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Versione Testuale
920309
 DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 68
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Estensione al padre lavoratore dell'indennita' di
maternita' in caso di grave infermita' della madre.
Prestazioni economiche di malattia alla lavoratrice madre.
 DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 6 marzo 1992           Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 68              Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Estensione al padre lavoratore dell'indennita' di
         maternita' in caso di grave infermita' della madre.
         Prestazioni economiche di malattia alla lavoratrice madre.
    Si e' posto il problema se, nel caso in cui, per grave
infermita' della madre, sia il padre ad usufruire del diritto
all'astensione dal lavoro (art. 7 legge 30.12.1971, n. 1204,
modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19.1.1987,
n.1) possa contestualmente riconoscersi, a favore della madre
lavoratrice, il diritto all'indennita' di malattia.
    Sulla questione, perplessita' circa l'adozione di una soluzione
favorevole alle lavoratrici erano correlate alla previsione
contenuta nell'art. 15, comma 1 della legge n. 1204/1971 in base
alla quale l'indennita' di maternita' riconosciuta per tutto il
periodo di astensione obbligatoria e' ".. comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia", per cui si era ritenuto di dover
attendere l'orientamento della magistratura, interessata nel merito
della questione.
    Quest'ultima (1), ha enunciato il principio secondo cui, se
l'assistenza al minore da parte della lavoratrice madre sia divenuta
impossibile per grave infermita' della stessa e sia il padre a
usufruire del diritto all'astensione dal lavoro, non opera la norma
dell'art. 15, comma 1, L. n.1204/1971 citata, che esclude il cumulo
tra l'indennita' di malattia e quella spettante alla stessa
lavoratrice per maternita': ai due diversi soggetti vanno pertanto
corrisposte le due diverse indennita' in riferimento ai due distinti
rapporti di lavoro.
    Poiche' la decisione appare corretta e ben motivata, si ritiene
che l'impostazione debba essere fatta propria dall'Istituto con
conseguente riconoscimento, nelle condizioni sopra specificate, alle
interessate - se, ovviamente, appartenenti a categorie aventi titolo
all'indennita' di malattia - del relativo trattamento economico
previdenziale, con l'osservanza di tutta la relativa normativa.
    Il principio potra' essere applicato anche ad eventuali
situazioni pregresse non prescritte o non definite negativamente con
sentenza passata in giudicato, in presenza, ovviamente, di idonea
certificazione prodotta nei termini di legge.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA
(1) Tribunale di Treviso, sentenza n. 380/1991