Trova in INPS

Versione Testuale
950728
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 209
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
       e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.L. 23.6.1995, n. 244, art. 29. Norme in materia
di contribuzione nel settore dell'edilizia.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 27 luglio 1995     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 209         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                                e, per conoscenza,
                         Al PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                            VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All. n. 2
OGGETTO: D.L. 23.6.1995, n. 244, art. 29. Norme in materia
         di contribuzione nel settore dell'edilizia.
SOMMARIO: L'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244 detta norme
          in materia di retribuzione minima imponibile nel
          settore dell'edilizia, disponendo anche una
          riduzione degli oneri contributivi a carico delle
          aziende per gli operai. La normativa introdotta
          regola inoltre le conseguenze della mancata
          iscrizione alle Casse edili sulle agevolazioni per
          fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali.
     L'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244 (G.U. 24.6.1995 -
serie generale n. 146) detta una serie di disposizioni in
materia di contribuzione nel settore dell'edilizia
attinenti: alla retribuzione minima imponibile; alla intro-
duzione di una riduzione applicabile sulla contribuzione
dovuta per gli operai; alla definizione delle conseguenze
derivanti dalla mancata iscrizione dei lavoratori alle Casse
edili rispetto alle riduzioni contributive per fiscalizza-
zione degli oneri sociali ed agli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno.
     Si illustrano le suddette norme facendo precedere al
relativo commento i contenuti del testo normativo.
1) -  Retribuzione minima imponibile.
"1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile anche se in
economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai
codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad
assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su
di una retribuzione commisurata ad un numero di ore setti-
manali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e
dai relativi contratti integrativi territoriali di attua-
zione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni,
scioperi, sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il tratta-
mento economico e' assolto mediante accantonamento presso le
Casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le organiz-
zazioni sindacali predette.
Restano ferme le disposizioni  in materia di retribuzione
imponibile dettate dall'art. 12 delle legge 30 aprile 1969,
n.153, e successive modificazioni, in materia di minimali di
retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli
accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili".
1. 1 - La norma, nell'ambito del principio generale gia'
vigente nell'ordinamento della previdenza ed assistenza
obbligatoria sul rispetto della retribuzione-parametro quale
risulta dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 1,
della legge 7.12.1989, n. 389) ai fini dell'assolvimento
della contribuzione previdenziale ed assistenziale, stabi-
lisce che detta retribuzione deve essere commisurata ad un
numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro
normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipu-
lati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su
base nazionale e dai relativi contratti integrativi
territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze o
sospensioni del lavoro per le cause appositamente indicate e
di seguito riportate: malattia, infortuni, scioperi, so-
spensione o riduzione dell'attivita' lavorativa con inter-
vento della CIG, altri eventi indennizzati (ad esempio
assenze per donazione di sangue con relativo indennizzo),
eventi per i quali il trattamento economico e' assolto per
gli operai mediante accantonamento presso le Casse edili
(ferie, riposi annui).
     Quanto sopra comporta che all'interno del rapporto di
lavoro l'orario settimanale denunciato ai fini contributivi
per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corri-
spondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva
ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o di
giornate deve trovare giustificazione in una delle anzidette
causali ben individuate dalla legge e riscontro nella
documentazione aziendale e di lavoro.
     Nel caso di rapporto di lavoro che inizi o termini nel
corso della settimana dovranno essere denunciate le relative
giornate rientranti nel rapporto stesso.
1. 2)  La disposizione ha per destinatari i datori di lavoro
esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale individuati dai codici ISTAT 1991 dal
45.1 al 45.45.2 (all. 1). Trattasi pertanto dei datori di
lavoro edili individuati agli effetti della fiscalizzazione
del contributo SSN prevista in tale settore, attualmente
nella misura di 0,40 percentuali, dall'art. 2, comma 4, del
D.L. 22.3.1993, n. 71, convertito nella legge 20.5.1993, n.
151 (circolare n. 29 del 31.1.1992).
Secondo quanto stabilito dal comma 4, rientrano nel campo di
applicazione della norma le cooperative di produzione e
lavoro esercenti attivita' edile di cui ai codici predetti
anche per i soci lavoratori delle stesse. Ne sono invece
escluse le imprese impiantistiche del settore edile che
applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico,
ossia quelle destinatarie delle norme sulla fiscalizzazione
dettate dall'art. 2-bis del D.L. 19.1.1991, n.18, convertito
delle legge 20.3.1991, n. 89 (circ. n.78 del 22.3.1991).
1. 3.)  Sono confermate le disposizioni vigenti in materia
di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge
30.4.1969, n.153 e successive modificazioni, quelle in
materia di minimali e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del
D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n.
389.
Agli effetti di quest'ultima norma viene affermata l'inder-
ogabilita' del principio dell'imponibilita' degli accanto-
namenti e delle contribuzioni dovute alle Casse edili
secondo la contrattazione collettiva anche per i datori di
lavoro che non vi aderiscano. Il regime contributivo di tali
somme, com'e' noto, e' regolato dall'art. 9 del D.L.
29.3.1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge
1.6.1991, n. 166, che ne prevede l'assoggettabilita' a
contribuzione per il loro intero ammontare, per quanto
riguarda gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e
riposi annui, e, nella misura del 15 per cento del loro
ammontare, per le contribuzioni dovute per gli altri titoli
(punto 5 della circolare n. 125 del 5.6.1990).
La contribuzione su tali somme deve essere versata anche
nell'ipotesi in cui la Cassa edile di settore non sia stata
costituita nella circoscrizione territoriale nella quale
rientra l'impresa.
2) -  Riduzione dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali.
"2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai
occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali,a
carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica
sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per
cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli
oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto
dall'art. 5, comma 4, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, con-
vertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concor-
renza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni.
Si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10,
11, 12 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di
cui al comma 1".
Nell'ambito delle misure di contenimento del costo del
lavoro e' prevista nel settore una riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali sino al 31.12.1996 salve
successive proroghe alle condizioni e nei limiti appresso
descritti.
2. 1)   La riduzione e' prevista nella misura del 9,50 per
cento sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavora-
tori dipendenti, dovute all'Istituto ed all'INAIL relative
agli operai, per la parte a carico del datore di lavoro.
2. 2)   I datori di lavoro destinatari della riduzione sono
gli stessi individuati dal comma 1 dell'art. 29 in esame.
2. 3)   Essa si applica a partire dalla contribuzione
relativa al periodo di paga in corso al 1 luglio 1995 sino a
quella relativa al mese di dicembre 1996.
2. 4)   La riduzione compete sulla contribuzione dovuta per
gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali. Tale condizione e' riferibile alla disciplina
pattizia dell'orario di lavoro: pertanto, l'agevolazione non
compete ove per contratto (anche se di solidarieta') o
accordo ovvero di fatto sia praticato un orario di occupa-
zione inferiore alle 40 ore settimanali; essa spetta invece
nel caso di prestazione lavorativa effettuata per un numero
di ore inferiore alle 40 settimanali per gli eventi indicati
al comma 1.
2. 5)   La riduzione contributiva si cumula con gli sgravi
degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero
previsto a titolo di fiscalizzazione dell'art. 2, comma 4,
della citata legge n. 151/1993.
     La riduzione non spetta, invece, per i lavoratori per i
quali sono previste agevolazioni contributive ad altro
titolo nonche' per quelli per i quali trovi ancora applica-
zione lo sgravio totale decennale di cui all'art. 14 della
L. 183/76 (quest'ultima ipotesi puo' riguardare le imprese
artigiane).
2. 6)   L'agevolazione e' subordinata al rispetto delle
condizioni stabilite per l'accesso alla fiscalizzazione
degli oneri sociali ed agli sgravi per il Mezzogiorno
dell'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 della legge n.
389/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, com-
prese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione
imponibile nel settore.
Nel richiamare le disposizioni gia' diramate in materia di
fiscalizzazione e sgravi, si evidenzia che l'inosservanza di
tali condizioni comporta la decadenza da ciascuna delle
agevolazioni in discorso (fiscalizzazione, sgravi, riduzione
contributiva) tenendo conto dei criteri mitigatori della
sanzione di cui all'art. 6, comma 10, introdotti dall'art. 4
della legge 20.5.1993, n. 151.
2.7) La riduzione contributiva si applica sulla parte della
contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella
di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per individuare la contribuzione oggetto dell'ab-
battimento, occorre scorporare dall'aliquota complessiva la
parte relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(26,97%), la quota a carico del lavoratore e la quota SSN
non dovuta a titolo di fiscalizzazione.
Nell'allegato n. 2 e' illustrato in dettaglio il procedi-
mento per determinare la contribuzione su cui si applica la
riduzione.
3) -  Agevolazioni contributive ed iscrizione alle Casse
edili.
"3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i
lavoratori non denunciati alle Casse edili. Per i casi di
omessa denuncia o di omesso versamento a dette Casse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato
dall'art.4 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 151.
Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli
accantonamenti e le contribuzioni alla casse edili si
considerano parte della retribuzione".
     La norma sopra riportata ha inteso dettare regolamen-
tazioni delle conseguenze scaturenti dalla mancata denuncia
del lavoratore alla cassa edile o dalla omissione dei
relativi versamenti agli effetti delle agevolazioni per
sgravi del mezzogiorno, fiscalizzazione oneri sociali e
riduzione contributiva introdotta dallo stesso D.L..
     Onde porre fine al dibattito sorto attorno alla que-
stione, viene, quindi, affermata come condizione imprescin-
dibile per l'accesso alle agevolazioni in discorso l'iscri-
zione del lavoratore alla Cassa edile e l'adempimento
dell'obbligo contrattualmente previsto dei relativi accan-
tonamenti e versamenti contributivi.
     La mancata denuncia od omesso versamento alla Cassa
edile comporta la esclusione di ciascuna delle predette
agevolazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 della
legge 20.5.1993, n. 151.
     Agli effetti dell'applicazione del meccanismo sanzion-
atorio previsto da quest'ultima norma gli accantonamenti e
le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della
retribuzione.
     Detti accantonamenti e contribuzioni sono costituiti
da:
a) -  l'ammontare degli accantonamenti dovuti alla cassa per
ferie, gratifica e riposi annui (imponibili per il loro
intero ammontare ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge
n. 166/1991);
b) -  l'ammontare delle altre contribuzioni dovute a carico
del datore di lavoro a detta cassa (ved. anche punto 5,
lett. b, della circolare n. 125 del 5.6.1990).
     Si pone in evidenza che, mentre le contribuzioni di cui
alla lettera b) (diversamente dagli accantonamenti per
ferie, gratifica e riposi annui) sono imponibili nella
misura del 15% (art. 9, comma 2, della legge n. 166/1991),
agli effetti di cui trattasi vanno, invece, considerate nel
loro intero ammontare parte della "retribuzione non corri-
sposta", proprio in ragione delle loro funzione di
concorrere a determinare per il tramite della Cassa il
complessivo trattamento economico del lavoratore del settore
e nell'ottica, desumibile dai principi ispiratori delle
norme agevolatrici, di porre le imprese in condizioni
paritarie sul varsante  del costo del lavoro e della con-
correnza.
4.   Disposizioni inerenti l'ambito di applicazione della
norma.
"4.  Le disposizioni del presente articolo: a) trovano
applicazione alle societa' cooperative di produzione e
lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci lavoratori
delle stesse; b) non operano per le imprese di cui
all'art.2.bis del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.
5.  Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare
gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione
contributiva di cui al comma 2.
6.  Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1
luglio 1995 ".
     I commi 4, 5, 6, dell'art. 29 attengono a precisazioni
sull'ambito di applicazione delle norme ed alla sua effica-
cia temporale, aspetti che sono gia' stati trattati nei
punti precedenti.
7.   Termine per i datori di lavoro per adeguarsi alle nuove
norme.
     I datori di lavoro edili destinatari della normativa
recata dall'art. 29 del D.L. si uniformeranno alle nuove
disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a
quello di emanazione delle presente circolare ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 26.3.1993
approvata con D.M. 7.10.1993 (circ. n. 292 del 23.12.1993,
punto 1).
     Eventuali sistemazioni successive al termine assegnato
dovranno essere effettuate con la procedura delle regola-
rizzazioni contributive e ricadranno sotto la disciplina
sanzionatoria prevista in materia.
8. Modalita' operative
8.1. Codifica delle aziende
     Il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 29, c.
2 del D.L. n. 244/1995 sara' effettuato, da parte della
procedura di controllo, sulla base dei codici statistico
contributivi e dei codici di autorizzazione gia' attribuiti
alle aziende.
     Alle aziende edili escluse dal beneficio della ridu-
zione contributiva in questione deve essere attribuito il
codice di autorizzazione "2W", codice di esclusione gia'
previsto per la fiscalizzazione.
8.2. Modalita' di compilazione del mod. DM10/2
     Nessuna innovazione viene prevista relativamente alle
modalita' di esposizione dei dati retributivi e contributivi
nei quadri "B-C" del mod. DM10/2.
     Pertanto le aziende beneficiarie della riduzione
contributiva prevista al comma 2 dell'art. 29 del decreto
legge si atterranno alle seguenti istruzioni:
a) determineranno, nel rispetto della retribuzione imponi-
bile di cui al precedente punto 1, l'importo dei contributi
previdenziali, dei contributi per le indennita' economiche
di malattia, di maternita' e per la Gescal, complessivamente
dovuti, in base all'intera aliquota prevista (sia la quota a
carico del datore di lavoro che quella a carico del lavora-
tore), senza operare alcuna riduzione;
b) calcoleranno, in base ai criteri indicati al precedente
punto 2.7., l'importo della riduzione contributiva spettante
per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, e lo
esporranno in uno dei righi in bianco del  quadro "D" del
mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "RID. ART. 29, c2 DL
244/95" e dal codice di nuova istituzione "L206".
8.3. Modalita' di compilazione del mod. DM10/S
a) determineranno, nel rispetto della retribuzione imponi-
bile di cui al precedente punto 1, l'importo dei contributi
per le prestazioni del servizio sanitario operando la
riduzione per fiscalizzazione di 0,40 punti percentuali;
b) calcoleranno, in base ai criteri indicati al precedente
punto 2.7., l'importo della riduzione contributiva spettante
sui contributi sanitari per il periodo di paga cui si
riferisce la denuncia;
c) indicheranno nella casella "importo contributi sanitari
dovuti" del mod. DM 10/S  l'importo risultante dalla diffe-
renza tra l'importo di cui alla lettera a) e quello di cui
alla lettera b).
     L'ammontare della  riduzione contributiva operata sui
contributi sanitari con il mod. DM10/S, deve essere ripor-
tato nella denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R,
in uno dei righi in bianco del quadro "D" preceduto dal
codice "70" e dalla dicitura "RID. ART. 29, c.2 DL 244/95".
8.4. Regolarizzazione dei periodi pregressi
     Eventuali regolarizzazioni riguardanti i periodi
decorsi dal 1 luglio 1995 devono essere effettuate entro il
termine indicato al precedente punto 7., attenendosi alle
seguenti modalita'.
     Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 con il quale
viene effettuata la regolarizzazione, le aziende interessate
dovranno:
- determinare la quota di retribuzione relativa ai mesi
decorsi da assoggettare a contribuzione;
- sommare detta quota alla retribuzione imponibile del mese
in cui viene effettuata la regolarizzazione e calcolare i
contributi dovuti sul totale ottenuto;
- calcolare l'importo della riduzione spettante per i mesi
decorsi e riportare l'importo stesso in uno dei righi in
bianco del quadro "D", preceduto dalla dicitura "ARR. RID.
ART. 29, c2  DL 244/95" e dal codice di nuova istituzione
"L207".
     Ove l'importo dei contributi dovuti sulla quota di
retribuzione relativa ai mesi decorsi risulti maggiore
dell'importo della riduzione contributiva spettante per i
mesi stessi, sulla differenza devono  essere calcolati gli
interessi al tasso legale. L'importo degli stessi deve
essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"
preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCES-
SORI".
     Ai fini della compilazione del mod. DM 10/S i datori di
lavoro dovranno attenersi alle istruzioni sopra descritte,
tenendo presente che l'importo della riduzione spettante per
i periodi decorsi dal 1 luglio 1995 deve essere portato in
detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti e che
l'importo degli eventuali interessi deve essere sommato
all'importo dei contributi stessi.
     Anche l'importo della riduzione contributiva riguar-
dante i periodi decorsi deve essere riportato nella denuncia
riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R, nel quadro "D"
preceduto dal codice "70" e dalla dicitura "RID. ART. 29, c.
2 DL 244/95".
     L'importo degli interessi deve essere, altresi',
riportato nel rigo "40" del quadro "B-C" del mod. DM10/S-R.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
N.B. Per l'allegato 1 si fa rinvio al supporto cartaceo.
                                                   ALL.2
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 9,50% ART.29 D.L. 23.6.1995, N. 244.
1) INDUSTRIA EDILE CON FORZA OCCUPAZIONALE FINO A 15
   DIPENDENTI.
a) Riduzione su contributi previdenziali ed assistenziali.
   47,95%-(26,97%+0,35%)= 20,63%
b) Riduzione contributiva SSN.
   10,60-(1%+0,40%)     = 9,20%
c) 4,60%-0,80%          = 3,80%
Ove si ipotizzi una retribuzione di L. 2.500.000 mensili, si
avra':
a) 20,63% di L. 2.500.000 = 515.750
    9,50% di L. 515.750  =  48.996 (riduz. contr. prev.
                                    ass.)
b)  9,20% di L. 2.500.000 = 230.000
    9,50% di L. 230.000  =  21.850 (riduz. contr. S.S.N.)
2)  INDUSTRIA EDILE CON FORZA OCCUPAZIONALE OLTRE 15
    DIPENDENTI
a) 48,85%-(26,97%+0,30%+0,35%)= 21,23%
b) 10,60%-(1%+0,40%)         =  9,20%
c) 4,60%-0,80%               =  3,80%
3)   ARTIGIANATO EDILE
a) 45,90%-(26,97%+0,35%)     = 18,58%
b) 10,60%-(1%+0,40%          =  9,20%
c) 4,60%-0,80%               =  3,80%
4)  ARTIGIANATO EDILE DELL'INDOTTO CON OLTRE 15 DIPENDENTI
a) 46,80%-(26,97%+0,35%+0,30%)= 19,18%
b) 10,60%-(1%+0,40%)          =  9,20%
c) 4,60%-0,80%                =  3,80%
5)  COOPERATIVE EDILI DI PRODUZIONE E LAVORO CON FORZA
    OCCUPAZIONALE SINO A 15 (CUAF RIDOTTA)
a) 45,75%-(26,97%+0,35%)     = 18,43%
b) 10,60%-(1%+0,40%)         =  9,20%
c) 4,60%-0,80%               =  3,80%
6)  COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO CON FORZA OCCUPAZIONALE
    OLTRE 15 (ALIQUOTA RIDOTTA CUAF)
a) 46,65%-(26,97%+0,30%+0,35%) = 19,03%
b) 10,60%-(1%+0,40%)           =  9,20%
c) 4,60%-0,80%                 =  3,80%
                  +++++++++++++++++++++++
Si riportano i significati dei valori sopra indicati.
26,97% = aliquota contr. FPLD
 0,35% =    "    contr. GESCAL a carico lavoratore
 1%    =    "    contr. SSN a carico lavoratore
 0,40% =    "    fiscalizzazione settore edile
 0,30% =    "    contr. CIG straordinaria a carico
                 lavoratore
 4,60% =    "    contr. di solidarieta' sulla fascia di
                 retribuzione eccedente i 40 milioni e fino
                 a 150 milioni annui
 0,80% =    "    contr. di solidarieta' a carico del
                 lavoratore