Trova in INPS

Versione Testuale
940712
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZE
Circolare n. 196
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decentramento delle funzioni riguardanti la
contribuzione volontaria nei Fondi speciali di
previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e
gli "Autoferrotramvieri". Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZE
Roma, 28 giugno 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 196         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Decentramento delle funzioni riguardanti la
          contribuzione volontaria nei Fondi speciali di
          previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e
          gli "Autoferrotramvieri". Istruzioni contabili.
          Variazioni al piano dei conti.
ALL.5
     Si demandano, alla competenza delle  Sedi  autonome  di
produzione,  gli  adempimenti  in  materia  di  prosecuzione
volontaria della contribuzione ai Fondi speciali  di  previ-
denza  indicati  in  oggetto, riguardante gli assicurati che
intendano raggiungere il requisito di  anzianita'  contribu-
tiva  necessaria per ottenere la liquidazione della pensione
a carico dei Fondi stessi.
     Le disposizioni di legge  che  disciplinano  l'istituto
della  prosecuzione  volontaria  della contribuzione nei tre
Fondi in argomento presentano caratteristiche solo  parzial-
mente  comuni  e,  quindi, per comodita' di esposizione ver-
ranno illustrate separatamente nei loro contenuti  normativi
per la loro pratica applicazione.
I - FONDO "TELEFONICI"
     La prosecuzione volontaria, disciplinata dagli artt. 12
e  13  della  legge  4 dicembre 1956, n. 1450 e dall'art. 13
della legge 11 dicembre 1962, n.  1790,  e'  finalizzata  al
mantenimento  dell'iscrizione al Fondo fino al conseguimento
della pensione.
     Dalle citate disposizioni e'  dato  rilevare,  infatti,
che  il  riferimento all'iscritto che cessi senza aver matu-
rato il diritto a pensione ed il fine  che  la  prosecuzione
volontaria  deve  realizzare  stanno a significare, in primo
luogo,  che  e'  possibile  proseguire  volontariamente   la
contribuzione  fino al raggiungimento del diritto al tipo di
pensionamento che si realizza per  primo  e  non  anche  per
periodi ulteriori.
     Pertanto,  chi  non ha ancora superato l'eta' pensiona-
bile, puo' proseguire fino al compimento dell'eta'  medesima
o  anche oltre ma fino al conseguimento del minimo di iscri-
zione previsto per la pensione di vecchiaia.
     Il titolare della pensione di invalidita' non puo',  in
ogni  caso,  essere autorizzato alla prosecuzione volontaria
per incrementare la propria anzianita' di iscrizione, mentre
chi  non  raggiunge  l'eta'  pensionabile  puo'  contribuire
volontariamente fino al  raggiungimento  del  massimo  della
pensione (90% della retribuzione annua pensionabile).
     La  concessione della prosecuzione volontaria e' subor-
dinata alle seguenti condizioni:
A) presentazione della domanda, a pena di  decadenza,  entro
un anno dalla cessazione dal servizio;
B)  un  anno  di  effettiva  iscrizione  al  Fondo (anche da
riscatto o ricongiunzione) maturato all'atto della domanda;
C) inesistenza  di  contemporaneo  rapporto  di  lavoro  che
comporti la iscrizione a qualsiasi altra forma di previdenza
obbligatoria e, per effetto dell'art. 27 della citata  legge
n.   1450/1956,   di  contestuale  contribuzione  volontaria
nell'A.G.O. L'efficacia  dell'autorizzazione  ai  versamenti
volontari e' sospesa d'ufficio dal momento in cui l'iscritto
presti attivita'  lavorativa  con  assicurazione  al  regime
generale  o  ad una qualsiasi delle altre forme obbligatorie
di  previdenza  ivi  comprese  le  gestioni  dei  lavoratori
autonomi.  Peraltro, agli iscritti autorizzati alla prosecu-
zione volontaria nel Fondo  prima  del  20.1.1957,  data  di
entrata  in  vigore  della  legge n. 1450/1956, in base alle
norme precedenti, tale limitazione non ha  trovato  applica-
zione  fino al raggiungimento dei 14 anni, mesi 6 e giorni 1
(15 anni) di iscrizione;
D) versamento annuo di un  importo  pari  all'ammontare  dei
contributi  obbligatori  relativi agli ultimi dodici mesi di
servizio  del  richiedente  da  rapportarsi  al  periodo  di
prosecuzione volontaria.
     All'importo  cosi  determinato  si  somma l'addizionale
dello 0,10% Asili-nido.
     La contribuzione volontaria puo' cambiare nel  tempo  a
seguito  di  variazione dell'aliquota contributiva dovuta al
Fondo. In tale ipotesi, le SAP dovranno  ricalcolare  -  con
tempestivita'  - il contributo volontario dovuto a far tempo
dalla data in cui ha avuto effetto la  variazione  dell'ali-
quota,  richiedere  ai  prosecutori  volontari  i  conguagli
relativi ai  periodi  pregressi  e  rendere  noto  l'importo
aggiornato  del  contributo  volontario dovuto per i periodi
trimestrali a venire.
     L'assicurato che, alla  cessazione  dal  servizio,  non
potendo  far  valere  il periodo minimo di iscrizione per il
diritto a pensione (vedi anche decreto  legislativo  n.  503
del 1992) attraverso contribuzione obbligatoria, figurativa,
di riscatto o riconosciuta ad altri titoli e che tale limite
raggiunga  con  successivi versamenti volontari puo' sospen-
dere i versamenti  volontari  conservando  in  tal  modo  la
qualita'  di  iscritto  ai  fini  delle prestazioni previste
dalla normativa del Fondo.
     Per la verifica del termine di decadenza  previsto  per
la  presentazione  della  domanda di prosecuzione volontaria
viene presa in considerazione la data  di  presentazione  di
tale  domanda,  mentre  la  data  di cessazione dal servizio
risulta dalla dichiarazione aziendale.
     In base a quanto disposto dall'art. 13 della  legge  n.
1790/1962,  l'iscritto  puo'  chiedere  che  l'ammontare del
contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente
al 25% o al 50% o al 75% di quello intero.
     In  tal  caso,  dalla  data  di entrata in vigore della
predetta legge, il periodo di contribuzione volontaria viene
valutato rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo
per il quale risulta  versato  il  contributo  ai  fini  del
diritto  a  pensione  mentre  si  considera  la retribuzione
corrispondente all'intero contributo ai  fini  della  misura
della pensione.
     Per  la  pratica  attuazione  della  normativa  di  cui
trattasi, si chiarisce che, per  ogni  anno  di  versamento,
viene  riconosciuto coperto nel Fondo il seguente periodo ai
fini del diritto e della misura della pensione:  100%  =  12
mesi, 75% = 9 mesi; 50% = 6 mesi e 25% = 3 mesi:
     Definita la domanda di prosecuzione volontaria  con  la
determinazione   dell'importo,  si  dovra'  provvedere  alla
notifica all'interessato  con  l'invito  al  versamento  del
contributo dovuto.
     Al  fine di facilitare la scelta dell'importo da versa-
re, all'interessato devono essere indicati gli  importi  dei
contributi  determinati  nella  misura  massima  annuale del
contributo intero (100%) od in  misura  percentuale  ridotta
(75%,  50%,  25%),  sulla base dell'ammontare dei contributi
corrisposti relativamente agli ultimi dodici mesi di  servi-
zio.
     Il  pagamento dovra' essere effettuato con periodicita'
trimestrale, entro il giorno venti del  mese  successivo  al
trimestre  solare  cui  la  contribuzione si riferisce (D.M.
24.2.1984 emesso  in  attuazione  dell'art.  1  della  legge
11.11.1983, n. 638).
     Il  primo  pagamento  dovra' essere effettuato entro il
giorno venti del mese successivo  al  trimestre  solare  nel
corso  del  quale  viene  notificata  l'autorizzazione  alla
prosecuzione volontaria.
     All'interessato  dovra'  inoltre  essere   offerta   la
possibilita'  di effettuare entro lo stesso termine previsto
per il primo pagamento la regolarizzazione contributiva  del
periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio
ed il trimestre solare decorso alla data dell'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria.
     Il  predetto  versamento,  nonche' quello relativo alle
rate trimestrali, dovranno essere effettuati entro i termini
stabiliti  al fine di evitare l'applicazione degli interessi
al tasso legale.
     I versamenti non potranno in ogni  caso  essere  effet-
tuati  oltre il termine di un anno dalla data della notifica
ne' essere sospesi per un periodo superiore  ad  un  anno  a
pena di decadenza.
     In  caso di revoca, per intervenuta decadenza, dell'au-
torizzazione di cui trattasi, si  procede,  qualora  l'inte-
ressato non abbia raggiunta l'anzianita' contributiva minima
per il diritto a pensione, alla costituzione della posizione
assicurativa  nell'A.G.O.  ai sensi dell'art. 28 della legge
n. 1450/1956.
II - FONDO "ELETTRICI"
     In base alle disposizioni contenute nell'art. 28  della
legge 31.3.1956, n. 293 e successive modificazioni apportate
dall'art. 12 della legge 3.2.1963, n.  53,  l'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria della  contribuzione  al  Fondo
puo' essere concessa all'iscritto che:
A) abbia maturato almeno un anno di contribuzione al Fondo;
B)  presenti  domanda  di prosecuzione volontaria della con-
tribuzione al Fondo, a pena di decadenza, entro e non  oltre
un  anno  dalla cessazione dal servizio ovvero dalla data di
passaggio nella categoria di "dirigente", come tale non piu'
iscrivibile in forma obbligatoria al Fondo.
     La  facolta'  di  effettuare versamenti volontari della
contribuzione  al  Fondo  e'  stata  estesa  altresi'   agli
iscritti  ancora  in  servizio  nei confronti dei quali l'A-
zienda di appartenenza adotti un  provvedimento  di  sospen-
sione  del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei
contratti collettivi di lavoro in vigore,  sempre  che  essi
abbiano  maturato  un  anno  di  contribuzione  e presentino
apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre  un
anno  dalla  data  in  cui  gli  stessi  richiedenti abbiano
ottenuto la sospensione del rapporto di lavoro.
     La prosecuzione volontaria in parola e' preordinata  al
raggiungimento  dei  requisiti contributivi per il pensiona-
mento. Pertanto, il riferimento della legge alla circostanza
dell'avvenuta  cessazione  o  sospensione dell'iscrizione al
Fondo, da sola insufficiente a far  maturare  il  diritto  a
pensione,  sta  a  significare  l'intento di consentire tale
prosecuzione volontaria fino al raggiungimento  del  diritto
al  tipo di pensione, per anzianita' o per vecchiaia, che si
realizzi per primo, quale risulta disciplinato dalla  norma-
tiva  speciale  e  da  quella  introdotta  dalla riforma del
sistema previdenziale.
     In base a quanto dispone l'ultimo  comma  dell'art.  28
della legge n. 293/1956, e' preclusa, per gli stessi periodi
di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro,  non  solo  la
possibilita'  di  una  doppia  assicurazione  IVS al Fondo e
all'A.G.O. ma anche la  possibilita'  di  una  contemporanea
prosecuzione  volontaria  della  contribuzione  nel  Fondo e
nell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
     Mentre  puo'  apparire  pleonastica   la   disposizione
secondo  cui uno stesso rapporto di lavoro non puo' determi-
nare una contemporanea assicurazione nel Fondo e nel  regime
generale, il principio di escludere altresi' la possibilita'
della coesistenza di due contribuzioni  volontarie  in  tali
regimi  avrebbe  come  effetto quello di dover respingere la
domanda presentata al Fondo speciale, ma anche  tale  circo-
stanza  di  fatto non si verifica piu' da quando la norma di
cui all'art. 3 della legge n.  1079/1971  ha  consentito  il
riconoscimento  nel  Fondo  stesso  di  tutti  i  periodi di
assicurazione obbligatoria costituiti nel regime generale.
     Devesi, inoltre, precisare che, durante  i  periodi  di
iscrizione  in forma obbligatoria al Fondo, la contribuzione
volontaria  nell'A.G.O.  e'  comunque  preclusa  stante   il
divieto  di  cui all'art. 5 del D.P.R. 31.12.71, n. 1432. Al
contrario,   un    soggetto    iscritto    obbligatoriamente
nell'A.G.O.  o  anche nelle gestioni autonome o presso altre
forme di previdenza,  puo'  contribuire  volontariamente  al
Fondo  speciale  ancorche' contestualmente a tali iscrizioni
obbligatorie.
     In entrambe le ipotesi di interruzione e di sospensione
del  rapporto  di  lavoro  in cui e' ammessa la prosecuzione
volontaria, e' dovuto un contributo trimestrale pari nel suo
ammontare  a  quello che l'Azienda avrebbe dovuto complessi-
vamente versare per un lavoratore attivo  appartenente  alla
stessa  categoria  ed  avente  la stessa anzianita' del pro-
secutore volontario al  momento  della  cessazione  o  della
sospensione  dal  servizio  ovvero  ancora  al  momento  del
passaggio alla categoria dei dirigenti.
     La retribuzione sulla quale si calcola il contributo e'
quella  teorica  che  il  prosecutore volontario, ove avesse
continuato a prestare servizio  nella  qualifica  rivestita,
avrebbe  nel  corso  del  tempo percepito tenuto conto della
normale evoluzione o lievitazione contrattuale  e,  percio',
si  assume  a  riferimento  la retribuzione di un lavoratore
della stessa categoria e con la stessa anzianita' di  servi-
zio  quale  si  evolve  durante  il periodo di contribuzione
volontaria in base alle vicende normative  e  dei  contratti
collettivi di lavoro (variazioni dell'aliquota contributiva,
della contingenza, dei contratti, etc.).
     I dati retributivi che occorrono  debbono,  ovviamente,
essere richiesti alle Aziende di appartenenza o in relazione
al periodo di aspettativa o, anno per  anno,  per  tutto  il
periodo  da  coprire  mediante  contribuzione  volontaria  e
sull'ammontare di tali retribuzioni il contributo volontario
e'  calcolato applicando l'aliquota complessiva del Fondo in
vigore con l'addizionale dello 0,10% previsto per il  finan-
ziamento  degli Asili-nido ed e' rapportato al valore trime-
strale.
     Il versamento del contributo volontario cosi'  determi-
nato deve essere effettuato:
a)  in  unica  soluzione,  entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, per l'intero importo dovuto,  relativamente
ai  trimestri  che,  all'atto  della richiesta stessa, siano
gia' decorsi;
b) con periodicita' trimestrale, entro il giorno 20 del mese
successivo  ad  ogni  trimestre  solare,  per  i  contributi
volontari correnti.
     In caso di versamento effettuato  in  ritardo  oltre  i
termini anzidetti, saranno addebitati gli interessi al tasso
legale.
     Poiche' i contributi  volontari  possono  cambiare  nel
tempo  a  seguito di variazione dell'aliquota contributiva o
di rinnovo dei  contratti  di  lavoro  anche  con  efficacia
retroattiva,  le  SAP  dovranno quantificare e richiedere ai
prosecutori  volontari  i  relativi  conguagli  secondo   le
modalita'  di  cui  alla precedente lettera a) per i periodi
pregressi ed a rendere noto l'importo  aggiornato  del  con-
tributo  volontario  dovuto  per  i  periodi  trimestrali  a
venire.
     E' opportuno, a tal fine, che le  SAP  effettuino  tali
operazioni  di  aggiornamento della contribuzione volontaria
dovuta  previa  l'acquisizione  delle  notizie  e  dei  dati
retributivi  occorrenti  da  parte delle Aziende di apparte-
nenza dei prosecutori volontari  con  periodicita'  annuale,
salvo casi particolari.
     Da  ultimo,  si  precisa  che,  riguardo alla decadenza
dalla facolta' di proseguire  volontariamente  la  contribu-
zione  al  Fondo, la regolamentazione e' contenuta nell'art.
29 della legge 31.3.56 n. 293, norma questa  che  disciplina
la   possibilita'  di  costituire  nel  regime  assicurativo
generale la posizione di coloro che cessano  dall'iscrizione
al  Fondo  stesso senza avere maturato i requisiti contribu-
tivi per il diritto a pensione.
     Dispone, infatti, tale norma  che,  per  l'iscritto  il
quale,  dopo  essersi  avvalso della facolta' di contribuire
volontariamente, sospenda i versamenti per piu' di un  anno,
si  deve procedere alla costituzione della posizione assicu-
rativa maturata nel Fondo mediante trasferimento  all'A.G.O.
ed  e'  proprio  tale  circostanza che, imposta dalla norma,
determina  l'impossibilita',  per  decadenza,  di  avvalersi
ulteriormente  della  facolta' della prosecuzione volontaria
in argomento.
     A determinare la decadenza  anzidetta,  deve  ritenersi
che  sia, non solo la sospensione dei versamenti del contri-
buto in tutto o in parte dovuto  protrattasi  per  oltre  un
anno,  ma  anche  l'omesso  o  ritardato  versamento di tale
contributo per un periodo di un  anno  ancorche'  decorrente
dalla richiesta originaria di pagamento.
     I  versamenti contributivi, anche parziali, per i quali
non sia intervenuta la decadenza, restano validi e  determi-
nano  l'accredito  sulla  posizione  assicurativa dei corri-
spondenti periodi per intero o in proporzione della  contri-
buzione versata.
     L'avvenuta decadenza della prosecuzione volontaria deve
essere notificata all'interessato.
III - FONDO "AUTOFERROTRAMVIERI"
     Al  personale  iscritto  al  Fondo e' data facolta', al
termine del rapporto di  lavoro,  di  effettuare  versamenti
volontari  a  copertura dei periodi carenti di contribuzione
obbligatoria non piu' dovuta per  effetto  della  cessazione
dell'iscrizione al Fondo stesso.
     La  possibilita', cui si e' accennato sopra, di eserci-
tare la facolta' di effettuare il versamento  di  contributi
volontari  e'  disciplinata  dagli artt. 25 e seguenti della
legge 28.7.1961, n.  830  e  dall'art.  36  della  legge  n.
889/1971.
     Secondo  la normativa su richiamata e che e' stata gia'
illustrata con circolare n. 194 del  10.8.93,  si  ribadisce
che,  quando  un lavoratore venga esonerato o si dimetta dal
servizio prestato alle dipendenze di un'Azienda con  obbligo
di  iscrizione  al  Fondo,  e'  data  facolta' al lavoratore
medesimo  di  proseguire  volontariamente   tale   copertura
assicurativa, alle condizioni che seguono:
A)  - sia stato gia' acquisito presso il Fondo un periodo di
contribuzione di almeno cinque anni;
B) - venga presentata apposita domanda entro e non oltre  il
termine  di  sei  mesi  decorrenti dalla data dalla quale e'
cessato  l'obbligo  della  iscrizione  al  Fondo  a   carico
dell'Azienda  di  appartenenza  dell'interessato  (esonero o
dimissioni dal servizio).
     Per quanto concerne gli altri aspetti del problema e in
particolare  le  condizioni  preclusive  della  prosecuzione
volontaria presso il Fondo in argomento si rinvia  a  quanto
contenuto nella citata circolare n. 194/1993.
     Si  conferma, tuttavia, che il contributo volontario e'
calcolato in misura pari all'aliquota contributiva  prevista
per il personale in servizio della retribuzione pensionabile
relativa agli ultimi dodici mesi di  servizio,  retribuzione
che  deve essere determinata con gli stessi criteri e con le
stesse limitazioni previsti per i casi  di  pensionamento  e
che,  come e' noto, non coincide con la retribuzione imponi-
bile sulla quale  sono  calcolati  i  contributi  dovuti  al
Fondo.
     Inoltre, tale retribuzione pensionabile successivamente
dovra' essere adeguata d'ufficio  con  periodicita'  annuale
sulla  base  delle  variazioni  del  numero indice del costo
della vita ed il relativo contributo dovra', di conseguenza,
essere  conguagliato. Anche i versamenti a conguaglio dovuti
per effetto di tali variazioni statistiche  dovranno  essere
eseguiti  non  oltre  il  termine  di sei mesi dalla data di
notifica della richiesta dell'Istituto, a pena di decadenza.
Le variazioni di cui sopra e' cenno verranno di anno in anno
rese note a mezzo circolare a cura della Direzione  Generale
dell'Istituto.
     In  relazione alla circostanza che il contributo volon-
tario deve essere versato con periodicita' mensile,  il  cui
termine  e'  da  individuarsi  nel  giorno  20  di ogni mese
successivo a quello di riferimento del contributo stesso, si
dispone  che  le somme versate in ritardo oltre tale termine
siano maggiorate dell'interesse al tasso legale.
     Da ultimo  si  precisa  che  il  contributo  dovuto  in
ragione  percentuale  della  retribuzione  pensionabile deve
essere maggiorato del contributo previsto  per  gli  "Asili-
nido", il quale ne costituisce appunto un'addizionale.
IV - RIMBORSO CONTRIBUZIONE INDEBITA
     Per  tutti e tre i Fondi in argomento, ove si riscontri
che determinati contributi siano stati versati in violazione
delle  disposizioni  di  legge  che  regolano  la  materia e
percio' risultino indebiti, si provvedera' al rimborso delle
relative somme senza maggiorazione di interessi.
V - ISTRUZIONI CONTABILI
     I versamenti dei contributi volontari di pertinenza dei
Fondi speciali di cui sopra e' cenno dovranno essere  effet-
tuati  a  mezzo  bollettino  di  c/c postale previsto per le
"riscossioni varie",  nel  retro  del  quale  dovra'  essere
riportata la seguente causale precompilata:
- "V.V. Fondo EL" - per il Fondo Elettrici;
- "V.V. Fondo ET" - per il Fondo Autoferrotranvieri;
- "V.V. Fondo TT" - per il Fondo Telefonici.
     Le  somme  riscosse a tale titolo dovranno essere impu-
tate ai conti di transito di  nuova  istituzione  ELR  52/52
(Fondo  Elettrici),  ETR  52/52 (Fondo Autoferrotranvieri) e
TLR 52/52 (Fondo Telefonici)  che  saranno  assistiti  dalla
causale  esistente  di mod. FL02: 10501 "Versamenti Volonta-
ri".
     Pertanto, le riscossioni provenienti da  TEF,  inizial-
mente  imputate al conto GPA 52/99, dovranno essere rilevate
ai suddetti conti ... 52/52 attraverso  appositi  storni  di
cassa.
     Nell'eventualita'  che  siano  applicati  gli interessi
legali per ritardato versamento delle somme dovute  rispetto
ai  termini  stabiliti, gli stessi dovranno essere rilevati,
indipendentemente dal Fondo cui afferiscono,  al  conto  GPA
23/99 "Interessi attivi diversi".
     In  considerazione  che  nell'importo  complessivo  dei
contributi volontari di che trattasi e' compreso il  contri-
buto  addizionale  dello  0,10%  destinato  al finanziamento
degli asili - nido di cui alla legge n. 1044/1971,  ai  fini
della  ripartizione  degli  stessi  ai  conti  di definitiva
imputazione,  si  rappresenta  l'esigenza   che   da   parte
dell'Ufficio  gestione  posizioni assicurative venga annual-
mente predisposto il registro di mod. F.S. Vol. (V. allegato
n.  1)  nel  quale  ,  successivamente  alla ricezione della
documentazione attestante  il  versamento,  dovranno  essere
annotati i dati ivi previsti.
     Alla  fine  di  ciascun  esercizio, il predetto Ufficio
provvedera' a chiudere il registro di  mod.  F.S.Vol.  tota-
lizzando  le  diverse  colonne  e  a  predisporre, dopo aver
accertato la concordanza tra il saldo dei conti  ELR  52/52,
ETR  52/52  e  TLR 52/52 ed i totali risultanti, rispettiva-
mente, alle colonne 3, 6  e  9  del  registro  medesimo,  un
biglietto contabile di mod. SC3 in triplice copia contenente
la seguente registrazione in P.D.:
a debito dei conti
ELR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 3);
ETR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 6);
TLR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 9).
a credito dei conti
ELR 22/20 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 4);
ETR 22/20 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 7);
TLR 22/20 (per l'importo  totale  evidenziato  alla  colonna
10);
GTT 22/77 (per l'importo risultante dalla somma dei totali
           evidenziati alle colonne 5, 8 e 11).
     Due  copie del mod. SC3 dovranno essere inviate all'Uf-
ficio competente  per  la  contabilita'  che  provvedera'  a
registrarlo sul sistema contabile e a restituirne una copia,
con gli estremi della registrazione a giornale,  all'Ufficio
gestione  posizioni  assicurative  il  quale  avra'  cura di
riportare detti estremi sul mod. F.S.Vol..
     Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessita' di
verificare  che, dopo la suddetta registrazione contabile, i
conti ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52  risultino  chiusi  a
pareggio  in quanto gli stessi sono esclusi dalle operazioni
automatizzate di ripresa in carico dei saldi.
     Qualora si  debba  dar  luogo  ad  eventuali  rimborsi,
secondo  quanto previsto nel precedente punto IV, gli stessi
saranno imputati ai conti esistenti ELR (ETR -  TLR)  34/00,
per la quota I.V.S. di pertinenza del Fondo cui fanno carico
i rimborsi medesimi, e GTT  34/00,  per  la  quota  relativa
all'aliquota  addizionale dello 0,10% destinata agli asili -
nido.
     Nell'allegato n. 2  vengono riportati sia  i  conti  di
nuova  istituzione  che  quelli  resi movimentabili da parte
delle Sedi citati nella presente circolare.
                         ***********
     Alla presente circolare si  allegano  i  fac-simile  di
lettere   di  autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria
predisposte per il Fondo "Telefonici" (ved. allegato n.  3),
per il Fondo "Elettrici" (ved. allegato n. 4) e per il Fondo
"Autoferrotramvieri (ved. allegato n.  5),  moduli  che  do-
vranno essere riprodotti dalle SAP secondo il fabbisogno, in
attesa della eventuale adozione di procedure automatizzate.
     Le SAP che trattano le pratiche di autorizzazione  alla
prosecuzione   volontaria   in  argomento  provvederanno  ad
inviare agli interessati con le relative  lettere  di  auto-
rizzazione un congruo numero di bollettini di c/c postale.
                         ***********
     Si  fa  presente  che mentre le domande di prosecuzione
volontaria ai Fondi in argomento, tuttora  sospese,  saranno
trasferite  per  la  relativa istruttoria e definizione alle
SAP di residenza dei richiedenti, le  posizioni  dei  prose-
cutori  volontari  che  attualmente  effettuano i versamenti
volontari presso la Sede Centrale saranno  appena  possibile
assegnate  alle SAP competenti territorialmente con apposite
comunicazioni  che  recheranno  tutti  i  dati  ed  elementi
necessari  per  consentire alle stesse di operare in futuro,
da una data che verra' caso per caso prefissata, l'ulteriore
riscossione dei versamenti.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                       TRIZZINO
La  presente  circolare, viene trasmessa, escluso l'allegato
n. 1 per il  quale  si  rinvia  al  supporto  cartaceo,  con
messaggio  T.P.  per  consentirne  l'immediata conoscenza ed
applicazione.
                                        ALL. 2
                    VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         : M
Codice conto            : ELR 22/20
Denominazione completa  : Contributi volontari
Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : ELR 52/52
Denominazione completa  : Contributi versati dai prosecutori
                          volontari - Da ripartire
Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI
                          VOLONTARI- DA RIPARTIRE
Tipo variazione         : M
Codice conto            : ETR 22/20
Denominazione completa  : Contributi volontari
Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : ETR 52/52
Denominazione completa  : Contributi versati dai prosecutori
                          volontari - Da ripartire
Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI
                          VOLONTARI - DA RIPARTIRE
Tipo variazione         : M
Codice conto            : TLR 22/20
Denominazione completa  : Contributi volontari
Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : TLR 52/52
Denominazione completa  : Contributi versati dai prosecutori
                          volontari - Da ripartire
Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI
                          VOLONTARI - DA RIPARTIRE
                                             ALL. 3
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
     Sede di
     Ufficio
RACCOMANDATA A.R.
ALL. n.
                              OGGETTO: Fondo previdenza
                              personale telefonici
                              Prosecuzione volontaria
                         AL
     Si  comunica che la domanda inoltrata in data         ,
intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione   alla   prosecuzione
volontaria  dell'iscrizione al Fondo indicato in oggetto, e'
stata accolta.
     Ella risulta iscritto al Fondo medesimo dal
al          con la seguente anzianita' assicurativa:
1) Periodo utile ai fini del diritto a pensione:
     anni    mesi    giorni
2) Periodo utile ai fini della misura della pensione:
     anni    mesi    giorni
     Cio'  premesso,  si  fa  presente  che  la  S.V. dovra'
versare a questa Sede ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
4.12.1956,  n.  1450,  uno dei sottoindicati importi di con-
tributi annui determinati nella misura massima  del  contri-
buto  intero  od  in  misura percentuale ridotta, sulla base
dell'ammontare dei contributi corrisposti in Suo  favore  in
relazione agli ultimi dodici mesi di servizio:
          100%  L.                 75%  L.
           50%  L.                 25%  L.
     Il pagamento dovra' essere effettuato  in  rate  trime-
strali  posticipate a cominciare dal trimestre in corso alla
data della presente autorizzazione, scadenti  il  giorno  20
del  mese  successivo  a  ciascun  trimestre  solare, pari a
seconda della percentuale  prescelta  ad  uno  dei  seguenti
importi:
          100%  L.                 75%  L.
           50%  L.                 25%  L.
     In relazione alla scelta effettuata  dalla  S.V.  sara'
riconosciuto  coperto  nel Fondo ai fini del diritto e della
misura della pensione il seguente periodo per ogni  anno  di
versamento:
          100%  N   12 mesi        75%  N   9 mesi
           50%  N    6 mesi        25%  N   3 mesi
     Oltre a quanto precede, la S.V. ha facolta'  di  effet-
tuare  la  regolarizzazione  contributiva del periodo inter-
corrente tra la  data  di  cessazione  dal  servizio  ed  il
trimestre  solare  gia'  interamente decorso alla data della
presente  autorizzazione  mediante  versamento  della  somma
corrispondente  alla  percentuale  prescelta, nel termine di
trenta giorni da quest'ultima data:
          100%  L.                 75%  L.
           50%  L.                 25%  L.
     I pagamenti dovranno essere effettuati con gli allegati
bollettini di c/c postale intestati a
con la causale "V.V. FONDO TT".
     Si  avverte che tutti versamenti dovranno essere effet-
tuati entro i termini stabiliti, al fine  di  evitare  l'ap-
plicazione degli interessi al tasso legale.
     Si  comunica infine che, qualora la S.V. lasci trascor-
rere un anno dalla data della presente senza aver effettuato
alcun  versamento,  ovvero sospenda i versamenti per piu' di
un  anno,  la  presente  autorizzazione  dovra'   intendersi
automaticamente revocata.
                              IL DIRIGENTE
                                            ALL. 4
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
     Sede di
    Ufficio
                              OGGETTO: Fondo di Previdenza
                              Elettrici; Art. 28 legge n.
                              293 del 31.3.1956: Versamenti
                              Volontari.
RACCOMANDATA A.R.
ALL. N.
                         Al
     Si comunica che la domanda inoltrata dalla S.V. in
data                   , intesa ad ottenere l'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria  dell'iscrizione  al  Fondo  di
Previdenza  Elettrici,  ai  sensi  della  norma  indicata in
oggetto, e' stata accolta.
     L'importo da  versare,  ai  sensi  dell'art.  28  della
citata legge n. 293, nel testo modificato dall'art. 12 della
legge 3.2.1963, n. 53, corrisponde al contributo  dovuto  al
Fondo  per  un  lavoratore  in  servizio di categoria ed an-
zianita' pari a quelle acquisite dalla S.V.  all'atto  della
risoluzione  o  sospensione  del  rapporto  di  lavoro ed e'
costituito sia dalla quota a carico  della  Azienda  che  da
quella a carico del dipendente.
     Cio'  premesso,  si comunicano gli importi contributivi
che la S.V. deve versare come risultano ai seguenti punti  I
e II:
I - Per il periodo dal         (giorno successivo
    all'esonero dal servizio) al
    (ultimo giorno del trimestre solare gia' decorso)
    L.                 , da versare entro 30 giorni dalla
    data di ricevimento della presente lettera;
II -Per ogni successivo trimestre intero, a cominciare da
    quello in corso alla data della presente lettera,
    L.                 , da versare entro il giorno 20 del
    mese successivo ad ogni trimestre solare.
     Detti importi dovranno essere versati utilizzando gli
     allegati    bollettini    di c/c postale,  intestati a
                  con la causale "V.V. Fondo EL".
     La misura dei contributi e' provvisoria  e  sara'  per-
tanto  modificata  in relazione alle variazioni di carattere
generale  e  collettivo  che  dovessero  intervenire   nella
retribuzione  imponibile  dei  dipendenti  in   servizio   o
dell'aliquota contributiva.
     Di  cio'  sara' data opportuna notizia alla S.V. per il
versamento delle relative eventuali differenze a conguaglio.
     Nel frattempo la S.V. e' tenuta a versare  gli  importi
sopra  indicati,  con  l'avvertenza che il versamento dovra'
essere effettuato  nel  rispetto  dei  termini  di  scadenza
assegnati  per  evitare  la  applicazione degli accessori di
legge (interessi al tasso legale).
     Si avverte infine che, qualora la S.V.  lasci  trascor-
rere un anno dalla data della presente senza aver effettuato
alcun versamento, oppure sospenda i versamenti per oltre  un
anno,  la  presente autorizzazione dovra' intendersi automa-
ticamente revocata.
                                   IL DIRIGENTE
                                        ALL. 5
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
     Sede INPS
     Ufficio
 ALL. n.
                         OGGETTO: Prosecuzione volontaria
                         dell'iscrizione al Fondo
                         "Autoferrotramvieri".
RACCOMANDATA A.R.
                              AL
     Si comunica che la domanda del               con     la
quale  la  S.V.  - avvalendosi della facolta' concessa dagli
articoli 25 e seguenti della legge 23.7.1961, n.  830  -  ha
chiesto  di  essere  ammessa  alla  prosecuzione  volontaria
dell'iscrizione al Fondo di previdenza per  gli  addetti  ai
pubblici  servizi  di  trasporto,  e' stata accolta e che il
contributo mensile dovuto a far tempo dal                 ,
ammonta a L.
     Per la regolarizzazione del periodo pregresso dal
al                  ,  la  S.V.  dovra'  versare,  entro  30
giorni dalla data della presente, la somma di L.
     Dal mese di              in poi' la S.V. dovra' versare
entro  il  giorno  20  del  mese  successivo a quello cui si
riferisce il contributo mensile anzidetto la somma di L.
     I  versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a
mezzo degli allegati bollettini di c/c postale
intestati a                   precisando  la  causale  "V.V.
Fondo ET".
     Sulle somme versate  in  ritardo  rispetto  ai  termini
assegnati  verranno addebitati gli interessi al tasso legale
del 10% annuo.
     Si avverte che, a norma della citata legge n. 830/1961,
la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei
mesi comporta la decadenza dalla  facolta'  di  prosecuzione
volontaria dell'iscrizione al Fondo in oggetto.
                                   IL DIRIGENTE