specifica della malattia,
  si dispone la sostituzione delle sigle dei modelli attualmente in uso con
  quella di cui al richiamato messaggio n.01569 del 28 luglio 1988.  -  Al
  riguardo si precisa che la revisione generalizzata dei modelli stessi e'
  in corso di avanzata effettuazione: nel frattempo, le Sedi provvederanno,
  con  il  coordinamento  della competente Sede regionale, ad apportare al
  testo dei modelli  le  opportune  modifiche,  che  tengano  conto  della
  intervenuta  modifica  legislativa e della esigenza di cui alla delibera
  consiliare (tali iniziative potranno far preferire la predisposizione di
  testi  di  dichiarazioni  o  di  documenti,  da richiedersi ai datori di
  lavoro, scorporandoli dai modelli nei quali, al presente, sono inseriti,
  come, ad esempio, nel Mod. Tbc 21-bis);
- si ribadisce l'esigenza che i rapporti fra i competenti settori di lavoro
  vengano intensificati, all'evidente fine dell'effettuazione di opportune
  verifiche sulla regolarita' degli adempimenti effettuati dalle  aziende,
  il  cui operato, in via piu' ampia, verra' verificato in occasione degli
  accessi ispettivi.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            BILLIA
-------------
N O T E :
 (1) Atti Ufficiali 1987, pag. 2627.
 (2) Atti Ufficiali 1987, pag. 2737.
 (3) Atti Ufficiali 1981, pag. 2359.
 (4) Qualora l'erogazione della indennita' giornaliera  sia  cessata,  per
     intervenuta  guarigione  o  stabilizzazione  clinica,  dovra'  essere
     inviata la lettera di cui all'allegato n. 1/bis.
 (5) I  datori  di  lavoro  che  operano con l'Istituto con il sistema del
     conguaglio, ma che non sono tenuti a corrispondere l'assegno  per  il
     nucleo  familiare  ai  propri  dipendenti  -  in  quanto  trattasi di
     lavoratori di particolari categorie (dipendenti da  taluni  organismi
     cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato
     direttamente dall'Istituto - dovranno, invece,  segnalare  alla  Sede
     competente dell'Istituto, per i conseguenti adempimenti contabili, il
     nominativo del lavoratore al  quale  hanno  corrisposto  l'indennita'
     prevista dalla legge n.88/1987, con l'indicazione del relativo periodo
     di corresponsione.
 (6) La  situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro, a motivo
     del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari.
 (7)     Vedi "AVVERTENZE".
 (8) Per i periodi anteriori alla istituzione dell'assegno per  il  nucleo
     normativa all'epoca vigente.
                                                      Allegato 1
    I.N.P.S.
Sede                              Oggetto: Indennita' giornaliera.
REPARTO
                                  Al
N.       /
                                  e, per conoscenza:
RACCOMANDATA                      Al Sig.
RISERVATA
ALL. 2
    Codesta Azienda vorra' provvedere alla prosecuzione, nei confronti del
dipendente  cui  la  presente  e' diretta per conoscenza, della erogazione
della indennita' giornaliera, nonche', ove spettante, dell'assegno per  il
nucleo  familiare,  attenendosi  alle  istruzioni  di  cui  alle  allegate
"AVVERTENZE".
    Le "ISTRUZIONI" -  parimenti  allegate  -  contengono  i  criteri  che
dovranno essere seguiti per la "regolarizzazione" della situazione relativa
alle prestazioni economiche gia' corrisposte.
    Per l'eventualita' di ulteriori precisazioni, codesta  Azienda  potra'
rivolgersi a questa Sede.
    L'assicurato,  cui  la  presente  e'  diretta  per  conoscenza, dovra'
comunicare, tempestivamente, a questa Sede medesima la data di  cessazione
del periodo per il quale ha diritto all'indennita' giornaliera.
                                       IL DIRIGENTE LA SEDE
                                                 Allegato 1 - bis
    I.N.P.S.
Sede                              Oggetto: Indennita' giornaliera.
REPARTO.
                                  Al
N.         /
                                  e, per conoscenza:
RACCOMANDATA                      Al Sig.
RISERVATA
 ALL. 2
    Nei confronti del dipendente cui la presente e' diretta per conoscenza
l'indennita'  giornaliera  -  relativamente  alla  infermita'  iniziata il
......... - avrebbe dovuto essere liquidata secondo  i  criteri  contenuti
nelle "AVVERTENZE", costituenti l'allegato n.1.
    In    conseguenza,    codesta    Azienda    vorra'   provvedere   alla
"regolarizzazione" della situazione concernente le prestazioni  economiche
gia'   corrisposte,  attenendosi  alle  "ISTRUZIONI",  parimenti  allegate
(ALLEGATO n.2).
                                       IL DIRIGENTE LA SEDE
                                                      Allegato 2
AVVERTENZE  PER  I  DATORI  DI  LAVORO  AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLA
INDENNITA' GIORNALIERA PER MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE
PRESENTI "AVVERTENZE" COSTITUISCONO ALLEGATO).
1) Diritto all'indennita'  giornaliera: sussiste solo se il lavoratore non
   ha diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.
2) Decorrenza dell'indennita'  giornaliera:  dal  1øgiorno  di  assistenza
   sanitaria  risultante  dal  certificato  prodotto,  relativo alla prima
   visita medica.
3) Periodo massimo indennizzabile:  tutte  le   giornate   di   assistenza
   sanitaria fruita - compresi i primi tre giorni, le domeniche e le altre
   festivita' - anche oltre 180 giorni, come di seguito precisato:
   A)    i primi 180 giorni, nelle misure di cui al paragrafo successivo;
   B) dal 181øgiorno  e  fino  alla  data  di  cessazione  dell'assistenza
      sanitaria, in misura fissa, il cui importo verra', di volta in volta,
      comunicato tempestivamente da questa Sede.
    In relazione a quanto sopra, si precisa che nei casi in  cui  l'evento
morboso  diverso  dalla  malattia  "comune" sia "a cavaliere" di due anni,
l'erogazione  dell'indennita'  giornaliera   prosegue   nell'anno   solare
successivo, tenendo conto delle giornate indennizzate nell'anno precedente
ai fini  del  raggiungimento  delle  180  e  della  eventuale,  successiva
applicazione della misura fissa (dal 181ø giorno).
4) Determinazione della misura:  valgono gli stessi criteri seguiti per la
   determinazione della misura  dell'indennita'  giornaliera  in  caso  di
   malattia  "comune",  tenendo, pero', presente che, dovendo l'indennita'
   giornaliera di che trattasi essere  corrisposta  per  tutti  i  giorni,
   l'importo  medio  della  retribuzione deve essere ottenuto applicando i
   criteri relativi agli assicurati che, in  caso  di  malattia  "comune",
   percepiscono  la  prestazione  anche  nei giorni festivi (impiegati del
   commercio, per i quali la retribuzione mensile viene divisa per 30).
   L'indennita' giornaliera sara' pari al 50% ed ai 2/3 - rispettivamente,
   per i primi 20 giorni e per i successivi 160 - della retribuzione media
   giornaliera,  ottenuta  in base ai criteri di cui sopra, fatte salve le
   ipotesi in cui,  per  i  casi  di  malattia  "comune",  siano  previste
   percentuali diverse: all'indennita' giornaliera in argomento non devono
   essere applicate le riduzioni previste per la malattia "comune" (ad es.,
   in caso di ricovero ospedaliero o di sospensione dal lavoro).
    Le   eventuali   somme   contrattualmente   corrisposte  a  titolo  di
integrazione dell'indennita' giornaliera per malattia "comune" non debbono
essere  prese  in considerazione ai fini della determinazione della misura
dell'indennita' in argomento, da porre a  carico  dell'I.N.P.S.,  mediante
conguaglio sul Mod. DM 10/2 - 89.
5) Cessazione della corresponsione dell'indennita' giornaliera:  alla data
   che verra' comunicata da questa Sede e, comunque, non oltre  quella  di
   ripresa dell'attivita' lavorativa.
6) Dipendenti fruenti del trattamento della Cassa Integrazione   Guadagni:
   troveranno applicazione gli stessi criteri validi  per  la  ipotesi  di
   malattia "comune": peraltro, ove l'indennita' sia dovuta, la stessa deve
   essere erogata in misura intera (v. precedente punto 4, 2ø cpv).
7)  Dipendenti in astensione dal lavoro per maternita'.
    A)  -  Astensione  obbligatoria:  l'indennita' giornaliera di cui alla
    legge in argomento non spetta durante il relativo periodo.
    B)  - Astensione facoltativa: l'indennita' giornaliera di che trattasi
    sostituisce quella che spetterebbe durante gli  eventuali  periodi  di
    astensione  facoltativa  dal  lavoro  per  maternita'. Per l'eventuale
    ripresa  della  corresponsione  dell'indennita'  di   maternita'   per
    astensione facoltativa al termine dello stato morboso in argomento, si
    rinvia  alle  disposizioni  di  carattere  generale  in   materia   di
    trattamento economico di maternita' ed ai relativi criteri applicativi.
8) Assegno per nucleo familiare: spetta con riguardo agli stessi familiari,
   nella stessa misura e con riferimento  ai  medesimi  periodi  (mensile,
   quindicinale, quattordicinale, settimanale e giornaliero) previsti dalla
   vigente normativa relativa ai lavoratori in attivita'  di  servizio.  -
   Anche per i limiti di reddito vale la normativa di carattere generale.
                                    o
                                o       o
    Il recupero degli eventuali importi erogati nei primi  tre  giorni  di
malattia, ed a titolo di "integrazione" dell'indennita' gia' corrisposta e
prevista soltanto per la malattia "comune" - importi da  conguagliare  con
eventuali   somme  a  credito  del  dipendente  (ad  es.,  per  indennita'
giornaliera corrisposta in misura ridotta nei periodi di ricovero: v. punto
4)  -  avverra'  secondo  modalita'  da concordare fra le parti (datore di
lavoro e dipendente).
    Per quanto attiene alle regolarizzazioni contributive, nonche' a quelle
riguardanti   la  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  e  degli  sgravi
contributivi del Mezzogiorno, si rinvia all'allegato titolato  "ISTRUZIONI
PER I DATORI DI LAVORO".
N.B.:
    I CRITERI DI CUI SOPRA TROVANO APPLICAZIONE SOLTANTO AI FINI
DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA NEI CONFRONTI DELLA
PERSONA INDICATA NELLA LETTERA: NESSUNA VARIAZIONE, CIOE', SUBISCONO
I CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER
MALATTIA "COMUNE".
                                                 Allegato 3
   ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA'
GIORNALIERA NEI CASI DI MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE
             PRESENTI "ISTRUZIONI" COSTITUISCONO ALLEGATO).
    I datori di lavoro che erogano, per conto dell'I.N.P.S., l'inden nita'
di  cui  alla  lettera  della quale le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono
allegato, provvederanno, a far tempo dal  periodo  di  paga  in  corso  al
1øgennaio 1989, a conguagliare, nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89),
gli importi anticipati a tale titolo con l'importo dei contributi e  delle
altre somme dovute all'Istituto.
    A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti
DATI:
- nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito  del  datore  di  lavoro),
  l'importo  delle  indennita'  giornaliere corrisposte, di competenza del
  mese cui si riferisce la denuncia;
- in  uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito del
  datore di lavoro), l'importo corrisposto a  titolo  di  assegno  per  il
  nucleo  familiare  connesso  con  l'indennita', preceduto dalla dicitura
  "ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (1).
    Per  quanto  riguarda la sistemazione delle situazioni pregresse (2) -
relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso
alla data del 2 aprile 1987, e' stata corrisposta l'indennita' di malattia
"comune" in  luogo  dell'indennita'  di  cui  alla  lettera  della  quale,
parimenti,  le  presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato - i datori di
lavoro dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo  le  modalita'  che
SEGUONO.
    Relativamente alle indennita' anzidette:
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
  debito del datore di lavoro),  l'importo  corrisposto  al  lavoratore  a
  titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei
  precedenti modelli, preceduto dalla dicitura  "REC.  IND.  MAL."  e  dal
  codice di nuova istituzione "E 705";
- indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di
  lavoro),  l'importo  delle  indennita' giornaliere spettanti - secondo i
  criteri contenuti nelle "AVVERTENZE" -  per il periodo durante il  quale
  e'   stata   corrisposta   l'indennita'   di   malattia   "comune"  (3),
  cumulativamente all'eventuale importo delle indennita' di competenza del
  mese cui la denuncia si riferisce.
    Relativamente  ai  trattamenti  di  famiglia, connessi con le predette
indennita' (1), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in
corso al 1øgennaio 1988 (4):
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
  debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante
  il  periodo  di  malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di
  assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti
  modelli,  preceduto  dalla  dicitura  "REC.  ANF." e dal codice di nuova
  istituzione "F 101";
- indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito
  del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto
  a  titolo  di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei
  precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H
  301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per
  il mese cui la denuncia si riferisce.
N O T E .
(1) I datori di lavoro che operano  con  l'Istituto  con  il  sistema  del
    conguaglio,  ma  che  non sono tenuti a corrispondere l'assegno per il
    nucleo  familiare  ai  propri  dipendenti  -  in  quanto  trattasi  di
    lavoratori  di  particolari  categorie (dipendenti da taluni organismi
    cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato
    direttamente dall'Istituto - dovranno, invece, segnalare a questa Sede,
    per i conseguenti adempimenti contabili, il nominativo del  lavoratore
    al quale hanno corrisposto l'indennita' di cui alla lettera della quale
    le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato, con l'indicazione del
    relativo periodo di corresponsione.
(2) La situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro,  a  motivo
    del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari.
(3) Vedi "AVVERTENZE".
(4) Per  i  periodi  anteriori alla istituzione dell'assegno per il nucleo
    familiare nessun adempimento deve essere effettuato, stante la diversa
    normativa all'epoca vigente.
                                                 Allegato 4
                      VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
(allegato di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 - D.S.E.A.D.
DEL 30.12.1976)
Tipo     Codice                    D E N O M I N A Z I O N E
VARIAZ.  Conto
                        Completa                  Abbreviata (nel li-
                                                  mite di 50 caratte-
                                                  teri)
  I      TBR 30/08  Indennita' giornaliera cor-   INDENN. GIORN.
                    risposta ai dipendenti delle  EX SIST.DM 5/2/69-
                    aziende ammesse a conguaglio  A.P.
                    con il sistema di denuncia
                    di cui al D.M. 5.2.1969, di
                    competenza degli anni prece-
                    denti.
  I      TBR 30/09  Assegni per il nucleo fami-   ASS. NUCLEO FAM.
                    liare corrisposti dalle       CONGUAGLIATO DA
                    aziende ammesse a conguaglio  AZ. COM. DM-A.P.
                    con il sistema di denuncia
                    di cui al D.M. 5.2.1969, di
                    competenza degli anni prece
                    denti - Art.2, D.L. n.69/1988
                    convertito nella legge   153/1988
  I      TBR 30/78  Indennita' giornaliera corri-      INDENN. GIORN.
                    sposta ai dipendenti delle         EX SIST.DM 5.2.69
                    aziende ammesse a conguaglio  - A.C.
                    con il sistema di denuncia
                    di cui al D.M. 5.2.1969, di
                    competenza dell'anno in corso
I = Istituzione nuovo conto
                                                            Allegato 5
                      VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
(all. di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 D.S.E.A.D. del 30.12.1976)
Tipo     Codice                D E N O M I N A Z I O N E
VARIAZ.  Conto
                      Completa                    Abbreviata (nel li-
                                                  mite di 50 caratte-
                                                  ri)
  I      TBR 30/79  Assegni per il nucleo fami-   ASS. NUCLEO FAM.
                    liare corrisposti dalle       CONGUAGLIATO DA
                    aziende ammesse a congua-     AZ. CON DM A.C.
                    glio con il sistema di de-
                    nuncia di cui al D.M.
                    5.2.1969, di competenza
                    dell'anno in corso - Art.2,
                    D.L. n.69/1988, convertito
                    nella legge n.153/1988.
I = Istituzione nuovo conto.
      ottobre 1988.