921014 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 235. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia 0,77%. Precisazioni. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 10 ottobre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 235. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia 0,77%. Precisazioni. Si e' rilevato, dall'esame del contenzioso promosso da parte di numerose aziende alberghiere, che sussistono incertezze nell'applicazione delle istruzioni impartite con la circolare n. 2084 R.C.V. del 21/3/1985, punto 2 (addebito del contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, istituito per il comparto dei pubblici esercizi) nei casi di risto- ranti, caffe' o bars annessi alle aziende alberghiere. Si forniscono, in proposito, le seguenti precisazioni che rispecchiano l'accordo collettivo a suo tempo interve- nuto tra la FAIAT - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo - e la FIPE - Federazione italiana pubblici esercizi - per delimitare, in materia, la reciproca sfera di attribuzione (vedi al riguardo l'accordo 18/2/1957, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 178 del 16/7/1962, accordo il cui contenuto e' stato sostan- zialmente confermato nei contratti collettivi nazionali, intervenuti successivamente). Si sottolinea anzitutto che i ristoranti, caffe', bars, annessi all'azienda alberghiera, quando costituiscono parte integrante della stessa e sono gestiti direttamente dall'albergatore, anche se con separata licenza, rientrano nall'ambito organizzativo del comparto alberghiero rappre- sentato dalla FAIAT e sono pertanto esclusi dal versamento del contributo in parola. Il contributo dello 0,77% e' invece dovuto - sempreche' sia stata rilasciata autonoma licenza - dagli esercizi in questione: a) se, pur essendo condotti direttamente dall'albergatore, siano organizzati con gestione distinta e indipendente da quella dell'albergo e con personale esclusivamente ad essi adibito; b) se, costituendo una gestione a se' stante dell'albergatore, abbiano una rilevanza del tutto preponderante rispetto a quella complementare alberghiera; c) se siano concessi dall'albergatore in gestione a terzi. Si fornisce infine una precisazione circa le piccole pensioni, di cui e' cenno nell'ultima parte della stessa circolare n. 2084 R.C.V. del 21/3/1985. Come a suo tempo convenuto nel richiamato Accordo collettivo FAIAT - FIPE e riportato nei successivi C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore turismo, si consi- derano "piccole pensioni" facenti parte del comparto dei pubblici esercizi (FIPE) quelle con non piu' di 9 camere strutturate per i servizi di ristorazione con accesso diretto sulla pubblica via e per le quali l'attivita' di alloggio risulta del tutto accessoria rispetto a quella di ristorazione. Conseguentemente, e' dovuto il contributo aggiuntivo dello 0,77%. Qualora, indipendentemente dal numero delle stanze per alloggio (anche inferiore a 9), le piccole pensioni siano invece strutturate come aziende a carattere ricettivo esse rientrano nell'ambito organizzativo del comparto alberghiero e sono pertanto escluse dal versamento del contributo dello 0,77%. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA