910307 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA'E CONTROLLI MEDICO - LEGALI Circolare n. 63 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e p.c. AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni varie. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA'E CONTROLLI MEDICO - LEGALI Roma, 7 marzo 1991 Circolare n. 63 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e p.c. AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni varie. In relazione a quesiti pervenuti in ordine a taluni aspetti inerenti alla materia in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni. 1) CERTIFICAZIONE DI MALATTIA. DECORRENZA DELLA PROGNOSI. Qualora la certificazione in uso riporti, alla voce "prognosi clinica", l'indicazione della durata in giorni (anziche' "fino al ........", come risulta dal testo del modulo di cui recentemente si e' proposta, tramite le Sedi Regionali, l'adozione su tutto il territorio nazionale), si conferma che, agli effetti della erogazione dell'indennita' di malattia, la prognosi decorre in via generale (salvo, ovviamente, diversa inequivocabile indicazione del curante) dalla data di compilazione del certificato medico. Si ricorda, ad ogni buon conto, che, se la circostanza e' appositamente attestata dal medico sulla certificazione, sotto la voce "Dichiara di essere ammalato dal....",viene riconosciuta, ai medesimi fini di interesse (carenza, computo del 20 giorno agli effetti della misura dell'indennita', periodo massimo assistibile, ecc.), la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno che precede immediatamente quello in cui e' stata effettuata la visita e rilasciata, quindi, la certificazione; cio', in considerazione della previsione, da ultimo confermata nel DPR 28.9.1990, n.314 (art.20) (1), secondo la quale la visita medica richiesta dopo le ore 10 puo' essere effettuata il giorno immediatamente successivo (entro le ore 12). Il criterio, pertanto, non e' da ritenersi applicabile quando dalla documentazione in possesso risulti essersi trattato di visita ambulatoriale (2). 2) PRESCRIZIONE. Come e' noto, l'erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita' presuppone, secondo norma, il mancato decorso del termine annuale di prescrizione vigente nella materia. (3). E' noto, altresi', avendo formato oggetto piu' volte di precisazioni generali, che la prescrizione e' interrotta - con cio' iniziando a decorrere un nuovo periodo di prescrizione annuale - per effetto, o di atti scritti (richieste, istanze, sollecitazioni,intimazioni ecc.) (4), avanzati dall'interessato, anche per il tramite di un proprio rappresentante, nei confronti dell'Istituto, ovvero dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto stesso. (artt. 2943 e 2944 c.c.)(5). Cio' posto, considerata la brevita' del termine di prescrizione in esame in rapporto ai tempi, talvolta lunghi, occorrenti per lo svolgimento di accertamenti sull'esistenza del rapporto di lavoro, accertamenti che, specie nel settore agricolo, possono comportare, come noto, un ulteriore iter amministrativo esterno all'Ente, si rappresenta l'opportunita' che, nell'ambito delle comunicazioni da effettuare agli assicurati circa la pendenza della pratica in attesa degli esiti dei particolari accertamenti istruttori in corso, venga richiamata l'attenzione degli stessi sullo specifico aspetto. Fermo restando quanto rammentato nella nota n. 4 in ordine agli adempimenti in caso di accesso allo sportello,sara', pertanto, da evidenziare nell'occasione che il suddetto termine di prescrizione vigente nella materia non viene sospeso dall'iter istruttorio di accertamento del diritto, (6) per cui i lavoratori che ne abbiano interesse, ad evitare l'estinzione del diritto ai sensi di legge, dovranno produrre in tempo utile, all'approssimarsi, senza esiti, della scadenza della prescrizione di cui trattasi, formale atto interruttivo della medesima. 3) INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA. Rientrano nella sfera dell'indennizzabilita', secondo le norme comuni, i periodi di incapacita' lavorativa correlati alla effettuazione degli interventi in epigrafe, resisi necessari al fine di rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico. Il riconoscimento dell'indennita' di malattia deve invece escludersi (sia per il periodo di ricovero, che di convalescenza), non essendo in linea generale, ravvisabili, nella fattispecie, specifiche dirette esigenze terapeutiche, qualora l'intervento risulti eseguito allo scopo di eliminare un difetto meramente estetico. Nell'ambito di tale ultima casistica, potranno, comunque, essere considerate favorevolmente, agli effetti erogativi di cui trattasi, le situazioni in cui l'intervento chirurgico conseguente al suddetto difetto estetico sia stato determinato da motivi sanitariamente apprezzabili; quanto sopra, sempreche' la circostanza venga debitamente comprovata dagli atti che l'interessato vorra', di propria iniziativa, produrre, ad evitare che la Sede notifichi al datore di lavoro la non indennizzabilita' del caso sulla scorta della certificazione esibita, da cui risulti - a giudizio del medico della Sede - la esistenza di un vizio puramente estetico. 4) FESTIVITA' SOPPRESSE. (LEGGE 5 MARZO 1977, N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI). E' sorto il problema di come conteggiare gli emolumenti aggiuntivi alla normale retribuzione corrisposta per la prestazione lavorativa svolta, generalmente previsti dai contratti di lavoro relativamente alle giornate ex festive in epigrafe. Al riguardo si precisa preliminarmente che, in conformita' ai chiarimenti di cui alla circolare n. 93 del 9 maggio 1988, qualora l'emolumento venga comunque pagato per intero dal datore di lavoro senza subire, cioe', decurtazioni in dipendenza di eventi di malattia o di maternita' intervenuti nel corso dell'anno, il relativo importo non dovra', in alcun caso, essere considerato agli effetti di cui trattasi. Nell'ipotesi contraria, gli emolumenti stessi dovranno, invece, essere compresi nella retribuzione utile per il calcolo delle indennita' in argomento. In tal caso, ai fini del computo delle somme di cui trattasi, saranno seguiti gli stessi criteri previsti per gli altri emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima,quattordicesima, ecc.,) non riferiti unicamente al periodo di paga quadrisettimanale o mensile preso in esame: quanto sopra, sia quando la corresponsione venga di fatto operata singolarmente, e cioe' in corrispondenza del mese durante il quale cade la relativa (ex) festivita', sia quando venga operata in unica soluzione per tutte le festivita' in questione, dovendosi ritenere che per effetto della legge sopra citata gli emolumenti in argomento abbiano perso ogni riferimento temporale alle giornate ex festive. 5) RIDUZIONE DI ORARIO IN PRESENZA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA': RETRIBUZIONE DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI MALATTIA E MATERNITA'. Con circolare n. 152 del 7 luglio 1990 sono state impartite istruzioni circa il computo della retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'indennita' di malattia e di maternita' in presenza di trattamento di integrazione salariale ad orario ridotto. Al riguardo si precisa che il criterio ivi indicato (computo della retribuzione effettiva e di quella oggetto di integrazione salariale) e' applicabile nei soli casi in cui per effetto della malattia e della maternita' il trattamento di integrazione salariale cessi di essere corrisposto. In ipotesi contraria, invece, come nel caso in argomento (vds. circolare n.303 dell'11.2.1987, il cui principio in materia e' applicabile, considerate le motivazioni che ne sono alla base, anche alle prestazioni di maternita'), l'indennita' va calcolata sulla sola retribuzione effettivamente percepita, escludendo, quindi, la parte oggetto di integrazione salariale straordinaria di solidarieta' che continuera' ad essere erogata. 6) MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO FERIALE. Con riferimento alle istruzioni impartite con circolare n.11 del 9.1.1991 (msg. n.31951 del 10.1.1991) in ordine all'argomento in epigrafe, si precisa, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, che anche nell'ipotesi di malattie non indennizzabili a carico dell'Istituto perche' inferiori ai quattro giorni stabiliti dalla deliberazione n.60/1990 del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere eseguite le visite di controllo domiciliare eventualmente richieste dai datori di lavoro. 7) CONTESTAZIONE ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO. E' stato riscontrato che, talvolta, anche a distanza di tempo, dopo l'assenza a visita di controllo domiciliare del lavoratore, viene effettuata, nei confronti dello stesso, da parte della Sede, formale contestazione del fatto, richiedendo la produzione di eventuale documentazione giustificativa dell'assenza, entro il noto termine di 10 giorni. Tanto e' suscettibile di creare inconvenienti con i lavoratori che frequentemente presentano a tal punto - nei successivi 10 giorni - documenti da non ritenere idonei allo scopo, poiche' rilasciati al di fuori della "contestualita'" per lo piu' richiesta dalle istruzioni impartite (vds. da ultimo circolare n. 171/1990). Al riguardo si sottolinea che di massima non si rende necessario procedere a richieste del genere, in quanto l'invito a visita di controllo ambulatoriale, consegnato a seguito della riscontrata assenza a quella domiciliare, gia' contiene esplicite indicazioni circa il termine per la presentazione delle giustificazioni. L'esigenza di diretto intervento a cura della Sede (da effettuare con ogni sollecitudine, a mezzo di raccomandata A.R.) si pone, quindi, solo nei casi in cui non sia stato possibile acquisire firma per "ricevuta" dell'invito da parte di uno dei soggetti indicati nella circolare n. 134421 AGO...../183 dell'8.8.1984,sempre che il lavoratore non si sia presentato al controllo ambulatoriale cui era stato invitato. In tal caso, nella "contestazione" dell'assenza dovra' essere precisato che qualora il lavoratore ritenga che l'assenza sia dipesa da imprescindibili e indifferibili motivi di allontanarsi dal proprio domicilio nell'orario delle fasce di reperibilita', potra' produrre con ogni urgenza adeguata documentazione - che sara' valutata dall'Istituto - tenendo presente che, in linea di massima, non saranno considerate idonee dichiarazioni rilasciate non contestualmente al fatto o comunque prodotte oltre 10 giorni dall'assenza, salvo che la dichiarazione non si riferisca a situazioni attestate da Enti pubblici, sulla base di proprie registrazioni. Tale "contestazione" si concludera' con l'avvertenza che, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla stessa, o comunque valutati negativamente i motivi addotti, si dara' corso ai noti provvedimenti di sospensione dell'indennita'. 00000000000000000 Da ultimo, si coglie l'occasione per raccomandare ancora una volta ogni dovuta attenzione alla gestione normativa ed operativa del settore di cui trattasi, secondo le specifiche indicazioni nel tempo fornite, con particolare riguardo all'aspetto degli adempimenti sanzionatori conseguenti ad eventuali infrazioni degli assicurati. In tale contesto, ad evitare eventuali mancanze di seguiti, si rappresenta l'opportunita' che la predisposizione delle visite di controllo venga sempre annotata in opportuna evidenza sul fascicolo nominativo dell'interessato, onde l'esito delle stesse possa in ogni caso trovare il dovuto adempimento anche in ipotesi di disguidi o ritardi nell'inserimento del referto di controllo nel fascicolo stesso. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA (1) Vds Suppl. Ord. G.U. n. 260 del 7.11.1990. (2) Vds anche nota 1 della circolare n.11 PMMC/179 dell'8.8.1985. (3) Si ricorda che per i lavoratori autoferrotranvieri il termine di prescrizione e' decennale (vds messaggio n.33175 del 5.5.1989). (4) Non e' sufficiente la semplice richiesta di "informazioni" allo sportello circa lo stato della pratica, sia pure attestata a posteriori dalla Sede. La necessita' di un atto che valga a costituire in mora il debitore (e cioe', l'atto scritto) e' stata riconosciuta anche a livello di Corte di Cassazione. Per tale motivo con circolare n. 45 PMMC del 5.5.1987 (nota n.12) e' stato suggerito di far compilare in tale occasione apposita richiesta scritta. (5) Si rammenta, ad ogni buon conto, che ogni "atto interruttivo" di cui si tratta per essere ritenuto valido ai fini di interesse, deve intervenire prima della scadenza del termine di prescrizione, scadenza che produce l'estinzione del diritto. (6) Il termine stesso, come e' noto, non e' sospeso neanche per effetto della pendenza di un eventuale procedimento penale a carico del lavoratore connesso all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.