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901113
SERVIZIO RISCOSSIONE
 CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 223
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.L. 15 settembre 1990 n. 259. Modifiche al
sistema sanzionatorio ed agevolazioni in
materia di somme aggiuntive.
SERVIZIO RISCOSSIONE
 CONTRIBUTI E VIGILANZA
 Roma, 13 ottobre 1990
 Circolare n. 223
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                   e, per conoscenza,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             PROVINCIALI
 OGGETTO: D.L. 15 settembre 1990 n. 259. Modifiche al
          sistema sanzionatorio ed agevolazioni in
          materia di somme aggiuntive.
      La Gazzetta Ufficiale n.  217  del  17  settembre
scorso ha
 pubblicato il D.L. 15.9.1990, n. 259 avente per oggetto
 "Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di
 proroga del trattamento straordinario di integrazione
 salariale in favore dei dipendenti dalle Societa' costituite
 dalla GEPI S.p.A. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno,
 nonche' di pensionamento anticipato."
      L'art. 8 del Decreto stesso prevede una modifica del
 sistema sanzionatorio degli sgravi indebiti e di quello di
 cui all'art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (commi da
 1 a 4) nonche' disposizioni transitorie di natura
 agevolativa per la sistemazione di partite debitorie pre-
 gresse (commi 5 e segg.).
                          PARTE PRIMA
 Modifiche al sistema sanzionatorio
 1) Riduzione delle somme aggiuntive fino alla misura degli
    interessi legali
      In aggiunta alle ipotesi indicate dall'art. 4, co. 3 e
 5, del D.L. n. 536/1987 conv. dalla L. n. 48/1988 (procedure
 concorsuali e enti, associazioni e fondazioni senza scopo di
 lucro che ricevono in ritardo finanziamenti pubblici) viene
 ora prevista, in relazione anche a riflessi negativi in
 campo occupazionale, la possibilita' di concessione della
 suddetta eccezionale riduzione per le seguenti, ulteriori
 ipotesi:
      a) particolare rilevanza delle oggettive incertezze
 interpretative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
 nei casi in cui al co. 1, lett. b), del sopra citato art. 4;
      b) mancato o ritardato pagamento di contributi deri-
 vante da fatto doloso di terzo denunciato all'Autorita'
 Giudiziaria;
      c) aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
 provvedimenti previsti dalla L. 12.8.1977, n. 675, dalla L.
 5.12.1978, n. 787 e dal D.L. 30.1.1979, n. 26 convertito
 dalla legge 3.4.1979, n. 95.
      E' da rilevare che l'applicazione del beneficio in
 questione puo' essere disposta solo in base a decreto del
 Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
 con il Ministro del Tesoro, da emanarsi a seguito di moti-
 vata e documentata istanza che i soggetti interessati
 debbono inoltrare sia al Ministero del Lavoro e della
 Previdenza sociale sia all'Ente impositore.
      In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, i
 debitori sono comunque tenuti a procedere alla regolarizza-
 zione contributiva provvedendo al pagamento anche delle
 somme aggiuntive calcolate, in via provvisoria e salvo
 conguaglio, nella misura ridotta pari agli interessi legali;
 qualora il predetto decreto non venga emanato entro sei mesi
 dalla data di presentazione dell'istanza, gli Enti imposi-
 tori sono tenuti a procedere all'addebito delle somme
 aggiuntive nella misura stabilita dall'art. 4 del sopra
 richiamato D.L. n. 536/1987.
      Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione
 le istanze avanzate da debitori che non abbiano adeguata-
 mente documentato la propria richiesta o che non si siano
 comunque attenuti alle anzidette condizioni previste dalle
 disposizioni legislative in esame. Si rammenta che tali
 disposizioni prevedono esplicitamente, per le ipotesi in
 questione, la possibilita' di un'eccezionale riduzione delle
 somme aggiuntive di cui all'art. 4 del D.L. n. 536/1987 fino
 alla misura degli interessi legali e non l'applicazione
 degli interessi legali, in luogo delle somme aggiuntive, in
 base all'art. 53 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, cui puo'
 farsi riferimento per i casi di inadempienza contributiva
 dipesa da circostanze rigorosamente oggettive che escludano
 del tutto la responsabilita' del contribuente (cfr. p. 2,
 ultimi due cpvv., della circolare n. 107 del 16.5.1988). Le
 Sedi dovranno comunque pretendere il paga-mento anche delle
 eventuali ulteriori sanzioni ammini-stra-tive dovute per
 l'inosservanza delle varie norme in materia di previdenza e
 assistenza obbligatorie.
 2) Sanzioni per sgravi contributivi indebiti
      Nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato o
 operano gli sgravi contributivi indebitamente o in misura
 maggiore di quella spettante e' stata disposta l'applica-
 zione delle somme aggiuntive secondo i criteri previsti
 dall'art. 4 del D.L. n. 536/1987 convertito dalla L. n.
 48/1988 in luogo della sanzione prevista dall'art. 18, del
 D.L. n. 918/1968 convertito dalla L. n. 1089/1968, che
 risulta pertanto soppressa.
      Tale innovazione ha effetto dal 17 settembre 1990, data
 di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non
 possono essere soggetti a riesame i casi in cui il pagamento
 della sanzione prevista dal citato art. 18 risulta effet-
 tuato anteriormente alla predetta data ed i casi in cui la
 sanzione in parola abbia formato oggetto di giudicato
 (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza).
      Negli altri casi si dovra', pertanto, procedere ad un
 riesame degli addebiti con applicazione delle somme aggiun-
 tive di cui al citato art. 4.
      Per la regolarizzazione dei periodi contributivi fino a
 tutto il mese di giugno 1990, in base al comma 7 dell'arti-
 colo in esame, i debitori potranno inoltre usufruire dei
 benefici previsti dal comma 5 dello stesso articolo ove si
 verifichino tutte le condizioni, di seguito illustrate,
 previste per l'applicazione di detti benefici.
                          PARTE SECONDA
 Disposizioni transitorie per la sistemazione di partite
 debitorie pregresse
 1) Normativa di carattere generale
      Il 5  comma dell'art. 8 citato prevede particolari
 agevolazioni a favore di coloro che, avendo maturato nei
 confronti dell'Istituto un debito per contributi e/o per
 somme aggiuntive, provvedano a pagare, entro i termini
 fissati dalla legge stessa, i contributi dovuti e una somma
 aggiuntiva ridotta pari all'8% in ragione d'anno dei con-
 tributi stessi.
      Al riguardo si precisa che non e' richiesta, ai fini
 della validita' dell'operazione, la condizione della glo-
 balita' della regolarizzazione della posizione contributiva.
 Gli interessati, pertanto debbono essere ammessi al condono
 anche per debiti relativi ad una parte del periodo da
 sistemare.
      Il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive
 previste dalla disposizione di legge in esame deve essere
 effettuato con le modalita' e nei termini indicati nel
 decreto-legge e nella presente circolare.
      Il tardivo o mancato versamento dei contributi dovuti
 e/o delle somme aggiuntive comporta la decadenza dal bene-
 ficio della riduzione degli oneri acces-sori.
      Nelle ipotesi in cui il pagamento puo' essere effet-
 tuato in due rate (30 novembre 1990 e 28 febbraio 1991), il
 mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata,
 considerata la perentorieta' dei termini, com-porta la
 decadenza dal condono, con conseguente applicazione delle
 sanzioni nella misura normale sull'intero debito contribu-
 tivo.
      Per i casi di esposizioni debitorie riguardanti anche o
 solamente sanzioni amministrative, connesse con la denuncia
 ed il versamento dei contributi, l'esonero dal pagamento,
 previsto dal comma 7 dell'articolo in esame, resta ovvia-
 mente subordinato alla condizione che i soggetti interessati
 abbiano provveduto o provvedano, entro il 30.11.1990, ad
 ottemperare gli adempimenti formali cui le sanzioni in
 questione si riferiscono, a meno che tali adempimenti non
 risultino piu' necessari a seguito di interventi in sede
 ispettiva o d'ufficio.
 2) Soggetti beneficiari
      Sono ammessi alla regolarizzazione tutti i soggetti che
 abbiano maturato nei confronti dell'Istituto un debito per
 contributi (in tale accezione rientrano anche gli importi
 per fiscalizzazione e sgravi indebiti) e/o per sanzioni
 civili o amministrative.
      Gli artigiani e i commercianti, che non abbiano ottem-
 perato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive
 Commissioni possono essere ammessi con riserva alla regola-
 rizzazione purche' provvedano a presentare alle Commissioni
 stesse la prevista denuncia. Entro la data del 30 novembre
 1990, i soggetti medesimi debbono presentare alla competente
 Sede INPS formale domanda di condono corredata dall'atte-
 stato di versamento della prima rata.
      Per espressa disposizione di legge (comma 9, dell'art.
 8), nei confronti delle imprese che, alla data di entrata in
 vigore del D.L. n. 259 si trovino in stato di amministra-
 zione controllata o amministrazione straordinaria, il
 termine per la regolariz-zazione della posizione debitoria e'
 differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello
 della cessazione dell'amministrazione controllata o straor-
 dinaria. In tale ipotesi il pagamento dovra' essere effet-
 tuato in unica soluzione.
      La legge non fa menzione delle imprese sottoposte ad
 altre procedure concorsuali. Pertanto a tali imprese non
 spetta il differimento dei termini di cui sopra e' cenno.
      L'agevolazione della riduzione delle somme aggiuntive
 spetta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore
 del D.L. n. 259, abbiano gia' pagato i contributi relativi
 ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990. In conse-
 guenza, il beneficio spetta anche ai destinatari dei passati
 condoni che per qualsiasi ragione non abbiano ancora pagato
 le sanzioni ridotte.
      La domanda di condono comporta l'implicita rinuncia ad
 ogni contestazione in merito alle partite da regolarizzare.
 Analogo significato di riconoscimento del debito deve essere
 attribuito ai pagamenti effettuati con le modalita' e nei
 termini indicati dal D.L. n. 259 nelle ipotesi in cui non e'
 prevista la presentazione della domanda.
      La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
 speciali in materia di versamento di contributi e le obbli-
 gazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
 accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei
 contributi, ivi comprese le particolari sanzioni previste
 dalla legge 25.10.1968, n. 1089 in materia di sgravi degli
 oneri sociali.
      Restano peraltro esclusi dal beneficio gli aggi e
 compensi connessi alla riscossione dei crediti contributivi
 a mezzo ruoli esattoriali e le spese legali (comma 7).
      Analogamente a quanto gia' precisato a suo tempo, si
 conferma che la sanatoria riguarda tutte le sanzioni ammi-
 nistrative - si veda al riguardo il punto B della circolare
 n. 51077 R.C.V. del 7 aprile 1987 - purche' siano comunque
 connesse con la denuncia e il versamento dei contributi, ivi
 comprese quelle ex ammende di cui alla legge 689/1981
 relative a violazioni consistenti in omissioni contributive
 (art. 35, 2  comma) ovvero connesse con omissioni contribu-
 tive (art. 35, 3  comma); debbono invece ritenersi escluse
 dal beneficio le sanzioni non connesse con omissioni con-
 tributive (art. 35, 7  comma).
 3) Oggetto
      L'agevolazione di cui all'art. 8 e' applicabile alle
 sole situazioni pendenti. Le partite debitorie che risultino
 gia' definite, alla data di entrata in vigore del decreto in
 esame, con l'avvenuto recupero di quanto dovuto a titolo di
 contributi e delle relative somme aggiuntive calcolate nella
 misura normale debbono pertanto essere escluse dall'agevo-
 lazione e nessun rimborso o congua-glio dovra' essere fatto a
 favore di eventuali richiedenti.
      Puo' costituire oggetto di regolarizzazione qualunque
 debito per contributi relativi ai periodi fino a tutto il
 mese di giugno 1990 e/o per sanzioni civili o amministrati-
 ve, anche se il debito stesso si trova nella fase di con-
 tenzioso amministrativo o giudiziario oppure in corso di
 pagamento a mezzo di rateazione gia' perfezionata a seguito
 di provvedimento formalmente assunto dagli Organi
 dell'Istituto. In quest'ul-tima ipotesi, la domanda comporta
 automaticamente la rinunzia alla ratea-zione stessa. Al
 riguardo e conformemente ai criteri seguiti in precedenti
 analoghe situazioni (v. circ. 7.4.87 n. 51077 RCV, p. 3,
 lett. B), per calcolare l'importo dei contributi ancora
 dovuti, occorre che dal debito iniziale per soli contributi,
 gia' ammesso a rateazione vengano detratti:
 a) la quota dei soli contributi pagati ratealmente fino al
    16.9.1990;
 b) l'intero importo delle rate pagate dopo tale data.
      L'imputazione delle somme detratte va effettuata con
 riferimento ai contributi relativi ai periodi meno recenti.
      Ugualmente debbono essere imputate in conto contributi
 secondo i criteri di cui sopra, le rate provvisorie pagate
 senza successiva formalizzazione del piano di ammortamento.
      L'agevolazione prevista non si applica alle somme
 accessorie addebitate in conseguenza della mancata effet-
 tuazione e versamento delle trattenute ai lavoratori dipen-
 denti pensionati.
 4) Modalita' e condizioni per ottenere le agevolazioni
      La legge prevede le seguenti tre distinte fattispecie
 per il perfezionamento delle operazioni relative al condono:
 - contribuenti che non hanno pagato l'importo dei contributi
   e per i quali non sono stati emessi ruoli esattoriali;
 - contribuenti che hanno gia' pagato all'Istituto l'importo
   dei contributi e sono tenuti al pagamento delle sole somme
   aggiuntive per tardivo versamento ed eventualmente delle
   sanzioni amministrative;
 - contribuenti i cui debiti sono stati inseriti nei ruoli
   esattoriali.
 A) Contribuenti che non hanno pagato l'importo dei
    contributi e per i quali non sono stati emessi ruoli
    esattoriali
      L'art. 8/259 prevede la presentazione all'Istituto di
 una specifica domanda e il versamento in due rate dei
 contributi e delle somme aggiuntive ridotte.
      A tal proposito si precisa che e' stata prevista la
 stampa tipografica di cinque diverse tipologie di moduli
 (aziende, artigiani, commercianti, lavoratori domestici e
 contribuenti obbligati al versamento dei contributi al
 S.S.N.; quest'ultimo modulo si riferisce pertanto alle
 categorie dei liberi professionisti, dipendenti e pensionati
 con altri redditi e cittadini non mutuati).
      Ciascun modulo contiene due bollettini di c/c postale
 sui quali e' indicato il numero di c/c all'uopo previsto ed
 il codice della Sede.
      Al fine di rilevare immediatamente i flussi finanziari
 al momento dell'incasso, sono stati previsti, per ogni SAP,
 distinti conti correnti per ciascuna delle cinque categorie
 di contribuenti sopra citati (vedi, messaggio n. 58468 del
 9.10.1990).
      I soggetti interessati debbono:
      a) presentare all'Istituto una formale domanda entro il
 termine perentorio del 30 novembre 1990, utilizzando il
 modulo appositamente predisposto;
      b) indicare l'importo dei contributi dovuti per i quali
 intendono beneficiare del condono;
      c) calcolare l'importo delle somme aggiuntive ridotte,
 da riferire ai contributi di cui al punto b);
      d) versare cumulativamente l'importo dei contributi di
 cui al punto b) e delle somme aggiuntive di cui al punto c)
 in due rate uguali - di cui la prima entro il 30 novembre
 bollettini di c/c che fanno parte del modulo di domanda;
      e) allegare al modulo di domanda l'attestazione del
 pagamento della prima rata e la documentazione indicata sul
 modulo stesso.
      I moduli ed i relativi bollettini di versamento saranno
 forniti alle Sedi regionali - che ne cureranno l'inoltro
 alle competenti SAP - entro la fine del corrente mese.
      Con plico a parte sara' trasmesso un esemplare di ogni
 modulo da utilizzare esclusivamente per le circostanze
 eccezionali evidenziate con messaggio n. 58981 del
 10.10.1990.
 B) Contribuenti che, alla data di entrata in vigore del
    decreto-legge, hanno gia' pagato all'Istituto l'importo
    dei contributi e sono tenuti al pagamento delle sole
    somme aggiuntive per tardivo versamento ed eventualmente
    delle sanzioni amministrative.
      I contribuenti di cui trattasi non debbono presentare
 alcuna domanda.
      Per le somme aggiuntive, essi devono provvedere al loro
 pagamento in misura ridotta entro il termine di 30 gg. dalla
 specifica richiesta dell'Istituto.
      In proposito, si precisa che saranno resi disponibili,
 quanto prima, appositi programmi per la rideterminazione
 delle somme aggiuntive nella misura ridotta prevista dal
 decreto-legge.
      Qualora le somme eventualmente versate in conto dal
 contribuente risultino sufficienti a coprire tale misura
 ridotta, la pratica potra' considerarsi definita allo stato
 dei pagamenti effettuati.
      Per quanto concerne le sanzioni amministrative si
 richiama quanto precisato all'ultimo capoverso del prece-
 dente punto 1-parte II.
 C) Contribuenti i cui debiti sono stati inseriti nei ruoli
    esattoriali
      Ai sensi del 6  comma dell'art. 8 del D.L. in esame, la
 riduzione spetta anche ai contribuenti i cui debiti sono
 stati inseriti nei ruoli esattoriali.
      La legge non richiede che tali contribuenti presentino
 una specifica domanda per ottenere le agevolazioni. Per i
 medesimi e' sufficiente provvedere - qualora non l'abbiano
 gia' fatto in precedenza - a pagare, in unica soluzione
 entro il 30 novembre 1990, l'importo dei contributi per i
 quali intendono avvalersi della regolarizzazione. L'opera-
 zione si dovra' considerare perfezionata a condizione che i
 soggetti di cui trattasi versino entro la stessa data, anche
 l'im-porto delle sanzioni nella misura ridotta prevista dal
 citato 5  comma dell'art. 8, da calcolare secondo le istru-
 zioni di cui al punto 5).
 C1) Ruoli esattoriali annullati, sospesi o non seguiti
     dall'e-missione di cartelle esattoriali
      Il 6  comma dell'art. 8 stabilisce che i contribuenti i
 cui debiti sono stati inseriti in ruoli esattoriali possono
 fruire delle disposizioni agevolative pagando ai concessio-
 nari gli importi dovuti a titolo di contributi e di somme
 aggiuntive ridotte.
    a) Ruoli annullati
      Il principio sopra indicato subisce una deroga nell'i-
 potesi in cui il ruolo, in un primo tempo formalmente
 emesso, sia stato successivamente annullato nella sua
 globalita' dall'autorita' competente. Si citano ad esempio i
 ruoli emessi nelle province di Viterbo, Teramo e Matera.
      Come e' gia' stato precisato con messaggio n. 33136 del
 27.7.1990, i crediti di cui trattasi, con modalita' da
 precisarsi saranno trasmessi per i successivi adempimenti
 agli uffici legali dell'Istituto.
      I debitori interessati, al fine di fruire delle faci-
 litazioni offerte dal D.L. n. 259, dovranno pertanto pre-
 sentare alle competenti Sedi INPS apposita domanda e po-
 tranno pagare quanto dovuto in due rate alle note scadenze
 del 30 novembre 1990 e del 28 febbraio 1991, secondo la
 normativa indicata nel precedente punto A).
      Le Sedi sopra indicate e quelle presso le quali si sia
 eventualmente verificata una situazione analoga sono invi-
 tate a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra,
 utilizzando i consueti canali di informazione. In tal senso
 dovra' anche essere sollecitata la collaborazione delle
 Organizzazioni delle varie categorie di contribuenti, dei
 Patronati e dei Consulenti del lavoro.
    b) Ruoli sospesi dai Tribunali Amministrativi Regionali
      Come e' noto, su istanza di alcuni ex esattori, i TAR
 della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Campania
 hanno sospeso in tutto (in Sicilia) o in parte (nelle altre
 Regioni citate) l'efficacia dei ruoli formati dall'Istituto.
      In materia sono gia' state impartite, a talune delle
 Sedi interessate, specifiche istruzioni sulle iniziative da
 assumere per la riscossione delle partite di cui trattasi,
 istruzioni alle quali tali Sedi debbono ovviamente conti-
 nuare ad attenersi.
      In via generale, si sottolinea comunque che la sospen-
 sione del ruolo non impedisce ai Concessionari di riscuotere
 cio' che il contribuente si dichiara disposto a pagare. Gli
 interessati dovranno pertanto effettuare presso i Conces-
 sionari stessi le operazioni necessarie per fruire delle
 agevolazioni di cui al D.L. n. 259.
      Dal canto loro, le Sedi delle Regioni sopra nominate
 assumeranno tempestive informazioni presso i Concessionari
 in ordine alla loro disponibilita' ad accettare i versame-
 nti.
      Ovviamente, qualora i Concessionari rifiutino di
 accettare i versamenti, gli interessati debbono considerarsi
 autorizzati a presentare la domanda di condono all'Istituto.
 Valgono nell'ipotesi considerata le indicazioni fornite nel
 punto precedente a proposito dei ruoli annullati.
      Anche in questo caso, le singole SAP porteranno a
 conoscenza dell'utenza con ogni possibile sollecitudine la
 situazione locale.
    c) Ruoli sospesi dai Pretori
      Su istanza avanzata dai singoli contribuenti ai sensi
 dell'art.2 , comma 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 i
 Pretori possono sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi
 motivi.
      Ovviamente, trattandosi di sospensione disposta a
 seguito di istanza del singolo debitore, quest'ultimo deve
 ritenersi autorizzato a rinunziare al beneficio della
 sospensione, disposta in suo favore.
    d) Ruoli non seguiti dall'emissione di cartelle
      Valgono le disposizioni previste per i ruoli annullati.
 I contribuenti avranno pertanto l'onere di presentare la
 domanda alla Sede INPS competente e potranno estinguere il
 loro debito in due rate uguali entro le scadenze di legge.
 C2) Rapporti con i Concessionari del servizio di riscossione
     dei tributi
      L'emanazione del D.L. n. 259 ha fatto sorgere alcuni
 dubbi circa il comportamento che i Concessionari debbono
 tenere nei confronti dei debitori in ordine alla prosecu-
 zione delle azioni esecutive eventualmente in corso.
      Al riguardo si ribadisce che, in armonia con quanto
 disposto con messaggio n. 48840 del 19 settembre scorso,
 tali azioni saranno proseguite anche nel periodo anteriore
 al termine - 30 novembre 1990 - fissato dalla legge per il
 pagamento delle somme dovute .
      In pratica, considerata la difficolta' di valutare,
 all'atto del versamento, se il contribuente abbia esatta-
 mente calcolato l'onere delle somme aggiuntive, i Conces-
 sionari, come gia' precisato con messaggio n. 58981 del
 10.10.1990, dovranno sospendere l'azione esecutiva solo se
 il debitore paghi l'intero importo iscritto a ruolo a titolo
 di contri-buti e una somma a titolo di sanzioni.
      Ovviamente, considerata la possibilita di chiedere un
 condono parziale, l'azione esecutiva dovra' essere prose-
 guita solo per le partite non condonate.
      Al riguardo, i Concessionari comunicheranno alle Sedi
 entro il 31.12.1990 i seguenti dati:
 - dati identificativi dei soggetti che hanno manifestato la
   volonta' di fruire del condono;
 - partite debitorie definite con l'integrale pagamento dei
   contributi, con l'indicazione dell'esatto importo delle
   somme aggiuntive versate e della data dell'avvenuto
   pagamento.
      Le Sedi procederanno nel piu' breve tempo possibile al
 controllo della congruita' dei versamenti fatti dai soggetti
 interessati e comunicheranno ai Concessionari la decisione
 assunta in ordine alla convalida delle operazioni relative
 al condono. Tale convalida assumera' il valore di sgravio
 collettivo delle maggiori somme iscritte a ruolo a titolo di
 sanzioni.
      Nell'ipotesi in cui i soggetti debbano essere conside-
 rati decaduti dal condono, le Sedi dovranno rendere nota la
 circostanza ai Concessionari perche' questi ultimi possano
 riprendere l'azione dei recupero coattivo in precedenza
 sospesa. Si sottolinea la necessita' che le Sedi provvedano
 a tale adempimento con la massima tempestivita'.
      Le somme riscosse dai Concessionari - ovviamente al
 netto di quanto sia stato eventualmente gia' anticipato
 all'Istituto in base al principio dell'obbligo del non
 riscosso per riscosso - dovranno essere versate con le
 consuete modalita' entro il giorno 27 del mese in cui e'
 avvenuta la riscossione, nell'ipotesi di pagamenti effet-
 tuati entro il giorno 15 del mese stesso. Le somme pagate
 dai contribuenti nella seconda meta' del mese debbono invece
 essere versate all'Istituto entro il giorno 12 del mese
 successivo.
 5) Calcolo della somma aggiuntiva ridotta
      Come si e' detto, l'operazione condono puo' conside-
 rarsi perfezionata solo con l'integrale pagamento sia dei
 contributi dovuti, sia delle somme aggiuntive ridotte, da
 calcolare nella misura dell'otto per cento in ragione d'anno
 dei contributi dovuti per ciascun periodo, entro il limite
 massimo del quaranta per cento dei contributi complessiva-
 mente pendenti, in sostituzione delle sanzioni dovute ai
 sensi dell'art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48.
      La legge, ad eccezione dei casi di cui al precedente
 punto 4, lett. B), pone a carico degli interes-sati l'onere
 di calcolare gli importi dovuti a tale titolo. La somma
 aggiuntiva va calcolata a decorrere dal mese successivo a
 quello di scadenza del termine di versamento dei contributi
 fino al 30 novembre 1990 (ovvero fino al 31 ottobre 1990,
 qualora il versamento della prima rata venga effettuato nel
 corso di tale mese).
      Per effettuare, in modo corretto, il calcolo della
 somma aggiuntiva l'interessato deve applicare le aliquote
 indicate nella seguente tabella:
 RITARDO IN MESI                        RITARDO IN ANNI
 1  mese 0,666%                          1 anno   8%
 2  mesi 1,333%                          2 anni  16%
 3  mesi 2    %                          3 anni  24%
 4  mesi 2,666%                          4 anni  32%
 5  mesi 3,333%                          5 anni  40%
 6  mesi 4    %                          6 anni  48%
 7  mesi 4,666%                          7 anni  56%
 8  mesi 5,333%                          8 anni  64%
 9  mesi 6    %                          9 anni  72%
 10 mesi 6,666%                         10 anni  80%
 11 mesi 7,333%                         11 anni  88%
      Ad esempio, se la regolarizzazione contributiva avviene
 con un ritardo di 11 mesi, l'aliquota e' del 7,333%; se il
 ritardo e' invece di 5 anni e 4 mesi, l'aliquota e' del
 42,666%.
 ESEMPLIFICAZIONI
 - DM 10 relativo al mese di giugno 1988
   * scadenza di pagamento                            20.7.88
   * numero di mesi interi fra la scadenza
     di pagamento e il 30.11.90                       28
                                           (2 anni e 4 mesi)
   * aliquota percentuale per il calcolo della somma
     aggiuntiva ridotta                               18,666
   * l'importo della somma aggiuntiva sara'
     pari al prodotto che si ottiene moltiplicando
     l'importo del saldo del DM 10 considerato per
     l'aliquota percentuale del 18,666
 - bollettino trimestrale (Art., Comm.) relativo al
   2  trimestre 1987 (qualora sia conosciuto solo
   l'importo annuale, l'importo trimestrale puo'
   essere ricavato dividendo per quattro quello
   annuale)
   * scadenza di pagamento                            25.7.87
   * numero dei mesi interi fra la scadenza
     di pagamento ed il 30.11.1990                    40
                                           (3 anni e 4 mesi)
   * aliquota percentuale per il calcolo
     della somma aggiuntiva ridotta                   26,666
   * la somma aggiuntiva ridotta sara' pari
     al prodotto che si ottiene moltiplicando
     l'importo dovuto relativamente al trimestre
     considerato per l'aliquota percentuale
     del 26,666.
 - Contributo dovuto al SSN da un cittadino non mutuato per
   l'anno 1987
   * scadenza di pagamento                       30.6.88
   * numero mesi interi fra la scadenza di
     pagamento e il 30.11.90                          29
                                         (2 anni e 5 mesi)
   * aliquota percentuale per il calcolo
     delle sanzioni
                                                  19,333333333333333333
                          * l'importo delle sanzioni da pagare sara
     pari al prodotto che si ottiene
     moltiplicando la somma dovuta
     relativamente all'anno in questione per
     l'aliquota percentuale del 19,333.
      Le somme aggiuntive calcolate dal contribuente con i
 criteri sopra indicati non possono eccedere il limite
 massimo del 40% del totale del debito contributivo oggetto
 della domanda di regolarizzazione.
      Nel caso in cui l'importo di tali somme aggiuntive
 superi il suddetto limite (tetto massimo) detto importo deve
 essere ridotto al limite del tetto massimo.
 6) Imputazione delle somme eventualmente pagate in acconto
      Premesso che, come si e' detto, la regolarizzazione di
 cui all'art. 8 non puo' riguardare posizioni debitorie gia'
 definite con l'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo
 di contributi e di sanzioni calcolate nella misura normale,
 si precisa che, per le partite ancora aperte, gli acconti
 eventualmente versati debbono essere imputati in conto
 contributi, a meno che non risulti espressamente una diversa
 imputazione.
      Nell'ipotesi in cui il debitore, anteriormente alla
 data di entrata in vigore del decreto, abbia versato un
 acconto superiore all'importo dei contributi dovuti, l'ec-
 cedenza deve essere considerata un acconto sulle somme
 aggiuntive ridotte, dovute ai sensi del gia' citato 5  comma
 dell'art. 8; ovviamente, qualora la somma gia' versata sia
 superiore all'importo complessivamente dovuto ai sensi delle
 norme sul condono, non dovra' essere operato alcun rimborso,
 in applicazione del principio piu' volte ricordato che le
 sanzioni gia' pagate in applicazione della normativa ordi-
 naria debbono considerarsi pagate a giusto titolo e pertanto
 restano acquisite alle gestioni di competenza.
 7) Chiarimenti in tema di fiscalizzazione e di sgravi degli
    oneri sociali nel Mezzogiorno
      Il D.L. n. 259 non contiene la norma - gia' prevista
 dall'art. 4, comma 8, della legge 29.2.1988, n. 48 - secondo
 la quale "in caso di regolarizzazione non si applicano le
 disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3,
 comma 1" della stessa legge n. 48.
      Pertanto, l'eventuale regolarizzazione dell'inosser-
 vanza delle condizioni stabilite dalla sopracitata legge e
 successive (L. 7.12.1989, n. 389, art. 6, comma 9; legge
 21.3.1990, n. 52, art. 1, comma 7; legge 3.8.1990, n. 210,
 art. 1, comma 8) non attribuisce, di massima, per i periodi
 di inosservanza, il diritto alla fiscalizzazione ed agli
 sgravi.
      Si ricorda, tuttavia, che rimane la possibilita' di
 riconoscere i benefici di sgravi e fiscalizzazione con
 efficacia retroattiva, nell'ipotesi in cui i datori di
 lavoro si adeguino spontaneamente alle anzidette norme,
 mediante la corresponsione ai lavoratori delle differenze
 retributive ed all'Istituto dei relativi contributi (vedi
 circ. n. 9 del 16 gennaio 1988).
      Ovviamente, ove i predetti adempimenti vengano effet-
 tuati entro i termini previsti dal D.L. n. 259, per il
 lazioni disposte dal D.L. stesso, attenendosi alle disposi-
 zioni di cui alla presente circolare.
 8) Istruzioni particolari per le regolarizzazioni nel
    settore domestico
      Anche i datori di lavoro tenuti al pagamento dei
 contributi secondo le disposizioni del DPR 31.12.1971 n.
 1403, che intendano avvalersi delle agevolazioni previste
 dall'art. 8, comma 5 del decreto legge in esame per debiti
 contributivi maturati a tutto il II trimestre 1990, dovranno
 presentare apposita domanda entro il termine del 30 novembre
 1990 e provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo
 di contributi e somme aggiuntive in due rate di pari importo
 entro il 30.11.1990 e 28.2.1991.
      Si fa rinvio a quanto precisato nella presente circo-
 lare per la generalita' dei contribuenti e si forniscono le
 seguenti specifiche istruzioni.
      Il modulo per la regolarizzazione dei debiti contribu-
 tivi dei datori di lavoro domestico e' stato predisposto per
 l'acquisizione di tutti i dati occorrenti per l'accredita-
 mento dei contributi sulle posizioni assicurative degli
 addetti ai servizi domestici e familiari ed equiparati
 (procedura LD/15).
      Pertanto i datori di lavoro che debbano regolarizzare i
 propri obblighi assicurativi nei confronti di piu' lavora-
 tori dovranno compilare domande separate per ciascun nomi-
 nativo.
      In caso di prima iscrizione dovra' essere compilato ed
 allegato il Mod. LD/09.
      Ciascun modulo consente la regolarizzazione di periodi
 di lavoro rientranti in 8 trimestri.
      Nei casi in cui il debito complessivo riguardi periodi
 maggiori, dovranno essere compilati piu' moduli ed il
 calcolo del debito complessivo per contributi e sanzioni
 dovra' essere effettuato sull'ultimo modulo.
      Qualora singoli debitori si trovino nella necessita' di
 effettuare subito gli adempimenti relativi al condono, le
 Sedi, nelle more della fornitura degli appositi moduli,
 potranno accettare domande informali secondo i criteri
 precedentemente esposti, utilizzando i modd. LD/15 in uso
 per le regolarizzazioni, avendo cura di apporre l'annota-
 zione: Condono 1990.
      Per agevolare gli adempimenti delle Sedi sara' quanto
 prima messo a disposizione un apposito programma per il
 calcolo automatizzato dei contributi e delle somme aggiun-
 tive.
      Analogo programma sara' altresi' approntato per il
 ricalcolo delle sanzioni secondo le aliquote previste dal
 condono 1990 nei confronti dei datori di lavoro che abbiano
 versato i contributi, anche in occasione di precedenti
 condoni e che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora
 pagato per intero le somme aggiuntive. Nel frattempo le Sedi
 si asterranno dall'addebito di sanzioni in misura superiore
 a quella stabilita dal citato art. 8, comma 5, del decreto
 legge in esame.
      In relazione a quanto previsto, in via generale, dalla
 circolare n. 89 del 6.5.1989 circa l'esigenza di procedere
 agli accertamenti sui rapporti di lavoro "salvo eccezionali
 situazioni", prima dell'emissione dei bollettini di
 versa-me-nto dei contributi, si precisa che considerati i
 ristretti termini fissati dal legislatore per la regolariz-
 zazione dei debiti con-tributivi con sanzioni ridotte, si
 determina la necessita' di procedere, anche successivamente,
 alle veri-fiche ispet-tive ritenute opportune.
      Nel modulo di domanda e' stata posta l'avvertenza - che
 le Sedi avranno cura di evidenziare agli interessati - che
 la richiesta di regolarizzazione ed il pagamento del debito
 dichiarato non comportano, automaticamente, la convalida del
 rapporto assicurativo e che l'Istituto si riserva di espe-
 rire indagini ispettive sulla reale esistenza del rapporto
 di lavoro. Le Sedi procederanno alla trasmissione dei dati
 contributivi per la registrazione sulla posizione assicura-
 tiva individuale soltanto dopo l'esito favorevole di dette
 indagini.
 9) Liberi professionisti, cittadini non mutuati, dipendenti
    e pensionati con altri redditi
      Si precisa che per le categorie in epigrafe la regola-
 rizzazione prevista dal 5  comma dell'art. 8 riguarda i
 contributi per il Servizio Sanitario Nazionale relativi agli
 anni fino al 1989 compreso, rimanendo esclusi dalla regola-
 rizzazione i contributi relativi all'anno 1990.
      Come accennato al precedente punto 3, lett. A),  per i
 liberi professionisti, i cittadini non mutuati, i lavoratori
 dipendenti e i pensio-nati con altri redditi, il modulo di
 domanda di condono e' unico, come pure unici sono, per tutte
 e tre le categorie, i bollettini di c/c allegati al modulo
 per il pagamento delle due rate.
      Nel compilare la domanda, gli interessati dovranno
 pertanto barrare, sul frontespizio del modulo, la casella
 corrispondente alla categoria di appartenenza.
      Essi dovranno, inoltre, riportare sui bollettini di
 c/c, nella casella destinata all'indicazione della Gestione,
 la sigla LP, se trattasi di liberi professionisti, CNM, se
 trattasi di cittadini non mutuati e DP, se trattasi di
 lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi.
      All'atto della riconsegna della domanda, l'impiegato
 addetto a riceverla dovra' controllare che le indicazioni di
 cui sopra siano state effettivamente riportate dal contri-
 buente.
      Alle norme e disposizioni predette dovra' essere data
 la maggiore diffusione possibile attraverso tutti i canali
 disponibili ed adottando le iniziative piu' opportune sul
 piano organizzativo: a tale proposito saranno quanto prima
 impartite apposite disposizioni.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.to BILLIA