970327 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970327 Circolare n. 81 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 27 marzo 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 81 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. 5 OGGETTO: Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. SOMMARIO: 1) D.M. 13.2.1997: proroga e adeguamento della ridu- zione contributiva nel settore dell'edilizia. 2) D.M. 16.12.1996: individuazione di altri eventi esclusi da contribuzione. 1) D.M. 13.2.1997: proroga ed adeguamento della riduzione contributiva. Come gia' annunciato con il messaggio n. 30656 del 18.2.1997, in attuazione della previsione del comma 5 del predetto articolo 29, con D.M. 13.2.1997 (G.U. 042 del 20.2.1997) che si allega, e' stata prorogata per il periodo 1 gennaio 1997/31 dicembre 1998 la riduzione contributiva per gli operai del settore edilizia scaduta il 31.12.1996. La relativa misura e' stata nel contempo elevata a decorrere dal 1.1.1997 all'11,50 per cento onde recuperare il ridi- mensionamento del beneficio conseguente al trasferimento di aliquote dalle aliquote contributive delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti attuato con il D.M. 21.2.1996. Nel richiamare anche le circolari n. 209 del 27.7.1995, n. 269 del 30.10.1995, n. 9 del 18.1.1997, si confermano pertanto le istruzioni di cui al messaggio stesso che si allega alla presente. Inoltre, con riferimento alla statuizione del comma 3 dell'art. 29, si dispone che le Sedi acquisiscano dalle imprese una dichiarazione conforme allo schema allegato, rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell'anno solare precedente l'impresa ha effettuato i versamenti alla cassa medesima. Tale dichiarazione deve essere prodotta entro il 30 settembre dell'anno in corso e ripetuta annualmente entro il 30 settembre dell'anno suc- cessivo. Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute a tali Casse si applichera' la disposizione dello stesso comma 3. Si informa, inoltre, che sono in corso contatti per concordare l'acquisizione in via automatizzata dei dati inerenti la contribuzione alle predette casse. 2) D.M. 16.12.1996 (G.U. n. 305 del 31.12.1996): individuazione di altri eventi sospensivi di attivita' che non comportano versamento della contribuzione. Il D.M. 16.12.1996 (che si allega nel testo integrale) ha individuato, secondo la previsione dell'art. 29, comma 1, altri eventi e situazioni, non previste da leggi o da contratti, che determinano sospensione dell'attivita' lavorativa e non comportano il versamento di contribuzione virtuale. Tali causali, che si aggiungono a quelle gia' contem- plate, sono le seguenti (1). 1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue; 2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integra- zione guadagni per i periodi per i quali e' stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione; 3) periodi di assenza del lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; 4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di forma- zione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi. Le disposizioni del decreto in argomento, essendo attuative della fonte regolatrice primaria, esplicano effetti anche per i pregressi. Con riferimento alla fattispecie della sospensione di attivita' a seguito di presentazione di domanda di inter- vento della Cassa integrazione guadagni dovranno essere osservati i seguenti criteri. Le imprese in pendenza della domanda di CIG dovranno provvedere al versamento della ordinaria contribuzione di previdenza e di assistenza sociale - operando la relativa riduzione contributiva ex art. 29, comma 2 - esclusivamente sulle somme erogate a titolo di retribuzione nel corso del mese; si asterranno, invece, dal versare la contribuzione per le ore e le gior- nate per le quali nell'ambito dello stesso mese e' stata richiesta l'integrazione salariale con o senza correspon- sione di anticipazione da parte dell'impresa (2). Qualora la domanda di CIG venga respinta, l'impresa in base al D.M. al 16.12.1996 dovra' provvedere al versamento della contribuzione "virtuale" commisurata alla intera retribuzione per i giorni o le ore di sospensione cui si riferisce la domande di CIG (3). A tal fine dovra' essere adottata la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM 10 V). La regolarizzazio- ne, se espletata, entro il 20 del mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione della domanda di CIG, non comporta aggravio di oneri accessori. Per le situazioni pregresse verificatesi successiva- mente al 1.7.1995, la regolarizzazione dovra' essere effet- tuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare con pagamento degli interressi al tasso legale del 5 per cento. Per i casi di provvedimenti di reiezione intervenuti sino al 31.12.1996, l'interesse sara' calcolato dal 21 gennaio 1997. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) Si rende noto che alle causali gia' indicate nelle circolari citate nel testo che danno luogo all'esonero della contribuzione virtuale, si aggiunge anche l'aspettativa degli operai edili dell'industria regolamentata con effetto dall'1.7.1995 con accordo sottoscritto tra ANCE, INTERSIND, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL costituente parte integrante dell'accordo per il rinnovo del CCNL 5.7.1995. Si trasmette, in allegato, il testo dell'accordo. (2) Ove le imprese corrispondano, invece, somme a titolo di retribuzione aggiuntiva della integrazione salariale in pendenza di domanda CIG, queste vanno sottoposte a contribuzione alla ordinaria scadenza. (3) Qualora a seguito di contenzioso venga riconosciuto il diritto alla integrazione salariale la contribuzione versata sara' ammessa a rimborso. ALLEGATO 1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di con- certo con IL MINISTRO DEL TESORO e con IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti a versare la contri- buzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, emanato ai sensi del citato comma 1, con il quale sono state indi- viduate ulteriori esclusioni dall'imponibile contributivo; Visto il successivo comma 2, che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; Visto il comma 5 dello stesso articolo 29, che prevede che il Governo proceda ad una verifica degli effetti deter- minati dalle disposizioni di cui al comma 1 al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1996 con il quale, presso il Ministero del lavoro, e' stata costituita una Commissione composta da rappresentanti degli Istituti previdenziali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, oltreche' da funzionari del Ministero del lavoro, con il compito di fornire elementi utili al Ministro per la verifica di cui trattasi; Considerato che, dalle indagini svolte dalla Commis- sione nel settore edile, e' emerso un aumento della retri- buzione imponibile e delle ore denunciate per singolo operaio, pur in presenza di una crisi settoriale; Ritenuto pertanto opportuno confermare tale riduzione e che, per mantenere la stessa entita' del beneficio inizial- mente previsto dalla legge per i datori di lavoro, a causa del trasferimento operato con D.M. 2 febbraio 1996 di aliquote contributive provenienti dalle prestazioni tempo- ranee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la stessa deve essere elevata alla misura dell'11,50 per cento; Ritenuto, inoltre, che il periodo sufficiente per valutare gli effetti sull'andamento delle contribuzioni di detta riduzione puo' valutarsi in un biennio; Considerata la necessita' di provvedere; d e c r e t a Ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la riduzione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 29 e' confermata ed elevata alla misura dell'11,50 per cento per il periodo 1 gennaio 1997/31 dicembre 1998; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Sede, 13 febbraio 1997 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Firmato Il Ministro del tesoro Il Ministro del bilancio Firmato e della programmazione economica Firmato ALLEGATO 2 Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con Il Ministro del Tesoro Visto l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, al comma 1 recita: "i datori di lavoro esercenti attivita' edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribu- zione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti col- lettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il tratta- mento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organiz- zazioni predette"; Considerata la necessita' di individuare con decreto gli altri eventi che comportano la esclusione dall'obbligo di assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti indicati nel citato articolo, in aggiunta agli eventi ivi previsti; Ritenuto che detti eventi possono individuarsi in quelle sospensioni dell'attivita' lavorativa non comportanti obbligo di retribuzione e non previste da leggi o da con- tratti, ed inoltre nelle particolari situazioni che si verificano in pendenza di istanza di cassa integrazione guadagni e durante la chiusura dell'azienda per ferie collettive, ferme restando le esclusioni che derivano da leggi e da contratti; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori piu' rappresentative su base nazionale; d e c r e t a Oltre alle esclusioni previste dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono da escludere i seguenti eventi: 1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue; 2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integra- zione guadagni per i periodi per i quali e' stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione; 3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; 4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di forma- zione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi; Nella ipotesi di cui al punto 2), la contribuzione dovra' essere assolta successivamente, nel caso di mancata concessione dell'intervento della cassa integrazione guada- gni, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sede, 16 dicembre 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Firmato Il Ministro del tesoro Firmato ALLEGATO 3 ART..... ASPETTATIVA (operai) All'operaio non in prova che ne faccia richiesta puo' essere concesso - compatibilmente con le necessita' tecni- co-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 setti- mane consecutive per ragioni di studio o per motivi perso- nali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' ad alcun effetto. L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni. L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni. In tali casi e' consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti. Dichiarazione a verbale Il presente accordo e' integrante dell'accordo per il rinnovo del CCNL 5 luglio 1995. ALLEGATO 5 Cassa Edile di .................................. Si dichiara che l'impresa ............................. con posizione assicurativa INPS n...................... con partita IVA n...................................... e' iscritta a questa Cassa Edile per l'intero anno 1996 (*) ed ha effettuato i versamenti a questa Cassa. IL PRESIDENTE Data........... (*) indicare eventualmente il minore periodo