951106 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 269 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Norme in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 ottobre 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 269 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All.1 OGGETTO: Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Norme in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia. SOMMARIO: Precisazioni in merito a problemi applicativi della normativa. In merito all'applicazione della normativa introdotta dall'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341, gia illustrata nella circolare 27.7.1995, n. 209, si forniscono ulteriori precisazioni in relazione a quesiti e dubbi espressi sull'argomento. Altri interventi chiarificatori potranno seguire in sede amministrativa od in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1. L'obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all'orario contrattuale (comma 1 dell'art. 29) si inquadra, come gia' detto, nei principi generali sanciti dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e riguarda tutte le qualifiche per le quali risulti determinato l'orario di lavoro. L'ottemperanza a tale obbligo puo' dar luogo al versa- mento di una contribuzione "virtuale" ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Quanto alla distribuzione del predetto orario, rappor- tato in via generale a 40 ore settimanali, occorre riferirsi alla contrattazione collettiva nazionale ed a quella terri- toriale posta in essere in attuazione di quella nazionale. Si formulano inoltre le seguenti specifiche indicazio- ni. 1) Elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della contribuzione virtuale. Agli effetti della determinazione della retribuzione per il calcolo dell'imponibile virtuale vanno presi in considerazione tutti gli elementi e le indennita' che compongono il trattamento economico spettante in costanza di lavoro e che siano imponibili in base alle norme in vigore. Sotto questo profilo vanno computati anche gli accan- tonamenti alle Casse edili (per ferie, gratifiche e riposi annui) nonche' gli altri contributi obbligatori alle pre- dette Casse, imponibili questi ultimi nella misura del 15% del loro ammontare. Tale principio non incide sugli obblighi verso le Casse edili che continuano ad essere determinati sulla base della disciplina contrattuale. 2) Recupero di ore previsto contrattualmente. Agli effetti del raggiungimento dell'orario contrat- tuale, sono considerate utili le ore recuperate nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. per gli operai dell'industria edile l'art. 10 del C.C.N.L.) 3) Aspettative ed altre cause di sospensione legale o contrattuale dell'attivita' lavorativa. Nei casi di sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per cause legalmente previste non si determina obbligo della contribuzione virtuale. Si citano al riguardo: aspettativa per servizio militare, per ricoprire cariche sindacali o funzioni elet- tive, permessi sindacali non retribuiti (art. 24 legge n. 300/1970), assenze per malattie del bambino fino a 3 anni d'eta', aspettativa in base alle norme per i tossicodipen- denti. Inoltre, non si fa luogo al versamento di contribuzione virtuale in caso di sospensione significativa ed oggettiva- mente rilevabile del rapporto di lavoro derivante da previ- sione contrattuale o da fatti impeditivi della prestazione lavorativa inequivocabilmente comprovabili. Tali fattispecie sono: - aspettative per motivi privati previste dal contratto collettivo (attualmente consentite nel settore dell'industria edile solo per gli impiegati); - giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e della contrattazione collettiva e quelli di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformita' alle predette procedure; - giorni non retribuiti causa la mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'Autorita' giudiziaria; - periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto. In merito alla situazione che si determina in caso di chiusura dell'azienda o del cantiere per ferie collettive nei confronti dei lavoratori che non hanno maturato ferie per un periodo pari alla durata della predetta chiusura, si fa riserva di ulteriori precisazioni. Analoga riserva di ulteriori indicazioni si formula per quanto attiene le fattispecie in cui l'impresa abbia pre- sentato domanda per l'intervento della CIG non ancora definita al momento dell'assolvimento della contribuzione relativa al mese interessato. 4) Part-time Riguardo alla ammissibilita' del part-time per gli operai, si rileva che nel settore tale istituto e' diffi- cilmente configurabile. Nei casi da ritenersi eccezionali in cui venga posto in essere nel rispetto integrale delle norme di legge, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale; in tal caso non sussiste il titolo alla riduzione contributiva prevista dal comma 2. 5) La contribuzione virtuale deve considerarsi alla stregua di quella ordinaria e come tale: va ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo le norme comuni; e' soggetta alla riduzione per fiscalizzazione per gli oneri sociali; va denunciata ed indicata nella modulistica alla stregua di quella ordinaria (in particolare nel quadro B del mod. 01/M le retribuzioni sottoposte a contribuzione vir- tuale vanno indicate come quelle corrisposte). 6) Sgravi per il Mezzogiorno La contribuzione virtuale non e' interessata dagli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, che vanno calcolati sulle retribuzioni corrisposte ed assoggettate a contribu- zione (DM 5.8.1994). 7) Prestazioni economiche di malattia e maternita' Le prestazioni economiche di malattia e di maternita' vanno commisurate alla retribuzione effettivamente percepi- ta, e non all'imponibile virtuale utilizzato ai fini della contribuzione. L'importo giornaliero delle prestazioni suddette viene ricavato dividendo l'importo della stessa retribuzione (effettiva) per i giorni lavorati o comunque retribuiti (salvo gli eventuali trattamenti integrativi dell'indennita' giornaliera). 8) Riduzione contributiva del 9,50% La riduzione contributiva del 9,50% si applica sulla contribuzione dovuta all'Istituto per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tale condizione si realizza qualora il rapporto di lavoro con gli operai si collochi ed abbia esecuzione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro che contemplano un orario di lavoro di 40 ore settimanali. La riduzione compete sia nel caso di prestazione lavorativa effettuata per un numero di ore inferiore a quello contrattuale ora indicato in dipendenza degli eventi di cui al comma 1 dell'art. 29 e per giorni di assenze dovute a cause indicate al precedente punto 3, sia nei casi in cui la contribuzione sia stata ragguagliata all'orario contrattuale ordinario dando luogo al versamento di quella virtuale, nel qual caso la riduzione si applica anche sulla stessa contribuzione virtuale. Nei casi in cui competa lo sgravio decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976 la riduzione trova applicazione sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro che non sono oggetto di sgravio. Si conferma la non spettanza della riduzione in caso di contratto di solidarieta'. 9) Termine per i datori di lavoro per adeguarsi alle nuove disposizioni. Come preannunciato con il messaggio n. 29597 del 16.10.1995 (che si allega), il termine in epigrafe e' fissato al giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, appro- vata con D.M. 7.10.1993. Le regolarizzazioni dei periodi pregressi (dal 1.7.1995) sara' eseguita con le modalita' gia' indicate nella circolare n. 209 del 27.7.1995. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO