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911112
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per i Servizi di
Ragioneria e Finanza
Circolare n. 256
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge  23  luglio  1991,  n. 223. Norme  in materia di
integrazioni salariali ordinarie. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per i Servizi di
Ragioneria e Finanza
Roma, 7 novembre 1991    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 256         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
Allegato 1               e, per conoscenza,
                         Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge  23  luglio  1991,  n. 223. Norme  in materia di
         integrazioni salariali ordinarie. Istruzioni contabili.
         Variazioni al piano dei conti.
         La legge in oggetto reca varie disposizioni innovative
riguardanti le integrazioni salariali ordinarie per la cui
applicazione si forniscono le seguenti istruzioni.
1) Limite massimo mensile
         L'art. 14, comma 1, assoggetta tutti i trattamenti di
integrazione salariale, con esclusione del trattamento previsto
per i contratti di solidarieta', al limite massimo mensile
previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive
modificazioni.
         Sono quindi estese agli interventi ordinari, con i
limiti appresso indicati, le disposizioni gia' operanti in
materia per le integrazioni salariali straordinarie.
         Per la pratica applicazione di tale disposizione si
richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 50 G.S. del 21
gennaio 1982 (1).
         Per quanto riguarda le situazioni non soggette
all'applicazione del limite massimo mensile, si precisa che le
esclusioni riguardano:
a) i primi sei mesi di fruizione delle integrazioni salariali
   ordinarie;
b) i trattamenti concessi per intemperie stagionali nei settori
   dell'edilizia e dell'agricoltura.
         Circa il punto a), tenuto conto delle finalita' della
disposizione, si precisa che il periodo di sei mesi durante il
quale le integrazioni salariali vanno corrisposte in misura
intera deve determinarsi con riferimento all'azienda e piu'
esattamente alla unita' produttiva cui sono addetti i lavoratori
interessati.
         Si ritiene inoltre che l'esonero dall'applicazione
del limite massimo debba riguardare i primi sei mesi (26
settimane) consecutivi di effettiva fruizione a partire dal
12.8.1991.
         Le imprese dell'edilizia e affini, per le
autorizzazioni conseguenti ad eventi meteorologici, anche dopo i
primi sei mesi di esonero dal limite potranno continuare a
corrispondere le integrazioni salariali in misura intera, mentre
le imprese non edili, comprese quelle addette alla escavazione
di materiali lapidei, anche nella ipotesi di autorizzazioni
rilasciate per eventi meteorologici, dovranno corrispondere le
integrazioni salariali nei limiti del massimale mensile.
2) Impiegati e quadri
         In base al disposto dell'art. 14, comma 2, della
legge, le disposizioni vigenti concernenti le integrazioni
salariali ordinarie ai lavoratori con qualifica di operai
dipendenti da aziende industriali e agricole, da aziende
industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' da
aziende esercenti attivita' di escavazione di materiali
lapidei, sono estese agli impiegati e ai quadri.
         In particolare per gli impiegati e i quadri con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle cooperative che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici propri (art. 3 legge 15 giugno 1984, n. 240) si fa
riserva di istruzioni.
         Si evidenzia che l'evento che determina la sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa dei lavoratori in parola
puo' essere comune agli operai ovvero proprio degli impiegati e
dei quadri.
         Al fine di acquisire i necessari elementi di
valutazione relativamente alla posizione degli impiegati e dei
quadri, si dispone che le richieste riguardanti tali lavoratori
vengano formulate in modo specifico, utilizzando un apposito
modulo di domanda.
         In attesa che siano apportate al modulario in uso le
opportune modifiche, dovranno essere adoperati i moduli relativi
agli operai apponendo sul frontespizio la seguente dicitura:
"Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)".
         Per l'acquisizione nella procedura automatizzata
delle domande e delle autorizzazioni relative agli impiegati
e ai quadri dipendenti da imprese non agricole sono state
apportate le seguenti variazioni alla procedura stessa:
-   Nel pannello iniziale di acquisizione dati relativi alla
    domanda, e' stata inserita la richiesta "IMPIEGATI (S/N)"
    alla quale deve essere risposto "S" se la domanda si
    riferisce agli impiegati. In questo caso i pannelli
    successivi evidenzieranno, in luogo della dicitura "operai",
    la dicitura "impiegati".
-   I documenti prodotti dalle varie fasi della procedura sono
    modificati in modo da evidenziare, in caso di domanda
    riferita ad impiegati, le opportune relative diciture.
-   Alle statistiche normalmente prodotte dalla procedura ne e'
    stata aggiunta una relativa esclusivamente alle domande ed
    autorizzzazioni aventi per oggetto impiegati. Questo
    aggiornamento e' momentaneamente operativo solo nella fase
    di stampa, ma verra' quanto prima esteso anche alla
    visualizzazione.
3) Lavoratori agricoli
         Le disposizioni, illustrate ai precedenti paragrafi 1)
e 2), si applicano, ovviamente, anche nei confronti dei
lavoratori agricoli.
         In proposito, si forniscono le seguenti, ulteriori
precisazioni.
a) Limite massimo mensile
         Poiche', per i lavoratori agricoli, le integrazioni
salariali vengono concesse in relazione non a ore ma a giornate
intere di sospensione, per determinare il limite da applicare,
l'importo massimo mensile del trattamento deve essere diviso per
il numero delle giornate lavorative, nonche' delle festivita'
infrasettimanali ricadenti nel mese considerato ed il risultato,
cosi' ottenuto, deve essere moltiplicato per il numero delle
giornate di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali sono
state concesse le integrazioni salariali.
         Anche nel settore dell'agricoltura il massimale non
trova applicazione per le richieste di intervento conseguenti ad
eventi meteorologici nonche' per i primi sei mesi (pari a 156
giorni) consecutivi di fruizione del trattamento ordinario.
Pertanto, il massimale stesso sara' applicabile in ipotesi del
tutto eccezionali.
         Le integrazioni salariali dovranno, invece, essere
sempre erogate nei limiti del massimale nei casi in cui la
prestazione non rientra nel concetto di trattamento
"ordinario" in quanto prevista per cause particolari e da
specifiche disposizioni di legge. Tali ipotesi sono
riscontrabili negli interventi conseguenti all'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche di cui all'art. 9
della legge 2 giugno 1988, n. 218 (2) nonche' in quelli
previsti ai commi 1 (sospensione dell'attivita' per
riconversione e ristrutturazione aziendale) e 4 (sospensione
per "eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche")
dell'art. 21 della legge in oggetto, in merito ai quali
verranno emanate apposite istruzioni.
b) Impiegati e quadri
         L'art. 14, comma 2, dispone, come gia' detto,
l'estensione agli impiegati e quadri delle disposizioni
concernenti le integrazioni salariali "ordinarie".
         In mancanza di una esplicita estensione agli impiegati
del trattamento previsto dall'art. 9 della legge 218/1988 (afta
epizootica), come invece stabilito dall'art. 21 della legge
223/91, commi 1 e 4, e poiche' il suddetto trattamento non puo'
essere considerato "ordinario", lo stesso resta limitato agli
operai.
         Anche per gli impiegati e quadri, ai fini della
concessione delle integrazioni salariali, devono ricorrere le
condizioni previste dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457 (3) e, quindi, deve trattarsi di lavoratori con contratto a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.
         Per quanto concerne la richiesta di integrazione
salariale, i datori di lavoro agricoli utilizzeranno il mod.
I.S. Agr. 1, contraddistinto dalla dicitura "Legge n.
223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)", corredato
dei mod. I.S. Agr. 1 bis e di una dichiarazione dello stesso
datore di lavoro o del legale rappresentante dell'azienda
dalla quale risulti: che i dipendenti rivestono la qualifica
di impiegati o quadri con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e che sussiste un impegno contrattuale a tutti
gli effetti a far loro svolgere almeno 181 giornate annue di
effettivo lavoro; se i dipendenti sono titolari di pensione
e, in caso positivo, l'importo delle trattenute giornaliere
da effettuare; le detrazioni di imposta da operare.
         I datori di lavoro, ai fini dell'erogazione da parte
delle Sedi dei trattamenti di famiglia, dovranno, altresi',
comunicare, sulla base della documentazione in loro possesso:
a)  l'importo spettante ai lavoratori a titolo di assegno per il
    nucleo familiare;
b)  il numero dei componenti il nucleo familiare;
c)  il reddito familiare;
d)  gli eventuali aumenti dei limiti di reddito dovuti per
    particolari condizioni dei componenti il nucleo.
4) Decorrenza
         L'art. 22, comma 4, stabilisce che l'art. 14,
concernente la applicazione del limite massimo mensile alle
integrazioni salariali e la estensione del trattamento
ordinario agli impiegati e ai quadri, si applica alle
prestazioni successive alla data di entrata in vigore della
legge concesse in base a domanda presentata dopo tale data.
         La decorrenza della normativa di cui ai precedenti
paragrafi 1) e 2) e' quindi determinata da due elementi: il
primo e' dato dalla presentazione della domanda che deve
risultare posteriore all'11 agosto 1991; il secondo riguarda
il periodo per il quale il trattamento e' richiesto.
         Difatti la nuova normativa si applica, per le imprese
agricole, alle giornate successive alla predetta data dell'11
agosto 1991, e, per le imprese non agricole, a decorrere dalla
settimana avente inizio il giorno 12 agosto 1991.
5)  Concorso del trattamento ordinario di integrazioni
    salariali con il trattamento straordinario
         Ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 11, il trattamento
ordinario concesso per situazioni temporanee di mercato concorre
nella determinazione della durata massima del trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto per le imprese
non agricole che non puo' essere superiore a 36 mesi nel corso
del quinquennio; inoltre, per i periodi per i quali e' stata
autorizzata la erogazione delle integrazioni salariali ordinarie
per situazioni temporanee di mercato, non puo' essere avanzata
richiesta di concessione del trattamento straordinario.
         Trattasi di situazioni alle quali e' applicabile il
disposto dell'art. 1, n. 1 lett. b, della legge n. 164/75,
situazioni che nella compilazione delle richieste sono
indicate, in genere, come "mancanza di lavoro, di ordini o
commesse", "esaurimento della disponibilita' del magazzino"
o "saturazione delle scorte". L'evidenza di tali causali
consentira' di fornire agli Uffici regionali del lavoro le
notizie istruttorie riguardanti le domande di trattamento
straordinario di integrazioni salariali.
         A tal fine sara' quanto prima messo a disposizione
un apposito programma che consentira' di effettuare
particolari ricerche nell'archivio domande/autorizzazioni,
selezionando le informazioni in base a parametri forniti
dall'operatore ed in particolare di individuare le
autorizzazioni rilasciate per le suddette causali. Si
sottolinea, peraltro, l'assoluta esigenza che, in fase di
acquisizione delle domande, vengano digitati esattamente i
"codici causa".
         Si precisa che le su richiamate disposizioni di cui
trattamento straordinario di integrazione salariale; nulla
invece e' innovato per le richieste di integrazioni
salariali ordinarie, le quali continueranno ad essere
esaminate e definite secondo la vigente normativa ad esse
applicabile.
6) Istruzioni contabili
         I trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla legge di cui trattasi a favore degli impiegati e
quadri, trattandosi di una estensione del campo di
applicazione della normativa vigente in materia, dovranno
essere rilevati ai conti esistenti cui vengono imputati i
trattamenti erogati agli operai.
         Per la rilevazione, invece, degli assegni per il nucleo
familiare connessi con le integrazioni salariali a favore degli
impiegati e quadri delle imprese agricole, si e' reso necessario
istituire i conti PTD 30/11 e PTD 30/71 (v. allegato n. 1),
considerato che gli assegni stessi verranno corrisposti,
mediante la procedura di liquidazione diretta unitamente alle
suddette integrazioni salariali, fermo restando che queste
ultime saranno imputate agli attuali conti PTI 30/13 e PTI
30/73.
         Conseguentemente, ai conti PTR 10/30 e PTR 10/50, ai
quali e' stata opportunamente variata la denominazione (v.
allegato n. 1), verranno rilevati, rispettivamente, anche i
debiti verso gli impiegati e quadri per trattamenti sostitutivi
della retribuzione e per somme non riscosse a tale titolo dai
suddetti beneficiari, compresi eventuali assegni per il nucleo
familiare connessi con le prestazioni in argomento.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to BILLIA
--------------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 191.
(2) Circolare n. 195 del 20.9.1988, "Atti Ufficiali" 1988,
    pag. 2210.
(3) V. "Atti Ufficiali 1972, pag. 1925.
                                                 ALL. 1
              VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         :    I
Codice conto            :    PTD 30/11
Denominazione completa  :    Assegni per il nucleo familiare
                             connessi con i trattamenti
                             sostitutivi della retribuzione ai
                             lavoratori dell'agricoltura, di
                             competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata :   ANF connessi tratt. sost. retrib.
                        lav. agric. - A.P.
Tipo variazione         :    I
Codice conto            :    PTD 30/71
Denominazione completa  :    Assegni per il nucleo familiare
                             connessi con i trattamenti
                             sostitutivi della retribuzione ai
                             lavoratori dell'agricoltura, di
                             competenza dell'anno in corso.
Denominazione abbreviata :   ANF connessi tratt. sost. retrib.
                             lav. agric. - A.C.
Tipo variazione         :    V
Codice conto            :    PTR 10/30
Denominazione completa  :    Debiti per trattamenti sostitutivi
                             della retribuzione e connessi
                             assegni per il nucleo familiare ai
                             lavoratori dell'agricoltura,
                             rimasti da pagare.
Denominazione abbreviata :   Deb. per tratt. sost. retrib. e
                             connessi ANF lav. agr.
Tipo variazione         :    V
Codice conto            :    PTR 10/50
Denominazione completa :     Debiti per somme non riscosse dai
                             beneficiari per trattamenti
                             sostitutivi della retribuzione e
                             connessi  assegni per il nucleo
                             familiare ai lavoratori
                             dell'agricoltura.
Denominazione abbreviata :   Deb. somme non risc. per tratt.
                             sost. retrib. e ANF agr.