890619 Servizio Prestazioni A.G.O. Servizio Prestazioni G.S. SERVIZIO R.C.V. SERVIZIO PMMC CIRCOLARE n. 61 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 9 marzo 1989, n. 88 - Prime istruzioni in materia di CONTENZIOSo. Servizio Prestazioni A.G.O. Servizio Prestazioni G.S. SERVIZIO R.C.V. SERVIZIO PMMC Roma, 29 marzo 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 61 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 9 marzo 1989, n. 88 - Prime istruzioni in materia di contenzioso. ALLEGATI 1 Il supplemento ordinario n. 17 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 60, Serie generale, Parte prima, del 13 marzo 1989, ha pubblicato la legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicura- zione contro gli infortuni sul lavoro" (allegato 1). Il provvedimento - in vigore dal 28 marzo 1989 - si articola in tre capi aventi ad oggetto, rispettivamente, "Organizzazione e controlli", "Gestione finanziaria" e "Organi periferici e contenzioso". Con la presente circolare si richiamano le norme concernenti il contenzioso e si forniscono le prime istruzioni per la loro applicazione. A) RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA 1 - Nuova composizione dei Comitati regionali e provinciali. Prosecuzione temporanea dell'attivita' dei comitati in carica (articoli 42, 44 e 45). La legge n. 88/1989 modifica la composizione dei Comitati regionali e provinciali secondo le indicazioni contenute negli articoli 42, 44 e 45, primo e secondo comma. Per espressa disposizione dell'art. 45, terzo comma, i Comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi. 2 - Competenze dei Comitati provinciali in materia di contenzioso pensionistico (art. 46, primo comma). Per quanto concerne la materia pensionistica l'art. 46, primo comma, attribuisce al Comitato provinciale la decisione in via definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto CONCERNENTi: a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro COMPETEnza; c) le prestazioni della gestione di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorche' parziale, in sotterraneo; d) la pensione sociale. 3 - Termine per ricorrere al Comitato provinciale (art. 46, quinto COMMA) Il termine per ricorrere al Comitato provinciale e' di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento IMPUGNATO. 4 - Efficacia del provvedimento impugnato (art. 46, ottavo comma). La presentazione del ricorso al Comitato provinciale non sospende il provvedimento adottato dall'Istituto. 5 - Presupposti e termine per l'esperimento dell'azione giudiziaria (art. 46, sesto comma). Come precisato al precedente punto 2, le decisioni del Comitato provinciale hanno natura definitiva e come tali possono essere oggetto di ulteriore impugnativa da parte dell'assicurato soltanto in sede giudiziaria. L'azione giudiziaria puo' essere proposta entro il termine di dieci anni (art. 47 del D.P.R. n. 639/1970) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dal Comitato provinciale ovvero dalla scadenza del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso senza che il Comitato provinciale si SIA PRONUNziato. 6 - Sospensione dell'esecuzione della decisione del Comitato provinciale (art. 46, nono comma). Il Direttore della competente Sede dell'Istituto puo' sospendere l'esecuzione della decisione del Comitato qualora si evidenzino profili di illegittimita'. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal Direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al Comitato amministratore competente per materia il quale entro novanta giorni decide l'esecuzione della decisione o il suo ANNULLAMENto. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque ESECUTIVA. In applicazione dei principi anzidetti i Direttori di Sede valuteranno se le decisioni dei ricorsi presentino profili di illegittimita' tenendo in particolare presente, per quanto concerne i ricorsi in materia di invalidita' pensionabile, i precisi limiti normativi imposti all'autonomia decisionale dei Comitati provinciali (vedere circ. n. 7454 O. - n. 53628 A.G.O. - n. 2803 Sn del 26 GIUGNO 1986). In caso affermativo, i Direttori di Sede assumeranno, entro cinque giorni dalla data di adozione delle decisioni ritenute illegittime, un formale provvedimento di sospensione delle decisioni stesse dandone motivata comunicazione al Comitato provinciale e ai RICORRENTI. A questi ultimi il provvedimento di sospensione sara' notificato unitamente alla decisione del Comitato provinciale con la precisazione che l'esecuzione della decisione stessa resta sospesa in attesa della pronuncia del competente Comitato amministratore. Il provvedimento di sospensione sara' in pari tempo trasmesso al Servizio Prestazioni A.G.O. di questa Direzione Generale fornendo tutti gli elementi di valutazione disponibili onde consentire l'immediato esame della fattispecie da parte del competente Comitato amministratore, cui spetta di decidere, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, l'esecuzione o l'annullamento della decisione del Comitato provinciale. Attesa la perentorieta' dei termini stabiliti dalla norma, il provvedimento di sospensione sara' trasmesso a questa Direzione Generale immediatamente dopo la sua adozione. Sara' cura degli uffici centrali comunicare la decisione del Comitato amministratore alla Sede provinciale per la successiva notifica al Comitato provinciale e all'interessato. 7 - Abrogazione delle norme sul contenzioso amministrativo di cui al D.P.R. n. 639/1970 (art. 46, decimo comma). Conferma delle modalita' di comunicazione dei provvedimenti e dei criteri di computo dei termini. Interessi legali. L'art. 46, decimo comma, abroga espressamente le norme in materia di contenzioso amministrativo di cui al numero 1 ed al numero 11 del primo comma dell'art. 36 e agli articoli 44, 45 e 46 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 639/1970, restano ferme le disposizioni amministrative in precedenza impartite relativamente alle modalita' di comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Istituto e di presentazione dei ricorsi da parte degli assicurati nonche' alle date utili ai fini del decorso dei termini. Altrettanto e' a dirsi per quanto concerne gli interessi legali i quali devono continuare ad essere corrisposti qualora il provvedimento di accoglimento della domanda venga adottato dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della legge n. 533/1973. 8 - Decisione dei ricorsi presentati ai Comitati provinciali a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge ovvero pendenti a tale data. Le decisioni adottate in merito ai ricorsi presentati ai Comitati Provinciali a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge ovvero pendenti a tale data hanno carattere definitivo e possono essere oggetto di ulteriore ricorso in sede giudiziaria secondo quanto precisato al precedente punto 5: ne deriva, altresi', che l'esecuzione delle decisioni ritenute illegittime puo' essere sospesa nei modi e nei tempi indicati al punto 6. In caso di reiezione del ricorso, le Sedi, nel dare comunicazione del provvedimento del Comitato, renderanno nota al ricorrente la facolta' di proporre l'azione giudiziaria entro il termine di 10 anni. La nuova normativa deve trovare integrale applicazione anche per i ricorsi pendenti, intendendo per tali quelli presentati ai Comitati provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e non ancora definiti a tale data. 9 - Decisione dei ricorsi pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli Organi centrali (art. 46, settimo comma). L'art. 46, settimo comma, stabilisce che i ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni pensionistiche di cui al precedente punto 2, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli Organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti. Ai fini dell'applicazione della norma, per ricorsi pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli Organi centrali dell'Istituto devono intendersi quelli presentati ai Comitati regionali ed ai Comitati di vigilanza delle gestioni dei lavoratori autonomi anteriormente alla data del 28 marzo 1989 e non ancora decisi alla STESSA DATa. I ricorsi presentati dagli assicurati o dai Direttori di Sede anteriormente alla data anzidetta devono conseguentemente essere inoltrati ai predetti Comitati per le decisioni di COMPETENZA. Qualora le decisioni di seconda istanza presentino profili di illegittimita' le Sedi provvederanno a segnalarle ai competenti Uffici di questa Direzione Generale, per l'eventuale non esecuzione, secondo la procedura finora osservata. 10 - Ricorsi in seconda istanza presentati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge. A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge viene meno, nelle materie considerate, la facolta' di ricorso in SECONDA IStanza. Ne consegue che i ricorsi presentati ai Comitati regionali o ai Comitati di vigilanza a far tempo da tale data devono essere considerati inammissibili. Le Sedi daranno comunicazione in tal senso ai ricorrenti facendo presente che avverso il provvedimento di reiezione puo' essere proposta azione dinanzi all'Autorita' giudiziaria. B) RICORSI IN MATERIA DI PRESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DIVERSE DALLE PENSIONI L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che tutte le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, a favore dei lavoratori dipendenti, siano fuse in un'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" alla quale sovraintende un apposito Comitato Amministratore (art. 25). Vengono pertanto soppresse - unitamente ai Comitati ad esse preposti - le gestioni relative alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto; il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari; il Fondo per l'assicurazione contro la tubercolosi;la Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, dei lavoratori dell'edilizia e del Settore lapideo; la Cassa per l'integrazione dei salari dei lavoratori agricoli; la Cassa unica per gli assegni familiari; la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi dei lavoratori privati; la Gestione per i trattamenti economici di malattia. In materia di prestazioni, tutte le competenze gia' attribuite ai preesistenti Comitati preposti alle Gestioni previdenziali soppresse sono trasferite al predetto Comitato Amministratore per le prestazioni temporanee (art. 26, 2ø comma), FATTA ECCEzione: a) per la decisione dei ricorsi nelle materie diverse dalle integrazioni salariali attribuita in prima ed unica istanza ai Comitati provinciali (art. 46); b) per il rilascio delle autorizzazioni alle proroghe dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 6 della legge 164/75 trasferito alle Commissioni provinciali di cui all'art. 8 della medesima legge (art. 26, ultimo comma). Cio' premesso, al fine di consentire l'immediata operativita' della legge di riforma, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli aspetti innovativi connessi alla accennata redistribuzione delle competenze e si forniscono per ciascuna delle forme di previdenza oggetto di riordino le prime istruzioni per la loro applicazione. 1) Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. I ricorsi presentati a decorrere dal 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88, avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione involontaria, compresa quella agricola, sono decisi in via definitiva dai Comitati PROVINCIALi. Con effetto dalla stessa data, il 2ø grado di ricorso davanti al Comitato Speciale per la disoccupazione involontaria e' soppresso; i ricorsi in seconda istanza prodotti all'Istituto prima della entrata in vigore della legge sono decisi, fino ad esaurimento, dal Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 46). Pertanto, sara' cura delle Sedi trasmettere a questa Sede Centrale - Servizio Prestazioni Gestioni Speciali - i ricorsi in seconda istanza al Comitato Speciale per la disoccupazione involontaria presentati fino al giorno precedente alla data anzidetta, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari. 2) Trattamento di fine rapporto previsto, attribuendo al Comitato Provinciale la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle domande relative ai trattamenti di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia adottati dalla Sede (art. 46 - 1ø COMMA, LETt.a ). 3) Trattamenti di famiglia e assegno per congedo matrimoniale A decorrere dal 28 marzo 1989 i ricorsi in materia di prestazioni concernenti i trattamenti di famiglia - assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti e assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compartecipanti familiari e piccoli coloni, caratisti ed armatori imbarcati su nave da essi stessi armata - nonche' l'assegno per congedo matrimoniale sono decisi in via definitiva dai Comitati provinciali (art. 46, 1ø COMMA). I ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in particolare, saranno decisi dalla speciale Commissione del Comitato provinciale di cui al 2ø comma dell'art. 46. Relativamente ai ricorsi pendenti davanti al Comitato Speciale per gli assegni familiari, si fa riserva di istruzioni. Con effetto dalla stessa data il secondo grado di ricorso davanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' soppresso; i ricorsi pendenti (e cioe' presentati anteriormente) al 28 marzo 1989 sono decisi dal Ministero stesso (art. 51). Relativamente a tali ricorsi, fino al loro esaurimento, le Sedi continueranno pertanto ad osservare la procedura di istruttoria rituale fin qui seguita. 4) Trattamento di richiamo alle armi dei lavoratori privati. I ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle domande in epigrafe presentati a decorrere dal 28 marzo 1989 sono decisi in via definitiva dai Comitati provinciali. Pertanto, sara' cura delle Sedi sottoporre a detti Organi i ricorsi in materia che dovessero pervenire. 5) Trattamenti di integrazione salariale per gli operai dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura. Secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge in esame, i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle apposite Commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria - compresa l'edilizia - e dell'agricoltura, sono decisi dal Comitato amministratore per le prestazioni temporanee di cui all'art. 25, al quale essi dovranno essere indirizzati a decorrere dal 28 marzo 1989. A tale Organo saranno sottoposti, a cura di questa Sede Centrale, anche i ricorsi pendenti alla predetta data. Come accennato in premessa, la competenza a concedere le autorizzazioni alle proroghe dei trattamenti ordinari di integrazione salariale per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge e' rimessa alle speciali Commissioni provinciali di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164. Per quanto riguarda le domande di proroga relative a periodi precedenti l'anzidetta data, si fa riserva di istruzioni. 6) Prestazioni economiche di malattia e maternita' Anche per le prestazioni in epigrafe la legge ha ora introdotto la facolta' di ricorrere in via amministrativa avverso i provvedimenti dell'Istituto, quale condizione di procedibilita' per l'eventuale ulteriore ricorso di fronte all'Autorita' Giudiziaria ORDINARIA. Competente a decidere amministrativamente sulla controversia e' il Comitato Provinciale che, ai sensi del citato articolo 46, decide in via definitiva mediante una specifica Commissione: il comma 3 dello stesso articolo 46 prevede altresi' speciali Commissioni (diverse dalla precedente e presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, da quello degli artigiani e da quello degli esercenti attivita' commerciali) in seno al Comitato stesso, abilitate a decidere, ugualmente in via definitiva, i ricorsi concermenti le prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi. Si fa riserva di indicazioni circa l'ammissibilita' per il Comitato Provinciale di deliberare in merito a ricorsi concernenti gli aspetti di rilevanza sanitaria o comunque medico-legale. Tanto premesso, si forniscono di seguito le prime istruzioni di carattere operativo, con particolare riguardo alle istanze di riesame pervenute e non ancora decise alla data di entrata in vigore della legge in esame (28 marzo 1989). Al riguardo, si dispone che le istanze in questione, eccezione fatta ovviamente per quelle immediatamente accoglibili, siano restituite ai lavoratori interessati, affinche' gli stessi vengano posti in condizione di esperire, entro i successivi 90 giorni, il ricorso amministrativo previsto dalla legge, da inoltrarsi, ove non sia intervenuta nel frattempo la prescrizione del diritto, per il tramite della S.A.P. medesima. Per quanto concerne invece i provvedimenti di reiezione gia' portati a conoscenza dei lavoratori in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma in questione, saranno ritenuti ammissibili i ricorsi pervenuti entro e non oltre il termine di un anno decorrente dalla data dell'interruzione della prescrizione annuale conseguente alla presentazione dell'istanza di riesame. 7) Prestazioni economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la TUBERCOlosi. Giusta la disposizione di cui all'art.26 della legge in esame, anche i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego adottati nei confronti delle domande finalizzate al conseguimento delle prestazioni economiche antitubercolari sono attribuiti, in unico grado, ai Comitati Provinciali territorialmente competenti: cio', sempre a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge N.88/1989. In conseguenza, le Sedi trasmetteranno, con ogni sollecitudine, a questa Sede Centrale - Servizio PMMC - i ricorsi in secondo grado debitamente istruiti, pervenuti al 27 marzo 1989, giorno precedente quello di entrata in vigore della legge: tali ricorsi, al pari di quelli gia' trasmessi, verranno decisi dal competente Organo. Per la notifica del provvedimento di reiezione dovra' essere utilizzata l'apposita lettera predisposta per la "Procedura automatizzata di gestione delle prestazioni economiche antitubercolari", sopprimendo la parte relativa al ricorsi di SECONDO GRado. ø ø ø Le istruzioni impartite in materia di contenzioso amministrativo pensionistico ai paragrafi 3, 4 e 6, lettera A) della presente circolare (termine per ricorrere al Comitato Provinciale, efficacia del provvedimento impugnato, sospensione dell'esecuzione della decisione del Comitato Provinciale) valgono anche per le predette prestazioni non pensionistiche. Va inoltre fatto presente che i provvedimenti di sospensione dovranno essere trasmessi a questa Sede Centrale, Servizio Prestazioni Gestioni Speciali o Servizio Prestazioni Economiche di Malattia e Maternita' e Controlli Medico-Legali, per le relative indennita' e per quelle antitubercolari, con le modalita' e la tempestivita' indicate al citato paragrafo 6. ø ø ø Prestazioni per la prevenzione della invalidita' E' appena il caso di precisare che, stante la facoltativita' dell'erogazione delle prestazioni di che trattasi, che non comportano, alcun onere per gli assicurati, nei confronti delle stesse non e' in alcun modo configurabile un corrispettivo diritto e, pertanto, in caso di adozione di provvedimenti di reiezione, non sono ipotizzabili "ricorsi" in senso tecnico, ma soltanto istanze di riesame. C) RICORSI IN MATERIA CONTRIBUTIVA In base alla normativa di cui alla citata legge n. 88/1989 sono state introdotte alcune novita' anche in ordine agli Organi competenti a decidere i ricorsi nelle materie attinenti la CONTRIBUZIone. In particolare: - sono attribuiti al Comitato Esecutivo i ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di previdenza ed assistenza sociale (art. 50); - sono attribuiti alla competenza del "Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" i ricorsi in materia di contribuzione per la disoccupazione involontaria, ivi compresa quella relativa al trattamento di fine rapporto; per la tbc; per la Cassa unica assegni familiari; per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e dei lavoratori dell'edilizia; per la Cassa integrazione salariale dei lavoratori agricoli; per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e operai privati; per la gestione dei trattamenti economici di malattia e di maternita'; per il Fondo rimpatrio lavoratori extra-comunitari e per ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni. Tuttavia, quando oggetto del ricorso siano contribuzioni dovute sia al FPLD sia alle Gestioni di cui sopra (CUAF, CIG, ecc.), la competenza a decidere il ricorso stesso e' attribuita al "Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" (art. 23, LETT. E); - sono attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali i ricorsi relativi alla sussistenza dei rapporti di lavoro dipendente, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori domestici, agli apprendisti ed ai lavoratori a domicilio ed esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza (art. 43); - sono attribuiti alla competenza del Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4.7.1959 n. 463 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 33); - sono attribuiti alla competenza del Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni le decisioni in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo (art. 30). In pratica, il Comitato amministratore della nuova gestione decide in unico grado i ricorsi in materia di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa, di riscatto in genere, sinora attribuiti alla competenza del Comitato Esecutivo, mentre resta salva la comptenza a decidere i ricorsi in materia di iscrizione negli elenchi dei CD-CM e di contribuzione obbligatoria dovuta alla predetta gestione da parte delle commissioni provinciali ex art. 12 della legge 9.1.1963, n. 9, in prima istanza, e da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in seconda ISTANZA. Di conseguenza, i ricorsi che saranno presentati dagli interessati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88 (28.3.1989) dovranno essere avviati ai nuovi Organi come sopra DESCRITTI. Si precisa, infine, che le decisioni degli Organi medesimi sono assunte in via definitiva e contro di esse e' ammesso esclusivamente ricorso all'Autorita' giudiziaria. Nella particolare materia si fa comunque riserva di ulteriori precisazioni e chiarimenti. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (F.TO BILLIA) N.B. Si omette la trasmissione degli allegati /NF