930301 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 47 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Anticipazione dei trattamenti previdenziali nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato. -indennita' di malattia -integrazione salariale Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 20 febbraio 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 47 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Anticipazione dei trattamenti previdenziali nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato. -indennita' di malattia -integrazione salariale In data 27-11-1991 e' stata raggiunta l'intesa tra le OO.SS. dei lavoratori agricoli (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UISBA-UIL) e dei datori di lavoro ( Confagricoltura, Coldiretti, CIA gia' Confcoltivatori), ratificata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successivamente recepita nel CCNL, in ordine all'anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro, delle indennita' di legge corrisposte dagli Enti previdenziali relativamente ai periodi di malattia, infortunio e integrazione salariale. Essendo stato recentemente sottoscritto, per la pratica realizzazione di quanto precede, apposito accordo (alle- gato) tra l'Istituto e le OO.SS. di categoria, si forniscono le seguenti istruzioni in ordine alle modalita' ed ai tempi per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e delle integrazioni salariali. Per una migliore realizzazione delle finalita' dell'accordo, le OO.SS. si sono impegnate a sensibilizzare le aziende e i lavoratori per l'effettuazione, nei tempi e nei modi di seguito specificati, di tutti gli adempimenti facenti loro carico. Inoltre le Organizzazioni dei datori di lavoro si sono impegnate ad invitare le aziende a rendere edotti i lavoratori dipendenti della denominazione ufficiale e della sede delle stesse aziende -che puo' non coincidere con quella di lavoro- onde consentire l'indicazione, in particolare sul retro della certificazione di malattia, dei dati precisi. E' stato altresi' precisato che, nell'ipotesi in cui si rendano necessari accertamenti per la verifica della sussi- stenza del diritto alle prestazioni, i pagamenti saranno sospesi, 2 dandone comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro e facendo salve le definitive determinazioni. E' stato concordato poi che l'intesa sara' oggetto di verifica semestrale. 1) Indennita' di malattia Presupposto per l'applicazione della intesa intervenuta e' la precisa indicazione da parte del lavoratore, come di norma, negli appositi spazi della certificazione di malattia -da invia- re, ovviamente nei termini previsti, alla competente sede INPS- della propria qualita' di lavoratore agricolo a tempo indetermi- nato, della denominazione e dell'indirizzo dell'azienda. A ricezione del primo certificato relativo all'evento, di malattia comune, denunciato (purche' di durata superiore a tre giorni: c.d. "carenza") la Sede INPS dovra' inviare, a sua volta, direttamente al datore di lavoro cosi' individuato, il modello Ind. mal.1 agr. Il datore di lavoro dovra' restituire tempestivamente all'Istituto il suddetto modulo Ind. mal.1 agr, debitamente compilato. Qualora la richiesta dell'Istituto stesso non pervenga entro 15 gg. dall'inizio della malattia, il datore di lavoro inviera' direttamente il modulo stesso alla Sede INPS competente secondo la residenza del lavoratore, unitamente a fotocopia del certificato di malattia. Allo scopo di facilitare eventuali verifiche sull'esi- stenza del requisito occupazionale, il datore di lavoro trasme- ttera' all'Istituto, contemporaneamente all'invio del modulo in parola, copia della denuncia trimestrale allo SCAU, quando il lavoratore interessato sia stato assunto dal datore di lavoro per la prima volta nel corso dell'anno. Qualora si tratti di rapporto di lavoro instaurato precedentemente, considerato che, come e' noto, sugli elenchi (che continuano ad essere compilati, anche se non piu' validi ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali) dei lavoratori a tempo indeterminato risulta la denominazione del datore di lavoro, eventuali verifi- che potranno essere operate su tali basi. Con periodicita' mensile e sulla scorta dei dati salariali forniti, l'Istituto liquidera', direttamente al lavo- ratore, acconti sull'indennita' dovuta, calcolando l'importo maturato fino all'ultimo giorno del mese precedente, purche' la malattia, secondo la documentazione pervenuta, risulti ancora in corso alla data dell'operazione e di durata superiore a 30 gg. Se invece la malattia e' definita si procedera' alla liquidazione a saldo. Si suggerisce, al riguardo, di attivare le liquidazioni in questione intorno al 10-15 di ogni mese, in modo da ridurre il numero di operazioni da effettuare: e' stato in proposito preci- sato alle Organizzazioni stipulanti che saranno liquidate a saldo - con ovvia riserva di riesame sulla base della documentazione 3 trasmessa - le pratiche per le quali non risulti pervenuta ulteriore certificazione di malattia dopo 15 gg. dalla scadenza dell'ultima prognosi. Le aziende, dal canto loro, tenuto conto che la immediata trasmissione dei dati salariali con il mod. Ind. mal. 1 Agr. precluderebbe per lo piu' la comunicazione - prevista nel modulo- di eventuali anticipate riprese del lavoro rispetto alle prognosi assegnate, forniranno a parte tale informazione. Sara' applicata naturalmente tutta la normativa vigen- te, con particolare riferimento ad eventuali sanzioni per com- portamenti del lavoratore ( ritardata o mancata notifica della certificazione, assenze a visita di controllo, ecc.). 2) Integrazioni salariali Per quanto concerne le integrazioni salariali si fa presente che la liquidazione ai lavoratori interessati dovra' essere effettuata entro 90 giorni dalla data in cui le richieste di trattamento sono pervenute alla competente sede dell'Istituto. Detto termine trova ovviamente applicazione quando le domande presentano tutti i requisiti di regolarita' e le Sedi sono in possesso della documentazione essenziale (ad esempio bollettini meteorologici, decreti dichiarativi dello stato di calamita', ecc). In caso contrario il termine si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla avvenuta regolarizzazione della documentazione necessaria. Non si applica invece il termine di 90 giorni nei casi di domande avanzate per riconversione o ristrutturazione azien- dale ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, in quanto la definizione di tali domande richiede un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le richieste rientranti in quest'ultima ipotesi si rinnova la riserva di successive istruzioni. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano con decorrenza immediata. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA VERBALE D'INTESA All.1 Allo scopo di realizzare l'intesa raggiunta tra le OO.SS. dei lavoratori agricoli (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UISBA-UIL) e dei datori di lavori (Confagricoltura, Coldiretti, CIA gia' Confcol- tivatori) in data 27 novembre 1991, ratificata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successivamente recepita nel C.C.N.L., in ordine all'anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro, delle inden- nita' di legge corrisposte dagli Enti previdenziali relativamente ai periodi di malattia, infortunio e integrazione salariale, TRA l'INPS e le predette Organizzazioni SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1) L'INPS si impegna ad erogare le prestazioni di malattia e le integrazioni salariali dovute ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato nei tempi e nei modi indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente accordo. 2) Le OO.SS. si impegnano a sensibilizzare le aziende e i lavoratori per l'effettuazione, nei tempi e nei modi previsti dal predetto allegato, di tutti gli adempimenti facenti loro carico. 3) Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano altresi' ad invitare le aziende, ai fini di una migliore realizzazione delle finalita' dell'accordo, a rendere edotti i lavoratori dipendenti della denominazione formale e della sede delle stesse aziende, onde consentire l'indicazione di tali dati sulla certificazione di malattia. 4) Le modalita' e i tempi di liquidazione previsti nell'allegato si applicano ai casi insorti successivamente al presente accordo. 5) L'INPS si riserva di subordinare i pagamenti di cui al presente accordo - previa comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro e fatte salve le definitive determinazioni - all'espletamento degli accertamenti che si rendessero necessari per la verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni. 6) Dai tempi di liquidazione previsti sono esclusi quelli di pertinenza di soggetti estranei all'INPS. 5 7) La presente intesa sara' oggetto di verifica semestrale. I N P S ....................... OO.SS dei lavoratori FLAI-CGIL FISBA-CISL UISBA-UIL * .............. .................. ............... OO.SS. dei datori di lavoro CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI C.I.A .................. ................ ........... * allegato MODALITA' E TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI A) Indennita' di malattia 1 Spedizione nei termini previsti, alla competente sede INPS, della certificazione di malattia, da parte del lavoratore, che deve indicare chiaramente, negli appositi spazi, la propria qualita' di lavoratore agricolo a tempo indeter- minato, la denominazione e l'indirizzo dell'azienda. 2 Invio al datore di lavoro, da parte della Sede INPS, del modello Ind.mal. 1 agr. a ricezione del primo certificato relativo all'evento, di malattia comune, denunciato (purche di durata superiore a tre gg.). 3 Restituzione tempestiva all'INPS, a cura del datore di lavoro, del modulo Ind.mal. 1 agr., debitamente compilato (oppure suo diretto invio alla Sede INPS competente secondo la residenza del lavoratore -qualora la richiesta dell'INPS non pervenga entro 15 gg. dall'inizio della malattia- unitamente a fotocopia del certificato di malattia). Contemporanea trasmissione all'INPS di copia della denuncia trimestrale allo SCAU, nei soli casi in cui il lavoratore interessato sia stato assunto dal datore di lavoro per la prima volta nel corso dell'anno. 4 Liquidazione -direttamente al lavoratore- da parte dell'INPS di acconti mensili calcolati all'ultimo giorno del mese precedente, purche la malattia (comune) risulti ancora in corso alla data dell'operazione e di durata superiore a 30 gg. La liquidazione avverra', salvo mancata ricezione della documentazione aziendale di cui al punto precedente, sulla base di quella di malattia trasmessa all'INPS dall'interes- sato, con applicazione della normativa vigente (con parti- colare riferimento ad eventuali sanzioni per comportamenti del lavoratore -ritardata o mancata notifica della certifi- cazione, assenze a visita di controllo, ecc.-). 5 Liquidazione mensile da parte dell'INPS dell'indennita' di malattia spettante a saldo secondo la normativa vigente, per gli eventi conclusi nel mese precedente, ritenendo per tali, quelli per i quali, in mancanza di una diversa comunicazione e salvo il riesame del caso sulla base della eventuale documentazione successivamente trasmessa, trascorsi 15 gg. dalla scadenza dell'ultima prognosi assegnata, non sia pervenuta all'Istituto ulteriore certificazione. 6 Comunicazione da parte dell'azienda dell'eventuale antici- pata ripresa del lavoro rispetto alla prognosi assegnata. B) Integrazioni salariali dalla data in cui le domande di integrazione salariale sono pervenute alla Sede INPS competente. 2 Il termine di cui al punto 1 si applica quando le suddette domande presentano tutti i requisiti di regolarita' e la Sede INPS e' in possesso della documentazione essenziale. In caso contrario il termine si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla avvenuta regolarizzazione o dalla ricezione della documentazione necessaria. 3 Il termine previsto al punto 1 non si applica nei casi di domande avanzate per riconversione o ristrutturazione azien- dale ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 23 Luglio 1991, n. 223.