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delle Entrate Contributive

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Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 Luglio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

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Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  137

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

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Presidente

 

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Consiglieri di Amministrazione

 

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Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

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Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

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Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

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Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Sgravi contributivi nel settore marittimo. Art. 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Premessa.                                                                                                                                     1) Destinatari dei benefici   2) Contenuto dell’agevolazione  3) Navi rientranti nello sgravio di cui all’art. 13 della legge n. 488/1999  4) Lavoratori per i quali opera lo sgravio  4.1) Regime assicurativo e previdenziale  4.2) Contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese appaltatrici  5) Decorrenza dello sgravio 6) Adempimenti a carico delle aziende  6.1) Adempimenti a cura delle Sedi   7) Codifica aziende - Modalità operative  8) Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi  8.1) Registrazione nell’archivio delle segnalazioni  9) Istrzioni contabil

 

 

Premessa.

L’art. 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (allegato 1) ha esteso, in favore dei lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera o di altri mezzi navali, in attività date in appalto dall’armatore ad imprese italiane o straniere, la disciplina in materia di sgravi contributivi prevista dagli articoli 3 e 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30.

In via preliminare, si precisa che con l’espressione “mezzi navali” si indicano tutte quelle costruzioni navali non classificate “navi”. Pertanto, sono da ricomprendersi tra i mezzi navali per i quali opera il regime di sgravio ex lege n. 488/1999 le costruzioni navali classificate come “Galleggianti mobili”. Viceversa, restano esclusi dalla normativa in commento le “Piattaforme fisse” ed i “Galleggianti fissi”, in quanto ancorati stabilmente al fondo marino.

Più specificatamente, il citato art. 13 della legge n. 488/1999 ha introdotto ai commi 4 e 5 integrazioni all’art. 17 della legge n. 856/1986 (allegato 2). Dette integrazioni prevedono una estensione degli articoli 3 (“Legge regolatrice del contratto di arruolamento. Contrattazione collettiva”) e 6 (“Sgravi contributivi”) della legge n. 30/1998 alle fattispecie contemplate dal citato art. 17, del cui testo novellato appare pertanto opportuna una breve analisi preliminare.

 

Il primo comma dell’art. 17 della citata legge n. 856/1986 dispone che l’armatore di navi adibite a crociera può essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad appaltare alcuni servizi di bordo ad imprese nazionali o straniere, che abbiano un raccomandatario o rappresentante in Italia. Inoltre, il secondo periodo della norma in commento dispone che l’armatore di mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane può dare in appalto, oltre ai servizi indicati per le navi da crociera, anche quelli di officina, di cantiere e assimilati.

I servizi di bordo oggetto di contratto di appalto, per le navi da crociera sono:

-         servizi complementari di camera;

-         servizi di cucina;

-         servizi generali;

-         servizi relativi ad attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative all’attività crocieristica.

I servizi di bordo oggetto di contratto di appalto, per i mezzi navali di cui sopra sono:

-         i servizi già indicati per le navi da crociera;

-         servizi di officina, cantiere e assimilati.

Essendo sorte delle perplessità su quali attività possano essere ricomprese, rispettivamente, nel novero dei c.d. “servizi generali” nonché dei c.d. “servizi assimilati” a quelli di officina o cantiere, è stato richiesto apposito parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha chiarito che “per quanto concerne l’individuazione dei servizi generali normalmente si intendono quelli destinati all’assistenza turistica, intrattenimento ed attività ricreative varie, compresi casinò, estetica, musicanti. Per servizi assimilati ai servizi di officina e cantiere, per imprese operanti su mezzi navali operanti al di fuori delle acque territoriali, si possono intendere i servizi di riparazione di impianti situati sul fondo marino e quelli resi da personale di appoggio alle piattaforme petrolifere, da personale addetto alle ricerche oceanografiche. Quindi – conclude il predetto Dicastero – il personale imbarcato, individuato dall’art. 17 della legge n. 856/1986, svolge servizi necessari e collegati alla tipologia di impiego della nave stessa rendendola commercialmente operativa”.

Il secondo comma dell’art. 17 in commento dispone che il personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore - il quale svolge i servizi sopra richiamati con gestione ed organizzazione propria - non fa parte dell’equipaggio, ancorché soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall’art. 321 del codice della navigazione.

Il terzo comma dell’art. 17 sancisce l’inapplicabilità agli appalti in argomento dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il comma 3-bis dell’art. 17- comma aggiunto, come detto in premessa, dal comma 5 dell’art. 13 della legge n. 488/1999 - stabilisce che i servizi contemplati dal medesimo art. 17, svolti dall’appaltatore con gestione ed organizzazione propria, sono soggetti alla disciplina dell’art. 3 e dell’art. 6 della legge n. 30/1998.

 

1) Destinatari dei benefici.

Destinatariedell’agevolazione di cui alla presente circolare sono:

-        le imprese (nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia) appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica;

-        le imprese appaltatrici dei servizi già indicati per le navi da crociera ovvero dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane.

 

2) Contenuto dell’agevolazione.

Il beneficio introdotto dall’art. 13 della legge n. 488/1999 consiste nell’estensione, alle imprese indicate al precedente punto 1, dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 sulle contribuzioni dalle medesime dovute per i propri dipendenti.

La tecnica legislativa utilizzata fa dunque sì che, per l’applicazione del peculiare regime di sgravio, occorre assumere a parametro quale norma di riferimento l’art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 (1).

 

Appare, di conseguenza, necessario svolgere alcune considerazioni in merito al campo di applicazione dello sgravio in commento, con particolare riferimento alle navi, a bordo delle quali le imprese appaltatrici svolgono i propri servizi, ed ai lavoratori per i quali compete il beneficio.

 

3) Navi rientranti nello sgravio di cui all’art. 13 della legge n. 488/1999.

Sono interessate dal beneficio dello sgravio tutte le navi da trasporto passeggeri battenti bandiera italiana, adibite ad attività di crociera. Peraltro, il beneficio in argomento, relativo alle attività lavorative a bordo diverse dall’attività di governo della nave, propria dell’equipaggio, riguarda non solo le navi iscritte nel “Registro internazionale”, ma anche quelle iscritte nelle “matricole delle navi maggiori” o nel “registro delle navi minori e dei galleggianti”, per le quali l’art. 17, nel testo originario della legge n. 856/1986, dava disposizioni (vedi circolare n. 56 del 22 marzo 1988).

Si ricorda, con l’occasione, che il regime di sgravio applicabile agli equipaggi delle navi da crociera è determinato, in concorrenza con le altre condizioni di legge, dal registro di iscrizione della nave (vedi circolare n. 162 del 21 luglio 1998 e circolare n. 29 del 10 febbraio 2000).

 

4) Lavoratori per i quali opera lo sgravio.

L’art. 6 della legge n. 30/1998 prevede che lo sgravio trovi applicazione nei confronti del personale “avente i requisiti di cuiall’art. 119 del codice della navigazione”.

Tale riferimento, con riguardo al campo di applicazione dello sgravio di che trattasi, assume rilevanza esclusivamente ai fini del possesso della nazionalità.

Di conseguenza, i lavoratori cui si applica il beneficio devono essere cittadini italiani o comunitari.

 

4.1) Regime assicurativo e previdenziale.

In forza di quanto espressamente disposto dall’art. 17, secondo comma, della legge n. 856/1986, il personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore non fa parte dell’equipaggio.

Di conseguenza, allo stesso non è applicabile il particolare regime assicurativo e previdenziale previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi.

 

In considerazione, tuttavia, del fatto che il personale delle imprese appaltatrici opera nel contesto delle navi da crociera sostanzialmente alla stregua dei lavoratori marittimi, membri dell’equipaggio, con l’osservanza di turni di imbarco, periodi di riposo, normativa contrattuale, orari di lavoro, ecc., sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di valutare la possibilità o meno di estendere anche a tale personale il regime assicurativo e previdenziale di cui alla legge n. 413/1984.

Sull’argomento, si fa pertanto riserva di fornire successive precisazioni.

 

Per quanto riguarda, infine, l’aspetto relativo agli obblighi contributivi delle imprese appaltatrici, in via provvisoria e fino ad eventuali nuove disposizioni, si è ritenuto di considerare validamente acquisite le contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte e da corrispondersi all’IPSEMA.

 

4.2) Contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese appaltatrici.

In materia di contrattazione collettiva, il citato comma 3-bis dell’art. 17 pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di applicare il disposto di cui all’art. 3 della legge n. 30/1998, che disciplina i contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei componenti l’equipaggio delle navi da crociera. Viceversa, il personale dei servizi dati in appalto che opera a bordo delle navi da crociera non fa parte dell’equipaggio, come espressamente disposto dal comma 2 dell’art. 17 della legge n. 856/1986.

Per tali lavoratori si è, pertanto, posto il problema dell’individuazione della contrattazione collettiva applicabile. Interpellato al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che “il regime dei rapporti di lavoro che si applica al complesso dei soggetti che operano a bordo delle navi da crociera è quello dei contratti di lavoro marittimo specifici del settore crocieristico”. Ciò in quanto il personale in argomento svolge a bordo servizi necessari e collegati alla peculiare tipologia d’impiego della nave, rendendola commercialmente operativa. Da quanto precede deriva che anche al personale impiegato negli appalti ex art. 17 della legge n. 856/1986 deve applicarsi il “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21/12/99”, come integrato dai verbali di accordo del 19/6/2000 e 12/7/2000, a firma della Confederazione Italiana Armatori, FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI.

 

5) Decorrenza dello sgravio.

Lo sgravio trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 488/1999).

Ai fini dell’operatività del beneficio in argomento, è stato interpellato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il suddetto Dicastero ha precisato che l’art. 13 della legge n. 488/1999, non introducendo nell’ordinamento italiano un nuovo regime di aiuti rispetto a quello previsto dalla legge n. 30/1998 - già autorizzato dalla competente Commissione Europea - non necessita di specifico atto autorizzativo da parte della Commissione stessa.

 

6) Adempimenti a carico delle aziende.

Ai fini dell’applicabilità del beneficio ex art. 13, le imprese appaltatrici di servizi a bordo di navi da crociera dovranno richiedere, presso la Sede dell’Istituto dove è in essere la posizione contributiva della nave per la quale svolgono il servizio di appalto, l’apertura di una distinta posizione contributiva per il personale adibito ai servizi sulla nave.

Le imprese appaltatrici di servizi a bordo di mezzi navali operanti al di fuori delle acque territoriali italiane richiederanno, invece, una distinta posizione contributiva presso la Sede dell’Istituto nel cui territorio si trova l’Ufficio marittimo di iscrizione del mezzo navale stesso.

 

Le richieste di cui sopra dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

-         autorizzazione, prevista dall’art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, rilasciata all’armatore dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-         copia del contratto di appalto stipulato con l’armatore stesso.

 


6.1) Adempimenti a cura delle Sedi.

Le Sedi opereranno come segue:

- valuteranno la possibilità di accoglimento della richiesta aziendale;

- accerteranno la titolarità del credito aziendale.

 

7) Codifica aziende - Modalità operative.

Le posizioni contributive riferite alle imprese aventi titolo allo sgravio in trattazione dovranno essere classificate nel settore “Terziario”, con C.S.C. 7.07.08 e codice ISTAT secondo l’attività di servizi svolta a bordo delle navi da crociera.

Per il personale di cui all’art. 3 del D. Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, assicurabile all’ENPALS, dovrà essere attribuita una separata posizione contributiva, con C.S.C. 7.07.09.

Tali posizioni contributive dovranno inoltre essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “1X”, che assume il nuovo significato di “posizione relativa ad azienda appaltatrice di servizi sulle navi da crociera avente titolo allo sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999”, nonché dai previsti codici “8G” e “8H” per l’esclusione dalle contribuzioni per malattia e maternità.

 

Per il conguaglio dello sgravio contributivo, le imprese appaltatrici opereranno come segue:

-         esporranno il personale imbarcato avente titolo allo sgravio nei quadri "B-C" del modello DM10/2, con le consuete modalità;

-         calcoleranno l'ammontare dello sgravio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "sgravio ex art. 13 L.488/99” e dal codice di nuova istituzione “R812”.

-         determineranno l'ammontare dello sgravio contributivo relativo a periodi pregressi e lo indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "arr. sgravio ex art. 13 L.488/99” e dal codice di nuova istituzione “R822”.

 

Per la restituzione di altre somme, relative al personale interessato dallo sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999, fruite a titolo di sgravi per il Mezzogiorno, le imprese appaltatrici - con la medesima denuncia con la quale effettueranno il conguaglio dello sgravio disciplinato dalla presente circolare - opereranno come segue:

-         indicheranno lo sgravio capitario da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "rest. sgravio L 449/1997" e dal codice "M205";

-         indicheranno lo sgravio triennale da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "rest. sgr. triennale art. 3, c.5 l. 448/98" e dal codice “M204”.

 

In tutti i casi nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", “numero giornate” e “retribuzioni”.

 

Le sopra citate operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

 


8) Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per il recupero del credito maturato dal 1 gennaio 2000 o da periodi successivi, a titolo di sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999, si precisa in via preliminare che al sistema del conguaglio sul modello DM10/2 possono accedere esclusivamente le imprese aventi appalti ancora in corso.

Le imprese aventi titolo al beneficio per appalti conclusisi antecedentemente all’emanazione della presente circolare, per il recupero degli sgravi pregressi, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V).

Ai fini delle operazioni di recupero del credito maturato si forniscono, inoltre, le precisazioni che seguono.

 

Ad integrazione della documentazione descritta al precedente punto 6, le aziende interessate agli sgravi relativamente a periodi pregressi dovranno far precedere le operazioni di recupero dall’invio di una comunicazione contenente la specifica dell'importo del credito maturato e il relativo piano di utilizzo.

Tale documentazione dovrà pervenire alla competente Sede dell'INPS entro la data di primo utilizzo del credito.

 

Quest’ultimo potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:

1)       Compensazione su modello F-24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

2)       Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.

3)       Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.

 

Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

Si ricorda, da ultimo, che la denuncia a credito dell'azienda deve essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.

 

8.1) Registrazione nell'archivio delle segnalazioni.

Stante le diverse possibilità di utilizzazione del credito relativo ai periodi pregressi, al fine di consentire alle Sedi il monitoraggio sulle diverse modalità di utilizzo del credito evidenziato nel prospetto presentato dalle imprese appaltatrici, la procedura di controllo delle denunce contributive provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, gli importi esposti in ciascuna denuncia con i codici "R812" e "R822".

 

9) Istruzioni contabili.

Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati nei modelli DM 10/2  con i codici "R812" e "R822" secondo le modalità operative riportate nel punto 7) della presente circolare, dovranno essere imputati ai conti GAW 37/79 (competenza anno in corso) e GAW 37/39 (competenza anni precedenti), già istituiti con la citata circolare n. 162 del 21 luglio 1998 per la rilevazione degli stessi sgravi a favore delle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.  

I recuperi degli sgravi contributivi fruiti dalle imprese appaltatrici nel medesimo periodo ad altro titolo e non  cumulabili con gli sgravi di che trattasi, contraddistinti nei modelli DM 10/2 dai codici "M205" e "M204", verranno imputati, rispettivamente, ai conti GAW 24/28 e GAW 24/49, già esistenti. 

Nell'allegato n. 3 viene riportata la denominazione opportunamente variata dei suddetti conti GAW 37/39 e GAW 37/79.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

------------------------

(1) L’art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 dispone che “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”.


Allegato 1

 

Legge 23 dicembre 1999, n.488 (G.U. n. 302 del 27-12-1999).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

- STRALCIO -

 

 

Articolo 13, c.4 e 5

Disposizione in materia di attività marittime.

 

Omissis…

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica».

5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3- bis. I servizi e le attività di cui al commi,1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».


Allegato 2

 

Legge 5 dicembre 1986, n.856

- STRALCIO -

 

Articolo 17

(testo coordinato)

 

Il Ministero della Marina Mercantile [ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti], in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l’armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione per i servizi di officina, cantiere e assimilati.

Tali servizi sono svolti dall’appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall’art. 321 del codice della navigazione.

Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.


Allegato 3

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

:

V

 

 

 

Codice conto

:

GAW 37/39

 

 

 

Denominazione completa

:

Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale e delle imprese appaltatrici di servizi ed attività a bordo di navi da crociera e di mezzi navali, di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, del D.L. 457/1997 convertito nella legge n. 30/1998 e art. 13, comma 5, della legge n. 488/1999

 

 

 

Denominazione abbreviata

:

SGR.CTR.ARTT.6 C.1 DL 457/97-13 C.5 L.488/99-A.P.

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

:

V

 

 

 

Codice conto

:

GAW 37/79

 

 

 

Denominazione completa

:

Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale e delle imprese appaltatrici di servizi ed attività a bordo di navi da crociera e di mezzi navali, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, del D.L. 457/1997  convertito nella legge n. 30/1998 e art. 13, comma 5, della legge n. 488/1999

 

 

 

Denominazione abbreviata

:

SGR.CTR.ARTT.6 C.1 DL 457/97-13 C.5 L.488/99-A.C.