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920914
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 219.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto - Aspettativa per motivi di salute.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 11 settembre 1992.     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 219.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi
        di trasporto - Aspettativa per motivi di salute.
    Con sentenza del 24.5.1991, emessa nel giudizio SITA S.p.A c.
Stano Erasmo e INPS, la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha esposto
principi di diritto in ordine all'istituto della aspettativa di cui
all'art. 24 del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n.
148, applicabile al personale dipendente da aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto, con particolare riferimento
all'ipotesi dell'aspettativa disposta dall'Azienda, su richiesta o
di ufficio, per motivi di salute durante la quale compete
all'agente, a norma del comma 7 dello stesso art. 24, per la durata
di un anno e dopo il trattamento di malattia, lo stipendio o paga in
misura ridotta in relazione al carico familiare ed all'anzianita' di
servizio.
    In tale contesto la Corte ha affermato che la frase "e dopo il
trattamento di malattia", utilizzata nella norma in esame, indica
che il previsto periodo di aspettativa di un anno e' autonomo e
diverso da quello di malattia e viene usufruito non sovrapponendosi
o cumulandosi con esso.
    Quanto sopra, osserva la Corte, anche alla luce dell'art. 12
dell'allegato B al citato R.D. n. 148/1931 che stabilisce che "in
caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa (ora INPS)
corrisponde per la durata di un anno (e non per il residuo periodo,
dopo aver usufruito del migliore trattamento previsto in caso di
malattia) la meta' dello stipendio...."
    Cio' comporta, sotto il profilo economico, la corresponsione del
corrispondente trattamento ridotto, a prescindere dall'avvenuto
sfruttamento integrale del periodo massimo di malattia, situazione,
peraltro, di fatto verosimilmente verificabile, anche secondo quanto
rilevato dalla Corte, soltanto nell'ipotesi di aspettativa disposta
di ufficio in forza di un sopraggiunto impedimento all'ulteriore
esercizio delle proprie funzioni (es: abbassamento dell'udito, della
vista, ecc.), non determinato da un accertato stato patologico.
    In adesione a quanto precede, deve pertanto intendersi
modificato il paragrafo 2.2 - misura e durata dell'indennita' -
della parte A della circolare n. 43 PMMC/92 dell'8.4.1987, nel senso
che l'aspettativa per motivi di salute da' diritto, dalla data di
decorrenza della relativa concessione e nei limiti temporali
stabiliti, al trattamento economico nella misura prevista dagli
artt. 24 dell'allegato A e 12 dell'allegato B al richiamato R.D. n.
148/1931 (la meta' dello stipendio o paga, elevata ai due terzi, se
le persone di famiglia a carico superino le 2, con rispettiva
riduzione di un quarto, per gli agenti con meno di 5 anni di
servizio); cio' anche se l'aspettativa sia disposta prima che il
lavoratore abbia usufruito del sussidio di malattia (pari al 100%
della retribuzione) per il massimo di 180 giorni previsti dallo
Statuto di cui al predetto allegato B.
    I principi ora stabiliti dalla Corte di Cassazione, la quale
precisa, altresi', che durante il regime di aspettativa per motivi
di salute "la Cassa (ora INPS).... si limita a corrispondere il
trattamento previsto, essendo ogni iniziativa in materia di
concessione, durata, verifica e revoca del provvedimento, rimessa
agli organi aziendali", hanno riflessi anche per quanto concerne la
certificazione di pertinenza ed i controlli descritti al paragrafo
2.3 - certificazione e controlli - della medesima parte A della
citata circolare n. 43 PMMC/1987.
    Si dispone pertanto che, nelle situazioni di specie, sia
sufficiente che l'Azienda trasmetta alla Sede INPS competente per
residenza del lavoratore, entro i termini previsti per i versamenti
contributivi, copia conforme all'originale del provvedimento di
concessione dell'aspettativa di cui trattasi, su cui sara' indicata,
ovviamente, la relativa durata, provvedendo altresi' a comunicare
tempestivamente l'eventuale revoca del provvedimento stesso.
    L'espressione "aspettativa per malattia" utilizzata nel contesto
delle istruzioni impartite, sullo specifico aspetto, con l'anzidetta
circolare n. 43/1987 (vds. titolo del punto 2 in esame e inizio
dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.1 - Aventi diritto e
requisiti) e' sostituita da "aspettativa per motivi di salute".
                                            IL DIRETTORE GENERALE
                                                 F.to  BILLIA