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920914
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 220.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori
agricoli a tempo determinato.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 11 settembre 1992      Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 220.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'. Lavoratori
         agricoli a tempo determinato.
    Come e' noto, l'art. 5, comma 6, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede la
concessione dell'indennita' di malattia, entro determinati limiti
annui, ai "lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all'iscrizione negli elenchi" anagrafici "a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per
almeno 51 giornate".
    I criteri impartiti con circolare n. 134420 AGO/157 del
16.7.1984 prevedevano che fosse considerata utile, ai fini del
raggiungimento del suddetto numero minimo di giornate necessarie per
il diritto alle prestazioni di malattia e di maternita', la sola
attivita' lavorativa svolta a tempo determinato, nel settore
agricolo.
    Al riguardo si fa ora presente che la questione e' stata di
recente piu' volte esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. lav.
(vds. sentenze nn. 3568, 9500, 10530, 11275/1990 e n. 11551/1991).
In tali sentenze e' stato manifestato l'orientamento - diverso dalla
impostazione assunta dall'Istituto - che il diritto all'indennita'
di malattia debba essere riconosciuto anche in favore del lavoratore
agricolo a tempo determinato il quale, nell'anno precedente la
richiesta di prestazione, sia stato iscritto, per almeno 51
giornate, negli elenchi nominativi quale lavoratore agricolo a tempo
indeterminato, non distinguendo, l'art. 5, 6  comma, della legge n.
638/1983 citata, quanto all'attivita' lavorativa prestata nel
settore nell'anno anteriore a quello di insorgenza dell'evento
morboso, fra attivita' svolta quale lavoratore a tempo determinato o
indeterminato.
    Dovendosi quindi ritenere ormai fugate, secondo quanto espresso
dalla Corte, le incertezze interpretative all'epoca emerse, si
dispone che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita', il relativo diritto debba essere
riconosciuto anche in favore del lavoratore a tempo determinato che
nell'anno precedente la richiesta della prestazione  possa comunque
far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo
subordinato, sia con attivita' a tempo determinato che
indeterminato.
    Qualora l'interessato abbia diritto all'indennita' per entrambe
le attivita' lavorative suddette - ovviamente per l'attivita' a
tempo indeterminato dovrebbe trattarsi della c. d. protezione
assicurativa - sara' erogata la prestazione in concreto piu'
favorevole.
    Resta confermata l'ininfluenza, ai fini in questione, delle
giornate di lavoro svolto dagli stessi lavoratori in settore
extra-agricolo.
    Le presenti disposizioni sono da intendersi applicabili ai casi
di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della
presente circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli
eventi definiti, comprovati da adeguata certificazione, per i quali
non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti nella
materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to  BILLIA