900707 SERVIZIO P.M.M.C. Circolare n. 152 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Prestazioni economiche di malattia e di maternita' e trattamento di integrazione salariale: equiparazione dei periodi di integrazione a quelli di effettivo lavoro. SERVIZIO P.M.M.C. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 7 luglio 1990 periferici dei Rami professionali Circolare n. 152 Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita' e trattamento di integrazione salariale: equiparazione dei periodi di integrazione a quelli di effettivo lavoro. Come e' noto, ai sensi degli artt.7 e 30 del Contratto Collettivo Nazionale 3 gennaio 1939, ancora in vigore per effetto del disposto di cui all'art.43 del D. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.369 ed applicabile in forza dell'art.6 della legge 11.1.1943, n.138, il lavoratore cessato o sospeso dal lavoro conserva il diritto all'indennita' di malattia, in misura ridotta, per gli eventi morbosi insorti entro due mesi (o 60 giorni, se il conteggio a giorni anziche' a mesi risulta piu' favorevole al lavoratore) dall'inizio della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Anche la sospensione dal lavoro a zero ore con intervento ordinario o straordinario della Cassa Integrazione Guadagni (1) era considerata fattispecie rientrante nella ipotesi normativa anzidetta, risultando sospese le obbligazioni principali connesse al rapporto di lavoro(2). Per gli eventi di maternita', ovviamente, era applicato l'art.17, u.c., della legge n.1204/1971 in base al quale l'indennita' giornaliera di maternita' compete purche' l'astensione obbligatoria abbia inizio durante un periodo di trattamento di integrazione salariale; cessato quest'ultimo, peraltro, il riconoscimento del diritto avveniva alle medesime condizioni sopra descritte a proposito dell'indennita' di malattia (non dovevano, cioe', essere trascorsi due mesi dalla data della sospensione dal lavoro). Entrambe le prestazioni economiche in questione, inoltre, quando dovute, venivano commisurate al salario percepito dall'interessato con riferimento all'ultimo periodo di paga scaduto in cui lo stesso aveva concretamente svolto attivita' lavorativa. Tutto cio' premesso si fa ora presente che l'impostazione seguita dall'Istituto nella materia "de qua" e' stata talvolta contraddetta negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione (3) la quale ha ritenuto che durante il periodo di ammissione del dipendente al trattamento di integrazione guadagni, sebbene difetti la prestazione lavorativa, lo stesso mantiene lo "status" di lavoratore occupato. Nei relativi giudizi la Corte ha infatti affermato che la "fictio iuris" attraverso la quale il legislatore ha equiparato i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione di lavoro ai fini del diritto alla assistenza sanitaria (art.4 della legge 20.5.1975, n.164 e art.6 della legge 6.8.1975, n.427)ed ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione della misura di questa (art.2 della legge 8.8.1972, n.464 e art.3 della legge n.164/1975) costituisce un principio di ordine generale applicabile a qualsiasi istituto sul quale possono ripercuotersi gli effetti negativi della condizione in cui il lavoratore viene a trovarsi in conseguenza dell'ammissione dell'impresa al regime di integrazione guadagni, ordinario e straordinario. Da ultimo anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.619 del 30.12.1987, ha confermato la legittimita' costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n.464 (4), nel presupposto che l'esatta interpretazione da dare al problema era quella di cui all'indirizzo "consolidato" della Corte di Cassazione piu' sopra citato. Per l'adeguamento al principio sopra richiamato, si impartiscono, di conseguenza, le seguenti istruzioni, da ritenere applicabili anche agli interventi di integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di cui al gia' citato art.8 della legge n.457/1972. I periodi ordinari e straordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati, ai fini del diritto alla indennita' giornaliera di malattia e di maternita' per astensione obbligatoria (5) ai periodi di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa. Dai criteri ora introdotti consegue che sono da ritenersi indennizzabili, ove regolarmente documentati, nei limiti temporali massimi ordinariamente previsti: a) in misura intera gli eventi morbosi iniziati durante il trattamento di integrazione salariale (6), a partire peraltro dalla cessazione del trattamento stesso, se trattasi di intervento straordinario (7); b) in misura ridotta gli eventi morbosi iniziati entro due mesi (o 60 giorni) dalla cessazione del trattamento integrativo di cui trattasi (ovviamente, in caso di mancata ripresa del lavoro). Per quanto riguarda gli eventi di maternita' per astensione obbligatoria, fermo restando il diritto alle prestazioni, gia' previsto dalla normativa vigente,per tutti gli eventi insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, vale, come e' evidente, pure il principio della copertura assicurativa di due mesi (o 60 giorni) per le interdizioni dal lavoro iniziate dopo la cessazione del medesimo trattamento. Nessuna indennita' e' erogabile per gli eventi di malattia o di maternita' insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attivita' lavorativa. Altre sentenze della Corte di Cassazione (8), che evidentemente si ricollegano al medesimo principio di fondo, hanno stabilito che il parametro per la determinazione dell'indennita' di maternita' a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita'. Il principio stesso e' da ritenere applicabile anche alle prestazioni economiche di malattia (9); nella considerazione, poi, che la Magistratura (anche la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale) non distingue tra l'una e l'altra forma di integrazione salariale nell'operare l'equiparazione dei relativi periodi alla effettiva presenza di lavoro retribuito, esso appare estensibile pure ai casi in cui, al verificarsi dell'evento protetto - malattia o maternita' - il lavoratore non sia in costanza di effettivo lavoro perche' in trattamento ordinario di integrazione salariale. Pertanto, in tutte le situazioni di specie, va presa a riferimento, agli effetti erogativi in questione, la retribuzione che l'interessato avrebbe percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente all'evento, qualora non si fosse verificato l'intervento di integrazione salariale. Tanto vale anche per i lavoratori con trattamento di integrazione salariale ad orario ridotto (10), con la conseguenza che, nella circostanza, l'eventuale indennita' di malattia (in misura intera) o di maternita', sara' calcolata prendendo a riferimento gli emolumenti del mese (o quattro settimane) precedente, ottenuti sommando a quanto effettivamente erogato al lavoratore a titolo di retribuzione nel mese considerato, la parte di retribuzione oggetto, nel mese stesso, di integrazione salariale. Le presenti disposizioni sono da ritenersi applicabili agli eventi di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della presente circolare, nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti ma per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato. Quanto sopra in presenza, comunque, di idonea documentazione sanitaria inviata nei termini e secondo le modalita' previste. Cio' posto, per quanto concerne in particolare gli eventi definiti da oltre un anno, si chiarisce che, per l'indennizzabilita' degli stessi da parte dei datori di lavoro ed i conseguenti conguagli con i contributi, occorrera', oltre alla previa richiesta del lavoratore (anche se nel frattempo cessato), da conservare agli atti dell'azienda, l'esplicito benestare dell'Istituto, subordinato all'esistenza di formali atti interruttivi della prescrizione annuale, inoltrati dagli interessati (o da loro rappresentanti) all'Istituto medesimo. In caso di benestare (nonche' nell'ipotesi in cui non sia trascorso un anno da quando la prestazione era dovuta (11)) le indennita' potranno essere corrisposte, per conto dell'Istituto, a cura delle aziende, secondo le norme comuni, ferme restando le necessarie registrazioni rettificative sui documenti aziendali: contestualmente si provvedera' agli adempimenti contributivi conseguenti all'eventuale corresponsione di trattamenti a carico del datore di lavoro (integrazioni delle indennita' di malattia anticipate, pagamento della carenza). Circa le modalita' di conguaglio, i relativi dati dovranno essere esposti unitamente a quelli delle altre indennita' di malattia corrisposte nel mese. Per le fattispecie di pagamento diretto (12) per le quali non sia intervenuta prescrizione o sentenza passata in giudicato, agli adempimenti necessari provvedera', a domanda del lavoratore, l'Istituto, che avra' cura di acquisire, se necessario, le notizie dal datore di lavoro. Anche in tale ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in parallele registrazioni rettificative della documentazione aziendale, se prevista. IL DIRETTORE GENERALE Prof.Billia ------------------------------------ (1) Come e' noto, con l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n.88, i relativi trattamenti non fanno piu' carico alla "Cassa" suddetta, che e' stata soppressa, bensi' alla gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. (2) Il medesimo principio ha trovato applicazione pure per il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano prestato attivita' per piu' di 180 giornate nell'anno presso la stessa azienda (art.8 legge 8.8.1972, n.457). (3) Vds. ad esempio, sentenza n.2942 del 17.4.1984, n.2663 del 28.4.1984, n.6154 del 27.11.1984, n.91 del 10.1.1986 e n.1709 del 17.2.1987. (4) La questione verteva sulla mancata previsione, nell'articolo stesso, del diritto all'indennita' di malattia a favore dei lavoratori in integrazione ordinaria a zero ore. (5) Detta equiparazione non opera, ovviamente, anche ai fini del diritto all'indennita' di maternita' per astensione facoltativa, che postula l'attualita' dell'obbligo di prestare lavoro retribuito. (6) Il medesimo criterio vale anche per il caso di lavoratore che, cessato il trattamento di integrazione guadagni, si ammali lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro, dovendosi considerare la malattia come evento morboso sopraggiunto ad un periodo equiparato ad un normale periodo di attivita' lavorativa. (7) Nell'ipotesi, ai fini dell'applicazione della carenza, del computo del 20 giorno di malattia oltre il quale la misura dell'indennita' e' elevata ai 2/3 e del periodo massimo assistibile, occorre aver riguardo al giorno successivo alla cessazione dell'intervento di integrazione salariale; in caso di eventi che, iniziati prima dell'integrazione straordinaria, perdurino dopo la cessazione della stessa, la "fictio iuris" di equiparazione dei periodi di integrazione a quelli di effettivo lavoro implica che la parte dell'evento che cade dopo la cessazione del trattamento di integrazione salariale e' da considerare, ai fini giuridici di interesse, come nuovo evento, con le conseguenze del caso (retribuzione - come di seguito individuata - del mese precedente, applicazione della carenza, applicazione dell'istituto della "ricaduta" se il trattamento di integrazione che ha interrotto, nel senso che precede, l'evento morboso e' di durata fino a 30 giorni, ecc.). (8) Vds. sentenza n.5696 del 19.11.1985 e n.3938 del 13.6.1986. (9) E' ovvio che, nel caso, il criterio e'riferibile soltanto agli eventi morbosi, o ai relativi periodi, che cadono dopo la cessazione dell'intervento di integrazione salariale, sostituendo detto trattamento straordinario l'indennita' di malattia. (10) Si ricorda che ai lavoratori ad orario ridotto che si ammalino in coincidenza con l'intervento straordinario di integrazione salariale spetta in via esclusiva l'indennita' di malattia. (11) Vds. circ. n.134406 AGO - n.386 SL/149 del 23.7.1983. (12) Vds. art.1, comma 6 del DL n.663/1979, convertito nella legge n. 33/1980.