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930301
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 47
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
    e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
    Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Anticipazione dei trattamenti previdenziali nei
confronti dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
-indennita' di malattia
-integrazione salariale
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 20 febbraio 1993  Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 47         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                        Ai Direttori dei Centri operativi
                           e, per conoscenza,
                        Ai Presidenti dei Comitati regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Anticipazione dei trattamenti previdenziali nei
         confronti dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
        -indennita' di malattia
        -integrazione salariale
            In data 27-11-1991 e' stata raggiunta l'intesa tra le
OO.SS. dei lavoratori agricoli (FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UISBA-UIL)
e  dei  datori  di lavoro ( Confagricoltura, Coldiretti, CIA gia'
Confcoltivatori), ratificata dal Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e successivamente recepita nel CCNL, in ordine
all'anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato,  da
parte dei datori di lavoro, delle indennita' di legge corrisposte
dagli Enti previdenziali relativamente ai  periodi  di  malattia,
infortunio e integrazione salariale.
           Essendo   stato   recentemente  sottoscritto,  per  la
pratica realizzazione di quanto precede, apposito accordo  (alle-
gato)  tra  l'Istituto e le OO.SS. di categoria, si forniscono le
seguenti istruzioni in ordine alle modalita' ed ai tempi  per  la
liquidazione  delle  prestazioni  economiche  di malattia e delle
integrazioni salariali.
          Per  una   migliore   realizzazione   delle   finalita'
dell'accordo,  le  OO.SS.  si  sono impegnate a sensibilizzare le
aziende e i lavoratori per l'effettuazione, nei tempi e nei  modi
di  seguito  specificati,  di  tutti gli adempimenti facenti loro
carico. Inoltre le Organizzazioni dei datori di  lavoro  si  sono
impegnate  ad  invitare  le aziende a rendere edotti i lavoratori
dipendenti della  denominazione  ufficiale  e  della  sede  delle
stesse  aziende  -che  puo'  non coincidere con quella di lavoro-
onde consentire l'indicazione, in  particolare  sul  retro  della
certificazione di malattia, dei dati precisi.
           E'  stato  altresi' precisato che, nell'ipotesi in cui
si rendano necessari accertamenti per la  verifica  della  sussi-
stenza del diritto alle prestazioni, i pagamenti saranno sospesi,
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dandone  comunicazione  al  lavoratore  e  al  datore di lavoro e
facendo salve le definitive determinazioni.
          E' stato concordato poi che l'intesa sara'  oggetto  di
verifica semestrale.
1) Indennita' di malattia
         Presupposto  per l'applicazione della intesa intervenuta
e' la precisa indicazione da parte del lavoratore, come di norma,
negli  appositi spazi della certificazione di malattia -da invia-
re, ovviamente nei termini previsti, alla competente  sede  INPS-
della  propria qualita' di lavoratore agricolo a tempo indetermi-
nato, della denominazione e dell'indirizzo dell'azienda.
           A ricezione del primo certificato relativo all'evento,
di malattia comune, denunciato (purche' di durata superiore a tre
giorni: c.d. "carenza") la Sede INPS dovra' inviare, a sua volta,
direttamente  al  datore  di lavoro cosi' individuato, il modello
Ind. mal.1 agr.
          Il datore di lavoro dovra'  restituire  tempestivamente
all'Istituto  il  suddetto  modulo  Ind.  mal.1  agr, debitamente
compilato. Qualora la richiesta dell'Istituto stesso non pervenga
entro  15  gg.  dall'inizio  della  malattia, il datore di lavoro
inviera' direttamente il modulo stesso alla Sede INPS  competente
secondo  la  residenza del lavoratore, unitamente a fotocopia del
certificato di malattia.
          Allo scopo di facilitare eventuali verifiche  sull'esi-
stenza  del  requisito occupazionale, il datore di lavoro trasme-
ttera' all'Istituto, contemporaneamente all'invio del  modulo  in
parola,  copia  della  denuncia  trimestrale allo SCAU, quando il
lavoratore interessato sia stato assunto dal datore di lavoro per
la prima volta nel corso dell'anno. Qualora si tratti di rapporto
di lavoro instaurato precedentemente, considerato  che,  come  e'
noto, sugli elenchi (che continuano ad essere compilati, anche se
non piu'  validi  ai  fini  dell'accertamento  del  diritto  alle
prestazioni  previdenziali)  dei lavoratori a tempo indeterminato
risulta la denominazione del datore di lavoro, eventuali  verifi-
che potranno essere operate su tali basi.
          Con  periodicita'  mensile  e  sulla  scorta  dei  dati
salariali forniti, l'Istituto liquidera', direttamente  al  lavo-
ratore,  acconti  sull'indennita'  dovuta,  calcolando  l'importo
maturato fino all'ultimo giorno del mese precedente,  purche'  la
malattia,  secondo la documentazione pervenuta, risulti ancora in
corso alla data dell'operazione e di durata superiore a 30 gg. Se
invece  la malattia e' definita si procedera' alla liquidazione a
saldo. Si suggerisce, al riguardo, di attivare le liquidazioni in
questione  intorno  al  10-15 di ogni mese, in modo da ridurre il
numero di operazioni da effettuare: e' stato in proposito  preci-
sato alle Organizzazioni stipulanti che saranno liquidate a saldo
- con ovvia riserva di riesame sulla  base  della  documentazione
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trasmessa  -  le  pratiche  per  le  quali  non risulti pervenuta
ulteriore certificazione di malattia dopo 15 gg.  dalla  scadenza
dell'ultima prognosi.
           Le  aziende,  dal  canto  loro,  tenuto  conto  che la
immediata trasmissione dei dati salariali con il mod. Ind. mal. 1
Agr.  precluderebbe  per  lo piu' la comunicazione - prevista nel
modulo- di eventuali anticipate riprese del lavoro rispetto  alle
prognosi assegnate, forniranno a parte tale informazione.
          Sara'  applicata naturalmente tutta la normativa vigen-
te, con particolare riferimento ad eventuali  sanzioni  per  com-
portamenti del lavoratore ( ritardata o mancata notifica della
certificazione, assenze a visita di controllo, ecc.).
 2) Integrazioni salariali
          Per quanto concerne le  integrazioni  salariali  si  fa
presente  che  la  liquidazione  ai lavoratori interessati dovra'
essere effettuata entro 90 giorni dalla data in cui le  richieste
di trattamento sono pervenute alla competente sede dell'Istituto.
          Detto termine trova ovviamente applicazione quando le
 domande presentano tutti i requisiti di regolarita'  e  le  Sedi
sono  in  possesso  della  documentazione  essenziale (ad esempio
bollettini meteorologici, decreti  dichiarativi  dello  stato  di
calamita', ecc).
          In  caso  contrario  il  termine  si  intende sospeso e
ricomincia a  decorrere  dalla  avvenuta  regolarizzazione  della
documentazione necessaria.
          Non si applica invece il termine di 90 giorni  nei casi
di domande avanzate per riconversione o  ristrutturazione  azien-
dale  ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n.223, in quanto la  definizione  di  tali  domande  richiede  un
provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Per le richieste rientranti in quest'ultima ipotesi si rinnova la
riserva di successive istruzioni.
          Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  circolare si
applicano con decorrenza immediata.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                           F.TO BILLIA
                      VERBALE D'INTESA                  All.1
   Allo scopo di realizzare l'intesa raggiunta tra le OO.SS.  dei
lavoratori  agricoli  (FLAI-CGIL,  FISBA-CISL,  UISBA-UIL)  e dei
datori di lavori (Confagricoltura, Coldiretti, CIA gia'  Confcol-
tivatori)  in data 27 novembre 1991, ratificata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e successivamente recepita  nel
C.C.N.L.,  in  ordine  all'anticipazione  agli  operai agricoli a
tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro, delle  inden-
nita' di legge corrisposte dagli Enti previdenziali relativamente
ai periodi di malattia, infortunio e integrazione salariale,
                           TRA
l'INPS e le predette Organizzazioni
                  SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) L'INPS si impegna ad erogare le prestazioni di
   malattia e le integrazioni salariali dovute ai
   lavoratori agricoli a tempo indeterminato nei tempi e
   nei modi indicati nell'allegato che fa parte
   integrante del presente accordo.
2) Le OO.SS. si impegnano a sensibilizzare le aziende e i
   lavoratori per l'effettuazione, nei tempi e nei modi
   previsti dal predetto allegato, di tutti gli
   adempimenti facenti loro carico.
3) Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano
   altresi' ad invitare le aziende, ai fini di una
   migliore realizzazione delle finalita' dell'accordo, a
   rendere edotti i lavoratori dipendenti della
   denominazione formale e della sede delle stesse
   aziende, onde consentire l'indicazione di tali dati
   sulla certificazione di malattia.
4) Le modalita' e i tempi di liquidazione previsti
   nell'allegato si applicano ai casi insorti
   successivamente al presente accordo.
5) L'INPS si riserva di subordinare i pagamenti di cui al
   presente accordo - previa comunicazione al lavoratore
   e al datore di lavoro e fatte salve le definitive
   determinazioni - all'espletamento degli accertamenti
   che si rendessero necessari per la verifica della
   sussistenza del diritto alle prestazioni.
6) Dai tempi di liquidazione previsti sono esclusi quelli
   di pertinenza di soggetti estranei all'INPS.
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7) La presente intesa sara' oggetto di verifica semestrale.
                          I N P S
                  .......................
  OO.SS  dei lavoratori
  FLAI-CGIL             FISBA-CISL                  UISBA-UIL *
..............      ..................           ...............
OO.SS.  dei datori di lavoro
CONFAGRICOLTURA           COLDIRETTI                 C.I.A
..................     ................           ...........
*
                                                    allegato
    MODALITA' E TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
      ECONOMICHE DI MALATTIA E DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
A) Indennita' di malattia
1    Spedizione nei termini previsti, alla competente sede  INPS,
     della  certificazione  di malattia, da parte del lavoratore,
     che deve indicare  chiaramente,  negli  appositi  spazi,  la
     propria  qualita'  di  lavoratore  agricolo a tempo indeter-
     minato, la denominazione e l'indirizzo dell'azienda.
2    Invio  al  datore  di  lavoro, da parte della Sede INPS, del
     modello Ind.mal. 1 agr. a ricezione  del  primo  certificato
     relativo  all'evento, di malattia comune, denunciato (purche
     di durata superiore a tre gg.).
3    Restituzione  tempestiva  all'INPS,  a  cura  del  datore di
     lavoro, del modulo Ind.mal. 1  agr.,  debitamente  compilato
     (oppure  suo diretto invio alla Sede INPS competente secondo
     la residenza del lavoratore -qualora la richiesta  dell'INPS
     non  pervenga  entro  15  gg.  dall'inizio  della  malattia-
     unitamente a fotocopia del certificato di malattia).
     Contemporanea  trasmissione all'INPS di copia della denuncia
     trimestrale allo SCAU, nei soli casi in  cui  il  lavoratore
     interessato  sia  stato  assunto dal datore di lavoro per la
     prima volta nel corso dell'anno.
4    Liquidazione -direttamente al lavoratore- da parte dell'INPS
     di acconti mensili  calcolati  all'ultimo  giorno  del  mese
     precedente,  purche  la  malattia (comune) risulti ancora in
     corso alla data dell'operazione e di durata superiore  a  30
     gg.  La liquidazione avverra', salvo mancata ricezione della
     documentazione aziendale di cui al punto  precedente,  sulla
     base  di quella di malattia trasmessa all'INPS dall'interes-
     sato, con applicazione della normativa vigente  (con  parti-
     colare  riferimento  ad eventuali sanzioni per comportamenti
     del lavoratore -ritardata o mancata notifica della  certifi-
     cazione, assenze a visita di controllo, ecc.-).
5    Liquidazione mensile da parte dell'INPS  dell'indennita'  di
     malattia spettante a saldo secondo la normativa vigente, per
     gli eventi conclusi nel mese precedente, ritenendo per tali,
     quelli per i quali, in mancanza di una diversa comunicazione
     e salvo il riesame  del  caso  sulla  base  della  eventuale
     documentazione  successivamente  trasmessa, trascorsi 15 gg.
     dalla  scadenza  dell'ultima  prognosi  assegnata,  non  sia
     pervenuta all'Istituto  ulteriore certificazione.
6    Comunicazione da parte dell'azienda  dell'eventuale  antici-
     pata ripresa del lavoro rispetto alla prognosi assegnata.
B) Integrazioni salariali
   dalla  data  in  cui le domande di integrazione salariale sono
   pervenute alla Sede INPS competente.
2  Il  termine  di  cui  al punto 1 si applica quando le suddette
   domande presentano tutti i requisiti di regolarita' e la  Sede
   INPS e' in possesso della documentazione essenziale.
   In caso contrario il termine si intende sospeso e ricomincia a
   decorrere  dalla  avvenuta  regolarizzazione o dalla ricezione
   della documentazione necessaria.
3  Il  termine  previsto  al  punto  1 non si applica nei casi di
   domande avanzate per riconversione o  ristrutturazione  azien-
   dale  ai  sensi  dell'art.  21, comma 1, della legge 23 Luglio
   1991, n. 223.