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900402
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 81
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - art. 2- comma 3. Contributi di malattia per
gli apprendisti e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 21 aprile 1988         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                 e, per conoscenza,
Circolare n. 81              AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - art. 2- comma 3. Contributi di malattia per
        gli apprendisti e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
        acque interne.
    Con circolare n. 25 RCV dell'8 febbraio 1988 sono stati resi noti gli
importi dei contributi dovuti, a decorre dall'1 gennaio 1988, per gli addetti
ai servizi domestici e familiari, per gli apprendisti e dai pescatori.
    Relativamente a queste due ultime categorie e' stato precisato che il
contributo di malattia, gia' oggetto di proroga al 31 dicembre 1987, veniva
determinato, in via provvisoria, secondo le vecchie misure, in attesa di
chiarimenti da parte dei competenti Ministeri.
    Con decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, pubblicato nella G.U. n. 68 del 27
marzo 1988, art. 2, comma 3, il contributo in questione e' stato elevato
rispettivamente per gli apprendisti a œ. 120 settimanali per 1988, a œ. 180
settimanali per il 1989, a œ. 240 settimanali, per il 1990; per i pescatori di
cui alla legge n. 250/1958 a œ. 1.200 mensili, per il 1988, a œ. 1.800 per il
1989 ed a œ. 2.400 mensili, per il 1990.
    Di conseguenza gli importi dei contributi comunicati con la citata
circolare n. 25/1988 variano a decorrere dall'1 gernnaio 1988 nella misura che
segue:
Pescatori autonomi
    Contributo complessivo mensile                              œ. 59.707
Pescatori associati
    Contributo di malattia mensile                              œ. 1.200
Apprendisti (e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e
contratto di solidarieta').
Contributo settimanale complessivo dovuto per i lavoratori
soggetti alla assicurazione INAIL                               œ. 3.246
Contributo settimanale complessivo dovuto per i lavoratori
esclusi dalla assicurazione INAIL                               œ. 3.066
    Resta ferma naturalmente la misura dei contributi a carico dei lavoratori.
    Per quanto concerne il recupero delle differenze contributive relative ai
periodi pregressi si operera' nel modo che segue.
    Relativamente ai pescatori autonomi per i quali sono stati emessi i
bollettini per il primo semestre 1988 con gli importi prestampati, il Centro
Elettronico provvedera' al recupero del maggiore importo dovuto per i mesi da
gennaio a giugno 1988 al momento dell'emissione annuale dei rettificati ed in
particolare con l'emissione relativa all'anno 1988.
    I datori di lavori che occupano personale con qualifica di apprendista
ovvero personale per il quale versano i contributi nella misura prevista per
gli apprendisti (contratti di solidarieta', contratti di formazione, personale
cui si applica la particolare disciplina di cui agli artt. 21 e 22 della legge
56/1987, in "Atti Ufficiali", pagina 529) e le cooperative della piccola pesca,
dovranno provvedere direttamente al versamento delle differenze dovute con la
denuncia relativa al mese di maggio da presentare entro il 20 giugno 1988,
attenendosi alle modalita' di seguito descritte:
    - i datori di lavoro che occupano personale con qualifica di apprendista
ovvero personale per il quale versano i controbuti prevista per gli apprendisti
dovranno versare l'importo delle differenze dovute indicandolo in uno dei righi
in bianco del quadro C successivi a rigo 24, preceduto dalla dizione
"DIFF.APPR". e dal codice "S143".
    Le aziende che eventualmente non abbiano versato per il  personale sopra
indicato i contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1988 secondo i
nuovi importi, potranno corrispondere le relative differenze di pertinenza
anche delle altre gestioni assicurative indicandole unitamente a quelle
contraddistinte dal codice "S143";
    - le cooperative della piccola pesca dovranno versare l'importo delle
differenze dovute indicandolo in uno dei righi in bianco del quadro C
successivi al rigo 24 preceduto dalla dizione "DIFF.MAL." ed al codice "S144".
    Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei contribuenti, attraverso i
consueti canali di informnazione, gli importi e le modalita' di versamento
sopra indicati.
    Le Sedi stesse verificheranno la regolarita' delle operazioni di
regolarizzaione effettuate dai contribuenti in occasione di accessi ispettivi
o, comunque, di controlli sul compartamento delle aziende.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       FASSARI