920914 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 220. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori agricoli a tempo determinato. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 11 settembre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 220. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori agricoli a tempo determinato. Come e' noto, l'art. 5, comma 6, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede la concessione dell'indennita' di malattia, entro determinati limiti annui, ai "lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi" anagrafici "a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate". I criteri impartiti con circolare n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984 prevedevano che fosse considerata utile, ai fini del raggiungimento del suddetto numero minimo di giornate necessarie per il diritto alle prestazioni di malattia e di maternita', la sola attivita' lavorativa svolta a tempo determinato, nel settore agricolo. Al riguardo si fa ora presente che la questione e' stata di recente piu' volte esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. lav. (vds. sentenze nn. 3568, 9500, 10530, 11275/1990 e n. 11551/1991). In tali sentenze e' stato manifestato l'orientamento - diverso dalla impostazione assunta dall'Istituto - che il diritto all'indennita' di malattia debba essere riconosciuto anche in favore del lavoratore agricolo a tempo determinato il quale, nell'anno precedente la richiesta di prestazione, sia stato iscritto, per almeno 51 giornate, negli elenchi nominativi quale lavoratore agricolo a tempo indeterminato, non distinguendo, l'art. 5, 6 comma, della legge n. 638/1983 citata, quanto all'attivita' lavorativa prestata nel settore nell'anno anteriore a quello di insorgenza dell'evento morboso, fra attivita' svolta quale lavoratore a tempo determinato o indeterminato. Dovendosi quindi ritenere ormai fugate, secondo quanto espresso dalla Corte, le incertezze interpretative all'epoca emerse, si dispone che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternita', il relativo diritto debba essere riconosciuto anche in favore del lavoratore a tempo determinato che nell'anno precedente la richiesta della prestazione possa comunque far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato, sia con attivita' a tempo determinato che indeterminato. Qualora l'interessato abbia diritto all'indennita' per entrambe le attivita' lavorative suddette - ovviamente per l'attivita' a tempo indeterminato dovrebbe trattarsi della c. d. protezione assicurativa - sara' erogata la prestazione in concreto piu' favorevole. Resta confermata l'ininfluenza, ai fini in questione, delle giornate di lavoro svolto dagli stessi lavoratori in settore extra-agricolo. Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della presente circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti, comprovati da adeguata certificazione, per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA