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Circolare numero 56 del 22-3-2002.htm

  
Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002.Denuncia dei lavoratori domestici all'INAILPermessi di soggiorno.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 marzo 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 56

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.

 

SOMMARIO:

Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002.

Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL

Permessi di soggiorno.

 

 

 

1. NUOVI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2002 PER I LAVORATORI DOMESTICI.

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari al 2,7%.

Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito utili ai fini del calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le nuove fasce di reddito nonché gli importi dei contributi orari dovuti per l’anno 2002.

 

 

 

Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002

Retribuzione

Retribuzione

Contributo

Contributo

Effettiva

Oraria

Orario

Orario

convenzionale

con Cuaf

senza Cuaf

Fino a 24 ore settimanali

Euro

Euro

Euro

Fino a Euro 6,15

5,46

1,18

1,01

(0,25)

(0,25)

Oltre Euro 6,15 fino a 7,51

6,15

1,33

1,14

(0,29)

(0,29)

Oltre Euro 7,51

7,51

1,63

1,39

(0,35)

(0,35)

Più 24 ore settimanali

3,97

0,86

0,74

(0,19)

(0,19)

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore

 

Si fa presente, inoltre, che le aliquote contributive non sono cambiate, per cui i coefficienti di ripartizione sono gli stessi dell'anno 2001 (vedi circolare n. 71 del 22 marzo 2001). In allegato vengono riportate, come di consueto, le tabelle analitiche dei contributi orari.

 

2. DENUNCIA DEI LAVORATORI DOMESTICI ALL'INAIL.

Il decreto legislativo n. 38/2000, all’art. 14, c. 2, ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro della denuncia dell’assunzione all’INAL (DNA) entro le 24 ore successive. Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all'INAIL continua ad essere riscosso dall'INPS.

In considerazione che la predetta norma obbliga i datori di lavoro a comunicare all’INAIL l'assunzione entro le 24 ore, si ritiene opportuno, per un maggior controllo della veridicità della sussistenza del rapporto di lavoro, che le Sedi richiedano agli interessati copia della ricevuta di detta denuncia o la data ed il numero dell'operatore per le denunce fatte per telefono al numero verde ed in caso negativo dovranno segnalare al predetto Istituto i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza (applicazione della sanzione amministrativa di 51,65 euro).

 

 

3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORATORI EXTRA COMUNITARI.

Fermo restando il termine di presentazione della denuncia del rapporto di lavoro, entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione, si precisa che per i lavoratori extra comunitari la denuncia deve essere presentata unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità.

In attesa della ridefinizione del nuovo quadro normativo di cui al disegno di legge n. 2454/C, avente per oggetto "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo", approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, con particolare riguardo alla prevista possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria, si ritiene utile richiamare l’attuale normativa in materia di permessi di soggiorno.

L'art. 22, comma 10, del DLGS del 25 luglio 98 n° 286 prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1032,91 a euro 3098,74.

La violazione di tale articolo non fa venire meno, in virtù dell'art. 2126 del c.c., l'obbligo dello stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata.

Pertanto nel caso di presentazione della domanda di iscrizione con permesso di soggiorno scaduto o non valido, la domanda dovrà essere accettata e, prima della definizione della stessa, dovrà essere fatta immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.

Nel frattempo sulle ricevute della presentazione della domanda dovrà essere apposta la dicitura "LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO".

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE F.to PRAUSCELLO

Tabelle allegate con file XLS in formato compresso

 

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