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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 42 del 21-2-2000.htm

  
Con Nota Prot. n. 107237 del 24.11.1999 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale, Div. XI, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha espresso le proprie conclusive valutazioni in merito alla problematica attinente l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. ai sensi dell'art. 22, co.3, lett. e) della legge 8.6.1990, n. 142, che siano caratterizzate da prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale. Chiarimenti in merito all'esonero dalla contribuzione DS.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 Febbraio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 42

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. Obbligo contributivo CIG e CIGS e DS.

SOMMARIO:

Con Nota Prot. n. 107237 del 24.11.1999 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale, Div. XI, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha espresso le proprie conclusive valutazioni in merito alla problematica attinente l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. ai sensi dell'art. 22, co.3, lett. e) della legge 8.6.1990, n. 142, che siano caratterizzate da prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale. Chiarimenti in merito all'esonero dalla contribuzione DS.

 

Con circolare n. 36 del 1997 sono state esaminate, tra le altre, le questioni riguardanti l'applicabilità della disciplina concernente la Cassa Integrazione Guadagni alle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A ai sensi del'art. 22, co.3, lett. e), legge n. 142 del 1990.

In particolare, per quanto concerne l'assoggettamento all'obbligo della contribuzione CIG e CIGS per le predette aziende, la circolare n. 36/1997 ha confermato l'applicabilità della esclusione di cui all'art. 3 del D.Lgs. C.p.S. 12.8.1947, n.869, concernente le imprese industriali degli Enti pubblici e dello Stato, in considerazione della tipologia dell'attività in concreto svolta, finalizzata alla gestione di pubblici servizi che hanno ad oggetto la produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, nel rispetto della condizione che il capitale delle societa' suddette fosse interamente di proprieta' degli enti pubblici.

La problematica relativa all'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS per gli organismi in oggetto è stata di recente fatta oggetto di ulteriori approfondimenti in sede ministeriale, in considerazione del progressivo ampliarsi del fenomeno del ricorso a forme privatistiche di gestione dei servizi pubblici di propria pertinenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di valutare se, anche qualora la partecipazione pubblica al capitale sociale sia solo prevalente, si possa accordare l'esonero dalla contribuzione CIG e CIGS, considerato che il coinvolgimento di capitali privati nelle fattispecie esaminate è comunque strumentale alla cura del pubblico interesse e che permane la sostanziale titolarità di poteri di indirizzo in capo all'ente locale interessato anche nelle fattispecie di azionariato misto.

In proposito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è richiamato alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4600/1993, secondo la quale per l'applicazione del richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 869/1947 occorre la coesistenza di due condizioni ai fini dell'applicabilità dell'esonero, ossia che il capitale versato sia interamente di proprietà di enti pubblici e che da essi sia gestito. Conseguentemente ove la compagine societaria dovesse aprirsi anche alla partecipazione di soggetti privati (c.d. fenomeno dell'azionariato misto) e, quindi, l'ente pubblico perdere la detenzione, anche solo di una parte, del capitale sociale, si verserebbe in una ipotesi non contemplata dal citato articolo 3 del D.Lgs. n. 869/1947.

Lo stesso Dicastero ha altresì escluso la possibilità di addivenire ad una applicazione estensiva di quest'ultima disposizione normativa, osservando che nella norma da ultimo citata il legislatore ha evidentemente stabilito un principio di esclusione in considerazione della natura pubblicistica del soggetto datore di lavoro, e che ai fini dell'applicazione di quest'ultima norma possono considerarsi tali unicamente quelle aziende a partecipazione azionaria interamente pubblica. Una diversa interpretazione determinerebbe l'applicazione del beneficio della esclusione anche a soggetti privati (sia pure in veste di partecipanti al capitale di una azienda pubblica), così vulnerando il principio della concorrenza ed esponendo a procedure di infrazione da parte della Commissione U.E.

Si conferma, pertanto, l'interpretazione a suo tempo già fornita con la circolare n. 36/1997, in base alla quale l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS spetta unicamente alle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. il capitale delle quali sia interamente in mano pubblica.

Sulla base delle stesse argomentazioni si ritiene possibile valutare anche la questione dell'esonero per gli stessi organismi dalla contribuzione per la disoccupazione.

Pertanto ove la partecipazione azionaria ad uno degli organismi in oggetto sia totalmente pubblica, e solo finché rimanga tale, non è dovuto il contributo per la disoccupazione. Qualora, invece, l'organismo dovesse aprirsi alla partecipazione, anche se di esigua rilevanza, di soggetti privati, dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 40 del RD 4.10.1935, n. 1827 apposito provvedimento di esonero al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

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