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891212
 SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 260
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
   PROVINCIALI
Art. 3 del D.L. 1.4.1989, n. 120, convertito nella
legge 15.5.1989, n. 181.
 SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 11 dicembre 1989
Circolare n. 260
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
                           PROVINCIALI
OGGETTO: Art. 3 del D.L. 1.4.1989, n. 120, convertito nella
         legge 15.5.1989, n. 181.
    Il D.L. 1.4.1989, n. 120 (G.U. 3.4.1989, n. 77),
convertito con modificazioni nella legge 15.5.1989, n. 181
(G.U. 23.5.1989, n. 118), prevede, tra l'altro, all'art. 3,
agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che
assumono lavoratori provenienti dalle imprese del settore
siderurgico specificate all'art. 1.
Le agevolazioni consistono:
a) nel pagamento del contributo nella misura fissa prevista
   per gli apprendisti, relativamente alla parte a carico del
   datore di lavoro, per un periodo di trentasei mesi (il
   minor gettito contributivo per il F.P.L.D. e' posto a
   carico della separata contabilita' degli interventi
   straordinari della Cassa Integrazione Guadagni);
b) nell'attribuzione al datore di lavoro di un contributo pari
   al 15 per cento delle retribuzioni, per la durata di
   diciotto mesi, nei casi in cui i predetti lavoratori
   vengano assunti dai datori di lavoro aventi titolo agli
   sgravi degli oneri sociali di cui al T.U. delle leggi sugli
   interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6.3.1978, n.
   218 e successive modificazioni ed integrazioni (il relativo
   onere e' posto a carico della predetta separata
   contabilita').
    Inoltre, per l'attuazione dell'art. 3 del D.L. in
discorso, e' stato emanato il relativo Regolamento con D.M.
18.9.1989, n. 331 (G.U. n. 228, serie generale, del
29.9.1989).
    Si rileva in proposito che la normativa suddetta non
prevede la possibilita' per i datori di lavoro di usufruire
della agevolazione di cui alla lettera b) mediante il sistema
del conguaglio con le contribuzioni riscosse da questo
Istituto, per cui allo stato la possibilita' di tale
conguaglio deve ritenersi preclusa in attesa che sulla
questione intervengano gli opportuni chiarimenti.
    Le disposizioni che seguono riguardano pertanto al momento
solo le modalita' per il versamento della contribuzione nella
misura ridotta come indicato sotto la precedente lettera a)
(contributo fisso stabilito per gli apprendisti relativamente
alla parte a carico del datore di lavoro, per un periodo di
trentasei mesi).
    Il predetto beneficio compete a condizione che:
- si tratti di lavoratori dipendenti dalle imprese di cui
  all'art. 1 i quali fruiscono del trattamento straordinario
  di integrazione salariale e siano iscritti nella lista di
  collocamento per essi istituita a livello regionale;
- l'assunzione avvenga con rapporto di lavoro a tempo
  indeterminato da parte di datori di lavoro diversi da quelli
  indicati nell'art. 1 mediante richiesta nominativa ovvero
  per passaggio diretto.
    In base a quanto disposto dal comma 7ø dell'art. 3, come
modificato dalla legge di conversione, le disposizioni si
applicano fino al 31.12.1990, per cui l'assunzione deve
avvenire entro tale data.
    Le disposizioni si applicano anche per i lavoratori delle
imprese di cui all'art. 1, fruenti del trattamento
straordinario CIG, assunti a tempo indeterminato a far data
dal 1ø gennaio 1989 e sino alla istituzione delle liste di
collocamento, da datori di lavoro diversi da quelli di cui
all'art. 1 medesimo.
    Per quanto riguarda la individuazione delle imprese di cui
all'art. 1, si rinvia al testuale disposto dell'articolo il
quale stabilisce:
"1 - Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di
     cui agli artt. 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle
     imprese a partecipazione statale di cui all'elenco
     allegato al presente decreto. I benefici di cui agli art.
     2 e 3 si applicano anche ai dipendenti dalle imprese
     siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione,
     nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al presente
     comma i quali, successivamente alla data di entrata in
     vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di
     altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale
     o parziale dell'azienda.
2 - Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli
    artt. 2 e 3 i dipendenti dalle imprese che, da data
    anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo
    e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli
    stabilimenti siderurigici delle imprese di cui al comma
    1ø, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che
    svolgono attivita' di produzione dei carbone coke, per le
    quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai
    sensi dell'art. 2 comma quinto, lettere a) e c), della
    legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
    Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in
    caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i
    lavoratori che, occupati da data anteriore al 1ø gennaio
    1988, siano successivamente passati alle dipendenze
    dell'impresa in conseguenza del subingresso di
    quest'ultima nell'attivita' di servizio e manutenzione
    presso le imprese di cui al comma 1ø".
    Per quanto riguarda le imprese di cui al comma 1 sopra
riportato si allega alla presente circolare l'elenco allegato
al D.L., mentre per quanto concerne le imprese di cui al comma
2 per l'individuazione delle stesse occorrera' riferirsi anche
al previsto provvedimento del CIPI.
    Come gia' detto, l'agevolazione di cui trattasi consiste
nel pagamento per un periodo di trentasei mesi del contributo
fisso per gli apprendisti per la parte a carico del datore di
lavoro, mentre la contribuzione a carico del lavoratore deve
essere determinata applicando l'aliquota vigente per i
lavoratori comuni sulla retribuzione imponibile. Secondo
quanto stabilito per i contratti di formazione e lavoro
(MSG.19081 del 15.2.1985), nella quota a carico dei lavoratori
non deve essere calcolata l'aliquota dello 0,50 per cento di
cui all'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297.
    Conformemente a quanto a suo tempo, altresi', chiarito per
i contratti di formazione e lavoro (circ. 2.1.1987, n. 820
RCV), anche le aziende artigiane sono tenute a corrispondere
l'intero importo del contributo fisso stabilito per gli
apprendisti delle aziende non artigiane.
    Nel caso in cui il lavoratore debba essere iscritto,
secondo le norme in vigore, ad un regime pensionistico diverso
dall'assicurazione IVS, dalla contribuzione dovuta a questo
Istituto deve essere esclusa quella di pertinenza di tale
assicurazione vale a dire L. 2.940 settimanali, quanto alla
quota fissa del contributo settimanale per apprendisti (in
vigore nel 1989) a carico del datore di lavoro, e l'aliquota
del 7,29 per cento quale contributo a carico del dipendente.
    Per usufruire dell'agevolazione contributiva i datori di
lavoro (diversi da quelli di cui all'art. 1 del D.L. n.
120/1989) dovranno dare comunicazione dell'assunzione alla
Sede INPS competente, allegando documentazione da cui si possa
evincere che l'assunzione e' avvenuta nelle condizioni prima
richiamate previste dalla normativa in esame, documentazione
che potra' essere costituita da dichiarazione della sezione
circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla copia del relativo
nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio, integrata, ove
occorra, da ogni altro utile documento di lavoro o
dichiarazione di parte o da elementi che le Sedi stesse
potranno richiedere ai competenti uffici preposti al
collocamento.
    I documenti predetti saranno custoditi dalle Sedi in modo
da poter attivare gli opportuni controlli sulla regolarita'
degli adempimenti contributivi.
    Alle aziende beneficiarie delle agevolazioni in questione
sara' attribuito, a decorrere dal 1ø gennaio 1989, il codice
di autorizzazione di nuova istituzione "5M" avente il
significato di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui
all'art. 3 D.L. 120/1989".
    Per quanto riguarda la compilazione del modello di
denuncia contributiva sia per l'esposizione dei contributi
correnti sia per il recupero delle differenze eventualmente
versate per i periodi pregressi (comunque non anteriori al
mese di gennaio 1989) si forniscono le seguenti istruzioni.
A) Esposizione dei contributi correnti.
    I datori di lavoro esporranno i dati relativi ai
dipendenti in questione (numero dipendenti, giornate,
retribuzioni e contribuzione per la sola quota a carico del
lavoratore) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
Mod. DM10/2-89, preceduti:
- dalla dicitura "OP D.L. 120/89" e, nella colonna "COD", dal
  codice qualifica "1" unitamente al codice tipo contribuzione
  di nuova istituzione "55" (155) nel caso di dipendenti con
  la qualifica di operaio;
- dalla dicitura "IMP. D.L. 120/89" e, nella colonna "COD",
  dal codice qualifica "2" unitamente al codice tipo
  contribuzione di nuova istituzione "55" (255) nel caso di
  dipendenti con la qualifica di impiegato.
    Inoltre le aziende in questione dovranno indicare
l'importo dei contributi nella misura fissa prevista per gli
apprendisti, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
Mod. DM10/2-89 preceduto:
- dalla dicitura "CTR.APPR./20" e dal codice di nuova
  istituzione "S162" nel caso di contributo comprensivo della
  quota INAIL (nel 1989 L.3462);
- dalla dicitura "CTR.APPR./21" e dal codice "S163" nel caso
  di contributo non comprensivo della quota INAIL (nel 1989
  L.3282).
    Nessun dato deve essere indicato elle colonne "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
    Nel caso in cui i lavoratori siano iscritti ad un regime
pensionsitico diverso dall'assicurazione IVS, le aziende
esporranno i dati relativi ai lavoratori stessi (numero
dipendenti, numero giornate, retribuzione e contribuzione per
la sola quota a carico del lavoratore) in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2-89, preceduti:
- dalla dicitura "CTR.SSN LAV." e dal codice "P170" per il
  versamento della quota di contribuzione per il Servizio
  Sanitario Nazionale a carico del lavoratore (dal 1.1.1989,
  o,90%);
- dalla dicitura "GESCAL LAV." e dal codice "P510" per il
  versamento, ove dovuta, della quota di contribuzione GESCAL
  a carico del lavoratore (0,35%).
    Per il versamento della contribuzione settimanale fissa a
carico del datore di lavoro (ridotta dalla quota IVS di L.
2.940  settimanali) le aziende in questione utilizzeranno i
codici sopracitati "S162" e "S163" previsti per la generalita'
dei datori di lavoro.
B)  Recupero delle differenze per i periodi pregressi.
    Per il recupero delle differenze di contribuzione a carico
del datore di lavoro, eventualmente versate in eccedenza per i
mesi pregressi (comunque non anteriori al mese di gennaio
1989), le aziende esporranno il relativo importo a credito, in
uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM10/2-89
relativo al mese di gennaio ovvero a quello di febbraio 1990,
preceduto dal codice di nuova istituzione "L159" e dalla
dicitura "REC DL 129/89".
    Ai fini della determinazione delle differenze di
contribuzione da recuperare va tenuto presente che
dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi
vanno detratti sia i contributi a carico dei datori di lavoro
nella misura fissa prevista per gli apprendisti sia le
eventuali agevolazioni poste a conguaglio a fronte dei
contributi stessi.
                          ********
    Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni
(Mod. O1/M) i lavoratori in questione saranno evidenziati con
il codice tipo contribuzione "552" da riportare nella casella
"TIPO RAPP.".
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.
----------
ALLEGATO
ELENCO PREVISTO AL COMMA 1ø DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. 1.4.1989,
n. 120.
Attivita' industriali triestine SPA
Centro Acciai SPA
Centro sviluppo materiali SPA
Dalmine SPA
Deltacogne SPA
Deltavaldarno SPA
Eurosider SPA
Finsider SPA in liquidazione
Icrot SPA
Ilva SPA
Italsider SPA in liquidazione
ITA Industrie Trasformazione Acciaio SPA
Itallamiere SPA
Lavemetal spa
Lovere Sidermeccanica SPA
Nuova Deltasider SPA in liquidazione
Rifinsider SPA
Rivestudi SPA
Se.co.sid. SPA
Sicfa SPA
Sidercomit SPA
Siderexport SPA
Sidermontaggi SPA
Silca SPA
ARC SIPRA Societa' Italiana Prefabbricati Acciai Sipra SPA
Sisma SPA
Terni acciai speciali SPA in liquidazione
Tubificio Dalmine Italsider SPA
Brollo Sud SPA