920309 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 68 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Estensione al padre lavoratore dell'indennita' di maternita' in caso di grave infermita' della madre. Prestazioni economiche di malattia alla lavoratrice madre. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 6 marzo 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 68 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Estensione al padre lavoratore dell'indennita' di maternita' in caso di grave infermita' della madre. Prestazioni economiche di malattia alla lavoratrice madre. Si e' posto il problema se, nel caso in cui, per grave infermita' della madre, sia il padre ad usufruire del diritto all'astensione dal lavoro (art. 7 legge 30.12.1971, n. 1204, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19.1.1987, n.1) possa contestualmente riconoscersi, a favore della madre lavoratrice, il diritto all'indennita' di malattia. Sulla questione, perplessita' circa l'adozione di una soluzione favorevole alle lavoratrici erano correlate alla previsione contenuta nell'art. 15, comma 1 della legge n. 1204/1971 in base alla quale l'indennita' di maternita' riconosciuta per tutto il periodo di astensione obbligatoria e' ".. comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia", per cui si era ritenuto di dover attendere l'orientamento della magistratura, interessata nel merito della questione. Quest'ultima (1), ha enunciato il principio secondo cui, se l'assistenza al minore da parte della lavoratrice madre sia divenuta impossibile per grave infermita' della stessa e sia il padre a usufruire del diritto all'astensione dal lavoro, non opera la norma dell'art. 15, comma 1, L. n.1204/1971 citata, che esclude il cumulo tra l'indennita' di malattia e quella spettante alla stessa lavoratrice per maternita': ai due diversi soggetti vanno pertanto corrisposte le due diverse indennita' in riferimento ai due distinti rapporti di lavoro. Poiche' la decisione appare corretta e ben motivata, si ritiene che l'impostazione debba essere fatta propria dall'Istituto con conseguente riconoscimento, nelle condizioni sopra specificate, alle interessate - se, ovviamente, appartenenti a categorie aventi titolo all'indennita' di malattia - del relativo trattamento economico previdenziale, con l'osservanza di tutta la relativa normativa. Il principio potra' essere applicato anche ad eventuali situazioni pregresse non prescritte o non definite negativamente con sentenza passata in giudicato, in presenza, ovviamente, di idonea certificazione prodotta nei termini di legge. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA (1) Tribunale di Treviso, sentenza n. 380/1991