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910307
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA'E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
Circolare n. 63
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e p.c.
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Prestazioni  economiche  di  malattia  e  di   maternita'.   Questioni
varie.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA'E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
Roma, 7 marzo 1991
Circolare n. 63
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
                             PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             e p.c.
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
OGGETTO: Prestazioni  economiche  di  malattia  e  di   maternita'.   Questioni
  varie.
 In  relazione  a  quesiti  pervenuti  in  ordine  a  taluni  aspetti  inerenti
alla materia in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni.
1) CERTIFICAZIONE DI MALATTIA. DECORRENZA DELLA PROGNOSI.
 Qualora la certificazione  in  uso  riporti,  alla  voce  "prognosi  clinica",
l'indicazione  della  durata  in  giorni  (anziche'  "fino  al  ........", come
risulta dal testo del modulo di cui recentemente si  e'  proposta,  tramite  le
Sedi  Regionali,  l'adozione  su  tutto  il  territorio nazionale), si conferma
che, agli effetti della erogazione dell'indennita'  di  malattia,  la  prognosi
decorre   in   via   generale   (salvo,   ovviamente,   diversa  inequivocabile
indicazione del curante) dalla data di compilazione del certificato medico.
 Si ricorda, ad ogni buon  conto,  che,  se  la  circostanza  e'  appositamente
attestata   dal  medico  sulla  certificazione,  sotto  la  voce  "Dichiara  di
essere ammalato dal....",viene riconosciuta,  ai  medesimi  fini  di  interesse
(carenza,  computo  del  20   giorno agli effetti della misura dell'indennita',
periodo  massimo  assistibile,  ecc.),  la  sussistenza  dello  stato   morboso
anche  per  il  giorno  che  precede  immediatamente  quello  in  cui  e' stata
effettuata  la  visita  e  rilasciata,  quindi,  la  certificazione;  cio',  in
considerazione  della  previsione,  da  ultimo  confermata  nel  DPR 28.9.1990,
n.314 (art.20) (1), secondo la quale la visita medica  richiesta  dopo  le  ore
10  puo'  essere  effettuata  il giorno immediatamente successivo (entro le ore
12).
 Il  criterio,  pertanto,  non  e'  da  ritenersi  applicabile   quando   dalla
documentazione  in  possesso  risulti  essersi trattato di visita ambulatoriale
(2).
2) PRESCRIZIONE.
 Come e'  noto,  l'erogazione  dell'indennita'  di  malattia  e  di  maternita'
presuppone,   secondo   norma,  il  mancato  decorso  del  termine  annuale  di
prescrizione vigente nella materia. (3).
 E'  noto,  altresi',  avendo  formato  oggetto  piu'  volte  di   precisazioni
generali,   che   la   prescrizione  e'  interrotta  -  con  cio'  iniziando  a
decorrere un nuovo periodo di prescrizione annuale - per  effetto,  o  di  atti
scritti  (richieste,  istanze,  sollecitazioni,intimazioni  ecc.) (4), avanzati
dall'interessato, anche per  il  tramite  di  un  proprio  rappresentante,  nei
confronti   dell'Istituto,  ovvero  dal  riconoscimento  del  debito  da  parte
dell'Istituto stesso. (artt. 2943 e 2944 c.c.)(5).
 Cio'  posto,  considerata  la  brevita'  del  termine   di   prescrizione   in
esame  in  rapporto  ai  tempi,  talvolta lunghi, occorrenti per lo svolgimento
di accertamenti  sull'esistenza  del  rapporto  di  lavoro,  accertamenti  che,
specie  nel  settore  agricolo,  possono  comportare,  come  noto, un ulteriore
iter  amministrativo  esterno  all'Ente,  si  rappresenta  l'opportunita'  che,
nell'ambito   delle  comunicazioni  da  effettuare  agli  assicurati  circa  la
pendenza della pratica in  attesa  degli  esiti  dei  particolari  accertamenti
istruttori   in   corso,  venga  richiamata  l'attenzione  degli  stessi  sullo
specifico aspetto.  Fermo  restando  quanto  rammentato  nella  nota  n.  4  in
ordine  agli  adempimenti    in caso di accesso allo sportello,sara', pertanto,
da  evidenziare  nell'occasione  che  il  suddetto  termine   di   prescrizione
vigente   nella   materia   non   viene   sospeso   dall'iter   istruttorio  di
accertamento  del  diritto,  (6)  per  cui  i   lavoratori   che   ne   abbiano
interesse,  ad  evitare  l'estinzione  del  diritto ai sensi di legge, dovranno
produrre  in  tempo  utile,  all'approssimarsi,  senza  esiti,  della  scadenza
della   prescrizione   di   cui   trattasi,  formale  atto  interruttivo  della
medesima.
3) INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA.
 Rientrano  nella  sfera  dell'indennizzabilita',  secondo  le  norme   comuni,
i   periodi  di  incapacita'  lavorativa  correlati  alla  effettuazione  degli
interventi  in  epigrafe,  resisi  necessari  al   fine   di   rimuovere   vizi
funzionali connessi ad un difetto estetico.
 Il   riconoscimento   dell'indennita'   di  malattia  deve  invece  escludersi
(sia per il  periodo  di  ricovero,  che  di  convalescenza),  non  essendo  in
linea  generale,  ravvisabili,  nella  fattispecie, specifiche dirette esigenze
terapeutiche, qualora l'intervento risulti eseguito  allo  scopo  di  eliminare
un   difetto   meramente   estetico.  Nell'ambito  di  tale  ultima  casistica,
potranno,   comunque,   essere   considerate   favorevolmente,   agli   effetti
erogativi  di  cui  trattasi,  le  situazioni  in  cui  l'intervento chirurgico
conseguente al suddetto  difetto  estetico  sia  stato  determinato  da  motivi
sanitariamente  apprezzabili;  quanto  sopra,  sempreche'  la circostanza venga
debitamente  comprovata  dagli  atti  che  l'interessato  vorra',  di   propria
iniziativa,  produrre,  ad  evitare  che  la Sede notifichi al datore di lavoro
la  non  indennizzabilita'  del  caso   sulla   scorta   della   certificazione
esibita,  da  cui  risulti  -  a  giudizio del medico della Sede - la esistenza
di un vizio puramente estetico.
4) FESTIVITA'  SOPPRESSE.  (LEGGE  5   MARZO   1977,   N.   54   E   SUCCESSIVE
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).
 E'  sorto  il  problema  di  come  conteggiare  gli emolumenti aggiuntivi alla
normale  retribuzione  corrisposta  per  la  prestazione   lavorativa   svolta,
generalmente  previsti  dai  contratti  di  lavoro  relativamente alle giornate
ex festive in epigrafe.
 Al   riguardo   si   precisa   preliminarmente   che,   in   conformita'    ai
chiarimenti   di   cui  alla  circolare  n.  93  del  9  maggio  1988,  qualora
l'emolumento venga comunque pagato  per  intero  dal  datore  di  lavoro  senza
subire,   cioe',  decurtazioni  in  dipendenza  di  eventi  di  malattia  o  di
maternita' intervenuti nel corso dell'anno, il  relativo  importo  non  dovra',
in alcun caso, essere considerato agli effetti di cui trattasi.
 Nell'ipotesi   contraria,  gli  emolumenti  stessi  dovranno,  invece,  essere
compresi  nella  retribuzione  utile  per  il  calcolo  delle   indennita'   in
argomento.
 In  tal  caso,  ai  fini  del  computo  delle  somme  di cui trattasi, saranno
seguiti gli stessi criteri  previsti  per  gli  altri  emolumenti  a  carattere
ricorrente  (tredicesima,quattordicesima,  ecc.,)  non  riferiti  unicamente al
periodo di paga quadrisettimanale o  mensile  preso  in  esame:  quanto  sopra,
sia  quando  la  corresponsione  venga  di fatto operata singolarmente, e cioe'
in  corrispondenza  del  mese  durante  il  quale   cade   la   relativa   (ex)
festivita',   sia  quando  venga  operata  in  unica  soluzione  per  tutte  le
festivita' in  questione,  dovendosi  ritenere  che  per  effetto  della  legge
sopra  citata  gli  emolumenti  in  argomento  abbiano  perso  ogni riferimento
temporale alle giornate ex festive.
5) RIDUZIONE  DI   ORARIO   IN   PRESENZA   DI   CONTRATTI   DI   SOLIDARIETA':
 RETRIBUZIONE   DA   PRENDERE   A   RIFERIMENTO   IN   CASO   DI   MALATTIA   E
 MATERNITA'.
 Con circolare n. 152  del  7  luglio  1990  sono  state  impartite  istruzioni
circa  il  computo  della  retribuzione  da  prendere a riferimento ai fini del
calcolo  dell'indennita'  di  malattia  e  di   maternita'   in   presenza   di
trattamento di integrazione salariale ad orario ridotto.
 Al   riguardo   si  precisa  che  il  criterio  ivi  indicato  (computo  della
retribuzione effettiva  e di  quella  oggetto  di  integrazione  salariale)  e'
applicabile   nei  soli  casi  in  cui  per  effetto  della  malattia  e  della
maternita'  il  trattamento  di  integrazione   salariale   cessi   di   essere
corrisposto.  In  ipotesi  contraria,  invece, come nel caso in argomento (vds.
circolare n.303 dell'11.2.1987, il cui principio  in  materia  e'  applicabile,
considerate  le  motivazioni  che  ne sono alla base, anche alle prestazioni di
maternita'),   l'indennita'    va    calcolata    sulla    sola    retribuzione
effettivamente   percepita,   escludendo,   quindi,   la   parte   oggetto   di
integrazione  salariale  straordinaria  di  solidarieta'  che  continuera'   ad
essere erogata.
6) MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO FERIALE.
 Con   riferimento   alle   istruzioni   impartite   con   circolare  n.11  del
9.1.1991 (msg. n.31951 del 10.1.1991)  in  ordine  all'argomento  in  epigrafe,
si  precisa,  a  seguito  di  richieste  di  chiarimenti  pervenute,  che anche
nell'ipotesi di malattie non  indennizzabili  a  carico  dell'Istituto  perche'
inferiori  ai  quattro  giorni  stabiliti  dalla  deliberazione  n.60/1990  del
Consiglio  di  Amministrazione,  dovranno  essere   eseguite   le   visite   di
controllo domiciliare eventualmente richieste dai datori di lavoro.
7) CONTESTAZIONE ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO.
 E'   stato  riscontrato  che,  talvolta,  anche  a  distanza  di  tempo,  dopo
l'assenza  a  visita   di   controllo   domiciliare   del   lavoratore,   viene
effettuata,   nei   confronti  dello  stesso,  da  parte  della  Sede,  formale
contestazione   del   fatto,   richiedendo   la   produzione    di    eventuale
documentazione  giustificativa  dell'assenza,  entro  il  noto  termine  di  10
giorni.
 Tanto  e'  suscettibile  di  creare  inconvenienti  con   i   lavoratori   che
frequentemente   presentano   a   tal  punto  -  nei  successivi  10  giorni  -
documenti da non ritenere idonei allo scopo, poiche'  rilasciati  al  di  fuori
della  "contestualita'"  per  lo  piu'  richiesta  dalle  istruzioni  impartite
(vds. da ultimo circolare n. 171/1990).
 Al  riguardo  si  sottolinea  che  di  massima   non   si   rende   necessario
procedere  a  richieste  del  genere,  in quanto l'invito a visita di controllo
ambulatoriale,  consegnato  a  seguito  della  riscontrata  assenza  a   quella
domiciliare,  gia'  contiene  esplicite  indicazioni  circa  il  termine per la
presentazione delle giustificazioni.
 L'esigenza di  diretto  intervento  a  cura  della  Sede  (da  effettuare  con
ogni  sollecitudine,  a  mezzo  di raccomandata A.R.) si pone, quindi, solo nei
casi  in  cui  non  sia  stato  possibile  acquisire   firma   per   "ricevuta"
dell'invito  da  parte  di  uno dei soggetti indicati nella circolare n. 134421
AGO...../183 dell'8.8.1984,sempre che  il  lavoratore  non  si  sia  presentato
al controllo ambulatoriale cui era stato invitato.
 In  tal  caso,  nella  "contestazione"  dell'assenza  dovra'  essere precisato
che   qualora   il   lavoratore   ritenga   che   l'assenza   sia   dipesa   da
imprescindibili   e   indifferibili   motivi   di   allontanarsi   dal  proprio
domicilio  nell'orario  delle  fasce  di  reperibilita',  potra'  produrre  con
ogni  urgenza  adeguata  documentazione  -  che  sara' valutata dall'Istituto -
tenendo presente che, in linea  di  massima,  non  saranno  considerate  idonee
dichiarazioni  rilasciate  non  contestualmente  al  fatto  o comunque prodotte
oltre 10 giorni dall'assenza, salvo che la dichiarazione  non  si  riferisca  a
situazioni attestate da Enti pubblici, sulla base di proprie registrazioni.
 Tale   "contestazione"   si   concludera'   con  l'avvertenza  che,  trascorsi
inutilmente 10  giorni  dalla  stessa,  o  comunque  valutati  negativamente  i
motivi   addotti,   si   dara'  corso  ai  noti  provvedimenti  di  sospensione
dell'indennita'.
                               00000000000000000
 Da ultimo, si coglie  l'occasione  per  raccomandare  ancora  una  volta  ogni
dovuta  attenzione  alla  gestione  normativa  ed  operativa del settore di cui
trattasi,  secondo  le  specifiche   indicazioni   nel   tempo   fornite,   con
particolare  riguardo  all'aspetto  degli  adempimenti sanzionatori conseguenti
ad eventuali infrazioni degli assicurati.
 In  tale  contesto,   ad   evitare   eventuali   mancanze   di   seguiti,   si
rappresenta  l'opportunita'  che  la  predisposizione delle visite di controllo
venga  sempre  annotata  in  opportuna  evidenza   sul   fascicolo   nominativo
dell'interessato,  onde  l'esito  delle  stesse  possa  in ogni caso trovare il
dovuto adempimento anche in ipotesi  di  disguidi  o  ritardi  nell'inserimento
del referto di controllo nel fascicolo stesso.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                         BILLIA
(1) Vds Suppl. Ord. G.U. n. 260 del 7.11.1990.
(2) Vds anche nota 1 della circolare n.11 PMMC/179 dell'8.8.1985.
(3) Si  ricorda  che  per  i  lavoratori  autoferrotranvieri  il   termine   di
 prescrizione e' decennale (vds messaggio n.33175 del 5.5.1989).
(4) Non   e'   sufficiente   la   semplice  richiesta  di  "informazioni"  allo
 sportello circa lo stato  della  pratica,  sia  pure  attestata  a  posteriori
 dalla  Sede.  La  necessita'  di  un  atto  che  valga a costituire in mora il
 debitore  (e  cioe',  l'atto  scritto)   e'   stata   riconosciuta   anche   a
 livello  di  Corte  di  Cassazione.  Per  tale  motivo  con  circolare  n.  45
 PMMC del  5.5.1987  (nota  n.12)  e'  stato  suggerito  di  far  compilare  in
 tale occasione apposita richiesta scritta.
(5) Si  rammenta,  ad  ogni  buon conto, che ogni "atto interruttivo" di cui si
 tratta   per   essere   ritenuto   valido   ai   fini   di   interesse,   deve
 intervenire  prima  della  scadenza  del  termine  di  prescrizione,  scadenza
 che produce l'estinzione del diritto.
(6) Il termine stesso, come  e'  noto,  non  e'  sospeso  neanche  per  effetto
 della   pendenza   di   un   eventuale   procedimento   penale  a  carico  del
 lavoratore connesso all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.