891212 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 260 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Art. 3 del D.L. 1.4.1989, n. 120, convertito nella legge 15.5.1989, n. 181. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 11 dicembre 1989 Circolare n. 260 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Art. 3 del D.L. 1.4.1989, n. 120, convertito nella legge 15.5.1989, n. 181. Il D.L. 1.4.1989, n. 120 (G.U. 3.4.1989, n. 77), convertito con modificazioni nella legge 15.5.1989, n. 181 (G.U. 23.5.1989, n. 118), prevede, tra l'altro, all'art. 3, agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico specificate all'art. 1. Le agevolazioni consistono: a) nel pagamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti, relativamente alla parte a carico del datore di lavoro, per un periodo di trentasei mesi (il minor gettito contributivo per il F.P.L.D. e' posto a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari della Cassa Integrazione Guadagni); b) nell'attribuzione al datore di lavoro di un contributo pari al 15 per cento delle retribuzioni, per la durata di diciotto mesi, nei casi in cui i predetti lavoratori vengano assunti dai datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6.3.1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni (il relativo onere e' posto a carico della predetta separata contabilita'). Inoltre, per l'attuazione dell'art. 3 del D.L. in discorso, e' stato emanato il relativo Regolamento con D.M. 18.9.1989, n. 331 (G.U. n. 228, serie generale, del 29.9.1989). Si rileva in proposito che la normativa suddetta non prevede la possibilita' per i datori di lavoro di usufruire della agevolazione di cui alla lettera b) mediante il sistema del conguaglio con le contribuzioni riscosse da questo Istituto, per cui allo stato la possibilita' di tale conguaglio deve ritenersi preclusa in attesa che sulla questione intervengano gli opportuni chiarimenti. Le disposizioni che seguono riguardano pertanto al momento solo le modalita' per il versamento della contribuzione nella misura ridotta come indicato sotto la precedente lettera a) (contributo fisso stabilito per gli apprendisti relativamente alla parte a carico del datore di lavoro, per un periodo di trentasei mesi). Il predetto beneficio compete a condizione che: - si tratti di lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1 i quali fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale e siano iscritti nella lista di collocamento per essi istituita a livello regionale; - l'assunzione avvenga con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 1 mediante richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto. In base a quanto disposto dal comma 7ø dell'art. 3, come modificato dalla legge di conversione, le disposizioni si applicano fino al 31.12.1990, per cui l'assunzione deve avvenire entro tale data. Le disposizioni si applicano anche per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 1, fruenti del trattamento straordinario CIG, assunti a tempo indeterminato a far data dal 1ø gennaio 1989 e sino alla istituzione delle liste di collocamento, da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'art. 1 medesimo. Per quanto riguarda la individuazione delle imprese di cui all'art. 1, si rinvia al testuale disposto dell'articolo il quale stabilisce: "1 - Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli art. 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda. 2 - Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli artt. 2 e 3 i dipendenti dalle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurigici delle imprese di cui al comma 1ø, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione dei carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'art. 2 comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1ø gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attivita' di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1ø". Per quanto riguarda le imprese di cui al comma 1 sopra riportato si allega alla presente circolare l'elenco allegato al D.L., mentre per quanto concerne le imprese di cui al comma 2 per l'individuazione delle stesse occorrera' riferirsi anche al previsto provvedimento del CIPI. Come gia' detto, l'agevolazione di cui trattasi consiste nel pagamento per un periodo di trentasei mesi del contributo fisso per gli apprendisti per la parte a carico del datore di lavoro, mentre la contribuzione a carico del lavoratore deve essere determinata applicando l'aliquota vigente per i lavoratori comuni sulla retribuzione imponibile. Secondo quanto stabilito per i contratti di formazione e lavoro (MSG.19081 del 15.2.1985), nella quota a carico dei lavoratori non deve essere calcolata l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297. Conformemente a quanto a suo tempo, altresi', chiarito per i contratti di formazione e lavoro (circ. 2.1.1987, n. 820 RCV), anche le aziende artigiane sono tenute a corrispondere l'intero importo del contributo fisso stabilito per gli apprendisti delle aziende non artigiane. Nel caso in cui il lavoratore debba essere iscritto, secondo le norme in vigore, ad un regime pensionistico diverso dall'assicurazione IVS, dalla contribuzione dovuta a questo Istituto deve essere esclusa quella di pertinenza di tale assicurazione vale a dire L. 2.940 settimanali, quanto alla quota fissa del contributo settimanale per apprendisti (in vigore nel 1989) a carico del datore di lavoro, e l'aliquota del 7,29 per cento quale contributo a carico del dipendente. Per usufruire dell'agevolazione contributiva i datori di lavoro (diversi da quelli di cui all'art. 1 del D.L. n. 120/1989) dovranno dare comunicazione dell'assunzione alla Sede INPS competente, allegando documentazione da cui si possa evincere che l'assunzione e' avvenuta nelle condizioni prima richiamate previste dalla normativa in esame, documentazione che potra' essere costituita da dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla copia del relativo nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio, integrata, ove occorra, da ogni altro utile documento di lavoro o dichiarazione di parte o da elementi che le Sedi stesse potranno richiedere ai competenti uffici preposti al collocamento. I documenti predetti saranno custoditi dalle Sedi in modo da poter attivare gli opportuni controlli sulla regolarita' degli adempimenti contributivi. Alle aziende beneficiarie delle agevolazioni in questione sara' attribuito, a decorrere dal 1ø gennaio 1989, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5M" avente il significato di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 3 D.L. 120/1989". Per quanto riguarda la compilazione del modello di denuncia contributiva sia per l'esposizione dei contributi correnti sia per il recupero delle differenze eventualmente versate per i periodi pregressi (comunque non anteriori al mese di gennaio 1989) si forniscono le seguenti istruzioni. A) Esposizione dei contributi correnti. I datori di lavoro esporranno i dati relativi ai dipendenti in questione (numero dipendenti, giornate, retribuzioni e contribuzione per la sola quota a carico del lavoratore) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2-89, preceduti: - dalla dicitura "OP D.L. 120/89" e, nella colonna "COD", dal codice qualifica "1" unitamente al codice tipo contribuzione di nuova istituzione "55" (155) nel caso di dipendenti con la qualifica di operaio; - dalla dicitura "IMP. D.L. 120/89" e, nella colonna "COD", dal codice qualifica "2" unitamente al codice tipo contribuzione di nuova istituzione "55" (255) nel caso di dipendenti con la qualifica di impiegato. Inoltre le aziende in questione dovranno indicare l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2-89 preceduto: - dalla dicitura "CTR.APPR./20" e dal codice di nuova istituzione "S162" nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL (nel 1989 L.3462); - dalla dicitura "CTR.APPR./21" e dal codice "S163" nel caso di contributo non comprensivo della quota INAIL (nel 1989 L.3282). Nessun dato deve essere indicato elle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Nel caso in cui i lavoratori siano iscritti ad un regime pensionsitico diverso dall'assicurazione IVS, le aziende esporranno i dati relativi ai lavoratori stessi (numero dipendenti, numero giornate, retribuzione e contribuzione per la sola quota a carico del lavoratore) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2-89, preceduti: - dalla dicitura "CTR.SSN LAV." e dal codice "P170" per il versamento della quota di contribuzione per il Servizio Sanitario Nazionale a carico del lavoratore (dal 1.1.1989, o,90%); - dalla dicitura "GESCAL LAV." e dal codice "P510" per il versamento, ove dovuta, della quota di contribuzione GESCAL a carico del lavoratore (0,35%). Per il versamento della contribuzione settimanale fissa a carico del datore di lavoro (ridotta dalla quota IVS di L. 2.940 settimanali) le aziende in questione utilizzeranno i codici sopracitati "S162" e "S163" previsti per la generalita' dei datori di lavoro. B) Recupero delle differenze per i periodi pregressi. Per il recupero delle differenze di contribuzione a carico del datore di lavoro, eventualmente versate in eccedenza per i mesi pregressi (comunque non anteriori al mese di gennaio 1989), le aziende esporranno il relativo importo a credito, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM10/2-89 relativo al mese di gennaio ovvero a quello di febbraio 1990, preceduto dal codice di nuova istituzione "L159" e dalla dicitura "REC DL 129/89". Ai fini della determinazione delle differenze di contribuzione da recuperare va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi vanno detratti sia i contributi a carico dei datori di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti sia le eventuali agevolazioni poste a conguaglio a fronte dei contributi stessi. ******** Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni (Mod. O1/M) i lavoratori in questione saranno evidenziati con il codice tipo contribuzione "552" da riportare nella casella "TIPO RAPP.". IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA La presente circolare nelle more della stampa e della composizione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. ---------- ALLEGATO ELENCO PREVISTO AL COMMA 1ø DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. 1.4.1989, n. 120. Attivita' industriali triestine SPA Centro Acciai SPA Centro sviluppo materiali SPA Dalmine SPA Deltacogne SPA Deltavaldarno SPA Eurosider SPA Finsider SPA in liquidazione Icrot SPA Ilva SPA Italsider SPA in liquidazione ITA Industrie Trasformazione Acciaio SPA Itallamiere SPA Lavemetal spa Lovere Sidermeccanica SPA Nuova Deltasider SPA in liquidazione Rifinsider SPA Rivestudi SPA Se.co.sid. SPA Sicfa SPA Sidercomit SPA Siderexport SPA Sidermontaggi SPA Silca SPA ARC SIPRA Societa' Italiana Prefabbricati Acciai Sipra SPA Sisma SPA Terni acciai speciali SPA in liquidazione Tubificio Dalmine Italsider SPA Brollo Sud SPA