900402 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 81 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - art. 2- comma 3. Contributi di malattia per gli apprendisti e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 21 aprile 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, Circolare n. 81 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO:D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - art. 2- comma 3. Contributi di malattia per gli apprendisti e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Con circolare n. 25 RCV dell'8 febbraio 1988 sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti, a decorre dall'1 gennaio 1988, per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per gli apprendisti e dai pescatori. Relativamente a queste due ultime categorie e' stato precisato che il contributo di malattia, gia' oggetto di proroga al 31 dicembre 1987, veniva determinato, in via provvisoria, secondo le vecchie misure, in attesa di chiarimenti da parte dei competenti Ministeri. Con decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 marzo 1988, art. 2, comma 3, il contributo in questione e' stato elevato rispettivamente per gli apprendisti a œ. 120 settimanali per 1988, a œ. 180 settimanali per il 1989, a œ. 240 settimanali, per il 1990; per i pescatori di cui alla legge n. 250/1958 a œ. 1.200 mensili, per il 1988, a œ. 1.800 per il 1989 ed a œ. 2.400 mensili, per il 1990. Di conseguenza gli importi dei contributi comunicati con la citata circolare n. 25/1988 variano a decorrere dall'1 gernnaio 1988 nella misura che segue: Pescatori autonomi Contributo complessivo mensile œ. 59.707 Pescatori associati Contributo di malattia mensile œ. 1.200 Apprendisti (e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e contratto di solidarieta'). Contributo settimanale complessivo dovuto per i lavoratori soggetti alla assicurazione INAIL œ. 3.246 Contributo settimanale complessivo dovuto per i lavoratori esclusi dalla assicurazione INAIL œ. 3.066 Resta ferma naturalmente la misura dei contributi a carico dei lavoratori. Per quanto concerne il recupero delle differenze contributive relative ai periodi pregressi si operera' nel modo che segue. Relativamente ai pescatori autonomi per i quali sono stati emessi i bollettini per il primo semestre 1988 con gli importi prestampati, il Centro Elettronico provvedera' al recupero del maggiore importo dovuto per i mesi da gennaio a giugno 1988 al momento dell'emissione annuale dei rettificati ed in particolare con l'emissione relativa all'anno 1988. I datori di lavori che occupano personale con qualifica di apprendista ovvero personale per il quale versano i contributi nella misura prevista per gli apprendisti (contratti di solidarieta', contratti di formazione, personale cui si applica la particolare disciplina di cui agli artt. 21 e 22 della legge 56/1987, in "Atti Ufficiali", pagina 529) e le cooperative della piccola pesca, dovranno provvedere direttamente al versamento delle differenze dovute con la denuncia relativa al mese di maggio da presentare entro il 20 giugno 1988, attenendosi alle modalita' di seguito descritte: - i datori di lavoro che occupano personale con qualifica di apprendista ovvero personale per il quale versano i controbuti prevista per gli apprendisti dovranno versare l'importo delle differenze dovute indicandolo in uno dei righi in bianco del quadro C successivi a rigo 24, preceduto dalla dizione "DIFF.APPR". e dal codice "S143". Le aziende che eventualmente non abbiano versato per il personale sopra indicato i contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1988 secondo i nuovi importi, potranno corrispondere le relative differenze di pertinenza anche delle altre gestioni assicurative indicandole unitamente a quelle contraddistinte dal codice "S143"; - le cooperative della piccola pesca dovranno versare l'importo delle differenze dovute indicandolo in uno dei righi in bianco del quadro C successivi al rigo 24 preceduto dalla dizione "DIFF.MAL." ed al codice "S144". Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei contribuenti, attraverso i consueti canali di informnazione, gli importi e le modalita' di versamento sopra indicati. Le Sedi stesse verificheranno la regolarita' delle operazioni di regolarizzaione effettuate dai contribuenti in occasione di accessi ispettivi o, comunque, di controlli sul compartamento delle aziende. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI