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Versione Testuale
940113
DIREZIONE CENTRALE
  CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
  SISTEMA QUALITA'
STRUTTURA PROGETTO
  DECENTRAMENTO
  FONDI SPECIALI
Circolare n. 8
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decentramento gestione posizioni assicurative dei
Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici",
gli "Elettrici" e gli "Autoferrotranvieri".
DIREZIONE CENTRALE
  CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
  SISTEMA QUALITA'
STRUTTURA PROGETTO
  DECENTRAMENTO
  FONDI SPECIALI
Roma, 13 gennaio 1994    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 8           AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Decentramento gestione posizioni assicurative dei
          Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici",
          gli "Elettrici" e gli "Autoferrotranvieri".
     Con  la  presente  circolare si attribuiscono alle Sedi
autonome di produzione ulteriori competenze  in  materia  di
gestione  delle  posizioni assicurative costituite in favore
degli iscritti ai Fondi indicati in oggetto, ferme  restanti
le  attivita'  di  supporto tuttora svolte dagli Uffici cen-
trali, in particolare dalla "Struttura di  progetto  per  il
decentramento  dei  Fondi  speciali"  per  le  operazioni di
immissione e di variazione dei dati assicurativi riguardanti
la contribuzione obbligatoria precedente l'anno 1990 nonche'
i periodi a qualsiasi altro titolo accreditati  a  cura  dei
predetti Uffici centrali gia' competenti in materia.
     In  particolare,  le  attivita'  che formano oggetto di
decentramento con la presente circolare riguardano  l'accre-
ditamento  di  periodi derivanti da ricongiunzioni, riunifi-
cazioni, riscatti, regolarizzazioni e accrediti  figurativi,
periodi  che  sono  utili  ai  fini pensionistici cosi' come
illustrato con circolari n. 108 del 10.5.1993,  n.  135  del
12.6.1993 e n. 194 del 10.8.1993.
     Le  operazioni  di eliminazione delle posizioni assicu-
rative costituite presso i Fondi in  oggetto  per  trasferi-
mento  o  ricongiunzione  ad  altre  gestioni previdenziali,
nonche' gli adempimenti concernenti la  prosecuzione  volon-
taria  nei  Fondi  stessi  formeranno  oggetto  di  separate
circolari.
1 - RICONGIUNZIONE (art. 2, Legge 7.2.79, n. 29).
     Sull'argomento sono state gia' fornite  prime  disposi-
zioni  operative  con  circolare n. 275 del 28.12.1989 e con
circolare n. 4 del  3.1.1990  dando  incarico  alle  SAP  di
procedere  alla  istruttoria delle domande presentate dal 1
gennaio 1990 in poi' e alla definizione  di  quelle  da  re-
spingere per i motivi esemplificati in tali circolari.
     D'ora in avanti, a modifica di quanto detto al punto 1
della circolare n. 41 del 15.2.1991, la competenza delle SAP
si  intende  estesa alla definizione di tutte le pratiche di
ricongiunzione presso i Fondi in oggetto,  facendo  peraltro
presente  che,  per  effetto  di quanto disposto dall'art. 5
della legge 29.1.1992, n. 58, le domande  di  ricongiunzione
nel  Fondo  "Telefonici"  da  definire in base alla legge n.
29/79 sono soltanto quelle evidenziate alle lettere b) e  c)
del  n.  4  -  parte  seconda  della  circolare  n.  164 del
24.6.1992.
     E' noto che, una volta acquisiti  i  dati  relativi  ai
periodi  assicurativi  oggetto di ricongiunzione, ai periodi
di iscrizione gia' maturati presso i Fondi alla  data  della
domanda e l'importo della retribuzione pensionabile riferita
alla stessa data, l'onere complessivo di  ricongiunzione  e'
determinato,   sulla  base  della  corrispondente  quota  di
pensione calcolata applicando la particolare  normativa  che
disciplina  appunto  le pensioni a carico di Fondi speciali,
utilizzando i coefficienti di  capitalizzazione  di  cui  al
D.M.  19.2.1981  emanato, da ultimo, in attuazione dell'art.
13/1338, onere dal quale vanno comunque dedotti gli  importi
per  contributi  e  interessi  trasferiti  dalle gestioni di
provenienza.
     Si richiamano  al  riguardo  i  principi  di  carattere
generale concernenti la ricongiunzione ex art. 2 della legge
n. 29/1979, riportati nella circolare n.  21  del  28.3.1981
(punti I, II e III) del Ministero del tesoro (vedi circolare
10.6.1981, n. 561) e successive disposizioni.
2  -  UNIFICAZIONE  PRESSO  IL  FONDO  "TELEFONICI"   (legge
29.1.1992, n. 58).
     Si   conferma   quanto  contenuto  nella  circolare  n.
164/1992 ad integrazione della quale  si  riportano  le  se-
guenti precisazioni:
     1)  l'art. 5 - primo comma della legge n. 58/1992, come
e' noto, fa obbligo alle Societa' concessionarie del  servi-
zio  delle  telecomunicazioni  di costituire presso il Fondo
speciale un'unica posizione assicurativa a favore dei propri
dipendenti  in servizio mediante il versamento delle riserve
matematiche determinate ai sensi dell'art. 13 della legge n.
1338/62  e  al netto dell'ammontare dei contributi di perti-
nenza dei periodi da unificare e dei relativi interessi;
     2) l'insorgenza di tale obbligo, per  il  personale  in
servizio  alla data del 20.2.1992 di entrata in vigore della
legge n. 58/92 coincide  con  la  stessa  data  del  20.2.92
mentre,  per  il  personale gia' dipendente dell'Amministra-
zione PP. TT. e dell'A.S.S.T. che non abbia  esercitato  nel
termine  previsto  l'opzione  per la permanenza nel pubblico
impiego (sei mesi dalla delibera del CIPE di  cui  al  sesto
comma  dell'art. 1/58 ovvero, se anteriore, entro la data di
scadenza di un anno decorrente dal decreto  ministeriale  di
rilascio  della  concessione  ex  art. 1, primo comma, della
legge stessa) e che venga iscritto  al  Fondo  a  far  tempo
dalla  data di transito alle dirette dipendenze della IRITEL
Spa ovvero delle altre Concessionarie, e'  contestuale  alla
data di iscrizione al Fondo medesimo;
     3)  la  legge  n.  58/92,  innovando rispetto alla piu'
remota legge n. 29/79, per il predetto personale iscritto al
Fondo  speciale,  ha  voluto  esplicitamente  e senza alcuna
condizione o limitazione garantire l'unificazione  di  tutte
le  posizioni assicurative ed ha posto a carico delle Azien-
de, sgravandone cosi' gli assicurati, l'onere corrispondente
alle relative riserve matematiche.
     Evidentemente,  non possono formare oggetto di unifica-
zione ex lege 58/92 i periodi gia' ricongiunti in base  alla
precedente  legge n. 29/79, intendendosi per tali sia quelli
in relazione ai quali sia stato versato  l'intero  onere  di
ricongiunzione  sia  i  periodi  per  i  quali, all'atto del
20.2.92 (data di entrata in vigore della legge), risultavano
versate  le prime tre rate ed eventualmente parte delle rate
residue. In questa seconda  ipotesi,  la  definitivita'  del
rapporto  assicurativo  e'  da  ritenersi  sotto  condizione
risolutiva atteso che, di  fronte  ad  un  comportamento  di
successiva  rinuncia o di inadempimento da parte del debito-
re, l'Istituto e' legittimato a revocare l'atto di  accogli-
mento  della  domanda  originaria e ad annularne gli effetti
prodotti "ex tunc".
     Per tutti i periodi assicurativi, quindi, che  comunque
non  siano  stati  ricongiunti in base alla legge n. 29/79 o
perche' non sia  stata  mai  presentata  domanda  prima  del
20.2.92 o perche' alla domanda non sia seguito per qualunque
motivo l'atto di accoglimento o non sia stato effettuato nel
termine  di decadenza previsto il versamento delle prime tre
rate ovvero ancora quando l'atto stesso sia  successivamente
venuto  meno per revoca conseguente alla rinuncia o all'ina-
dempimento del soggetto obbligato a versare le rate  residue
successive  alle  prime  tre,  deve  necessariamente trovare
applicazione la legge n. 58/92, i cui oneri sono posti dalla
legge  stessa  a carico totale delle Aziende di appartenenza
degli assicurati. In altri termini, l'atto di rinuncia  alla
legge  n.  29/79,  manifestato dall'interessato anche attra-
verso la richiesta di rimborso delle somme versate e  diven-
ute  indebite  ovvero il semplice comportamento omissivo nel
pagamento delle rate  comportano  la  risoluzione  da  parte
dell'Istituto,  che  ha  interesse  a  farlo,  del  rapporto
obbligazionario e  cio'  irrevocabilmente  anche  perche'  -
contestualmente  -  sorge  a  carico di altro soggetto (l'A-
zienda) l'obbligo disciplinato dall'art. 5  della  legge  n.
58/92.
     Le  somme  versate  ex  lege  29/79 e divenute indebite
vengono rimborsate a domanda degli assicurati e cio' sia per
motivi di cautela per eventuali contestazioni successive sia
per ragioni pratiche connesse alle  modalita'  di  effettua-
zione del rimborso.
     Al riguardo, si fa presente che per le ricongiunzioni i
cui versamenti venivano acquisiti e controllati  dalla  Sede
Centrale  e  rispetto  alle  quali  sono  stati interrotti i
versamenti rateali si sta provvedendo a  cura  degli  Uffici
centrali  per il rimborso delle somme versate dagli interes-
sati, decaduti dalla ricongiunzione ex lege 29/1979.
     4) Per il personale proveniente dall'Azienda  di  Stato
per  i  Servizi Telefonici e dal Ministero PP.TT., come tale
gia' assicurato con le norme che disciplinano il trattamento
di  quiescenza erogato dal Ministero del Tesoro, si e' posto
il problema se l'unificazione presso il  Fondo  "telefonici"
dei   periodi  assicurativi  maturati  presso  le  anzidette
Amministrazioni pubbliche debba avvenire maggiorando o  meno
i  periodi  stessi di un terzo della loro durata, cosi' come
previsto ai fini del trattamento di quiescenza statale.
     Le norme che disciplinano detto trattamento  prevedono,
infatti,  che  alcuni  periodi  di  servizio,  quelli  cioe'
prestati alla commutazione  telefonica  e  quelli  resi  dal
personale  esecutivo dell'Amministrazione PP.TT. applicato a
mansioni di radiotelegrafista  e  radiotelefonista,  vengano
supervalutati  ai fini del trattamento di quiescenza statale
mediante assimilazione con il servizio effettivo.
     Data la natura eccezionale di  tale  norma  ed  essendo
essa espressamente e direttamente finalizzata alla specifica
tutela  assicurativa  garantita  dal  sistema  previdenziale
statale,  la  norma  stessa  non  puo' dispiegare effetti di
rilievo giuridico al di la' dell'ambito entro  il  quale  e'
destinata  ad operare e l'unificazione cui si e' fatto cenno
innanzi  deve  quindi  riguardare  i  periodi  temporali  di
servizio  coperti  da contribuzione e non anche le cosidette
supervalutazioni di  tali  periodi,  le  quali  non  trovano
riscontro   normativo  nell'ambito  delle  disciplina  delle
pensioni erogate dal Fondo speciale per i telefonici gestito
da questo Istituto;
     5)  L'ammontare  delle  riserve matematiche, corrispon-
denti alle quote di pensione,  determinate  quest'ultime  ai
sensi degli artt. 2 della legge n. 672/1973 e 20 della legge
n. 1450/1956 sulle retribuzioni dei 12 mesi di iscrizione al
Fondo  antecedenti una delle date di cui al precedente punto
2, ancorche' acquisita per effetto della unificazione,    al
netto  dei  contributi  e  dei relativi interessi trasferiti
dalle gestioni previdenziali di provenienza,  va  addebitato
alle  Societa'  Concessionarie  ciascuna per i propri dipen-
denti.
     Il versamento  degli  oneri  costituiti  dagli  importi
delle  predette  riserve, maggiorate dell'interesse annuo al
tasso del 5%, dovra' essere effettuato a questo Istituto  in
15  annualita' costanti posticipate, come recita il 3  comma
dell'art.  5/58.  L'interesse  di  dilazione  in  parola  e'
calcolato  con  valuta  iniziale  coincidente con la data di
insorgenza dell'obbligo giuridico  cui  si  e'  fatto  cenno
innanzi.
     Per  il personale ex dipendente della "ASST" o "Ammini-
strazione PP.TT", la ripartizione dell'ammontare complessivo
delle  riserve matematiche relative ai periodi da unificare,
ancorche' fatti valere presso gestioni previdenziali diverse
da quelle cui detto personale era iscritto, sara' effettuata
in relazione alle percentuali stabilite alle lettere a  e  b
dell'art.  5/58  -  2   comma  direttamente dalla Societa' e
dalle altre Concessionarie ai  fini  della  regolamentazione
finanziaria  dei  rapporti che intercorrono con il Ministero
del Tesoro;
     6) Le gestioni previdenziali di provenienza sono tenute
a  trasferire  alla  gestione del Fondo speciale l'ammontare
dei contributi (quota a carico dei datori di lavoro  diversi
dallo  Stato  e  quota  a  carico  dei dipendenti), mediante
versamento in unica  soluzione  dei  corrispondenti  importi
maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5%.
     7)  Per  le finalita' di cui sopra, la ricognizione dei
soggetti beneficiari della norma va effettuata per tutti gli
iscritti  alla  data  del  20.2.92  per  i  dipendenti delle
Aziende SIP, STET, ITALCABLE e  TELESPAZIO  (vedi  punto  1,
parte  II  della  circolare  n.  164/92) ovvero alla data di
transito alla Societa' IRITEL  Spa  per  gli  ex  dipendenti
dell'ASST  o  del  Ministero PP.TT., dipendenti quest'ultimi
per i quali sara' la stessa IRITEL Spa  a  fornire  tutti  i
dati citati nella richiamata circolare;
     8)  Le gestioni previdenziali cui sono stati iscritti i
soggetti interessati alla legge in esame  dovranno  fornire,
per  ciascun  nominativo,  le  date  iniziali  e  finali dei
periodi da unificare e, per ogni anno  solare,  la  retribu-
zione  imponibile  (dato questo non necessario per il FPLD),
l'importo complessivo dei contributi da trasferire al  Fondo
"telefonici" e l'ammontare degli interessi cosi' calcolati:
a)  con valuta iniziale coincidente con le date previste per
la riscossione dei  contributi  affluiti  alla  gestione  di
provenienza,  con  possibilita'  di applicare date di valuta
media;
b) con valuta finale del 20.2.92 ovvero per i dipendenti  ex
PP.TT.  e ASST, alla data di transito alla IRITEL o ad altre
Concessionarie.
     In sede di effettivo trasferimento di tali  contributi,
gli  interessi  dovranno  essere  aggiornati  alla  data  di
accredito dei  relativi  importi  alla  gestione  del  Fondo
speciale  da  parte  delle  stesse gestioni previdenziali di
provenienza cui fanno carico;
     9) L'onere  da  addebitare  alle  Aziende  interessate,
determinato  dalla riserva matematica al netto degli importi
dovuti  dalla  gestione  di  provenienza  per  contributi  e
interessi,  quest'ultimi  calcolati  fino  al 20.2.92 o alla
data di transito alla IRITEL  Spa  come  detto  sopra,  deve
essere  maggiorato  degli  interessi  di  dilazione al tasso
annuo del 5% a titolo di:
a) preammortamento per  il  periodo  intercorso  dalle  date
iniziali  sopraindicate  (20.2.92 o quella di transito) alla
fine del mese nel corso del quale  viene  notificato  all'A-
zienda  la  richiesta  di pagamento con il piano di ammorta-
mento del debito, interessi che devono essere pagati in  uno
e  in  aggiunta  all'importo  della prima rata alla relativa
scadenza;
b) ulteriori interessi di dilazione i quali saranno compresi
nelle rate posticipate annuali e consecutive, la prima delle
quali avra' come scadenza l'ultimo giorno  del  mese  corri-
spondente a quello di notifica del piano di ammortamento del
debito e ricadente nell'anno solare  immediatamente  succes-
sivo.
3  - RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E DEI CORSI PROFES-
SIONALI NEI FONDI "TELEFONICI" ED "ELETTRICI".
     La materia e' disciplinata per i  Fondi  in  questione,
rispettivamente,   dall'art.   14,   lett.  a)  della  legge
22.10.1973, n. 672 e dall'art. 4 della legge 25.11.1971,  n.
1079, per l'applicazione dei quali si rinvia alle istruzioni
fornite con precedente circolare n. 275 del 28.12.1989.
     A tale riguardo si ritiene opportuno precisare
ulteriormente che l'onere di riscatto, essendo  esso  costi-
tuito  dalla riserva matematica ex art. 13/1338, comporta il
preventivo calcolo  della  quota  di  pensione  relativa  al
periodo da riscattare applicando le stesse norme vigenti per
il calcolo della misura delle pensioni a  carico  del  Fondo
speciale   e  utilizzando  le  tariffe  di  capitalizzazione
contenute nel  D.M.  19.2.1981  che,  da  ultimo,  e'  stato
emanato  per  l'attuazione  del citato art. 13/1338, decreto
che trova applicazione per tutte le domande presentate  dopo
la data di pubblicazione del 13.5.1981.
     Si conferma, per il resto, il rinvio ai criteri vigenti
nell'ambito  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
quanto  concerne  sia le condizioni ed i requisiti per l'am-
missione al riscatto di cui trattasi sia le modalita'  ed  i
termini  per le richieste di pagamento degli oneri relativi,
con particolare attenzione a quanto da ultimo precisato  con
circolare  n.  142  del  22.6.1993  e  circolare  n. 144 del
24.6.1993.
     Come gia' accennato  con  tale  ultima  circolare,  per
periodi  successivi al 31.12.1993 l'esercizio della facolta'
di  riscatto  del  corso  legale  di  laurea   preclude   la
possibilita'  di  avvalersi  della  facolta' di riscatto dei
periodi  di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza  o
puerperio  e  di  congedo  per  i  motivi  familiari  di cui
all'art. 14, primo comma del decreto legislativo 30.12.92 n.
503.
4  -  RISCATTO  DEL  CORSO LEGALE DI LAUREA E DEI PERIODI DI
NAVIGAZIONE MERCANTILE NEL FONDO "AUTOFERROTRANVIERI".
     La facolta'  di  riscatto  in  parola  e'  disciplinata
dall'art. 34 della legge 29.10.1971, n. 889 ed e' stata gia'
ampiamente illustrata con circolare  n.  194  del  10.8.1993
(punto 2.2) cui si rinvia:
     Anche  rispetto alla facolta' di riscattare il corso di
laurea  per  periodi   successivi   al   31.12.1993,   opera
l'alternativita'  dell'esercizio  di  tale  facolta'  con il
riscatto dei periodi di assenza dal lavoro  ex  art.  14,  1
comma del citato decreto n. 503/1992.
5 - RISCATTO PERIODI NON RETRIBUTI NEL FONDO "TELEFONICI"
     Sotto  questo  titolo  si  comprendono i periodi di ri-
scatto disciplinato dal combinato disposto di cui all'art.14
della legge 4.12.1956, n. 1450, come modificato dall'art. 15
della legge 13.7.1967,  n.  583,  all'art.  16  della  legge
n.672/1973,  e all'art. 2 del D.L. 29.3.1991, n.103, modifi-
cato in sede di conversione  dalla  legge  1.6.1991,  n.166,
nonche'  all'art.  14  - primo comma del decreto legislativo
30.12.1992 n.503 e precisamente:
a) i periodi di assenza dal servizio senza diritto a  retri-
buzione  ovvero  con  diritto  a  percepire una retribuzione
ridotta quando essi non risultino gia' riconosciuti ad altro
titolo  o  coperti  figurativamente  da  contribuzione  (ivi
compresi i periodi di assistenza antitubercolare);
b) i periodi di assenza dal servizio per  astensione  facol-
tativa  dal  lavoro  successivi  al  parto  e non coperti da
assicurazione, periodi questi che,  se  collocati  temporal-
mente  fino  al 31.12.93, restano disciplinati dall'art. 2 -
comma 4 della citata legge n. 166/1991 ma che, ove  andranno
a ricadere in epoca successiva al 31.12.1993 potranno essere
riscattati solo in base alle disposizioni di cui al  D.Lg.vo
n.  503/1992 il quale, nel disciplinare la materia organica-
mente e in via generale anche per gli  assicurati  ai  Fondi
sostitutivi  dell'A.G.O.,  ha  implicitamente  e tacitamente
abrogato la precedente disposizione ex art. 2  della  stessa
legge n.166/1991;
c)  i  periodi  di  congedo per motivi familiari concernenti
l'assistenza e cura di  disabili  in  misura  non  inferiore
all'80%   non  coperti  da  assicurazione  e  successivi  al
31.12.1993.
     Tanto premesso, occorre inoltre distinguere:
1) per i periodi indicati sub lettera  a),  la  cui  domanda
deve  essere  presentata dall'assicurato a pena di decadenza
entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a  quello  nel
corso  del  quale  sia  avvenuta  la  ripresa  effettiva del
servizio ovvero la risoluzione del rapporto e comunque prima
che  sia  stata  disposta  la  liquidazione  della pensione,
l'onere e'  costituito  dal  contributo  che  sarebbe  stato
versato  al  Fondo qualora l'assicurato stesso fosse rimasto
in servizio e avesse percepita l'intera  retribuzione  spet-
tante  per  legge e per contratto, onere che, ovviamente, va
rapportato al periodo che si intende riscattare;
2) per i periodi indicati  sub  lettera  b),  ma  precedenti
l'anno 1994, l'onere e' lo stesso di cui al precedente punto
1) ridotto peraltro al 30% per effetto di quanto dispone  il
4  comma del citato art. 2 della legge n. 166/1991;
3)  per  i  periodi di cui alla lettera b), ma successivi al
31.12.1993, nonche' per i periodi di cui alla lettera c), il
riscatto e' riconosciuto a domanda, ai sensi del citato art.
14 del decreto legislativo n. 503/1992,  a  condizione  che,
nei  confronti  del  richiedente,   sussista il requisito di
iscrizione al Fondo per almeno cinque anni di  contribuzione
versata  in  costanza  di effettiva attivita' lavorativa. Il
periodo massimo complessivamente riscattabile in  base  alla
norma  sopracitata  non puo' eccedere i cinque anni. L'onere
dovuto al titolo in parola e' determinato con le norme e  le
modalita'  di cui all'art. 13/1338. Si richiama il principio
della "non cumulabilita'" o "alternavita'" di tale  facolta'
di  riscatto  con  quella  di riscatto del periodo del corso
legale di laurea. Si richiamano inoltre le  disposizioni  di
carattere  generale  vigenti per l'A.G.O. ed in particolare,
le circolari sopra richiamate n. 142 del 22.6.93  e  n.  144
del 24.6.93.
6  -  COPERTURA  CONTRIBUTIVA  ASSENZE  SENZA PAGA NEL FONDO
"AUTOFERROTRANVIERI" (Art. 7 Legge n. 889/1971)
     Nell'ambito del Fondo in argomento quando nel corso del
rapporto  di  lavoro  si  verifichino periodi di assenza dal
servizio senza diritto a percepire da parte  del  datore  di
lavoro  la  retribuzione  o  l'anticipazione del trattamento
economico di malattia o di infortunio, l'art. 7 ultimo comma
della legge 29.10.1971, n. 889 consente, come gia' reso noto
con circolare n. 257 del 7.12.1989 e successiva n.  194  del
10.10.1993  sotto  la  voce  "Contribuzione facoltativa", di
coprire detti periodi con contribuzione e di ottenerne cosi'
l'accredito sulle posizioni assicurative individuali a tutti
gli effetti.
     A tale riguardo, per la pratica  applicazione  di  tale
disposizione  di  legge  le  SAP  si  atterranno ai seguenti
criteri:
a) a  parziale  modifica  delle  disposizioni  contenute  in
materia  nella  circolare  n. 310/PM del 6.6.1972 - punto 3,
lettera B), Parte prima dell'allegato,  si  dispone  che  la
facolta'  in parola venga esercitata o da parte dell'Azienda
o da parte del lavoratore mediante presentazione di apposita
domanda;
b)  detta  domanda  deve  essere  presentata  all'atto della
sospensione e non oltre la  data  di  ripresa  del  servizio
effettivo, corredata da apposita dichiarazione del datore di
lavoro che attesti  i  motivi  dell'assenza  e  contenga  la
quantificazione  della  retribuzione imponibile che il lavo-
ratore avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio.
     La SAP, ricevuta la domanda, provvedera' a  determinare
e  a  notificare  l'importo  contributivo dovuto, applicando
l'aliquota in vigore sulla retribuzione  imponibile  dichia-
rata  dal  datore  di  lavoro,  nonche' a fornire ogni utile
indicazione circa le modalita' di versamento del contributo,
da  effettuarsi  con  apposito  bollettino di conto corrente
postale intestato alla stessa SAP.
     A versamento avvenuto, si dovra'  ovviamente  procedere
ad  aggiornare  la  relativa posizione assicurativa mediante
accredito del periodo coperto dal contributo anzidetto.
     Limitatamente ai periodi di astensione facoltativa  dal
lavoro  "post partum" ovvero di congedo per motivi familiari
concernenti l'assistenza e cura di disabili  in  misura  non
inferiore  all'80%, qualora i periodi in questione si collo-
chino in epoca posteriore  al  31.12.1993,  in  luogo  della
disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 889/1871 sopra
illustrata trova applicazione l'art. 14 del  citato  decreto
legislativo  n.  503/1992,  secondo i termini e le modalita'
gia' indicati al punto n. 5 sub. 3 per il  Fondo  "Telefoni-
ci".
7  -  RISCATTO NEL FONDO "TELEFONICI" DEI PERIODI COPERTI DA
CONTRIBUZIONE NELL'AGO.
     La facolta' di riscatto in esame e' quella che riguarda
i  periodi  di attivita' non comportanti l'iscrizione obbli-
gatoria al Fondo speciale predetto ma coperti  da  contribu-
zione  versata  con  le  norme  dell'Assicurazione  generale
obbligatoria per l'I.V.S. ed e' disciplinata dagli artt.  10
e  14  (4  comma) della legge n.1450/1956, dagli artt. 6 e 7
della legge 11.12.1962 n. 1790 e dall'art. 15  della  citata
legge n.672/1973.
     Va  posto subito in evidenza che ai riscatti in parola,
in via di principio, non sono piu' interessati gli  iscritti
al  Fondo nei confronti dei quali operano le disposizioni di
unificazione previste dall'art. 5 della legge n.  58/1992  e
che  le  norme  che  hanno  disciplinato  detti riscatti non
trovano piu' applicazione per i periodi successivi alla data
di entrata in vigore di tale legge in quanto l'obbligo della
iscrizione al Fondo e' stato esteso a  qualsiasi  lavoratore
dipendente dalle Aziende concessionarie.
     Pertanto,  le  norme  in  esame continueranno a trovare
applicazione solo nei confronti di nuovi iscritti  al  Fondo
successivamente  alla  entrata  in  vigore  della  legge  n.
58/1992 ma limitatamente agli eventuali  periodi  di  lavoro
prestato anteriormente a tale data.
     Per quanto concerne gli assicurati che hanno presentato
prima della legge n. 58/1992 domanda di riscatto  al  titolo
in  parola e che sono altresi' destinatari delle particolari
disposizioni intervenute sulla unificazione disposta da tale
legge,  si  chiarisce  che  le  pratiche  di  riscatto vanno
comunque definite con riferimento alla data di presentazione
della  relativa  domanda  in quanto, di norma, il contributo
dovuto al Fondo speciale e' inferiore a  quello  versato  al
"F.P.L.D.",  circostanza  questa che non comporta versamento
di oneri aggiuntivi a carico  dei  richiedenti  il  riscatto
medesimo  (vedasi  anche  parte  I,  punto 5 della circolare
n.164 del 24.6.1992).
     I periodi che possono formare oggetto  di  riscatto  in
base all'art. 10 e successivo art. 14 (4  comma) della legge
n.  1450/1956  (integrati  dall'art.  6   della   legge   n.
1790/1962) sono quelli di lavoro prestato alle dipendenze di
societa' concessionarie del servizio pubblico di telefonia o
dello  Stato  nei servizi telefonici, telegrafici e radiote-
legrafici, quando la speciale normativa  del  Fondo  non  ne
abbia  consentito  l'iscrizione obbligatoria o per la quali-
fica rivestita dal personale o per il carattere  eccezionale
o  temporaneo  del lavoro svolto o perche' in relazione alla
natura del datore di lavoro (Stato ) trovavano  applicazione
altre norme assicurative per l'I.V.S.
     Attualmente,  quindi,  la  facolta'  di  riscatto  puo'
essere concessa alle seguenti condizioni:
a)  presentazione  di  apposita  domanda  entro  il  termine
perentorio  di un anno dalla data di prima iscrizione obbli-
gatoria al Fondo, a  pena  di  decadenza.  Tale  termine  e'
ridotto a sei mesi per le domande di riscatto dei periodi di
apprendistato;
b)  versamento  del  contributo  rapportato  al  periodo  da
riscattare,  determinato  in  base all'aliquota contributiva
del Fondo vigente alla data della domanda  ed  in  relazione
alla  retribuzione  imponibile percepita alla data stessa al
netto  dell'ammontare  dei  contributi  base  e  integrativi
versati nell'A.G.O;
c)  i  contributi  versati  nell'A.G.O.  per  i  periodi che
formano oggetto di riscatto sono annullati e accreditati  al
Fondo speciale.
8  -  RISCATTO DEL FONDO "AUTOFERROTRANVIERI" DEI PERIODI DI
"AVVENTIZIATO".
     Nel Fondo in esame, il  riscatto  di  cui  trattasi  e'
disciplinato  dall'art.  35  della  legge  n. 889/1971 ed e'
stato gia' illustrato con precedente circolare  n.  194  del
10.8.1993 sotto il titolo "contribuzione da riscatto".
9 - CONTRIBUTI FIGURATIVI
     I  periodi  che  possono essere accreditati figurativa-
mente a domanda degli assicurati sono di seguito evidenziati
per  singole  fattispecie,  con l'indicazione dei Fondi spe-
ciali cui la relativa normativa trova applicazione,  periodi
che  sono  utili  ai  fini  del  diritto a pensione e per la
misura di essa.
9.1 - Trovano applicazione  nell'ambito  dei  tre  Fondi  le
seguenti fattispecie:
I  -  aspettativa  non retribuita per svolgere funzioni pub-
bliche elettive o per ricoprire  cariche  sindacali  provin-
ciali  e  nazionali,  di  cui  all'art.  n.  31  della legge
20.5.1970, n. 300 e alla legge 27.12.1985, n. 816;
II - licenziamento per  motivi  di  credo  politico  o  fede
religiosa  ovvero per l'appartenenza o per la partecipazione
attiva ad una organizzazione sindacale, di  cui  alla  legge
15.2.1974, n. 36 e legge 19.12.79, n. 648;
III  -  astensione  obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio verificatasi successivamente al  1  gennaio  1994,
come  dispone  il terzo comma dell'art. 14 del decreto legi-
slativo n.  503/1992,  secondo  cui  detti  periodi  vengono
riconosciuti  a  condizione  che  il  richiedente possa fare
valere presso il Fondo almeno cinque anni  di  contribuzione
versata  in  costanza  di  effettiva attivita' lavorativa da
verificarsi  all'atto  della  presentazione  della  relativa
domanda.  I  periodi stessi, per espressa volonta' del legi-
slatore, sono riconosciuti ancorche' intervenuti al di fuori
del rapporto di lavoro e sono accreditabili sulla base delle
disposizioni contenute nell'art.8 della legge 23.4.1981,  n.
155.
IV  -   periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' di
cui all'art. 7 della legge 23.7.1991, n.  223  e  successive
modificazioni  e  integrazioni (vedasi in particolare l'art.
6, comma 17 bis della legge 19.7.1993 n. 236  per  i  dipen-
denti  delle  Aziende  pubbliche  di trasporto), periodi che
sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del  conseguimento
del  diritto  alla  pensione  e  della  determinazione della
misura della pensione stessa.
9.2 - Trovano applicazione nei Fondi per gli  "Elettrici"  e
per i "Telefonici" i seguenti istituti:
I - servizio militare ed equiparato di cui all'art. 49 della
legge 30.4.1969, n. 153 per  effetto  del  rinvio  contenuto
nell'art. 2, lett. b) comma 1 della citata legge n. 166/1991
per "Telefonici" e nell'art. 3 della legge n. 1079/1971  per
gli "Elettrici";
II  -  donazione  sangue,  ai  sensi dell'art. 1 della legge
13.7.67 n. 584 nel testo sostituito dall'art. 13 della legge
4.5.1990  n. 107, secondo cui compete l'accredito figurativo
in favore dei lavoratori che si assentano dal  servizio  per
le  giornate  in  cui  effettuano la donazione di sangue, ai
sensi dell'art. 8 della citata legge n.  155/1981.  Cio'  in
forza  delle  disposizioni di rinvio alla normativa dell'as-
sicurazione generale obbligatoria contenuta, per i  "Telefo-
nici",  nell'art.  37  della  legge  n.  1450/1956 e per gli
"Elettrici" nell'art. 40 della legge n. 293/1956.  La  quota
giornaliera  di  retribuzione  pensionabile  da  accreditare
figurativamente e' quella non corrisposta all'interessato  e
quindi  non  assoggettata a contribuzione, la cui determina-
zione avviene in base  ai  parametri  previsti  dai  vigenti
contratti  collettivi  di lavoro (1/25, 1/26 od altri) even-
tualmente diversificati per singole voci.
9.3  -  Nell'ambito  del  solo  Fondo  "Telefonici"  trovano
applicazione le seguenti disposizioni:
I  - ricovero per tubercolosi e di godimento dell'indennita'
post-sanatoriale, di cui all'art. 11 della legge  4.12.1956,
n. 1450;
II  -  assenza  dal  lavoro  per astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio intervenuta fino al 31.12.1993 e  per
riposi  di  cui all'art. 10 della legge 30.12.1971, n. 1206,
per effetto del  rinvio  contenuto  alla  lettera  a)  della
stessa disposizione di legge sopra richiamata;
     Per  quanto  concerne  il  riconoscimento  dei  periodi
figurativi enunciati ai precedenti punti    disciplinato  da
norme  di  carattere generale che hanno trovato applicazione
anche nell'ambito dei Fondi speciali interessati, si  rinvia
-  sia per le condizioni che per la documentazione istrutto-
ria -    a  quanto  disposto  per  l'assicurazione  generale
obbligatoria,   per  l'applicazione  degli  stessi  istituti
previdenziali, ferme restanti per il Fondo  "Telefonici"  le
particolari  istruzioni  impartite  in  materia  di servizio
militare e  di  astensione  obbligatoria  per  gravidanza  e
puerperio  con  circolare  n.  239 del 5.10.1991. Nonche' le
disposizioni dell'art. 11 della citata  legge  n.  1450/1956
secondo  cui  va accreditato, per  i periodi di ricovero per
TBC e  di  godimento  dell'indennita'  post-senatoriale,  un
contributo  pari alla media di quelli effettivamente versati
al Fondo stesso nei precedenti dodici mesi.
10 - REGOLARIZZAZIONE PERIODI PRESCRITTI NEI FONDI  "TELEFO-
NICI" ED "ELETTRICI".
     Si  sciolgono le riserve formulate con circolare n. 271
del 21.12.1989 in ordine alla possibilita' di  regolarizzare
i periodi di contribuzione obbligatoria omessa e prescritta,
mediante costituzione di rendita vitalizia ex art.  13/1338,
nei Fondi in epigrafe per precisare quanto segue.
     L'istruttoria  delle  domande  di  regolarizzazione  in
esame deve essere condotta sulla base  delle  stesse  istru-
zioni  impartite  per l'assicurazione generale obbligatoria,
avendo in particolare cura  di  verificare  l'esistenza  dei
requisiti  di  iscrivibilita'  ai  Fondi  secondo i principi
contenuti nella richiamata circolare n. 271/1989.
     Per il solo Fondo "Telefonici", le  domande,  corredate
della relativa documentazione probatoria acquisita agli atti
dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale Contributi
di  questo  Istituto,  la  quale  provvedera' a sua volta ad
acquisire il parere del Comitato di vigilanza  del  Fondo  a
norma dell'art. 18 della legge n. 583/1967 e a restituire le
domande stesse alle competenti SAP corredate del parere  del
Comitato anzidetto.
                         *********
     Ove nell'abito di uno stesso Fondo siano state  presen-
tate  piu'  domande per ottenere a titolo diverso il ricono-
scimento di determinati periodi  assicurativi  (ad  es.  ri-
scatto  laurea e ricongiunzione, accredito servizio militare
e riscatto, etc),  si  richiama  la  particolare  attenzione
sulla necessita' che dette domande siano definite, oltre che
con la dovuta tempestivita', nell'ordine  cronologico  delle
relative  date di presentazione all'Istituto. Il rispetto di
tali priorita' e' peraltro essenziale quando e' prevista  la
determinazione  di  una  riserva  matematica il cui calcolo,
come e' noto, e' influenzato dalla  anzianita'  assicurativa
complessivamente maturata con riferimento ad una determinata
data.
     Con altre circolari  vengono  emanate  le  disposizioni
operative  per  la  trattazione  delle  pratiche  di  alcuni
riscatti, riconoscimenti e ricongiunzioni mediante procedure
automatizzate,  mentre  per  tutti  gli  altri  casi, le SAP
avranno cura di predisporre la  modulistica  occorrente  nel
rispetto  dei criteri normativi illustrati con la presente e
con le precedenti circolari gia' emanate in  materia.  Anche
le  istruzioni  contabili  formeranno  oggetto  di  separata
circolare.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    MANZARA