911112 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Circolare n. 256 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge 23 luglio 1991, n. 223. Norme in materia di integrazioni salariali ordinarie. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Roma, 7 novembre 1991 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 256 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi Allegato 1 e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 23 luglio 1991, n. 223. Norme in materia di integrazioni salariali ordinarie. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. La legge in oggetto reca varie disposizioni innovative riguardanti le integrazioni salariali ordinarie per la cui applicazione si forniscono le seguenti istruzioni. 1) Limite massimo mensile L'art. 14, comma 1, assoggetta tutti i trattamenti di integrazione salariale, con esclusione del trattamento previsto per i contratti di solidarieta', al limite massimo mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni. Sono quindi estese agli interventi ordinari, con i limiti appresso indicati, le disposizioni gia' operanti in materia per le integrazioni salariali straordinarie. Per la pratica applicazione di tale disposizione si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982 (1). Per quanto riguarda le situazioni non soggette all'applicazione del limite massimo mensile, si precisa che le esclusioni riguardano: a) i primi sei mesi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie; b) i trattamenti concessi per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Circa il punto a), tenuto conto delle finalita' della disposizione, si precisa che il periodo di sei mesi durante il quale le integrazioni salariali vanno corrisposte in misura intera deve determinarsi con riferimento all'azienda e piu' esattamente alla unita' produttiva cui sono addetti i lavoratori interessati. Si ritiene inoltre che l'esonero dall'applicazione del limite massimo debba riguardare i primi sei mesi (26 settimane) consecutivi di effettiva fruizione a partire dal 12.8.1991. Le imprese dell'edilizia e affini, per le autorizzazioni conseguenti ad eventi meteorologici, anche dopo i primi sei mesi di esonero dal limite potranno continuare a corrispondere le integrazioni salariali in misura intera, mentre le imprese non edili, comprese quelle addette alla escavazione di materiali lapidei, anche nella ipotesi di autorizzazioni rilasciate per eventi meteorologici, dovranno corrispondere le integrazioni salariali nei limiti del massimale mensile. 2) Impiegati e quadri In base al disposto dell'art. 14, comma 2, della legge, le disposizioni vigenti concernenti le integrazioni salariali ordinarie ai lavoratori con qualifica di operai dipendenti da aziende industriali e agricole, da aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' da aziende esercenti attivita' di escavazione di materiali lapidei, sono estese agli impiegati e ai quadri. In particolare per gli impiegati e i quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri (art. 3 legge 15 giugno 1984, n. 240) si fa riserva di istruzioni. Si evidenzia che l'evento che determina la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dei lavoratori in parola puo' essere comune agli operai ovvero proprio degli impiegati e dei quadri. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione relativamente alla posizione degli impiegati e dei quadri, si dispone che le richieste riguardanti tali lavoratori vengano formulate in modo specifico, utilizzando un apposito modulo di domanda. In attesa che siano apportate al modulario in uso le opportune modifiche, dovranno essere adoperati i moduli relativi agli operai apponendo sul frontespizio la seguente dicitura: "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)". Per l'acquisizione nella procedura automatizzata delle domande e delle autorizzazioni relative agli impiegati e ai quadri dipendenti da imprese non agricole sono state apportate le seguenti variazioni alla procedura stessa: - Nel pannello iniziale di acquisizione dati relativi alla domanda, e' stata inserita la richiesta "IMPIEGATI (S/N)" alla quale deve essere risposto "S" se la domanda si riferisce agli impiegati. In questo caso i pannelli successivi evidenzieranno, in luogo della dicitura "operai", la dicitura "impiegati". - I documenti prodotti dalle varie fasi della procedura sono modificati in modo da evidenziare, in caso di domanda riferita ad impiegati, le opportune relative diciture. - Alle statistiche normalmente prodotte dalla procedura ne e' stata aggiunta una relativa esclusivamente alle domande ed autorizzzazioni aventi per oggetto impiegati. Questo aggiornamento e' momentaneamente operativo solo nella fase di stampa, ma verra' quanto prima esteso anche alla visualizzazione. 3) Lavoratori agricoli Le disposizioni, illustrate ai precedenti paragrafi 1) e 2), si applicano, ovviamente, anche nei confronti dei lavoratori agricoli. In proposito, si forniscono le seguenti, ulteriori precisazioni. a) Limite massimo mensile Poiche', per i lavoratori agricoli, le integrazioni salariali vengono concesse in relazione non a ore ma a giornate intere di sospensione, per determinare il limite da applicare, l'importo massimo mensile del trattamento deve essere diviso per il numero delle giornate lavorative, nonche' delle festivita' infrasettimanali ricadenti nel mese considerato ed il risultato, cosi' ottenuto, deve essere moltiplicato per il numero delle giornate di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali sono state concesse le integrazioni salariali. Anche nel settore dell'agricoltura il massimale non trova applicazione per le richieste di intervento conseguenti ad eventi meteorologici nonche' per i primi sei mesi (pari a 156 giorni) consecutivi di fruizione del trattamento ordinario. Pertanto, il massimale stesso sara' applicabile in ipotesi del tutto eccezionali. Le integrazioni salariali dovranno, invece, essere sempre erogate nei limiti del massimale nei casi in cui la prestazione non rientra nel concetto di trattamento "ordinario" in quanto prevista per cause particolari e da specifiche disposizioni di legge. Tali ipotesi sono riscontrabili negli interventi conseguenti all'afta epizootica ed altre malattie epizootiche di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218 (2) nonche' in quelli previsti ai commi 1 (sospensione dell'attivita' per riconversione e ristrutturazione aziendale) e 4 (sospensione per "eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche") dell'art. 21 della legge in oggetto, in merito ai quali verranno emanate apposite istruzioni. b) Impiegati e quadri L'art. 14, comma 2, dispone, come gia' detto, l'estensione agli impiegati e quadri delle disposizioni concernenti le integrazioni salariali "ordinarie". In mancanza di una esplicita estensione agli impiegati del trattamento previsto dall'art. 9 della legge 218/1988 (afta epizootica), come invece stabilito dall'art. 21 della legge 223/91, commi 1 e 4, e poiche' il suddetto trattamento non puo' essere considerato "ordinario", lo stesso resta limitato agli operai. Anche per gli impiegati e quadri, ai fini della concessione delle integrazioni salariali, devono ricorrere le condizioni previste dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (3) e, quindi, deve trattarsi di lavoratori con contratto a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Per quanto concerne la richiesta di integrazione salariale, i datori di lavoro agricoli utilizzeranno il mod. I.S. Agr. 1, contraddistinto dalla dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)", corredato dei mod. I.S. Agr. 1 bis e di una dichiarazione dello stesso datore di lavoro o del legale rappresentante dell'azienda dalla quale risulti: che i dipendenti rivestono la qualifica di impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che sussiste un impegno contrattuale a tutti gli effetti a far loro svolgere almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro; se i dipendenti sono titolari di pensione e, in caso positivo, l'importo delle trattenute giornaliere da effettuare; le detrazioni di imposta da operare. I datori di lavoro, ai fini dell'erogazione da parte delle Sedi dei trattamenti di famiglia, dovranno, altresi', comunicare, sulla base della documentazione in loro possesso: a) l'importo spettante ai lavoratori a titolo di assegno per il nucleo familiare; b) il numero dei componenti il nucleo familiare; c) il reddito familiare; d) gli eventuali aumenti dei limiti di reddito dovuti per particolari condizioni dei componenti il nucleo. 4) Decorrenza L'art. 22, comma 4, stabilisce che l'art. 14, concernente la applicazione del limite massimo mensile alle integrazioni salariali e la estensione del trattamento ordinario agli impiegati e ai quadri, si applica alle prestazioni successive alla data di entrata in vigore della legge concesse in base a domanda presentata dopo tale data. La decorrenza della normativa di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) e' quindi determinata da due elementi: il primo e' dato dalla presentazione della domanda che deve risultare posteriore all'11 agosto 1991; il secondo riguarda il periodo per il quale il trattamento e' richiesto. Difatti la nuova normativa si applica, per le imprese agricole, alle giornate successive alla predetta data dell'11 agosto 1991, e, per le imprese non agricole, a decorrere dalla settimana avente inizio il giorno 12 agosto 1991. 5) Concorso del trattamento ordinario di integrazioni salariali con il trattamento straordinario Ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 11, il trattamento ordinario concesso per situazioni temporanee di mercato concorre nella determinazione della durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per le imprese non agricole che non puo' essere superiore a 36 mesi nel corso del quinquennio; inoltre, per i periodi per i quali e' stata autorizzata la erogazione delle integrazioni salariali ordinarie per situazioni temporanee di mercato, non puo' essere avanzata richiesta di concessione del trattamento straordinario. Trattasi di situazioni alle quali e' applicabile il disposto dell'art. 1, n. 1 lett. b, della legge n. 164/75, situazioni che nella compilazione delle richieste sono indicate, in genere, come "mancanza di lavoro, di ordini o commesse", "esaurimento della disponibilita' del magazzino" o "saturazione delle scorte". L'evidenza di tali causali consentira' di fornire agli Uffici regionali del lavoro le notizie istruttorie riguardanti le domande di trattamento straordinario di integrazioni salariali. A tal fine sara' quanto prima messo a disposizione un apposito programma che consentira' di effettuare particolari ricerche nell'archivio domande/autorizzazioni, selezionando le informazioni in base a parametri forniti dall'operatore ed in particolare di individuare le autorizzazioni rilasciate per le suddette causali. Si sottolinea, peraltro, l'assoluta esigenza che, in fase di acquisizione delle domande, vengano digitati esattamente i "codici causa". Si precisa che le su richiamate disposizioni di cui trattamento straordinario di integrazione salariale; nulla invece e' innovato per le richieste di integrazioni salariali ordinarie, le quali continueranno ad essere esaminate e definite secondo la vigente normativa ad esse applicabile. 6) Istruzioni contabili I trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di cui trattasi a favore degli impiegati e quadri, trattandosi di una estensione del campo di applicazione della normativa vigente in materia, dovranno essere rilevati ai conti esistenti cui vengono imputati i trattamenti erogati agli operai. Per la rilevazione, invece, degli assegni per il nucleo familiare connessi con le integrazioni salariali a favore degli impiegati e quadri delle imprese agricole, si e' reso necessario istituire i conti PTD 30/11 e PTD 30/71 (v. allegato n. 1), considerato che gli assegni stessi verranno corrisposti, mediante la procedura di liquidazione diretta unitamente alle suddette integrazioni salariali, fermo restando che queste ultime saranno imputate agli attuali conti PTI 30/13 e PTI 30/73. Conseguentemente, ai conti PTR 10/30 e PTR 10/50, ai quali e' stata opportunamente variata la denominazione (v. allegato n. 1), verranno rilevati, rispettivamente, anche i debiti verso gli impiegati e quadri per trattamenti sostitutivi della retribuzione e per somme non riscosse a tale titolo dai suddetti beneficiari, compresi eventuali assegni per il nucleo familiare connessi con le prestazioni in argomento. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA -------------------------- (1) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 191. (2) Circolare n. 195 del 20.9.1988, "Atti Ufficiali" 1988, pag. 2210. (3) V. "Atti Ufficiali 1972, pag. 1925. ALL. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : PTD 30/11 Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori dell'agricoltura, di competenza degli anni precedenti. Denominazione abbreviata : ANF connessi tratt. sost. retrib. lav. agric. - A.P. Tipo variazione : I Codice conto : PTD 30/71 Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori dell'agricoltura, di competenza dell'anno in corso. Denominazione abbreviata : ANF connessi tratt. sost. retrib. lav. agric. - A.C. Tipo variazione : V Codice conto : PTR 10/30 Denominazione completa : Debiti per trattamenti sostitutivi della retribuzione e connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori dell'agricoltura, rimasti da pagare. Denominazione abbreviata : Deb. per tratt. sost. retrib. e connessi ANF lav. agr. Tipo variazione : V Codice conto : PTR 10/50 Denominazione completa : Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per trattamenti sostitutivi della retribuzione e connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori dell'agricoltura. Denominazione abbreviata : Deb. somme non risc. per tratt. sost. retrib. e ANF agr.