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Versione Testuale
930422
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Circolare n. 93.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decreto Legge 10 marzo 1993, n. 57. Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione.
Adempimenti contributivi.
Decreto Legge 5 aprile 1993, n. 94.
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Roma, 20 aprile 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 93.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto Legge 10 marzo 1993, n. 57. Interventi
         urgenti a sostegno dell'occupazione.
         Adempimenti contributivi.
         Decreto Legge 5 aprile 1993, n. 94.
     La  Gazzetta  Ufficiale n. 58 dell'11.3.1993 ha pubbli-
cato il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, avente per  oggetto  "In-
terventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
     Il  decreto legge in questione si caratterizza come una
riedizione delle  norme  contenute  in  tre  decreti,  ormai
decaduti: il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, che ha reiterato
il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398; il D.L. 5 gennaio 1993,n. 1;
il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31.
     Il  D.L.  n.  57/93  non  si  presenta  quindi come una
semplice  rielaborazione  delle  norme  contenute  nei   tre
decreti, in quanto esso si articola in norme riprese dai tre
decreti decaduti ed in norme di nuova  introduzione,  mentre
alcune  disposizioni contenute nei DD.LL. n. 478/92, n. 1/93
e n. 31/93 non sono state riprodotte.
     Le presenti istruzioni hanno per  oggetto  gli  effetti
contributivi  delle  norme  contenute nel D.L. n. 57/93, che
dispongono l'inclusione  di  alcuni  settori  economici  nel
campo di intervento straordinario di integrazione salariale,
nonche' le  modifiche  intervenute  sulla  contribuzione  di
mobilita'.
     Altri aspetti in materia contributiva  della  normativa
contenuta  nel  D.L. verranno illustrati con separate circo-
lari.
A) Estensione della disciplina dell'intervento straordinario
   di Cassa Integrazione - Contributo dello 0,90 di cui
   all'art. 9 della legge n. 407/90
     Il D.L. n. 57/93 prevede (art. 7, comma 7) l'estensione
fino al 31.12.1995 dei trattamenti straordinari di  integra-
zione straordinaria alle imprese commerciali che occupano da
51 a 200 dipendenti; inoltre (art. 7, comma 4) dispone  che,
sempre  fino al 31 dicembre 1995, il trattamento di integra-
zione salariale, previsto per l'editoria dall'art. 35  della
legge  n.  416/1981  e  successive modificazioni, si applica
anche al settore dei  giornali  periodici  e  delle  imprese
radiotelevisive private, nonche' alle aziende funzionalmente
collegate, purche' applichino alla data dell'11 marzo 1993 -
data  di  entrata  in vigore del D.L. n. 57/93 - il medesimo
contratto collettivo di lavoro.
     Il D.L. n. 57/93 non ha invece riproposto la norma,  di
cui  all'art.  1, secondo comma, del D.L. 8 ottobre 1992, n.
398, reiterata dall'art.  1,  secondo  comma,  del  D.L.  11
dicembre  1992,  n.  478, che estendeva, fino al 31 dicembre
1993, le disposizioni in materia di  integrazione  salariale
straordinaria,  di mobilita' e di riduzione del personale di
cui alla  legge  n.  223/91  alle  imprese  industriali  che
occupano  da 5 a 15 dipendenti, costituite ed operanti nelle
aree di declino industriale individuate per  l'Italia  dalla
CEE,  ai sensi dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88,
nonche' nelle aree di cui al Testo Unico delle  leggi  sugli
interventi   nel  Mezzogiorno,  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218  e  succes-
sive modificazioni.
     Conseguentemente,  dal periodo di paga relativo a marzo
1993 non sono piu' dovute le contribuzioni di CIG e  mobili-
ta'  per  dette imprese, illustrate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
della circolare n. 260 del 12 novembre 1992, ed  oggetto  di
ulteriori  precisazioni al punto 1, lett. a) della circolare
n. 18 del 25 gennaio 1993.
     Tali disposizioni cessano quindi di avere efficacia dal
periodo  di paga di marzo 1993 in poi; per i periodi di paga
dall'1.10.1992 al 28.2.1993 e' presumibile che la  legge  di
conversione  del D.L. n. 57/93 faccia salvi, come e' prassi,
gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla
base  dei DD.LL. decaduti; pertanto si fa riserva di comuni-
cazioni al riguardo.
     Come gia' accennato in premessa, nuovi settori  entrano
dal marzo 1993 nella disciplina della CIG.
     Va rilevato, peraltro, che l'art. 7 del D.L. 57/93, ne'
nella  formulazione  letterale  del comma 7 (estensione alle
imprese commerciali con dipendenti da 51 a 200) e del  comma
4  (estensione  ai periodici ed alla emittenza privata), ne'
nella previsione della copertura finanziaria e neanche nella
quantificazione   degli  oneri,  contenuta  nella  relazione
tecnica di accompagno al D.L.,  fa  alcun  riferimento  alla
estensione  ai  trattamenti  di  mobilita',  a differenza di
quanto previsto dall'art. 1,  secondo  comma,  del  D.L.  n.
398/1992,  reiterato  dal  D.L.  n.  478/92,  per le imprese
industriali, da cinque a quindici dipendenti, costituite  ed
operanti nelle zone economico-territoriali gia' precisate.
     In  considerazione  di  cio', fatti salvi gli ulteriori
interventi  chiarificatori  che  potranno   intervenire   in
prosieguo di tempo, per il momento, a decorrere dal 1  marzo
1993 fino al 31 dicembre 1995, le imprese dei settori  inte-
ressati  provvederanno  al  versamento  del  solo contributo
dello 0,90 (di cui lo 0,60 a carico del datore di  lavoro  e
lo  0,30  a  carico  dei  lavoratori  interessati)  previsto
dall'art. 9 della legge n. 407/90 per il finanziamento della
CIG straordinaria.
     Le imprese interessate sono:
     a) le imprese commerciali in senso stretto, vale a dire
le imprese contraddistinte dai  codici  statistico-contribu-
tivi 7.01.XX e 7.02.XX che occupino da 51 a 200 dipendenti.
     Si  rammenta,  a tale proposito, che le imprese commer-
ciali con piu' di 200 dipendenti sono  gia'  tenute  a  tale
contributo  in base all'art. 12, terzo comma, della legge n.
223/91; si richiamano inoltre le disposizioni, contenute  al
punto  2  lett.  e) della circolare n. 211 del 9.8.1991, che
valgono anche per la determinazione  del  requisito  occupa-
zionale da 51 a 200 dipendenti.
     Pertanto  l'obbligo  contributivo si determina per ogni
mese nel quale siano occupati piu' di 50 dipendenti,  fra  i
quali  non vanno computati gli apprendisti e gli assunti con
contratto di formazione e lavoro.
     b)  Imprese  radiotelevisive  private,  inquadrate  con
c.s.c.  "1.18.08"  e  pertanto  escluse  finora,  in  quanto
aziende dello spettacolo, dall'obbligo del contributo CIG.
     c) Aziende  funzionalmente  collegate  al  settore  dei
giornali periodici ed al settore dell'emittenza privata, che
applichino, alla  data  dell'11  marzo  1993,  il  contratto
collettivo  nazionale  di  detti  settori e che siano state,
ovviamente, finora escluse dal campo di  intervento  straor-
dinario della cassa integrazione.
     L'art. 7, comma 4, non richiama espressamente, ai  fini
dell'applicazione  del limite occupazionale di 15 dipendenti
nel semestre precedente, l'art. 1, primo comma, della  legge
n.  223/91;  si  ritiene tuttavia che le imprese di cui alle
lettere b) e c) siano tenute al  versamento  del  contributo
dello  0,90  al  superamento  di detto limite occupazionale,
secondo le istruzioni gia' fornite al punto 2 della circ. n.
211 del 9.8.1991, in base al combinato disposto dell'art. 1,
primo comma, della legge n. 223/91, dell'art. 35 della legge
n. 416/81 e dell'art. 7, comma 4, del D.L. 57/93.
     Al  tale  riguardo  si  osserva  che  la  norma  di cui
all'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 e' ricettizia
della  delibera CIPI del 24 marzo 1988, che ha confermato il
precedente orientamento di  tale  organo  sulla  irrilevanza
della  crisi  di imprese che occupano meno di 15 dipendenti,
ai  fini  della  concessione  dell'intervento  straordinario
della CIG.
     Si  precisa  infine che nessuna variazione contributiva
interviene per i settori dei giornali periodici,  inquadrati
nell'industria  e,  pertanto,  gia' destinatari dell'imposi-
zione contributiva dello 0,90 di cui all'art. 9 della  legge
n. 407/90.
     Si  annota  solo  che l'art. 7, comma 4, estende a tale
settore il trattamento di  integrazione  salariale,  di  cui
all'art.  35  della legge n. 416/81, in termini piu' ampi di
quanto gia' previsto dall'art. 24 della legge n. 67/87.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
     Ai fini dell'individuazione delle imprese di  cui  alle
lettere  b)  e  c)  e' necessario che le stesse provvedano a
trasmettere  alla  competente  Sede  una  dichiarazione   di
appartenenza al settore.
1. Codifica delle imprese di cui all'art.7, c. 7, del D.L.
   57/93
     Alle imprese commerciali  che  occupano  da  51  a  200
dipendenti  deve essere attribuito, con effetto dal 1  marzo
1993, il codice di  autorizzazione  "3X".  In  presenza  del
predetto  codice,  peraltro  assegnato  anche  alle  imprese
commerciali con  oltre  200  dipendenti,  il  controllo  del
requisito  occupazionale  viene  effettuato  dalla procedura
automatizzata, con riferimento a ciascun  mese,  sulla  base
del  numero  di  dipendenti indicati nel quadro "A" del mod.
DM10/2 ridotto del numero di  lavoratori  con  qualifica  di
apprendista,  e  di  lavoratori  assunti  con  contratto  di
formazione, indicati nei quadri "B-C" dello stesso modello.
     Ove nel mese il numero dei dipendenti risulti  compreso
tra  51 e 200 dipendenti sara' richiesto il contributo dello
0,90% per CIG straordinaria; ove  risulti  superiore  a  200
sara'  richiesto  anche  il  contributo  di  mobilita' dello
0,30%.
     Qualora il requisito occupazionale  introdotto  dal  DL
57/93  (superiore  a 51 e fino a 200 dipendenti) si realizzi
computando lavoratori denunciati  su  piu'  posizioni,  alle
posizioni  con  un numero di dipendenti inferiore a 51 sara'
attribuito, oltre al codice di autorizzazione "3X", anche il
codice di autorizzazione di nuova istituzione "3J" avente il
significato di "Impresa commerciale soggetta alla disciplina
in  materia  di  trattamento  straordinario  di integrazione
salariale (art. 7, c. 7 D.L. 57/93)".
     Resta ferma l'attribuzione del codice di autorizzazione
"3Y",  in  aggiunta  al  codice "3X" nella ipotesi in cui il
requisito  occupazionale  di  oltre  200  dipendenti   venga
raggiunto  computando lavoratori denunciati su piu' posizio-
ni.
2. Codifica delle imprese di cui all'art.7, c. 4, del D.L.
   57/93
     Alle  imprese  radiotelevisive  private,  nonche'  alle
imprese ad esse ed al settore dei  giornali  periodici  fun-
zionalmente  collegate  che applichino il medesimo contratto
collettivo del settore deve essere attribuito,  con  effetto
dal  1   marzo  1993,  il  codice di autorizzazione di nuova
istituzione "5J" avente il significato di "Impresa  soggetta
alla  disciplina  in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale (art. 7, c. 4 D.L. 57/93)".
     In presenza del predetto codice  di  autorizzazione  il
controllo del requisito occupazionale (piu' di 15 dipendenti
nel semestre) sara' effettuato dalla procedura automatizzata
secondo le modalita' previste al punto 4) della circolare n.
211 del 9 agosto 1991.
     Alle aziende in questione che operano  con  piu'  posi-
zioni  contributive  sara'  attribuito,  ove  necessario, il
codice di autorizzazione "3Y". In tal caso  verra'  escluso,
da  parte  della  procedura, il controllo sul limite occupa-
zionale.
3. Istruzioni per il versamento del contributo per la Cassa
   integrazione straordinaria
     Le  imprese  alle  quali  e'  stato  esteso il campo di
intervento della CIG straordinaria che  non  avranno  potuto
adeguarsi  per  il mese di marzo 1993 (denunce scadute il 20
aprile) alla nuova normativa dovranno effettuare  il  versa-
mento  del  contributo dello 0,90% con la denuncia contribu-
tiva relativa al mese di aprile 1993 (da presentare entro il
20  maggio)  maggiorando il relativo importo degli interessi
al tasso legale del 10% annuo computati dal 21  aprile  1993
sino alla data del versamento.
     A  tal  fine  le  aziende  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute per il mese di marzo a titolo  di  contri-
buto  CIG  straordinaria e lo esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla
dicitura  "CIG  STRAORD.  DL  57/93"  e  dal codice di nuova
caselle  "numero  dipendenti", "numero giornate" e "retribu-
zioni".
     L'importo degli interessi deve essere  esposto  in  uno
dei  righi  in  bianco  dei  quadri  "B-C"  del mod. DM10/2,
preceduto  dalla  dicitura  "ONERI  ACCESS."  e  dal  codice
"Q900".
     Eventuali  successive regolarizzazioni ricadranno sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
4. Imprese industriali che occupano da cinque a 15 dipen-
   denti costituite ed operanti nelle aree di declino
   industriale e nei territori del Mezzogiorno.
     Dal momento che la norma di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del D.L. n. 478/92 non e' stata ripresentata nel D.L.
n. 57/93, a partire dalle denunce relative al mese di  marzo
1993,  la  procedura  automatizzata effettuera' il controllo
occupazionale gia' previsto per i periodi di paga  anteriori
all'entrata in vigore del D.L. n. 398/92.
     Pertanto,  ai  fini  dell'assoggettamento alle norme in
materia di Cassa integrazione straordinaria e di  mobilita',
effettuera' il controllo del requisito occupazionale di piu'
di 15 dipendenti, anche per le aziende operanti  nei  terri-
tori  del  Mezzogiorno e per quelle codificate con il codice
di  autorizzazione  "0N".  Detto  codice,  peraltro,  dovra'
continuare ad essere mantenuto sulle posizioni alle quali e'
stato attributo, in base alle istruzioni di cui alla  circo-
lare n. 260 del 12 novembre 1992.
B) Contributo di ingresso alla mobilita'
     Come e' noto, l'art. 5, comma 4, della legge n.  223/91
dispone  che,  per  ciascun  lavoratore  posto in mobilita',
l'impresa e' tenuta a versare in  trenta  rate  mensili  una
somma  pari a sei volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta  alla  meta',
qualora  la  dichiarazione  di eccedenza del personale abbia
formato oggetto di accordo sindacale.
     L'art. 4, comma 3, prevede il versamento di  una  anti-
cipazione   pari   al   trattamento   massimo   mensile   di
integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
     Sull'argomento, in attesa dell'emanazione del DM di cui
all'art. 7, comma  5,  della  legge  n.  223/91  sono  state
impartite  istruzioni  con le circolari n. 212 del 9.8.1991,
n. 36 del 10.2.1992 e n. 197 del 30.7.1992.
     Il  gia'  citato  DM  interministeriale  non  e'  stato
emanato,  ma sia il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 che il D.L.
10 marzo 1993, n. 57 hanno introdotto alcune modifiche  alla
tassa di ingresso alla mobilita'.
     Infatti  l'art.  3,  quinto  comma,  del D.L. n. 31/93,
contiene una  norma,  integralmente  ripetuta  nell'art.  8,
comma 1, del D.L. n. 57/93 che recita:
"Nella  legge  23  luglio  1991, n. 223, all'articolo 24, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo,
e  10,  e  all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'articolo 16, comma 1.  In  tali  casi  il
contributo  a  carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
comma 4, e' dovuto nella misura di nove volte il trattamento
iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto
a tre volte nei casi di accordo sindacale".
     Tale norma, al di la' della duplicazione  contenuta  in
due  decreti,  dispone,  in pratica, che, nei casi di licen-
ziamenti collettivi  per  riduzione  di  personale,  dal  13
febbraio  1993, data di entrata in vigore del primo decreto,
il contributo a  carico  dell'impresa  per  ogni  lavoratore
collocato  in mobilita' e' rapportato a 9 mensilita', invece
che alle 6 previste dall'art. 5, comma  4,  della  legge  n.
223/91,  qualora la procedura di declaratoria di esubero sia
conclusa senza accordo sindacale.
     Nulla invece e' modificato per le procedure di  mobili-
ta' di cui all'art. 4, comma 1.
     In  relazione  poi  a specifici quesiti pervenuti atti-
nenti l'esonero dal pagamento del contributo di ingresso  di
cui  all'art.  3, comma 3, della legge n. 223/91, si precisa
che possono essere esonerati solo gli organi delle procedure
concorsuali, che attivano le procedure di mobilita', qualora
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata.
     In  nessun  caso  e'  possibile  l'esonero, qualora sia
l'imprenditore ad attivare tali procedure.
     Si rammenta inoltre che l'art. 8, comma 4, ha stabilito
che  il  mancato  inoltro  della  copia  della  ricevuta del
versamento dell'anticipazione di cui all'art.  4,  comma  3,
della  legge  n.  223/91,  non comporta la sospensione della
procedura di mobilita'.
     Sull'argomento  sono  state  fornite   istruzioni   con
messaggio n. 23750 del 7.4.1993.
C) Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di
   spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli
   spedizionieri doganali.
     Il  D.L. 1  febbraio 1993, n. 24, contenente gli inter-
venti in epigrafe e' decaduto ed e' stato reiterato  con  il
D.L. 5 aprile 1993, n. 94.
     Si  confermano pertanto le disposizioni contenute nella
circolare n. 64 del 13.3.1993.
                             IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                F.to Dr.ssa MANZARA