940113 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' STRUTTURA PROGETTO DECENTRAMENTO FONDI SPECIALI Circolare n. 8 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decentramento gestione posizioni assicurative dei Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e gli "Autoferrotranvieri". DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' STRUTTURA PROGETTO DECENTRAMENTO FONDI SPECIALI Roma, 13 gennaio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 8 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decentramento gestione posizioni assicurative dei Fondi speciali di previdenza per i "Telefonici", gli "Elettrici" e gli "Autoferrotranvieri". Con la presente circolare si attribuiscono alle Sedi autonome di produzione ulteriori competenze in materia di gestione delle posizioni assicurative costituite in favore degli iscritti ai Fondi indicati in oggetto, ferme restanti le attivita' di supporto tuttora svolte dagli Uffici cen- trali, in particolare dalla "Struttura di progetto per il decentramento dei Fondi speciali" per le operazioni di immissione e di variazione dei dati assicurativi riguardanti la contribuzione obbligatoria precedente l'anno 1990 nonche' i periodi a qualsiasi altro titolo accreditati a cura dei predetti Uffici centrali gia' competenti in materia. In particolare, le attivita' che formano oggetto di decentramento con la presente circolare riguardano l'accre- ditamento di periodi derivanti da ricongiunzioni, riunifi- cazioni, riscatti, regolarizzazioni e accrediti figurativi, periodi che sono utili ai fini pensionistici cosi' come illustrato con circolari n. 108 del 10.5.1993, n. 135 del 12.6.1993 e n. 194 del 10.8.1993. Le operazioni di eliminazione delle posizioni assicu- rative costituite presso i Fondi in oggetto per trasferi- mento o ricongiunzione ad altre gestioni previdenziali, nonche' gli adempimenti concernenti la prosecuzione volon- taria nei Fondi stessi formeranno oggetto di separate circolari. 1 - RICONGIUNZIONE (art. 2, Legge 7.2.79, n. 29). Sull'argomento sono state gia' fornite prime disposi- zioni operative con circolare n. 275 del 28.12.1989 e con circolare n. 4 del 3.1.1990 dando incarico alle SAP di procedere alla istruttoria delle domande presentate dal 1 gennaio 1990 in poi' e alla definizione di quelle da re- spingere per i motivi esemplificati in tali circolari. D'ora in avanti, a modifica di quanto detto al punto 1 della circolare n. 41 del 15.2.1991, la competenza delle SAP si intende estesa alla definizione di tutte le pratiche di ricongiunzione presso i Fondi in oggetto, facendo peraltro presente che, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 della legge 29.1.1992, n. 58, le domande di ricongiunzione nel Fondo "Telefonici" da definire in base alla legge n. 29/79 sono soltanto quelle evidenziate alle lettere b) e c) del n. 4 - parte seconda della circolare n. 164 del 24.6.1992. E' noto che, una volta acquisiti i dati relativi ai periodi assicurativi oggetto di ricongiunzione, ai periodi di iscrizione gia' maturati presso i Fondi alla data della domanda e l'importo della retribuzione pensionabile riferita alla stessa data, l'onere complessivo di ricongiunzione e' determinato, sulla base della corrispondente quota di pensione calcolata applicando la particolare normativa che disciplina appunto le pensioni a carico di Fondi speciali, utilizzando i coefficienti di capitalizzazione di cui al D.M. 19.2.1981 emanato, da ultimo, in attuazione dell'art. 13/1338, onere dal quale vanno comunque dedotti gli importi per contributi e interessi trasferiti dalle gestioni di provenienza. Si richiamano al riguardo i principi di carattere generale concernenti la ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, riportati nella circolare n. 21 del 28.3.1981 (punti I, II e III) del Ministero del tesoro (vedi circolare 10.6.1981, n. 561) e successive disposizioni. 2 - UNIFICAZIONE PRESSO IL FONDO "TELEFONICI" (legge 29.1.1992, n. 58). Si conferma quanto contenuto nella circolare n. 164/1992 ad integrazione della quale si riportano le se- guenti precisazioni: 1) l'art. 5 - primo comma della legge n. 58/1992, come e' noto, fa obbligo alle Societa' concessionarie del servi- zio delle telecomunicazioni di costituire presso il Fondo speciale un'unica posizione assicurativa a favore dei propri dipendenti in servizio mediante il versamento delle riserve matematiche determinate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62 e al netto dell'ammontare dei contributi di perti- nenza dei periodi da unificare e dei relativi interessi; 2) l'insorgenza di tale obbligo, per il personale in servizio alla data del 20.2.1992 di entrata in vigore della legge n. 58/92 coincide con la stessa data del 20.2.92 mentre, per il personale gia' dipendente dell'Amministra- zione PP. TT. e dell'A.S.S.T. che non abbia esercitato nel termine previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego (sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al sesto comma dell'art. 1/58 ovvero, se anteriore, entro la data di scadenza di un anno decorrente dal decreto ministeriale di rilascio della concessione ex art. 1, primo comma, della legge stessa) e che venga iscritto al Fondo a far tempo dalla data di transito alle dirette dipendenze della IRITEL Spa ovvero delle altre Concessionarie, e' contestuale alla data di iscrizione al Fondo medesimo; 3) la legge n. 58/92, innovando rispetto alla piu' remota legge n. 29/79, per il predetto personale iscritto al Fondo speciale, ha voluto esplicitamente e senza alcuna condizione o limitazione garantire l'unificazione di tutte le posizioni assicurative ed ha posto a carico delle Azien- de, sgravandone cosi' gli assicurati, l'onere corrispondente alle relative riserve matematiche. Evidentemente, non possono formare oggetto di unifica- zione ex lege 58/92 i periodi gia' ricongiunti in base alla precedente legge n. 29/79, intendendosi per tali sia quelli in relazione ai quali sia stato versato l'intero onere di ricongiunzione sia i periodi per i quali, all'atto del 20.2.92 (data di entrata in vigore della legge), risultavano versate le prime tre rate ed eventualmente parte delle rate residue. In questa seconda ipotesi, la definitivita' del rapporto assicurativo e' da ritenersi sotto condizione risolutiva atteso che, di fronte ad un comportamento di successiva rinuncia o di inadempimento da parte del debito- re, l'Istituto e' legittimato a revocare l'atto di accogli- mento della domanda originaria e ad annularne gli effetti prodotti "ex tunc". Per tutti i periodi assicurativi, quindi, che comunque non siano stati ricongiunti in base alla legge n. 29/79 o perche' non sia stata mai presentata domanda prima del 20.2.92 o perche' alla domanda non sia seguito per qualunque motivo l'atto di accoglimento o non sia stato effettuato nel termine di decadenza previsto il versamento delle prime tre rate ovvero ancora quando l'atto stesso sia successivamente venuto meno per revoca conseguente alla rinuncia o all'ina- dempimento del soggetto obbligato a versare le rate residue successive alle prime tre, deve necessariamente trovare applicazione la legge n. 58/92, i cui oneri sono posti dalla legge stessa a carico totale delle Aziende di appartenenza degli assicurati. In altri termini, l'atto di rinuncia alla legge n. 29/79, manifestato dall'interessato anche attra- verso la richiesta di rimborso delle somme versate e diven- ute indebite ovvero il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate comportano la risoluzione da parte dell'Istituto, che ha interesse a farlo, del rapporto obbligazionario e cio' irrevocabilmente anche perche' - contestualmente - sorge a carico di altro soggetto (l'A- zienda) l'obbligo disciplinato dall'art. 5 della legge n. 58/92. Le somme versate ex lege 29/79 e divenute indebite vengono rimborsate a domanda degli assicurati e cio' sia per motivi di cautela per eventuali contestazioni successive sia per ragioni pratiche connesse alle modalita' di effettua- zione del rimborso. Al riguardo, si fa presente che per le ricongiunzioni i cui versamenti venivano acquisiti e controllati dalla Sede Centrale e rispetto alle quali sono stati interrotti i versamenti rateali si sta provvedendo a cura degli Uffici centrali per il rimborso delle somme versate dagli interes- sati, decaduti dalla ricongiunzione ex lege 29/1979. 4) Per il personale proveniente dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e dal Ministero PP.TT., come tale gia' assicurato con le norme che disciplinano il trattamento di quiescenza erogato dal Ministero del Tesoro, si e' posto il problema se l'unificazione presso il Fondo "telefonici" dei periodi assicurativi maturati presso le anzidette Amministrazioni pubbliche debba avvenire maggiorando o meno i periodi stessi di un terzo della loro durata, cosi' come previsto ai fini del trattamento di quiescenza statale. Le norme che disciplinano detto trattamento prevedono, infatti, che alcuni periodi di servizio, quelli cioe' prestati alla commutazione telefonica e quelli resi dal personale esecutivo dell'Amministrazione PP.TT. applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista, vengano supervalutati ai fini del trattamento di quiescenza statale mediante assimilazione con il servizio effettivo. Data la natura eccezionale di tale norma ed essendo essa espressamente e direttamente finalizzata alla specifica tutela assicurativa garantita dal sistema previdenziale statale, la norma stessa non puo' dispiegare effetti di rilievo giuridico al di la' dell'ambito entro il quale e' destinata ad operare e l'unificazione cui si e' fatto cenno innanzi deve quindi riguardare i periodi temporali di servizio coperti da contribuzione e non anche le cosidette supervalutazioni di tali periodi, le quali non trovano riscontro normativo nell'ambito delle disciplina delle pensioni erogate dal Fondo speciale per i telefonici gestito da questo Istituto; 5) L'ammontare delle riserve matematiche, corrispon- denti alle quote di pensione, determinate quest'ultime ai sensi degli artt. 2 della legge n. 672/1973 e 20 della legge n. 1450/1956 sulle retribuzioni dei 12 mesi di iscrizione al Fondo antecedenti una delle date di cui al precedente punto 2, ancorche' acquisita per effetto della unificazione, al netto dei contributi e dei relativi interessi trasferiti dalle gestioni previdenziali di provenienza, va addebitato alle Societa' Concessionarie ciascuna per i propri dipen- denti. Il versamento degli oneri costituiti dagli importi delle predette riserve, maggiorate dell'interesse annuo al tasso del 5%, dovra' essere effettuato a questo Istituto in 15 annualita' costanti posticipate, come recita il 3 comma dell'art. 5/58. L'interesse di dilazione in parola e' calcolato con valuta iniziale coincidente con la data di insorgenza dell'obbligo giuridico cui si e' fatto cenno innanzi. Per il personale ex dipendente della "ASST" o "Ammini- strazione PP.TT", la ripartizione dell'ammontare complessivo delle riserve matematiche relative ai periodi da unificare, ancorche' fatti valere presso gestioni previdenziali diverse da quelle cui detto personale era iscritto, sara' effettuata in relazione alle percentuali stabilite alle lettere a e b dell'art. 5/58 - 2 comma direttamente dalla Societa' e dalle altre Concessionarie ai fini della regolamentazione finanziaria dei rapporti che intercorrono con il Ministero del Tesoro; 6) Le gestioni previdenziali di provenienza sono tenute a trasferire alla gestione del Fondo speciale l'ammontare dei contributi (quota a carico dei datori di lavoro diversi dallo Stato e quota a carico dei dipendenti), mediante versamento in unica soluzione dei corrispondenti importi maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5%. 7) Per le finalita' di cui sopra, la ricognizione dei soggetti beneficiari della norma va effettuata per tutti gli iscritti alla data del 20.2.92 per i dipendenti delle Aziende SIP, STET, ITALCABLE e TELESPAZIO (vedi punto 1, parte II della circolare n. 164/92) ovvero alla data di transito alla Societa' IRITEL Spa per gli ex dipendenti dell'ASST o del Ministero PP.TT., dipendenti quest'ultimi per i quali sara' la stessa IRITEL Spa a fornire tutti i dati citati nella richiamata circolare; 8) Le gestioni previdenziali cui sono stati iscritti i soggetti interessati alla legge in esame dovranno fornire, per ciascun nominativo, le date iniziali e finali dei periodi da unificare e, per ogni anno solare, la retribu- zione imponibile (dato questo non necessario per il FPLD), l'importo complessivo dei contributi da trasferire al Fondo "telefonici" e l'ammontare degli interessi cosi' calcolati: a) con valuta iniziale coincidente con le date previste per la riscossione dei contributi affluiti alla gestione di provenienza, con possibilita' di applicare date di valuta media; b) con valuta finale del 20.2.92 ovvero per i dipendenti ex PP.TT. e ASST, alla data di transito alla IRITEL o ad altre Concessionarie. In sede di effettivo trasferimento di tali contributi, gli interessi dovranno essere aggiornati alla data di accredito dei relativi importi alla gestione del Fondo speciale da parte delle stesse gestioni previdenziali di provenienza cui fanno carico; 9) L'onere da addebitare alle Aziende interessate, determinato dalla riserva matematica al netto degli importi dovuti dalla gestione di provenienza per contributi e interessi, quest'ultimi calcolati fino al 20.2.92 o alla data di transito alla IRITEL Spa come detto sopra, deve essere maggiorato degli interessi di dilazione al tasso annuo del 5% a titolo di: a) preammortamento per il periodo intercorso dalle date iniziali sopraindicate (20.2.92 o quella di transito) alla fine del mese nel corso del quale viene notificato all'A- zienda la richiesta di pagamento con il piano di ammorta- mento del debito, interessi che devono essere pagati in uno e in aggiunta all'importo della prima rata alla relativa scadenza; b) ulteriori interessi di dilazione i quali saranno compresi nelle rate posticipate annuali e consecutive, la prima delle quali avra' come scadenza l'ultimo giorno del mese corri- spondente a quello di notifica del piano di ammortamento del debito e ricadente nell'anno solare immediatamente succes- sivo. 3 - RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E DEI CORSI PROFES- SIONALI NEI FONDI "TELEFONICI" ED "ELETTRICI". La materia e' disciplinata per i Fondi in questione, rispettivamente, dall'art. 14, lett. a) della legge 22.10.1973, n. 672 e dall'art. 4 della legge 25.11.1971, n. 1079, per l'applicazione dei quali si rinvia alle istruzioni fornite con precedente circolare n. 275 del 28.12.1989. A tale riguardo si ritiene opportuno precisare ulteriormente che l'onere di riscatto, essendo esso costi- tuito dalla riserva matematica ex art. 13/1338, comporta il preventivo calcolo della quota di pensione relativa al periodo da riscattare applicando le stesse norme vigenti per il calcolo della misura delle pensioni a carico del Fondo speciale e utilizzando le tariffe di capitalizzazione contenute nel D.M. 19.2.1981 che, da ultimo, e' stato emanato per l'attuazione del citato art. 13/1338, decreto che trova applicazione per tutte le domande presentate dopo la data di pubblicazione del 13.5.1981. Si conferma, per il resto, il rinvio ai criteri vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per quanto concerne sia le condizioni ed i requisiti per l'am- missione al riscatto di cui trattasi sia le modalita' ed i termini per le richieste di pagamento degli oneri relativi, con particolare attenzione a quanto da ultimo precisato con circolare n. 142 del 22.6.1993 e circolare n. 144 del 24.6.1993. Come gia' accennato con tale ultima circolare, per periodi successivi al 31.12.1993 l'esercizio della facolta' di riscatto del corso legale di laurea preclude la possibilita' di avvalersi della facolta' di riscatto dei periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio e di congedo per i motivi familiari di cui all'art. 14, primo comma del decreto legislativo 30.12.92 n. 503. 4 - RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E DEI PERIODI DI NAVIGAZIONE MERCANTILE NEL FONDO "AUTOFERROTRANVIERI". La facolta' di riscatto in parola e' disciplinata dall'art. 34 della legge 29.10.1971, n. 889 ed e' stata gia' ampiamente illustrata con circolare n. 194 del 10.8.1993 (punto 2.2) cui si rinvia: Anche rispetto alla facolta' di riscattare il corso di laurea per periodi successivi al 31.12.1993, opera l'alternativita' dell'esercizio di tale facolta' con il riscatto dei periodi di assenza dal lavoro ex art. 14, 1 comma del citato decreto n. 503/1992. 5 - RISCATTO PERIODI NON RETRIBUTI NEL FONDO "TELEFONICI" Sotto questo titolo si comprendono i periodi di ri- scatto disciplinato dal combinato disposto di cui all'art.14 della legge 4.12.1956, n. 1450, come modificato dall'art. 15 della legge 13.7.1967, n. 583, all'art. 16 della legge n.672/1973, e all'art. 2 del D.L. 29.3.1991, n.103, modifi- cato in sede di conversione dalla legge 1.6.1991, n.166, nonche' all'art. 14 - primo comma del decreto legislativo 30.12.1992 n.503 e precisamente: a) i periodi di assenza dal servizio senza diritto a retri- buzione ovvero con diritto a percepire una retribuzione ridotta quando essi non risultino gia' riconosciuti ad altro titolo o coperti figurativamente da contribuzione (ivi compresi i periodi di assistenza antitubercolare); b) i periodi di assenza dal servizio per astensione facol- tativa dal lavoro successivi al parto e non coperti da assicurazione, periodi questi che, se collocati temporal- mente fino al 31.12.93, restano disciplinati dall'art. 2 - comma 4 della citata legge n. 166/1991 ma che, ove andranno a ricadere in epoca successiva al 31.12.1993 potranno essere riscattati solo in base alle disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 503/1992 il quale, nel disciplinare la materia organica- mente e in via generale anche per gli assicurati ai Fondi sostitutivi dell'A.G.O., ha implicitamente e tacitamente abrogato la precedente disposizione ex art. 2 della stessa legge n.166/1991; c) i periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80% non coperti da assicurazione e successivi al 31.12.1993. Tanto premesso, occorre inoltre distinguere: 1) per i periodi indicati sub lettera a), la cui domanda deve essere presentata dall'assicurato a pena di decadenza entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale sia avvenuta la ripresa effettiva del servizio ovvero la risoluzione del rapporto e comunque prima che sia stata disposta la liquidazione della pensione, l'onere e' costituito dal contributo che sarebbe stato versato al Fondo qualora l'assicurato stesso fosse rimasto in servizio e avesse percepita l'intera retribuzione spet- tante per legge e per contratto, onere che, ovviamente, va rapportato al periodo che si intende riscattare; 2) per i periodi indicati sub lettera b), ma precedenti l'anno 1994, l'onere e' lo stesso di cui al precedente punto 1) ridotto peraltro al 30% per effetto di quanto dispone il 4 comma del citato art. 2 della legge n. 166/1991; 3) per i periodi di cui alla lettera b), ma successivi al 31.12.1993, nonche' per i periodi di cui alla lettera c), il riscatto e' riconosciuto a domanda, ai sensi del citato art. 14 del decreto legislativo n. 503/1992, a condizione che, nei confronti del richiedente, sussista il requisito di iscrizione al Fondo per almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa. Il periodo massimo complessivamente riscattabile in base alla norma sopracitata non puo' eccedere i cinque anni. L'onere dovuto al titolo in parola e' determinato con le norme e le modalita' di cui all'art. 13/1338. Si richiama il principio della "non cumulabilita'" o "alternavita'" di tale facolta' di riscatto con quella di riscatto del periodo del corso legale di laurea. Si richiamano inoltre le disposizioni di carattere generale vigenti per l'A.G.O. ed in particolare, le circolari sopra richiamate n. 142 del 22.6.93 e n. 144 del 24.6.93. 6 - COPERTURA CONTRIBUTIVA ASSENZE SENZA PAGA NEL FONDO "AUTOFERROTRANVIERI" (Art. 7 Legge n. 889/1971) Nell'ambito del Fondo in argomento quando nel corso del rapporto di lavoro si verifichino periodi di assenza dal servizio senza diritto a percepire da parte del datore di lavoro la retribuzione o l'anticipazione del trattamento economico di malattia o di infortunio, l'art. 7 ultimo comma della legge 29.10.1971, n. 889 consente, come gia' reso noto con circolare n. 257 del 7.12.1989 e successiva n. 194 del 10.10.1993 sotto la voce "Contribuzione facoltativa", di coprire detti periodi con contribuzione e di ottenerne cosi' l'accredito sulle posizioni assicurative individuali a tutti gli effetti. A tale riguardo, per la pratica applicazione di tale disposizione di legge le SAP si atterranno ai seguenti criteri: a) a parziale modifica delle disposizioni contenute in materia nella circolare n. 310/PM del 6.6.1972 - punto 3, lettera B), Parte prima dell'allegato, si dispone che la facolta' in parola venga esercitata o da parte dell'Azienda o da parte del lavoratore mediante presentazione di apposita domanda; b) detta domanda deve essere presentata all'atto della sospensione e non oltre la data di ripresa del servizio effettivo, corredata da apposita dichiarazione del datore di lavoro che attesti i motivi dell'assenza e contenga la quantificazione della retribuzione imponibile che il lavo- ratore avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio. La SAP, ricevuta la domanda, provvedera' a determinare e a notificare l'importo contributivo dovuto, applicando l'aliquota in vigore sulla retribuzione imponibile dichia- rata dal datore di lavoro, nonche' a fornire ogni utile indicazione circa le modalita' di versamento del contributo, da effettuarsi con apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla stessa SAP. A versamento avvenuto, si dovra' ovviamente procedere ad aggiornare la relativa posizione assicurativa mediante accredito del periodo coperto dal contributo anzidetto. Limitatamente ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro "post partum" ovvero di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80%, qualora i periodi in questione si collo- chino in epoca posteriore al 31.12.1993, in luogo della disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 889/1871 sopra illustrata trova applicazione l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 503/1992, secondo i termini e le modalita' gia' indicati al punto n. 5 sub. 3 per il Fondo "Telefoni- ci". 7 - RISCATTO NEL FONDO "TELEFONICI" DEI PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE NELL'AGO. La facolta' di riscatto in esame e' quella che riguarda i periodi di attivita' non comportanti l'iscrizione obbli- gatoria al Fondo speciale predetto ma coperti da contribu- zione versata con le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S. ed e' disciplinata dagli artt. 10 e 14 (4 comma) della legge n.1450/1956, dagli artt. 6 e 7 della legge 11.12.1962 n. 1790 e dall'art. 15 della citata legge n.672/1973. Va posto subito in evidenza che ai riscatti in parola, in via di principio, non sono piu' interessati gli iscritti al Fondo nei confronti dei quali operano le disposizioni di unificazione previste dall'art. 5 della legge n. 58/1992 e che le norme che hanno disciplinato detti riscatti non trovano piu' applicazione per i periodi successivi alla data di entrata in vigore di tale legge in quanto l'obbligo della iscrizione al Fondo e' stato esteso a qualsiasi lavoratore dipendente dalle Aziende concessionarie. Pertanto, le norme in esame continueranno a trovare applicazione solo nei confronti di nuovi iscritti al Fondo successivamente alla entrata in vigore della legge n. 58/1992 ma limitatamente agli eventuali periodi di lavoro prestato anteriormente a tale data. Per quanto concerne gli assicurati che hanno presentato prima della legge n. 58/1992 domanda di riscatto al titolo in parola e che sono altresi' destinatari delle particolari disposizioni intervenute sulla unificazione disposta da tale legge, si chiarisce che le pratiche di riscatto vanno comunque definite con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda in quanto, di norma, il contributo dovuto al Fondo speciale e' inferiore a quello versato al "F.P.L.D.", circostanza questa che non comporta versamento di oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il riscatto medesimo (vedasi anche parte I, punto 5 della circolare n.164 del 24.6.1992). I periodi che possono formare oggetto di riscatto in base all'art. 10 e successivo art. 14 (4 comma) della legge n. 1450/1956 (integrati dall'art. 6 della legge n. 1790/1962) sono quelli di lavoro prestato alle dipendenze di societa' concessionarie del servizio pubblico di telefonia o dello Stato nei servizi telefonici, telegrafici e radiote- legrafici, quando la speciale normativa del Fondo non ne abbia consentito l'iscrizione obbligatoria o per la quali- fica rivestita dal personale o per il carattere eccezionale o temporaneo del lavoro svolto o perche' in relazione alla natura del datore di lavoro (Stato ) trovavano applicazione altre norme assicurative per l'I.V.S. Attualmente, quindi, la facolta' di riscatto puo' essere concessa alle seguenti condizioni: a) presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di prima iscrizione obbli- gatoria al Fondo, a pena di decadenza. Tale termine e' ridotto a sei mesi per le domande di riscatto dei periodi di apprendistato; b) versamento del contributo rapportato al periodo da riscattare, determinato in base all'aliquota contributiva del Fondo vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione imponibile percepita alla data stessa al netto dell'ammontare dei contributi base e integrativi versati nell'A.G.O; c) i contributi versati nell'A.G.O. per i periodi che formano oggetto di riscatto sono annullati e accreditati al Fondo speciale. 8 - RISCATTO DEL FONDO "AUTOFERROTRANVIERI" DEI PERIODI DI "AVVENTIZIATO". Nel Fondo in esame, il riscatto di cui trattasi e' disciplinato dall'art. 35 della legge n. 889/1971 ed e' stato gia' illustrato con precedente circolare n. 194 del 10.8.1993 sotto il titolo "contribuzione da riscatto". 9 - CONTRIBUTI FIGURATIVI I periodi che possono essere accreditati figurativa- mente a domanda degli assicurati sono di seguito evidenziati per singole fattispecie, con l'indicazione dei Fondi spe- ciali cui la relativa normativa trova applicazione, periodi che sono utili ai fini del diritto a pensione e per la misura di essa. 9.1 - Trovano applicazione nell'ambito dei tre Fondi le seguenti fattispecie: I - aspettativa non retribuita per svolgere funzioni pub- bliche elettive o per ricoprire cariche sindacali provin- ciali e nazionali, di cui all'art. n. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 e alla legge 27.12.1985, n. 816; II - licenziamento per motivi di credo politico o fede religiosa ovvero per l'appartenenza o per la partecipazione attiva ad una organizzazione sindacale, di cui alla legge 15.2.1974, n. 36 e legge 19.12.79, n. 648; III - astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio verificatasi successivamente al 1 gennaio 1994, come dispone il terzo comma dell'art. 14 del decreto legi- slativo n. 503/1992, secondo cui detti periodi vengono riconosciuti a condizione che il richiedente possa fare valere presso il Fondo almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa da verificarsi all'atto della presentazione della relativa domanda. I periodi stessi, per espressa volonta' del legi- slatore, sono riconosciuti ancorche' intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e sono accreditabili sulla base delle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 23.4.1981, n. 155. IV - periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23.7.1991, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni (vedasi in particolare l'art. 6, comma 17 bis della legge 19.7.1993 n. 236 per i dipen- denti delle Aziende pubbliche di trasporto), periodi che sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa. 9.2 - Trovano applicazione nei Fondi per gli "Elettrici" e per i "Telefonici" i seguenti istituti: I - servizio militare ed equiparato di cui all'art. 49 della legge 30.4.1969, n. 153 per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2, lett. b) comma 1 della citata legge n. 166/1991 per "Telefonici" e nell'art. 3 della legge n. 1079/1971 per gli "Elettrici"; II - donazione sangue, ai sensi dell'art. 1 della legge 13.7.67 n. 584 nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 4.5.1990 n. 107, secondo cui compete l'accredito figurativo in favore dei lavoratori che si assentano dal servizio per le giornate in cui effettuano la donazione di sangue, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 155/1981. Cio' in forza delle disposizioni di rinvio alla normativa dell'as- sicurazione generale obbligatoria contenuta, per i "Telefo- nici", nell'art. 37 della legge n. 1450/1956 e per gli "Elettrici" nell'art. 40 della legge n. 293/1956. La quota giornaliera di retribuzione pensionabile da accreditare figurativamente e' quella non corrisposta all'interessato e quindi non assoggettata a contribuzione, la cui determina- zione avviene in base ai parametri previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro (1/25, 1/26 od altri) even- tualmente diversificati per singole voci. 9.3 - Nell'ambito del solo Fondo "Telefonici" trovano applicazione le seguenti disposizioni: I - ricovero per tubercolosi e di godimento dell'indennita' post-sanatoriale, di cui all'art. 11 della legge 4.12.1956, n. 1450; II - assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio intervenuta fino al 31.12.1993 e per riposi di cui all'art. 10 della legge 30.12.1971, n. 1206, per effetto del rinvio contenuto alla lettera a) della stessa disposizione di legge sopra richiamata; Per quanto concerne il riconoscimento dei periodi figurativi enunciati ai precedenti punti disciplinato da norme di carattere generale che hanno trovato applicazione anche nell'ambito dei Fondi speciali interessati, si rinvia - sia per le condizioni che per la documentazione istrutto- ria - a quanto disposto per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'applicazione degli stessi istituti previdenziali, ferme restanti per il Fondo "Telefonici" le particolari istruzioni impartite in materia di servizio militare e di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio con circolare n. 239 del 5.10.1991. Nonche' le disposizioni dell'art. 11 della citata legge n. 1450/1956 secondo cui va accreditato, per i periodi di ricovero per TBC e di godimento dell'indennita' post-senatoriale, un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo stesso nei precedenti dodici mesi. 10 - REGOLARIZZAZIONE PERIODI PRESCRITTI NEI FONDI "TELEFO- NICI" ED "ELETTRICI". Si sciolgono le riserve formulate con circolare n. 271 del 21.12.1989 in ordine alla possibilita' di regolarizzare i periodi di contribuzione obbligatoria omessa e prescritta, mediante costituzione di rendita vitalizia ex art. 13/1338, nei Fondi in epigrafe per precisare quanto segue. L'istruttoria delle domande di regolarizzazione in esame deve essere condotta sulla base delle stesse istru- zioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria, avendo in particolare cura di verificare l'esistenza dei requisiti di iscrivibilita' ai Fondi secondo i principi contenuti nella richiamata circolare n. 271/1989. Per il solo Fondo "Telefonici", le domande, corredate della relativa documentazione probatoria acquisita agli atti dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale Contributi di questo Istituto, la quale provvedera' a sua volta ad acquisire il parere del Comitato di vigilanza del Fondo a norma dell'art. 18 della legge n. 583/1967 e a restituire le domande stesse alle competenti SAP corredate del parere del Comitato anzidetto. ********* Ove nell'abito di uno stesso Fondo siano state presen- tate piu' domande per ottenere a titolo diverso il ricono- scimento di determinati periodi assicurativi (ad es. ri- scatto laurea e ricongiunzione, accredito servizio militare e riscatto, etc), si richiama la particolare attenzione sulla necessita' che dette domande siano definite, oltre che con la dovuta tempestivita', nell'ordine cronologico delle relative date di presentazione all'Istituto. Il rispetto di tali priorita' e' peraltro essenziale quando e' prevista la determinazione di una riserva matematica il cui calcolo, come e' noto, e' influenzato dalla anzianita' assicurativa complessivamente maturata con riferimento ad una determinata data. Con altre circolari vengono emanate le disposizioni operative per la trattazione delle pratiche di alcuni riscatti, riconoscimenti e ricongiunzioni mediante procedure automatizzate, mentre per tutti gli altri casi, le SAP avranno cura di predisporre la modulistica occorrente nel rispetto dei criteri normativi illustrati con la presente e con le precedenti circolari gia' emanate in materia. Anche le istruzioni contabili formeranno oggetto di separata circolare. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA