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Versione Testuale
890619
Servizio Prestazioni A.G.O.
Servizio Prestazioni G.S.
SERVIZIO R.C.V.
SERVIZIO PMMC
CIRCOLARE n. 61
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 9 marzo 1989, n. 88 - Prime istruzioni in materia di
CONTENZIOSo.
Servizio Prestazioni A.G.O.
Servizio Prestazioni G.S.
SERVIZIO R.C.V.
SERVIZIO PMMC
Roma, 29 marzo 1989          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 61                 e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 9 marzo 1989, n. 88 - Prime istruzioni in materia di
         contenzioso.
ALLEGATI 1
         Il supplemento ordinario n. 17 alla "Gazzetta Ufficiale" n.
60, Serie generale, Parte prima, del 13 marzo 1989, ha pubblicato la
legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro" (allegato 1).
         Il provvedimento - in vigore dal 28 marzo 1989 - si
articola in tre capi aventi ad oggetto, rispettivamente,
"Organizzazione e controlli", "Gestione finanziaria" e "Organi
periferici e contenzioso".
         Con la presente circolare si richiamano le norme
concernenti il contenzioso e si forniscono le prime istruzioni per
la loro applicazione.
A) RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA
1 - Nuova composizione dei Comitati regionali e provinciali.
    Prosecuzione temporanea dell'attivita' dei comitati in carica
    (articoli 42, 44 e 45).
         La legge n. 88/1989 modifica la composizione dei Comitati
regionali e provinciali secondo le indicazioni contenute negli
articoli 42, 44 e 45, primo e secondo comma.
         Per espressa disposizione dell'art. 45, terzo comma, i
Comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in
vigore della legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione
del decreto di nomina dei nuovi organi.
2 - Competenze dei Comitati provinciali in materia di contenzioso
    pensionistico (art. 46, primo comma).
         Per quanto concerne la materia pensionistica l'art. 46,
primo comma, attribuisce al Comitato provinciale la decisione in via
definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto
CONCERNENTi:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
   la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi
   comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro
   COMPETEnza;
c) le prestazioni della gestione di previdenza a favore dei
   dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
   lavorazione, ancorche' parziale, in sotterraneo;
d) la pensione sociale.
3 - Termine per ricorrere al Comitato provinciale (art. 46, quinto
    COMMA)
         Il termine per ricorrere al Comitato provinciale e' di
novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
IMPUGNATO.
4 - Efficacia del provvedimento impugnato (art. 46, ottavo comma).
         La presentazione del ricorso al Comitato provinciale non
sospende il provvedimento adottato dall'Istituto.
5 - Presupposti e termine per l'esperimento dell'azione giudiziaria
    (art. 46, sesto comma).
         Come precisato al precedente punto 2, le decisioni del
Comitato provinciale hanno natura definitiva e come tali possono
essere oggetto di ulteriore impugnativa da parte dell'assicurato
soltanto in sede giudiziaria.
         L'azione giudiziaria puo' essere proposta entro il termine
di dieci anni (art. 47 del D.P.R. n. 639/1970) dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dal Comitato
provinciale ovvero dalla scadenza del novantesimo giorno successivo
alla presentazione del ricorso senza che il Comitato provinciale si
SIA PRONUNziato.
6 - Sospensione dell'esecuzione della decisione del Comitato
    provinciale (art. 46, nono comma).
         Il Direttore della competente Sede dell'Istituto puo'
sospendere l'esecuzione della decisione del Comitato qualora si
evidenzino profili di illegittimita'.
         In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere
adottato dal Direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al
Comitato amministratore competente per materia il quale entro
novanta giorni decide l'esecuzione della decisione o il suo
ANNULLAMENto.
         Trascorso tale termine la decisione diviene comunque
ESECUTIVA.
         In applicazione dei principi anzidetti i Direttori di Sede
valuteranno se le  decisioni dei ricorsi presentino profili di
illegittimita' tenendo in particolare presente, per quanto concerne
i ricorsi in materia di invalidita' pensionabile, i precisi limiti
normativi imposti all'autonomia decisionale dei Comitati provinciali
(vedere circ. n. 7454 O. - n. 53628 A.G.O. - n. 2803 Sn del 26
GIUGNO 1986).
         In caso affermativo, i Direttori di Sede assumeranno, entro
cinque giorni dalla data di adozione delle decisioni ritenute
illegittime, un formale provvedimento di sospensione delle decisioni
stesse dandone motivata comunicazione al Comitato provinciale e ai
RICORRENTI.
         A questi ultimi il provvedimento di sospensione sara'
notificato unitamente alla decisione del Comitato provinciale con la
precisazione che l'esecuzione della decisione stessa resta sospesa
in attesa della pronuncia del competente Comitato amministratore.
         Il provvedimento di sospensione sara' in pari tempo
trasmesso al Servizio Prestazioni A.G.O. di questa Direzione
Generale fornendo tutti gli elementi di valutazione disponibili onde
consentire l'immediato esame della fattispecie da parte del
competente Comitato amministratore, cui spetta di decidere, entro 90
giorni dalla data del provvedimento di sospensione, l'esecuzione o
l'annullamento della decisione del Comitato provinciale.
         Attesa la perentorieta' dei termini stabiliti dalla norma,
il provvedimento di sospensione sara' trasmesso a questa Direzione
Generale immediatamente dopo la sua adozione.
         Sara' cura degli uffici centrali comunicare la decisione
del Comitato amministratore alla Sede provinciale per la successiva
notifica al Comitato provinciale e all'interessato.
7 - Abrogazione delle norme sul contenzioso amministrativo di cui al
    D.P.R. n. 639/1970 (art. 46, decimo comma). Conferma delle
    modalita' di comunicazione dei provvedimenti e dei criteri di
    computo dei termini. Interessi legali.
         L'art. 46, decimo comma, abroga espressamente le norme in
materia di contenzioso amministrativo di cui al numero 1 ed al
numero 11 del primo comma dell'art. 36 e agli articoli 44, 45 e 46
del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
         Nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 46 del D.P.R.
n. 639/1970, restano ferme le disposizioni amministrative in
precedenza impartite relativamente alle modalita' di comunicazione
dei provvedimenti da parte dell'Istituto e di presentazione dei
ricorsi da parte degli assicurati nonche' alle date utili ai fini
del decorso dei termini.
         Altrettanto e' a dirsi per quanto concerne gli interessi
legali i quali devono continuare ad essere corrisposti qualora il
provvedimento di accoglimento della domanda venga adottato dopo il
decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della legge n.
533/1973.
8 - Decisione dei ricorsi presentati ai Comitati provinciali a far
    tempo dalla data di entrata in vigore della legge ovvero
    pendenti a tale data.
         Le decisioni adottate in merito ai ricorsi presentati ai
Comitati Provinciali a far tempo dalla data di entrata in vigore
della legge ovvero pendenti a tale data hanno carattere definitivo e
possono essere oggetto di ulteriore ricorso in sede giudiziaria
secondo quanto precisato al precedente punto 5: ne deriva, altresi',
che l'esecuzione delle decisioni ritenute illegittime puo' essere
sospesa nei modi e nei tempi indicati al punto 6.
         In caso di reiezione del ricorso, le Sedi, nel dare
comunicazione del provvedimento del Comitato, renderanno nota al
ricorrente la facolta' di proporre l'azione giudiziaria entro il
termine di 10 anni.
         La nuova normativa deve trovare integrale applicazione
anche per i ricorsi pendenti, intendendo per tali quelli presentati
ai Comitati provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge e non ancora definiti a tale data.
9 - Decisione dei ricorsi pendenti dinanzi ai Comitati regionali e
    agli Organi centrali (art. 46, settimo comma).
         L'art. 46, settimo comma, stabilisce che i ricorsi avverso
i provvedimenti concernenti le prestazioni pensionistiche di cui al
precedente punto 2, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli
Organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della
legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le
procedure e le competenze previgenti.
         Ai fini dell'applicazione della norma, per ricorsi pendenti
dinanzi ai Comitati regionali e agli Organi centrali dell'Istituto
devono intendersi quelli  presentati ai  Comitati regionali  ed   ai
Comitati di vigilanza delle gestioni dei lavoratori autonomi
anteriormente alla data del 28 marzo 1989 e non ancora decisi alla
STESSA DATa.
         I ricorsi presentati dagli assicurati o dai Direttori di
Sede anteriormente alla data anzidetta devono conseguentemente
essere inoltrati ai predetti Comitati per le decisioni di
COMPETENZA.
         Qualora le decisioni di seconda istanza presentino profili
di illegittimita' le Sedi provvederanno a segnalarle ai competenti
Uffici di questa Direzione Generale, per l'eventuale non esecuzione,
secondo la procedura finora osservata.
10 - Ricorsi in seconda istanza presentati a far tempo dalla data di
     entrata in vigore della legge.
         A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge
viene meno, nelle materie considerate, la facolta' di ricorso in
SECONDA IStanza.
         Ne consegue che i ricorsi presentati ai Comitati regionali
o ai Comitati di vigilanza a far tempo da tale data devono essere
considerati inammissibili.
         Le Sedi daranno comunicazione in tal senso ai ricorrenti
facendo presente che avverso il provvedimento di reiezione puo'
essere proposta azione dinanzi all'Autorita' giudiziaria.
B) RICORSI IN MATERIA DI PRESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DIVERSE
   DALLE PENSIONI
         L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che
tutte le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle
pensioni, a favore dei lavoratori dipendenti, siano fuse in un'unica
gestione che assume la denominazione di "Gestione per le prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti" alla quale sovraintende un
apposito Comitato Amministratore (art. 25).
         Vengono pertanto soppresse - unitamente ai Comitati ad esse
preposti - le gestioni relative alla assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto; il Fondo per il rimpatrio dei
lavoratori extracomunitari; il Fondo per l'assicurazione contro la
tubercolosi;la Cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, dei lavoratori dell'edilizia e del Settore lapideo;
la Cassa per l'integrazione dei salari dei lavoratori agricoli; la
Cassa unica per gli assegni familiari; la Cassa per il trattamento
di richiamo alle armi dei lavoratori privati; la Gestione per i
trattamenti economici di malattia.
         In materia di prestazioni, tutte le competenze gia'
attribuite ai preesistenti Comitati preposti alle Gestioni
previdenziali soppresse sono trasferite al predetto Comitato
Amministratore per le prestazioni temporanee (art. 26, 2ø comma),
FATTA ECCEzione:
a) per la decisione dei ricorsi nelle materie diverse dalle
   integrazioni salariali attribuita in prima ed unica istanza ai
   Comitati provinciali (art. 46);
b) per il rilascio delle autorizzazioni alle proroghe dei
   trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 6 della
   legge 164/75 trasferito alle Commissioni provinciali di cui
   all'art. 8 della medesima legge (art. 26, ultimo comma).
         Cio' premesso, al fine di consentire l'immediata
operativita' della legge di riforma, si richiama l'attenzione delle
SS.LL. sugli aspetti innovativi connessi alla accennata
redistribuzione delle competenze e si forniscono per ciascuna delle
forme di previdenza oggetto di riordino le prime istruzioni per la
loro applicazione.
1) Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
   disoccupazione involontaria.
         I ricorsi presentati a decorrere dal 28 marzo 1989, data di
entrata in vigore della legge n. 88, avverso i provvedimenti di
reiezione delle domande di disoccupazione involontaria, compresa
quella agricola, sono decisi in via definitiva dai Comitati
PROVINCIALi.
         Con effetto dalla stessa data, il 2ø grado di ricorso
davanti al Comitato Speciale per la disoccupazione involontaria e'
soppresso; i ricorsi in seconda istanza prodotti all'Istituto prima
della entrata in vigore della legge sono decisi, fino ad
esaurimento, dal Comitato amministratore della Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 46).
         Pertanto, sara' cura delle Sedi trasmettere a questa Sede
Centrale - Servizio Prestazioni Gestioni Speciali - i ricorsi in
seconda istanza al Comitato Speciale per la disoccupazione
involontaria presentati fino al giorno precedente alla data
anzidetta, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari.
2) Trattamento di fine rapporto
previsto, attribuendo al Comitato Provinciale la competenza a
decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti di
reiezione delle domande relative ai trattamenti di fine rapporto a
carico del Fondo di garanzia adottati dalla Sede (art. 46 - 1ø
COMMA, LETt.a ).
3) Trattamenti di famiglia e assegno per congedo matrimoniale
         A decorrere dal 28 marzo 1989 i ricorsi in materia di
prestazioni concernenti i trattamenti di famiglia - assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti e assegni familiari ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compartecipanti familiari e
piccoli coloni, caratisti ed armatori imbarcati su nave da essi
stessi armata - nonche' l'assegno per congedo matrimoniale sono
decisi in via definitiva dai Comitati provinciali (art. 46, 1ø
COMMA).
         I ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in
particolare, saranno decisi dalla speciale Commissione del Comitato
provinciale di cui al 2ø comma dell'art. 46.
         Relativamente ai ricorsi pendenti davanti al Comitato
Speciale per gli assegni familiari, si fa riserva di istruzioni.
         Con effetto dalla stessa data il secondo grado di ricorso
davanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e'
soppresso; i ricorsi pendenti (e cioe' presentati anteriormente) al
28 marzo 1989 sono decisi dal Ministero stesso (art. 51).
         Relativamente a tali ricorsi, fino al loro esaurimento, le
Sedi continueranno pertanto ad osservare la procedura di istruttoria
rituale fin qui seguita.
4)  Trattamento di richiamo alle armi dei lavoratori privati.
         I ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione delle
domande in epigrafe presentati a decorrere dal 28 marzo 1989 sono
decisi in via definitiva dai Comitati provinciali.
         Pertanto, sara' cura delle Sedi sottoporre a detti Organi i
ricorsi in materia che dovessero pervenire.
5) Trattamenti di integrazione salariale per gli operai
   dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura.
         Secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge in esame,
i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle apposite
Commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dell'industria - compresa
l'edilizia - e dell'agricoltura, sono decisi dal Comitato
amministratore per le prestazioni temporanee di cui all'art. 25, al
quale essi dovranno essere indirizzati a decorrere dal 28 marzo
1989. A tale Organo saranno sottoposti, a cura di questa Sede
Centrale, anche i ricorsi pendenti alla predetta data.
         Come accennato in premessa, la competenza a concedere le
autorizzazioni alle proroghe dei trattamenti ordinari di
integrazione salariale per i periodi successivi alla data di entrata
in vigore della legge e' rimessa alle speciali Commissioni
provinciali di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
         Per quanto riguarda le domande di proroga relative a
periodi precedenti l'anzidetta data, si fa riserva di istruzioni.
6) Prestazioni economiche di malattia e maternita'
         Anche per le prestazioni in epigrafe la legge ha ora
introdotto la facolta' di ricorrere in via amministrativa avverso i
provvedimenti dell'Istituto, quale condizione di procedibilita' per
l'eventuale ulteriore ricorso di fronte all'Autorita' Giudiziaria
ORDINARIA.
         Competente a decidere amministrativamente sulla
controversia e' il Comitato Provinciale che, ai sensi del citato
articolo 46, decide in via definitiva mediante una specifica
Commissione: il comma 3 dello stesso articolo 46 prevede altresi'
speciali Commissioni (diverse dalla precedente e presiedute
rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, da quello degli artigiani e da quello degli esercenti
attivita' commerciali) in seno al Comitato stesso, abilitate a
decidere, ugualmente in via definitiva, i ricorsi concermenti le
prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi.
         Si fa riserva di indicazioni circa l'ammissibilita' per il
Comitato Provinciale di deliberare in merito a ricorsi concernenti
gli aspetti di rilevanza sanitaria o comunque medico-legale.
         Tanto premesso, si forniscono di seguito le prime
istruzioni di carattere operativo, con particolare riguardo alle
istanze di riesame pervenute e non ancora decise alla data di
entrata in vigore della legge in esame (28 marzo 1989).
         Al riguardo, si dispone che le istanze in questione,
eccezione fatta ovviamente per quelle immediatamente accoglibili,
siano restituite ai lavoratori interessati, affinche' gli stessi
vengano posti in condizione di esperire, entro i successivi 90
giorni, il ricorso amministrativo previsto dalla legge, da
inoltrarsi, ove non sia intervenuta nel frattempo la prescrizione
del diritto, per il tramite della S.A.P. medesima.
         Per quanto concerne invece i provvedimenti di reiezione
gia' portati a conoscenza dei lavoratori in epoca anteriore
all'entrata in vigore della norma in questione, saranno ritenuti
ammissibili i ricorsi pervenuti entro e non oltre il termine di un
anno decorrente dalla data dell'interruzione della prescrizione
annuale conseguente alla presentazione dell'istanza di riesame.
7) Prestazioni economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la
   TUBERCOlosi.
         Giusta la disposizione di cui all'art.26 della legge in
esame, anche i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego adottati
nei confronti delle domande finalizzate al conseguimento delle
prestazioni economiche antitubercolari sono attribuiti, in unico
grado, ai Comitati Provinciali territorialmente competenti: cio',
sempre a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge
N.88/1989.
         In conseguenza, le Sedi trasmetteranno, con ogni
sollecitudine, a questa Sede Centrale - Servizio PMMC - i ricorsi in
secondo grado debitamente istruiti, pervenuti al 27 marzo 1989,
giorno precedente quello di entrata in vigore della legge: tali
ricorsi, al pari di quelli gia' trasmessi, verranno decisi dal
competente Organo.
         Per la notifica del provvedimento di reiezione dovra'
essere utilizzata l'apposita lettera predisposta per la "Procedura
automatizzata di gestione delle prestazioni economiche
antitubercolari", sopprimendo la parte relativa al ricorsi di
SECONDO GRado.
                             ø         ø
                                  ø
         Le istruzioni impartite in materia di contenzioso
amministrativo pensionistico ai paragrafi 3, 4 e 6, lettera A) della
presente circolare (termine per ricorrere al Comitato Provinciale,
efficacia del provvedimento impugnato, sospensione dell'esecuzione
della decisione del Comitato Provinciale) valgono anche per le
predette prestazioni non pensionistiche. Va inoltre fatto presente
che i provvedimenti di sospensione dovranno essere trasmessi a
questa Sede Centrale, Servizio Prestazioni Gestioni Speciali o
Servizio Prestazioni Economiche di Malattia e Maternita' e Controlli
Medico-Legali, per le relative indennita' e per quelle
antitubercolari, con le modalita' e la tempestivita' indicate al
citato paragrafo 6.
                             ø         ø
                                  ø
Prestazioni per la prevenzione della invalidita'
         E' appena il caso di precisare che, stante la
facoltativita' dell'erogazione delle prestazioni di che trattasi,
che non comportano, alcun onere per gli assicurati, nei confronti
delle stesse non e' in alcun modo configurabile un corrispettivo
diritto e, pertanto, in caso di adozione di provvedimenti di
reiezione, non sono ipotizzabili "ricorsi" in senso tecnico, ma
soltanto istanze di riesame.
C) RICORSI IN MATERIA CONTRIBUTIVA
         In base alla normativa di cui alla citata legge n. 88/1989
sono state introdotte alcune novita' anche in ordine agli Organi
competenti a decidere i ricorsi nelle materie attinenti la
CONTRIBUZIone.
         In particolare:
- sono attribuiti al Comitato Esecutivo i ricorsi in materia di
  classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione
  delle norme di previdenza ed assistenza sociale (art. 50);
- sono attribuiti alla competenza del "Comitato amministratore della
  gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" i
  ricorsi in materia di contribuzione per la disoccupazione
  involontaria, ivi compresa quella relativa al trattamento di fine
  rapporto; per la tbc; per la Cassa unica assegni familiari; per la
  Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e dei
  lavoratori dell'edilizia; per la Cassa integrazione salariale dei
  lavoratori agricoli; per il trattamento di richiamo alle armi
  degli impiegati e operai privati; per la gestione dei trattamenti
  economici di malattia e di maternita'; per il Fondo rimpatrio
  lavoratori extra-comunitari e per ogni altra forma di previdenza a
  carattere temporaneo diversa dalle pensioni. Tuttavia, quando
  oggetto del ricorso siano contribuzioni dovute sia al FPLD sia
  alle Gestioni di cui sopra (CUAF, CIG, ecc.), la competenza a
  decidere il ricorso stesso e' attribuita al "Comitato
  amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" (art. 23,
  LETT. E);
- sono attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali i ricorsi
  relativi alla sussistenza dei rapporti di lavoro dipendente, ivi
  compresi quelli relativi ai lavoratori domestici, agli apprendisti
  ed ai lavoratori a domicilio ed esclusi quelli relativi ai fondi
  speciali di previdenza (art. 43);
- sono attribuiti alla competenza del Comitato amministratore della
  gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
  artigiani i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione
  o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4.7.1959 n. 463
  e successive modificazioni ed integrazioni (art. 33);
- sono attribuiti alla competenza del Comitato amministratore della
  gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
  coltivatori diretti, mezzadri e coloni le decisioni in unica
  istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione
  stessa o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26
  ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni,
  non attribuiti ad altro organo (art. 30).
  In pratica, il Comitato amministratore della nuova gestione decide
  in unico grado i ricorsi in materia di contribuzione volontaria,
  di contribuzione figurativa, di riscatto in genere, sinora
  attribuiti alla competenza del Comitato Esecutivo, mentre resta
  salva la comptenza a decidere i ricorsi in materia di iscrizione
  negli elenchi dei CD-CM e di contribuzione obbligatoria dovuta
  alla predetta gestione da parte delle commissioni provinciali ex
  art. 12 della legge 9.1.1963, n. 9, in prima istanza, e da parte
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in seconda
  ISTANZA.
         Di conseguenza, i ricorsi che saranno presentati dagli
interessati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88
(28.3.1989) dovranno essere avviati ai nuovi Organi come sopra
DESCRITTI.
         Si precisa, infine, che le decisioni degli Organi medesimi
sono assunte in via definitiva e contro di esse e' ammesso
esclusivamente ricorso all'Autorita' giudiziaria.
         Nella particolare materia si fa comunque riserva di
ulteriori precisazioni e chiarimenti.
                                       IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                              (F.TO BILLIA)
N.B. Si omette la trasmissione degli allegati
/NF