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921014
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 235.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di
malattia 0,77%. Precisazioni.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 10 ottobre 1992    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 235.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di
         malattia 0,77%. Precisazioni.
     Si  e' rilevato, dall'esame del contenzioso promosso da
parte  di  numerose  aziende  alberghiere,  che   sussistono
incertezze  nell'applicazione delle istruzioni impartite con
la circolare n. 2084 R.C.V. del 21/3/1985, punto 2 (addebito
del contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, istituito
per il comparto dei pubblici esercizi) nei  casi  di  risto-
ranti, caffe' o bars annessi alle aziende alberghiere.
     Si  forniscono,  in proposito, le seguenti precisazioni
che rispecchiano l'accordo collettivo a suo  tempo  interve-
nuto  tra la FAIAT - Federazione delle associazioni italiane
alberghi e turismo  -  e  la  FIPE  -  Federazione  italiana
pubblici esercizi - per delimitare, in materia, la reciproca
sfera di attribuzione (vedi al riguardo l'accordo 18/2/1957,
pubblicato  sul  supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 178
del 16/7/1962, accordo il cui  contenuto  e'  stato  sostan-
zialmente  confermato  nei  contratti  collettivi nazionali,
intervenuti successivamente).
     Si sottolinea anzitutto che i ristoranti, caffe', bars,
annessi  all'azienda alberghiera, quando costituiscono parte
integrante  della  stessa  e   sono   gestiti   direttamente
dall'albergatore,  anche  se con separata licenza, rientrano
nall'ambito organizzativo del comparto  alberghiero  rappre-
sentato  dalla  FAIAT e sono pertanto esclusi dal versamento
del contributo in parola.
     Il contributo dello 0,77% e' invece dovuto - sempreche'
sia  stata  rilasciata  autonoma licenza - dagli esercizi in
questione:
a) se, pur essendo condotti direttamente dall'albergatore,
   siano organizzati con gestione distinta e indipendente da
   quella dell'albergo e con personale esclusivamente ad
   essi adibito;
b) se, costituendo una gestione a se' stante
   dell'albergatore, abbiano una rilevanza del tutto
   preponderante rispetto a quella complementare
   alberghiera;
c) se siano concessi dall'albergatore in gestione a terzi.
     Si  fornisce  infine  una precisazione circa le piccole
pensioni, di cui e' cenno  nell'ultima  parte  della  stessa
circolare n. 2084 R.C.V. del 21/3/1985.
     Come  a  suo  tempo  convenuto  nel  richiamato Accordo
collettivo FAIAT - FIPE e riportato nei successivi  C.C.N.L.
per  i  dipendenti da aziende del settore turismo, si consi-
derano "piccole pensioni" facenti  parte  del  comparto  dei
pubblici  esercizi  (FIPE)  quelle  con non piu' di 9 camere
strutturate  per  i  servizi  di  ristorazione  con  accesso
diretto  sulla  pubblica  via  e per le quali l'attivita' di
alloggio risulta del tutto accessoria rispetto a  quella  di
ristorazione.  Conseguentemente,  e'  dovuto  il  contributo
aggiuntivo dello 0,77%.
     Qualora, indipendentemente dal numero delle stanze  per
alloggio  (anche  inferiore  a 9), le piccole pensioni siano
invece strutturate come aziende a carattere  ricettivo  esse
rientrano nell'ambito organizzativo del comparto alberghiero
e sono pertanto escluse dal versamento del contributo  dello
0,77%.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA