950728 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 209 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 23.6.1995, n. 244, art. 29. Norme in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 27 luglio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 209 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. n. 2 OGGETTO: D.L. 23.6.1995, n. 244, art. 29. Norme in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia. SOMMARIO: L'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244 detta norme in materia di retribuzione minima imponibile nel settore dell'edilizia, disponendo anche una riduzione degli oneri contributivi a carico delle aziende per gli operai. La normativa introdotta regola inoltre le conseguenze della mancata iscrizione alle Casse edili sulle agevolazioni per fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali. L'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244 (G.U. 24.6.1995 - serie generale n. 146) detta una serie di disposizioni in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia attinenti: alla retribuzione minima imponibile; alla intro- duzione di una riduzione applicabile sulla contribuzione dovuta per gli operai; alla definizione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione dei lavoratori alle Casse edili rispetto alle riduzioni contributive per fiscalizza- zione degli oneri sociali ed agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Si illustrano le suddette norme facendo precedere al relativo commento i contenuti del testo normativo. 1) - Retribuzione minima imponibile. "1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore setti- manali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organiz- zazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attua- zione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il tratta- mento economico e' assolto mediante accantonamento presso le Casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le organiz- zazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 delle legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili". 1. 1 - La norma, nell'ambito del principio generale gia' vigente nell'ordinamento della previdenza ed assistenza obbligatoria sul rispetto della retribuzione-parametro quale risulta dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 1, della legge 7.12.1989, n. 389) ai fini dell'assolvimento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, stabi- lisce che detta retribuzione deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipu- lati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze o sospensioni del lavoro per le cause appositamente indicate e di seguito riportate: malattia, infortuni, scioperi, so- spensione o riduzione dell'attivita' lavorativa con inter- vento della CIG, altri eventi indennizzati (ad esempio assenze per donazione di sangue con relativo indennizzo), eventi per i quali il trattamento economico e' assolto per gli operai mediante accantonamento presso le Casse edili (ferie, riposi annui). Quanto sopra comporta che all'interno del rapporto di lavoro l'orario settimanale denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corri- spondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o di giornate deve trovare giustificazione in una delle anzidette causali ben individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale e di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro che inizi o termini nel corso della settimana dovranno essere denunciate le relative giornate rientranti nel rapporto stesso. 1. 2) La disposizione ha per destinatari i datori di lavoro esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 (all. 1). Trattasi pertanto dei datori di lavoro edili individuati agli effetti della fiscalizzazione del contributo SSN prevista in tale settore, attualmente nella misura di 0,40 percentuali, dall'art. 2, comma 4, del D.L. 22.3.1993, n. 71, convertito nella legge 20.5.1993, n. 151 (circolare n. 29 del 31.1.1992). Secondo quanto stabilito dal comma 4, rientrano nel campo di applicazione della norma le cooperative di produzione e lavoro esercenti attivita' edile di cui ai codici predetti anche per i soci lavoratori delle stesse. Ne sono invece escluse le imprese impiantistiche del settore edile che applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico, ossia quelle destinatarie delle norme sulla fiscalizzazione dettate dall'art. 2-bis del D.L. 19.1.1991, n.18, convertito delle legge 20.3.1991, n. 89 (circ. n.78 del 22.3.1991). 1. 3.) Sono confermate le disposizioni vigenti in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n.153 e successive modificazioni, quelle in materia di minimali e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389. Agli effetti di quest'ultima norma viene affermata l'inder- ogabilita' del principio dell'imponibilita' degli accanto- namenti e delle contribuzioni dovute alle Casse edili secondo la contrattazione collettiva anche per i datori di lavoro che non vi aderiscano. Il regime contributivo di tali somme, com'e' noto, e' regolato dall'art. 9 del D.L. 29.3.1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1.6.1991, n. 166, che ne prevede l'assoggettabilita' a contribuzione per il loro intero ammontare, per quanto riguarda gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, e, nella misura del 15 per cento del loro ammontare, per le contribuzioni dovute per gli altri titoli (punto 5 della circolare n. 125 del 5.6.1990). La contribuzione su tali somme deve essere versata anche nell'ipotesi in cui la Cassa edile di settore non sia stata costituita nella circoscrizione territoriale nella quale rientra l'impresa. 2) - Riduzione dei contributi previdenziali ed assisten- ziali. "2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazio- nale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali,a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'art. 5, comma 4, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, con- vertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concor- renza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1". Nell'ambito delle misure di contenimento del costo del lavoro e' prevista nel settore una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 31.12.1996 salve successive proroghe alle condizioni e nei limiti appresso descritti. 2. 1) La riduzione e' prevista nella misura del 9,50 per cento sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavora- tori dipendenti, dovute all'Istituto ed all'INAIL relative agli operai, per la parte a carico del datore di lavoro. 2. 2) I datori di lavoro destinatari della riduzione sono gli stessi individuati dal comma 1 dell'art. 29 in esame. 2. 3) Essa si applica a partire dalla contribuzione relativa al periodo di paga in corso al 1 luglio 1995 sino a quella relativa al mese di dicembre 1996. 2. 4) La riduzione compete sulla contribuzione dovuta per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tale condizione e' riferibile alla disciplina pattizia dell'orario di lavoro: pertanto, l'agevolazione non compete ove per contratto (anche se di solidarieta') o accordo ovvero di fatto sia praticato un orario di occupa- zione inferiore alle 40 ore settimanali; essa spetta invece nel caso di prestazione lavorativa effettuata per un numero di ore inferiore alle 40 settimanali per gli eventi indicati al comma 1. 2. 5) La riduzione contributiva si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto a titolo di fiscalizzazione dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 151/1993. La riduzione non spetta, invece, per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo nonche' per quelli per i quali trovi ancora applica- zione lo sgravio totale decennale di cui all'art. 14 della L. 183/76 (quest'ultima ipotesi puo' riguardare le imprese artigiane). 2. 6) L'agevolazione e' subordinata al rispetto delle condizioni stabilite per l'accesso alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed agli sgravi per il Mezzogiorno dell'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 della legge n. 389/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, com- prese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile nel settore. Nel richiamare le disposizioni gia' diramate in materia di fiscalizzazione e sgravi, si evidenzia che l'inosservanza di tali condizioni comporta la decadenza da ciascuna delle agevolazioni in discorso (fiscalizzazione, sgravi, riduzione contributiva) tenendo conto dei criteri mitigatori della sanzione di cui all'art. 6, comma 10, introdotti dall'art. 4 della legge 20.5.1993, n. 151. 2.7) La riduzione contributiva si applica sulla parte della contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per individuare la contribuzione oggetto dell'ab- battimento, occorre scorporare dall'aliquota complessiva la parte relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (26,97%), la quota a carico del lavoratore e la quota SSN non dovuta a titolo di fiscalizzazione. Nell'allegato n. 2 e' illustrato in dettaglio il procedi- mento per determinare la contribuzione su cui si applica la riduzione. 3) - Agevolazioni contributive ed iscrizione alle Casse edili. "3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle Casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette Casse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'art.4 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alla casse edili si considerano parte della retribuzione". La norma sopra riportata ha inteso dettare regolamen- tazioni delle conseguenze scaturenti dalla mancata denuncia del lavoratore alla cassa edile o dalla omissione dei relativi versamenti agli effetti delle agevolazioni per sgravi del mezzogiorno, fiscalizzazione oneri sociali e riduzione contributiva introdotta dallo stesso D.L.. Onde porre fine al dibattito sorto attorno alla que- stione, viene, quindi, affermata come condizione imprescin- dibile per l'accesso alle agevolazioni in discorso l'iscri- zione del lavoratore alla Cassa edile e l'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto dei relativi accan- tonamenti e versamenti contributivi. La mancata denuncia od omesso versamento alla Cassa edile comporta la esclusione di ciascuna delle predette agevolazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 20.5.1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione del meccanismo sanzion- atorio previsto da quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione. Detti accantonamenti e contribuzioni sono costituiti da: a) - l'ammontare degli accantonamenti dovuti alla cassa per ferie, gratifica e riposi annui (imponibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 166/1991); b) - l'ammontare delle altre contribuzioni dovute a carico del datore di lavoro a detta cassa (ved. anche punto 5, lett. b, della circolare n. 125 del 5.6.1990). Si pone in evidenza che, mentre le contribuzioni di cui alla lettera b) (diversamente dagli accantonamenti per ferie, gratifica e riposi annui) sono imponibili nella misura del 15% (art. 9, comma 2, della legge n. 166/1991), agli effetti di cui trattasi vanno, invece, considerate nel loro intero ammontare parte della "retribuzione non corri- sposta", proprio in ragione delle loro funzione di concorrere a determinare per il tramite della Cassa il complessivo trattamento economico del lavoratore del settore e nell'ottica, desumibile dai principi ispiratori delle norme agevolatrici, di porre le imprese in condizioni paritarie sul varsante del costo del lavoro e della con- correnza. 4. Disposizioni inerenti l'ambito di applicazione della norma. "4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle societa' cooperative di produzione e lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all'art.2.bis del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89. 5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programma- zione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2. 6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1995 ". I commi 4, 5, 6, dell'art. 29 attengono a precisazioni sull'ambito di applicazione delle norme ed alla sua effica- cia temporale, aspetti che sono gia' stati trattati nei punti precedenti. 7. Termine per i datori di lavoro per adeguarsi alle nuove norme. I datori di lavoro edili destinatari della normativa recata dall'art. 29 del D.L. si uniformeranno alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle presente circolare ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 26.3.1993 approvata con D.M. 7.10.1993 (circ. n. 292 del 23.12.1993, punto 1). Eventuali sistemazioni successive al termine assegnato dovranno essere effettuate con la procedura delle regola- rizzazioni contributive e ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista in materia. 8. Modalita' operative 8.1. Codifica delle aziende Il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 29, c. 2 del D.L. n. 244/1995 sara' effettuato, da parte della procedura di controllo, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione gia' attribuiti alle aziende. Alle aziende edili escluse dal beneficio della ridu- zione contributiva in questione deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2W", codice di esclusione gia' previsto per la fiscalizzazione. 8.2. Modalita' di compilazione del mod. DM10/2 Nessuna innovazione viene prevista relativamente alle modalita' di esposizione dei dati retributivi e contributivi nei quadri "B-C" del mod. DM10/2. Pertanto le aziende beneficiarie della riduzione contributiva prevista al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge si atterranno alle seguenti istruzioni: a) determineranno, nel rispetto della retribuzione imponi- bile di cui al precedente punto 1, l'importo dei contributi previdenziali, dei contributi per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la Gescal, complessivamente dovuti, in base all'intera aliquota prevista (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavora- tore), senza operare alcuna riduzione; b) calcoleranno, in base ai criteri indicati al precedente punto 2.7., l'importo della riduzione contributiva spettante per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice di nuova istituzione "L206". 8.3. Modalita' di compilazione del mod. DM10/S a) determineranno, nel rispetto della retribuzione imponi- bile di cui al precedente punto 1, l'importo dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario operando la riduzione per fiscalizzazione di 0,40 punti percentuali; b) calcoleranno, in base ai criteri indicati al precedente punto 2.7., l'importo della riduzione contributiva spettante sui contributi sanitari per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia; c) indicheranno nella casella "importo contributi sanitari dovuti" del mod. DM 10/S l'importo risultante dalla diffe- renza tra l'importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b). L'ammontare della riduzione contributiva operata sui contributi sanitari con il mod. DM10/S, deve essere ripor- tato nella denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R, in uno dei righi in bianco del quadro "D" preceduto dal codice "70" e dalla dicitura "RID. ART. 29, c.2 DL 244/95". 8.4. Regolarizzazione dei periodi pregressi Eventuali regolarizzazioni riguardanti i periodi decorsi dal 1 luglio 1995 devono essere effettuate entro il termine indicato al precedente punto 7., attenendosi alle seguenti modalita'. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione, le aziende interessate dovranno: - determinare la quota di retribuzione relativa ai mesi decorsi da assoggettare a contribuzione; - sommare detta quota alla retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione e calcolare i contributi dovuti sul totale ottenuto; - calcolare l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e riportare l'importo stesso in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dicitura "ARR. RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e dal codice di nuova istituzione "L207". Ove l'importo dei contributi dovuti sulla quota di retribuzione relativa ai mesi decorsi risulti maggiore dell'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi stessi, sulla differenza devono essere calcolati gli interessi al tasso legale. L'importo degli stessi deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCES- SORI". Ai fini della compilazione del mod. DM 10/S i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni sopra descritte, tenendo presente che l'importo della riduzione spettante per i periodi decorsi dal 1 luglio 1995 deve essere portato in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti e che l'importo degli eventuali interessi deve essere sommato all'importo dei contributi stessi. Anche l'importo della riduzione contributiva riguar- dante i periodi decorsi deve essere riportato nella denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R, nel quadro "D" preceduto dal codice "70" e dalla dicitura "RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95". L'importo degli interessi deve essere, altresi', riportato nel rigo "40" del quadro "B-C" del mod. DM10/S-R. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO N.B. Per l'allegato 1 si fa rinvio al supporto cartaceo. ALL.2 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 9,50% ART.29 D.L. 23.6.1995, N. 244. 1) INDUSTRIA EDILE CON FORZA OCCUPAZIONALE FINO A 15 DIPENDENTI. a) Riduzione su contributi previdenziali ed assistenziali. 47,95%-(26,97%+0,35%)= 20,63% b) Riduzione contributiva SSN. 10,60-(1%+0,40%) = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% Ove si ipotizzi una retribuzione di L. 2.500.000 mensili, si avra': a) 20,63% di L. 2.500.000 = 515.750 9,50% di L. 515.750 = 48.996 (riduz. contr. prev. ass.) b) 9,20% di L. 2.500.000 = 230.000 9,50% di L. 230.000 = 21.850 (riduz. contr. S.S.N.) 2) INDUSTRIA EDILE CON FORZA OCCUPAZIONALE OLTRE 15 DIPENDENTI a) 48,85%-(26,97%+0,30%+0,35%)= 21,23% b) 10,60%-(1%+0,40%) = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% 3) ARTIGIANATO EDILE a) 45,90%-(26,97%+0,35%) = 18,58% b) 10,60%-(1%+0,40% = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% 4) ARTIGIANATO EDILE DELL'INDOTTO CON OLTRE 15 DIPENDENTI a) 46,80%-(26,97%+0,35%+0,30%)= 19,18% b) 10,60%-(1%+0,40%) = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% 5) COOPERATIVE EDILI DI PRODUZIONE E LAVORO CON FORZA OCCUPAZIONALE SINO A 15 (CUAF RIDOTTA) a) 45,75%-(26,97%+0,35%) = 18,43% b) 10,60%-(1%+0,40%) = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% 6) COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO CON FORZA OCCUPAZIONALE OLTRE 15 (ALIQUOTA RIDOTTA CUAF) a) 46,65%-(26,97%+0,30%+0,35%) = 19,03% b) 10,60%-(1%+0,40%) = 9,20% c) 4,60%-0,80% = 3,80% +++++++++++++++++++++++ Si riportano i significati dei valori sopra indicati. 26,97% = aliquota contr. FPLD 0,35% = " contr. GESCAL a carico lavoratore 1% = " contr. SSN a carico lavoratore 0,40% = " fiscalizzazione settore edile 0,30% = " contr. CIG straordinaria a carico lavoratore 4,60% = " contr. di solidarieta' sulla fascia di retribuzione eccedente i 40 milioni e fino a 150 milioni annui 0,80% = " contr. di solidarieta' a carico del lavoratore