940712 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE Circolare n. 196 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decentramento delle funzioni riguardanti la contribuzione volontaria nei Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e gli "Autoferrotramvieri". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE Roma, 28 giugno 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 196 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decentramento delle funzioni riguardanti la contribuzione volontaria nei Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e gli "Autoferrotramvieri". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. ALL.5 Si demandano, alla competenza delle Sedi autonome di produzione, gli adempimenti in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione ai Fondi speciali di previ- denza indicati in oggetto, riguardante gli assicurati che intendano raggiungere il requisito di anzianita' contribu- tiva necessaria per ottenere la liquidazione della pensione a carico dei Fondi stessi. Le disposizioni di legge che disciplinano l'istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione nei tre Fondi in argomento presentano caratteristiche solo parzial- mente comuni e, quindi, per comodita' di esposizione ver- ranno illustrate separatamente nei loro contenuti normativi per la loro pratica applicazione. I - FONDO "TELEFONICI" La prosecuzione volontaria, disciplinata dagli artt. 12 e 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e dall'art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' finalizzata al mantenimento dell'iscrizione al Fondo fino al conseguimento della pensione. Dalle citate disposizioni e' dato rilevare, infatti, che il riferimento all'iscritto che cessi senza aver matu- rato il diritto a pensione ed il fine che la prosecuzione volontaria deve realizzare stanno a significare, in primo luogo, che e' possibile proseguire volontariamente la contribuzione fino al raggiungimento del diritto al tipo di pensionamento che si realizza per primo e non anche per periodi ulteriori. Pertanto, chi non ha ancora superato l'eta' pensiona- bile, puo' proseguire fino al compimento dell'eta' medesima o anche oltre ma fino al conseguimento del minimo di iscri- zione previsto per la pensione di vecchiaia. Il titolare della pensione di invalidita' non puo', in ogni caso, essere autorizzato alla prosecuzione volontaria per incrementare la propria anzianita' di iscrizione, mentre chi non raggiunge l'eta' pensionabile puo' contribuire volontariamente fino al raggiungimento del massimo della pensione (90% della retribuzione annua pensionabile). La concessione della prosecuzione volontaria e' subor- dinata alle seguenti condizioni: A) presentazione della domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio; B) un anno di effettiva iscrizione al Fondo (anche da riscatto o ricongiunzione) maturato all'atto della domanda; C) inesistenza di contemporaneo rapporto di lavoro che comporti la iscrizione a qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria e, per effetto dell'art. 27 della citata legge n. 1450/1956, di contestuale contribuzione volontaria nell'A.G.O. L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari e' sospesa d'ufficio dal momento in cui l'iscritto presti attivita' lavorativa con assicurazione al regime generale o ad una qualsiasi delle altre forme obbligatorie di previdenza ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi. Peraltro, agli iscritti autorizzati alla prosecu- zione volontaria nel Fondo prima del 20.1.1957, data di entrata in vigore della legge n. 1450/1956, in base alle norme precedenti, tale limitazione non ha trovato applica- zione fino al raggiungimento dei 14 anni, mesi 6 e giorni 1 (15 anni) di iscrizione; D) versamento annuo di un importo pari all'ammontare dei contributi obbligatori relativi agli ultimi dodici mesi di servizio del richiedente da rapportarsi al periodo di prosecuzione volontaria. All'importo cosi determinato si somma l'addizionale dello 0,10% Asili-nido. La contribuzione volontaria puo' cambiare nel tempo a seguito di variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo. In tale ipotesi, le SAP dovranno ricalcolare - con tempestivita' - il contributo volontario dovuto a far tempo dalla data in cui ha avuto effetto la variazione dell'ali- quota, richiedere ai prosecutori volontari i conguagli relativi ai periodi pregressi e rendere noto l'importo aggiornato del contributo volontario dovuto per i periodi trimestrali a venire. L'assicurato che, alla cessazione dal servizio, non potendo far valere il periodo minimo di iscrizione per il diritto a pensione (vedi anche decreto legislativo n. 503 del 1992) attraverso contribuzione obbligatoria, figurativa, di riscatto o riconosciuta ad altri titoli e che tale limite raggiunga con successivi versamenti volontari puo' sospen- dere i versamenti volontari conservando in tal modo la qualita' di iscritto ai fini delle prestazioni previste dalla normativa del Fondo. Per la verifica del termine di decadenza previsto per la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria viene presa in considerazione la data di presentazione di tale domanda, mentre la data di cessazione dal servizio risulta dalla dichiarazione aziendale. In base a quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 1790/1962, l'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25% o al 50% o al 75% di quello intero. In tal caso, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per il quale risulta versato il contributo ai fini del diritto a pensione mentre si considera la retribuzione corrispondente all'intero contributo ai fini della misura della pensione. Per la pratica attuazione della normativa di cui trattasi, si chiarisce che, per ogni anno di versamento, viene riconosciuto coperto nel Fondo il seguente periodo ai fini del diritto e della misura della pensione: 100% = 12 mesi, 75% = 9 mesi; 50% = 6 mesi e 25% = 3 mesi: Definita la domanda di prosecuzione volontaria con la determinazione dell'importo, si dovra' provvedere alla notifica all'interessato con l'invito al versamento del contributo dovuto. Al fine di facilitare la scelta dell'importo da versa- re, all'interessato devono essere indicati gli importi dei contributi determinati nella misura massima annuale del contributo intero (100%) od in misura percentuale ridotta (75%, 50%, 25%), sulla base dell'ammontare dei contributi corrisposti relativamente agli ultimi dodici mesi di servi- zio. Il pagamento dovra' essere effettuato con periodicita' trimestrale, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre solare cui la contribuzione si riferisce (D.M. 24.2.1984 emesso in attuazione dell'art. 1 della legge 11.11.1983, n. 638). Il primo pagamento dovra' essere effettuato entro il giorno venti del mese successivo al trimestre solare nel corso del quale viene notificata l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. All'interessato dovra' inoltre essere offerta la possibilita' di effettuare entro lo stesso termine previsto per il primo pagamento la regolarizzazione contributiva del periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio ed il trimestre solare decorso alla data dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Il predetto versamento, nonche' quello relativo alle rate trimestrali, dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti al fine di evitare l'applicazione degli interessi al tasso legale. I versamenti non potranno in ogni caso essere effet- tuati oltre il termine di un anno dalla data della notifica ne' essere sospesi per un periodo superiore ad un anno a pena di decadenza. In caso di revoca, per intervenuta decadenza, dell'au- torizzazione di cui trattasi, si procede, qualora l'inte- ressato non abbia raggiunta l'anzianita' contributiva minima per il diritto a pensione, alla costituzione della posizione assicurativa nell'A.G.O. ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1450/1956. II - FONDO "ELETTRICI" In base alle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge 31.3.1956, n. 293 e successive modificazioni apportate dall'art. 12 della legge 3.2.1963, n. 53, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo puo' essere concessa all'iscritto che: A) abbia maturato almeno un anno di contribuzione al Fondo; B) presenti domanda di prosecuzione volontaria della con- tribuzione al Fondo, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla cessazione dal servizio ovvero dalla data di passaggio nella categoria di "dirigente", come tale non piu' iscrivibile in forma obbligatoria al Fondo. La facolta' di effettuare versamenti volontari della contribuzione al Fondo e' stata estesa altresi' agli iscritti ancora in servizio nei confronti dei quali l'A- zienda di appartenenza adotti un provvedimento di sospen- sione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro in vigore, sempre che essi abbiano maturato un anno di contribuzione e presentino apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui gli stessi richiedenti abbiano ottenuto la sospensione del rapporto di lavoro. La prosecuzione volontaria in parola e' preordinata al raggiungimento dei requisiti contributivi per il pensiona- mento. Pertanto, il riferimento della legge alla circostanza dell'avvenuta cessazione o sospensione dell'iscrizione al Fondo, da sola insufficiente a far maturare il diritto a pensione, sta a significare l'intento di consentire tale prosecuzione volontaria fino al raggiungimento del diritto al tipo di pensione, per anzianita' o per vecchiaia, che si realizzi per primo, quale risulta disciplinato dalla norma- tiva speciale e da quella introdotta dalla riforma del sistema previdenziale. In base a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 293/1956, e' preclusa, per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, non solo la possibilita' di una doppia assicurazione IVS al Fondo e all'A.G.O. ma anche la possibilita' di una contemporanea prosecuzione volontaria della contribuzione nel Fondo e nell'assicurazione generale obbligatoria stessa. Mentre puo' apparire pleonastica la disposizione secondo cui uno stesso rapporto di lavoro non puo' determi- nare una contemporanea assicurazione nel Fondo e nel regime generale, il principio di escludere altresi' la possibilita' della coesistenza di due contribuzioni volontarie in tali regimi avrebbe come effetto quello di dover respingere la domanda presentata al Fondo speciale, ma anche tale circo- stanza di fatto non si verifica piu' da quando la norma di cui all'art. 3 della legge n. 1079/1971 ha consentito il riconoscimento nel Fondo stesso di tutti i periodi di assicurazione obbligatoria costituiti nel regime generale. Devesi, inoltre, precisare che, durante i periodi di iscrizione in forma obbligatoria al Fondo, la contribuzione volontaria nell'A.G.O. e' comunque preclusa stante il divieto di cui all'art. 5 del D.P.R. 31.12.71, n. 1432. Al contrario, un soggetto iscritto obbligatoriamente nell'A.G.O. o anche nelle gestioni autonome o presso altre forme di previdenza, puo' contribuire volontariamente al Fondo speciale ancorche' contestualmente a tali iscrizioni obbligatorie. In entrambe le ipotesi di interruzione e di sospensione del rapporto di lavoro in cui e' ammessa la prosecuzione volontaria, e' dovuto un contributo trimestrale pari nel suo ammontare a quello che l'Azienda avrebbe dovuto complessi- vamente versare per un lavoratore attivo appartenente alla stessa categoria ed avente la stessa anzianita' del pro- secutore volontario al momento della cessazione o della sospensione dal servizio ovvero ancora al momento del passaggio alla categoria dei dirigenti. La retribuzione sulla quale si calcola il contributo e' quella teorica che il prosecutore volontario, ove avesse continuato a prestare servizio nella qualifica rivestita, avrebbe nel corso del tempo percepito tenuto conto della normale evoluzione o lievitazione contrattuale e, percio', si assume a riferimento la retribuzione di un lavoratore della stessa categoria e con la stessa anzianita' di servi- zio quale si evolve durante il periodo di contribuzione volontaria in base alle vicende normative e dei contratti collettivi di lavoro (variazioni dell'aliquota contributiva, della contingenza, dei contratti, etc.). I dati retributivi che occorrono debbono, ovviamente, essere richiesti alle Aziende di appartenenza o in relazione al periodo di aspettativa o, anno per anno, per tutto il periodo da coprire mediante contribuzione volontaria e sull'ammontare di tali retribuzioni il contributo volontario e' calcolato applicando l'aliquota complessiva del Fondo in vigore con l'addizionale dello 0,10% previsto per il finan- ziamento degli Asili-nido ed e' rapportato al valore trime- strale. Il versamento del contributo volontario cosi' determi- nato deve essere effettuato: a) in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, per l'intero importo dovuto, relativamente ai trimestri che, all'atto della richiesta stessa, siano gia' decorsi; b) con periodicita' trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre solare, per i contributi volontari correnti. In caso di versamento effettuato in ritardo oltre i termini anzidetti, saranno addebitati gli interessi al tasso legale. Poiche' i contributi volontari possono cambiare nel tempo a seguito di variazione dell'aliquota contributiva o di rinnovo dei contratti di lavoro anche con efficacia retroattiva, le SAP dovranno quantificare e richiedere ai prosecutori volontari i relativi conguagli secondo le modalita' di cui alla precedente lettera a) per i periodi pregressi ed a rendere noto l'importo aggiornato del con- tributo volontario dovuto per i periodi trimestrali a venire. E' opportuno, a tal fine, che le SAP effettuino tali operazioni di aggiornamento della contribuzione volontaria dovuta previa l'acquisizione delle notizie e dei dati retributivi occorrenti da parte delle Aziende di apparte- nenza dei prosecutori volontari con periodicita' annuale, salvo casi particolari. Da ultimo, si precisa che, riguardo alla decadenza dalla facolta' di proseguire volontariamente la contribu- zione al Fondo, la regolamentazione e' contenuta nell'art. 29 della legge 31.3.56 n. 293, norma questa che disciplina la possibilita' di costituire nel regime assicurativo generale la posizione di coloro che cessano dall'iscrizione al Fondo stesso senza avere maturato i requisiti contribu- tivi per il diritto a pensione. Dispone, infatti, tale norma che, per l'iscritto il quale, dopo essersi avvalso della facolta' di contribuire volontariamente, sospenda i versamenti per piu' di un anno, si deve procedere alla costituzione della posizione assicu- rativa maturata nel Fondo mediante trasferimento all'A.G.O. ed e' proprio tale circostanza che, imposta dalla norma, determina l'impossibilita', per decadenza, di avvalersi ulteriormente della facolta' della prosecuzione volontaria in argomento. A determinare la decadenza anzidetta, deve ritenersi che sia, non solo la sospensione dei versamenti del contri- buto in tutto o in parte dovuto protrattasi per oltre un anno, ma anche l'omesso o ritardato versamento di tale contributo per un periodo di un anno ancorche' decorrente dalla richiesta originaria di pagamento. I versamenti contributivi, anche parziali, per i quali non sia intervenuta la decadenza, restano validi e determi- nano l'accredito sulla posizione assicurativa dei corri- spondenti periodi per intero o in proporzione della contri- buzione versata. L'avvenuta decadenza della prosecuzione volontaria deve essere notificata all'interessato. III - FONDO "AUTOFERROTRAMVIERI" Al personale iscritto al Fondo e' data facolta', al termine del rapporto di lavoro, di effettuare versamenti volontari a copertura dei periodi carenti di contribuzione obbligatoria non piu' dovuta per effetto della cessazione dell'iscrizione al Fondo stesso. La possibilita', cui si e' accennato sopra, di eserci- tare la facolta' di effettuare il versamento di contributi volontari e' disciplinata dagli artt. 25 e seguenti della legge 28.7.1961, n. 830 e dall'art. 36 della legge n. 889/1971. Secondo la normativa su richiamata e che e' stata gia' illustrata con circolare n. 194 del 10.8.93, si ribadisce che, quando un lavoratore venga esonerato o si dimetta dal servizio prestato alle dipendenze di un'Azienda con obbligo di iscrizione al Fondo, e' data facolta' al lavoratore medesimo di proseguire volontariamente tale copertura assicurativa, alle condizioni che seguono: A) - sia stato gia' acquisito presso il Fondo un periodo di contribuzione di almeno cinque anni; B) - venga presentata apposita domanda entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data dalla quale e' cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo a carico dell'Azienda di appartenenza dell'interessato (esonero o dimissioni dal servizio). Per quanto concerne gli altri aspetti del problema e in particolare le condizioni preclusive della prosecuzione volontaria presso il Fondo in argomento si rinvia a quanto contenuto nella citata circolare n. 194/1993. Si conferma, tuttavia, che il contributo volontario e' calcolato in misura pari all'aliquota contributiva prevista per il personale in servizio della retribuzione pensionabile relativa agli ultimi dodici mesi di servizio, retribuzione che deve essere determinata con gli stessi criteri e con le stesse limitazioni previsti per i casi di pensionamento e che, come e' noto, non coincide con la retribuzione imponi- bile sulla quale sono calcolati i contributi dovuti al Fondo. Inoltre, tale retribuzione pensionabile successivamente dovra' essere adeguata d'ufficio con periodicita' annuale sulla base delle variazioni del numero indice del costo della vita ed il relativo contributo dovra', di conseguenza, essere conguagliato. Anche i versamenti a conguaglio dovuti per effetto di tali variazioni statistiche dovranno essere eseguiti non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica della richiesta dell'Istituto, a pena di decadenza. Le variazioni di cui sopra e' cenno verranno di anno in anno rese note a mezzo circolare a cura della Direzione Generale dell'Istituto. In relazione alla circostanza che il contributo volon- tario deve essere versato con periodicita' mensile, il cui termine e' da individuarsi nel giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento del contributo stesso, si dispone che le somme versate in ritardo oltre tale termine siano maggiorate dell'interesse al tasso legale. Da ultimo si precisa che il contributo dovuto in ragione percentuale della retribuzione pensionabile deve essere maggiorato del contributo previsto per gli "Asili- nido", il quale ne costituisce appunto un'addizionale. IV - RIMBORSO CONTRIBUZIONE INDEBITA Per tutti e tre i Fondi in argomento, ove si riscontri che determinati contributi siano stati versati in violazione delle disposizioni di legge che regolano la materia e percio' risultino indebiti, si provvedera' al rimborso delle relative somme senza maggiorazione di interessi. V - ISTRUZIONI CONTABILI I versamenti dei contributi volontari di pertinenza dei Fondi speciali di cui sopra e' cenno dovranno essere effet- tuati a mezzo bollettino di c/c postale previsto per le "riscossioni varie", nel retro del quale dovra' essere riportata la seguente causale precompilata: - "V.V. Fondo EL" - per il Fondo Elettrici; - "V.V. Fondo ET" - per il Fondo Autoferrotranvieri; - "V.V. Fondo TT" - per il Fondo Telefonici. Le somme riscosse a tale titolo dovranno essere impu- tate ai conti di transito di nuova istituzione ELR 52/52 (Fondo Elettrici), ETR 52/52 (Fondo Autoferrotranvieri) e TLR 52/52 (Fondo Telefonici) che saranno assistiti dalla causale esistente di mod. FL02: 10501 "Versamenti Volonta- ri". Pertanto, le riscossioni provenienti da TEF, inizial- mente imputate al conto GPA 52/99, dovranno essere rilevate ai suddetti conti ... 52/52 attraverso appositi storni di cassa. Nell'eventualita' che siano applicati gli interessi legali per ritardato versamento delle somme dovute rispetto ai termini stabiliti, gli stessi dovranno essere rilevati, indipendentemente dal Fondo cui afferiscono, al conto GPA 23/99 "Interessi attivi diversi". In considerazione che nell'importo complessivo dei contributi volontari di che trattasi e' compreso il contri- buto addizionale dello 0,10% destinato al finanziamento degli asili - nido di cui alla legge n. 1044/1971, ai fini della ripartizione degli stessi ai conti di definitiva imputazione, si rappresenta l'esigenza che da parte dell'Ufficio gestione posizioni assicurative venga annual- mente predisposto il registro di mod. F.S. Vol. (V. allegato n. 1) nel quale , successivamente alla ricezione della documentazione attestante il versamento, dovranno essere annotati i dati ivi previsti. Alla fine di ciascun esercizio, il predetto Ufficio provvedera' a chiudere il registro di mod. F.S.Vol. tota- lizzando le diverse colonne e a predisporre, dopo aver accertato la concordanza tra il saldo dei conti ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52 ed i totali risultanti, rispettiva- mente, alle colonne 3, 6 e 9 del registro medesimo, un biglietto contabile di mod. SC3 in triplice copia contenente la seguente registrazione in P.D.: a debito dei conti ELR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 3); ETR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 6); TLR 52/52 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 9). a credito dei conti ELR 22/20 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 4); ETR 22/20 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 7); TLR 22/20 (per l'importo totale evidenziato alla colonna 10); GTT 22/77 (per l'importo risultante dalla somma dei totali evidenziati alle colonne 5, 8 e 11). Due copie del mod. SC3 dovranno essere inviate all'Uf- ficio competente per la contabilita' che provvedera' a registrarlo sul sistema contabile e a restituirne una copia, con gli estremi della registrazione a giornale, all'Ufficio gestione posizioni assicurative il quale avra' cura di riportare detti estremi sul mod. F.S.Vol.. Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessita' di verificare che, dopo la suddetta registrazione contabile, i conti ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52 risultino chiusi a pareggio in quanto gli stessi sono esclusi dalle operazioni automatizzate di ripresa in carico dei saldi. Qualora si debba dar luogo ad eventuali rimborsi, secondo quanto previsto nel precedente punto IV, gli stessi saranno imputati ai conti esistenti ELR (ETR - TLR) 34/00, per la quota I.V.S. di pertinenza del Fondo cui fanno carico i rimborsi medesimi, e GTT 34/00, per la quota relativa all'aliquota addizionale dello 0,10% destinata agli asili - nido. Nell'allegato n. 2 vengono riportati sia i conti di nuova istituzione che quelli resi movimentabili da parte delle Sedi citati nella presente circolare. *********** Alla presente circolare si allegano i fac-simile di lettere di autorizzazione alla prosecuzione volontaria predisposte per il Fondo "Telefonici" (ved. allegato n. 3), per il Fondo "Elettrici" (ved. allegato n. 4) e per il Fondo "Autoferrotramvieri (ved. allegato n. 5), moduli che do- vranno essere riprodotti dalle SAP secondo il fabbisogno, in attesa della eventuale adozione di procedure automatizzate. Le SAP che trattano le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione volontaria in argomento provvederanno ad inviare agli interessati con le relative lettere di auto- rizzazione un congruo numero di bollettini di c/c postale. *********** Si fa presente che mentre le domande di prosecuzione volontaria ai Fondi in argomento, tuttora sospese, saranno trasferite per la relativa istruttoria e definizione alle SAP di residenza dei richiedenti, le posizioni dei prose- cutori volontari che attualmente effettuano i versamenti volontari presso la Sede Centrale saranno appena possibile assegnate alle SAP competenti territorialmente con apposite comunicazioni che recheranno tutti i dati ed elementi necessari per consentire alle stesse di operare in futuro, da una data che verra' caso per caso prefissata, l'ulteriore riscossione dei versamenti. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO La presente circolare, viene trasmessa, escluso l'allegato n. 1 per il quale si rinvia al supporto cartaceo, con messaggio T.P. per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. ALL. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : M Codice conto : ELR 22/20 Denominazione completa : Contributi volontari Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI Tipo variazione : I Codice conto : ELR 52/52 Denominazione completa : Contributi versati dai prosecutori volontari - Da ripartire Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI VOLONTARI- DA RIPARTIRE Tipo variazione : M Codice conto : ETR 22/20 Denominazione completa : Contributi volontari Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI Tipo variazione : I Codice conto : ETR 52/52 Denominazione completa : Contributi versati dai prosecutori volontari - Da ripartire Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI VOLONTARI - DA RIPARTIRE Tipo variazione : M Codice conto : TLR 22/20 Denominazione completa : Contributi volontari Denominazione abbreviata: CONTRIBUTI VOLONTARI Tipo variazione : I Codice conto : TLR 52/52 Denominazione completa : Contributi versati dai prosecutori volontari - Da ripartire Denominazione abbreviata: CTR. VERSATI DA PROSECUTORI VOLONTARI - DA RIPARTIRE ALL. 3 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di Ufficio RACCOMANDATA A.R. ALL. n. OGGETTO: Fondo previdenza personale telefonici Prosecuzione volontaria AL Si comunica che la domanda inoltrata in data , intesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo indicato in oggetto, e' stata accolta. Ella risulta iscritto al Fondo medesimo dal al con la seguente anzianita' assicurativa: 1) Periodo utile ai fini del diritto a pensione: anni mesi giorni 2) Periodo utile ai fini della misura della pensione: anni mesi giorni Cio' premesso, si fa presente che la S.V. dovra' versare a questa Sede ai sensi dell'art. 12 della legge 4.12.1956, n. 1450, uno dei sottoindicati importi di con- tributi annui determinati nella misura massima del contri- buto intero od in misura percentuale ridotta, sulla base dell'ammontare dei contributi corrisposti in Suo favore in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio: 100% L. 75% L. 50% L. 25% L. Il pagamento dovra' essere effettuato in rate trime- strali posticipate a cominciare dal trimestre in corso alla data della presente autorizzazione, scadenti il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, pari a seconda della percentuale prescelta ad uno dei seguenti importi: 100% L. 75% L. 50% L. 25% L. In relazione alla scelta effettuata dalla S.V. sara' riconosciuto coperto nel Fondo ai fini del diritto e della misura della pensione il seguente periodo per ogni anno di versamento: 100% N 12 mesi 75% N 9 mesi 50% N 6 mesi 25% N 3 mesi Oltre a quanto precede, la S.V. ha facolta' di effet- tuare la regolarizzazione contributiva del periodo inter- corrente tra la data di cessazione dal servizio ed il trimestre solare gia' interamente decorso alla data della presente autorizzazione mediante versamento della somma corrispondente alla percentuale prescelta, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data: 100% L. 75% L. 50% L. 25% L. I pagamenti dovranno essere effettuati con gli allegati bollettini di c/c postale intestati a con la causale "V.V. FONDO TT". Si avverte che tutti versamenti dovranno essere effet- tuati entro i termini stabiliti, al fine di evitare l'ap- plicazione degli interessi al tasso legale. Si comunica infine che, qualora la S.V. lasci trascor- rere un anno dalla data della presente senza aver effettuato alcun versamento, ovvero sospenda i versamenti per piu' di un anno, la presente autorizzazione dovra' intendersi automaticamente revocata. IL DIRIGENTE ALL. 4 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di Ufficio OGGETTO: Fondo di Previdenza Elettrici; Art. 28 legge n. 293 del 31.3.1956: Versamenti Volontari. RACCOMANDATA A.R. ALL. N. Al Si comunica che la domanda inoltrata dalla S.V. in data , intesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo di Previdenza Elettrici, ai sensi della norma indicata in oggetto, e' stata accolta. L'importo da versare, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 293, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 3.2.1963, n. 53, corrisponde al contributo dovuto al Fondo per un lavoratore in servizio di categoria ed an- zianita' pari a quelle acquisite dalla S.V. all'atto della risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro ed e' costituito sia dalla quota a carico della Azienda che da quella a carico del dipendente. Cio' premesso, si comunicano gli importi contributivi che la S.V. deve versare come risultano ai seguenti punti I e II: I - Per il periodo dal (giorno successivo all'esonero dal servizio) al (ultimo giorno del trimestre solare gia' decorso) L. , da versare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera; II -Per ogni successivo trimestre intero, a cominciare da quello in corso alla data della presente lettera, L. , da versare entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre solare. Detti importi dovranno essere versati utilizzando gli allegati bollettini di c/c postale, intestati a con la causale "V.V. Fondo EL". La misura dei contributi e' provvisoria e sara' per- tanto modificata in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo che dovessero intervenire nella retribuzione imponibile dei dipendenti in servizio o dell'aliquota contributiva. Di cio' sara' data opportuna notizia alla S.V. per il versamento delle relative eventuali differenze a conguaglio. Nel frattempo la S.V. e' tenuta a versare gli importi sopra indicati, con l'avvertenza che il versamento dovra' essere effettuato nel rispetto dei termini di scadenza assegnati per evitare la applicazione degli accessori di legge (interessi al tasso legale). Si avverte infine che, qualora la S.V. lasci trascor- rere un anno dalla data della presente senza aver effettuato alcun versamento, oppure sospenda i versamenti per oltre un anno, la presente autorizzazione dovra' intendersi automa- ticamente revocata. IL DIRIGENTE ALL. 5 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede INPS Ufficio ALL. n. OGGETTO: Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo "Autoferrotramvieri". RACCOMANDATA A.R. AL Si comunica che la domanda del con la quale la S.V. - avvalendosi della facolta' concessa dagli articoli 25 e seguenti della legge 23.7.1961, n. 830 - ha chiesto di essere ammessa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e' stata accolta e che il contributo mensile dovuto a far tempo dal , ammonta a L. Per la regolarizzazione del periodo pregresso dal al , la S.V. dovra' versare, entro 30 giorni dalla data della presente, la somma di L. Dal mese di in poi' la S.V. dovra' versare entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce il contributo mensile anzidetto la somma di L. I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo degli allegati bollettini di c/c postale intestati a precisando la causale "V.V. Fondo ET". Sulle somme versate in ritardo rispetto ai termini assegnati verranno addebitati gli interessi al tasso legale del 10% annuo. Si avverte che, a norma della citata legge n. 830/1961, la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla facolta' di prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo in oggetto. IL DIRIGENTE