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900215
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Circolare n. 166
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
      e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Prestazioni economiche di malattia. Sanzione per assenza
ingiustificata a visita di controllo. Sentenza Corte Costituzionale n.
78 del 14/26 gennaio 1988.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
  Roma, 26 luglio 1988
                                      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 166                        e, per conoscenza,
                                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
      All. 3
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Sanzione per assenza
         ingiustificata a visita di controllo. Sentenza Corte Costituzionale n.
         78 del 14/26 gennaio 1988.
     Con circolare n. 134421 AGO dell' 8 agosto 1984, in conformita' dell' art.
5, 14  comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con  modificazioni
nella  legge  11  novembre 1983, n. 638, erano state emanate istruzioni in base
alle quali, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore a visita medica di
controllo,  era  prevista  la  perdita  totale  dell' indennita' per i primi 10
giorni (sanzione al 100%) e della meta' per il restante  periodo  (sanzione  al
50%),  con  esclusione  delle giornate di ricovero e di quelle accertate attra-
verso visite di controllo.
     La  Corte  Costituzionale,  con  sentenza n. 78 del 14/26 gennaio 1988, ha
dichiarato illegittimo il predetto art. 5, 14  comma, "nella parte in  cui  non
prevede  una  seconda  visita medica di controllo prima della decadenza dal di-
ritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella  misura  della  meta'
per  l'  ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni" confermando invece il
principio di cui alla legge medesima secondo il  quale  al  lavoratore  assente
alla  (prima) visita medica di controllo non compete l' indennita' economica di
malattia per i primi 10 giorni.
     In  sostanza,  a  seguito  della sentenza di cui trattasi, le due sanzioni
(decadenza, rispettivamente al 100% e al 50%) sono divenute autonome tra  loro,
fondandosi su due distinti accertamenti sanitari.
     In conformita' al contenuto della sentenza citata si  impartiscono  quindi
le seguenti istruzioni.
     Nel premettere che le assenze oggetto della circolare si riferiscono, come
ovvio,  ad  "assenze  ingiustificate",  (in  caso contrario sono applicabili le
disposizioni di cui alle circolari n. 134421 AGO surrichiamata e n.  2  PMMC/84
dell'  11  aprile  1985, in "Atti ufficiali", pag. 1232) e che continuano a non
essere sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero  e  quelli  accertati  da
visite di controllo, si precisa che, ancorche' la sentenza di interesse preveda
letteralmente la decadenza nella misura del 50% solo dopo l'  effettuazione  di
una  seconda  "visita",  in  realta' tutte le argomentazioni svolte dalla Corte
portano a concludere per la irrogabilita' della predetta sanzione, a  decorrere
dall' 11 giorno sanzionabile, solo dopo una seconda "assenza" (1).
     Qualora quindi nel corso della malattia sia stata  predisposta  un'  unica
visita  medica  di  controllo  ed il lavoratore si sia ingiustifacatamente sot-
tratto ad essa, la sanzione sara' applicabile nella misura al 100% nei primi 10
giorni di malattia, mentre per il restante periodo verra' corrisposta  la  ind-
ennita' in misura intera.
     Analoghe conseguenze, come sopra accennato, comporta  ovviamente  la  con-
statazione  di  una  sola assenza, essendo state altre visite regolarmente ese-
guite, salvo, se del caso, la diversa decorrenza di applicazione della sanzione
(ad  es.  alla scadenza del periodo confermato da precedente visita di control-
lo).
     Qualora  invece  il lavoratore, sia risultato assente ingiustificato anche
ad una seconda visita medica di controllo,  la  sanzione  verra'  applicata  in
misura del 100% per i primi 10 giorni e del 50% fino a conclusione dell' evento
morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto).
     Si  precisa  che "seconda visita di controllo" puo' essere considerata in-
differentemente sia la visita medica ambulatoriale, a cui  la  lavoratore,  ri-
sultato assente a visita domiciliare, viene generalmente invitato per il giorno
successivo - tramite avviso lasciato dal medico di controllo -, sia ove  questa
ultima  non  sia stata predisposta, una seconda domiciliare (vds. deliberazione
C.d.A. del 1 luglio 1988, n. 127 di cui all' allegato 1).
     L'  eventuale  giustificazione  dell'  assenza  del lavoratore a visita di
controllo domiciliare, non annulla gli effetti della  mancata  presentazione  a
visita  ambulatoriale; a tale ultima assenza conseguira' quindi l' applicazione
della sanzione, al 100% per i primi 10 giorni se trattasi di prima assenza(2).
     D'  altronde, neppure la presentazione alla visita ambulatoriale che segue
una assenza ingiustificata alla domiciliare, annulla gli  effetti  sanzionatori
prodotti  dalla precedente assenza: se trattasi di prima assenza si applichera'
la sanzione al 100% per un massimo di 10 giorni, non oltre comunque  il  giorno
precedente la presentazione all' ambulatorio (3).
     Nel caso in cui, dopo che il lavoratore sia  risultato  assente  a  visita
domiciliare,  seguita  da  un'  ambulatoria a cui lo stesso si sia presentato e
giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita  di  con-
trollo a cui l' interessato risulti assente ingiustificato, si dara' luogo alla
applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla  scadenza  del
periodo  sanzionabile  di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della
indennita' per i giorni di incapacita' accertati in occasione della  precedente
visita di controllo ambulatoriale.
     Al riguardo, si chiarisce che i giorni sanzionabili al 100% possono  anche
essere individuati oltre il 10  giorno di malattia: (ad es. quando il controllo
ambulatoriale a cui si sia sottoposto il lavoratore dopo una prima assenza cada
nel  6 giorno di malattia: in tale ipotesi, alla scadenza del periodo accertato
in sede di controllo, in caso di nuova assenza ingiustificata, prima di  appli-
care  la  sanzione  al  50%  deve essere completata quella al 100% (per altri 5
giorni, secondo l' esempio); esaurito il periodo sanzionabile al 100%,  si  ap-
plichera' la sanzione nella misura del 50% per l' ulteriore periodo di malattia
(4).
     Qualora  a  seguito  di  due riscontrate assenze, venga predisposto per il
perdurare della medesima malattia un ulteriore controllo a cui  l'  interessato
risulti  ugualmente  assente, si provvedera' ad interrompere, dalla data in cui
viene riscontrata tale ultima  assenza,  la  corresponsione  delle  prestazioni
economiche  a  carico  dell' Istituto - secondo quanto previsto dalla delibera-
zione del C.d.A. citata.
     In  tale  ultima  ipotesi, dovra' essere data immediata comunicazione allo
interessato del provvedimento adottato.
     I  lavoratori  dovranno  essere  preventivamente avvertiti circa le conse-
guenze delle eventuali successive assenze a visita di controllo,  in  occasione
della contestazione di ciascuna assenza e/o irrogazione di sanzione.
     Allo scopo sono state apportate opportune modifiche ai modelli di invito a
visita medica di controllo (allegati 2 e 3) utilizzati, come noto, anche per le
suddette contestazioni. Alla stampa dei moduli, modificati come da  fac-simile,
provvederanno  come  di  consueto,  le Sedi; analoghe modifiche dovranno essere
ovviamente riportate sulle lettere che, a latere dei moduli in questione, siano
state predisposte dalle Sedi per invitare il lavoratore a documentare eventuali
motivi di giustificazione, in mancanza dei quali verrebbero  irrogate  le  san-
zioni.  Stesse conclusioni, se del caso, valgono anche per l' eventuale noduli-
stica standardizzata con la quale i datori di lavoro  vengono  informati  delle
assenze ingiustificate a controllo dei propri dipendenti.
     Si conferma, poi, che l' omessa o errata indicazione dell' indirizzo sulla
certificazione  di  malattia comporta la perdita della relativa indennita' eco-
nomica.
     Al  riguardo  tenuto conto delle modifiche apportate dalla sentenza di in-
teresse alla normativa finora vigente, si precisa che  causa  dell'  esclusione
dal  diritto  all'  indennita'  suddetta  non e' piu' da considerarsi - secondo
quanto previsto dalla citata circolare n. 2 PMMC/84 dell' 11 aprile 1985  -  la
equiparazione  del  comportamento omissivo del lavoratore all' assenza a visita
di controllo, bensi' la mancanza di uno dei requisiti essenziali  della  certi-
ficazione di malattia.
     Ovviamente, in conformita' di quanto disposto con circolare n. 38  PMMC  -
n.  1714  ASMM/76 del 26 marzo 1987, qualora l' indirizzo venga successivamente
segnalato o completato dal lavoratore, da tale momento potra' essere  ripristi-
nata la corresponsione dell' indennita' di interesse.
                                      ***
     Le istruzioni suddette troveranno applicazione, su istanza del lavoratore,
anche per le sanzioni gia' comminate, ma ancora suscettibili di essere  modifi-
cate  e  cioe'  per  i casi per i quali non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato, ovvero non sia decorso il termine di prescrizione.
     Da ultimo si richiama l' attenzione delle Sedi circa la necessita' che, in
caso di assenza del lavoratore ad una prima visita di controllo vengano  predi-
sposti, se del caso, ulteriori controlli, onde evitare conseguenze negative per
l' Istituto legate alla necessita' di corrispondere  l'  indennita'  (anche  se
talora  in  misura ridotta al 50%) senza aver potuto constatare lo stato di ma-
lattia o il suo perdurare.
     Tanto  dovra'  essere  rappresentato  anche alle UU.SS.LL. nel caso in cui
svolgano per conto dell' Istituto il servizio di controllo medico-legale.
                                     * * *
     Di tutto quanto precede le SS.LL. vorranno dare sollecita informativa alle
Aziende,  alle  Associazioni  datoriali e dei Consulenti del lavoro, alle Orga-
nizzazioni sindacali, agli Enti di patronato e, loro  tramite,  ai  lavoratori,
riproducendo rigorosamente le indicazioni contenute nel testo della presente.
     Con l' occasione, le SS.LL. vorranno altresi' ribadire  alle  Aziende  che
anticipano  le prestazioni economiche di malattia per conto dell' Istituto, che
la concreta applicazione della  sanzione  di  cui  trattasi  dovra'  discendere
esclusivamente da specifica segnalazione dell' Istituto medesimo.
                                   p. IL DIRETTORE GENERALE
                                           Billia
NOTE:
(1)  Si  ipotizza  per tutti gli esempi riportati nella presente circolare, una
malattia dall' 1 al 24 aprile (1 certificato, fino al 15 aprile, 2 fino al 24).
Esempio:
visita domic.8.4: si presenta,      dall' 1 all' 8 indennita' in misura intera
con conferma prognosi
visita domic.9.4 assente            dal 9 al 18 sanzione al 100%
visita domic.22.4 assente           dal 19 al 24 sanzione al 50%
(2) Esempio:
visita domic.12.4: assente          dall' 1 al 10 sanzione al 100%
giustificato
visita amb.13.4: non si presenta    dall' 11 al 24 ind. in misura intera
(3) Esempio:
visita domic.12.4: assente          dall' 1 al 10 sanzione al 100%
ingiustificato
visita amb.13.4: non si presenta,   dall' 11 al 25 indennita' in misura intera
con conferma prognosi
(4) Esempio A:
visita domic.5.4: assente           dall' 1 al 5 sanzione al 100%
ingiustificato
visita amb.6.4: si presenta, con    dal 6 al 15 indennita' in misura intera
conferma prognosi (fino al 15)
visita domic.22.4: assente          dal 16 al 20 sanzione al 100%
ingiustificato                      dal 21 al 24 sanzione al  50%
Esempio B:
visita domic.5.4: assente            dall' 1 al 5 sanzione al 100%
ingiustificato
visita amb.6.4: si presenta, con     dal 6 all' 11 indennita' in misura intera
conferma prognosi (fino al 15)
visita domic.12.4: assente           12 sanzione al 100%
ingiustificato
visita amb.13.4: si presenta, con    dal 13 al 24 indennita' in misura intera
conferma prognosi (fino al 24)
                                                  Allegato  1
                           VEDI DELIBERAZIONE N. 127
                                                  Allegato  2
(Timbro struttura medico-legale della U.S.L.)
OGGETTO: Invito a visita medica di controllo
                                          Sig. ......................
                                          Via  ......................
                                          CAP  ......................
     La S.V. e' risultata assente alla visita di controllo domiciliare del
     ............. (1)
     La S.V. e' invitata a presentarsi, con tutta la  documentazione  sanitaria
in suo possesso, a visita di controllo medico-legale presso la U.S.L. .......
....................
in Via ............................................... n. ...................
alle ore .................... del giorno .................................
     Ella e' dispensata dal presentarsi alla visita di controllo qualora  abbia
gia'  ripreso il lavoro oppure sia stata giudicata in condizioni di riprenderlo
per la predetta data.
AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO
DELL' INPS.
     La  mancata  presentazione  alla  data  ed alla ora fissata, cosi' come la
rilevata assenza alla visita di controllo domiciliare, se non giustificate  con
idonea  documentazione  entro 10 giorno presso la competente Sede INPS, compor-
teranno l' applicazione del disposto dell' art. 5, comma 14, del  D.L.  n.  463
del  12  settembre  1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 e
cioe' - eccettuati i periodi di ricovero ospedaliero o accertati da  visita  di
controllo  -  la  decadenza  del diritto al trattamento economico per l' intero
periodo fino a 10 giorni in caso di prima assenza e nella  misura  della  meta'
per l' ulteriore periodo in caso di seconda assenza.
     Un eventuale terza assenza ingiustificata a visita di controllo  comporte-
ra'  dalla  data  di quest' ultima la perdita totale dell' indennita' economica
per l' ulteriore periodo di malattia.
                                   MEDICO LEGALE DELLA U.S.L.
                                ..............................
(1) Indicare la data e barrare la casella qualora ricorra l' ipotesi di assenza
    a visita domiciliare.
                                                  Allegato  3
INPS Sede di ....................       Sig. .......................
                                        Via  .......................
                                        CAP  .......................
OGGETTO: Invito a visita medica di controllo.
     La S.V. e' risultata assente alla visita di controllo domiciliare del
     .......................
     La  S.V.  e' invitata a presentarsi, con tutta la documentazione sanitaria
in  suo  possesso,  a  visita  di  controllo  medico-legale  presso  la  U.S.L.
..............................................
in Via ............................... n. .........................
alle ore ....................... del giorno ....................
     Ella  e' dispensata dal presentarsi alla visita di controllo qualora abbia
gia' ripreso il lavoro oppure sia stata giudicata in condizioni di  riprenderlo
per la predetta data.
AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO
DELL' INPS
     La mancata presentazione alla data ed alla  ora  fissata,  cosi'  come  la
rilevata  assenza alla visita di controllo domiciliare, se non giustificate con
idonea documentazione entro 10 giorni presso la competente Sede  INPS,  compor-
teranno l' applicazione del disposto dell' art.5, comma 14, del D.L. n. 463 del
12 settembre 1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 e  cioe'
-  eccettuati  i  periodi di ricovero ospedaliero o accertati da visita di con-
trollo - la decadenza del diritto al trattamento economico per  l'  intero  pe-
riodo  fino a 10 giorni in caso di primo assenza e nella misura della meta' per
l' ulteriore periodo in caso di seconda assenza.
     Un'  eventuale  terza assenza ingiustificata a visita di controllo compor-
tera' dalla data di quest' ultima la perdita totale dell' indennita'  economica
per l' ulteriore periodo di malattia.
                                    IL MEDICO DI CONTROLLO
                                          DELL' INPS
                                  ..........................