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Versione Testuale
931102
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 243
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
        e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICI COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, recante
norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei  lavoratori  privati  e  pubblici. Riflessi sui
trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali
di previdenza gestiti dall'Istituto.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 27 ottobre 1993    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 243         AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
                            PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICI COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 2
OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, recante
         norme per il riordinamento del sistema previdenziale
         dei  lavoratori  privati  e  pubblici. Riflessi sui
         trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali
         di previdenza gestiti dall'Istituto.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  recante  norme
per  il  riordinamento  del  sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, emanato in attuazione della delega  contenuta
nell'articolo  3  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce
sostanziali modifiche nel regime previdenziale degli iscritti  ai
Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto.
Nella  prima  parte  della circolare vengono illustrati i criteri
generali di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto
n.  503,  ai  fini della liquidazione delle pensioni a carico dei
Fondi in questione; nelle  parti  successive  vengono  esposti  i
riflessi  sui  singoli  istituti  interessati  dalla normativa in
questione,  con  riferimento  al  Fondo  di  previdenza   per   i
dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, al Fondo
di previdenza per il personale addetto  ai  pubblici  servizi  di
telefonia  e  al  Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto.
I criteri applicativi del decreto n. 503 per le pensioni a carico
del   Fondo   di  previdenza  per  i  dipendenti  da  aziende  di
navigazione aerea e del Fondo di previdenza del personale addetto
alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo  saranno  forniti con
successiva circolare.
                                                  2
                           PARTE PRIMA
1 - ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
1.1 - Nuovi limiti di eta'(art.5, commi 1, 2 e 4).
Il comma 1 dell'articolo  5  del  decreto  n.  503  estende  alle
pensioni   a   carico   delle  forme  di  previdenza  sostitutive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le  disposizioni   in
materia di limiti di eta' dettate dall'art. 1 dello stesso decreto
n. 503 per il pensionamento  di  vecchiaia  a  carico  dell'assi-
curazione obbligatoria comune (65 anni, per gli uomini, e 60, per
le donne).
La stessa norma conferma, se piu' elevati, i limiti di eta' per il
pensionamento  di  vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli
per il collocamento a riposo d'ufficio per  raggiunti  limiti  di
eta' previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego.
In  fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sosti-
tutive che, in base alle normative vigenti al 31  dicembre  1992,
prevedono  requisiti  di  eta'  inferiori a quelli introdotti per
l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione e' prevista in
forma  graduale  con effetto dal 1  gennaio 1994 in ragione di un
anno ogni due anni.
Per le pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza compresa
nell'anno  1993  restano  pertanto  confermati  i  limiti di eta'
vigenti al 31 dicembre 1992.
1.2 - Esclusioni dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5,
      comma 2, e art. 1, commi 6 e 8).
Il decreto n. 503 contiene alcune esclusioni dall'elevazione  dei
limiti di eta'.
Oltre   alle   esclusioni  espressamente  riferite  dal  comma  2
dell'articolo 5 a situazioni specifiche  dei  Fondi  speciali  di
previdenza  delle quali si trattera' nelle parti successive della
presente circolare, per effetto del rinvio contenuto nel comma  1
dello  stesso art. 5 alle disposizioni dell'art. 1 del decreto n.
503, trovano applicazione, nell'ambito dei  Fondi  in  questione,
anche  le esclusioni di carattere generale previste dai commi 6 e
8 dell'art. 1, rispettivamente, per  i  non  vedenti  e  per  gli
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
A)  Per  i  lavoratori  non vedenti il comma 6 dell'articolo 1 in
esame conferma "i requisiti  per  la  pensione  di  vecchiaia  in
vigore alla data del 31 dicembre 1992".
Considerato  il  generico  riferimento della norma ai "requisiti"
per la pensione di vecchiaia, per  la  particolare  categoria  di
                                                  3
lavoratori la conferma della normativa previgente deve intendersi
riferita sia ai requisiti di eta' sia  ai  requisiti  di  contri-
buzione.
Si  ritiene utile precisare che rientrano nella categoria dei non
vedenti coloro che si trovano nella condizione di cui all'art.  1
della  legge  29 marzo 1985, n. 113, e della legge 28 marzo 1991,
n. 120.
La condizione di non  vedente  potra'  risultare  dalla  seguente
documentazione:
-  ciechi  civili:  verbale  di accertamento sanitario rilasciato
dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento  dell'in-
validita' civile;
-  ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro,
Direzione Generale per le pensioni di guerra;
- ciechi invalidi per servizio:  Mod.  69  ter  rilasciato  dalle
pubbliche  amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento
della cecita';
- ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall'INAIL.
B)  Per  gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, a
norma del comma 8 dell'articolo 1 restano confermati i limiti  di
eta'  per  il  diritto  alla pensione di vecchiaia previsti dalla
normativa vigente al 31 dicembre 1992.
Lo stato di invalidita' dovra' essere comprovato dagli interessati
mediante idonea documentazione.
1.3 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 5,
      commi 1 e 4 e art. 1, comma 2)
L'articolo 5 del decreto n. 503 estende agli iscritti ai Fondi di
previdenza  le  sostanziali  modifiche alla  normativa previgente
in materia di opzione per la  prosecuzione del rapporto di lavoro
introdotte dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto n. 503 per
gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.  Mentre  si
rinvia  alle  successive  parti  della  circolare  per  i criteri
vigenti nei singoli Fondi in materia di opzione, si illustrano di
seguito   i   criteri  applicativi  generali  delle  disposizioni
introdotte in proposito dal decreto n. 503.
Si precisa che nei Fondi speciali per "eta' pensionabile", ai fini
di cui trattasi, deve intendersi quella al compimento della quale
sarebbe consentita al datore di lavoro, in mancanza  dell'opzione
di cui alla norma in esame, la facolta' di recesso: tale eta', per
effetto delle norme sulla parita', e' uguale per uomini e donne.
1.3.1 - Opzione di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre
                                                  4
        1990, n. 407, all'articolo 6 della legge 26 febbraio
        1982, n. 54,ed all'articolo 4 della legge  9 dicembre
        1977, n. 903 (articolo 1, comma 2)
Com'e'  noto  l'articolo  6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
riconosce agli iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria
dei      lavoratori   dipendenti  e  alle  gestioni  sostitutive,
esonerative o esclusive della medesima, la facolta'  di  rimanere
in  servizio  fino  al compimento del 62  anno di eta', anche nel
caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita'  contributiva  massima
utile  prevista  dai  singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano
ottenuto o non richiedano  la  liquidazione di  una  pensione  di
vecchiaia  a    carico  dell'A.G.O. o di trattamenti sostitutivi,
esonerativi o  esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
medesima.
Il    predetto  limite  del 62  anno di eta' e' stato elevato dal
comma  2 dell'articolo  1  del decreto n. 503 fino al  compimento
del  65  anno di eta'.
Tale disposizione esonera gli assicurati che al 1  gennaio  1993,
data di entrata in vigore del decreto  n.  503,  prestino  ancora
attivita'  lavorativa,  pur  avendo maturato i requisiti per aver
diritto alla pensione  di vecchiaia, dall'obbligo  di  comunicare
al    datore    di  lavoro  l'esercizio della facolta' di opzione
previsto  dal  richiamato articolo 6 della legge n. 407.
La facolta' di proseguire il rapporto  di lavoro  oltre i  limiti
di  eta'  stabiliti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia, o per
l'esercizio del potere di recesso da parte del datore di  lavoro,
e'  prevista anche dall'articolo 4 della legge 9  dicembre  1977,
n. 903, e dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
In  particolare, l'articolo 4 della legge n. 903  riconosce  alle
donne lavoratrici la facolta' di proseguire il rapporto di lavoro
fino  agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini;  a  sua
volta, l'articolo 6 della legge n. 54 riconosce a coloro che  non
abbiano  raggiunto  l'anzianita'   contributiva   massima   utile
prevista  dai  singoli  ordinamenti  la facolta' di optare per la
prosecuzione del rapporto di lavoro fino  al  perfezionamento  di
tale   requisito, e comunque non oltre il compimento del 65  anno
di eta'.
In proposito si ricorda che, per  effetto  delle  sentenze  della
Corte  Costituzionale  n. 137 dell'11/18 giugno 1986 e n. 498 del
21/27 aprile 1988, la donna lavoratrice ha diritto  a  proseguire
il  rapporto  di lavoro fino agli stessi limiti di  eta' previsti
per gli uomini, indipendentemente  dall'esercizio  della facolta'
di opzione prevista dall'articolo 4 della legge n. 903.
1.3.2 - Calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori
        optanti (articolo 1, commi 3 e 4 e articolo 5, comma 4)
                                                  5
A) Optanti a norma dell'art.6 della legge n.54/1982 e
   dell'art.4 della legge n. 903/1977
Nei confronti  dei  lavoratori  che  esercitino  la  facolta'  di
opzione   ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 54 e dell'arti-
colo  4 della legge n. 903 ai fini della permanenza  in  servizio
oltre   il compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal comma
1 dell'articolo 1 del decreto n. 503, il comma 3  dello    stesso
articolo  1 stabilisce che la percentuale annua di commisurazione
della  pensione per ogni anno di anzianita'  contributiva  acqui-
sita  per  effetto  dell'opzione    e'  incrementata  di un punto
percentuale  fino al compimento del 60  anno di eta' per le donne
e  del  65   anno  di eta'  per gli uomini. Per le donne che pro-
traggano la  permanenza in servizio oltre il 60  anno di eta'  la
percentuale  di  commisurazione della pensione e' incrementata di
mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60  e fino al 65 .
L'aumento  della percentuale di commisurazione della pensione  e'
riconosciuto  limitatamente  alla  fase transitoria di elevazione
dei  limiti  di eta' pensionabile,  al  fine  di  incentivare  la
prosecuzione  dell'attivita' lavorativa oltre la soglia dell'eta'
per la pensione di vecchiaia e, per   le  donne,  allo  scopo  di
incentivarne comunque la  permanenza in servizio fino al 65  anno
di eta'.
L'incremento  della percentuale di commisurazione della  pensione
opera    pertanto  per  le  pensioni  da liquidare con decorrenza
successiva al  1   gennaio  1994  nei  confronti  dei  lavoratori
optanti,  limitatamente alle anzianita' acquisite successivamente
al compimento delle eta' pensionabili previste in via transitoria
dal decreto n. 503. Per coloro che abbiano compiuto la nuova eta'
anteriormente al 1  gennaio 1994, l'incremento e' riconosciuto per
le anzianita' acquisite a decorrere da tale data.
Come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in  esame,
le  percentuali di commisurazione della pensione, incrementate  a
norma   del comma 3 dello stesso articolo 1, rimangono  acquisite
indipendentemente  dalla successiva applicazione  dell'elevazione
del  requisito  di  eta'. Da tale disposizione consegue che l'in-
cremento   della  percentuale  annua  di  commisurazione    della
pensione,  per    ogni  anno di anzianita' contributiva acquisita
per  effetto dell'esercizio  della  facolta' di  opzione  per  la
permanenza    in servizio  oltre i nuovi limiti di eta' pensiona-
bile, spetta  indipendentemente  dalla circostanza che al momento
della    cessazione  del    rapporto    di lavoro sia previsto un
diverso e  piu'  elevato limite di eta' pensionabile.
B) Optanti a norma dell'art. 6 della legge n. 407/1990.
Nei  confronti dei lavoratori che, avendo  maturato  l'anzianita'
contributiva massima utile, esercitino la facolta' di opzione per
la  prosecuzione  del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dal comma 2
                                                  6
dell'articolo    1    del  decreto  n. 503, rimane confermata  la
maggiorazione  della  pensione,  calcolata  in  base  alle  norme
vigenti  nei    singoli  Fondi per la determinazione della misura
della pensione.
In proposito devono essere seguiti,  in  linea  di  massima,  gli
stessi  criteri  applicativi  stabiliti per le pensioni del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti con circolare n. 80 del  25  marzo
1991,  adattando  ovviamente  i criteri stessi alla normativa dei
singoli Fondi.
Nelle  successive  parti  della  circolare  sono specificati, per
ciascun Fondo, gli elementi che devono essere utilizzati ai  fini
del   calcolo   del   trattamento  spettante  nei  confronti  dei
lavoratori optanti.
C) Limiti all'importo di pensione liquidabile.
Il  comma  4  dell'articolo  5  del decreto n. 503 dispone che le
opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e  3,del  citato  decreto,
non  possono  determinare,  rispettivamente, il superamento della
retribuzione pensionabile, per quanto riguarda l'opzione  di  cui
all'articolo  6  della  legge  n.  407/1990  e il superamento del
limite  massimo  del  coefficiente  di   rendimento   complessivo
stabilito  dalle  vigenti normative per quanto riguarda l'opzione
di cui agli articoli 4 della legge n. 903/1977 e  6  della  legge
n. 54/1982.
1.3.3 - Adempimenti dei datori di lavoro per i lavoratori
        optanti
Alla stregua di quanto previsto per l'applicazione  dell'articolo
6  della  legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 6  della
legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  i  datori  di lavoro devono
trasmettere alla Sede dell'Istituto presso cui vengono effettuati
i  versamenti  contributivi  copia  delle  opzioni presentate dai
dipendenti.
Devono altresi' essere segnalati i nominativi  dei dipendenti che,
pur  essendo  esonerati  dall'obbligo  della   comunicazione agli
stessi datori di lavoro dell'esercizio della  facolta' di  opzio-
ne, debbono comunque essere considerati optanti, trovandosi nelle
condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 1  del  decreto  n.
503.
2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONA-
    MENTO DI VECCHIAIA (articolo 6, comma 1 , articolo 2, commi
    1, 2 e 3)
                                                  7
L'articolo  6,  comma  1,  del decreto n. 503 dispone che  per le
forme di previdenza sostitutive del regime generale  obbligatorio
si applicano in materia di requisiti assicurativi e contributivi,
i criteri di cui  all'articolo  2  dello  stesso  decreto,  fermi
restando  i  requisiti  assicurativi  e contributivi previsti dai
singoli ordinamenti, se piu' elevati. L'articolo 2 stabilisce che
il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano
trascorsi almeno  venti  anni  dall'inizio  dell'assicurazione  e
risultino versati o accreditati  in favore dell'assicurato almeno
20 anni di contribuzione.
Secondo il disposto dell'articolo 2, comma  2,  l'elevazione  dei
requisiti  assicurativi  e contributivi opera con gradualita', in
ragione di un anno ogni due anni a partire dal  1  gennaio  1993,
fino  a pervenire alla situazione di  regime (v. tabella allegato
1).
Si rammenta che nei  Fondi  speciali  di  previdenza  deve  farsi
riferimento  esclusivamente  ai requisiti di contribuzione e che,
al fine del raggiungimento di tali requisiti, devono essere presi
in considerazione tutti i periodi utili per il diritto a pensione
secondo le specifiche normative.
2.1 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi
      (articolo 2, comma 3)
Il  comma 3 dell'articolo 2 esclude dall'elevazione dei requisiti
contributivi i lavoratori che si trovano in una delle  situazioni
indicate di seguito:
a)  assicurati  che  al  31    dicembre   1992 abbiano maturato i
requisiti di assicurazione e di  contribuzione  previsti    dalla
normativa previgente.
Si  precisa  che ai predetti fini si deve tener conto di tutta la
contribuzione utile in  ciascun  Fondo  ai  fini  del  diritto  a
pensione  di vecchiaia, che si collochi temporalmente entro il 31
dicembre 1992, anche se si tratti di contribuzione  figurativa  o
da  ricongiunzione  o  da  riscatto riconosciuta o accreditata su
domanda presentata dopo la citata data;
b) assicurati ammessi  alla    prosecuzione  volontaria  in  data
anteriore  al  31  dicembre  1992. Al riguardo  si precisa che e'
sufficiente che la domanda di autorizzazione   alla  prosecuzione
volontaria   sia  stata  presentata    in  tempo  utile  purche',
sussistendone i requisiti, la decorrenza della  relativa autoriz-
zazione  si collochi entro la data del 31  dicembre 1992;
c)  lavoratori  dipendenti  che possano far valere  un'anzianita'
assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10
anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52
settimane  nell'anno  solare.  Il  requisito  dei  25   anni   di
anzianita'  assicurativa  e  quello  dei  10  anni con periodi di
occupazione di durata inferiore a 52 settimane  nell'anno  solare
                                                  8
possono  essere  maturati  anche  successivamente  al 31 dicembre
1992.
Per gli iscritti che si trovino nelle situazioni di cui ai  punti
precedenti,  rimangono  confermati  i  requisiti  previsti  dalla
normativa previgente.
d) A norma del comma 3, lett. c, dell'articolo 2 in esame, per  i
lavoratori   dipendenti che abbiano maturato al 31  dicembre 1992
un'anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata    dai
periodi  intercorrenti  tra  tale data e quella riferita all'eta'
per il pensionamento di vecchiaia, non    consentirebbe  loro  di
conseguire  i  requisiti  contributivi  richiesti  nell'anno   di
decorrenza della pensione in relazione  al  compimento  dell'eta'
pensionabile,   i  requisiti  stessi  sono    corrispondentemente
ridotti, fermo restando il  limite    minimo    previsto    dalla
previgente normativa.
Per    l'applicazione    dell'anzidetta    disposizione   occorre
distinguere due ipotesi:
- una prima ipotesi riguarda gli  iscritti  in  possesso,  al  31
dicembre   1992,   di   un'anzianita'   contributiva   tale  che,
incrementata dell'ulteriore intero periodo intercorrente  tra  la
predetta  data  del  31  dicembre  1992  e  quella  successiva di
raggiungimento del limite di eta', sia  inferiore  all'anzianita'
minima richiesta in ciascun Fondo dalla normativa previgente.
Nell'ipotesi  sopra  esposta, la disposizione di cui alla lettera
c) del menzionato art. 2, comma  3,  permette  di  conseguire  il
diritto   alla  pensione  di  vecchiaia  purche',  alla  data  di
decorrenza della  prestazione,  risulti  maturato  il  previgente
requisito minimo contributivo;
-  una  seconda  ipotesi concerne gli iscritti che al 31 dicembre
1992  abbiano  un'anzianita'  contributiva  tale  che,  aumentata
dell'ulteriore  intero  periodo  intercorrente tra il 31 dicembre
1992 e la data di raggiungimento  del  limite  di  eta',  risulti
superiore  al  limite  minimo  previgente  ma  inferiore ai nuovi
requisiti contributivi stabiliti per ciascun anno  dalla  tabella
b) allegata al decreto n. 503.
In  questo  secondo caso il requisito contributivo per il diritto
alla pensione di vecchiaia sara' pari agli anni di  contribuzione
che  ciascun  interessato  potra' al massimo raggiungere sommando
l'anzianita'  contributiva  posseduta  al  31  dicembre  1992   e
l'ulteriore  intero  periodo  considerato continuativamente, sino
alla data di compimento dell'eta' pensionabile.
3 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI
    AI SUPERSTITI (articolo 6, comma 1; articolo 2, comma 1)
                                                  9
A  norma dell'articolo 2 del decreto n. 503, richiamato dal comma
1  dell'articolo 6, per le  pensioni ai  superstiti   di  assicu-
rato  rimangono  confermati i requisiti previsti dalla previgente
normativa.
4 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 7)
L'articolo  7 del decreto n. 503 introduce sostanziali  modifiche
nei  criteri di determinazione  della  retribuzione  pensionabile
per  i  lavoratori  iscritti  a  forme  di previdenza sostitutive
dell'assicurazione obbligatoria comune.
4.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere
      una anzianita' contributiva inferiore a 15 anni
      (articolo 7, comma 1)
Per  le  pensioni  da liquidare nei confronti dei  lavoratori che
alla data del 31  dicembre 1992 possano far valere  un'anzianita'
contributiva  inferiore    a  15  anni, a norma  dell'articolo 7,
comma 1, del  decreto n. 503, la retribuzione annua  pensionabile
e' determinata  prendendo  a riferimento i periodi stabiliti dalla
normativa previgente incrementati  dai periodi che   intercorrono
tra  il  1   gennaio  1993 e la data immediatamente precedente la
decorrenza della pensione.
Le  innovazioni  introdotte   in   materia   di   calcolo   della
retribuzione   pensionabile   nei  confronti  dei  lavoratori  in
questione dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, saranno
illustrate con circolare a parte.
4.2 - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere
      un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni
      (articolo 7, commi 2 e 3)
Per  le pensioni da liquidare nei confronti dei lavoratori dipen-
denti che alla data del 31   dicembre  1992  possano  far  valere
un'anzianita'  contributiva pari  o superiore a 15 anni, il comma
2 dell'articolo 7 del decreto n.503  stabilisce che  la  retribu-
zione  annua  pensionabile   e' determinata  prendendo  a riferi-
mento gli ultimi  dieci  anni  di  contribuzione  antecedenti  la
decorrenza  della pensione.
L'ampliamento   fino a 10 anni del periodo utile per  il  calcolo
della  retribuzione  pensionabile  viene  comunque  attuato   con
gradualita'.  In proposito, il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce
che, in fase di prima applicazione delle disposizioni di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo, il periodo di riferimento previsto
dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1992 e' incrementato del
50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella
di decorrenza  della  pensione,  fino  al  raggiungimento  di  un
periodo massimo di dieci anni.
                                                  10
La  norma  non prevede arrotondamenti ai fini dell'individuazione
del numero dei mesi da valutare in aggiunta a  quelli  in  prece-
denza  stabiliti.  Si  ritiene  pertanto  applicabile il criterio
dell'arrotondamento per  difetto  previsto  dall'articolo  3  del
decreto n. 503 per le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria.
4.3 - Rivalutazione delle retribuzioni (articolo 7, comma 4)
Il  comma  4  dell'articolo  7 del decreto n. 503 dispone che, ai
fini  del calcolo dei trattamenti pensionistici  ai  sensi  dello
stesso  articolo  7,  le  retribuzioni  pensionabili previste dai
singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla
variazione  dell'indice  annuo dei prezzi al consumo per famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra    l'anno  solare
cui  le  retribuzioni  si  riferiscono  e  quello  precedente  la
decorrenza  della pensione, con aumento di un  punto  percentuale
per  ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni pensionabili.
Per effetto del meccanismo di  determinazione  delle  variazioni,
dettato   dalla   norma   in   parola,   restano   escluse  dalla
rivalutazione  le  retribuzioni  dell'anno  di  decorrenza  della
pensione e quelle dell'anno precedente tale decorrenza.
Va  tenuto  presente  che a norma dell'articolo 13 del decreto n.
503 il sistema di determinazione della retribuzione  pensionabile
stabilito  dall'articolo 7 in esame deve essere applicato ai fini
del calcolo  della quota di  pensione  relativa  alle  anzianita'
contributive  acquisite  successivamente  al  31  dicembre  1992,
mentre per il calcolo  della  quota  di  pensione  relativa  alle
anzianita'  contributive  acquisite  entro  tale  data  valgono i
criteri previgenti (v. punto 7).
I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni  pensionabili,
determinati  con  i  criteri fissati dal Ministero del Lavoro con
circolare n. 46 del 28 aprile 1993 (allegato  2),  da  utilizzare
per  le  pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1993, ai fini
del calcolo della quota  di  pensione  relativa  alle  anzianita'
contributive   maturate dopo il 31 dicembre 1992, sono stati resi
noti con messaggio n. 2316  del  23  giugno  1993  allegato  alla
circolare n. 153 del 9 luglio 1993.
5 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' (articolo 8)
L'articolo 8 del decreto n. 503 stabilisce al comma 1 che  per  i
soggetti  che  alla  data  del  31 dicembre 1992 hanno maturato i
requisiti contributivi prescritti per la pensione  anticipata  di
anzianita'  rispetto  all'eta' per il pensionamento di vecchiaia,
ovvero per il collocamento a  riposo  d'ufficio  a  carico  delle
forme sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme
le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
                                                  11
Il  comma  2 dello stesso articolo 8 stabilisce che nei confronti
dei soggetti che alla data del 1  gennaio 1993  abbiano  maturato
un'anzianita'  contributiva non superiore a otto anni, il pensio-
namento di cui al comma 1 non puo' essere comunque richiesto prima
del raggiungimento del 35  anno di anzianita' contributiva.
Il  comma  3,  infine,  prevede  che  negli altri casi il periodo
mancante per  acquisire  i  requisiti  per  il  pensionamento  di
anzianita' e' determinato applicando al numero degli anni mancanti
secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i  coefficienti  di
moltiplicazione di cui alla tabella C allegata al decreto n. 503.
L'articolo  in  esame  ha  riguardo alla situazione dei Fondi che
prevedono  pensionamenti  anticipati  sulla  base  di   requisiti
inferiori a 35 anni.
Nell'ambito  dei Fondi speciali di previdenza, le disposizioni in
questione trovano applicazione esclusivamente per il  Fondo  volo
ed  il  Fondo  dazieri,  che richiedono, allo stato, un requisito
contributivo  inferiore  a  35  anni  per  il  pensionamento   di
anzianita'.
Ai    fini    dell'applicazione    della   normativa   introdotta
dall'articolo 8 nei predetti Fondi, si fa rinvio alle  specifiche
istruzioni di cui si e' fatto cenno in precedenza.
6 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12)
L'articolo  12  del  decreto  n.  503  ha  previsto al comma 1 la
modifica delle aliquote di rendimento  delle  retribuzioni  ecce-
denti  il  limite  al  quale si applica la percentuale massima di
commisurazione pari al 2 per cento ("tetto pensionabile" che  per
il  1993  e'  pari  a  lire  53.475.000  annue),  per le pensioni
dell'assicurazione   generale   obbligatoria    dei    lavoratori
dipendenti  aventi  decorrenza  dal  1   gennaio  1993, secondo i
seguenti criteri:
- per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il predetto
limite  e  fino al 33 per cento del limite stesso ( cioe', per le
pensioni dell'AGO con decorrenza nell'anno 1993, per la fascia di
retribuzione  compresa  tra  lire  53.475.001 e lire 71.121.750),
l'aliquota di rendimento  e' pari all'1,60 per cento per ogni anno
di anzianita' contributiva;
-   per  la  quota  di  retribuzione  pensionabile  compresa  tra
l'importo del "tetto" maggiorato del 33 per cento  e  quello  del
"tetto"  maggiorato  del  66  per  cento  (cioe', per le pensioni
dell'AGO  con  decorrenza  nell'anno  1993,  per  la  fascia   di
retribuzione  pensionabile  compresa  tra  lire 71.121.751 e lire
88.768.500) l'aliquota di rendimento e' pari all'1,35 per cento;
                                                  12
-   per  la  quota  di  retribuzione  pensionabile  compresa  tra
l'importo del "tetto" maggiorato del 66 per cento e  fino  al  90
per cento (per il 1993 per la fascia di retribuzione pensionabile
compresa tra lire 88.768.501 e lire  101.602.500)  l'aliquota  e'
pari all'1,10 per cento;
-  per la parte di retribuzione pensionabile eccedente il "tetto"
del 90 per cento (per il 1993,  per  la  fascia  di  retribuzione
pensionabile  eccedente  L.  101.602.500  annue),  l'aliquota  di
rendimento e' pari allo 0,90 per cento.
Dalle aliquote di  rendimento  fissate  dal  comma  1    per  gli
scaglioni  di  retribuzione  eccedenti  il "tetto" discende che a
ciascuno  degli  scaglioni   di   retribuzione   sopra   indicati
corrispondono,   rispettivamente,   le  seguenti  percentuali  di
riduzione delle  aliquote  di  rendimento  rispetto  all'aliquota
massima  del  2%: 20 per cento per lo scaglione sino al 33%; 32,5
per cento per lo scaglione dal 33% al 66%; 45 per  cento  per  lo
scaglione dal 66% al 90% e 55 per cento per lo scaglione oltre il
90%.
I commi 2 e 3 dell'articolo 12 estendono alle forme di previdenza
sostitutive  dell'assicurazione  obbligatoria comune il principio
di riduzione delle aliquote di rendimento operanti  al  di  sotto
del  limite  massimo  della  retribuzione  annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria.
In particolare, il comma 2 del predetto articolo dispone  che  le
percentuali  di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote
di rendimento operanti al  di  sotto  del  limite  massimo  della
retribuzione  annua  pensionabile  per  l'assicurazione  generale
obbligatoria e quelle indicate al comma 1 sono estese alle  forme
di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive,   ai  fini  della
determinazione  della  misura  delle  relative  pensioni,   fermi
restando  i  limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti
dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di  cui  all'art.  8
della  legge  31  ottobre  1988,  n.  480,  e  le  percentuali di
abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate.
Il comma 3 dispone che in fase di prima applicazione, qualora non
siano   previsti   dai  singoli  ordinamenti  limiti  massimi  di
retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti  il
limite  massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali
di riduzione di cui al  comma  2  trovano,  a  decorrere  dal  1
gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale,
a partire dalle  soglie  di  retribuzione  piu'  elevate,  e  con
scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione
predette. In ogni caso le percentuali di  riduzione  non  possono
determinare  aliquote  di rendimento inferiori a quelle stabilite
al comma 1.
Al fine di consentirne una  applicazione  uniforme  da  parte  di
tutti  gli  Enti  interessati,  il  Ministero  del Lavoro e della
                                                  13
previdenza  sociale  con  la citata circolare n. 46 del 28 aprile
1993 ha fornito i criteri applicativi dell'articolo 12 in esame.
Come chiarito dalla circolare ministeriale, il comma  2  dell'ar-
ticolo  12 si riferisce alle gestioni pensionistiche per le quali
sono previste fasce di retribuzione pensionabile  cui  corrispon-
dono  aliquote di rendimento decrescenti, mentre il comma 3 dello
stesso articolo si applica  alle  forme  di  previdenza  che  non
prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile.
Ne  consegue  che  il comma 2 dell'articolo 12 non trova applica-
zione nell'ambito dei  Fondi  gestiti  dall'Istituto,  in  quanto
ciascuno   di   essi   prevede  un'unica  specifica  aliquota  di
rendimento.
Il comma 3  si applica a tutti i Fondi  ad  eccezione  del  Fondo
volo,  in  quanto  per tale Fondo sono previsti dall'art. 8 della
legge 31 ottobre 1988, n. 480,  "limiti massimi  di  retribuzione
pensionabile".
Per  i Fondi per i quali trova applicazione il comma 3, dovendosi
estendere il criterio di riduzione delle aliquote di rendimento a
partire  dalla  fascia  di  retribuzione  piu' elevata tra quelle
previste dal comma 1, a decorrere dal 1  gennaio 1993, e  per  il
primo   quinquennio  di  durata  (1993-1997),  il  meccanismo  di
riduzione delle aliquote di rendimento  trova  applicazione  solo
per  la  quota  di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per
cento il " tetto pensionabile" previsto nell'AGO.
Per il 1993, dato il "tetto pensionabile" previsto nell'AGO  pari
a  œ.  53.475.000,  la quota di retribuzione eccedente del 90% il
suddetto "tetto" e' pari a œ. 101.602.500. Pertanto per le  fasce
di  retribuzione  annua  pensionabile eccedenti lire 101.602.500,
l'aliquota di rendimento si determina in sostanza  riducendo  del
27,5  per cento (pari alla meta' della percentuale di riduzione -
55 per cento - dell'aliquota di  rendimento  corrispondente  alla
fascia   di   retribuzione   piu'  elevata  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 12) le aliquote previste  nell'ambito  dei  singoli
Fondi.
Dall'applicazione della percentuale di riduzione non puo' comunque
derivare la determinazione di aliquote di rendimento inferiori  a
quelle  stabilite  dal comma 1 per le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Va comunque precisato che i nuovi criteri in materia  di  valuta-
zione  delle    retribuzioni  eccedenti  il "tetto", al pari  dei
criteri dettati dall'articolo 7  del  decreto  n.  503    per  la
determinazione  della    retribuzione  pensionabile,  per effetto
della normativa transitoria per il calcolo delle pensioni dettata
dall'articolo    13  dello  stesso  decreto  n.  503, operano con
gradualita' dovendo  essere  applicati  soltanto  alla  quota  di
pensione corrispondente alle anzianita' contributive maturate dopo
il 31 dicembre 1992.
                                                  14
7 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (articolo 13)
L'articolo    13  del  decreto n.503 detta una disciplina transi-
toria per il calcolo delle   pensioni,  a  garanzia  dei  diritti
maturati  dagli assicurati  anteriormente alla data di entrata in
vigore della riforma.
7.1 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle
      anzianita' maturate entro il 31 dicembre 1992 e
      successivamente a tale data.
L'  articolo  in  esame  prevede che per i lavoratori  dipendenti
iscritti    all'assicurazione  generale     obbligatoria      per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alle  forme
sostitutive  ed esclusive della  medesima,  e  per  i  lavoratori
autonomi  iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota   di  pensione    corrispondente  all'importo  del
trattamento  pensionistico relativo alle  anzianita' contributive
acquisite anteriormente  al  1     gennaio  1993,  calcolato  con
riferimento  alla  data di decorrenza della  pensione  secondo la
normativa vigente al 31 dicembre  1992,  che  a  tal  fine  resta
confermata  in  via    transitoria,  anche per quanto concerne il
periodo di riferimento per  la determinazione della  retribuzione
pensionabile ( per comodita' di esposizione denominata quota A);
b)  della  quota di pensione corrispondente all'importo del trat-
tamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'   contributive
acquisite  a  decorrere dal 1  gennaio 1993, calcolato secondo le
norme di cui al decreto n. 503 (quota B).
Relativamente  alla  quota  B,  ai   fini   del   calcolo   della
retribuzione pensionabile, si precisa quanto segue:
1)   si   individua   il  periodo  utile  per  il  calcolo  della
retribuzione pensionabile secondo i criteri enunciati in generale
al punto 4, che saranno piu' analiticamente illustrati nelle parti
successive con riferimento ai singoli Fondi;
2) si determina, con le modalita' in atto nei singoli  Fondi,  la
retribuzione pensionabile relativa a ciascun anno solare compreso
nel periodo di cui al punto 1);
3) si rivaluta la retribuzione pensionabile  relativa  a  ciascun
anno  solare  (fatta  eccezione  per  quella relativa all'anno di
decorrenza della pensione e all'anno  precedente),  moltiplicando
l'importo  della  stessa  per  il  coefficiente  di rivalutazione
previsto per tale anno in relazione alla data di decorrenza della
pensione;
4)  si  sommano  gli  importi  ottenuti  al  n.  3 e si divide il
risultato per il numero dei mesi complessivi che costituiscono il
                                                  15
periodo   di   riferimento  per  il  calcolo  della  retribuzione
pensionabile (cioe' il numero dei mesi intercorrenti tra la  data
iniziale e quella finale del periodo di cui al punto 1);
5)  si  moltiplica  il  risultato  ottenuto  (che  rappresenta la
retribuzione  media  mensile)  per  12  e  si  ottiene  cosi'  la
retribuzione pensionabile annua.
Per  una  migliore  comprensione  del  sistema con riferimento ai
singoli Fondi, si rinvia agli esempi riportati  nelle  successive
parti della presente circolare.
Nei  casi in cui la pensione debba essere liquidata nei confronti
di assicurato che non  faccia  valere  periodi  di  contribuzione
successivi al 31 dicembre 1992, la pensione stessa sara' determi-
nata sulla base dei soli criteri in vigore  anteriormente  al  1
gennaio 1993 e quindi soltanto per la quota A).
Atteso  il  particolare  meccanismo  di  calcolo  delle  pensioni
previsto dall'articolo 13 in  esame,  anche  le  pensioni  aventi
decorrenza  pari  al  1  gennaio 1993 dovranno essere determinate
sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1  gennaio
1993.
Si  precisa  che  nel  caso di pensioni per le quali l'anzianita'
contributiva complessivamente maturata risulti superiore a quella
massima  valutabile  (35  anni  nel  Fondo Elettrici, 36 anni nel
Fondo Telefonici ed Autoferrotranvieri)  la  riduzione  entro  il
limite  vigente  nel Fondo interessato deve essere effettuata con
riferimento all'anzianita' contributiva relativa alla quota B) di
pensione, nella considerazione che gli anni eccedenti l'anzianita'
massima coincidono con gli ultimi anni di servizio.
7.2 - Criteri di arrotondamento delle anzianita' contributive
Considerato che nei Fondi speciali di previdenza illustrati nella
presente  circolare  l'ammontare  della  pensione  spettante agli
iscritti  deve  essere  calcolato,   per   esplicita   previsione
normativa,  considerando  come  anno  intero  di servizio utile a
pensione la frazione pari (Fondo elettrici)  o  superiore  (Fondo
telefonici  e  trasporti)  a sei mesi, per le pensioni con decor-
renza successiva al 31 dicembre 1992 da liquidare nelle due quote
previste dall'articolo 13 del decreto n. 503, occorrera', innanzi
tutto, procedere alla determinazione dell'anzianita' assicurativa
complessiva acquisita dall'interessato nel Fondo di appartenenza,
arrotondando all'anno l'eventuale frazione pari o superiore a sei
mesi.
Una  volta  determinato,  con  il  predetto  criterio,  il numero
complessivo degli anni utili a pensione, ai fini  dell'arrotonda-
mento  dei  due  periodi in relazione ai quali vanno calcolate le
due quote di pensione,  e  cioe'  del  periodo  di  contribuzione
compreso  entro il 31 dicembre 1992 e di quello successivo a tale
data, occorre procedere nel modo seguente:
                                                  16
1)  frazione  di  anno  pari  o  superiore  a  6  mesi  entro  il
31.12.1992:   si   provvede   all'arrotondamento   per    eccesso
dell'anzianita'  relativa  alla  quota  A)  e  si  determina  per
differenza quella della quota B);
2) frazione di anno pari o superiore a 6 mesi dopo  il  1992:  si
provvede  all'arrotondamento per eccesso dell'anzianita' relativa
alla quota B) e si determina per differenza la quota A);
3) per tutti gli altri casi diversi  da  1)  e  2):  si  provvede
all'arrotondamento dell'anzianita' relativa alla quota nella quale
il numero dei mesi e' maggiore.
Si formulano al riguardo alcuni esempi.
Iscritto in pensione a decorrere dal 1  aprile 1993.
Situazione contributiva del richiedente:
- anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data  del
31.3.1993: 32 anni e 10 mesi;
-  anzianita' utile a pensione maturata alla data del 31.12.1992:
32 anni e 7 mesi;
- anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 31.3.1993:
3 mesi.
Calcolo dell'anzianita':
- anzianita' complessiva: 32 anni, 10 mesi arrotondati a 33 anni;
-  anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 7 mesi, arro-
tondati a 33 anni;
- anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 31.3.1993:  3  mesi,  arro-
tondati a 0.
2) Iscritto in pensione a decorrere dal 1  agosto 1993.
Situazione contributiva del richiedente:
-  anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del
31.7.1993: 32 anni e 7 mesi;
- anzianita' utile a pensione maturata fino al 31.12.1992: 32 anni
e 0 mesi;
- anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1993:
7 mesi.
Calcolo dell'anzianita':
- anzianita' complessiva: 32 anni 10 mesi, arrotondati a 33 anni;
                                                  17
-  anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 0 mesi, arro-
tondati a 32 anni;
- anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 30.7.1993: 7 mesi, arroton-
dati a 1 anno.
Situazione contributiva del richiedente:
- anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data  del
28.2.1993: 32 anni e 7 mesi;
-  anzianita' utile a pensione maturata alla data del 31.12.1992:
32 anni e 5 mesi;
- anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 28.2.1993:
2 mesi.
Calcolo dell'anzianita':
- anzianita' complessiva: 32 anni e 7 mesi, arrotondati a 33 anni;
-  anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 5 mesi, arro-
tondati a 33;
- anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 28.2.1993: 2 mesi, arroton-
dati a 0.
4) Iscritto in pensione a decorrere dal 1  maggio 1993.
Situazione contributiva del richiedente:
-anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del
 30.4.1993: 32 anni e 7 mesi;
-anzianita' utile a pensione maturata fino al 31.12.1992: 32 anni
 e 3 mesi;
-anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 30.4.1993:
 4 mesi.
Calcolo dell'anzianita':
- anzianita' complessiva: 32 anni 7 mesi, arrotondati a 33 anni;
- anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 2 mesi,  arro-
tondati a 32 anni;
- anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 30.4.1993: 4 mesi, arroton-
dati a 1 anno.
                                                  18
8 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
    MINIMO (articolo 4)
L'articolo 4 del decreto n. 503, in attuazione  dei  principi  di
cui  all'articolo   3, lettera s), della legge n. 421/1992, detta
una  nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione
al  trattamento  minimo  delle  pensioni aventi decorrenza dal 1
gennaio  1993  in  poi,  in  sostituzione  di  quella   contenuta
nell'articolo  6  della  legge 11 novembre 1983, n. 638, disposi-
zione che, com'e' noto,  per  effetto  di  quanto  stabilito  dal
Consiglio  di  Amministrazione  con  deliberazione  n. 149 del 15
giugno 1984, trova applicazione nei confronti delle  pensioni  di
tutti i Fondi speciali, fatta eccezione per il Fondo Volo.
L'articolo  4  in esame, sostituendo i commi 1 e 2  dell'articolo
6 della legge n. 638/1983, dispone che  l'integrazione al  minimo
delle  pensioni a carico  dell'assicurazione  generale obbligato-
ria dei lavoratori  dipendenti,  delle  gestioni  sostitutive  ed
esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi,
della  gestione speciale minatori  e  dell'ENASARCO  non spetta:
a) ai soggetti  non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente  ed
effettivamente  separati,  che  posseggano  redditi propri assog-
gettabili  all'imposta sul reddito delle persone fisiche  per  un
importo    superiore  a due volte l'ammontare annuo  del  tratta-
mento minimo del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  calcolato
in  misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1
gennaio di ciascun anno;
b)  ai  soggetti  coniugati,  non  legalmente  ed  effettivamente
separati,    che  posseggano redditi propri per un importo  supe-
riore  a quello di cui alla lettera a), ovvero  redditi  cumulati
con  quelli  del  coniuge  per  un  importo superiore a tre volte
l'ammontare  annuo  del trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni
lavoratori    dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
l'importo  mensile in vigore al 1  gennaio di ciascun anno.
Dal  computo dei redditi  sono  esclusi  i  trattamenti  di  fine
rapporto  comunque  denominati,  ivi comprese le anticipazioni su
tali trattamenti, il  reddito  della  casa  di  abitazione  e  le
competenze  arretrate    sottoposte    a tassazione separata. Non
concorre  alla formazione  dei redditi l'importo  della  pensione
da integrare  al trattamento minimo.
Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai  limiti
previsti  l'integrazione al minimo spetta in misura tale  da  non
comportare il superamento dei limiti stessi.
Per  i  soggetti  coniugati,  e  non legalmente ed effettivamente
separati,  il limite di  reddito  personale  ed  il  limite    di
reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione
al  minimo non puo' essere comunque  riconosciuta  ove  l'importo
del  reddito  personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia
superiore  al limite di legge. Del pari, in caso di  possesso  di
                                                  19
redditi personali  e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di
legge, l'integrazione  al minimo deve essere riconosciuta   nella
minore  misura  risultante  dalla  differenza  tra  il  limite di
reddito  personale e l'importo del reddito  personale  e  tra  il
limite di  reddito cumulato e l'importo del reddito cumulato.
Per l'anno 1993 i limiti di reddito che escludono  l'integrazione
al  minimo  delle  pensioni aventi decorrenza  nell'anno  sono  i
seguenti:
 - limite  di  reddito personale: lire 15.021.500,  pari  a
   lire 577.750 per 13 per 2;
 - limite  di  reddito cumulato: lire  22.532.250,  pari  a
   lire 577.750 per 13 per 3.
Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2  dell'articolo
4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore al
1   gennaio 1993 rimane in vigore la previgente  disciplina,  che
prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione
dei  trattamenti  di  fine  rapporto,  del  reddito della casa di
abitazione e dell'importo della pensione da integrare al  minimo,
ma  non  delle  competenze  arretrate  assoggettate  a tassazione
separata, che per le pensioni in parola debbono  pertanto  conti-
nuare  ad essere valutate.
                         PARTE SECONDA
FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL  E  DALLE  AZIENDE
ELETTRICHE PRIVATE
1 - Pensione di vecchiaia
Per le pensioni ordinarie di vecchiaia, la  previgente  normativa
(art.  5,  1   comma,  lett. b), della legge 25.11.1971, n. 1079)
gia' fissava il limite di eta' a 65 anni per gli uomini e 60  per
le  donne,  per cui l'elevazione dei limiti di eta' non interessa
tale tipo di pensione.
Trova invece applicazione nei confronti  delle  pensioni  di  cui
trattasi  l'elevazione graduale del requisito contributivo, prima
previsto in 15 anni, di  cui  all'art.  2  del  decreto  n.  503;
pertanto,  a  decorrere dal 1  gennaio 1993 e fino al 31 dicembre
1994 per il conseguimento di dette pensioni occorrono 16 anni  di
contribuzione,   per   il   biennio   1995-1996   17   anni    di
contribuzione, e cosi' via, secondo la gradualita'  di  cui  alla
tabella  riportata  nell'allegato 1, fino a raggiungere i 20 anni
di regime.
                                                  20
1.1 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi (art. 2,
comma 3)
Trovano applicazione  nell'ambito  del  Fondo  anche  le  deroghe
all'elevazione  del  requisito contributivo previste al punto 2.1
della Parte Prima della presente circolare.
In particolare, con riferimento alla deroga di cui  alla  lettera
d),  del  comma  3 dell'articolo 2, per una migliore comprensione
dell'operativita'  della  disposizione   si   ritiene   opportuno
riportare  il seguente esempio: iscritto al Fondo elettrici, nato
il 15.9.1928 che al 31.12.1992 puo' far valere 14 anni e  5  mesi
di  anzianita'  contributiva  e  che  nel  mese di settembre 1993
compie i 65 anni di eta'.
Al 30 settembre 1993, data di risoluzione automatica del rapporto
di lavoro, per tale iscritto sono sufficienti 15 anni e 2 mesi di
anzianita' contributiva per acquisire il diritto  a  pensione  in
deroga  al  limite  minimo  di  16  anni previsto per il 1993. In
sostanza, il predetto assicurato acquisisce il diritto a pensione
con 15 anni e 2 mesi di contribuzione, anziche' con 16 anni.
2 - Pensione anticipata di vecchiaia
A  partire  dal  1   gennaio  1994 trovano applicazione per dette
pensioni, disciplinate dall'articolo 5, lett. c),  della    legge
n. 1079/1971,  i nuovi limiti di eta'; per le pensioni anticipate
con decorrenza nel biennio 1994-1995 sara' pertanto necessario, al
fine  del  conseguimento del diritto a pensione, aver compiuto 61
anni,  se  uomo,  56,  se  donna;  nel  biennio  1996   -   1997,
rispettivamente, 62 e 57, e cosi via.
Non  interessa  le  prestazioni  in  questione  l'elevazione  del
requisito contributivo, in quanto per tale tipo di  pensionamento
e' gia' richiesto il requisito di 20 anni di contribuzione.
L'elevazione  del  limite  di  eta'  non  trova  applicazione nei
confronti  dei  lavoratori  non  vedenti,  per  i  quali  vengono
mantenuti  i  requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al
31 dicembre 1992, e degli invalidi in misura non inferiore all'80
per cento.
3 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori in miniera
Per  quanto  riguarda  i riflessi delle innovazioni contenute nel
decreto n. 503 sulle pensioni in oggetto  indicate,  disciplinate
dall'art.  6  della  legge  n.  1079/1971  (v.  punto  3.3  della
circolare n. 108 del 10 maggio 1993), si ritiene che l'elevazione
del  limite  di  eta'  di  cui  all'art. 5, comma 1, del predetto
decreto non trovi applicazione alle pensioni citate.
                                                  21
Cio'  nella  considerazione  che l'anticipazione dell'eta' sia da
ricollegare, nei casi di specie, alla particolare natura e durata
dell'attivita'  lavorativa svolta dai soggetti interessati per il
periodo richiesto dalla legge.
La natura "usurante" di tale attivita'  e'  affermata  anche  dal
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che all'art. 2, comma
3, conferma la previgente disciplina in materia di  anticipazione
dei limiti di eta' pensionabile, se piu' favorevole.
Per  le  pensioni in esame resta pertanto confermata l'eta' di 55
anni.
Per quanto concerne il requisito contributivo, che la  previgente
normativa  stabiliva  in  15 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  n.  503/1992,  tale  requisito  viene  gradualmente
modificato e pertanto deve intendersi fissato per gli anni 1993 e
1994 in 16 anni, per gli anni 1995 e 1996 in 17 anni, e cosi' via,
con aumento di 1 anno ogni due anni.
Per  le  esclusioni  dall'aumento  dei requisiti contributivi, v.
punto 1.1.
4 - Opzione per la permanenza del rapporto di  lavoro  e  calcolo
della  pensione  nei  confronti  dei  lavoratori optanti (art. 1,
comma 2)
Nel settore delle aziende elettriche il  rapporto  di  lavoro  si
risolve  automaticamente  al  compimento del 60  anno di eta' con
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni  ovvero  al
raggiungimento  del  35   anno  di  anzianita'  contributiva, con
un'eta' superiore ai 60 anni, ma inferiore a 65,  e  comunque  al
65   anno  di  eta',  anche  se  non  sono  maturati i 35 anni di
contribuzione.
Pertanto non trova applicazione nei confronti dei lavoratori  del
settore  l'opzione  di  cui  all'art. 6 della legge n. 54/1982 e,
conseguentemente i benefici di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto  in  esame  relativi agli optanti ex lege n. 54/1982; del
pari non si ritiene che possano trovare applicazione nel Fondo  i
benefici  previsti dallo stesso articolo 1, comma 3, per le donne
optanti a norma dell'art. 4 della legge n. 903/1977.  E  cio'  in
quanto  per  effetto  delle  sentenze  della Corte Costituzionale
richiamate al punto 1.3.1 della Parte  Prima,  l'opzione  di  cui
all'articolo  4  deve intendersi collegata con la possibilita' di
esercizio dell'opzione di cui al citato art.  6  della  legge  n.
54/82,  che  -  come detto in precedenza - non trova applicazione
nel Fondo in quanto la normativa contrattuale della categoria non
prevede  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  se non si e'
raggiunta l'anzianita' massima contributiva.
Trova applicazione nel Fondo l'opzione di cui  all'art.  6  della
legge  29.12.1990,  n.  407,  relativamente  alla quale l'art. 1,
comma 2, del decreto n. 503 prevede che il limite di eta' fissato
                                                  22
dalla citata disposizione a 62 anni e' elevato fino al compimento
del 65 anno di eta'.
Per gli optanti ex art. 6 della legge n. 407 resta confermata  la
maggiorazione della pensione prevista dallo stesso articolo 6, da
calcolarsi per i periodi di contribuzione  fino  al  31  dicembre
1992  con  la  normativa previgente e per i periodi successivi in
base alle norme del decreto n. 503.
In particolare, per quanto concerne il calcolo della  pensione  a
norma  dell'art. 6 in questione devono essere osservati i criteri
di seguito indicati.
4.1 - Deve essere effettuato  un  primo  calcolo  della  pensione
quale  spetterebbe  all'interessato  alla  data di cessazione dal
servizio se non avesse effettuato l'opzione.
Se la pensione ha decorrenza successiva al  1992  si  deve  tener
conto  delle  modalita'  di  calcolo  stabilite  dall'art. 13 del
decreto n. 503 (v. punto 7 della Parte Prima).
4.2 - Deve essere effettuato un secondo calcolo, determinando  la
pensione  spettante  alla  data nella quale doveva intervenire la
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e la  maggiorazione
prevista  dall'art. 6 della legge n. 407/1990 nei confronti degli
optanti.
La sommatoria dell'importo  della  pensione  e  di  quello  della
maggiorazione  costituisce  l'importo  di  pensione  da  porre  a
confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto  4.1,
al  fine  di  stabilire  l'importo  di  pensione  da  mettere  in
pagamento, in quanto piu' favorevole.
4.3 - Si delineano di seguito alcune ipotesi  di  opzione  con  i
relativi esempi.
A)  Data  di  risoluzione  automatica  compresa  entro  il 1992 e
cessazione intervenuta successivamente a tale anno
Si effettuera' innanzitutto il calcolo della pensione  secondo  i
criteri di cui al punto 4.1.
Per  il  calcolo  della  pensione  di cui al punto 4.2, si dovra'
procedere come indicato di seguito.
- Calcolo della pensione:
a)   anzianita' contributiva: e' costituita da quella, pari o supe-
     riore  a  35  anni  - ma da valutare nei limiti di 35 anni -
     maturata alla fine del mese di compimento  dei  60  anni  di
     eta';  ovvero  da  35 anni interi di contribuzione, maturati
     successivamente al compimento dei 60 anni;
                                                  23
b)   retribuzione  pensionabile: e' costituita dalla retribuzione
     percepita nei 6 mesi precedenti la data di cui alla  lettera
     a), ragguagliata ad anno, ed aggiornata ai sensi dell'art. 2
     della legge n. 408/1975.  La  retribuzione  gia'  aggiornata
     viene comunicata dalle aziende datrici di lavoro.
La pensione, pertanto, nell'ipotesi in esame sara' pari all'88 per
cento della retribuzione pensionabile.
- Calcolo della maggiorazione:
Dovra' essere determinata innanzi tutto l'anzianita' contributiva
utile   relativa   al   periodo   di  prosecuzione  del  servizio
successivamente al mese di compimento dell'eta', o dell'anzianita'
massima,  e fino alla data di cessazione. L'anzianita' utile deve
essere  arrotondata,  per  eccesso  o  per  difetto,   ai   sensi
dell'art.5, ultimo comma, della legge n. 1079/1971.
La maggiorazione sara' pari a zero ove il periodo di prosecuzione
risulti inferiore a 6 mesi: in  tal  caso  non  sara'  necessario
procedere  al calcolo di pensione di cui al punto 4.2, risultando
comunque piu' favorevole il trattamento di cui al punto 4.1.
Nel caso che il periodo di prosecuzione sia pari o superiore a  6
mesi, il calcolo della maggiorazione deve essere effettuato con i
criteri vigenti per le  pensioni;  trattandosi,  nell'ipotesi  in
esame,  di  maggiorazione  riferita a periodi di contribuzione in
parte anteriori al 1  gennaio 1993  e  in  parte  successivi,  la
maggiorazione stessa sara' costituita da una quota, relativa alle
anzianita' maturate entro il 1992, calcolata  sulle  retribuzioni
percepite  negli ultimi sei mesi di servizio ragguagliate ad anno
e da una quota, relativa  alle  anzianita'  successive  al  1992,
calcolata sulle retribuzioni percepite nel periodo determinato ai
sensi del decreto n. 503 (v. punto 5.1 della presente parte), non
anteriore,  comunque,  al  mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e dell'anzianita' massima se successiva.
Per l'arrotondamento dei due tronconi di anzianita' contributiva,
valgono i criteri di cui al punto 7.2 della Parte Prima.
Si ritiene utile riportare i seguenti esempi:
1)  iscritto  nato  il  15.5.1932  che  ha compiuto i 60 anni nel
maggio 1992 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione essendo
iscritto al Fondo dal 15.05.1957.
Detto  soggetto  ha a suo tempo presentato domanda di opzione per
rimanere in servizio fino a 62 anni. Peraltro, in data 31.5.1993,
lascia  il  servizio avendo quindi proseguito per un solo anno il
servizio stesso.
Si omette il calcolo della pensione  di  cui  al  punto  4.1,  in
quanto  si  tratta  di una "normale" liquidazione di pensione con
                                                  24
decorrenza successiva al 31.12.1992, da effettuare quindi a norma
dell'art. 13 del decreto n. 503.
Per il calcolo di  cui  al  punto  4.2,  si  opera  nei  seguenti
termini:
- calcolo della pensione
Si  prende la retribuzione del semestre 1.12.1991/31.5.1992 (data
della risoluzione automatica del rapporto) gia' aggiornata con la
citata legge n. 408 e ragguagliata ad anno e la si moltiplica per
88% e si ha cosi' l'importo della pensione.
- calcolo della maggiorazione
Anzianita'   contributiva   complessiva   utile   relativa   alla
prosecuzione del servizio: 1 anno
di cui anzianita' maturata dal 1.6.1992 al  31.12.1992:  7  mesi,
arrotondati a 1 anno
anzianita' successiva al 1992: zero.
La maggiorazione sara' determinata soltanto in  base  ai  criteri
vigenti  anteriormente al decreto n. 503 e pertanto sara' pari al
2,514 per cento della retribuzione del  semestre  antecedente  la
cessazione  dal  servizio  (1.12.1992/31.05.1993) ragguagliata ad
anno.
2) iscritto nato il 7.5.1931 che ha compiuto il 60  anno di  eta'
il   7.5.1991   e  che  raggiunge  il  31.8.1991  i  35  anni  di
contribuzione, essendo iscritto al Fondo dal 31.8.1956.
Cessa  dal  servizio il 30.11.1993, avendo diritto pertanto a due
anni di maggiorazione.
Calcolo della pensione
Si prende la retribuzione del semestre 1.3.1991 - 31.8.1991 (data
della risoluzione automatica del rapporto), gia' aggiornata sulla
base della citata legge n. 408 e ragguagliata ad  anno  e  la  si
moltiplica per 88% ottenendosi cosi' l'importo della pensione.
Calcolo della maggiorazione
Anzianita'   contributiva   complessiva   utile   relativa   alla
prosecuzione del servizio: due anni.
Anzianita'  maturata  entro il 1992, superiore a 6 mesi = 1 anno;
anzianita' successiva al 1992 = 1 anno.
Trattandosi nel caso in esame di maggiorazione riferita a periodi
di contribuzione in parte anteriori al 1  gennaio 1993 e in parte
successivi, la maggiorazione sara' costituita dalla sommatoria di
due quote, A) e B).
Quota A): si prendono le retribuzioni pensionabili relative  agli
ultimi   6   mesi  di  servizio  (1.6.1993  -  30.11.1993)  e  si
                                                  25
ragguagliano ad anno. L'importo della quota A) sara' pari al 2,514
per cento della retribuzione pensionabile.
Quota B): si  utilizzano  le  retribuzioni  relative  al  periodo
1.1.1993-30.11.1993  ragguagliate  ad  anno (mesi 6 + 11/2 = mesi
11).
L'importo  della  quota  B)  sara'  pari al 2,514 per cento della
retribuzione pensionabile. Qualora la  retribuzione  pensionabile
superi œ. 101.602.500, v. punto 5.3.
La  sommatoria  della pensione e delle due quote di maggiorazione
costituisce il trattamento pensionistico che va posto a confronto
con il trattamento risultante dal calcolo di cui al punto 4.1, al
fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favorevole.
B) Data di risoluzione automatica successiva al 31 dicembre 1992
Si  effettuera' innanzi tutto il calcolo della pensione secondo i
criteri di cui al punto 4.1, con le norme di cui all'art. 13  del
decreto n. 503.
Per  il  calcolo  della  pensione  di cui al punto 4.2, si dovra'
procedere come segue:
- calcolo della pensione
Valgono in linea di massima, i criteri indicati per l'ipotesi  di
cui  alla lett. A), con la precisazione che nell'ipotesi in esame
la pensione sara' la risultante della sommatoria di due quote, una
relativa  alle anzianita' maturate entro il 1992 calcolata con le
norme in vigore a tale data, una seconda relativa alle anzianita'
maturate  dal  1 .1.1993 fino alla data di risoluzione automatica
calcolata con le norme del decreto  n.  503.  Per  i  criteri  di
arrotondamento  delle  predette anzianita' si rinvia al punto 7.2
della Parte Prima.
- calcolo della maggiorazione
La maggiorazione, essendo riferita ad un periodo contributivo che
si colloca per intero dopo il 31 dicembre 1992, sara' determinata
con i nuovi criteri introdotti dal decreto n. 503.
Si ritiene utile riportare i seguenti esempi:
1) iscritto nato il 31.3.1933 che compie i 60 anni il 31.3.1993 e
che  a tale data ha 35 anni di contribuzione essendo iscritto dal
15.3.1958. Resta in servizio fino al compimento di 64 anni e cioe'
fino al 31.3.1997.
Per  il  calcolo  della pensione di cui al punto 4.2 si opera nei
seguenti termini:
- calcolo della pensione
                                                  26
Anzianita'  contributiva  complessiva  alla  data  di risoluzione
automatica: 35 anni.
Anzianita' al 31 dicembre 1992: 34 anni e 9 mesi arrotondati a 35
anni, per cui anzianita' dal 1.1.1993 al 31.3.1993 = zero anni.
Si  calcola  soltanto  la  quota  A)  di  pensione  sulla base di
un'anzianita' complessiva di 35 anni e della  retribuzione  degli
ultimi  6  mesi  antecedenti  la  data  di risoluzione automatica
(1.10.1992/31.3.1993) aggiornata con  l'art.  2  della  legge  n.
408/1975 e ragguagliata ad anno.
La  pensione  sara'  pari  all'88  per  cento  della retribuzione
pensionabile.
- Calcolo della maggiorazione
Anzianita' contributiva utile: anni 4 e mesi 3 = anni 4.
Il  periodo  utile  per  la  determinazione  della   retribuzione
pensionabile coincide con il periodo di prosecuzione del rapporto
di lavoro: 1.4.1993 - 31.3.1997.
La maggiorazione e' pari al 10,056% (2,514 x 4) della retribuzione
pensionabile.   Per   l'ipotesi   di   retribuzione  pensionabile
superiore al  "tetto"  vigente  alla  data  di  decorrenza  della
pensione, v. punto 5.3.
2)  Iscritto  nato  il  4.10.1933  che  perfeziona  i  35 anni di
contribuzione il 31.10.1993 (iscritto dal 31.10.1958) e compie il
60  anno di eta' il 4.10.1993; cessa dal servizio il 30.11.1994.
Calcolo della pensione
Anzianita'   contributiva  complessiva  al  31.10.1993  (data  di
risoluzione automatica) = 35 anni.
La pensione sara' pari alla sommatoria delle due quote A) e B):
Quota  A): si calcola sull'anzianita' contributiva di 34 anni e 2
mesi, arrontondata a 34 anni, maturata entro il 31.12.1992;
Per  la  retribuzione  pensionabile si utilizzano le retribuzioni
degli  ultimi  sei  mesi  antecedenti  la  data  di   risoluzione
automatica (1.5.1993/31.10.1993) aggiornate con la legge n. 408 e
ragguagliate ad anno.
La quota A) sara' pari all'85,476 (2,514 x 34) della retribuzione
pensionabile.
Quota B): si calcola sull'anzianita' di 10 mesi, arrotondata ad 1
anno, maturata dal 1.1.1993 al 31.10.1993.
La  retribuzione  pensionabile  si  determina  sulla  base  delle
retribuzioni relative al periodo 1.12.1992/31.10.1993  aggiornate
con la legge n.408 e ragguagliate ad anno.
                                                  27
La  quota  B)  di  pensione  sara'  pari al 2,514 per cento della
retribuzione pensionabile (v. peraltro, punto 5.3).
La pensione sara' costituita dalla sommatoria delle due quote A) e
B).
Calcolo della maggiorazione
Anzianita'   contributiva   complessiva   utile   relativa   alla
prosecuzione   del   servizio:   13  mesi,  pari  ad  1  anno  di
maggiorazione.
Per la retribuzione pensionabile si  utilizzano  le  retribuzioni
relative al periodo 1.11.1993 - 30.11.1994 ragguagliate ad anno.
La maggiorazione sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione
pensionabile.
La sommatoria delle due quote di pensione e  della  maggiorazione
costituisce il trattamento pensionistico che va posto a confronto
con il trattamento risultante dal calcolo di  cui  al  punto  4.1
della  presente  Parte Seconda, al fine di assicurare all'optante
il trattamento piu' favorevole.
5  -  Criteri  di  calcolo  della  retribuzione  pensionabile  da
utilizzare per il calcolo della quota di pensione  relativa  alle
anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992
5.1 - Periodo da prendere in considerazione per la determinazione
della retribuzione pensionabile.
Nel Fondo Elettrici, per il calcolo della quota B) di pensione di
cui  al  punto  7.1  della  Parte  Prima,  per le pensioni aventi
decorrenza dall'1.1.1993 in poi con anzianita' contributiva al 31
dicembre   1992  inferiore  a  15  anni,  la  retribuzione  annua
pensionabile e' determinata prendendo a riferimento  il  semestre
stabilito  dalla  precedente  normativa, incrementato dai periodi
intercorrenti  tra  il  1   gennaio  1993  e  la  fine  del  mese
precedente la decorrenza della pensione.
Nel  caso invece di anzianita' contributiva pari o superiore a 15
anni al 31 dicembre 1992 la retribuzione  annua  pensionabile  e'
determinata,  a  regime, prendendo a riferimento gli ultimi dieci
anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
In via transitoria, per le pensioni da liquidare dall'1.1.1993 il
periodo  di  riferimento deve essere determinato incrementando il
previgente semestre di riferimento del 50% dei mesi intercorrenti
tra  il  1   gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione,
arrotondati per difetto.
5.2 - Rivalutazione delle retribuzioni (art. 7, comma 4)
Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3.
                                                  28
Considerato   il   particolare   meccanismo   di   calcolo  della
retribuzione  pensionabile   nel   Fondo,   i   coefficienti   di
rivalutazione  delle  retribuzioni  validi  per la determinazione
della quota B) di pensione, di norma troveranno applicazione, per
gli  iscritti  che  al  31.12.1992  abbiano  meno  di  15 anni di
anzianita'  contributiva,  a  partire   dalle   pensioni   aventi
essere rivalutate le retribuzioni afferenti l'anno solare 1992.
Per gli iscritti con anzianita' pari o superiore  a  15  anni  al
31.12.1992 la rivalutazione trovera' applicazione a partire dalle
pensioni con decorrenza dal 1  gennaio 1996,  relativamente  alle
retribuzioni dell'anno solare 1994.
5.3 - Aliquote di rendimento (art. 12)
Si  rinvia  a  quanto  esposto in via generale nella Parte Prima,
punto 6.
Per quanto riguarda in particolare il Fondo, si  precisa  che  in
applicazione  del  comma  3  dell'art. 12 del decreto n. 503, nei
casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di lire
101.602.500  annue,  sulla  quota  di retribuzione eccedente tale
limite, per le pensioni con decorrenza compresa  nell'anno  1993,
l'aliquota di rendimento del 2,514 deve essere ridotta del 27,5%.
Pertanto su tali quote di retribuzione l'aliquota  di  rendimento
sara' pari a 1,8226 per cento.
6  -  Calcolo  della  pensione  in  quote   corrispondenti   alle
anzianita'  maturate entro il 31.12.1992 e successivamente a tale
data (art. 13).
In applicazione del disposto dell'art. 13 del decreto n. 503,  il
nuovo  sistema  di  calcolo delle pensioni opera con gradualita',
essendo previsto che l'adozione dei nuovi criteri sia attuata per
le anzianita' maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Nel rinviare a quanto esposto nella Parte Prima, punto 7, per una
migliore comprensione dell'operativita' nel Fondo Elettrici della
disposizione   contenuta   nell'articolo   13,   con  particolare
riferimento alla determinazione della retribuzione  pensionabile,
si ritiene utile riportare i seguenti esempi:
1) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un
lavoratore iscritto al Fondo elettrici che possa  far  valere  14
anni  di  contribuzione  fino al 31.12.1992 e 7 mesi di contribu-
zione dall'1.1.1993 al 31.7.1993.
Il periodo utile per la determinazione  della  retribuzione  pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa
alle anzianita' contributive  maturate  fino  al  31.12.1992,  e'
costituito dagli ultimi 6 mesi antecedenti il 1 .8.1993 (1.2.1993
- 31.7.1993).
                                                  29
Il  periodo  utile  per la determinazione della retribuzione pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.7.1993,
e' costituito dal semestre gia' previsto dalla previgente  norma-
tiva  incrementato  dai  7  mesi intercorrenti tra la data del 1
gennaio 1993 e la data di decorrenza della  pensione  (complessi-
vamente quindi 13 mesi).
2) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un
lavoratore iscritto nel Fondo elettrici che possa far  valere  15
anni  di  contribuzione  fino  al  31  dicembre  1992 e 7 mesi di
contribuzione dall'1.1.1993 al 31.7.1993.
Il periodo utile per la determinazione  della  retribuzione  pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa
alle anzianita'  contributive  maturate  fino  al  31.12.1992  e'
costituito   dall'ultimo   semestre   antecedente   il   1.8.1993
(1.2.1993-31.7.1993).
Il periodo utile per la determinazione  della  retribuzione  pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturate dall'1.1.1993 al  31.7.1993
e'  costituito dal semestre gia' previsto dalla previgente norma-
tiva, incrementato della meta'  dei  mesi  intercorrenti  tra  il
1.1.1993 e il 31.7.1993 e' cioe' di 3 mesi e 1/2, arrotondati a 3
(in totale 9 mesi).
7 - Pensioni di anzianita'(art. 8)
La normativa  del  Fondo  gia'  prevede  il  conseguimento  della
pensione  di anzianita' con 35 anni di contribuzione (34 anni e 6
mesi) per cui nulla e' innovato al riguardo.
8 - Integrazione al trattamento minimo (art. 4)
Trova applicazione nel Fondo l'articolo 4 del decreto legislativo
n. 503/1992, per cui si  rinvia  a  quanto  esposto  nella  Parte
Prima, punto 8.
9 - Casi particolari di calcolo della pensione
9.1 - Pensione di invalidita' ordinaria
A norma dell'art. 7, 5  comma, della legge n. 1079/1971, nel caso
di  invalidita'  non dipendente da causa di servizio, la relativa
pensione non puo' essere inferiore al 40 per cento della retribu-
zione  pensionabile, sempre che la causa determinante lo stato di
invalidita' sia insorta dopo la data di inizio del rapporto che ha
dato titolo all'iscrizione al Fondo.
Per la liquidazione  delle  pensioni  in  argomento,  l'eventuale
maggiorazione  necessaria per raggiungere l'anzidetta percentuale
deve essere attribuita con riferimento alla quota B) di pensione.
                                                  30
9.2  -  Pensione  di invalidita' per causa di servizio e pensione
privilegiata ai superstiti.
A norma dell'art. 7, 4  comma, della legge n. 1079/1971, in  caso
di invalidita' per causa di servizio, la relativa pensione non puo'
essere inferiore all'88 per cento della retribuzione  annua,  per
la  quale  e'  stato  versato il contributo al Fondo, nel caso di
invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento; al 100 per
cento  della retribuzione, nel caso di invalidita' di grado supe-
riore al 90 per cento o in caso di decesso per causa di servizio.
Ai  fini della liquidazione di tali prestazioni, la maggiorazione
necessaria per raggiungere l'anzidetta  percentuale  deve  essere
attribuita con riferimento alla quota B) di pensione.
                      PARTE TERZA
FONDO  DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI
DI TELEFONIA
1 - Pensione di vecchiaia
Per  le  pensioni  di  vecchiaia,  tenuto  conto che in base alla
normativa previgente (art. 16 L. 20 dicembre 1956, n.  1450)  per
tali  pensioni  erano  richiesti  gli  stessi  requisiti  di eta'
stabiliti   per   l'assicurazione   generale   obbligatoria   dei
lavoratori  dipendenti,  a  partire  dal 1  gennaio 1994, trovano
applicazione i nuovi limiti di eta' secondo la gradualita' di cui
alla tabella A allegata al decreto 503.
Trova   inoltre  applicazione  nei  confronti  di  tali  pensioni
l'elevazione del requisito contributivo,  prima  previsto  in  15
anni,  di cui all'art.2 del decreto n. 503; pertanto, a decorrere
dal  1   gennaio  1993  e  fino  al  31  dicembre  1994  per   il
conseguimento   di   dette   prestazioni  occorrono  16  anni  di
contribuzione, (15 anni, 6 mesi  e  1  giorno);  per  il  biennio
1995-1996, 17 anni di contribuzione (16 anni, 6 mesi e 1 giorno),
e cosi' via con maggiorazione del requisito contributivo di 1 anno
ogni due anni, fino a raggiungere i 20 anni di regime.
1.1 - Esclusione dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5, comma
     1)
In virtu' del rinvio operato dall'art. 5, comma 1, all'art.1, non
trova applicazione l'elevazione di cui trattasi nei confronti dei
lavoratori  non vedenti per i quali vengono mantenuti i requisiti
per la pensione di vecchiaia in vigore al 31.12.1992, e  per  gli
invalidi in misura non inferiore all'80%.
1.2  -  Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi. (art.
6, comma 1)
                                                  31
Sono  esclusi  dall'elevazione dei requisiti contributivi i lavo-
ratori non vedenti.
Inoltre trovano applicazione nel Fondo  le  deroghe  previste  al
punto 2.1  della Prima Parte della presente circolare.
Con  riferimento a quanto esposto al punto 2.1, lett. d), per una
migliore comprensione dell'operativita' della particolare deroga,
si ritiene opportuno riportare il seguente esempio:
-  iscritto  al  Fondo  Telefonici,  nato  il  15/9/1928  che  al
31/12/1992 puo' far  valere  14  anni  e  5  mesi  di  anzianita'
contributiva e che nel mese di settembre 1993 compie i 60 anni di
eta'.
Al 30/9/1993, data di cessazione dal servizio, tale iscritto deve
poter  far  valere  15  anni e 2 mesi di anzianita' contributiva,
necessari per acquisire il diritto a pensione in deroga al limite
minimo di 16 anni previsto in via generale per il 1993.
In  sostanza,  il  predetto  assicurato  acquisisce  il diritto a
pensione con 15 anni e 2 mesi di contribuzione, anziche'  con  16
anni.
2 - Pensione di vecchiaia anticipata (art. 9 L. 22 ottobre  1973,
n. 672)
Per i criteri di determinazione, a far tempo dal 1  gennaio 1994,
delle nuove eta'  per  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia
anticipata,  per la quale i requisiti di eta' erano fissati in 55
anni, per gli uomini, e 50, per le  donne,    si  fa  riserva  di
istruzioni.
Trova  applicazione  nei  confronti di tali pensioni l'elevazione
del requisito contributivo, prima previsto in  15  anni,  di  cui
all'art.2  del  decreto  n.  503;  pertanto,  a  decorrere dal 1
gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1994, per il conseguimento  di
dette prestazioni occorrono 16 anni di contribuzione, (15 anni, 6
mesi  e  1  giorno);  per  il  biennio  1995-1996,  17  anni   di
contribuzione  (16  anni, 6 mesi e 1 giorno), e cosi via, secondo
le indicazioni di cui alla tabella allegato 1.
Per le deroghe all'aumento dei requisiti contributivi,  v.  punto
1.2.
3 - Opzione per la permanenza del rapporto di  lavoro  e  calcolo
della  pensione  nei  confronti  dei  lavoratori optanti (art. 5,
comma 4).
Trovano applicazione nel Fondo sia l'opzione di  cui  all'art.  6
della  legge  n.  54/1982  sia  l'opzione di cui all'art. 6 della
legge n.407/1990, modificato dall'articolo 1 del decreto n. 503.
                                                  32
Per quanto concerne il calcolo della pensione nei confronti degli
optanti a norma dell'art. 6 della legge  n.  407,  devono  essere
osservati i criteri di seguito indicati.
3.1  -  Deve  essere  effettuato  un primo calcolo della pensione
quale spetterebbe all'interessato alla  data  di  cessazione  dal
servizio se non avesse effettuato l'opzione.
Se  la  pensione  ha  decorrenza successiva al 1992 si deve tener
conto delle modalita'  di  calcolo  stabilite  dall'art.  13  del
decreto n. 503 (v. punto 7 della Parte Prima).
3.2  -  Deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la
pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro puo'
esercitare  la  facolta'  di  recesso e la maggiorazione prevista
dall'art. 6 della legge n. 407/1990 nei confronti degli optanti.
La sommatoria dell'importo  della  pensione  e  di  quello  della
maggiorazione  costituisce  l'importo  di  pensione  da  porre  a
confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto  4.1,
al  fine  di  stabilire  l'importo  di  pensione  da  mettere  in
pagamento, in quanto piu' favorevole.
3.3 - Si delineano di seguito alcune ipotesi  di  opzione  con  i
relativi esempi.
A)  Data  di compimento dell'eta' "pensionabile" o di maturazione
dell'anzianita' contributiva massima compresa  entro  il  1992  e
cessazione intervenuta successivamente a tale anno
Si  effettuera'  innanzitutto il calcolo della pensione secondo i
criteri di cui al punto 3.1.
Per il calcolo della pensione di cui  al  punto  3.2,  si  dovra'
procedere come indicato di seguito.
- Calcolo della pensione:
a)   anzianita' contributiva: e' costituita da quella, pari o supe-
     riore a 36 anni - ma da valutare nei limiti  di  36  anni  -
     maturata   alla   fine  del  mese  di  compimento  dell'eta'
     pensionabile; ovvero da 36 anni di  contribuzione,  maturati
     successivamente al compimento dell'anzidetta eta';
b)   retribuzione  pensionabile: e' costituita dalla retribuzione
     percepita nell'ultimo anno precedente la data  di  cui  alla
     lettera  a),  entro  il  limite  della  media  del  triennio
     aumentata del 12 per cento .
La pensione, nell'ipotesi in esame, sara' pari al  90  per  cento
della retribuzione utile.
- Calcolo della maggiorazione:
                                                  33
a)  anzianita'  contributiva: e' costituita da quella relativa al
periodo di prosecuzione del servizio successivamente al  mese  di
compimento dell'eta', o dell'anzianita' massima, e fino alla data
di cessazione. L'anzianita' utile per la maggiorazione deve essere
arrotondata,  per  eccesso  o per difetto, ai sensi dell'art. 16,
ultimo comma, della legge n. 1450/1956.
La maggiorazione sara' pari a zero ove il periodo di prosecuzione
risulti  inferiore  a  6  mesi  e 1 giorno: in tal caso non sara'
necessario procedere al calcolo di pensione di cui al punto  3.2,
risultando comunque piu' favorevole il trattamento di cui al punto
3.1.
Nel caso che il periodo di prosecuzione sia superiore a  6  mesi,
il  calcolo  della  maggiorazione  deve  essere  effettuato con i
criteri vigenti per le  pensioni;  trattandosi,  nell'ipotesi  in
esame,  di  maggiorazione  riferita a periodi di contribuzione in
parte anteriori al 1  gennaio 1993  e  in  parte  successivi,  la
maggiorazione stessa sara' costituita da una quota, relativa alle
anzianita' maturate entro il 1992, calcolata  sulle  retribuzioni
percepite  nell'ultimo  anno  di servizio ragguagliate alla media
del triennio, aumentate del 12 per cento e da una quota, relativa
alle  anzianita' successive al 1992, calcolata sulle retribuzioni
percepite nel periodo determinato ai sensi del decreto n. 503 (v.
punto  5  della presente Parte), non anteriori, comunque, al mese
successivo a  quello  di  compimento  dell'eta'  pensionabile  (o
dell'anzianita' massima, se successiva).
Per l'arrotondamento dei due tronconi di anzianita' contributiva,
valgono i criteri di cui al punto 7.2 della Parte Prima.
B) Data di compimento dell'eta' "pensionabile" o  di  maturazione
dell'anzianita' contributiva massima successiva al 1992
Si  effettuera' innanzi tutto il calcolo della pensione secondo i
criteri di cui al punto 3.1, con le norme di cui all'art. 13  del
decreto n. 503.
Per  il  calcolo  della  pensione  di cui al punto 3.2, si dovra'
procedere come segue:
- calcolo della pensione
Si dovra' procedere, in  linea  di  massima,  tenendo  conto  dei
criteri  indicati  per  l'ipotesi  di  cui  alla lett. A), con la
precisazione che nell'ipotesi  in  esame  la  pensione,  a  norma
dell'art.  13  del  decreto  n.  503,  sara'  la risultante della
sommatoria di due quote, una relativa  alle  anzianita'  maturate
entro  il 1992, calcolata con le norme in vigore a tale data, una
seconda relativa alle anzianita' maturate tra il 1 .1.1993  e  la
data  di  compimento  dell'eta'  o di maturazione dell'anzianita'
calcolata con le norme del decreto  n.  503.  Per  i  criteri  di
arrotondamento delle predette anzianita' valgono i criteri di cui
al punto 7.2 della Parte Prima.
                                                  34
- calcolo della maggiorazione
La maggiorazione, essendo riferita ad un periodo contributivo che
si colloca per intero dopo il 31 dicembre 1992, sara' determinata
con  i  nuovi  criteri  introdotti  dal decreto n. 503 e, quindi,
sulle retribuzioni percepite nel periodo determinato a  norma  di
tale  decreto,  non  anteriori,  comunque,  al  mese successivo a
quello di compimento dell'eta'  pensionabile  (o  dell'anzianita'
massima, se successiva).
Per  una  migliore comprensione della operativita' delle disposi-
zioni in esame nel Fondo Telefonici si ritiene  opportuno  ripor-
tare il seguente esempio:
-  lavoratore  nato  il  15/5/1932  che ha compiuto i 60 anni nel
maggio 1992 e che a tale data fa valere  35  anni,  6  mesi  e  1
giorno  (36  anni) di contribuzione essendo iscritto al Fondo dal
15/11/1956.
Detto  lavoratore  ha a suo tempo presentato domanda di opzione a
norma dell'art. 6 della legge  n.  407/1990.  In  data  31/5/1993
lascia   il  servizio  avendo  maturato  un  anno  utile  per  la
maggiorazione.
La pensione verra' calcolata nel modo seguente:
un  primo  calcolo  di  pensione  deve  essere  effettuato con le
modalita' di cui al punto  3.1,  con  riferimento  alla  data  di
effettiva  cessazione  dal  servizio,  sulla base dell'anzianita'
contributiva complessivamente maturata, tenendo conto dei criteri
di calcolo di cui al punto 7 della Parte Prima.
Un secondo calcolo deve essere effettuato con le modalita' di cui
al  punto  3.2  sommando  due elementi: la pensione maturata alla
data di compimento  dell'eta'  pensionabile  e  la  maggiorazione
determinata per il periodo successivo.
Per  il  calcolo  della  pensione  si  utilizza  la  retribuzione
relativa   all'ultimo   anno   determinato   con  riferimento  al
compimento   dell'eta'   (1   giugno   1991/31   maggio    1992),
ragguagliandola  alla media del triennio (1 giugno 1989/31 maggio
1992) maggiorata del 12 per cento e la si moltiplica  per  il  90
per cento; si ha cosi' l'importo della pensione.
Per  il  calcolo  della  maggiorazione  relativa  al  periodo  di
permanenza in servizio 1  giugno 1992/31 maggio 1993, considerato
che  tale periodo comprende sia anzianita' contributive anteriori
al 1  gennaio  1993  che  anzianita'  successive,  devono  essere
osservati  i  criteri  di  calcolo  illustrati in via generale al
punto 7 della Parte Prima, ribaditi al  punto  8  della  presente
Parte:
- anzianita' contributiva complessiva utile per la maggiorazione:
1 anno
- di cui maturata entro il 31.12.1992: 7  mesi  arrotondati  a  1
anno
- maturata dal 1.1.1993: 5 mesi, arrotondati a zero.
                                                  35
La  maggiorazione  sara'  pertanto  calcolata soltanto in base ai
criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503  e  sara'  quindi
pari  al  2,50 per cento della retribuzione dell'anno antecedente
la cessazione dal servizio (ragguagliata alla media del  triennio
maggiorata del 12 per cento).
4 - Criteri di determinazione della retribuzione pensionabile  da
utilizzare  per il calcolo della quota di pensione relativa allle
anzianita' maturate successivamente al 31 diembre 1992..
4.1 - Periodo da prendere in considerazione per la determinazione
della retribuzione pensionabile.
Nel  Fondo  Telefonici,  per le pensioni aventi decorrenza dal 1
gennaio 1993 in poi, i cui titolari al 31 dicembre 1992  potevano
far  valere  un'anzianita'  contributiva  inferiore a 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile utile per il calcolo della  quota
B)  di pensione e' determinata prendendo a riferimento il periodo
di dodici mesi stabilito  dalla  precedente  normativa  (art.  20
della  legge  n.  1450/1956,  come  modificato dall'art. 13 della
legge n. 672/1973), incrementato dai periodi intercorrenti tra il
1  gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza
della pensione.
Nel caso invece di iscritti con anzianita'  contributiva  pari  o
superiore  a  15  anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua
pensionabile e' determinata prendendo a  riferimento  gli  ultimi
dieci  anni  di  contribuzione  antecedenti  la  decorrenza della
pensione. L'ampliamento a dieci anni e' attuato con gradualita'. In
via transitoria, per le pensioni da liquidare dal 1  gennaio 1993
il periodo di riferimento sara' incrementato del 50 per cento dei
mesi  intercorrenti  tra  la predetta data e quella di decorrenza
della pensione, fino al raggiungimento del periodo di 10 anni  di
regime.
Per  la  determinazione  della  retribuzione pensionabile a norma
dell'articolo 7 del decreto n. 503 continuera' ad  applicarsi  la
disposizione  di  cui  all'art. 20, secondo comma, della legge n.
1450/1956, secondo cui la retribuzione annua pensionabile e' presa
in  considerazione  entro  il  limite  della  minor  somma tra la
retribuzione assoggettata a contributo e corrisposta all'iscritto
negli  ultimi  dodici  mesi  di  servizio e la retribuzione media
soggetta a contributo degli ultimi tre anni maggiorata del 12 per
cento.
Ai  fini  del  confronto,  le retribuzioni devono essere prese in
considerazione nel loro effettivo ammontare, prima  di  procedere
alla rivalutazione di cui al punto 4.2.
L'anzidetta  disposizione  trovera' applicazione fino a quando il
periodo di riferimento per la individuazione  della  retribuzione
pensionabile sara' inferiore al triennio.
                                                  36
Quando  il  periodo  di  riferimento  per la individuazione della
retribuzione di che trattasi sara' pari o superiore al triennio la
disposizione in questione sara' in concreto superata. Ovviamente,
la stessa disposizione continuera' comunque a trovare applicazione
per il calcolo della quota A) di pensione.
4.2 - Rivalutazione delle retribuzioni. (art. 7, comma 4)
Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3.
Considerato  il  particolare meccanismo di calcolo della retribu-
zione pensionabile nel Fondo,  i  coefficienti  di  rivalutazione
delle retribuzioni validi per la determinazione della quota B) di
pensione di norma troveranno applicazione, per gli  iscritti  che
al  31  dicembre  1992  abbiano  meno  di  15  anni di anzianita'
contributiva, a partire dalla  liquidazione  delle  pensioni  con
decorrenza  nell'anno  1994,  relativamente  alle  quali dovranno
essere rivalutate le retribuzioni afferenti l'anno solare 1992.
Per gli iscritti con anzianita' pari o superiore a 15 anni al  31
dicembre  1992,  la rivalutazione trovera' applicazione a partire
dalle pensioni con decorrenza dal 1  gennaio 1995,  relativamente
alle  quali  dovranno  esser rivalutate le retribuzioni dell'anno
solare 1993.
4.3 - Aliquote di rendimento (art. 12)
Per le pensioni del Fondo con decorrenza compresa nell'anno 1993,
in  applicazione del comma 3 dell'art. 12 del decreto n. 503, nei
casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di lire
101.602.500  annue,  sulla  quota  di retribuzione eccedente tale
limite deve essere applicata l'aliquota di rendimento ridotta del
27,5%.  Pertanto  su  tale  quota  di  retribuzione l'aliquota di
rendimento sara' pari a 1,8125.
6 - Pensioni di anzianita' (art. 8)
La  normativa  del Fondo gia' prevede il conseguimento della pen-
sione di anzianita' con 35 anni di contribuzione (34 anni, 6 mesi
e 1 giorno), per cui nulla e' innovato al riguardo.
7 - Integrazione al trattamento minimo. (art.4)
Trova applicazione nel Fondo l'art. 4 del decreto legislativo  n.
503/1992,  per  cui si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima,
punto 8.
8 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita'
maturate entro il 31/12/1992 e successivamente a tale data.
                                                  37
Sulla  base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge
n. 503, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni trova applica-
zione  con gradualita', essendo previsto che l'adozione dei nuovi
criteri sia attuata per le anzianita' maturate dopo il 31 dicembre
1992.
Al  riguardo  si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto
7.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizione
di  cui  all'art.  13  nel  Fondo  Telefonici,  si  ritiene utile
riportare i seguenti esempi:
1) - Pensione di invalidita' ordinaria da liquidare con decorrenza
1/8/1993,  in favore di un lavoratore iscritto al Fondo che possa
far valere 14 anni di contribuzione fino al 31/12/1992 e  7  mesi
di contribuzione dall'1/1/1993 al 31/7/1993.
Calcolo quota A):
- Anzianita' contributiva utile: 14 anni.
Periodo  utile  per  la  determinazione  della  retribuzione pen-
sionabile: ultimo anno (o  ultimi  tre  anni,  nel  caso  che  la
retribuzione   dell'ultimo  anno  superi  la  retribuzione  media
dell'ultimo triennio aumentata del 12 per cento)  antecedente  il
1 .8.1993.
Calcolo quota B)
- Anzianita' contributiva utile: 7 mesi arrotondati ad 1 anno.
Periodo  utile  per  la  determinazione  della  retribuzione pen-
sionabile:   periodo   previsto   dalla   previgente    normativa
incrementato  dei 7 mesi intercorrenti tra la data del 1  gennaio
1993 e la  data  di  decorrenza  della  pensione  (sempreche'  la
retribuzione   di  tale  periodo,  rapportata  ad  anno,  risulti
inferiore a quella dell'ultimo  triennio  aumentata  del  12  per
cento).
2)  - Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di
un lavoratore iscritto al Fondo Telefonici che possa  far  valere
15  anni  di  contribuzione  fino al 31 dicembre 1992 e 7 mesi di
contribuzione dall'1.1.1993 al 31.7.1993.
Il periodo utile per la determinazione  della  retribuzione  pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992 e' costi-
tuito  dall'ultimo  anno (o dagli ultimi tre anni) antecedente il
1 .8.1993.
Il periodo utile per la determinazione  della  retribuzione  pen-
sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1993 e'
                                                  38
costituito  dal periodo gia' previsto dalla previgente normativa,
incrementato della meta' dei mesi intercorrenti tra  l'1.1.1993 e
il 31.7.1993 e cioe' di 3 mesi e 1/2 arrotondati a 3.
La  somma  delle  quote  A)  e  B)  di pensione determinate con i
criteri sopraindicati costituira' l'importo di pensione spettante.
9 - Casi particolari di calcolo
9.1 - Pensione di invalidita' per causa di servizio.
Com'e' noto, a norma dell'art. 20 primo  comma,  della  legge  n.
1450/1956  e del quinto comma dello stesso articolo, come modifi-
cato dal secondo comma dell'art. 13 della legge n.  672/1973,  la
pensione  di  invalidita'  per  causa di servizio non puo' essere
inferiore ai due quinti della retribuzione pensionabile, cioe'  a
sedici quarantesimi di tale retribuzione.
Per  le  pensioni  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992,
per le quali vengono  determinate,  ai  fini  del  calcolo  della
pensione spettante, due distinte quote, l'eventuale maggiorazione
necessaria per raggiungere la  suddetta  anzianita'  deve  essere
aggiunta  all'anzianita' da utilizzare per il calcolo della quota
B) di pensione.
9.2 - Pensione di anzianita'
A norma dell'art. 10 della  legge  n.  672/1973  l'importo  della
pensione  di  anzianita'  a  carico del Fondo telefonici, per gli
iscritti che facciano valere meno di 39 anni, 6 mesi e  1  giorno
di  contribuzione  al  Fondo deve essere diminuito in misura pari
allo 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno
di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile ed e'
aumentato nella stessa misura dello 0,50 per cento, ma non  oltre
l'importo  dell'intera  pensione  spettante,  per  ogni  anno  di
contribuzione oltre i 36.
Per le pensioni di anzianita' con  decorrenza  successiva  al  31
dicembre  1992, per le quali si determinano due distinte retribu-
zioni pensionabili, la  disposizione  in  questione  deve  essere
applicata  con  riferimento  alla  retribuzione della quota B) di
pensione; cio' sempreche', ovviamente, debba esser determinata tale
quota.
Si ritiene utile riportare il seguente esempio.
Decorrenza della pensione: novembre 1993
iscritto: uomo di anni 57 alla data suddetta
periodo di contribuzione al Fondo: anni 38
anticipo pensione: anni 3
percentuale da detrarre per anticipo eta': 0,50% x 3 = 1,50%
                                                  39
contribuzione oltre i 36 anni: anni 2
differenza  tra  percentuale da detrarre e percentuale da aggiun-
gere: - 1,50% + 1% = 0,50%
Retribuzione pensionabile quota A): œ. 30.0
.000                              Retribuzione pensionabile quota B): œ. 29.000
.000
                                  Non  si  procede al calcolo della quota B) di
 pensione, in quanto              al 31/12/1992 e' stata gia' maturata l'anzian
ita' massima.
                                  La disposizione dell'art.  10  della  legge
n.  672  si  applica              pertanto  con  riferimento  alla  retribuzion
e pensionabile della
quota A).
30.000.000 x 0,50% = œ. 150.000 (importo da detrarre)
30.000.000 x 36 = œ. 27.000.000 (pensione di vecchiaia
    40                           corrispondente a 36 anni di
                                      anzianita')
œ. 27.000.000 - 150.000 = 26.850.000 (importo annuo spettante)
9.3 - Importo massimo di pensione liquidabile
A  norma  dell'articolo  20  della  legge n. 1450/1956, l'importo
massimo di pensione liquidabile nel Fondo Telefonici e' pari al 90
per  cento  della  retribuzione  pensionabile cioe' a 36/40 della
retribuzione stessa. Per le pensioni con decorrenza successiva al
31   dicembre  1992,  il  "taglio"  dell'anzianita'  contributiva
eventualmente  eccedente  il  limite  di  36  anni  deve   essere
effettuato  con  riferimento  all'anzianita'  della  quota  B  di
pensione.
                     PARTE QUARTA
FONDO  DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI
DI TRASPORTO
1 - Pensione di vecchiaia
Per    le    pensioni   di   vecchiaia   a   carico   del   Fondo
Autoferrotranvieri, tenuto  conto  che  in  base  alla  normativa
previgente  erano richiesti i medesimi requisiti di eta' previsti
per  l'AGO  (art.  10  L.  28  luglio  1961,  n.   830)   trovano
applicazione,  a  partire  dal 1  gennaio 1994, i nuovi limiti di
eta' di cui alla tabella A allegata al decreto 503.
                                                  40
Trova   inoltre   applicazione  per  tali  pensioni  l'elevazione
graduale del requisito contributivo prima previsto in 15 anni, di
cui  all'art.  2  del  decreto  n.  503;  pertanto,  a  decorrere
dall'1.1.1993 e fino al 31.12.1994, per il conseguimento di detta
pensione  occorrono  16  anni  di  contribuzione,  per il biennio
1995-1996 17 anni di contribuzione, e cosi' via.
2 - Pensione di vecchiaia anticipata
In conseguenza delle modifiche introdotte dall'art. 1 del decreto
n. 503 in materia di pensionamento per  vecchiaia  per  cio'  che
concerne  i requisiti contributivi, il collocamento anticipato in
quiescenza (art.  11  Legge  n.  830/1961)  puo'  essere  chiesto
dall'Azienda nei confronti degli iscritti che abbiano contribuito
al Fondo per  un  periodo  che,  sommato  a  quello  mancante  al
compimento  dell'eta' pensionabile, formi un totale non inferiore
agli  anni  di  contribuzione  richiesti  per  la   pensione   di
vecchiaia.
Per  gli  anni 1993 e 1994 sono pertanto richiesti anche per tale
pensionamento 16 anni.
Si fa riserva di istruzioni per quanto concerne i nuovi requisiti
di eta' per le pensioni in argomento con decorrenza successiva al
1993.
3 - Pensione anticipata degli iscritti volontari
Nei  confronti degli iscritti volontari, per i quali, ai fini del
pensionamento anticipato, era richiesto  il  compimento  del  55
anno  di  eta'  (art.  28  legge  n.  830/1961), si fa riserva di
istruzioni in ordine ai requisiti di eta' necessari ai  fini  del
pensionamento in questione con decorrenza successiva al 1993.
Per  tali  pensioni  nulla  e'  innovato  per  quanto riguarda il
requisito contributivo che era gia' fissato in 20 anni.
4 - Esclusioni dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5, comma
     1 del decreto n. 503/1992)
In virtu' del rinvio dell'art. 5, comma 1, del  decreto  n.  503,
all'art.  1  dello stesso decreto, non trova applicazione, per le
prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3,  l'elevazione dei limiti di
eta' nei confronti dei lavoratori non vedenti per i quali vengono
mantenuti i requisiti per la pensione di vecchiaia in  vigore  al
31  dicembre  1992,  e  per  gli invalidi in misura non inferiore
all'80%.
Secondo quanto stabilito dal comma 2  dell'art.  5,  l'elevazione
dei  limiti  di  eta'  non si applica nei confronti del personale
viaggiante iscritto al Fondo per il quale "restano fermi i limiti
di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992".
Per  l'individuazione  dei  soggetti  rientranti  nel  campo   di
                                                  41
applicazione  della  norma  citata  si  fa  riserva di successive
istruzioni.
5 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi (art. 6,
    comma 1)
Trovano  applicazione  per  le  prestazioni  di cui ai precedenti
punti 1 e 2 le esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi
di cui al punto 2.1 della Parte Prima della presente circolare.
Sono inoltre esclusi dall'elevazione dei requisiti contributivi i
lavoratori non vedenti.
6  - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro e calcolo
della pensione nei confronti  dei  lavoratori  optanti  (art.  5,
comma4).
Trovano  applicazione nel Fondo l'opzione di cui all'art. 6 della
legge n. 54/1982, all'art. 4 della legge n. 903/1977, all'art.  6
della legge n. 407/1990 modificato dall'articolo 1 del decreto n.
503.
Per i criteri di liquidazione della pensione nei confronti  degli
optanti  a  norma  degli  articoli  4 della legge n. 903/1977 e 6
della legge n. 54/1982, si rinvia alla Parte Prima, punto 1.3.2,
lett. A).
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione della pensione  nei
confronti  degli  optanti  ai  sensi  dell'art.  6 della legge n.
407/1990, si rinvia alla circolare n. 203 del 30 luglio 1991, con
l'avvertenza che in sede di calcolo del trattamento pensionistico
spettante si devono tenere presenti le innovazioni introdotte dal
decreto n. 503 a far tempo dal 1  gennaio 1993, illustrate con la
presente circolare.
Allo scopo, poi, di  garantire  che  attraverso  il  procedimento
previsto dall'articolo 6 della legge n. 407 derivi effettivamente
un trattamento piu' favorevole agli interessati rispetto a quello
determinato  con gli usuali criteri di calcolo, occorre procedere
alla  determinazione  di  un  trattamento   di   "garanzia",   da
utilizzare  per il raffronto, costituito dalla pensione calcolata
nei limiti dell'anzianita' contributiva massima di 36 anni, quale
spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio,
se non avesse esercitato l'opzione.
Sara', quindi, posto in pagamento il trattamento piu'  favorevole
risultante dal raffronto.
7 - Criteri di determinazione della retribuzione pensionabile  da
utilizzare  per  il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (art.  7,
commi 1 e 2 e art. 13, comma 1, lett. b))
                                                  42
7.1  -  Periodo  utile  per  la determinazione della retribuzione
pensionabile.
Nel Fondo autoferrotramvieri per le  pensioni  aventi  decorrenza
dal  1  gennaio  1993  in poi, i cui titolari al 31 dicembre 1992
potevano far valere un anzianita'  contributiva  inferiore  a  15
anni,  la  retribuzione  pensionabile  relativa  alla quota B) di
pensione e' determinata prendendo a riferimento il periodo  degli
ultimi   dodici   mesi  di  servizio  previsto  dalla  precedente
normativa, incrementato dai periodi intercorrenti tra la data del
1  gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.
Nel caso di iscritto con anzianita' contributiva pari o superiore
a 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile
e'  determinata  prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
In via transitoria, per le pensioni da liquidare  con  decorrenza
dal  1  gennaio  1993  il  periodo  di  riferimento  deve  essere
determinato incrementando il previgente periodo di 12 mesi del 50
per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di
decorrenza della pensione, fino  al  raggiungimento  del  periodo
massimo di 10 anni.
Per  la  corretta  determinazione della retribuzione pensionabile
occorre tenere presenti i riflessi che la norma appena illustrata
ha   sulla  individuazione  degli  elementi  accessori  spettanti
all'iscritto, da considerare ai fini del calcolo della quota B di
pensione.
Come e' noto, l'art. 17 della legge n. 889/1971 stabilisce che gli
elementi accessori di cui  alla  lettera  d)  dell'art.  5  della
stessa  legge percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono
computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo  del
40  per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed
assoggettati  a  contributo  negli  ultimi  trentasei   mesi   di
servizio.
Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto
n. 503, per il calcolo della quota B di pensione la  retribuzione
pensionabile  deve  essere  determinata facendo riferimento ad un
periodo superiore ai dodici mesi sin qui considerati, si  precisa
che    gli    elementi   accessori   complessivamente   percepiti
dall'interessato nel nuovo piu'  lungo  periodo  dovranno  essere
rapportati  ad  anno  e,  quindi,  computati  sulla  retribuzione
pensionabile   sino   ad   un   massimo   del   40%   di   quelli
complessivamente percepiti negli ultimi 36 mesi di servizio.
Al  riguardo si ritiene utile proporre i seguenti esempi riferiti
ad  un  periodo  utile  per   il   calcolo   della   retribuzione
pensionabile della quota B pari a 19 mesi:
1  esempio
                                                  43
-  elementi  accessori complessivamente percepiti negli ultimi 19
mesi di servizio: L. 1.900.000
-  elementi  accessori complessivamente percepiti negli ultimi 36
mesi di servizio: L.  4.000.000  il  cui  40%  corrisponde  a  L.
1.600.000.
L'importo  di  L.  1.900.000  rapportato  ad anno (L. 1.900.000 x
12/19) e' pari a L. 1.200.000 e poiche' tale importo e' inferiore al
limite  di  L.  1.600.000  innanzi  indicato,  nella retribuzione
pensionabile  dovra'  essere  computata  l'intera  somma  di   L.
1.900.000   percepita   dall'interessato  a  titolo  di  elementi
accessori.
2  esempio
-  elementi  accessori complessivamente percepiti negli ultimi 19
mesi di servizio: L. 3.800.000
-  elementi  accessori complessivamente percepiti negli ultimi 36
mesi di servizio: L.  4.500.000  il  cui  40%  corrisponde  a  L.
1.800.000.
L'importo  di  L.  3.800.000  rapportato  ad anno (L. 3.800.000 x
12/19) e' pari a L. 2.400.000 e poiche' tale importo e' superiore a
quello  di  L.  1.800.000  innanzi  indicato,  nella retribuzione
pensionabile  dovra'  essere  computato  a  titolo  di   elementi
accessori  tale  ultima  somma  rapportata  peraltro  ai  19 mesi
considerati e cioe' complessivamente a L. 2.850.000 (1.800.000  x
19/12).
Si fa da ultimo presente che in considerazione delle finalita' che
hanno ispirato la particolare norma dell'art. 17 della  legge  n.
889/1971, non dovra' piu' procedersi al calcolo sopra illustrato a
partire dal momento in cui la  retribuzione  pensionabile  verra'
determinata  con  riferimento  a un periodo pari o superiore a 36
mesi di servizio, potendosi in tal caso computare  integralmente,
e   quindi   senza   nessuna  eventuale  decurtazione,  tutte  le
competenze  accessorie  percepite  dall'interessato  nel  periodo
stesso.
Per   quanto   ovvio  si  ribadisce  che  i  particolari  criteri
illustrati devono essere osservati per il calcolo della quota  B)
di  pensione.  Per  il  calcolo  della  quota  A),  relativa alle
anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1992,  trovano  integrale
applicazione  le disposizioni vigenti anteriormente al decreto n.
503 illustrate al punto 4.3 della Parte Seconda  della  circolare
n. 194/1993 gia' richiamata.
7.2 - Rivalutazione delle retribuzioni. (art. 7, comma 4)
Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3.
                                                  44
Considerato   il   particolare   meccanismo   di   calcolo  della
retribuzione  pensionabile   nel   Fondo,   i   coefficienti   di
rivalutazione  delle  retribuzioni  validi  per la determinazione
della quota B) di pensione, di norma troveranno applicazione, per
gli  iscritti  che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di
anzianita'  contributiva,  a  partire   dalle   pensioni   aventi
decorrenza  nell'anno  1994  in  poi,  relativamente  alle  quali
dovranno  essere  rivalutate  le  retribuzioni  afferenti  l'anno
solare 1992, considerato che non sono soggette a rivalutazione ne'
quelle dell'anno 1994 ne' quelle dell'anno 1993.
Per gli iscritti con piu' di 15  anni  al  31  dicembre  1992  la
rivalutazione  trovera' applicazione a partire dalle pensioni con
decorrenza dal 1  gennaio 1995, relativamente alle quali  saranno
rivalutate le retribuzioni dell'anno solare 1993.
7.3 - Aliquote di rendimento (art. 12)
Si rinvia a quanto esposto nella  Parte  Prima,  punto  6,  e  si
precisa  che  per le pensioni con decorrenza compresa nel periodo
1  gennaio 1993  -  31  dicembre  1997  da  liquidare  nel  Fondo
Autoferrotramvieri,  sulla  quota  di  retribuzione  pensionabile
eccedente del 90% il "tetto pensionabile" previsto nell'AGO, deve
essere   applicata   un'aliquota  di  rendimento  pari  a  1,8125
(aliquota del 2,50% prevista dalla normativa  del  Fondo  ridotta
del 27,5%).
Si precisa altresi' che per la liquidazione delle pensioni aventi
decorrenza nel 1993 la predetta  aliquota  di  rendimento  dovra'
essere  applicata  sulla  parte  della  retribuzione pensionabile
eccedente l'importo di L. 101.602.500.
8 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita'
maturate entro il 31/12/1992 e successivamente a tale data.
Sulla  base  di  quanto  disposto dall'articolo 13 della legge n.
503,  il  nuovo  sistema  di   calcolo   delle   pensioni   trova
applicazione con gradualita', essendo previsto che l'adozione dei
nuovi criteri sia attuata per le anzianita' maturate dopo  il  31
dicembre 1992.
Nel  rinviare  a quanto esposto nella Parte Prima, punto 7, anche
per quanto riguarda i criteri di arrotondamento delle  anzianita'
contributive,  per  una  migliore  comprensione dell'operativita'
della   disposizione   di   cui    all'art.    13    nel    Fondo
Autoferrotramvieri, si ritiene utile riportare i seguenti esempi:
1) Pensione da liquidare con decorrenza 1/8/1993, in favore di un
lavoratore iscritto al Fondo che possa  far  valere  14  anni  di
contribuzione   fino   al  31/12/1992  e  2  anni  e  7  mesi  di
contribuzione dall'1/1/1993 al 31/7/1995.
                                                  45
Il   periodo  utile  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile ai fini  del  calcolo  della  quota  A  di  pensione
relativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31.12.1992,
e' costituito dagli ultimi 12 mesi antecedenti il 1 .8.1995.
Il  periodo  utile  per  la  determinazione  della   retribuzione
pensionabile  ai  fini  del  calcolo  della  quota  B di pensione
relativa all'anzianita' contributiva  maturata  dall'1.1.1993  al
31.7.1995, e' costituito dal periodo gia' previsto dalla previgente
normativa incrementato dai 7 mesi intercorrenti tra la  data  del
1  gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione (mesi 12 +
7 = mesi 19).
2) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un
lavoratore  iscritto  nel  Fondo  che possa far valere 16 anni di
contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 7 mesi di  contribuzione
dall'1.1.1993 al 31.7.1993.
Il   periodo  utile  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile ai fini  del  calcolo  della  quota  A  di  pensione
relativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31.12.1992 e'
costituito dagli ultimi 12 mesi antecedenti il 1 .8.1993.
Il  periodo  utile  per  la  determinazione  della   retribuzione
pensionabile  ai  fini  del  calcolo  della  quota  B di pensione
relativa all'anzianita' contributiva  maturata  dall'1.1.1993  al
31.7.1993 e' costituito dal periodo gia' previsto dalla previgente
normativa, incrementato della meta' dei  mesi  intercorrenti  tra
l'1.1.1993 e il 31.7.1993 e cioe' di 3 mesi e 1/2, arrotondati a 3
(mesi 12 + 3 = mesi 15).
La somma delle quote di pensione determinate con i criteri di cui
ai precedenti punti costituira' l'importo di pensione spettante.
Si   ritiene,   infine,   utile  illustrare  per  completezza  di
informazione il seguente esempio di liquidazione  di  trattamento
pensionistico.
DATI UTILI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE
Iscritto nato il 31.8.1934
Cessazione dal servizio: 31.8.1996
Decorrenza pensione: 1.9.1996
Anzianita' contributiva al 31.12.92:            26 a. 10 m. 23 gg.
    "          "       dall'1.1.93 al 31.8.96:  3 a. 8 m. --
    "          "       complessiva:            30 a. 6 m. 23 gg.
Retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi antecedenti il
31.8.1996: œ. 120.000.000
                                                  46
Retribuzione  pensionabile  degli  ultimi  34 mesi antecedenti il
31.8.1996 (12 mesi + 50% di 44 mesi intercorrenti tra  l'1.1.1993
e il 31.8.1996):
anno 1993 œ.  98.182.000 (riferita all'intero anno)
anno 1994 œ. 100.000.000 (riferita a 12 mesi)
anno 1995 œ  115.000.000 (   "       "   "  )
anno 1996 œ.  80.000.000 (riferita a 8 mesi)
Coefficienti,  ipotetici,  di  rivalutazione  delle  retribuzioni
pensionabili  validi  per  le  pensioni  con decorrenza nell'anno
1996:
1993 = 1,1000; 1994 = 1,0500; 1995 = 1,0000; 1996 = 1,000
"Tetto" pensionabile, previsto  nell'AGO  in  via  ipotetica  per
l'anno   1996,   pari   a  œ.  56.000.000  e,  quindi,  quota  di
retribuzione eccedente del  90%  il  suddetto  tetto  pari  a  œ.
106.400.000.
SVILUPPO
Occorre   innanzitutto   procedere   alla   determinazione  della
anzianita' contributiva ante e post il 31.12.1992 da  considerare
ai  fini  del  calcolo,  rispettivamente,  della quota A) e della
quota B) della pensione complessivamente spettante all'iscritto.
Nel caso in esame, utilizzando i criteri di cui alla Parte Prima,
punto   7.2,   si   deve  innanzitutto  arrotondare  l'anzianita'
complessiva di 30 a.  6  m.  e  23  gg.  a  31  anni  e,  quindi,
arrotondare ad anni 27 l'anzianita' di 26 a. 10 m. e 23 gg. e, per
differenza, ad anni 4 quella di 3 a. e 8 m.
Stabilite le anzianita' utili a pensione, rispettivamente, per la
quota  A  e per la quota B, si deve procedere alla determinazione
delle retribuzioni pensionabili  da  utilizzare  per  il  calcolo
delle predette quote di pensione.
Per  la  quota  A  la  retribuzione  pensionabile  e'  pari  a L.
120.000.000 (ultimi dodici mesi di servizio).
Per la quota B occorre preliminarmente rivalutare la retribuzione
di  ciascun  anno  applicando  i  corrispondenti  coefficienti di
rivalutazione:
1993      L.  98.182.000 x 1,1000 = L. 108.000.000
1994      L. 100.000.000 x 1,0500 = L. 105.000.000
1995      L. 115.000.000 x 1,0000 = L. 115.000.000
1996      L.  80.000.000 x 1,0000 = L.  80.000.000
Ottenute cosi' le retribuzioni annue rivalutate, si deve procedere
al calcolo della retribuzione media annua pensionabile  nel  modo
seguente,  tenendo  presente  che per il 1993 occorre riferire il
dato annuo ai 2 mesi che vanno dall'1.11 al 31.12.
                                                  47
1993 - 108.000.000 : 12 x 2 = L.  18.000.000  ( 2 m.)
1994 -                        L. 100.000.000  (12 m.)
1995 -                        L. 115.000.000  (12 m.)
1996 -                        L.  80.000.000  ( 8 m.)
                              L. 313.000.000:
                              _______32_____  (n. mesi
                                              complessivamente
                                              considerati)
retr. pens. mensile           L.   9.781.250x
                                          12
retr. pens. annua             L. 117.375.000
Considerato  che  la  retribuzione  pensionabile  annua  di  lire
117.375.000  e'  superiore  al  limite   di   lire   106.400.000,
corrispondente   come   detto   in   precedenza   alla  quota  di
retribuzione eccedente del 90% il "tetto pensionabile" ipotizzato
per   l'anno  1996,  dovra'  trovare  applicazione  relativamente
all'importo di œ. 10.975.000 (œ. 117.375.000  -  œ.  106.400.000)
l'aliquota  di  rendimento  dell'1,8125%  in  luogo di quella del
2,50%.
Conseguentemente la quota B deve essere cosi' calcolata:
œ. 106.400.000 x 4 x 2,50%   = œ. 10.640.000
œ.  10.975.000 x 4 x 1,8125% = œ.    796.000
               Totale quota B  œ. 11.436.000
La quota A e' pari invece a:
œ. 120.000.000 x 27 x 2,50% =  œ.  81.000.000
La  pensione  annua  complessivamente  spettante  all'iscritto  a
decorrere dall'1.9.1996 e' pertanto pari a:
     Quota A        L.  81.000.000
     Quota B        L.  11.436.000
                    L.  92.436.000
9 - Pensioni di anzianita' (art. 8)
La normativa  del  Fondo  gia'  prevede  il  conseguimento  della
pensione di anzianita' con 35 anni di contribuzione, per cui nulla
e' innovato al riguardo.
10  -  Requisiti  reddituali  per  l'integrazione  al trattamento
minimo (art.4)
Trova applicazione nel Fondo l'art. 4 del  decreto  n.  503/1992,
per cui si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 8.
11 - Casi particolari di calcolo
                                                  48
11.1 - Pensione di invalidita' e pensione ai superstiti per causa
       di servizio.
Com'e' noto, a norma degli artt. 12 e 13 della legge n. 830/1961 e
dell'art. 20 della legge n. 889/1971, la pensione di invalidita' e
ai superstiti per causa di servizio non puo' essere inferiore  ai
25/40 della retribuzione pensionabile.
Per  le  pensioni  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992,
l'eventuale maggiorazione di anzianita' necessaria per raggiungere
il  suddetto  periodo  deve  essere  aggiunta  all'anzianita'  da
utilizzare per la quota B di pensione.
11.2 - Importo massimo di pensione.
A norma  dell'articolo  7  della  legge  n.  4435/1952  l'importo
massimo della pensione non puo' superare i 9/10 della retribuzione
pensionabile cioe' i 36/40 della retribuzione. Per le pensioni con
decorrenza  successiva  al 31 dicembre 1992, l'eventuale "taglio"
dell'anzianita' contributiva eccedente il limite di 36 anni  deve
essere  operato  con  riferimento all'anzianita' della quota B di
pensione.
                         PARTE QUINTA
             AGGIORNAMENTO PROCEDURE AUTOMATIZZATE
E'  in  corso  l'aggiornamento  delle  procedure automatizzate di
liquidazione delle  pensioni  a  carico  dei  Fondi  speciali  di
previdenza.   Nel   frattempo   le   pensioni  aventi  decorrenza
successiva al 1  gennaio 1993 continueranno ad essere  liquidate,
in  via  provvisoria,  per la sola quota relativa alle anzianita'
contributive maturate fino al 31 dicembre 1992.
Potranno peraltro essere calcolate in via definitiva le  pensioni
da  liquidare  nei  confronti  di  assicurati che non possano far
valere alcuna contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre
1992.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                               MANZARA
                                                  49
                                                  Allegato 1
REQUISITI  CONTRIBUTIVI  PER  LA  PENSIONE  DI VECCHIAIA PREVISTI
DAGLI ARTICOLI 2 e 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.
503.
          PERIODI                  ANNI
Dal 1.1.1993 al 31.12.1994           16
Dal 1.1.1995 al 31.12.1996           17
Dal 1.1.1997 al 31.12.1998           18
Dal 1.1.1999 al 31.12.2000           19
Dal 1.1.2001 in poi                  20
503elet
                                                  50
                                                  ALLEGATO 2
                         CIRC. N. 46/93
        Ministero del Lavoro                   Roma, 28 APR. 1993
     e della Previdenza Sociale
         Direzione Generale
della previdenza e assistenza Sociale
              Div. VII
                              AGLI ENTI E GESTIONI PREVIDENZIALI
                              DEI LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI
                                                  LORO SEDI
Prot. N. 7/60827/L.421/92
OGGETTO:  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 -
          Retribuzione  pensionabile  (art.  3, comma 5 e art. 7,
          comma 4) e aliquote di rendimento (art. 12).
Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  305  di  pari
data,  ha  introdotto,  in attuazione dell'articolo 3 della legge
delega 23 ottobre 1992, n. 421, norme per  il  riordinamento  del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.
In particolare, all'articolo 3, comma 5, ed all'articolo 7, comma
4,  viene  stabilito,  ai  fini  del  calcolo   dei   trattamenti
pensionistici,   un   nuovo  meccanismo  di  rivalutazione  delle
retribuzioni pensionabili  e  dei  redditi  da  lavoro  autonomo,
mentre   l'articolo  12  stabilisce  la  nuova  disciplina  delle
aliquote di rendimento.
Al fine di cosnentire a codesti  Enti  e  gestioni  previdenziali
l'uniforme   applicazione   delle   disposizioni   contenute  nel
provvedimento di  cui  trattasi,  si  ritiene  opportuno  fornire
istruzioni, in relazione ai seguenti punti.
Retribuzione pensionabile
Articolo 3, comma 5 e articolo 7, comma 4
I   due   commi   in  argomento  stabiliscono  il  meccanismo  di
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei  redditi  dei
lavoratori   autonomi,   prevedendone   l'adeguamento  in  misura
corrispondente alle variazioni dell'indice annuo  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e di impiegati, calcolato
dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e  quello  precedente
la  decorrenza della pensione, con aumento di 1 punto percentuale
per ogni anno solare considerato.
Si evidenzia, in via preliminare, che nulla e' innovato  rispetto
alla  individuazione  delle  voci  che  concorrono  a  formare la
retribuzione pensionabili in base ai singoli ordinamenti.
                                                  51
Per  quanto  riguarda l'applicazione del gia' citato aumento di 1
punto percentuale, si precisa che tale aumento e'  pari  a  tanti
punti  percentuali  quanti sono gli anni intercorrenti tra l'anno
solare, cui la retribuzione  od  il  reddito  si  riferiscono,  e
quello antecedente la data di decorrenza della pensione (1).
Si   precisa,   inoltre,  che  nel  caso  in  cui  la  variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  degli
operai  e  degli  impiegati  calcolato  dall'ISTAT risulti pari a
zero, va comunque applicato l'aumento del  punto  percentuale  in
questione.
Aliquote di rendimento
articolo 12
Il comma 1 di tale norma ha previsto, per le pensioni dell'A.G.O.
aventi decorrenza dal 1  gennaio 1993, la modifica delle aliquote
di  rendimento  delle  quote  di retribuzione eccedenti il "tetto
pensionabile", mentre i commi 2 e 3 hanno esteso il principio  di
riduzione  delle  aliquote  di  rendimento  a  tutte  le forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa.
Si precisa, in proposito, che il comma 2 del predetto articolo si
riferisce alle gestioni pensionistiche per le quali sono previste
fasce di retribuzione pensionabile cui corrispondono aliquote  di
rendimento decrescenti.
Le   aliquote   di   rendimento   corrispondenti  alle  fasce  di
retribuzione al di  sopra  del  limite  massimo  di  retribuzione
pensionabile  sono  ridotte  di  una percentuale pari al rapporto
tra: a) la differenza in valore assoluto tra  l'aliquota  massima
di  rendimento  prevista  per  l'A.G.O.  (pari a 2) e le aliquote
indicate nella tabella del  comma  1;  b)  la  medesima  aliquota
massima prevista per l'A.G.O. 2)
Fermi  restando  i  limiti  massimi  di retribuzione pensionabile
previsti  dai  singoli  ordinamenti  e  le   eventuali   maggiori
percentuali   di   riduzione  rispetto  a  quelle  calcolate  per
l'assicurazione generale obbligatoria  (queste  ultime  riportate
nell'allegato   n.   3),   il  procedimento  di  riduzione  sopra
descritto, non opera, in ogni caso, nelle ipotesi  specificamente
indicate nel medesimo comma 2.
-------------------------
1)  Per  maggiore  chiarificazione, si rinvia alla formula di cui
all'allegato n. 1 e alla tabella contenente i coefficienti finali
di  rivalutazione  delle  retribuzioni  e  dei  redditi da lavoro
autonomo validi per l'anno 1993 (allegato 2).
2) Per la determinazione  delle  percentuali  di  riduzione  vedi
l'allegato n. 3.
                                                  52
Il comma 3 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1  gennaio
1993, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'A.G.O.  che  non  prevedono  limiti  massimi di retribuzione
pensionabile,  le  quote  di  retribuzione  eccedenti  il  limite
massimo  indicato  al  comma 1 e le corrispondenti percentuali di
riduzione previste al comma 2.
Si precisa, in proposito, che, dovendosi estendere il criterio di
riduzione  delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di
retribuzione piu' elevata tra quelle previste  alla  tabella  del
comma  1,  a  decorrere  dal  1   gennaio  1993,  e  per il primo
quinquennio di durata (1993-1997),  il  meccanismo  di  riduzione
dell'aliquota  di  rendimento trova applicazione solo sulla quota
di  retribuzione  eccedente  del  90%  il  "tetto   pensionabile"
previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (3).
Tale  aliquota di rendimento si determina, in sostanza, riducendo
del 27,5% (pari a meta' della percentuale di riduzione  -  55%  -
dell'aliquota   di   rendimento  corrispondente  alla  fascia  di
retribuzione piu' elevata di cui alla tabella  del  comma  1)  le
aliquote previste dai vari regimi pensionistici.
Si fa presente, peraltro, che da questo calcolo non puo' comunque
derivare la determinazione di aliquote di rendimento inferiori  a
quelle gia' stabilite alla tabella del comma 1.
                                        IL MINISTRO
                                         CRISTOFORI
----------------------------
3) Dato il "tetto pensionabile" previsto nell'A.G.O.  pari  a  œ.
53.475.000  per  il  1993, la quota di retribuzione eccedente del
90% il suddetto "tetto" e' pari a œ. 101.602.500.
                                                  53
Allegato 1
FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE  DI  RIVALUTAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Indicanto  con    Rt  la  variazione  -  tra  l'anno  solare   di
riferimento  e  quello  precedente la decorrenza della pensione -
dell'indice annuo ISTAT dei prezzi al  consumo  per  famiglie  di
operai  e  impiegati;  con  n il numero di anni intercorrenti tra
l'anno precedente quello di decorrenza della  pensione  e  l'anno
considerato  e  con  Pt=  n x 0,01 l'aumento percentuale per ogni
anno considerato, il coefficiente finale di rivalutazione Ct  per
ognuno degli anni presi in esame sara' dato da:
                     Ct = Rt x (1 + Pt)
che e' possibile esprimere anche nella forma di:
                     Ct = Rt x (1 + Pt)
  Allegato 2 (Art.3, c.5 e art.7, c.4)
  COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (Ct) DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI
       E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VALIDI PER L'ANNO 1993
   +------------------------------=------------------------------+
   -     ANNO     - COEFFICIENTE  -     ANNO     - COEFFICIENTE  -
   - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE -
   ---------------+---------------+--------------+-----------------------------
                -     1920     - 2.225,9777    -     1957     -    22,1693    -
                -     1921     - 1.870,5676    -     1958     -    20,9990    -
                -     1922     - 1.870,8502    -     1959     -    20,9298    -
                -     1923     - 1.870,6820    -     1960     -    20,2351    -
                -     1924     - 1.796,3754    -     1961     -    19,5115    -
                -     1925     - 1.589,5932    -     1962     -    18,4230    -
                -     1926     - 1.464,7877    -     1963     -    17,0032    -
   -     1927     - 1.592,4987    -     1964     -    15,9270    -
   -     1928     - 1.707,9419    -     1965     -    15,1446    -
   -     1929     - 1.670,8131    -     1966     -    14,7305    -
   -     1930     - 1.714,9252    -     1967     -    14,3271    -
   -     1931     - 1.886,5558    -     1968     -    14,0337    -
   -     1932     - 1.925,3088    -     1969     -    13,5403    -
   -     1933     - 2.033,4927    -     1970     -    12,7805    -
   -     1934     - 2.130,6738    -     1971     -    12,0720    -
   -     1935     - 2.087,5514    -     1972     -    11,3353    -
   -     1936     - 1.928,5846    -     1973     -    10,1847    -
   -     1937     - 1.750,5640    -     1974     -     8,4552    -
   -     1938     - 1.615,2364    -     1975     -     7,1550    -
   -     1939     - 1.536,8669    -     1976     -     6,0881    -
   -     1940     - 1.308,3341    -     1977     -     5,1106    -
   -     1941     - 1.123,2913    -     1978     -     4,5044    -
   -     1942     -   965,4233    -     1979     -     3,8586    -
   -     1943     -   571,8404    -     1980     -     3,1569    -
   -     1944     -   127,8152    -     1981     -     2,6358    -
   -     1945     -    64,4573    -     1982     -     2,2451    -
   -     1946     -    54,2447    -     1983     -     1,9348    -
   -     1947     -    33,2424    -     1984     -     1,7336    -
   -     1948     -    31,1797    -     1985     -     1,5816    -
   -     1949     -    30,5161    -     1986     -     1,4767    -
   -     1950     -    30,7150    -     1987     -     1,3982    -
   -     1951     -    27,7987    -     1988     -     1,3194    -
   -     1952     -    26,4767    -     1989     -     1,2258    -
   -     1953     -    25,7855    -     1990     -     1,1440    -
   -     1954     -    24,9297    -     1991     -     1,0646    -
   -     1955     -    24,0732    -     1992     -     1,0000    -
   -     1956     -    22,7648    -     1993     -     1,0000    -
   +-------------------------------------------------------------+
                                                  54
Allegato n. 3
PERCENTUALI  DI  RIDUZIONE DERIVANTI DAL RAFFRONTO TRA L'ALIQUOTA
MASSIMA  DI  RENDIMENTO  PREVISTA   NELL'ASSICURAZIONE   GENERALE
OBBLIGATORIA  E  LE  ALIQUOT  DECRESCENTI  DI  RENDIMENTO  DI CUI
ALL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.LGS. 503792
-----------------------------------------------------------------
 Aliquota         Aliquote        Differenze         PERCENTUALI
massima di      decrescenti      tra aliquota       DI RIDUZIONE
rendimento     di rendimento      massima e           RISPETTO
 prevista       di cui all'        aliquote         ALL'ALIQUOTA
nell'a.g.o.    art. 12, c. 1,    decrescenti         MASSIMA DI
               d.lgs.503/92                          RENDIMENTO
    Am              Ad              Am-Ad          Am - Ad x 100
                                                       Am
    2              1,60              0,4               20   %
    2              1,35              0,65              32,5 %
    2              1,10              0,9               45   %
    2              0,90              1,1               55   %
----------------------------------------------------------------