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951106
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 269
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
   INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito
nella legge 8.8.1995, n. 341. Norme in materia di
contribuzione nel settore dell'edilizia.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 30 ottobre 1995    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 269         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
                            INDIRIZZO E VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All.1
OGGETTO:  Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito
          nella legge 8.8.1995, n. 341. Norme in materia di
          contribuzione nel settore dell'edilizia.
SOMMARIO: Precisazioni in merito a problemi applicativi
          della normativa.
     In merito all'applicazione della normativa introdotta
dall'art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella
legge 8.8.1995, n. 341, gia illustrata nella circolare
27.7.1995, n. 209, si forniscono ulteriori precisazioni in
relazione a quesiti e dubbi espressi sull'argomento.
     Altri interventi chiarificatori potranno seguire in
sede amministrativa od in occasione dell'emanazione del
decreto ministeriale previsto dal comma 1.
     L'obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile
all'orario contrattuale (comma 1 dell'art. 29) si inquadra,
come gia' detto, nei principi generali sanciti dall'art. 1,
comma 1, del D.L.  9.10.1989, n. 338, convertito nella legge
7.12.1989, n. 389, e riguarda tutte le qualifiche per le
quali risulti determinato l'orario di lavoro.
     L'ottemperanza a tale obbligo puo' dar luogo al versa-
mento di una contribuzione "virtuale" ove  non si verifichi
l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente
previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta
ad eventi ben determinati.
     Quanto alla distribuzione del predetto orario, rappor-
tato in via generale a 40 ore settimanali, occorre riferirsi
alla contrattazione collettiva nazionale ed a quella terri-
toriale posta in essere in attuazione di quella nazionale.
     Si formulano inoltre le seguenti specifiche indicazio-
ni.
1) Elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo
   della contribuzione virtuale.
     Agli effetti della determinazione della retribuzione
per il calcolo dell'imponibile virtuale vanno presi in
considerazione tutti gli elementi e le indennita' che
compongono il trattamento economico spettante in costanza di
lavoro e che siano imponibili in base alle norme in vigore.
     Sotto questo profilo vanno computati anche gli accan-
tonamenti alle Casse edili (per ferie, gratifiche e riposi
annui) nonche' gli altri contributi obbligatori alle pre-
dette Casse, imponibili questi ultimi nella misura del 15%
del loro ammontare.
     Tale principio non incide sugli obblighi verso le Casse
edili che continuano ad essere determinati sulla base della
disciplina contrattuale.
2) Recupero di ore previsto contrattualmente.
     Agli effetti del raggiungimento dell'orario contrat-
tuale, sono considerate utili le ore recuperate nei casi
previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. per gli
operai dell'industria edile l'art. 10 del C.C.N.L.)
3) Aspettative ed altre cause di sospensione legale o
   contrattuale dell'attivita' lavorativa.
     Nei casi di sospensione della prestazione lavorativa e
della retribuzione per cause legalmente previste non si
determina obbligo della contribuzione virtuale.
     Si citano al riguardo:  aspettativa per servizio
militare, per ricoprire cariche sindacali o funzioni elet-
tive, permessi sindacali non retribuiti (art. 24 legge n.
300/1970), assenze per malattie del bambino fino a 3 anni
d'eta', aspettativa in base alle norme per i tossicodipen-
denti.
     Inoltre, non si fa luogo al versamento di contribuzione
virtuale in caso di sospensione significativa ed oggettiva-
mente rilevabile del rapporto di lavoro derivante da previ-
sione contrattuale o da fatti impeditivi della prestazione
lavorativa inequivocabilmente comprovabili. Tali fattispecie
sono:
- aspettative per motivi privati previste dal contratto
  collettivo (attualmente consentite nel settore
  dell'industria edile solo per gli impiegati);
- giorni di assenza ingiustificata con perdita della
  retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e
  della contrattazione collettiva e quelli di
  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da
  provvedimenti disciplinari comminati in conformita' alle
  predette procedure;
- giorni non retribuiti causa la mancata prestazione
  lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della
  liberta' personale adottati dall'Autorita' giudiziaria;
- periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o
  retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione
  del posto.
     In merito alla situazione che si determina in caso di
chiusura dell'azienda o del cantiere per ferie collettive
nei confronti dei lavoratori che non hanno maturato ferie
per un periodo pari alla durata della predetta chiusura, si
fa riserva di ulteriori precisazioni.
     Analoga riserva di ulteriori indicazioni si formula per
quanto attiene le fattispecie in cui l'impresa abbia pre-
sentato domanda per l'intervento della CIG non ancora
definita al momento dell'assolvimento della contribuzione
relativa al mese interessato.
4) Part-time
     Riguardo alla ammissibilita' del part-time per gli
operai, si rileva che nel settore tale istituto e' diffi-
cilmente configurabile. Nei casi da ritenersi eccezionali in
cui venga posto in essere nel rispetto integrale delle norme
di legge, la contribuzione va assolta rispetto all'orario
ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla
contribuzione virtuale; in tal caso non sussiste il titolo
alla riduzione contributiva prevista dal comma 2.
5)   La contribuzione virtuale deve considerarsi alla
stregua di quella ordinaria e come tale: va ripartita fra
datore di lavoro e lavoratore secondo le norme comuni; e'
soggetta alla riduzione per fiscalizzazione per gli oneri
sociali; va denunciata ed indicata nella modulistica alla
stregua di quella ordinaria (in particolare nel quadro B del
mod. 01/M le retribuzioni sottoposte a contribuzione vir-
tuale vanno indicate come quelle corrisposte).
6) Sgravi per il Mezzogiorno
     La contribuzione virtuale non e' interessata dagli
sgravi contributivi per il Mezzogiorno, che vanno calcolati
sulle retribuzioni corrisposte ed assoggettate a contribu-
zione (DM 5.8.1994).
7) Prestazioni economiche di malattia e maternita'
     Le prestazioni economiche di malattia e di maternita'
vanno commisurate alla retribuzione effettivamente percepi-
ta, e non all'imponibile virtuale utilizzato ai fini della
contribuzione.
     L'importo giornaliero delle prestazioni suddette viene
ricavato dividendo l'importo della stessa retribuzione
(effettiva) per i giorni lavorati o comunque retribuiti
(salvo gli eventuali trattamenti integrativi dell'indennita'
giornaliera).
8) Riduzione contributiva del 9,50%
     La riduzione contributiva del 9,50% si applica sulla
contribuzione dovuta all'Istituto per gli operai occupati
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
     Tale condizione si realizza qualora il rapporto di
lavoro con gli operai si collochi ed abbia esecuzione
nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro che
contemplano un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
     La riduzione compete sia nel caso di prestazione
lavorativa effettuata per un numero di ore inferiore a
quello contrattuale ora indicato in dipendenza degli eventi
di cui al comma 1 dell'art. 29 e per giorni di assenze
dovute a cause indicate al precedente punto 3, sia nei casi
in cui la contribuzione sia stata ragguagliata all'orario
contrattuale ordinario dando luogo al versamento di quella
virtuale, nel qual caso la riduzione si applica anche sulla
stessa contribuzione virtuale.
     Nei casi in cui competa lo sgravio decennale di cui
all'art. 14 della legge n. 183/1976 la riduzione trova
applicazione sulle contribuzioni a carico del datore di
lavoro che non sono oggetto di sgravio.
     Si conferma la non spettanza della riduzione in caso di
contratto di solidarieta'.
9) Termine per i datori di lavoro per adeguarsi alle nuove
   disposizioni.
     Come preannunciato con il messaggio n. 29597 del
16.10.1995 (che si allega), il termine in epigrafe e'
fissato al giorno 20 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare ai sensi della delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, appro-
vata con D.M. 7.10.1993.
     Le regolarizzazioni dei periodi pregressi (dal
1.7.1995) sara' eseguita con le modalita' gia' indicate
nella circolare n. 209 del 27.7.1995.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO