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Versione Testuale
950808
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Circolare n. 219
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
       e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione
e della produzione nel settore calzaturiero.
Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei
conti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 2 agosto 1995      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 219         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                                e, per conoscenza,
                         Al PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                            VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All. 5
OGGETTO: Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione
         e della produzione nel settore calzaturiero.
         Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei
         conti.
SOMMARIO: Le imprese del settore calzaturiero individuate
con gli appositi decreti ministeriali, che assumono lavora-
tori secondo i piani approvati, usufruiscono dello sgravio
degli oneri previdenziali ed assistenziali per la durata e
la misura stabilite dagli stessi decreti.
     L'art. 6 del D.L. 16.5.1994, n. 299, convertito nella
legge 19.7.1994, n. 451 dispone quanto segue:
" 1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo
consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro
finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupa-
zionali, alle imprese di cui al comma 2 e' riconosciuto il
beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri
previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad
incremento dei livelli occupazionali.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle
imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occu-
pazionale, che danno attuazione a piani occupazionali
concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro
entro il 31 dicembre 1995.
Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo determinato nel
medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione
del piano, successivamente alla data della sua approvazione.
Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di nuova
costituzione purche ricorrano le condizioni di cui al comma
4-bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223
aggiunto dal comma 1 dell'art. 2.
  3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese
che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effet-
tuato riduzioni di personale.
  4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono
termini, modalita' e condizioni del beneficio di cui al
comma 1, che e' concesso tenendo conto delle risorse finan-
ziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a
favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che fruiscono
del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte ag-
giuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previ-
sto dall'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537."
1)   Con il decreto 31.3.1994 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, emanato di concerto con quello del
Tesoro (G.U. n. 174 del 27.7.1994), che si allega alla
presente, e' stato approvato, secondo la previsione del
predetto art. 6, il piano occupazionale oggetto dell'accordo
tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori del settore calzaturiero e sono state regolamen-
tate le modalita' per la concessione alle imprese del
beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri
previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti in
attuazione al piano predetto.
     Con due successivi distinti DD.MM. emanati nelle date
9.3.1995 e 29.3.1995 sono state determinati: le imprese
destinatarie del beneficio, il numero dei lavoratori per
ciascuna di esse per i quali lo sgravio e' consentito,
l'ammontare dello sgravio contributivo e la relativa durata.
     Per quanto concerne la misura dello sgravio, la durata
(tre anni) e le condizioni per la concessione nel fare
rinvio agli artt. 1 e 2 dei citati DD.MM. si forniscono,
inoltre, le seguenti precisazioni.
1. 1)  I decreti fissano la misura dello sgravio contribu-
tivo applicabile sulla contribuzione previdenziale ed
assistenziale per la parte gravante sul datore di lavoro in
relazione alle varie tipologie di aziende, alla relativa
forza occupazionale, al livello di inquadramento del lavo-
ratore assunto ed a seconda che l'assunzione sia avvenuta a
tempo indeterminato o a tempo determinato (1).
Gli importi fissati con i decreti sono stati calcolati sulla
retribuzione costituita da minimo tabellare, contingenza,
EDR (L. 20.000 mensili).
Essi costituiscono la misura massima dello sgravio che le
imprese potranno portare in deduzione dall'ammontare dei
contributi previdenziali ed assistenziali (parte a carico
del datore di lavoro) per ogni mensilita' intera di retri-
buzione compresa la tredicesima, sino a concorrenza della
contribuzione dovuta per ogni singolo lavoratore.
Nel caso di mesi per qualsiasi motivo caratterizzati da
giorni del tutto privi di retribuzione l'ammontare spettante
a titolo di sgravio verra' decurtato di tanti importi
giornalieri quanti sono i giorni interamente non retribuiti
(l'importo giornaliero dello sgravio e' pari ad 1/26 di
quello mensile).
In caso di giornata parzialmente retribuita l'importo
giornaliero dello sgravio sara' proporzionalmente ridotto
(2).
1. 2)   Per i lavoratori assunti a tempo parziale gli
importi a titolo di sgravio saranno proporzionalmente
ridotti.
1. 3)   Per i lavoratori assunti in base alla normativa di
cui trattasi e' esclusa l'applicabilita' di altre riduzioni
a titolo di sgravio e fiscalizzazione nonche di altri
benefici previsti a qualsiasi titolo per le assunzioni
incentivate ivi compreso quello della corresponsione
all'impresa del 50% dell'indennita' di mobilita' nei casi di
assunzione dalle liste di mobilita' o di assunzioni ai sensi
dell'art.4, comma 3, delle legge 19.7.1993, n. 236.
2)  Adempimenti delle imprese e delle Sedi.
     Gli adempimenti delle imprese nei confronti dell'uffi-
cio circoscrizionale per l'impiego sono descritti nell'art.
2 dei DD.MM. 9.3.1995 e 29.3.1995.
     Le assunzioni presso il predetto ufficio devono essere
effettuate dall'impresa a pena di decadenza entro 4 mesi
dalla ricezione della comunicazione di ammissione al bene-
ficio da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. All'atto
dell'assunzione l'impresa dovra' rilasciare all'ufficio
circoscrizionale per l'impiego le dichiarazioni previste
dall'art. 2 dei DD.MM. citati.
     L'ufficio circoscrizionale per l'impiego deve dare, a
sua volta, contestuale notizia dell'assunzione alla Sede
dell'INPS competente territorialmente per i conseguenti
adempimenti (art. 9 D.M. 31.3.1994).
     In attesa che trovino piena applicazione, sulla base
del previsto DM di attuazione, le nuove disposizioni in tema
di assunzioni incentivate ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
D.L. 14.6.1995, n. 232, la comunicazione alle Sedi dell'as-
sunzione in base alla normativa di cui trattasi da parte
dell'ufficio circoscrizionale potra' essere effettuata
attraverso la forma prevista dalla circolare n. 68 del
7.3.1995. In tal senso sono state emanate direttive dal
Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Impiego al
punto 6 della circolare n. 84/95 del 10.7.1995.
     Al predetto ufficio circoscrizionale fa, quindi, carico
la verifica della sussistenza delle condizioni che danno
titolo ai benefici previsti dalla normativa di cui trattasi,
fermo restando l'esercizio della ordinaria attivita' di
riscontro da parte dell'Istituto e delle eventuali conse-
guenti azioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE
3) Codifica delle aziende
     Le Sedi provvederanno, all'atto della ricezione della
comunicazione dell'avvenuta assunzione da parte dell'ufficio
circoscrizionale dei suddetti lavoratori, ad attribuire alle
posizioni aziendali interessate il nuovo codice di autoriz-
zazione "5W" avente il significato di "Impresa beneficiaria
delle agevolazioni contributive di cui all'art. 6 della L.
19 luglio 1994, n. 451"
4) Adempimenti dei datori di lavoro
4.1) Compilazione del mod. DM10/2
4.1.1) Imprese che assumono in base alla normativa di cui
trattasi lavoratori a tempo indeterminato
     Le imprese che assumono lavoratori a tempo indetermi-
nato, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atter-
ranno alle seguenti modalita':
a) determineranno l'importo dei contributi previdenziali,
per le indennita' economiche di malattia e di maternita' e
per la Gescal, complessivamente dovuti, in base all'INTERA
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di
lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il
settore di appartenenza, senza operare alcuna riduzione; i
dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione di nuova istituzione "29", avente
il significato di "lavoratori assunti a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94"
     In particolare le aziende indicheranno i dati in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,
riportando:
- nella casella "COD" i codici "129" preceduto dalla dici-
tura "OP art. 6 L. 451/94,  per gli operai assunti a tempo
pieno o il codice "O29" preceduto dalla dicitura "OP. P.T.
art. 6 L. 451/94, per gli operai con contratto di lavoro a
tempo parziale;
- nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori
assunti in base alla normativa in  questione;
- nella casella "Numero giornate" il numero delle giornate
retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo  parziale;
- nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu-
zioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
- nella casella "Somme a debito del datore di lavoro"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
b) calcoleranno l'importo dello sgravio contributivo spet-
tante sui contributi previdenziali, sui contributi per le
indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la
Gescal secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1)
e 1.2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art.
6, c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L202";
4.1.2) Imprese  che assumono in base alla normativa di cui
trattasi lavoratori a tempo determinato
     Le imprese che assumono lavoratori a tempo determinato,
ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atterranno
alle seguenti modalita':
a) determineranno l'importo dei contributi previdenziali,
per le indennita' economiche di malattia e di maternita' e
per la Gescal, complessivamente dovuti, in base all'INTERA
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di
lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il
settore di appartenenza, senza operare alcuna riduzione; i
dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione di nuova istituzione "50", avente
il significato di "lavoratori assunti a tempo determinato ai
sensi dell'art. 6 della L. 451/94"
     In particolare le aziende indicheranno i dati in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,
riportando:
- nella casella "COD" i codici "150" preceduto dalla dici-
tura "OP art. 6 L. 451/94, per gli operai assunti a tempo
pieno o il codice "O50" preceduto dalla dicitura "OP. P.T.
art. 6 L. 451/94, per gli operai con contratto di lavoro a
tempo parziale;
- nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori
assunti in base alla normativa in  questione;
- nella casella "Numero giornate" il numero delle giornate
retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo parziale;
- nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu-
zioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
- nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'im-
porto dei contributi come sopra determinato;
b) calcoleranno l'importo dello sgravio contributivo spet-
tante sui contributi previdenziali, sui contributi per le
indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la
Gescal secondo i criteri illustrati ai precedenti punt 1.1)
e 1.2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art.
6, c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L203;
     In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le
imprese, dall'anno successivo alla conversione del contratto
e fino alla conclusione del triennio, indicheranno i dati
retributivi e contributivi nel mod. DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione di nuova istituzione "89", avente
il significato di "lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94 trasformato
in rapporto a tempo indeterminato".
     In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportan-
do:
- nella casella "COD" i codici "189" preceduto dalla dici-
tura "OP art. 6 L. 451/94, per gli operai a tempo pieno o
"O89" preceduto dalla dicitura "OP. P.T. art. 6 L. 451/94,
per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale;
- nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori
interessati;
- nella casella "numero giornate" il numero delle giornate
retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori a
tempo parziale;
- nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu-
zioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
- nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'im-
porto dei contributi come indicato alla lettera a).
     L'importo dello sgravio contributivo spettante sui
contributi previdenziali, sui contributi per le indennita'
economiche di malattia, di maternita' e per la Gescal
secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1) e 1.2)
sara' riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art. 6,
c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L204.
     Qualora, in base alle istruzioni di carattere generale,
i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B-C" del mod.
DM10/2" i dati relativi alla contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi alla contribuzione per le
indennita' economiche di malattia, maternita' e Gescal,
questi ultimi dati, per i lavoratori in questione, devono
essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti
per i quali detta contribuzione viene indicata separata-
mente, mentre i contributi previdenziali saranno esposti con
i codici "129" e "O29" ovvero con i codici "150" e "O50"
ovvero  con i codici "189" e "O89".
4.2) Compilazione del mod. DM10/S
     Le imprese che assumono lavoratori in questione ai fini
della compilazione del mod. DM10/S, si atterranno alle
seguenti modalita':
a) determineranno l'importo dei contributi per le presta-
zioni del servizio sanitario in base alle norme comuni;
b) calcoleranno l'importo del sgravio contributivo spettante
sui contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1) e
1.2);
c) indicheranno nella casella "importo contributi sanitari
dovuti" del mod. DM 10/S l'importo risultante dalla diffe-
renza dell'importo di cui alla lettera a) meno quello di cui
alla lettera b).
     L'importo del beneficio portato in detrazione  dai
contributi sanitari deve essere riportato nella denuncia
riepilogativa annuale di mod. DM 10/S-R, in uno dei righi in
bianco del quadro "D", preceduto dal codice "69" e dalla
dicitura "SGRAVIO ART. 6 c. 1, L. 451/94".
5) Conguagli per i periodi pregressi
     Per il recupero dei benefici spettanti per i periodi
gia' decorsi, le aziende potranno utilizzare la denuncia
relativa al mese di agosto 1995, da presentare entro il 20
settembre 1995, ovvero quelle di settembre o di ottobre 1995
da presentare, rispettivamente, entro il 20 ottobre ed entro
il 20 novembre 1995.
     A tal fine l'importo delle differenze da recuperare
relative ai contributi previdenziali, ai contributi per le
indennita' economiche di malattia e  di maternita' e per la
Gescal, sara' esposto in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2, preceduto dal codice "L205" e dalla
dicitura "ARR. SGR. 6 c. 1, L. 451/95".
     L'importo delle differenze da recuperare relative ai
contributi sanitari sara', invece, portato in detrazione
dall'importo dei contributi sanitari dovuti per la regione
di competenza.
     Anche quest'ultimo importo deve essere riportato nel
quadro "D" della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM
10/S-R, preceduto dal codice "69" e dalla dicitura "SGRAVIO
ART. 6 c. 1, L. 451/94".
6) Istruzioni contabili
     Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi di che
trattasi, evidenziati nel mod. DM 10/2 con i codici "L 202",
"L 203", "L 204" e "L 205", e' stato istituito il conto GAW
37/40 (v. allegato n. 5).
                         IL DIRETTORE GENERALE
                               TRIZZINO
Per gli allegati 1, 2, 3 si fa rinvio alla documentazione
cartacea.
(1) Nelle tabelle (all. 4) sono stati riportati
    separatamente i valori mensili delle somme spettanti a
    titolo di sgravi sulla contribuzione SSN e sulle
    restanti contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
(2) A tal fine potra' usarsi la seguente formula:
     s = S x r in cui s = sgravio giornaliero ridotto;
         -----
           R
                      S = sgravio giornaliero intero;
                      r = retribuzione giornaliera ridotta;
                      R = retribuzione giornaliera intera;
                                             All. 4
A) LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO
CONTRATTUALE PIENO
1 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 533.823     - 145.754 - 679.577 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 547.488     - 145.754 - 693.242 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 552.042     - 145.754 - 697.796 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 449.652     - 138.310 - 587.962 -
-______________________-_____________-_________-_________-
2 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 575.507     - 157.135 - 732.642 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 590.238     - 157.135 - 747.373 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 595.149     - 157.135 - 752.284 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 472.535     - 145.349 - 617.884 -
-______________________-_____________-_________-_________-
3 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 597.198     - 163.057 - 760.255 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 612.484     - 163.057 - 775.541 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 617.580     - 163.057 - 780.637 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 489.274     - 150.497 - 639.771 -
-______________________-_____________-_________-_________-
                                             All. 4 bis
B) LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO CON-
TRATTUALE PIENO
1 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 400.368     - 109.315 - 509.683 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 410.616     - 109.315 - 519.931 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 414.032     - 109.315 - 523.347 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 337.239     - 103.732 - 440.971 -
-______________________-_____________-_________-_________-
2 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 431.630     - 117.851 - 549.481 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 442.679     - 117.851 - 560.530 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 446.362     - 117.851 - 564.213 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 354.401     - 109.012 - 463.413 -
-______________________-_____________-_________-_________-
3 LIVELLO
=========
__________________________________________________________
-Tipologia             - sgr. previd.- sgravio - totale  -
-azienda               - e assist.   - SSN     - sgravio -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 447.898     - 122.293 - 570.191 -
-fino a 15 dip.        -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 459.363     - 122.293 - 581.656 -
-da 15  a 50 dip.      -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende industriali   - 463.185     - 122.293 - 585.478 -
-oltre 50 dip.         -             -         -         -
----------------------------------------------------------
-aziende artigiane     - 366.955     - 112.873 - 479.828 -
-______________________-_____________-_________-_________-
                                             All. 5
                    VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione          :  I
Codice conto             :  GAW 37/40
Denominazione completa   :  Sgravi di contributi
                            previdenziali a favore delle
                            imprese che assumono lavoratori
                            ad incremento dei livelli
                            occupazionali ai sensi dell'art.
                            6, comma 1, del D.L. N. 299/1994
                            convertito nella legge n.
                            451/1994.
Denominazione abbreviata :  SGRAVI CTR.PREV.FAVORE IMPRESE
                            ART. 6 C. 1 L. 451/94