950808 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Circolare n. 219 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione e della produzione nel settore calzaturiero. Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 2 agosto 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 219 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. 5 OGGETTO: Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione e della produzione nel settore calzaturiero. Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Le imprese del settore calzaturiero individuate con gli appositi decreti ministeriali, che assumono lavora- tori secondo i piani approvati, usufruiscono dello sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per la durata e la misura stabilite dagli stessi decreti. L'art. 6 del D.L. 16.5.1994, n. 299, convertito nella legge 19.7.1994, n. 451 dispone quanto segue: " 1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupa- zionali, alle imprese di cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occu- pazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purche ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 aggiunto dal comma 1 dell'art. 2. 3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effet- tuato riduzioni di personale. 4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e' concesso tenendo conto delle risorse finan- ziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte ag- giuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previ- sto dall'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537." 1) Con il decreto 31.3.1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con quello del Tesoro (G.U. n. 174 del 27.7.1994), che si allega alla presente, e' stato approvato, secondo la previsione del predetto art. 6, il piano occupazionale oggetto dell'accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore calzaturiero e sono state regolamen- tate le modalita' per la concessione alle imprese del beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti in attuazione al piano predetto. Con due successivi distinti DD.MM. emanati nelle date 9.3.1995 e 29.3.1995 sono state determinati: le imprese destinatarie del beneficio, il numero dei lavoratori per ciascuna di esse per i quali lo sgravio e' consentito, l'ammontare dello sgravio contributivo e la relativa durata. Per quanto concerne la misura dello sgravio, la durata (tre anni) e le condizioni per la concessione nel fare rinvio agli artt. 1 e 2 dei citati DD.MM. si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni. 1. 1) I decreti fissano la misura dello sgravio contribu- tivo applicabile sulla contribuzione previdenziale ed assistenziale per la parte gravante sul datore di lavoro in relazione alle varie tipologie di aziende, alla relativa forza occupazionale, al livello di inquadramento del lavo- ratore assunto ed a seconda che l'assunzione sia avvenuta a tempo indeterminato o a tempo determinato (1). Gli importi fissati con i decreti sono stati calcolati sulla retribuzione costituita da minimo tabellare, contingenza, EDR (L. 20.000 mensili). Essi costituiscono la misura massima dello sgravio che le imprese potranno portare in deduzione dall'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali (parte a carico del datore di lavoro) per ogni mensilita' intera di retri- buzione compresa la tredicesima, sino a concorrenza della contribuzione dovuta per ogni singolo lavoratore. Nel caso di mesi per qualsiasi motivo caratterizzati da giorni del tutto privi di retribuzione l'ammontare spettante a titolo di sgravio verra' decurtato di tanti importi giornalieri quanti sono i giorni interamente non retribuiti (l'importo giornaliero dello sgravio e' pari ad 1/26 di quello mensile). In caso di giornata parzialmente retribuita l'importo giornaliero dello sgravio sara' proporzionalmente ridotto (2). 1. 2) Per i lavoratori assunti a tempo parziale gli importi a titolo di sgravio saranno proporzionalmente ridotti. 1. 3) Per i lavoratori assunti in base alla normativa di cui trattasi e' esclusa l'applicabilita' di altre riduzioni a titolo di sgravio e fiscalizzazione nonche di altri benefici previsti a qualsiasi titolo per le assunzioni incentivate ivi compreso quello della corresponsione all'impresa del 50% dell'indennita' di mobilita' nei casi di assunzione dalle liste di mobilita' o di assunzioni ai sensi dell'art.4, comma 3, delle legge 19.7.1993, n. 236. 2) Adempimenti delle imprese e delle Sedi. Gli adempimenti delle imprese nei confronti dell'uffi- cio circoscrizionale per l'impiego sono descritti nell'art. 2 dei DD.MM. 9.3.1995 e 29.3.1995. Le assunzioni presso il predetto ufficio devono essere effettuate dall'impresa a pena di decadenza entro 4 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al bene- ficio da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. All'atto dell'assunzione l'impresa dovra' rilasciare all'ufficio circoscrizionale per l'impiego le dichiarazioni previste dall'art. 2 dei DD.MM. citati. L'ufficio circoscrizionale per l'impiego deve dare, a sua volta, contestuale notizia dell'assunzione alla Sede dell'INPS competente territorialmente per i conseguenti adempimenti (art. 9 D.M. 31.3.1994). In attesa che trovino piena applicazione, sulla base del previsto DM di attuazione, le nuove disposizioni in tema di assunzioni incentivate ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 14.6.1995, n. 232, la comunicazione alle Sedi dell'as- sunzione in base alla normativa di cui trattasi da parte dell'ufficio circoscrizionale potra' essere effettuata attraverso la forma prevista dalla circolare n. 68 del 7.3.1995. In tal senso sono state emanate direttive dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Impiego al punto 6 della circolare n. 84/95 del 10.7.1995. Al predetto ufficio circoscrizionale fa, quindi, carico la verifica della sussistenza delle condizioni che danno titolo ai benefici previsti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando l'esercizio della ordinaria attivita' di riscontro da parte dell'Istituto e delle eventuali conse- guenti azioni. ISTRUZIONI OPERATIVE 3) Codifica delle aziende Le Sedi provvederanno, all'atto della ricezione della comunicazione dell'avvenuta assunzione da parte dell'ufficio circoscrizionale dei suddetti lavoratori, ad attribuire alle posizioni aziendali interessate il nuovo codice di autoriz- zazione "5W" avente il significato di "Impresa beneficiaria delle agevolazioni contributive di cui all'art. 6 della L. 19 luglio 1994, n. 451" 4) Adempimenti dei datori di lavoro 4.1) Compilazione del mod. DM10/2 4.1.1) Imprese che assumono in base alla normativa di cui trattasi lavoratori a tempo indeterminato Le imprese che assumono lavoratori a tempo indetermi- nato, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atter- ranno alle seguenti modalita': a) determineranno l'importo dei contributi previdenziali, per le indennita' economiche di malattia e di maternita' e per la Gescal, complessivamente dovuti, in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza, senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "29", avente il significato di "lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94" In particolare le aziende indicheranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella "COD" i codici "129" preceduto dalla dici- tura "OP art. 6 L. 451/94, per gli operai assunti a tempo pieno o il codice "O29" preceduto dalla dicitura "OP. P.T. art. 6 L. 451/94, per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale; - nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori assunti in base alla normativa in questione; - nella casella "Numero giornate" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale; - nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu- zioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dello sgravio contributivo spet- tante sui contributi previdenziali, sui contributi per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la Gescal secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1) e 1.2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art. 6, c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L202"; 4.1.2) Imprese che assumono in base alla normativa di cui trattasi lavoratori a tempo determinato Le imprese che assumono lavoratori a tempo determinato, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalita': a) determineranno l'importo dei contributi previdenziali, per le indennita' economiche di malattia e di maternita' e per la Gescal, complessivamente dovuti, in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza, senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "50", avente il significato di "lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94" In particolare le aziende indicheranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella "COD" i codici "150" preceduto dalla dici- tura "OP art. 6 L. 451/94, per gli operai assunti a tempo pieno o il codice "O50" preceduto dalla dicitura "OP. P.T. art. 6 L. 451/94, per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale; - nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori assunti in base alla normativa in questione; - nella casella "Numero giornate" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale; - nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu- zioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'im- porto dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo dello sgravio contributivo spet- tante sui contributi previdenziali, sui contributi per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la Gescal secondo i criteri illustrati ai precedenti punt 1.1) e 1.2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art. 6, c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L203; In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese, dall'anno successivo alla conversione del contratto e fino alla conclusione del triennio, indicheranno i dati retributivi e contributivi nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "89", avente il significato di "lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94 trasformato in rapporto a tempo indeterminato". In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportan- do: - nella casella "COD" i codici "189" preceduto dalla dici- tura "OP art. 6 L. 451/94, per gli operai a tempo pieno o "O89" preceduto dalla dicitura "OP. P.T. art. 6 L. 451/94, per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale; - nella casella "N. Dipendenti" il numero dei lavoratori interessati; - nella casella "numero giornate" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori a tempo parziale; - nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle retribu- zioni complessive corrisposte a tali lavoratori; - nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'im- porto dei contributi come indicato alla lettera a). L'importo dello sgravio contributivo spettante sui contributi previdenziali, sui contributi per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la Gescal secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1) e 1.2) sara' riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgravio art. 6, c. 1 L. 451/94 e dal codice di nuova istituzione "L204. Qualora, in base alle istruzioni di carattere generale, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B-C" del mod. DM10/2" i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione per le indennita' economiche di malattia, maternita' e Gescal, questi ultimi dati, per i lavoratori in questione, devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene indicata separata- mente, mentre i contributi previdenziali saranno esposti con i codici "129" e "O29" ovvero con i codici "150" e "O50" ovvero con i codici "189" e "O89". 4.2) Compilazione del mod. DM10/S Le imprese che assumono lavoratori in questione ai fini della compilazione del mod. DM10/S, si atterranno alle seguenti modalita': a) determineranno l'importo dei contributi per le presta- zioni del servizio sanitario in base alle norme comuni; b) calcoleranno l'importo del sgravio contributivo spettante sui contributi per le prestazioni del Servizio sanitario secondo i criteri illustrati ai precedenti punti 1.1) e 1.2); c) indicheranno nella casella "importo contributi sanitari dovuti" del mod. DM 10/S l'importo risultante dalla diffe- renza dell'importo di cui alla lettera a) meno quello di cui alla lettera b). L'importo del beneficio portato in detrazione dai contributi sanitari deve essere riportato nella denuncia riepilogativa annuale di mod. DM 10/S-R, in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dal codice "69" e dalla dicitura "SGRAVIO ART. 6 c. 1, L. 451/94". 5) Conguagli per i periodi pregressi Per il recupero dei benefici spettanti per i periodi gia' decorsi, le aziende potranno utilizzare la denuncia relativa al mese di agosto 1995, da presentare entro il 20 settembre 1995, ovvero quelle di settembre o di ottobre 1995 da presentare, rispettivamente, entro il 20 ottobre ed entro il 20 novembre 1995. A tal fine l'importo delle differenze da recuperare relative ai contributi previdenziali, ai contributi per le indennita' economiche di malattia e di maternita' e per la Gescal, sara' esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dal codice "L205" e dalla dicitura "ARR. SGR. 6 c. 1, L. 451/95". L'importo delle differenze da recuperare relative ai contributi sanitari sara', invece, portato in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza. Anche quest'ultimo importo deve essere riportato nel quadro "D" della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM 10/S-R, preceduto dal codice "69" e dalla dicitura "SGRAVIO ART. 6 c. 1, L. 451/94". 6) Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi di che trattasi, evidenziati nel mod. DM 10/2 con i codici "L 202", "L 203", "L 204" e "L 205", e' stato istituito il conto GAW 37/40 (v. allegato n. 5). IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Per gli allegati 1, 2, 3 si fa rinvio alla documentazione cartacea. (1) Nelle tabelle (all. 4) sono stati riportati separatamente i valori mensili delle somme spettanti a titolo di sgravi sulla contribuzione SSN e sulle restanti contribuzioni previdenziali ed assistenziali. (2) A tal fine potra' usarsi la seguente formula: s = S x r in cui s = sgravio giornaliero ridotto; ----- R S = sgravio giornaliero intero; r = retribuzione giornaliera ridotta; R = retribuzione giornaliera intera; All. 4 A) LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO CONTRATTUALE PIENO 1 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 533.823 - 145.754 - 679.577 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 547.488 - 145.754 - 693.242 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 552.042 - 145.754 - 697.796 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 449.652 - 138.310 - 587.962 - -______________________-_____________-_________-_________- 2 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 575.507 - 157.135 - 732.642 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 590.238 - 157.135 - 747.373 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 595.149 - 157.135 - 752.284 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 472.535 - 145.349 - 617.884 - -______________________-_____________-_________-_________- 3 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 597.198 - 163.057 - 760.255 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 612.484 - 163.057 - 775.541 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 617.580 - 163.057 - 780.637 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 489.274 - 150.497 - 639.771 - -______________________-_____________-_________-_________- All. 4 bis B) LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO CON- TRATTUALE PIENO 1 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 400.368 - 109.315 - 509.683 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 410.616 - 109.315 - 519.931 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 414.032 - 109.315 - 523.347 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 337.239 - 103.732 - 440.971 - -______________________-_____________-_________-_________- 2 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 431.630 - 117.851 - 549.481 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 442.679 - 117.851 - 560.530 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 446.362 - 117.851 - 564.213 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 354.401 - 109.012 - 463.413 - -______________________-_____________-_________-_________- 3 LIVELLO ========= __________________________________________________________ -Tipologia - sgr. previd.- sgravio - totale - -azienda - e assist. - SSN - sgravio - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 447.898 - 122.293 - 570.191 - -fino a 15 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 459.363 - 122.293 - 581.656 - -da 15 a 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende industriali - 463.185 - 122.293 - 585.478 - -oltre 50 dip. - - - - ---------------------------------------------------------- -aziende artigiane - 366.955 - 112.873 - 479.828 - -______________________-_____________-_________-_________- All. 5 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAW 37/40 Denominazione completa : Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. N. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994. Denominazione abbreviata : SGRAVI CTR.PREV.FAVORE IMPRESE ART. 6 C. 1 L. 451/94