901113 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 223 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 15 settembre 1990 n. 259. Modifiche al sistema sanzionatorio ed agevolazioni in materia di somme aggiuntive. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 13 ottobre 1990 Circolare n. 223 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 15 settembre 1990 n. 259. Modifiche al sistema sanzionatorio ed agevolazioni in materia di somme aggiuntive. La Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre scorso ha pubblicato il D.L. 15.9.1990, n. 259 avente per oggetto "Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle Societa' costituite dalla GEPI S.p.A. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato." L'art. 8 del Decreto stesso prevede una modifica del sistema sanzionatorio degli sgravi indebiti e di quello di cui all'art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (commi da 1 a 4) nonche' disposizioni transitorie di natura agevolativa per la sistemazione di partite debitorie pre- gresse (commi 5 e segg.). PARTE PRIMA Modifiche al sistema sanzionatorio 1) Riduzione delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali In aggiunta alle ipotesi indicate dall'art. 4, co. 3 e 5, del D.L. n. 536/1987 conv. dalla L. n. 48/1988 (procedure concorsuali e enti, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che ricevono in ritardo finanziamenti pubblici) viene ora prevista, in relazione anche a riflessi negativi in campo occupazionale, la possibilita' di concessione della suddetta eccezionale riduzione per le seguenti, ulteriori ipotesi: a) particolare rilevanza delle oggettive incertezze interpretative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo nei casi in cui al co. 1, lett. b), del sopra citato art. 4; b) mancato o ritardato pagamento di contributi deri- vante da fatto doloso di terzo denunciato all'Autorita' Giudiziaria; c) aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla L. 12.8.1977, n. 675, dalla L. 5.12.1978, n. 787 e dal D.L. 30.1.1979, n. 26 convertito dalla legge 3.4.1979, n. 95. E' da rilevare che l'applicazione del beneficio in questione puo' essere disposta solo in base a decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanarsi a seguito di moti- vata e documentata istanza che i soggetti interessati debbono inoltrare sia al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sia all'Ente impositore. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, i debitori sono comunque tenuti a procedere alla regolarizza- zione contributiva provvedendo al pagamento anche delle somme aggiuntive calcolate, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura ridotta pari agli interessi legali; qualora il predetto decreto non venga emanato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, gli Enti imposi- tori sono tenuti a procedere all'addebito delle somme aggiuntive nella misura stabilita dall'art. 4 del sopra richiamato D.L. n. 536/1987. Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le istanze avanzate da debitori che non abbiano adeguata- mente documentato la propria richiesta o che non si siano comunque attenuti alle anzidette condizioni previste dalle disposizioni legislative in esame. Si rammenta che tali disposizioni prevedono esplicitamente, per le ipotesi in questione, la possibilita' di un'eccezionale riduzione delle somme aggiuntive di cui all'art. 4 del D.L. n. 536/1987 fino alla misura degli interessi legali e non l'applicazione degli interessi legali, in luogo delle somme aggiuntive, in base all'art. 53 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, cui puo' farsi riferimento per i casi di inadempienza contributiva dipesa da circostanze rigorosamente oggettive che escludano del tutto la responsabilita' del contribuente (cfr. p. 2, ultimi due cpvv., della circolare n. 107 del 16.5.1988). Le Sedi dovranno comunque pretendere il paga-mento anche delle eventuali ulteriori sanzioni ammini-stra-tive dovute per l'inosservanza delle varie norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. 2) Sanzioni per sgravi contributivi indebiti Nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato o operano gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante e' stata disposta l'applica- zione delle somme aggiuntive secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D.L. n. 536/1987 convertito dalla L. n. 48/1988 in luogo della sanzione prevista dall'art. 18, del D.L. n. 918/1968 convertito dalla L. n. 1089/1968, che risulta pertanto soppressa. Tale innovazione ha effetto dal 17 settembre 1990, data di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non possono essere soggetti a riesame i casi in cui il pagamento della sanzione prevista dal citato art. 18 risulta effet- tuato anteriormente alla predetta data ed i casi in cui la sanzione in parola abbia formato oggetto di giudicato (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza). Negli altri casi si dovra', pertanto, procedere ad un riesame degli addebiti con applicazione delle somme aggiun- tive di cui al citato art. 4. Per la regolarizzazione dei periodi contributivi fino a tutto il mese di giugno 1990, in base al comma 7 dell'arti- colo in esame, i debitori potranno inoltre usufruire dei benefici previsti dal comma 5 dello stesso articolo ove si verifichino tutte le condizioni, di seguito illustrate, previste per l'applicazione di detti benefici. PARTE SECONDA Disposizioni transitorie per la sistemazione di partite debitorie pregresse 1) Normativa di carattere generale Il 5 comma dell'art. 8 citato prevede particolari agevolazioni a favore di coloro che, avendo maturato nei confronti dell'Istituto un debito per contributi e/o per somme aggiuntive, provvedano a pagare, entro i termini fissati dalla legge stessa, i contributi dovuti e una somma aggiuntiva ridotta pari all'8% in ragione d'anno dei con- tributi stessi. Al riguardo si precisa che non e' richiesta, ai fini della validita' dell'operazione, la condizione della glo- balita' della regolarizzazione della posizione contributiva. Gli interessati, pertanto debbono essere ammessi al condono anche per debiti relativi ad una parte del periodo da sistemare. Il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive previste dalla disposizione di legge in esame deve essere effettuato con le modalita' e nei termini indicati nel decreto-legge e nella presente circolare. Il tardivo o mancato versamento dei contributi dovuti e/o delle somme aggiuntive comporta la decadenza dal bene- ficio della riduzione degli oneri acces-sori. Nelle ipotesi in cui il pagamento puo' essere effet- tuato in due rate (30 novembre 1990 e 28 febbraio 1991), il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, considerata la perentorieta' dei termini, com-porta la decadenza dal condono, con conseguente applicazione delle sanzioni nella misura normale sull'intero debito contribu- tivo. Per i casi di esposizioni debitorie riguardanti anche o solamente sanzioni amministrative, connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi, l'esonero dal pagamento, previsto dal comma 7 dell'articolo in esame, resta ovvia- mente subordinato alla condizione che i soggetti interessati abbiano provveduto o provvedano, entro il 30.11.1990, ad ottemperare gli adempimenti formali cui le sanzioni in questione si riferiscono, a meno che tali adempimenti non risultino piu' necessari a seguito di interventi in sede ispettiva o d'ufficio. 2) Soggetti beneficiari Sono ammessi alla regolarizzazione tutti i soggetti che abbiano maturato nei confronti dell'Istituto un debito per contributi (in tale accezione rientrano anche gli importi per fiscalizzazione e sgravi indebiti) e/o per sanzioni civili o amministrative. Gli artigiani e i commercianti, che non abbiano ottem- perato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive Commissioni possono essere ammessi con riserva alla regola- rizzazione purche' provvedano a presentare alle Commissioni stesse la prevista denuncia. Entro la data del 30 novembre 1990, i soggetti medesimi debbono presentare alla competente Sede INPS formale domanda di condono corredata dall'atte- stato di versamento della prima rata. Per espressa disposizione di legge (comma 9, dell'art. 8), nei confronti delle imprese che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 259 si trovino in stato di amministra- zione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolariz-zazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straor- dinaria. In tale ipotesi il pagamento dovra' essere effet- tuato in unica soluzione. La legge non fa menzione delle imprese sottoposte ad altre procedure concorsuali. Pertanto a tali imprese non spetta il differimento dei termini di cui sopra e' cenno. L'agevolazione della riduzione delle somme aggiuntive spetta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 259, abbiano gia' pagato i contributi relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990. In conse- guenza, il beneficio spetta anche ai destinatari dei passati condoni che per qualsiasi ragione non abbiano ancora pagato le sanzioni ridotte. La domanda di condono comporta l'implicita rinuncia ad ogni contestazione in merito alle partite da regolarizzare. Analogo significato di riconoscimento del debito deve essere attribuito ai pagamenti effettuati con le modalita' e nei termini indicati dal D.L. n. 259 nelle ipotesi in cui non e' prevista la presentazione della domanda. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e le obbli- gazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi comprese le particolari sanzioni previste dalla legge 25.10.1968, n. 1089 in materia di sgravi degli oneri sociali. Restano peraltro esclusi dal beneficio gli aggi e compensi connessi alla riscossione dei crediti contributivi a mezzo ruoli esattoriali e le spese legali (comma 7). Analogamente a quanto gia' precisato a suo tempo, si conferma che la sanatoria riguarda tutte le sanzioni ammi- nistrative - si veda al riguardo il punto B della circolare n. 51077 R.C.V. del 7 aprile 1987 - purche' siano comunque connesse con la denuncia e il versamento dei contributi, ivi comprese quelle ex ammende di cui alla legge 689/1981 relative a violazioni consistenti in omissioni contributive (art. 35, 2 comma) ovvero connesse con omissioni contribu- tive (art. 35, 3 comma); debbono invece ritenersi escluse dal beneficio le sanzioni non connesse con omissioni con- tributive (art. 35, 7 comma). 3) Oggetto L'agevolazione di cui all'art. 8 e' applicabile alle sole situazioni pendenti. Le partite debitorie che risultino gia' definite, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, con l'avvenuto recupero di quanto dovuto a titolo di contributi e delle relative somme aggiuntive calcolate nella misura normale debbono pertanto essere escluse dall'agevo- lazione e nessun rimborso o congua-glio dovra' essere fatto a favore di eventuali richiedenti. Puo' costituire oggetto di regolarizzazione qualunque debito per contributi relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990 e/o per sanzioni civili o amministrati- ve, anche se il debito stesso si trova nella fase di con- tenzioso amministrativo o giudiziario oppure in corso di pagamento a mezzo di rateazione gia' perfezionata a seguito di provvedimento formalmente assunto dagli Organi dell'Istituto. In quest'ul-tima ipotesi, la domanda comporta automaticamente la rinunzia alla ratea-zione stessa. Al riguardo e conformemente ai criteri seguiti in precedenti analoghe situazioni (v. circ. 7.4.87 n. 51077 RCV, p. 3, lett. B), per calcolare l'importo dei contributi ancora dovuti, occorre che dal debito iniziale per soli contributi, gia' ammesso a rateazione vengano detratti: a) la quota dei soli contributi pagati ratealmente fino al 16.9.1990; b) l'intero importo delle rate pagate dopo tale data. L'imputazione delle somme detratte va effettuata con riferimento ai contributi relativi ai periodi meno recenti. Ugualmente debbono essere imputate in conto contributi secondo i criteri di cui sopra, le rate provvisorie pagate senza successiva formalizzazione del piano di ammortamento. L'agevolazione prevista non si applica alle somme accessorie addebitate in conseguenza della mancata effet- tuazione e versamento delle trattenute ai lavoratori dipen- denti pensionati. 4) Modalita' e condizioni per ottenere le agevolazioni La legge prevede le seguenti tre distinte fattispecie per il perfezionamento delle operazioni relative al condono: - contribuenti che non hanno pagato l'importo dei contributi e per i quali non sono stati emessi ruoli esattoriali; - contribuenti che hanno gia' pagato all'Istituto l'importo dei contributi e sono tenuti al pagamento delle sole somme aggiuntive per tardivo versamento ed eventualmente delle sanzioni amministrative; - contribuenti i cui debiti sono stati inseriti nei ruoli esattoriali. A) Contribuenti che non hanno pagato l'importo dei contributi e per i quali non sono stati emessi ruoli esattoriali L'art. 8/259 prevede la presentazione all'Istituto di una specifica domanda e il versamento in due rate dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte. A tal proposito si precisa che e' stata prevista la stampa tipografica di cinque diverse tipologie di moduli (aziende, artigiani, commercianti, lavoratori domestici e contribuenti obbligati al versamento dei contributi al S.S.N.; quest'ultimo modulo si riferisce pertanto alle categorie dei liberi professionisti, dipendenti e pensionati con altri redditi e cittadini non mutuati). Ciascun modulo contiene due bollettini di c/c postale sui quali e' indicato il numero di c/c all'uopo previsto ed il codice della Sede. Al fine di rilevare immediatamente i flussi finanziari al momento dell'incasso, sono stati previsti, per ogni SAP, distinti conti correnti per ciascuna delle cinque categorie di contribuenti sopra citati (vedi, messaggio n. 58468 del 9.10.1990). I soggetti interessati debbono: a) presentare all'Istituto una formale domanda entro il termine perentorio del 30 novembre 1990, utilizzando il modulo appositamente predisposto; b) indicare l'importo dei contributi dovuti per i quali intendono beneficiare del condono; c) calcolare l'importo delle somme aggiuntive ridotte, da riferire ai contributi di cui al punto b); d) versare cumulativamente l'importo dei contributi di cui al punto b) e delle somme aggiuntive di cui al punto c) in due rate uguali - di cui la prima entro il 30 novembre bollettini di c/c che fanno parte del modulo di domanda; e) allegare al modulo di domanda l'attestazione del pagamento della prima rata e la documentazione indicata sul modulo stesso. I moduli ed i relativi bollettini di versamento saranno forniti alle Sedi regionali - che ne cureranno l'inoltro alle competenti SAP - entro la fine del corrente mese. Con plico a parte sara' trasmesso un esemplare di ogni modulo da utilizzare esclusivamente per le circostanze eccezionali evidenziate con messaggio n. 58981 del 10.10.1990. B) Contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, hanno gia' pagato all'Istituto l'importo dei contributi e sono tenuti al pagamento delle sole somme aggiuntive per tardivo versamento ed eventualmente delle sanzioni amministrative. I contribuenti di cui trattasi non debbono presentare alcuna domanda. Per le somme aggiuntive, essi devono provvedere al loro pagamento in misura ridotta entro il termine di 30 gg. dalla specifica richiesta dell'Istituto. In proposito, si precisa che saranno resi disponibili, quanto prima, appositi programmi per la rideterminazione delle somme aggiuntive nella misura ridotta prevista dal decreto-legge. Qualora le somme eventualmente versate in conto dal contribuente risultino sufficienti a coprire tale misura ridotta, la pratica potra' considerarsi definita allo stato dei pagamenti effettuati. Per quanto concerne le sanzioni amministrative si richiama quanto precisato all'ultimo capoverso del prece- dente punto 1-parte II. C) Contribuenti i cui debiti sono stati inseriti nei ruoli esattoriali Ai sensi del 6 comma dell'art. 8 del D.L. in esame, la riduzione spetta anche ai contribuenti i cui debiti sono stati inseriti nei ruoli esattoriali. La legge non richiede che tali contribuenti presentino una specifica domanda per ottenere le agevolazioni. Per i medesimi e' sufficiente provvedere - qualora non l'abbiano gia' fatto in precedenza - a pagare, in unica soluzione entro il 30 novembre 1990, l'importo dei contributi per i quali intendono avvalersi della regolarizzazione. L'opera- zione si dovra' considerare perfezionata a condizione che i soggetti di cui trattasi versino entro la stessa data, anche l'im-porto delle sanzioni nella misura ridotta prevista dal citato 5 comma dell'art. 8, da calcolare secondo le istru- zioni di cui al punto 5). C1) Ruoli esattoriali annullati, sospesi o non seguiti dall'e-missione di cartelle esattoriali Il 6 comma dell'art. 8 stabilisce che i contribuenti i cui debiti sono stati inseriti in ruoli esattoriali possono fruire delle disposizioni agevolative pagando ai concessio- nari gli importi dovuti a titolo di contributi e di somme aggiuntive ridotte. a) Ruoli annullati Il principio sopra indicato subisce una deroga nell'i- potesi in cui il ruolo, in un primo tempo formalmente emesso, sia stato successivamente annullato nella sua globalita' dall'autorita' competente. Si citano ad esempio i ruoli emessi nelle province di Viterbo, Teramo e Matera. Come e' gia' stato precisato con messaggio n. 33136 del 27.7.1990, i crediti di cui trattasi, con modalita' da precisarsi saranno trasmessi per i successivi adempimenti agli uffici legali dell'Istituto. I debitori interessati, al fine di fruire delle faci- litazioni offerte dal D.L. n. 259, dovranno pertanto pre- sentare alle competenti Sedi INPS apposita domanda e po- tranno pagare quanto dovuto in due rate alle note scadenze del 30 novembre 1990 e del 28 febbraio 1991, secondo la normativa indicata nel precedente punto A). Le Sedi sopra indicate e quelle presso le quali si sia eventualmente verificata una situazione analoga sono invi- tate a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra, utilizzando i consueti canali di informazione. In tal senso dovra' anche essere sollecitata la collaborazione delle Organizzazioni delle varie categorie di contribuenti, dei Patronati e dei Consulenti del lavoro. b) Ruoli sospesi dai Tribunali Amministrativi Regionali Come e' noto, su istanza di alcuni ex esattori, i TAR della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Campania hanno sospeso in tutto (in Sicilia) o in parte (nelle altre Regioni citate) l'efficacia dei ruoli formati dall'Istituto. In materia sono gia' state impartite, a talune delle Sedi interessate, specifiche istruzioni sulle iniziative da assumere per la riscossione delle partite di cui trattasi, istruzioni alle quali tali Sedi debbono ovviamente conti- nuare ad attenersi. In via generale, si sottolinea comunque che la sospen- sione del ruolo non impedisce ai Concessionari di riscuotere cio' che il contribuente si dichiara disposto a pagare. Gli interessati dovranno pertanto effettuare presso i Conces- sionari stessi le operazioni necessarie per fruire delle agevolazioni di cui al D.L. n. 259. Dal canto loro, le Sedi delle Regioni sopra nominate assumeranno tempestive informazioni presso i Concessionari in ordine alla loro disponibilita' ad accettare i versame- nti. Ovviamente, qualora i Concessionari rifiutino di accettare i versamenti, gli interessati debbono considerarsi autorizzati a presentare la domanda di condono all'Istituto. Valgono nell'ipotesi considerata le indicazioni fornite nel punto precedente a proposito dei ruoli annullati. Anche in questo caso, le singole SAP porteranno a conoscenza dell'utenza con ogni possibile sollecitudine la situazione locale. c) Ruoli sospesi dai Pretori Su istanza avanzata dai singoli contribuenti ai sensi dell'art.2 , comma 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 i Pretori possono sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Ovviamente, trattandosi di sospensione disposta a seguito di istanza del singolo debitore, quest'ultimo deve ritenersi autorizzato a rinunziare al beneficio della sospensione, disposta in suo favore. d) Ruoli non seguiti dall'emissione di cartelle Valgono le disposizioni previste per i ruoli annullati. I contribuenti avranno pertanto l'onere di presentare la domanda alla Sede INPS competente e potranno estinguere il loro debito in due rate uguali entro le scadenze di legge. C2) Rapporti con i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi L'emanazione del D.L. n. 259 ha fatto sorgere alcuni dubbi circa il comportamento che i Concessionari debbono tenere nei confronti dei debitori in ordine alla prosecu- zione delle azioni esecutive eventualmente in corso. Al riguardo si ribadisce che, in armonia con quanto disposto con messaggio n. 48840 del 19 settembre scorso, tali azioni saranno proseguite anche nel periodo anteriore al termine - 30 novembre 1990 - fissato dalla legge per il pagamento delle somme dovute . In pratica, considerata la difficolta' di valutare, all'atto del versamento, se il contribuente abbia esatta- mente calcolato l'onere delle somme aggiuntive, i Conces- sionari, come gia' precisato con messaggio n. 58981 del 10.10.1990, dovranno sospendere l'azione esecutiva solo se il debitore paghi l'intero importo iscritto a ruolo a titolo di contri-buti e una somma a titolo di sanzioni. Ovviamente, considerata la possibilita di chiedere un condono parziale, l'azione esecutiva dovra' essere prose- guita solo per le partite non condonate. Al riguardo, i Concessionari comunicheranno alle Sedi entro il 31.12.1990 i seguenti dati: - dati identificativi dei soggetti che hanno manifestato la volonta' di fruire del condono; - partite debitorie definite con l'integrale pagamento dei contributi, con l'indicazione dell'esatto importo delle somme aggiuntive versate e della data dell'avvenuto pagamento. Le Sedi procederanno nel piu' breve tempo possibile al controllo della congruita' dei versamenti fatti dai soggetti interessati e comunicheranno ai Concessionari la decisione assunta in ordine alla convalida delle operazioni relative al condono. Tale convalida assumera' il valore di sgravio collettivo delle maggiori somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni. Nell'ipotesi in cui i soggetti debbano essere conside- rati decaduti dal condono, le Sedi dovranno rendere nota la circostanza ai Concessionari perche' questi ultimi possano riprendere l'azione dei recupero coattivo in precedenza sospesa. Si sottolinea la necessita' che le Sedi provvedano a tale adempimento con la massima tempestivita'. Le somme riscosse dai Concessionari - ovviamente al netto di quanto sia stato eventualmente gia' anticipato all'Istituto in base al principio dell'obbligo del non riscosso per riscosso - dovranno essere versate con le consuete modalita' entro il giorno 27 del mese in cui e' avvenuta la riscossione, nell'ipotesi di pagamenti effet- tuati entro il giorno 15 del mese stesso. Le somme pagate dai contribuenti nella seconda meta' del mese debbono invece essere versate all'Istituto entro il giorno 12 del mese successivo. 5) Calcolo della somma aggiuntiva ridotta Come si e' detto, l'operazione condono puo' conside- rarsi perfezionata solo con l'integrale pagamento sia dei contributi dovuti, sia delle somme aggiuntive ridotte, da calcolare nella misura dell'otto per cento in ragione d'anno dei contributi dovuti per ciascun periodo, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi complessiva- mente pendenti, in sostituzione delle sanzioni dovute ai sensi dell'art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48. La legge, ad eccezione dei casi di cui al precedente punto 4, lett. B), pone a carico degli interes-sati l'onere di calcolare gli importi dovuti a tale titolo. La somma aggiuntiva va calcolata a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del termine di versamento dei contributi fino al 30 novembre 1990 (ovvero fino al 31 ottobre 1990, qualora il versamento della prima rata venga effettuato nel corso di tale mese). Per effettuare, in modo corretto, il calcolo della somma aggiuntiva l'interessato deve applicare le aliquote indicate nella seguente tabella: RITARDO IN MESI RITARDO IN ANNI 1 mese 0,666% 1 anno 8% 2 mesi 1,333% 2 anni 16% 3 mesi 2 % 3 anni 24% 4 mesi 2,666% 4 anni 32% 5 mesi 3,333% 5 anni 40% 6 mesi 4 % 6 anni 48% 7 mesi 4,666% 7 anni 56% 8 mesi 5,333% 8 anni 64% 9 mesi 6 % 9 anni 72% 10 mesi 6,666% 10 anni 80% 11 mesi 7,333% 11 anni 88% Ad esempio, se la regolarizzazione contributiva avviene con un ritardo di 11 mesi, l'aliquota e' del 7,333%; se il ritardo e' invece di 5 anni e 4 mesi, l'aliquota e' del 42,666%. ESEMPLIFICAZIONI - DM 10 relativo al mese di giugno 1988 * scadenza di pagamento 20.7.88 * numero di mesi interi fra la scadenza di pagamento e il 30.11.90 28 (2 anni e 4 mesi) * aliquota percentuale per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta 18,666 * l'importo della somma aggiuntiva sara' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando l'importo del saldo del DM 10 considerato per l'aliquota percentuale del 18,666 - bollettino trimestrale (Art., Comm.) relativo al 2 trimestre 1987 (qualora sia conosciuto solo l'importo annuale, l'importo trimestrale puo' essere ricavato dividendo per quattro quello annuale) * scadenza di pagamento 25.7.87 * numero dei mesi interi fra la scadenza di pagamento ed il 30.11.1990 40 (3 anni e 4 mesi) * aliquota percentuale per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta 26,666 * la somma aggiuntiva ridotta sara' pari al prodotto che si ottiene moltiplicando l'importo dovuto relativamente al trimestre considerato per l'aliquota percentuale del 26,666. - Contributo dovuto al SSN da un cittadino non mutuato per l'anno 1987 * scadenza di pagamento 30.6.88 * numero mesi interi fra la scadenza di pagamento e il 30.11.90 29 (2 anni e 5 mesi) * aliquota percentuale per il calcolo delle sanzioni 19,333333333333333333 * l'importo delle sanzioni da pagare sara pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la somma dovuta relativamente all'anno in questione per l'aliquota percentuale del 19,333. Le somme aggiuntive calcolate dal contribuente con i criteri sopra indicati non possono eccedere il limite massimo del 40% del totale del debito contributivo oggetto della domanda di regolarizzazione. Nel caso in cui l'importo di tali somme aggiuntive superi il suddetto limite (tetto massimo) detto importo deve essere ridotto al limite del tetto massimo. 6) Imputazione delle somme eventualmente pagate in acconto Premesso che, come si e' detto, la regolarizzazione di cui all'art. 8 non puo' riguardare posizioni debitorie gia' definite con l'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi e di sanzioni calcolate nella misura normale, si precisa che, per le partite ancora aperte, gli acconti eventualmente versati debbono essere imputati in conto contributi, a meno che non risulti espressamente una diversa imputazione. Nell'ipotesi in cui il debitore, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, abbia versato un acconto superiore all'importo dei contributi dovuti, l'ec- cedenza deve essere considerata un acconto sulle somme aggiuntive ridotte, dovute ai sensi del gia' citato 5 comma dell'art. 8; ovviamente, qualora la somma gia' versata sia superiore all'importo complessivamente dovuto ai sensi delle norme sul condono, non dovra' essere operato alcun rimborso, in applicazione del principio piu' volte ricordato che le sanzioni gia' pagate in applicazione della normativa ordi- naria debbono considerarsi pagate a giusto titolo e pertanto restano acquisite alle gestioni di competenza. 7) Chiarimenti in tema di fiscalizzazione e di sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno Il D.L. n. 259 non contiene la norma - gia' prevista dall'art. 4, comma 8, della legge 29.2.1988, n. 48 - secondo la quale "in caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1" della stessa legge n. 48. Pertanto, l'eventuale regolarizzazione dell'inosser- vanza delle condizioni stabilite dalla sopracitata legge e successive (L. 7.12.1989, n. 389, art. 6, comma 9; legge 21.3.1990, n. 52, art. 1, comma 7; legge 3.8.1990, n. 210, art. 1, comma 8) non attribuisce, di massima, per i periodi di inosservanza, il diritto alla fiscalizzazione ed agli sgravi. Si ricorda, tuttavia, che rimane la possibilita' di riconoscere i benefici di sgravi e fiscalizzazione con efficacia retroattiva, nell'ipotesi in cui i datori di lavoro si adeguino spontaneamente alle anzidette norme, mediante la corresponsione ai lavoratori delle differenze retributive ed all'Istituto dei relativi contributi (vedi circ. n. 9 del 16 gennaio 1988). Ovviamente, ove i predetti adempimenti vengano effet- tuati entro i termini previsti dal D.L. n. 259, per il lazioni disposte dal D.L. stesso, attenendosi alle disposi- zioni di cui alla presente circolare. 8) Istruzioni particolari per le regolarizzazioni nel settore domestico Anche i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi secondo le disposizioni del DPR 31.12.1971 n. 1403, che intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 5 del decreto legge in esame per debiti contributivi maturati a tutto il II trimestre 1990, dovranno presentare apposita domanda entro il termine del 30 novembre 1990 e provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e somme aggiuntive in due rate di pari importo entro il 30.11.1990 e 28.2.1991. Si fa rinvio a quanto precisato nella presente circo- lare per la generalita' dei contribuenti e si forniscono le seguenti specifiche istruzioni. Il modulo per la regolarizzazione dei debiti contribu- tivi dei datori di lavoro domestico e' stato predisposto per l'acquisizione di tutti i dati occorrenti per l'accredita- mento dei contributi sulle posizioni assicurative degli addetti ai servizi domestici e familiari ed equiparati (procedura LD/15). Pertanto i datori di lavoro che debbano regolarizzare i propri obblighi assicurativi nei confronti di piu' lavora- tori dovranno compilare domande separate per ciascun nomi- nativo. In caso di prima iscrizione dovra' essere compilato ed allegato il Mod. LD/09. Ciascun modulo consente la regolarizzazione di periodi di lavoro rientranti in 8 trimestri. Nei casi in cui il debito complessivo riguardi periodi maggiori, dovranno essere compilati piu' moduli ed il calcolo del debito complessivo per contributi e sanzioni dovra' essere effettuato sull'ultimo modulo. Qualora singoli debitori si trovino nella necessita' di effettuare subito gli adempimenti relativi al condono, le Sedi, nelle more della fornitura degli appositi moduli, potranno accettare domande informali secondo i criteri precedentemente esposti, utilizzando i modd. LD/15 in uso per le regolarizzazioni, avendo cura di apporre l'annota- zione: Condono 1990. Per agevolare gli adempimenti delle Sedi sara' quanto prima messo a disposizione un apposito programma per il calcolo automatizzato dei contributi e delle somme aggiun- tive. Analogo programma sara' altresi' approntato per il ricalcolo delle sanzioni secondo le aliquote previste dal condono 1990 nei confronti dei datori di lavoro che abbiano versato i contributi, anche in occasione di precedenti condoni e che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora pagato per intero le somme aggiuntive. Nel frattempo le Sedi si asterranno dall'addebito di sanzioni in misura superiore a quella stabilita dal citato art. 8, comma 5, del decreto legge in esame. In relazione a quanto previsto, in via generale, dalla circolare n. 89 del 6.5.1989 circa l'esigenza di procedere agli accertamenti sui rapporti di lavoro "salvo eccezionali situazioni", prima dell'emissione dei bollettini di versa-me-nto dei contributi, si precisa che considerati i ristretti termini fissati dal legislatore per la regolariz- zazione dei debiti con-tributivi con sanzioni ridotte, si determina la necessita' di procedere, anche successivamente, alle veri-fiche ispet-tive ritenute opportune. Nel modulo di domanda e' stata posta l'avvertenza - che le Sedi avranno cura di evidenziare agli interessati - che la richiesta di regolarizzazione ed il pagamento del debito dichiarato non comportano, automaticamente, la convalida del rapporto assicurativo e che l'Istituto si riserva di espe- rire indagini ispettive sulla reale esistenza del rapporto di lavoro. Le Sedi procederanno alla trasmissione dei dati contributivi per la registrazione sulla posizione assicura- tiva individuale soltanto dopo l'esito favorevole di dette indagini. 9) Liberi professionisti, cittadini non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redditi Si precisa che per le categorie in epigrafe la regola- rizzazione prevista dal 5 comma dell'art. 8 riguarda i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale relativi agli anni fino al 1989 compreso, rimanendo esclusi dalla regola- rizzazione i contributi relativi all'anno 1990. Come accennato al precedente punto 3, lett. A), per i liberi professionisti, i cittadini non mutuati, i lavoratori dipendenti e i pensio-nati con altri redditi, il modulo di domanda di condono e' unico, come pure unici sono, per tutte e tre le categorie, i bollettini di c/c allegati al modulo per il pagamento delle due rate. Nel compilare la domanda, gli interessati dovranno pertanto barrare, sul frontespizio del modulo, la casella corrispondente alla categoria di appartenenza. Essi dovranno, inoltre, riportare sui bollettini di c/c, nella casella destinata all'indicazione della Gestione, la sigla LP, se trattasi di liberi professionisti, CNM, se trattasi di cittadini non mutuati e DP, se trattasi di lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi. All'atto della riconsegna della domanda, l'impiegato addetto a riceverla dovra' controllare che le indicazioni di cui sopra siano state effettivamente riportate dal contri- buente. Alle norme e disposizioni predette dovra' essere data la maggiore diffusione possibile attraverso tutti i canali disponibili ed adottando le iniziative piu' opportune sul piano organizzativo: a tale proposito saranno quanto prima impartite apposite disposizioni. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA