900302 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Circolare n. 151 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE Roma, 6 luglio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 151 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati 4 Oggetto: Corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. Come e' noto, nella circolare n. 59 del 24 marzo 1988, paragrafo 2 (1), e nella successiva circolare n. 126 del 31 maggio 1988 (2), e' stato precisato che nei confronti dei soggetti appresso indicati continuano a trovare applicazione le specifiche normative relative agli assegni familiari ed alle quote di maggiorazione di pensione. a) Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata di cui all'art. 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 (3), ed armatori e proprietari-armatori imbarcati di cui all'art. 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (4). b) Compartecipanti familiari e piccoli coloni cui gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 11 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e che sono stati equiparati ai giornalieri di campagna dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. c) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai quali gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 1 della sopra citata legge n. 585/1967. d) Pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per quanto riguarda le tabelle da applicare per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione a decorrere dal 1' gennaio 1988, si rinvia alla summenzionata circolare n. 126 del 31 maggio 1988. Ai fini della erogazione dei trattamenti di famiglia in esame per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989, i soggetti in questione devono presentare la dichiarazione dei redditi propri e di quelli dei familiari conseguiti nel 1987, redatta sul modulo RED/tf-var 88-89 (Autonomi) di nuova istituzione (all. 1), in triplice copia - se trattasi dei soggetti indicati alla lettera a) - o in duplice copia - se trattasi dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) - nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione. Circa i soggetti di cui alla lettera d), si precisa, comunque, che il mod. RED/tf 88-89 (Autonomi) deve essere utilizzato dai richiedenti la pensione e dai titolari di pensione in essere che chiedono la ricostituzione della pensione stessa per l'attribuzione delle quote di maggiorazione. Nell'ipotesi che, successivamente alla data cui e' riferita la situazione familiare dichiarata nel predetto modulo, sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti reddituali, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione di variazione, redatta sul modulo RED/tf-var 88-89 (Autonomi) anch'esso di nuova istituzione (all. 2), (in triplice o in duplice copia, a seconda dei casi, come sopra precisato) nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione. Si ricorda, infine, che, come gia' chiarito con la circolare n. 15o del 6 luglio 1988, l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le pensioni di guerra devono essere escluse dalla determinazione reddituale di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (5). Pertanto, i relativi importi non devono essere compresi tra i redditi da dichiarare da parte degli interessati. I suddetti moduli, stampati a cura di questa Direzione generale, sono in corso di distribuzione alle Sedi (6). Cio' premesso, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti relativi alle singole categorie di soggetti sopra elencati. 1. CARATISTI IMBARCATI SULLA NAVE DA LORO STESSI ARMATA, ARMATORI E PROPRIETARI-ARMATORI IMBARCATI Per i lavoratori autonomi indicati in epigrafe, aventi diritto agli assegni familiari, e' stato predisposto un nuovo modulo di domanda (mod. AF 59/L.A.) (all. 3) che le Sedi riprodurranno in loco, in relazione alle specifiche necessita'. I lavoratori in argomento, per la percezione degli assegni familiari a decorrere dal 1' luglio 1988, dovranno presentare il mod. AF 59/L.A., unitamente all'altra relativa prescritta documentazione ed alla dichiarazione reddituale di mod. RED/tf 88-89 (Autonomi) nonche', eventualmente, la dichiarazione di mod. RED/tf-var 88-89 (Autonomi), in triplice copia. Le aziende, non appena ricevute le predette dichiarazioni, devono trasmetterne immediatamente una copia alla competente Sede dell'Istituto, per il successivo invio al Comune di residenza del dichiarante, con lettera di accompagnamento che richiami gli estremi della normativa in questione (legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 23). Entro il 30 settembre 1988 e con periodicita' trimestrale, per le pratiche definite dopo tale data, le aziende trasmetteranno, in allegato al nuovo modulo RED-tf/06 (88-89 Autonomi) (all, 4), alla stessa Sede dell'Istituto, l'altra copia delle dichiarazioni di cui sopra debitamente compilata nello spazio riservato alla determinazione del trattamento di famiglia, firmata e datata. Si ricorda che non va trasmessa quest'ultima copia delle dichiarazioni relative a lavoratori ai quali non debbono essere corrisposti assegni familiari. Anche il mod. RED-tf/06 (88-89 Autonomi) dovra' essere riprodotto a cura delle Sedi. 2. COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI Per il pagamento degli assegni familiari a saldo dell'anno 1987 ed in acconto per l'anno 1988, in favore dei lavoratori in questione, si fa rinvio alle specifiche istruzioni impartite con circolare n. 111 del 19 maggio 1988 (7), trasmessa alle Sedi con messaggio T.P. n. 01429 del giorno successivo (8). 3. COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI A scioglimento della riserva di cui al paragrafo 22 della succitata circolare n. 59 del 24 marzo 1988, si ritiene, innanzitutto, utile rammentare che l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari nei confronti dei lavoratori in epigrafe - ivi compreso il possesso della qualifica di coltivatore diretto, mezzadro o colono da parte del richiedente gli assegni stessi - deve essere effettuato con riferimento all'anno solare per il quale e' stata presentata la domanda di prestazione. Per quanto riguarda, poi, il reddito familiare di cui all'art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' noto che tale reddito (come sottolineato anche nella circolare n. 1764 G.S. del 5 giugno 1987, in "Atti ufficiali", pag. 1601) e' determinato dai redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1' luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo (v. art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in "Atti ufficiali" pag. 507). Pertanto, per la corresponsione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni della prima rata semestrale degli assegni familiari relativi all'anno 1988, deve essere preso in considerazione il reddito familiare dell'anno 1986, cioe' i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nello steso 1986, dichiarati, con il mod. RED/tf-87, da coloro che hanno presentato domanda di assegni familiari per l'anno 1987. Ovviamente nell'ipotesi che, rispetto alla situazione familiare dichiarata - in relazione alla domanda di assegni familiari per l'anno 1987 - nel mod. RED/tf-87 (ovvero nel o nei modd. RED/tf-var 87, eventualmente presentati), sia intervenuta, per il periodo dal 1' gennaio 1988 al 30 giugno 1988, una variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti reddituali, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione di variazione redatta, in duplice copia, sul mod. RED/tf-var 87, nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione. Si ritiene opportuno precisare che in caso di prima domanda di assegni familiari da parte di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con decorrenza 1' gennaio 1988 o successiva, ma, comunque, anteriore al 1' luglio 1988, sempreche' non venga presentato l'originale del mod. RED/tf-87 e degli eventuali modd. RED/tf-var 87 (gia' presentati per un precedente rapporto di lavoro o per una richiesta di prestazione previdenziale a carico dell'istituto, ad es. indennita' di disoccupazione, e restituiti rispettivamente dal datore di lavoro o dalla competente Sede dell'Istituto), gli interessati devono allegare alla domanda la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1986, redatta, in duplice copia, sul mod. RED/tf-87. Se successivamente alla data cui e' riferita la situazione familiare dichiarata nel modulo stesso, sia intervenuta, in data anteriore al 1' luglio 1988, una variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti reddituali, gli interessati medesimi dovranno presentare una dichiarazione di variazione redatta, in duplice copia, sul mod. RED/tf-var 87, nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione. Riguardo alle dichiarazioni reddituali da rilasciare per la liquidazione della seconda rata semestrale 1988 e della prima rata semestrale 1989 degli assegni familiari in esame, si rinvia a quanto esposto nella prima parte della presente circolare. Ad ogni buon fine, si sottolinea che il mod. CD-CM 71/TP 1988, riporta alla voce "Avvertenze" il contenuto delle indicazioni sopra fornite. 4. PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI Come gia' precisato nelle circolari n. 59 e n. 126 del 1988 citate in premessa, nulla e' innovato per quanto riguarda i beneficiari, i requisiti per il diritto e la misura delle quote di maggiorazione spettanti su pensioni delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il permanere per i pensionati in questione della normativa in essere e' stato, del resto, confermato dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1988, serie generale 112, che, all'art. 2, comma 12 bis, ha precisato: "Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni". La disposizione ha in sostanza ribadito l'esclusione dei lavoratori autonomi pensionati dalla nuova disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, chiarendo che, per le quote di maggiorazione, il rinvio - sancito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1980, n. 440 (9) - alla misura prevista per i pensionati del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, continua ad operare con riferimento alla misura degli assegni familiari in vigore fino al 31 dicembre 1987. * * * * * Le Sedi porteranno a conoscenza delle aziende interessate, con la massima urgenza, le istruzioni contenute nella presente circolare, ai fini della corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori indicati al paragrafo 1. Le Sedi avranno cura di portare, altresi', a conoscenza degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della circolare medesima, fornendo agli Organismi in parola un congruo numero di esemplari dei modd. RED/tf 88-89 (Autonomi) e RED/tf-var 88-89 (Autonomi). IL DIRETTORE GENERALE FASSARI -------------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910. (2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1547. (3) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2624. (4) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2548. (5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337. (6) In merito al contenuto della nota 7 del mod. RED/tf 88-89 (Autonomi) e della nota 9 del mod. RED/tf-var 88-89 (Autonomi), con riferimento ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si precisa quanto segue: L'eventuale riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, dello stato di inabilita' di un figlio o persona equiparata a carico ai fini della proroga del diritto a percepire gli assegni familiari per i soggetti i parola, non da' diritto ad ottenere l'aumento del 50% dei limiti di reddito familiare che, come noto, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono essere attribuiti i trattamenti di famiglia, dichiarati totalmente inabili. Infatti, mentre per ottenere la proroga di cui al citato art. 2 l'inabilita' che deve essere riconosciuta e' definita dall'articolo stesso come assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro per grave infermita' fisica o mentale, per poter beneficiare del suddetto aumento del 50%, e' necessario, invece, che venga accertato uno stato di inabilita' piu' grave, cioe' di totale inabilita', secondo quanto dispone, appunto, il summenzionato art. 23. (7) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1373. (8) In particolare con la citata circolare n. 111 e' stato ulteriormente precisato che le disposizioni concernenti i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni si applicano anche nei confronti dei piccoli coltivatori diretti che, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, integrano le giornate di lavoro agricolo dipendente effettuate (in numero inferiore a 51) con giornate di lavoro autonomo. (9) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2195. ==================================================================== ALLEGATO 1 Mod. RED/tf 88-89 (Autonomi) - Dichiarazione reddituale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli altri lavoratori autonomi e dei richiedenti le quote di maggiorazione su pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per la corresponsione dei trattamenti di famiglia per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. ... omissis ... ==================================================================== ALLEGATO 2 Mod. RED/tf.var 88-89 (Autonomi) - Dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti reddituali ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. ... omissis ... ===================================================================== ALLEGATO 3 Mod. A.F. 59/L.A. - Domanda di assegni familiari (da indirizzare e presentare al datore di lavoro, corredata della prescritta documentazione). ... omissis ... ==================================================================== ALLEGATO 4 Mod. RED/tf-06 88-89 (Autonomi) - Trasmissione modd. RED/tf 88-89 (Autonomi) relativi al periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. ... omissis ...