920914 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 219. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - Aspettativa per motivi di salute. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 11 settembre 1992. Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 219. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO:Personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - Aspettativa per motivi di salute. Con sentenza del 24.5.1991, emessa nel giudizio SITA S.p.A c. Stano Erasmo e INPS, la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha esposto principi di diritto in ordine all'istituto della aspettativa di cui all'art. 24 del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, applicabile al personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, con particolare riferimento all'ipotesi dell'aspettativa disposta dall'Azienda, su richiesta o di ufficio, per motivi di salute durante la quale compete all'agente, a norma del comma 7 dello stesso art. 24, per la durata di un anno e dopo il trattamento di malattia, lo stipendio o paga in misura ridotta in relazione al carico familiare ed all'anzianita' di servizio. In tale contesto la Corte ha affermato che la frase "e dopo il trattamento di malattia", utilizzata nella norma in esame, indica che il previsto periodo di aspettativa di un anno e' autonomo e diverso da quello di malattia e viene usufruito non sovrapponendosi o cumulandosi con esso. Quanto sopra, osserva la Corte, anche alla luce dell'art. 12 dell'allegato B al citato R.D. n. 148/1931 che stabilisce che "in caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa (ora INPS) corrisponde per la durata di un anno (e non per il residuo periodo, dopo aver usufruito del migliore trattamento previsto in caso di malattia) la meta' dello stipendio...." Cio' comporta, sotto il profilo economico, la corresponsione del corrispondente trattamento ridotto, a prescindere dall'avvenuto sfruttamento integrale del periodo massimo di malattia, situazione, peraltro, di fatto verosimilmente verificabile, anche secondo quanto rilevato dalla Corte, soltanto nell'ipotesi di aspettativa disposta di ufficio in forza di un sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle proprie funzioni (es: abbassamento dell'udito, della vista, ecc.), non determinato da un accertato stato patologico. In adesione a quanto precede, deve pertanto intendersi modificato il paragrafo 2.2 - misura e durata dell'indennita' - della parte A della circolare n. 43 PMMC/92 dell'8.4.1987, nel senso che l'aspettativa per motivi di salute da' diritto, dalla data di decorrenza della relativa concessione e nei limiti temporali stabiliti, al trattamento economico nella misura prevista dagli artt. 24 dell'allegato A e 12 dell'allegato B al richiamato R.D. n. 148/1931 (la meta' dello stipendio o paga, elevata ai due terzi, se le persone di famiglia a carico superino le 2, con rispettiva riduzione di un quarto, per gli agenti con meno di 5 anni di servizio); cio' anche se l'aspettativa sia disposta prima che il lavoratore abbia usufruito del sussidio di malattia (pari al 100% della retribuzione) per il massimo di 180 giorni previsti dallo Statuto di cui al predetto allegato B. I principi ora stabiliti dalla Corte di Cassazione, la quale precisa, altresi', che durante il regime di aspettativa per motivi di salute "la Cassa (ora INPS).... si limita a corrispondere il trattamento previsto, essendo ogni iniziativa in materia di concessione, durata, verifica e revoca del provvedimento, rimessa agli organi aziendali", hanno riflessi anche per quanto concerne la certificazione di pertinenza ed i controlli descritti al paragrafo 2.3 - certificazione e controlli - della medesima parte A della citata circolare n. 43 PMMC/1987. Si dispone pertanto che, nelle situazioni di specie, sia sufficiente che l'Azienda trasmetta alla Sede INPS competente per residenza del lavoratore, entro i termini previsti per i versamenti contributivi, copia conforme all'originale del provvedimento di concessione dell'aspettativa di cui trattasi, su cui sara' indicata, ovviamente, la relativa durata, provvedendo altresi' a comunicare tempestivamente l'eventuale revoca del provvedimento stesso. L'espressione "aspettativa per malattia" utilizzata nel contesto delle istruzioni impartite, sullo specifico aspetto, con l'anzidetta circolare n. 43/1987 (vds. titolo del punto 2 in esame e inizio dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.1 - Aventi diritto e requisiti) e' sostituita da "aspettativa per motivi di salute". IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA