931102 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 243 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICI COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Riflessi sui trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 27 ottobre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 243 AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICI COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Allegati 2 OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Riflessi sui trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce sostanziali modifiche nel regime previdenziale degli iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto. Nella prima parte della circolare vengono illustrati i criteri generali di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 503, ai fini della liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi in questione; nelle parti successive vengono esposti i riflessi sui singoli istituti interessati dalla normativa in questione, con riferimento al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I criteri applicativi del decreto n. 503 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo saranno forniti con successiva circolare. 2 PARTE PRIMA 1 - ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 1.1 - Nuovi limiti di eta'(art.5, commi 1, 2 e 4). Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 503 estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di eta' dettate dall'art. 1 dello stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assi- curazione obbligatoria comune (65 anni, per gli uomini, e 60, per le donne). La stessa norma conferma, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sosti- tutive che, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992, prevedono requisiti di eta' inferiori a quelli introdotti per l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione e' prevista in forma graduale con effetto dal 1 gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni. Per le pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza compresa nell'anno 1993 restano pertanto confermati i limiti di eta' vigenti al 31 dicembre 1992. 1.2 - Esclusioni dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5, comma 2, e art. 1, commi 6 e 8). Il decreto n. 503 contiene alcune esclusioni dall'elevazione dei limiti di eta'. Oltre alle esclusioni espressamente riferite dal comma 2 dell'articolo 5 a situazioni specifiche dei Fondi speciali di previdenza delle quali si trattera' nelle parti successive della presente circolare, per effetto del rinvio contenuto nel comma 1 dello stesso art. 5 alle disposizioni dell'art. 1 del decreto n. 503, trovano applicazione, nell'ambito dei Fondi in questione, anche le esclusioni di carattere generale previste dai commi 6 e 8 dell'art. 1, rispettivamente, per i non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. A) Per i lavoratori non vedenti il comma 6 dell'articolo 1 in esame conferma "i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992". Considerato il generico riferimento della norma ai "requisiti" per la pensione di vecchiaia, per la particolare categoria di 3 lavoratori la conferma della normativa previgente deve intendersi riferita sia ai requisiti di eta' sia ai requisiti di contri- buzione. Si ritiene utile precisare che rientrano nella categoria dei non vedenti coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 28 marzo 1991, n. 120. La condizione di non vedente potra' risultare dalla seguente documentazione: - ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'in- validita' civile; - ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra; - ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecita'; - ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall'INAIL. B) Per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, a norma del comma 8 dell'articolo 1 restano confermati i limiti di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992. Lo stato di invalidita' dovra' essere comprovato dagli interessati mediante idonea documentazione. 1.3 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 5, commi 1 e 4 e art. 1, comma 2) L'articolo 5 del decreto n. 503 estende agli iscritti ai Fondi di previdenza le sostanziali modifiche alla normativa previgente in materia di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro introdotte dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto n. 503 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Mentre si rinvia alle successive parti della circolare per i criteri vigenti nei singoli Fondi in materia di opzione, si illustrano di seguito i criteri applicativi generali delle disposizioni introdotte in proposito dal decreto n. 503. Si precisa che nei Fondi speciali per "eta' pensionabile", ai fini di cui trattasi, deve intendersi quella al compimento della quale sarebbe consentita al datore di lavoro, in mancanza dell'opzione di cui alla norma in esame, la facolta' di recesso: tale eta', per effetto delle norme sulla parita', e' uguale per uomini e donne. 1.3.1 - Opzione di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 4 1990, n. 407, all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54,ed all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (articolo 1, comma 2) Com'e' noto l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, la facolta' di rimanere in servizio fino al compimento del 62 anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria medesima. Il predetto limite del 62 anno di eta' e' stato elevato dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto n. 503 fino al compimento del 65 anno di eta'. Tale disposizione esonera gli assicurati che al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 503, prestino ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, dall'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'esercizio della facolta' di opzione previsto dal richiamato articolo 6 della legge n. 407. La facolta' di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di eta' stabiliti per il pensionamento di vecchiaia, o per l'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, e' prevista anche dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. In particolare, l'articolo 4 della legge n. 903 riconosce alle donne lavoratrici la facolta' di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini; a sua volta, l'articolo 6 della legge n. 54 riconosce a coloro che non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito, e comunque non oltre il compimento del 65 anno di eta'. In proposito si ricorda che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 137 dell'11/18 giugno 1986 e n. 498 del 21/27 aprile 1988, la donna lavoratrice ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, indipendentemente dall'esercizio della facolta' di opzione prevista dall'articolo 4 della legge n. 903. 1.3.2 - Calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori optanti (articolo 1, commi 3 e 4 e articolo 5, comma 4) 5 A) Optanti a norma dell'art.6 della legge n.54/1982 e dell'art.4 della legge n. 903/1977 Nei confronti dei lavoratori che esercitino la facolta' di opzione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 54 e dell'arti- colo 4 della legge n. 903 ai fini della permanenza in servizio oltre il compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 503, il comma 3 dello stesso articolo 1 stabilisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acqui- sita per effetto dell'opzione e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e del 65 anno di eta' per gli uomini. Per le donne che pro- traggano la permanenza in servizio oltre il 60 anno di eta' la percentuale di commisurazione della pensione e' incrementata di mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 . L'aumento della percentuale di commisurazione della pensione e' riconosciuto limitatamente alla fase transitoria di elevazione dei limiti di eta' pensionabile, al fine di incentivare la prosecuzione dell'attivita' lavorativa oltre la soglia dell'eta' per la pensione di vecchiaia e, per le donne, allo scopo di incentivarne comunque la permanenza in servizio fino al 65 anno di eta'. L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera pertanto per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1 gennaio 1994 nei confronti dei lavoratori optanti, limitatamente alle anzianita' acquisite successivamente al compimento delle eta' pensionabili previste in via transitoria dal decreto n. 503. Per coloro che abbiano compiuto la nuova eta' anteriormente al 1 gennaio 1994, l'incremento e' riconosciuto per le anzianita' acquisite a decorrere da tale data. Come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame, le percentuali di commisurazione della pensione, incrementate a norma del comma 3 dello stesso articolo 1, rimangono acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di eta'. Da tale disposizione consegue che l'in- cremento della percentuale annua di commisurazione della pensione, per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto dell'esercizio della facolta' di opzione per la permanenza in servizio oltre i nuovi limiti di eta' pensiona- bile, spetta indipendentemente dalla circostanza che al momento della cessazione del rapporto di lavoro sia previsto un diverso e piu' elevato limite di eta' pensionabile. B) Optanti a norma dell'art. 6 della legge n. 407/1990. Nei confronti dei lavoratori che, avendo maturato l'anzianita' contributiva massima utile, esercitino la facolta' di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dal comma 2 6 dell'articolo 1 del decreto n. 503, rimane confermata la maggiorazione della pensione, calcolata in base alle norme vigenti nei singoli Fondi per la determinazione della misura della pensione. In proposito devono essere seguiti, in linea di massima, gli stessi criteri applicativi stabiliti per le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con circolare n. 80 del 25 marzo 1991, adattando ovviamente i criteri stessi alla normativa dei singoli Fondi. Nelle successive parti della circolare sono specificati, per ciascun Fondo, gli elementi che devono essere utilizzati ai fini del calcolo del trattamento spettante nei confronti dei lavoratori optanti. C) Limiti all'importo di pensione liquidabile. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto n. 503 dispone che le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,del citato decreto, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile, per quanto riguarda l'opzione di cui all'articolo 6 della legge n. 407/1990 e il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabilito dalle vigenti normative per quanto riguarda l'opzione di cui agli articoli 4 della legge n. 903/1977 e 6 della legge n. 54/1982. 1.3.3 - Adempimenti dei datori di lavoro per i lavoratori optanti Alla stregua di quanto previsto per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede dell'Istituto presso cui vengono effettuati i versamenti contributivi copia delle opzioni presentate dai dipendenti. Devono altresi' essere segnalati i nominativi dei dipendenti che, pur essendo esonerati dall'obbligo della comunicazione agli stessi datori di lavoro dell'esercizio della facolta' di opzio- ne, debbono comunque essere considerati optanti, trovandosi nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto n. 503. 2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONA- MENTO DI VECCHIAIA (articolo 6, comma 1 , articolo 2, commi 1, 2 e 3) 7 L'articolo 6, comma 1, del decreto n. 503 dispone che per le forme di previdenza sostitutive del regime generale obbligatorio si applicano in materia di requisiti assicurativi e contributivi, i criteri di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai singoli ordinamenti, se piu' elevati. L'articolo 2 stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, l'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi opera con gradualita', in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1993, fino a pervenire alla situazione di regime (v. tabella allegato 1). Si rammenta che nei Fondi speciali di previdenza deve farsi riferimento esclusivamente ai requisiti di contribuzione e che, al fine del raggiungimento di tali requisiti, devono essere presi in considerazione tutti i periodi utili per il diritto a pensione secondo le specifiche normative. 2.1 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi (articolo 2, comma 3) Il comma 3 dell'articolo 2 esclude dall'elevazione dei requisiti contributivi i lavoratori che si trovano in una delle situazioni indicate di seguito: a) assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente. Si precisa che ai predetti fini si deve tener conto di tutta la contribuzione utile in ciascun Fondo ai fini del diritto a pensione di vecchiaia, che si collochi temporalmente entro il 31 dicembre 1992, anche se si tratti di contribuzione figurativa o da ricongiunzione o da riscatto riconosciuta o accreditata su domanda presentata dopo la citata data; b) assicurati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. Al riguardo si precisa che e' sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purche', sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autoriz- zazione si collochi entro la data del 31 dicembre 1992; c) lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianita' assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianita' assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare 8 possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per gli iscritti che si trovino nelle situazioni di cui ai punti precedenti, rimangono confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente. d) A norma del comma 3, lett. c, dell'articolo 2 in esame, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti contributivi richiesti nell'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti, fermo restando il limite minimo previsto dalla previgente normativa. Per l'applicazione dell'anzidetta disposizione occorre distinguere due ipotesi: - una prima ipotesi riguarda gli iscritti in possesso, al 31 dicembre 1992, di un'anzianita' contributiva tale che, incrementata dell'ulteriore intero periodo intercorrente tra la predetta data del 31 dicembre 1992 e quella successiva di raggiungimento del limite di eta', sia inferiore all'anzianita' minima richiesta in ciascun Fondo dalla normativa previgente. Nell'ipotesi sopra esposta, la disposizione di cui alla lettera c) del menzionato art. 2, comma 3, permette di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia purche', alla data di decorrenza della prestazione, risulti maturato il previgente requisito minimo contributivo; - una seconda ipotesi concerne gli iscritti che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianita' contributiva tale che, aumentata dell'ulteriore intero periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1992 e la data di raggiungimento del limite di eta', risulti superiore al limite minimo previgente ma inferiore ai nuovi requisiti contributivi stabiliti per ciascun anno dalla tabella b) allegata al decreto n. 503. In questo secondo caso il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia sara' pari agli anni di contribuzione che ciascun interessato potra' al massimo raggiungere sommando l'anzianita' contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 e l'ulteriore intero periodo considerato continuativamente, sino alla data di compimento dell'eta' pensionabile. 3 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI AI SUPERSTITI (articolo 6, comma 1; articolo 2, comma 1) 9 A norma dell'articolo 2 del decreto n. 503, richiamato dal comma 1 dell'articolo 6, per le pensioni ai superstiti di assicu- rato rimangono confermati i requisiti previsti dalla previgente normativa. 4 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 7) L'articolo 7 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria comune. 4.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere una anzianita' contributiva inferiore a 15 anni (articolo 7, comma 1) Per le pensioni da liquidare nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto n. 503, la retribuzione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferimento i periodi stabiliti dalla normativa previgente incrementati dai periodi che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Le innovazioni introdotte in materia di calcolo della retribuzione pensionabile nei confronti dei lavoratori in questione dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, saranno illustrate con circolare a parte. 4.2 - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni (articolo 7, commi 2 e 3) Per le pensioni da liquidare nei confronti dei lavoratori dipen- denti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto n.503 stabilisce che la retribu- zione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferi- mento gli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento fino a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene comunque attuato con gradualita'. In proposito, il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, il periodo di riferimento previsto dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1992 e' incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni. 10 La norma non prevede arrotondamenti ai fini dell'individuazione del numero dei mesi da valutare in aggiunta a quelli in prece- denza stabiliti. Si ritiene pertanto applicabile il criterio dell'arrotondamento per difetto previsto dall'articolo 3 del decreto n. 503 per le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. 4.3 - Rivalutazione delle retribuzioni (articolo 7, comma 4) Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto n. 503 dispone che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici ai sensi dello stesso articolo 7, le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili. Per effetto del meccanismo di determinazione delle variazioni, dettato dalla norma in parola, restano escluse dalla rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e quelle dell'anno precedente tale decorrenza. Va tenuto presente che a norma dell'articolo 13 del decreto n. 503 il sistema di determinazione della retribuzione pensionabile stabilito dall'articolo 7 in esame deve essere applicato ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992, mentre per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite entro tale data valgono i criteri previgenti (v. punto 7). I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, determinati con i criteri fissati dal Ministero del Lavoro con circolare n. 46 del 28 aprile 1993 (allegato 2), da utilizzare per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1993, ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, sono stati resi noti con messaggio n. 2316 del 23 giugno 1993 allegato alla circolare n. 153 del 9 luglio 1993. 5 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' (articolo 8) L'articolo 8 del decreto n. 503 stabilisce al comma 1 che per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi prescritti per la pensione anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti. 11 Il comma 2 dello stesso articolo 8 stabilisce che nei confronti dei soggetti che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianita' contributiva non superiore a otto anni, il pensio- namento di cui al comma 1 non puo' essere comunque richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita' contributiva. Il comma 3, infine, prevede che negli altri casi il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di anzianita' e' determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata al decreto n. 503. L'articolo in esame ha riguardo alla situazione dei Fondi che prevedono pensionamenti anticipati sulla base di requisiti inferiori a 35 anni. Nell'ambito dei Fondi speciali di previdenza, le disposizioni in questione trovano applicazione esclusivamente per il Fondo volo ed il Fondo dazieri, che richiedono, allo stato, un requisito contributivo inferiore a 35 anni per il pensionamento di anzianita'. Ai fini dell'applicazione della normativa introdotta dall'articolo 8 nei predetti Fondi, si fa rinvio alle specifiche istruzioni di cui si e' fatto cenno in precedenza. 6 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12) L'articolo 12 del decreto n. 503 ha previsto al comma 1 la modifica delle aliquote di rendimento delle retribuzioni ecce- denti il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione pari al 2 per cento ("tetto pensionabile" che per il 1993 e' pari a lire 53.475.000 annue), per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993, secondo i seguenti criteri: - per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il predetto limite e fino al 33 per cento del limite stesso ( cioe', per le pensioni dell'AGO con decorrenza nell'anno 1993, per la fascia di retribuzione compresa tra lire 53.475.001 e lire 71.121.750), l'aliquota di rendimento e' pari all'1,60 per cento per ogni anno di anzianita' contributiva; - per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra l'importo del "tetto" maggiorato del 33 per cento e quello del "tetto" maggiorato del 66 per cento (cioe', per le pensioni dell'AGO con decorrenza nell'anno 1993, per la fascia di retribuzione pensionabile compresa tra lire 71.121.751 e lire 88.768.500) l'aliquota di rendimento e' pari all'1,35 per cento; 12 - per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra l'importo del "tetto" maggiorato del 66 per cento e fino al 90 per cento (per il 1993 per la fascia di retribuzione pensionabile compresa tra lire 88.768.501 e lire 101.602.500) l'aliquota e' pari all'1,10 per cento; - per la parte di retribuzione pensionabile eccedente il "tetto" del 90 per cento (per il 1993, per la fascia di retribuzione pensionabile eccedente L. 101.602.500 annue), l'aliquota di rendimento e' pari allo 0,90 per cento. Dalle aliquote di rendimento fissate dal comma 1 per gli scaglioni di retribuzione eccedenti il "tetto" discende che a ciascuno degli scaglioni di retribuzione sopra indicati corrispondono, rispettivamente, le seguenti percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento rispetto all'aliquota massima del 2%: 20 per cento per lo scaglione sino al 33%; 32,5 per cento per lo scaglione dal 33% al 66%; 45 per cento per lo scaglione dal 66% al 90% e 55 per cento per lo scaglione oltre il 90%. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 estendono alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria comune il principio di riduzione delle aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, il comma 2 del predetto articolo dispone che le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle indicate al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate. Il comma 3 dispone che in fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' elevate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1. Al fine di consentirne una applicazione uniforme da parte di tutti gli Enti interessati, il Ministero del Lavoro e della 13 previdenza sociale con la citata circolare n. 46 del 28 aprile 1993 ha fornito i criteri applicativi dell'articolo 12 in esame. Come chiarito dalla circolare ministeriale, il comma 2 dell'ar- ticolo 12 si riferisce alle gestioni pensionistiche per le quali sono previste fasce di retribuzione pensionabile cui corrispon- dono aliquote di rendimento decrescenti, mentre il comma 3 dello stesso articolo si applica alle forme di previdenza che non prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile. Ne consegue che il comma 2 dell'articolo 12 non trova applica- zione nell'ambito dei Fondi gestiti dall'Istituto, in quanto ciascuno di essi prevede un'unica specifica aliquota di rendimento. Il comma 3 si applica a tutti i Fondi ad eccezione del Fondo volo, in quanto per tale Fondo sono previsti dall'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, "limiti massimi di retribuzione pensionabile". Per i Fondi per i quali trova applicazione il comma 3, dovendosi estendere il criterio di riduzione delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione piu' elevata tra quelle previste dal comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1993, e per il primo quinquennio di durata (1993-1997), il meccanismo di riduzione delle aliquote di rendimento trova applicazione solo per la quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per cento il " tetto pensionabile" previsto nell'AGO. Per il 1993, dato il "tetto pensionabile" previsto nell'AGO pari a œ. 53.475.000, la quota di retribuzione eccedente del 90% il suddetto "tetto" e' pari a œ. 101.602.500. Pertanto per le fasce di retribuzione annua pensionabile eccedenti lire 101.602.500, l'aliquota di rendimento si determina in sostanza riducendo del 27,5 per cento (pari alla meta' della percentuale di riduzione - 55 per cento - dell'aliquota di rendimento corrispondente alla fascia di retribuzione piu' elevata di cui al comma 1 dell'articolo 12) le aliquote previste nell'ambito dei singoli Fondi. Dall'applicazione della percentuale di riduzione non puo' comunque derivare la determinazione di aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite dal comma 1 per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria. Va comunque precisato che i nuovi criteri in materia di valuta- zione delle retribuzioni eccedenti il "tetto", al pari dei criteri dettati dall'articolo 7 del decreto n. 503 per la determinazione della retribuzione pensionabile, per effetto della normativa transitoria per il calcolo delle pensioni dettata dall'articolo 13 dello stesso decreto n. 503, operano con gradualita' dovendo essere applicati soltanto alla quota di pensione corrispondente alle anzianita' contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992. 14 7 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (articolo 13) L'articolo 13 del decreto n.503 detta una disciplina transi- toria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma. 7.1 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita' maturate entro il 31 dicembre 1992 e successivamente a tale data. L' articolo in esame prevede che per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992, che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ( per comodita' di esposizione denominata quota A); b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trat- tamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al decreto n. 503 (quota B). Relativamente alla quota B, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, si precisa quanto segue: 1) si individua il periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile secondo i criteri enunciati in generale al punto 4, che saranno piu' analiticamente illustrati nelle parti successive con riferimento ai singoli Fondi; 2) si determina, con le modalita' in atto nei singoli Fondi, la retribuzione pensionabile relativa a ciascun anno solare compreso nel periodo di cui al punto 1); 3) si rivaluta la retribuzione pensionabile relativa a ciascun anno solare (fatta eccezione per quella relativa all'anno di decorrenza della pensione e all'anno precedente), moltiplicando l'importo della stessa per il coefficiente di rivalutazione previsto per tale anno in relazione alla data di decorrenza della pensione; 4) si sommano gli importi ottenuti al n. 3 e si divide il risultato per il numero dei mesi complessivi che costituiscono il 15 periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile (cioe' il numero dei mesi intercorrenti tra la data iniziale e quella finale del periodo di cui al punto 1); 5) si moltiplica il risultato ottenuto (che rappresenta la retribuzione media mensile) per 12 e si ottiene cosi' la retribuzione pensionabile annua. Per una migliore comprensione del sistema con riferimento ai singoli Fondi, si rinvia agli esempi riportati nelle successive parti della presente circolare. Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata nei confronti di assicurato che non faccia valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992, la pensione stessa sara' determi- nata sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993 e quindi soltanto per la quota A). Atteso il particolare meccanismo di calcolo delle pensioni previsto dall'articolo 13 in esame, anche le pensioni aventi decorrenza pari al 1 gennaio 1993 dovranno essere determinate sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993. Si precisa che nel caso di pensioni per le quali l'anzianita' contributiva complessivamente maturata risulti superiore a quella massima valutabile (35 anni nel Fondo Elettrici, 36 anni nel Fondo Telefonici ed Autoferrotranvieri) la riduzione entro il limite vigente nel Fondo interessato deve essere effettuata con riferimento all'anzianita' contributiva relativa alla quota B) di pensione, nella considerazione che gli anni eccedenti l'anzianita' massima coincidono con gli ultimi anni di servizio. 7.2 - Criteri di arrotondamento delle anzianita' contributive Considerato che nei Fondi speciali di previdenza illustrati nella presente circolare l'ammontare della pensione spettante agli iscritti deve essere calcolato, per esplicita previsione normativa, considerando come anno intero di servizio utile a pensione la frazione pari (Fondo elettrici) o superiore (Fondo telefonici e trasporti) a sei mesi, per le pensioni con decor- renza successiva al 31 dicembre 1992 da liquidare nelle due quote previste dall'articolo 13 del decreto n. 503, occorrera', innanzi tutto, procedere alla determinazione dell'anzianita' assicurativa complessiva acquisita dall'interessato nel Fondo di appartenenza, arrotondando all'anno l'eventuale frazione pari o superiore a sei mesi. Una volta determinato, con il predetto criterio, il numero complessivo degli anni utili a pensione, ai fini dell'arrotonda- mento dei due periodi in relazione ai quali vanno calcolate le due quote di pensione, e cioe' del periodo di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1992 e di quello successivo a tale data, occorre procedere nel modo seguente: 16 1) frazione di anno pari o superiore a 6 mesi entro il 31.12.1992: si provvede all'arrotondamento per eccesso dell'anzianita' relativa alla quota A) e si determina per differenza quella della quota B); 2) frazione di anno pari o superiore a 6 mesi dopo il 1992: si provvede all'arrotondamento per eccesso dell'anzianita' relativa alla quota B) e si determina per differenza la quota A); 3) per tutti gli altri casi diversi da 1) e 2): si provvede all'arrotondamento dell'anzianita' relativa alla quota nella quale il numero dei mesi e' maggiore. Si formulano al riguardo alcuni esempi. Iscritto in pensione a decorrere dal 1 aprile 1993. Situazione contributiva del richiedente: - anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 31.3.1993: 32 anni e 10 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata alla data del 31.12.1992: 32 anni e 7 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 31.3.1993: 3 mesi. Calcolo dell'anzianita': - anzianita' complessiva: 32 anni, 10 mesi arrotondati a 33 anni; - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 7 mesi, arro- tondati a 33 anni; - anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 31.3.1993: 3 mesi, arro- tondati a 0. 2) Iscritto in pensione a decorrere dal 1 agosto 1993. Situazione contributiva del richiedente: - anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 31.7.1993: 32 anni e 7 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata fino al 31.12.1992: 32 anni e 0 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1993: 7 mesi. Calcolo dell'anzianita': - anzianita' complessiva: 32 anni 10 mesi, arrotondati a 33 anni; 17 - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 0 mesi, arro- tondati a 32 anni; - anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 30.7.1993: 7 mesi, arroton- dati a 1 anno. Situazione contributiva del richiedente: - anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 28.2.1993: 32 anni e 7 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata alla data del 31.12.1992: 32 anni e 5 mesi; - anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 28.2.1993: 2 mesi. Calcolo dell'anzianita': - anzianita' complessiva: 32 anni e 7 mesi, arrotondati a 33 anni; - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 5 mesi, arro- tondati a 33; - anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 28.2.1993: 2 mesi, arroton- dati a 0. 4) Iscritto in pensione a decorrere dal 1 maggio 1993. Situazione contributiva del richiedente: -anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 30.4.1993: 32 anni e 7 mesi; -anzianita' utile a pensione maturata fino al 31.12.1992: 32 anni e 3 mesi; -anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 30.4.1993: 4 mesi. Calcolo dell'anzianita': - anzianita' complessiva: 32 anni 7 mesi, arrotondati a 33 anni; - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni e 2 mesi, arro- tondati a 32 anni; - anzianita' periodo dall'1.1.1993 al 30.4.1993: 4 mesi, arroton- dati a 1 anno. 18 8 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 4) L'articolo 4 del decreto n. 503, in attuazione dei principi di cui all'articolo 3, lettera s), della legge n. 421/1992, detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, in sostituzione di quella contenuta nell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, disposi- zione che, com'e' noto, per effetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 149 del 15 giugno 1984, trova applicazione nei confronti delle pensioni di tutti i Fondi speciali, fatta eccezione per il Fondo Volo. L'articolo 4 in esame, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 638/1983, dispone che l'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligato- ria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta: a) ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri assog- gettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del tratta- mento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri per un importo supe- riore a quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti l'integrazione al minimo spetta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Per i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non puo' essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superiore al limite di legge. Del pari, in caso di possesso di 19 redditi personali e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di legge, l'integrazione al minimo deve essere riconosciuta nella minore misura risultante dalla differenza tra il limite di reddito personale e l'importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l'importo del reddito cumulato. Per l'anno 1993 i limiti di reddito che escludono l'integrazione al minimo delle pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i seguenti: - limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire 577.750 per 13 per 2; - limite di reddito cumulato: lire 22.532.250, pari a lire 577.750 per 13 per 3. Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina, che prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo, ma non delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, che per le pensioni in parola debbono pertanto conti- nuare ad essere valutate. PARTE SECONDA FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE 1 - Pensione di vecchiaia Per le pensioni ordinarie di vecchiaia, la previgente normativa (art. 5, 1 comma, lett. b), della legge 25.11.1971, n. 1079) gia' fissava il limite di eta' a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per cui l'elevazione dei limiti di eta' non interessa tale tipo di pensione. Trova invece applicazione nei confronti delle pensioni di cui trattasi l'elevazione graduale del requisito contributivo, prima previsto in 15 anni, di cui all'art. 2 del decreto n. 503; pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1994 per il conseguimento di dette pensioni occorrono 16 anni di contribuzione, per il biennio 1995-1996 17 anni di contribuzione, e cosi' via, secondo la gradualita' di cui alla tabella riportata nell'allegato 1, fino a raggiungere i 20 anni di regime. 20 1.1 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi (art. 2, comma 3) Trovano applicazione nell'ambito del Fondo anche le deroghe all'elevazione del requisito contributivo previste al punto 2.1 della Parte Prima della presente circolare. In particolare, con riferimento alla deroga di cui alla lettera d), del comma 3 dell'articolo 2, per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizione si ritiene opportuno riportare il seguente esempio: iscritto al Fondo elettrici, nato il 15.9.1928 che al 31.12.1992 puo' far valere 14 anni e 5 mesi di anzianita' contributiva e che nel mese di settembre 1993 compie i 65 anni di eta'. Al 30 settembre 1993, data di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, per tale iscritto sono sufficienti 15 anni e 2 mesi di anzianita' contributiva per acquisire il diritto a pensione in deroga al limite minimo di 16 anni previsto per il 1993. In sostanza, il predetto assicurato acquisisce il diritto a pensione con 15 anni e 2 mesi di contribuzione, anziche' con 16 anni. 2 - Pensione anticipata di vecchiaia A partire dal 1 gennaio 1994 trovano applicazione per dette pensioni, disciplinate dall'articolo 5, lett. c), della legge n. 1079/1971, i nuovi limiti di eta'; per le pensioni anticipate con decorrenza nel biennio 1994-1995 sara' pertanto necessario, al fine del conseguimento del diritto a pensione, aver compiuto 61 anni, se uomo, 56, se donna; nel biennio 1996 - 1997, rispettivamente, 62 e 57, e cosi via. Non interessa le prestazioni in questione l'elevazione del requisito contributivo, in quanto per tale tipo di pensionamento e' gia' richiesto il requisito di 20 anni di contribuzione. L'elevazione del limite di eta' non trova applicazione nei confronti dei lavoratori non vedenti, per i quali vengono mantenuti i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, e degli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. 3 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori in miniera Per quanto riguarda i riflessi delle innovazioni contenute nel decreto n. 503 sulle pensioni in oggetto indicate, disciplinate dall'art. 6 della legge n. 1079/1971 (v. punto 3.3 della circolare n. 108 del 10 maggio 1993), si ritiene che l'elevazione del limite di eta' di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto non trovi applicazione alle pensioni citate. 21 Cio' nella considerazione che l'anticipazione dell'eta' sia da ricollegare, nei casi di specie, alla particolare natura e durata dell'attivita' lavorativa svolta dai soggetti interessati per il periodo richiesto dalla legge. La natura "usurante" di tale attivita' e' affermata anche dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che all'art. 2, comma 3, conferma la previgente disciplina in materia di anticipazione dei limiti di eta' pensionabile, se piu' favorevole. Per le pensioni in esame resta pertanto confermata l'eta' di 55 anni. Per quanto concerne il requisito contributivo, che la previgente normativa stabiliva in 15 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 503/1992, tale requisito viene gradualmente modificato e pertanto deve intendersi fissato per gli anni 1993 e 1994 in 16 anni, per gli anni 1995 e 1996 in 17 anni, e cosi' via, con aumento di 1 anno ogni due anni. Per le esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi, v. punto 1.1. 4 - Opzione per la permanenza del rapporto di lavoro e calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori optanti (art. 1, comma 2) Nel settore delle aziende elettriche il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al compimento del 60 anno di eta' con un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni ovvero al raggiungimento del 35 anno di anzianita' contributiva, con un'eta' superiore ai 60 anni, ma inferiore a 65, e comunque al 65 anno di eta', anche se non sono maturati i 35 anni di contribuzione. Pertanto non trova applicazione nei confronti dei lavoratori del settore l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/1982 e, conseguentemente i benefici di cui all'art. 1, comma 3, del decreto in esame relativi agli optanti ex lege n. 54/1982; del pari non si ritiene che possano trovare applicazione nel Fondo i benefici previsti dallo stesso articolo 1, comma 3, per le donne optanti a norma dell'art. 4 della legge n. 903/1977. E cio' in quanto per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale richiamate al punto 1.3.1 della Parte Prima, l'opzione di cui all'articolo 4 deve intendersi collegata con la possibilita' di esercizio dell'opzione di cui al citato art. 6 della legge n. 54/82, che - come detto in precedenza - non trova applicazione nel Fondo in quanto la normativa contrattuale della categoria non prevede la risoluzione del rapporto di lavoro se non si e' raggiunta l'anzianita' massima contributiva. Trova applicazione nel Fondo l'opzione di cui all'art. 6 della legge 29.12.1990, n. 407, relativamente alla quale l'art. 1, comma 2, del decreto n. 503 prevede che il limite di eta' fissato 22 dalla citata disposizione a 62 anni e' elevato fino al compimento del 65 anno di eta'. Per gli optanti ex art. 6 della legge n. 407 resta confermata la maggiorazione della pensione prevista dallo stesso articolo 6, da calcolarsi per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 con la normativa previgente e per i periodi successivi in base alle norme del decreto n. 503. In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione a norma dell'art. 6 in questione devono essere osservati i criteri di seguito indicati. 4.1 - Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione. Se la pensione ha decorrenza successiva al 1992 si deve tener conto delle modalita' di calcolo stabilite dall'art. 13 del decreto n. 503 (v. punto 7 della Parte Prima). 4.2 - Deve essere effettuato un secondo calcolo, determinando la pensione spettante alla data nella quale doveva intervenire la risoluzione automatica del rapporto di lavoro e la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 nei confronti degli optanti. La sommatoria dell'importo della pensione e di quello della maggiorazione costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto 4.1, al fine di stabilire l'importo di pensione da mettere in pagamento, in quanto piu' favorevole. 4.3 - Si delineano di seguito alcune ipotesi di opzione con i relativi esempi. A) Data di risoluzione automatica compresa entro il 1992 e cessazione intervenuta successivamente a tale anno Si effettuera' innanzitutto il calcolo della pensione secondo i criteri di cui al punto 4.1. Per il calcolo della pensione di cui al punto 4.2, si dovra' procedere come indicato di seguito. - Calcolo della pensione: a) anzianita' contributiva: e' costituita da quella, pari o supe- riore a 35 anni - ma da valutare nei limiti di 35 anni - maturata alla fine del mese di compimento dei 60 anni di eta'; ovvero da 35 anni interi di contribuzione, maturati successivamente al compimento dei 60 anni; 23 b) retribuzione pensionabile: e' costituita dalla retribuzione percepita nei 6 mesi precedenti la data di cui alla lettera a), ragguagliata ad anno, ed aggiornata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 408/1975. La retribuzione gia' aggiornata viene comunicata dalle aziende datrici di lavoro. La pensione, pertanto, nell'ipotesi in esame sara' pari all'88 per cento della retribuzione pensionabile. - Calcolo della maggiorazione: Dovra' essere determinata innanzi tutto l'anzianita' contributiva utile relativa al periodo di prosecuzione del servizio successivamente al mese di compimento dell'eta', o dell'anzianita' massima, e fino alla data di cessazione. L'anzianita' utile deve essere arrotondata, per eccesso o per difetto, ai sensi dell'art.5, ultimo comma, della legge n. 1079/1971. La maggiorazione sara' pari a zero ove il periodo di prosecuzione risulti inferiore a 6 mesi: in tal caso non sara' necessario procedere al calcolo di pensione di cui al punto 4.2, risultando comunque piu' favorevole il trattamento di cui al punto 4.1. Nel caso che il periodo di prosecuzione sia pari o superiore a 6 mesi, il calcolo della maggiorazione deve essere effettuato con i criteri vigenti per le pensioni; trattandosi, nell'ipotesi in esame, di maggiorazione riferita a periodi di contribuzione in parte anteriori al 1 gennaio 1993 e in parte successivi, la maggiorazione stessa sara' costituita da una quota, relativa alle anzianita' maturate entro il 1992, calcolata sulle retribuzioni percepite negli ultimi sei mesi di servizio ragguagliate ad anno e da una quota, relativa alle anzianita' successive al 1992, calcolata sulle retribuzioni percepite nel periodo determinato ai sensi del decreto n. 503 (v. punto 5.1 della presente parte), non anteriore, comunque, al mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile e dell'anzianita' massima se successiva. Per l'arrotondamento dei due tronconi di anzianita' contributiva, valgono i criteri di cui al punto 7.2 della Parte Prima. Si ritiene utile riportare i seguenti esempi: 1) iscritto nato il 15.5.1932 che ha compiuto i 60 anni nel maggio 1992 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione essendo iscritto al Fondo dal 15.05.1957. Detto soggetto ha a suo tempo presentato domanda di opzione per rimanere in servizio fino a 62 anni. Peraltro, in data 31.5.1993, lascia il servizio avendo quindi proseguito per un solo anno il servizio stesso. Si omette il calcolo della pensione di cui al punto 4.1, in quanto si tratta di una "normale" liquidazione di pensione con 24 decorrenza successiva al 31.12.1992, da effettuare quindi a norma dell'art. 13 del decreto n. 503. Per il calcolo di cui al punto 4.2, si opera nei seguenti termini: - calcolo della pensione Si prende la retribuzione del semestre 1.12.1991/31.5.1992 (data della risoluzione automatica del rapporto) gia' aggiornata con la citata legge n. 408 e ragguagliata ad anno e la si moltiplica per 88% e si ha cosi' l'importo della pensione. - calcolo della maggiorazione Anzianita' contributiva complessiva utile relativa alla prosecuzione del servizio: 1 anno di cui anzianita' maturata dal 1.6.1992 al 31.12.1992: 7 mesi, arrotondati a 1 anno anzianita' successiva al 1992: zero. La maggiorazione sara' determinata soltanto in base ai criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503 e pertanto sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione del semestre antecedente la cessazione dal servizio (1.12.1992/31.05.1993) ragguagliata ad anno. 2) iscritto nato il 7.5.1931 che ha compiuto il 60 anno di eta' il 7.5.1991 e che raggiunge il 31.8.1991 i 35 anni di contribuzione, essendo iscritto al Fondo dal 31.8.1956. Cessa dal servizio il 30.11.1993, avendo diritto pertanto a due anni di maggiorazione. Calcolo della pensione Si prende la retribuzione del semestre 1.3.1991 - 31.8.1991 (data della risoluzione automatica del rapporto), gia' aggiornata sulla base della citata legge n. 408 e ragguagliata ad anno e la si moltiplica per 88% ottenendosi cosi' l'importo della pensione. Calcolo della maggiorazione Anzianita' contributiva complessiva utile relativa alla prosecuzione del servizio: due anni. Anzianita' maturata entro il 1992, superiore a 6 mesi = 1 anno; anzianita' successiva al 1992 = 1 anno. Trattandosi nel caso in esame di maggiorazione riferita a periodi di contribuzione in parte anteriori al 1 gennaio 1993 e in parte successivi, la maggiorazione sara' costituita dalla sommatoria di due quote, A) e B). Quota A): si prendono le retribuzioni pensionabili relative agli ultimi 6 mesi di servizio (1.6.1993 - 30.11.1993) e si 25 ragguagliano ad anno. L'importo della quota A) sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione pensionabile. Quota B): si utilizzano le retribuzioni relative al periodo 1.1.1993-30.11.1993 ragguagliate ad anno (mesi 6 + 11/2 = mesi 11). L'importo della quota B) sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione pensionabile. Qualora la retribuzione pensionabile superi œ. 101.602.500, v. punto 5.3. La sommatoria della pensione e delle due quote di maggiorazione costituisce il trattamento pensionistico che va posto a confronto con il trattamento risultante dal calcolo di cui al punto 4.1, al fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favorevole. B) Data di risoluzione automatica successiva al 31 dicembre 1992 Si effettuera' innanzi tutto il calcolo della pensione secondo i criteri di cui al punto 4.1, con le norme di cui all'art. 13 del decreto n. 503. Per il calcolo della pensione di cui al punto 4.2, si dovra' procedere come segue: - calcolo della pensione Valgono in linea di massima, i criteri indicati per l'ipotesi di cui alla lett. A), con la precisazione che nell'ipotesi in esame la pensione sara' la risultante della sommatoria di due quote, una relativa alle anzianita' maturate entro il 1992 calcolata con le norme in vigore a tale data, una seconda relativa alle anzianita' maturate dal 1 .1.1993 fino alla data di risoluzione automatica calcolata con le norme del decreto n. 503. Per i criteri di arrotondamento delle predette anzianita' si rinvia al punto 7.2 della Parte Prima. - calcolo della maggiorazione La maggiorazione, essendo riferita ad un periodo contributivo che si colloca per intero dopo il 31 dicembre 1992, sara' determinata con i nuovi criteri introdotti dal decreto n. 503. Si ritiene utile riportare i seguenti esempi: 1) iscritto nato il 31.3.1933 che compie i 60 anni il 31.3.1993 e che a tale data ha 35 anni di contribuzione essendo iscritto dal 15.3.1958. Resta in servizio fino al compimento di 64 anni e cioe' fino al 31.3.1997. Per il calcolo della pensione di cui al punto 4.2 si opera nei seguenti termini: - calcolo della pensione 26 Anzianita' contributiva complessiva alla data di risoluzione automatica: 35 anni. Anzianita' al 31 dicembre 1992: 34 anni e 9 mesi arrotondati a 35 anni, per cui anzianita' dal 1.1.1993 al 31.3.1993 = zero anni. Si calcola soltanto la quota A) di pensione sulla base di un'anzianita' complessiva di 35 anni e della retribuzione degli ultimi 6 mesi antecedenti la data di risoluzione automatica (1.10.1992/31.3.1993) aggiornata con l'art. 2 della legge n. 408/1975 e ragguagliata ad anno. La pensione sara' pari all'88 per cento della retribuzione pensionabile. - Calcolo della maggiorazione Anzianita' contributiva utile: anni 4 e mesi 3 = anni 4. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile coincide con il periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro: 1.4.1993 - 31.3.1997. La maggiorazione e' pari al 10,056% (2,514 x 4) della retribuzione pensionabile. Per l'ipotesi di retribuzione pensionabile superiore al "tetto" vigente alla data di decorrenza della pensione, v. punto 5.3. 2) Iscritto nato il 4.10.1933 che perfeziona i 35 anni di contribuzione il 31.10.1993 (iscritto dal 31.10.1958) e compie il 60 anno di eta' il 4.10.1993; cessa dal servizio il 30.11.1994. Calcolo della pensione Anzianita' contributiva complessiva al 31.10.1993 (data di risoluzione automatica) = 35 anni. La pensione sara' pari alla sommatoria delle due quote A) e B): Quota A): si calcola sull'anzianita' contributiva di 34 anni e 2 mesi, arrontondata a 34 anni, maturata entro il 31.12.1992; Per la retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni degli ultimi sei mesi antecedenti la data di risoluzione automatica (1.5.1993/31.10.1993) aggiornate con la legge n. 408 e ragguagliate ad anno. La quota A) sara' pari all'85,476 (2,514 x 34) della retribuzione pensionabile. Quota B): si calcola sull'anzianita' di 10 mesi, arrotondata ad 1 anno, maturata dal 1.1.1993 al 31.10.1993. La retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni relative al periodo 1.12.1992/31.10.1993 aggiornate con la legge n.408 e ragguagliate ad anno. 27 La quota B) di pensione sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione pensionabile (v. peraltro, punto 5.3). La pensione sara' costituita dalla sommatoria delle due quote A) e B). Calcolo della maggiorazione Anzianita' contributiva complessiva utile relativa alla prosecuzione del servizio: 13 mesi, pari ad 1 anno di maggiorazione. Per la retribuzione pensionabile si utilizzano le retribuzioni relative al periodo 1.11.1993 - 30.11.1994 ragguagliate ad anno. La maggiorazione sara' pari al 2,514 per cento della retribuzione pensionabile. La sommatoria delle due quote di pensione e della maggiorazione costituisce il trattamento pensionistico che va posto a confronto con il trattamento risultante dal calcolo di cui al punto 4.1 della presente Parte Seconda, al fine di assicurare all'optante il trattamento piu' favorevole. 5 - Criteri di calcolo della retribuzione pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992 5.1 - Periodo da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile. Nel Fondo Elettrici, per il calcolo della quota B) di pensione di cui al punto 7.1 della Parte Prima, per le pensioni aventi decorrenza dall'1.1.1993 in poi con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferimento il semestre stabilito dalla precedente normativa, incrementato dai periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione. Nel caso invece di anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile e' determinata, a regime, prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. In via transitoria, per le pensioni da liquidare dall'1.1.1993 il periodo di riferimento deve essere determinato incrementando il previgente semestre di riferimento del 50% dei mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, arrotondati per difetto. 5.2 - Rivalutazione delle retribuzioni (art. 7, comma 4) Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3. 28 Considerato il particolare meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile nel Fondo, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni validi per la determinazione della quota B) di pensione, di norma troveranno applicazione, per gli iscritti che al 31.12.1992 abbiano meno di 15 anni di anzianita' contributiva, a partire dalle pensioni aventi essere rivalutate le retribuzioni afferenti l'anno solare 1992. Per gli iscritti con anzianita' pari o superiore a 15 anni al 31.12.1992 la rivalutazione trovera' applicazione a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1996, relativamente alle retribuzioni dell'anno solare 1994. 5.3 - Aliquote di rendimento (art. 12) Si rinvia a quanto esposto in via generale nella Parte Prima, punto 6. Per quanto riguarda in particolare il Fondo, si precisa che in applicazione del comma 3 dell'art. 12 del decreto n. 503, nei casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di lire 101.602.500 annue, sulla quota di retribuzione eccedente tale limite, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1993, l'aliquota di rendimento del 2,514 deve essere ridotta del 27,5%. Pertanto su tali quote di retribuzione l'aliquota di rendimento sara' pari a 1,8226 per cento. 6 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita' maturate entro il 31.12.1992 e successivamente a tale data (art. 13). In applicazione del disposto dell'art. 13 del decreto n. 503, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni opera con gradualita', essendo previsto che l'adozione dei nuovi criteri sia attuata per le anzianita' maturate dopo il 31 dicembre 1992. Nel rinviare a quanto esposto nella Parte Prima, punto 7, per una migliore comprensione dell'operativita' nel Fondo Elettrici della disposizione contenuta nell'articolo 13, con particolare riferimento alla determinazione della retribuzione pensionabile, si ritiene utile riportare i seguenti esempi: 1) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un lavoratore iscritto al Fondo elettrici che possa far valere 14 anni di contribuzione fino al 31.12.1992 e 7 mesi di contribu- zione dall'1.1.1993 al 31.7.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992, e' costituito dagli ultimi 6 mesi antecedenti il 1 .8.1993 (1.2.1993 - 31.7.1993). 29 Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.7.1993, e' costituito dal semestre gia' previsto dalla previgente norma- tiva incrementato dai 7 mesi intercorrenti tra la data del 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione (complessi- vamente quindi 13 mesi). 2) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un lavoratore iscritto nel Fondo elettrici che possa far valere 15 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 7 mesi di contribuzione dall'1.1.1993 al 31.7.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992 e' costituito dall'ultimo semestre antecedente il 1.8.1993 (1.2.1993-31.7.1993). Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.7.1993 e' costituito dal semestre gia' previsto dalla previgente norma- tiva, incrementato della meta' dei mesi intercorrenti tra il 1.1.1993 e il 31.7.1993 e' cioe' di 3 mesi e 1/2, arrotondati a 3 (in totale 9 mesi). 7 - Pensioni di anzianita'(art. 8) La normativa del Fondo gia' prevede il conseguimento della pensione di anzianita' con 35 anni di contribuzione (34 anni e 6 mesi) per cui nulla e' innovato al riguardo. 8 - Integrazione al trattamento minimo (art. 4) Trova applicazione nel Fondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, per cui si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 8. 9 - Casi particolari di calcolo della pensione 9.1 - Pensione di invalidita' ordinaria A norma dell'art. 7, 5 comma, della legge n. 1079/1971, nel caso di invalidita' non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non puo' essere inferiore al 40 per cento della retribu- zione pensionabile, sempre che la causa determinante lo stato di invalidita' sia insorta dopo la data di inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo. Per la liquidazione delle pensioni in argomento, l'eventuale maggiorazione necessaria per raggiungere l'anzidetta percentuale deve essere attribuita con riferimento alla quota B) di pensione. 30 9.2 - Pensione di invalidita' per causa di servizio e pensione privilegiata ai superstiti. A norma dell'art. 7, 4 comma, della legge n. 1079/1971, in caso di invalidita' per causa di servizio, la relativa pensione non puo' essere inferiore all'88 per cento della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento; al 100 per cento della retribuzione, nel caso di invalidita' di grado supe- riore al 90 per cento o in caso di decesso per causa di servizio. Ai fini della liquidazione di tali prestazioni, la maggiorazione necessaria per raggiungere l'anzidetta percentuale deve essere attribuita con riferimento alla quota B) di pensione. PARTE TERZA FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA 1 - Pensione di vecchiaia Per le pensioni di vecchiaia, tenuto conto che in base alla normativa previgente (art. 16 L. 20 dicembre 1956, n. 1450) per tali pensioni erano richiesti gli stessi requisiti di eta' stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a partire dal 1 gennaio 1994, trovano applicazione i nuovi limiti di eta' secondo la gradualita' di cui alla tabella A allegata al decreto 503. Trova inoltre applicazione nei confronti di tali pensioni l'elevazione del requisito contributivo, prima previsto in 15 anni, di cui all'art.2 del decreto n. 503; pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1994 per il conseguimento di dette prestazioni occorrono 16 anni di contribuzione, (15 anni, 6 mesi e 1 giorno); per il biennio 1995-1996, 17 anni di contribuzione (16 anni, 6 mesi e 1 giorno), e cosi' via con maggiorazione del requisito contributivo di 1 anno ogni due anni, fino a raggiungere i 20 anni di regime. 1.1 - Esclusione dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5, comma 1) In virtu' del rinvio operato dall'art. 5, comma 1, all'art.1, non trova applicazione l'elevazione di cui trattasi nei confronti dei lavoratori non vedenti per i quali vengono mantenuti i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31.12.1992, e per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. 1.2 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi. (art. 6, comma 1) 31 Sono esclusi dall'elevazione dei requisiti contributivi i lavo- ratori non vedenti. Inoltre trovano applicazione nel Fondo le deroghe previste al punto 2.1 della Prima Parte della presente circolare. Con riferimento a quanto esposto al punto 2.1, lett. d), per una migliore comprensione dell'operativita' della particolare deroga, si ritiene opportuno riportare il seguente esempio: - iscritto al Fondo Telefonici, nato il 15/9/1928 che al 31/12/1992 puo' far valere 14 anni e 5 mesi di anzianita' contributiva e che nel mese di settembre 1993 compie i 60 anni di eta'. Al 30/9/1993, data di cessazione dal servizio, tale iscritto deve poter far valere 15 anni e 2 mesi di anzianita' contributiva, necessari per acquisire il diritto a pensione in deroga al limite minimo di 16 anni previsto in via generale per il 1993. In sostanza, il predetto assicurato acquisisce il diritto a pensione con 15 anni e 2 mesi di contribuzione, anziche' con 16 anni. 2 - Pensione di vecchiaia anticipata (art. 9 L. 22 ottobre 1973, n. 672) Per i criteri di determinazione, a far tempo dal 1 gennaio 1994, delle nuove eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, per la quale i requisiti di eta' erano fissati in 55 anni, per gli uomini, e 50, per le donne, si fa riserva di istruzioni. Trova applicazione nei confronti di tali pensioni l'elevazione del requisito contributivo, prima previsto in 15 anni, di cui all'art.2 del decreto n. 503; pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1994, per il conseguimento di dette prestazioni occorrono 16 anni di contribuzione, (15 anni, 6 mesi e 1 giorno); per il biennio 1995-1996, 17 anni di contribuzione (16 anni, 6 mesi e 1 giorno), e cosi via, secondo le indicazioni di cui alla tabella allegato 1. Per le deroghe all'aumento dei requisiti contributivi, v. punto 1.2. 3 - Opzione per la permanenza del rapporto di lavoro e calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori optanti (art. 5, comma 4). Trovano applicazione nel Fondo sia l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/1982 sia l'opzione di cui all'art. 6 della legge n.407/1990, modificato dall'articolo 1 del decreto n. 503. 32 Per quanto concerne il calcolo della pensione nei confronti degli optanti a norma dell'art. 6 della legge n. 407, devono essere osservati i criteri di seguito indicati. 3.1 - Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione. Se la pensione ha decorrenza successiva al 1992 si deve tener conto delle modalita' di calcolo stabilite dall'art. 13 del decreto n. 503 (v. punto 7 della Parte Prima). 3.2 - Deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro puo' esercitare la facolta' di recesso e la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 nei confronti degli optanti. La sommatoria dell'importo della pensione e di quello della maggiorazione costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto 4.1, al fine di stabilire l'importo di pensione da mettere in pagamento, in quanto piu' favorevole. 3.3 - Si delineano di seguito alcune ipotesi di opzione con i relativi esempi. A) Data di compimento dell'eta' "pensionabile" o di maturazione dell'anzianita' contributiva massima compresa entro il 1992 e cessazione intervenuta successivamente a tale anno Si effettuera' innanzitutto il calcolo della pensione secondo i criteri di cui al punto 3.1. Per il calcolo della pensione di cui al punto 3.2, si dovra' procedere come indicato di seguito. - Calcolo della pensione: a) anzianita' contributiva: e' costituita da quella, pari o supe- riore a 36 anni - ma da valutare nei limiti di 36 anni - maturata alla fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile; ovvero da 36 anni di contribuzione, maturati successivamente al compimento dell'anzidetta eta'; b) retribuzione pensionabile: e' costituita dalla retribuzione percepita nell'ultimo anno precedente la data di cui alla lettera a), entro il limite della media del triennio aumentata del 12 per cento . La pensione, nell'ipotesi in esame, sara' pari al 90 per cento della retribuzione utile. - Calcolo della maggiorazione: 33 a) anzianita' contributiva: e' costituita da quella relativa al periodo di prosecuzione del servizio successivamente al mese di compimento dell'eta', o dell'anzianita' massima, e fino alla data di cessazione. L'anzianita' utile per la maggiorazione deve essere arrotondata, per eccesso o per difetto, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, della legge n. 1450/1956. La maggiorazione sara' pari a zero ove il periodo di prosecuzione risulti inferiore a 6 mesi e 1 giorno: in tal caso non sara' necessario procedere al calcolo di pensione di cui al punto 3.2, risultando comunque piu' favorevole il trattamento di cui al punto 3.1. Nel caso che il periodo di prosecuzione sia superiore a 6 mesi, il calcolo della maggiorazione deve essere effettuato con i criteri vigenti per le pensioni; trattandosi, nell'ipotesi in esame, di maggiorazione riferita a periodi di contribuzione in parte anteriori al 1 gennaio 1993 e in parte successivi, la maggiorazione stessa sara' costituita da una quota, relativa alle anzianita' maturate entro il 1992, calcolata sulle retribuzioni percepite nell'ultimo anno di servizio ragguagliate alla media del triennio, aumentate del 12 per cento e da una quota, relativa alle anzianita' successive al 1992, calcolata sulle retribuzioni percepite nel periodo determinato ai sensi del decreto n. 503 (v. punto 5 della presente Parte), non anteriori, comunque, al mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile (o dell'anzianita' massima, se successiva). Per l'arrotondamento dei due tronconi di anzianita' contributiva, valgono i criteri di cui al punto 7.2 della Parte Prima. B) Data di compimento dell'eta' "pensionabile" o di maturazione dell'anzianita' contributiva massima successiva al 1992 Si effettuera' innanzi tutto il calcolo della pensione secondo i criteri di cui al punto 3.1, con le norme di cui all'art. 13 del decreto n. 503. Per il calcolo della pensione di cui al punto 3.2, si dovra' procedere come segue: - calcolo della pensione Si dovra' procedere, in linea di massima, tenendo conto dei criteri indicati per l'ipotesi di cui alla lett. A), con la precisazione che nell'ipotesi in esame la pensione, a norma dell'art. 13 del decreto n. 503, sara' la risultante della sommatoria di due quote, una relativa alle anzianita' maturate entro il 1992, calcolata con le norme in vigore a tale data, una seconda relativa alle anzianita' maturate tra il 1 .1.1993 e la data di compimento dell'eta' o di maturazione dell'anzianita' calcolata con le norme del decreto n. 503. Per i criteri di arrotondamento delle predette anzianita' valgono i criteri di cui al punto 7.2 della Parte Prima. 34 - calcolo della maggiorazione La maggiorazione, essendo riferita ad un periodo contributivo che si colloca per intero dopo il 31 dicembre 1992, sara' determinata con i nuovi criteri introdotti dal decreto n. 503 e, quindi, sulle retribuzioni percepite nel periodo determinato a norma di tale decreto, non anteriori, comunque, al mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile (o dell'anzianita' massima, se successiva). Per una migliore comprensione della operativita' delle disposi- zioni in esame nel Fondo Telefonici si ritiene opportuno ripor- tare il seguente esempio: - lavoratore nato il 15/5/1932 che ha compiuto i 60 anni nel maggio 1992 e che a tale data fa valere 35 anni, 6 mesi e 1 giorno (36 anni) di contribuzione essendo iscritto al Fondo dal 15/11/1956. Detto lavoratore ha a suo tempo presentato domanda di opzione a norma dell'art. 6 della legge n. 407/1990. In data 31/5/1993 lascia il servizio avendo maturato un anno utile per la maggiorazione. La pensione verra' calcolata nel modo seguente: un primo calcolo di pensione deve essere effettuato con le modalita' di cui al punto 3.1, con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio, sulla base dell'anzianita' contributiva complessivamente maturata, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui al punto 7 della Parte Prima. Un secondo calcolo deve essere effettuato con le modalita' di cui al punto 3.2 sommando due elementi: la pensione maturata alla data di compimento dell'eta' pensionabile e la maggiorazione determinata per il periodo successivo. Per il calcolo della pensione si utilizza la retribuzione relativa all'ultimo anno determinato con riferimento al compimento dell'eta' (1 giugno 1991/31 maggio 1992), ragguagliandola alla media del triennio (1 giugno 1989/31 maggio 1992) maggiorata del 12 per cento e la si moltiplica per il 90 per cento; si ha cosi' l'importo della pensione. Per il calcolo della maggiorazione relativa al periodo di permanenza in servizio 1 giugno 1992/31 maggio 1993, considerato che tale periodo comprende sia anzianita' contributive anteriori al 1 gennaio 1993 che anzianita' successive, devono essere osservati i criteri di calcolo illustrati in via generale al punto 7 della Parte Prima, ribaditi al punto 8 della presente Parte: - anzianita' contributiva complessiva utile per la maggiorazione: 1 anno - di cui maturata entro il 31.12.1992: 7 mesi arrotondati a 1 anno - maturata dal 1.1.1993: 5 mesi, arrotondati a zero. 35 La maggiorazione sara' pertanto calcolata soltanto in base ai criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503 e sara' quindi pari al 2,50 per cento della retribuzione dell'anno antecedente la cessazione dal servizio (ragguagliata alla media del triennio maggiorata del 12 per cento). 4 - Criteri di determinazione della retribuzione pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa allle anzianita' maturate successivamente al 31 diembre 1992.. 4.1 - Periodo da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile. Nel Fondo Telefonici, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, i cui titolari al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile utile per il calcolo della quota B) di pensione e' determinata prendendo a riferimento il periodo di dodici mesi stabilito dalla precedente normativa (art. 20 della legge n. 1450/1956, come modificato dall'art. 13 della legge n. 672/1973), incrementato dai periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Nel caso invece di iscritti con anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento a dieci anni e' attuato con gradualita'. In via transitoria, per le pensioni da liquidare dal 1 gennaio 1993 il periodo di riferimento sara' incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento del periodo di 10 anni di regime. Per la determinazione della retribuzione pensionabile a norma dell'articolo 7 del decreto n. 503 continuera' ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 1450/1956, secondo cui la retribuzione annua pensionabile e' presa in considerazione entro il limite della minor somma tra la retribuzione assoggettata a contributo e corrisposta all'iscritto negli ultimi dodici mesi di servizio e la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni maggiorata del 12 per cento. Ai fini del confronto, le retribuzioni devono essere prese in considerazione nel loro effettivo ammontare, prima di procedere alla rivalutazione di cui al punto 4.2. L'anzidetta disposizione trovera' applicazione fino a quando il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile sara' inferiore al triennio. 36 Quando il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione di che trattasi sara' pari o superiore al triennio la disposizione in questione sara' in concreto superata. Ovviamente, la stessa disposizione continuera' comunque a trovare applicazione per il calcolo della quota A) di pensione. 4.2 - Rivalutazione delle retribuzioni. (art. 7, comma 4) Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3. Considerato il particolare meccanismo di calcolo della retribu- zione pensionabile nel Fondo, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni validi per la determinazione della quota B) di pensione di norma troveranno applicazione, per gli iscritti che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di anzianita' contributiva, a partire dalla liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1994, relativamente alle quali dovranno essere rivalutate le retribuzioni afferenti l'anno solare 1992. Per gli iscritti con anzianita' pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, la rivalutazione trovera' applicazione a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995, relativamente alle quali dovranno esser rivalutate le retribuzioni dell'anno solare 1993. 4.3 - Aliquote di rendimento (art. 12) Per le pensioni del Fondo con decorrenza compresa nell'anno 1993, in applicazione del comma 3 dell'art. 12 del decreto n. 503, nei casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di lire 101.602.500 annue, sulla quota di retribuzione eccedente tale limite deve essere applicata l'aliquota di rendimento ridotta del 27,5%. Pertanto su tale quota di retribuzione l'aliquota di rendimento sara' pari a 1,8125. 6 - Pensioni di anzianita' (art. 8) La normativa del Fondo gia' prevede il conseguimento della pen- sione di anzianita' con 35 anni di contribuzione (34 anni, 6 mesi e 1 giorno), per cui nulla e' innovato al riguardo. 7 - Integrazione al trattamento minimo. (art.4) Trova applicazione nel Fondo l'art. 4 del decreto legislativo n. 503/1992, per cui si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 8. 8 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita' maturate entro il 31/12/1992 e successivamente a tale data. 37 Sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge n. 503, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni trova applica- zione con gradualita', essendo previsto che l'adozione dei nuovi criteri sia attuata per le anzianita' maturate dopo il 31 dicembre 1992. Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 7. Per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizione di cui all'art. 13 nel Fondo Telefonici, si ritiene utile riportare i seguenti esempi: 1) - Pensione di invalidita' ordinaria da liquidare con decorrenza 1/8/1993, in favore di un lavoratore iscritto al Fondo che possa far valere 14 anni di contribuzione fino al 31/12/1992 e 7 mesi di contribuzione dall'1/1/1993 al 31/7/1993. Calcolo quota A): - Anzianita' contributiva utile: 14 anni. Periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile: ultimo anno (o ultimi tre anni, nel caso che la retribuzione dell'ultimo anno superi la retribuzione media dell'ultimo triennio aumentata del 12 per cento) antecedente il 1 .8.1993. Calcolo quota B) - Anzianita' contributiva utile: 7 mesi arrotondati ad 1 anno. Periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile: periodo previsto dalla previgente normativa incrementato dei 7 mesi intercorrenti tra la data del 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione (sempreche' la retribuzione di tale periodo, rapportata ad anno, risulti inferiore a quella dell'ultimo triennio aumentata del 12 per cento). 2) - Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un lavoratore iscritto al Fondo Telefonici che possa far valere 15 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 7 mesi di contribuzione dall'1.1.1993 al 31.7.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota A) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992 e' costi- tuito dall'ultimo anno (o dagli ultimi tre anni) antecedente il 1 .8.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pen- sionabile ai fini del calcolo della quota B) di pensione relativa alle anzianita' contributive maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1993 e' 38 costituito dal periodo gia' previsto dalla previgente normativa, incrementato della meta' dei mesi intercorrenti tra l'1.1.1993 e il 31.7.1993 e cioe' di 3 mesi e 1/2 arrotondati a 3. La somma delle quote A) e B) di pensione determinate con i criteri sopraindicati costituira' l'importo di pensione spettante. 9 - Casi particolari di calcolo 9.1 - Pensione di invalidita' per causa di servizio. Com'e' noto, a norma dell'art. 20 primo comma, della legge n. 1450/1956 e del quinto comma dello stesso articolo, come modifi- cato dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 672/1973, la pensione di invalidita' per causa di servizio non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione pensionabile, cioe' a sedici quarantesimi di tale retribuzione. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, per le quali vengono determinate, ai fini del calcolo della pensione spettante, due distinte quote, l'eventuale maggiorazione necessaria per raggiungere la suddetta anzianita' deve essere aggiunta all'anzianita' da utilizzare per il calcolo della quota B) di pensione. 9.2 - Pensione di anzianita' A norma dell'art. 10 della legge n. 672/1973 l'importo della pensione di anzianita' a carico del Fondo telefonici, per gli iscritti che facciano valere meno di 39 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione al Fondo deve essere diminuito in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile ed e' aumentato nella stessa misura dello 0,50 per cento, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36. Per le pensioni di anzianita' con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, per le quali si determinano due distinte retribu- zioni pensionabili, la disposizione in questione deve essere applicata con riferimento alla retribuzione della quota B) di pensione; cio' sempreche', ovviamente, debba esser determinata tale quota. Si ritiene utile riportare il seguente esempio. Decorrenza della pensione: novembre 1993 iscritto: uomo di anni 57 alla data suddetta periodo di contribuzione al Fondo: anni 38 anticipo pensione: anni 3 percentuale da detrarre per anticipo eta': 0,50% x 3 = 1,50% 39 contribuzione oltre i 36 anni: anni 2 differenza tra percentuale da detrarre e percentuale da aggiun- gere: - 1,50% + 1% = 0,50% Retribuzione pensionabile quota A): œ. 30.0 .000 Retribuzione pensionabile quota B): œ. 29.000 .000 Non si procede al calcolo della quota B) di pensione, in quanto al 31/12/1992 e' stata gia' maturata l'anzian ita' massima. La disposizione dell'art. 10 della legge n. 672 si applica pertanto con riferimento alla retribuzion e pensionabile della quota A). 30.000.000 x 0,50% = œ. 150.000 (importo da detrarre) 30.000.000 x 36 = œ. 27.000.000 (pensione di vecchiaia 40 corrispondente a 36 anni di anzianita') œ. 27.000.000 - 150.000 = 26.850.000 (importo annuo spettante) 9.3 - Importo massimo di pensione liquidabile A norma dell'articolo 20 della legge n. 1450/1956, l'importo massimo di pensione liquidabile nel Fondo Telefonici e' pari al 90 per cento della retribuzione pensionabile cioe' a 36/40 della retribuzione stessa. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, il "taglio" dell'anzianita' contributiva eventualmente eccedente il limite di 36 anni deve essere effettuato con riferimento all'anzianita' della quota B di pensione. PARTE QUARTA FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO 1 - Pensione di vecchiaia Per le pensioni di vecchiaia a carico del Fondo Autoferrotranvieri, tenuto conto che in base alla normativa previgente erano richiesti i medesimi requisiti di eta' previsti per l'AGO (art. 10 L. 28 luglio 1961, n. 830) trovano applicazione, a partire dal 1 gennaio 1994, i nuovi limiti di eta' di cui alla tabella A allegata al decreto 503. 40 Trova inoltre applicazione per tali pensioni l'elevazione graduale del requisito contributivo prima previsto in 15 anni, di cui all'art. 2 del decreto n. 503; pertanto, a decorrere dall'1.1.1993 e fino al 31.12.1994, per il conseguimento di detta pensione occorrono 16 anni di contribuzione, per il biennio 1995-1996 17 anni di contribuzione, e cosi' via. 2 - Pensione di vecchiaia anticipata In conseguenza delle modifiche introdotte dall'art. 1 del decreto n. 503 in materia di pensionamento per vecchiaia per cio' che concerne i requisiti contributivi, il collocamento anticipato in quiescenza (art. 11 Legge n. 830/1961) puo' essere chiesto dall'Azienda nei confronti degli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello mancante al compimento dell'eta' pensionabile, formi un totale non inferiore agli anni di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia. Per gli anni 1993 e 1994 sono pertanto richiesti anche per tale pensionamento 16 anni. Si fa riserva di istruzioni per quanto concerne i nuovi requisiti di eta' per le pensioni in argomento con decorrenza successiva al 1993. 3 - Pensione anticipata degli iscritti volontari Nei confronti degli iscritti volontari, per i quali, ai fini del pensionamento anticipato, era richiesto il compimento del 55 anno di eta' (art. 28 legge n. 830/1961), si fa riserva di istruzioni in ordine ai requisiti di eta' necessari ai fini del pensionamento in questione con decorrenza successiva al 1993. Per tali pensioni nulla e' innovato per quanto riguarda il requisito contributivo che era gia' fissato in 20 anni. 4 - Esclusioni dall'elevazione dei limiti di eta' (art. 5, comma 1 del decreto n. 503/1992) In virtu' del rinvio dell'art. 5, comma 1, del decreto n. 503, all'art. 1 dello stesso decreto, non trova applicazione, per le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, l'elevazione dei limiti di eta' nei confronti dei lavoratori non vedenti per i quali vengono mantenuti i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, e per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 5, l'elevazione dei limiti di eta' non si applica nei confronti del personale viaggiante iscritto al Fondo per il quale "restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992". Per l'individuazione dei soggetti rientranti nel campo di 41 applicazione della norma citata si fa riserva di successive istruzioni. 5 - Esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi (art. 6, comma 1) Trovano applicazione per le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 le esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi di cui al punto 2.1 della Parte Prima della presente circolare. Sono inoltre esclusi dall'elevazione dei requisiti contributivi i lavoratori non vedenti. 6 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro e calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori optanti (art. 5, comma4). Trovano applicazione nel Fondo l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/1982, all'art. 4 della legge n. 903/1977, all'art. 6 della legge n. 407/1990 modificato dall'articolo 1 del decreto n. 503. Per i criteri di liquidazione della pensione nei confronti degli optanti a norma degli articoli 4 della legge n. 903/1977 e 6 della legge n. 54/1982, si rinvia alla Parte Prima, punto 1.3.2, lett. A). Per quanto riguarda i criteri di liquidazione della pensione nei confronti degli optanti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 407/1990, si rinvia alla circolare n. 203 del 30 luglio 1991, con l'avvertenza che in sede di calcolo del trattamento pensionistico spettante si devono tenere presenti le innovazioni introdotte dal decreto n. 503 a far tempo dal 1 gennaio 1993, illustrate con la presente circolare. Allo scopo, poi, di garantire che attraverso il procedimento previsto dall'articolo 6 della legge n. 407 derivi effettivamente un trattamento piu' favorevole agli interessati rispetto a quello determinato con gli usuali criteri di calcolo, occorre procedere alla determinazione di un trattamento di "garanzia", da utilizzare per il raffronto, costituito dalla pensione calcolata nei limiti dell'anzianita' contributiva massima di 36 anni, quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio, se non avesse esercitato l'opzione. Sara', quindi, posto in pagamento il trattamento piu' favorevole risultante dal raffronto. 7 - Criteri di determinazione della retribuzione pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (art. 7, commi 1 e 2 e art. 13, comma 1, lett. b)) 42 7.1 - Periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile. Nel Fondo autoferrotramvieri per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, i cui titolari al 31 dicembre 1992 potevano far valere un anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile relativa alla quota B) di pensione e' determinata prendendo a riferimento il periodo degli ultimi dodici mesi di servizio previsto dalla precedente normativa, incrementato dai periodi intercorrenti tra la data del 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione. Nel caso di iscritto con anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. In via transitoria, per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 il periodo di riferimento deve essere determinato incrementando il previgente periodo di 12 mesi del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento del periodo massimo di 10 anni. Per la corretta determinazione della retribuzione pensionabile occorre tenere presenti i riflessi che la norma appena illustrata ha sulla individuazione degli elementi accessori spettanti all'iscritto, da considerare ai fini del calcolo della quota B di pensione. Come e' noto, l'art. 17 della legge n. 889/1971 stabilisce che gli elementi accessori di cui alla lettera d) dell'art. 5 della stessa legge percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio. Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto n. 503, per il calcolo della quota B di pensione la retribuzione pensionabile deve essere determinata facendo riferimento ad un periodo superiore ai dodici mesi sin qui considerati, si precisa che gli elementi accessori complessivamente percepiti dall'interessato nel nuovo piu' lungo periodo dovranno essere rapportati ad anno e, quindi, computati sulla retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40% di quelli complessivamente percepiti negli ultimi 36 mesi di servizio. Al riguardo si ritiene utile proporre i seguenti esempi riferiti ad un periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile della quota B pari a 19 mesi: 1 esempio 43 - elementi accessori complessivamente percepiti negli ultimi 19 mesi di servizio: L. 1.900.000 - elementi accessori complessivamente percepiti negli ultimi 36 mesi di servizio: L. 4.000.000 il cui 40% corrisponde a L. 1.600.000. L'importo di L. 1.900.000 rapportato ad anno (L. 1.900.000 x 12/19) e' pari a L. 1.200.000 e poiche' tale importo e' inferiore al limite di L. 1.600.000 innanzi indicato, nella retribuzione pensionabile dovra' essere computata l'intera somma di L. 1.900.000 percepita dall'interessato a titolo di elementi accessori. 2 esempio - elementi accessori complessivamente percepiti negli ultimi 19 mesi di servizio: L. 3.800.000 - elementi accessori complessivamente percepiti negli ultimi 36 mesi di servizio: L. 4.500.000 il cui 40% corrisponde a L. 1.800.000. L'importo di L. 3.800.000 rapportato ad anno (L. 3.800.000 x 12/19) e' pari a L. 2.400.000 e poiche' tale importo e' superiore a quello di L. 1.800.000 innanzi indicato, nella retribuzione pensionabile dovra' essere computato a titolo di elementi accessori tale ultima somma rapportata peraltro ai 19 mesi considerati e cioe' complessivamente a L. 2.850.000 (1.800.000 x 19/12). Si fa da ultimo presente che in considerazione delle finalita' che hanno ispirato la particolare norma dell'art. 17 della legge n. 889/1971, non dovra' piu' procedersi al calcolo sopra illustrato a partire dal momento in cui la retribuzione pensionabile verra' determinata con riferimento a un periodo pari o superiore a 36 mesi di servizio, potendosi in tal caso computare integralmente, e quindi senza nessuna eventuale decurtazione, tutte le competenze accessorie percepite dall'interessato nel periodo stesso. Per quanto ovvio si ribadisce che i particolari criteri illustrati devono essere osservati per il calcolo della quota B) di pensione. Per il calcolo della quota A), relativa alle anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1992, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti anteriormente al decreto n. 503 illustrate al punto 4.3 della Parte Seconda della circolare n. 194/1993 gia' richiamata. 7.2 - Rivalutazione delle retribuzioni. (art. 7, comma 4) Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 4.3. 44 Considerato il particolare meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile nel Fondo, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni validi per la determinazione della quota B) di pensione, di norma troveranno applicazione, per gli iscritti che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di anzianita' contributiva, a partire dalle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994 in poi, relativamente alle quali dovranno essere rivalutate le retribuzioni afferenti l'anno solare 1992, considerato che non sono soggette a rivalutazione ne' quelle dell'anno 1994 ne' quelle dell'anno 1993. Per gli iscritti con piu' di 15 anni al 31 dicembre 1992 la rivalutazione trovera' applicazione a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995, relativamente alle quali saranno rivalutate le retribuzioni dell'anno solare 1993. 7.3 - Aliquote di rendimento (art. 12) Si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 6, e si precisa che per le pensioni con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1997 da liquidare nel Fondo Autoferrotramvieri, sulla quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90% il "tetto pensionabile" previsto nell'AGO, deve essere applicata un'aliquota di rendimento pari a 1,8125 (aliquota del 2,50% prevista dalla normativa del Fondo ridotta del 27,5%). Si precisa altresi' che per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nel 1993 la predetta aliquota di rendimento dovra' essere applicata sulla parte della retribuzione pensionabile eccedente l'importo di L. 101.602.500. 8 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita' maturate entro il 31/12/1992 e successivamente a tale data. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 503, il nuovo sistema di calcolo delle pensioni trova applicazione con gradualita', essendo previsto che l'adozione dei nuovi criteri sia attuata per le anzianita' maturate dopo il 31 dicembre 1992. Nel rinviare a quanto esposto nella Parte Prima, punto 7, anche per quanto riguarda i criteri di arrotondamento delle anzianita' contributive, per una migliore comprensione dell'operativita' della disposizione di cui all'art. 13 nel Fondo Autoferrotramvieri, si ritiene utile riportare i seguenti esempi: 1) Pensione da liquidare con decorrenza 1/8/1993, in favore di un lavoratore iscritto al Fondo che possa far valere 14 anni di contribuzione fino al 31/12/1992 e 2 anni e 7 mesi di contribuzione dall'1/1/1993 al 31/7/1995. 45 Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota A di pensione relativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31.12.1992, e' costituito dagli ultimi 12 mesi antecedenti il 1 .8.1995. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota B di pensione relativa all'anzianita' contributiva maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1995, e' costituito dal periodo gia' previsto dalla previgente normativa incrementato dai 7 mesi intercorrenti tra la data del 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione (mesi 12 + 7 = mesi 19). 2) Pensione da liquidare con decorrenza 1.8.1993, in favore di un lavoratore iscritto nel Fondo che possa far valere 16 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 7 mesi di contribuzione dall'1.1.1993 al 31.7.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota A di pensione relativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31.12.1992 e' costituito dagli ultimi 12 mesi antecedenti il 1 .8.1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota B di pensione relativa all'anzianita' contributiva maturata dall'1.1.1993 al 31.7.1993 e' costituito dal periodo gia' previsto dalla previgente normativa, incrementato della meta' dei mesi intercorrenti tra l'1.1.1993 e il 31.7.1993 e cioe' di 3 mesi e 1/2, arrotondati a 3 (mesi 12 + 3 = mesi 15). La somma delle quote di pensione determinate con i criteri di cui ai precedenti punti costituira' l'importo di pensione spettante. Si ritiene, infine, utile illustrare per completezza di informazione il seguente esempio di liquidazione di trattamento pensionistico. DATI UTILI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE Iscritto nato il 31.8.1934 Cessazione dal servizio: 31.8.1996 Decorrenza pensione: 1.9.1996 Anzianita' contributiva al 31.12.92: 26 a. 10 m. 23 gg. " " dall'1.1.93 al 31.8.96: 3 a. 8 m. -- " " complessiva: 30 a. 6 m. 23 gg. Retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi antecedenti il 31.8.1996: œ. 120.000.000 46 Retribuzione pensionabile degli ultimi 34 mesi antecedenti il 31.8.1996 (12 mesi + 50% di 44 mesi intercorrenti tra l'1.1.1993 e il 31.8.1996): anno 1993 œ. 98.182.000 (riferita all'intero anno) anno 1994 œ. 100.000.000 (riferita a 12 mesi) anno 1995 œ 115.000.000 ( " " " ) anno 1996 œ. 80.000.000 (riferita a 8 mesi) Coefficienti, ipotetici, di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili validi per le pensioni con decorrenza nell'anno 1996: 1993 = 1,1000; 1994 = 1,0500; 1995 = 1,0000; 1996 = 1,000 "Tetto" pensionabile, previsto nell'AGO in via ipotetica per l'anno 1996, pari a œ. 56.000.000 e, quindi, quota di retribuzione eccedente del 90% il suddetto tetto pari a œ. 106.400.000. SVILUPPO Occorre innanzitutto procedere alla determinazione della anzianita' contributiva ante e post il 31.12.1992 da considerare ai fini del calcolo, rispettivamente, della quota A) e della quota B) della pensione complessivamente spettante all'iscritto. Nel caso in esame, utilizzando i criteri di cui alla Parte Prima, punto 7.2, si deve innanzitutto arrotondare l'anzianita' complessiva di 30 a. 6 m. e 23 gg. a 31 anni e, quindi, arrotondare ad anni 27 l'anzianita' di 26 a. 10 m. e 23 gg. e, per differenza, ad anni 4 quella di 3 a. e 8 m. Stabilite le anzianita' utili a pensione, rispettivamente, per la quota A e per la quota B, si deve procedere alla determinazione delle retribuzioni pensionabili da utilizzare per il calcolo delle predette quote di pensione. Per la quota A la retribuzione pensionabile e' pari a L. 120.000.000 (ultimi dodici mesi di servizio). Per la quota B occorre preliminarmente rivalutare la retribuzione di ciascun anno applicando i corrispondenti coefficienti di rivalutazione: 1993 L. 98.182.000 x 1,1000 = L. 108.000.000 1994 L. 100.000.000 x 1,0500 = L. 105.000.000 1995 L. 115.000.000 x 1,0000 = L. 115.000.000 1996 L. 80.000.000 x 1,0000 = L. 80.000.000 Ottenute cosi' le retribuzioni annue rivalutate, si deve procedere al calcolo della retribuzione media annua pensionabile nel modo seguente, tenendo presente che per il 1993 occorre riferire il dato annuo ai 2 mesi che vanno dall'1.11 al 31.12. 47 1993 - 108.000.000 : 12 x 2 = L. 18.000.000 ( 2 m.) 1994 - L. 100.000.000 (12 m.) 1995 - L. 115.000.000 (12 m.) 1996 - L. 80.000.000 ( 8 m.) L. 313.000.000: _______32_____ (n. mesi complessivamente considerati) retr. pens. mensile L. 9.781.250x 12 retr. pens. annua L. 117.375.000 Considerato che la retribuzione pensionabile annua di lire 117.375.000 e' superiore al limite di lire 106.400.000, corrispondente come detto in precedenza alla quota di retribuzione eccedente del 90% il "tetto pensionabile" ipotizzato per l'anno 1996, dovra' trovare applicazione relativamente all'importo di œ. 10.975.000 (œ. 117.375.000 - œ. 106.400.000) l'aliquota di rendimento dell'1,8125% in luogo di quella del 2,50%. Conseguentemente la quota B deve essere cosi' calcolata: œ. 106.400.000 x 4 x 2,50% = œ. 10.640.000 œ. 10.975.000 x 4 x 1,8125% = œ. 796.000 Totale quota B œ. 11.436.000 La quota A e' pari invece a: œ. 120.000.000 x 27 x 2,50% = œ. 81.000.000 La pensione annua complessivamente spettante all'iscritto a decorrere dall'1.9.1996 e' pertanto pari a: Quota A L. 81.000.000 Quota B L. 11.436.000 L. 92.436.000 9 - Pensioni di anzianita' (art. 8) La normativa del Fondo gia' prevede il conseguimento della pensione di anzianita' con 35 anni di contribuzione, per cui nulla e' innovato al riguardo. 10 - Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo (art.4) Trova applicazione nel Fondo l'art. 4 del decreto n. 503/1992, per cui si rinvia a quanto esposto nella Parte Prima, punto 8. 11 - Casi particolari di calcolo 48 11.1 - Pensione di invalidita' e pensione ai superstiti per causa di servizio. Com'e' noto, a norma degli artt. 12 e 13 della legge n. 830/1961 e dell'art. 20 della legge n. 889/1971, la pensione di invalidita' e ai superstiti per causa di servizio non puo' essere inferiore ai 25/40 della retribuzione pensionabile. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l'eventuale maggiorazione di anzianita' necessaria per raggiungere il suddetto periodo deve essere aggiunta all'anzianita' da utilizzare per la quota B di pensione. 11.2 - Importo massimo di pensione. A norma dell'articolo 7 della legge n. 4435/1952 l'importo massimo della pensione non puo' superare i 9/10 della retribuzione pensionabile cioe' i 36/40 della retribuzione. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l'eventuale "taglio" dell'anzianita' contributiva eccedente il limite di 36 anni deve essere operato con riferimento all'anzianita' della quota B di pensione. PARTE QUINTA AGGIORNAMENTO PROCEDURE AUTOMATIZZATE E' in corso l'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi speciali di previdenza. Nel frattempo le pensioni aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1993 continueranno ad essere liquidate, in via provvisoria, per la sola quota relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1992. Potranno peraltro essere calcolate in via definitiva le pensioni da liquidare nei confronti di assicurati che non possano far valere alcuna contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre 1992. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA 49 Allegato 1 REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 e 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503. PERIODI ANNI Dal 1.1.1993 al 31.12.1994 16 Dal 1.1.1995 al 31.12.1996 17 Dal 1.1.1997 al 31.12.1998 18 Dal 1.1.1999 al 31.12.2000 19 Dal 1.1.2001 in poi 20 503elet 50 ALLEGATO 2 CIRC. N. 46/93 Ministero del Lavoro Roma, 28 APR. 1993 e della Previdenza Sociale Direzione Generale della previdenza e assistenza Sociale Div. VII AGLI ENTI E GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI LORO SEDI Prot. N. 7/60827/L.421/92 OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Retribuzione pensionabile (art. 3, comma 5 e art. 7, comma 4) e aliquote di rendimento (art. 12). Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 di pari data, ha introdotto, in attuazione dell'articolo 3 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. In particolare, all'articolo 3, comma 5, ed all'articolo 7, comma 4, viene stabilito, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici, un nuovo meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo, mentre l'articolo 12 stabilisce la nuova disciplina delle aliquote di rendimento. Al fine di cosnentire a codesti Enti e gestioni previdenziali l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi, si ritiene opportuno fornire istruzioni, in relazione ai seguenti punti. Retribuzione pensionabile Articolo 3, comma 5 e articolo 7, comma 4 I due commi in argomento stabiliscono il meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi dei lavoratori autonomi, prevedendone l'adeguamento in misura corrispondente alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di 1 punto percentuale per ogni anno solare considerato. Si evidenzia, in via preliminare, che nulla e' innovato rispetto alla individuazione delle voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabili in base ai singoli ordinamenti. 51 Per quanto riguarda l'applicazione del gia' citato aumento di 1 punto percentuale, si precisa che tale aumento e' pari a tanti punti percentuali quanti sono gli anni intercorrenti tra l'anno solare, cui la retribuzione od il reddito si riferiscono, e quello antecedente la data di decorrenza della pensione (1). Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT risulti pari a zero, va comunque applicato l'aumento del punto percentuale in questione. Aliquote di rendimento articolo 12 Il comma 1 di tale norma ha previsto, per le pensioni dell'A.G.O. aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993, la modifica delle aliquote di rendimento delle quote di retribuzione eccedenti il "tetto pensionabile", mentre i commi 2 e 3 hanno esteso il principio di riduzione delle aliquote di rendimento a tutte le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa. Si precisa, in proposito, che il comma 2 del predetto articolo si riferisce alle gestioni pensionistiche per le quali sono previste fasce di retribuzione pensionabile cui corrispondono aliquote di rendimento decrescenti. Le aliquote di rendimento corrispondenti alle fasce di retribuzione al di sopra del limite massimo di retribuzione pensionabile sono ridotte di una percentuale pari al rapporto tra: a) la differenza in valore assoluto tra l'aliquota massima di rendimento prevista per l'A.G.O. (pari a 2) e le aliquote indicate nella tabella del comma 1; b) la medesima aliquota massima prevista per l'A.G.O. 2) Fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti e le eventuali maggiori percentuali di riduzione rispetto a quelle calcolate per l'assicurazione generale obbligatoria (queste ultime riportate nell'allegato n. 3), il procedimento di riduzione sopra descritto, non opera, in ogni caso, nelle ipotesi specificamente indicate nel medesimo comma 2. ------------------------- 1) Per maggiore chiarificazione, si rinvia alla formula di cui all'allegato n. 1 e alla tabella contenente i coefficienti finali di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1993 (allegato 2). 2) Per la determinazione delle percentuali di riduzione vedi l'allegato n. 3. 52 Il comma 3 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'A.G.O. che non prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo indicato al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione previste al comma 2. Si precisa, in proposito, che, dovendosi estendere il criterio di riduzione delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione piu' elevata tra quelle previste alla tabella del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1993, e per il primo quinquennio di durata (1993-1997), il meccanismo di riduzione dell'aliquota di rendimento trova applicazione solo sulla quota di retribuzione eccedente del 90% il "tetto pensionabile" previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (3). Tale aliquota di rendimento si determina, in sostanza, riducendo del 27,5% (pari a meta' della percentuale di riduzione - 55% - dell'aliquota di rendimento corrispondente alla fascia di retribuzione piu' elevata di cui alla tabella del comma 1) le aliquote previste dai vari regimi pensionistici. Si fa presente, peraltro, che da questo calcolo non puo' comunque derivare la determinazione di aliquote di rendimento inferiori a quelle gia' stabilite alla tabella del comma 1. IL MINISTRO CRISTOFORI ---------------------------- 3) Dato il "tetto pensionabile" previsto nell'A.G.O. pari a œ. 53.475.000 per il 1993, la quota di retribuzione eccedente del 90% il suddetto "tetto" e' pari a œ. 101.602.500. 53 Allegato 1 FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Indicanto con Rt la variazione - tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione - dell'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati; con n il numero di anni intercorrenti tra l'anno precedente quello di decorrenza della pensione e l'anno considerato e con Pt= n x 0,01 l'aumento percentuale per ogni anno considerato, il coefficiente finale di rivalutazione Ct per ognuno degli anni presi in esame sara' dato da: Ct = Rt x (1 + Pt) che e' possibile esprimere anche nella forma di: Ct = Rt x (1 + Pt) Allegato 2 (Art.3, c.5 e art.7, c.4) COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (Ct) DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VALIDI PER L'ANNO 1993 +------------------------------=------------------------------+ - ANNO - COEFFICIENTE - ANNO - COEFFICIENTE - - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE - ---------------+---------------+--------------+----------------------------- - 1920 - 2.225,9777 - 1957 - 22,1693 - - 1921 - 1.870,5676 - 1958 - 20,9990 - - 1922 - 1.870,8502 - 1959 - 20,9298 - - 1923 - 1.870,6820 - 1960 - 20,2351 - - 1924 - 1.796,3754 - 1961 - 19,5115 - - 1925 - 1.589,5932 - 1962 - 18,4230 - - 1926 - 1.464,7877 - 1963 - 17,0032 - - 1927 - 1.592,4987 - 1964 - 15,9270 - - 1928 - 1.707,9419 - 1965 - 15,1446 - - 1929 - 1.670,8131 - 1966 - 14,7305 - - 1930 - 1.714,9252 - 1967 - 14,3271 - - 1931 - 1.886,5558 - 1968 - 14,0337 - - 1932 - 1.925,3088 - 1969 - 13,5403 - - 1933 - 2.033,4927 - 1970 - 12,7805 - - 1934 - 2.130,6738 - 1971 - 12,0720 - - 1935 - 2.087,5514 - 1972 - 11,3353 - - 1936 - 1.928,5846 - 1973 - 10,1847 - - 1937 - 1.750,5640 - 1974 - 8,4552 - - 1938 - 1.615,2364 - 1975 - 7,1550 - - 1939 - 1.536,8669 - 1976 - 6,0881 - - 1940 - 1.308,3341 - 1977 - 5,1106 - - 1941 - 1.123,2913 - 1978 - 4,5044 - - 1942 - 965,4233 - 1979 - 3,8586 - - 1943 - 571,8404 - 1980 - 3,1569 - - 1944 - 127,8152 - 1981 - 2,6358 - - 1945 - 64,4573 - 1982 - 2,2451 - - 1946 - 54,2447 - 1983 - 1,9348 - - 1947 - 33,2424 - 1984 - 1,7336 - - 1948 - 31,1797 - 1985 - 1,5816 - - 1949 - 30,5161 - 1986 - 1,4767 - - 1950 - 30,7150 - 1987 - 1,3982 - - 1951 - 27,7987 - 1988 - 1,3194 - - 1952 - 26,4767 - 1989 - 1,2258 - - 1953 - 25,7855 - 1990 - 1,1440 - - 1954 - 24,9297 - 1991 - 1,0646 - - 1955 - 24,0732 - 1992 - 1,0000 - - 1956 - 22,7648 - 1993 - 1,0000 - +-------------------------------------------------------------+ 54 Allegato n. 3 PERCENTUALI DI RIDUZIONE DERIVANTI DAL RAFFRONTO TRA L'ALIQUOTA MASSIMA DI RENDIMENTO PREVISTA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E LE ALIQUOT DECRESCENTI DI RENDIMENTO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.LGS. 503792 ----------------------------------------------------------------- Aliquota Aliquote Differenze PERCENTUALI massima di decrescenti tra aliquota DI RIDUZIONE rendimento di rendimento massima e RISPETTO prevista di cui all' aliquote ALL'ALIQUOTA nell'a.g.o. art. 12, c. 1, decrescenti MASSIMA DI d.lgs.503/92 RENDIMENTO Am Ad Am-Ad Am - Ad x 100 Am 2 1,60 0,4 20 % 2 1,35 0,65 32,5 % 2 1,10 0,9 45 % 2 0,90 1,1 55 % ----------------------------------------------------------------