Trova in INPS

Versione Testuale
970327
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970327
Circolare n. 81
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito
nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione
contributiva nel settore dell'edilizia.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 27 marzo 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 81      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                        PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                     AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                        E PRIMARI MEDICO LEGALI
                        e, per conoscenza,
                     AL PRESIDENTE
                     AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                     AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                        DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                        AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                        CASSE
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
All. 5
OGGETTO:  Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito
          nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione
          contributiva nel settore dell'edilizia.
SOMMARIO:
     1)  D.M.  13.2.1997:  proroga  e  adeguamento  della  ridu-
zione contributiva nel settore dell'edilizia.
     2)   D.M.   16.12.1996:   individuazione  di  altri  eventi
esclusi da contribuzione.
1) D.M. 13.2.1997: proroga ed adeguamento della riduzione
   contributiva.
     Come  gia'  annunciato  con  il  messaggio  n.  30656   del
18.2.1997,  in  attuazione  della  previsione  del  comma  5 del
predetto  articolo  29,  con  D.M.  13.2.1997  (G.U.   042   del
20.2.1997)  che  si  allega,  e'  stata prorogata per il periodo
1  gennaio  1997/31  dicembre  1998  la  riduzione  contributiva
per  gli  operai  del  settore  edilizia  scaduta il 31.12.1996.
La relativa misura e' stata nel  contempo  elevata  a  decorrere
dal  1.1.1997  all'11,50  per  cento  onde  recuperare  il ridi-
mensionamento del  beneficio  conseguente  al  trasferimento  di
aliquote   dalle   aliquote   contributive   delle   prestazioni
temporanee  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  attuato
con il D.M. 21.2.1996.
     Nel  richiamare  anche  le  circolari n. 209 del 27.7.1995,
n. 269  del  30.10.1995,  n.  9  del  18.1.1997,  si  confermano
pertanto  le  istruzioni  di  cui  al  messaggio  stesso  che si
allega alla presente.
     Inoltre, con  riferimento  alla  statuizione  del  comma  3
dell'art.   29,  si  dispone  che  le  Sedi  acquisiscano  dalle
imprese  una  dichiarazione  conforme  allo   schema   allegato,
rilasciata   dalla   competente   Cassa  edile,  attestante  che
nell'anno  solare   precedente   l'impresa   ha   effettuato   i
versamenti   alla   cassa   medesima.  Tale  dichiarazione  deve
essere prodotta entro il  30  settembre  dell'anno  in  corso  e
ripetuta  annualmente  entro  il  30  settembre  dell'anno  suc-
cessivo.
     Nei casi di omessa  denuncia  od  omesso  versamento  delle
somme  dovute  a  tali  Casse  si  applichera'  la  disposizione
dello stesso comma 3.
     Si  informa,  inoltre,  che  sono  in  corso  contatti  per
concordare   l'acquisizione   in   via  automatizzata  dei  dati
inerenti la contribuzione alle predette casse.
2) D.M. 16.12.1996 (G.U. n. 305 del 31.12.1996):
   individuazione di altri eventi sospensivi di attivita'
   che non comportano versamento della contribuzione.
     Il D.M. 16.12.1996 (che  si  allega  nel  testo  integrale)
ha  individuato,  secondo  la  previsione dell'art. 29, comma 1,
altri  eventi  e  situazioni,  non  previste  da  leggi   o   da
contratti,    che    determinano    sospensione   dell'attivita'
lavorativa e  non  comportano  il  versamento  di  contribuzione
virtuale.
     Tali  causali,  che  si  aggiungono  a  quelle gia' contem-
plate, sono le seguenti (1).
1) permessi individuali non retribuiti  nel  limite  massimo  di
40 ore annue;
2) eventuali  anticipazioni  effettuate  dal  datore  di  lavoro
di  somme  corrispondenti  agli  importi  della  cassa  integra-
zione guadagni per i periodi per  i  quali  e'  stata  richiesta
ed in pendenza di istanza di concessione;
3)  periodi  di  assenza  del lavoro per ferie collettive, per i
lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza  per  la  frequenza  di  corsi  di  forma-
zione  professionale  non  retribuiti  dal  datore  di  lavoro e
svolti presso gli  Enti  scuola  edili,  anche  se  indennizzati
dagli Enti medesimi.
     Le   disposizioni   del   decreto   in  argomento,  essendo
attuative   della   fonte   regolatrice   primaria,    esplicano
effetti anche per i pregressi.
     Con  riferimento  alla  fattispecie  della  sospensione  di
attivita' a  seguito  di  presentazione  di  domanda  di  inter-
vento   della   Cassa   integrazione  guadagni  dovranno  essere
osservati i seguenti  criteri.  Le  imprese  in  pendenza  della
domanda   di   CIG   dovranno  provvedere  al  versamento  della
ordinaria  contribuzione   di   previdenza   e   di   assistenza
sociale   -  operando  la  relativa  riduzione  contributiva  ex
art.  29,  comma  2  -  esclusivamente  sulle  somme  erogate  a
titolo  di  retribuzione  nel  corso  del  mese;  si asterranno,
invece, dal versare la contribuzione  per  le  ore  e  le  gior-
nate  per  le  quali  nell'ambito  dello  stesso  mese  e' stata
richiesta  l'integrazione  salariale  con  o  senza   correspon-
sione di anticipazione da parte dell'impresa (2).
     Qualora  la  domanda  di  CIG  venga respinta, l'impresa in
base al D.M.  al  16.12.1996  dovra'  provvedere  al  versamento
della   contribuzione   "virtuale"   commisurata   alla   intera
retribuzione per i  giorni  o  le  ore  di  sospensione  cui  si
riferisce la domande di CIG (3).
     A  tal  fine  dovra'  essere  adottata  la  procedura delle
regolarizzazioni contributive  (DM  10  V).  La  regolarizzazio-
ne,   se  espletata,  entro  il  20  del  mese  successivo  alla
notifica  del  provvedimento  di  reiezione  della  domanda   di
CIG, non comporta aggravio di oneri accessori.
     Per   le   situazioni  pregresse  verificatesi  successiva-
mente al 1.7.1995,  la  regolarizzazione  dovra'  essere  effet-
tuata  entro  il  giorno  20  del terzo mese successivo a quello
di emanazione  della  presente  circolare  con  pagamento  degli
interressi  al  tasso  legale  del  5  per  cento. Per i casi di
provvedimenti  di  reiezione  intervenuti  sino  al  31.12.1996,
l'interesse sara' calcolato dal 21 gennaio 1997.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                              TRIZZINO
(1) Si rende noto che alle causali gia' indicate nelle
    circolari citate nel testo che danno luogo all'esonero
    della contribuzione virtuale, si aggiunge anche
    l'aspettativa degli operai edili dell'industria
    regolamentata con effetto dall'1.7.1995 con accordo
    sottoscritto tra ANCE, INTERSIND, FENEAL-UIL,
    FILCA-CISL, FILLEA-CGIL costituente parte integrante
    dell'accordo per il rinnovo del CCNL 5.7.1995.
    Si trasmette, in allegato, il testo dell'accordo.
(2) Ove le imprese corrispondano, invece, somme a titolo di
    retribuzione aggiuntiva della integrazione salariale in
    pendenza di domanda CIG, queste vanno sottoposte a
    contribuzione alla ordinaria scadenza.
(3) Qualora a seguito di contenzioso venga riconosciuto il
    diritto alla integrazione salariale la contribuzione
    versata sara' ammessa a rimborso.
                                   ALLEGATO 1
IL  MINISTRO  DEL  LAVORO  E  DELLA  PREVIDENZA  SOCIALE di con-
certo  con  IL  MINISTRO  DEL  TESORO  e  con  IL  MINISTRO  DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
     Visto  l'art.  29,  comma  1,  del  decreto legge 23 giugno
1995, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1995,  n.  341,  che  stabilisce  che i datori di lavoro
esercenti attivita' edile  sono  tenuti  a  versare  la  contri-
buzione    previdenziale    ed   assistenziale   sull'imponibile
determinato  dalle  ore  previste   dai   contratti   collettivi
nazionali,   con   esclusione   delle   assenze  indicate  dallo
stesso comma 1;
     Visto il decreto ministeriale  16  dicembre  1996,  emanato
ai  sensi  del  citato  comma  1,  con il quale sono state indi-
viduate ulteriori esclusioni dall'imponibile contributivo;
     Visto  il  successivo   comma   2,   che   stabilisce   che
sull'ammontare  di  dette  contribuzioni,  diverse  da quelle di
pertinenza del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dovute
all'Istituto    nazionale    della    previdenza    sociale   ed
all'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione   contro    gli
infortuni  sul  lavoro,  per  gli  operai occupati con orario di
40 ore settimanali, si applica fino  al  31  dicembre  1996  una
riduzione del 9,50 per cento;
     Visto  il  comma  5  dello  stesso articolo 29, che prevede
che il Governo proceda ad  una  verifica  degli  effetti  deter-
minati  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  al  fine  di
valutare la possibilita'  che,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro   e   della   previdenza   sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del  tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,   sia   confermata   o   rideterminata  la  riduzione
contributiva di cui al comma 2;
     Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1996  con   il
quale,  presso  il  Ministero  del  lavoro,  e' stata costituita
una  Commissione  composta  da  rappresentanti  degli   Istituti
previdenziali  e  delle  organizzazioni  sindacali  datoriali  e
dei  lavoratori,  oltreche'  da  funzionari  del  Ministero  del
lavoro,  con  il  compito  di fornire elementi utili al Ministro
per la verifica di cui trattasi;
     Considerato  che,  dalle  indagini  svolte  dalla   Commis-
sione  nel  settore  edile,  e'  emerso  un aumento della retri-
buzione  imponibile  e  delle   ore   denunciate   per   singolo
operaio, pur in presenza di una crisi settoriale;
     Ritenuto  pertanto  opportuno  confermare  tale riduzione e
che, per mantenere la  stessa  entita'  del  beneficio  inizial-
mente  previsto  dalla  legge  per  i  datori di lavoro, a causa
del  trasferimento  operato  con  D.M.  2   febbraio   1996   di
aliquote   contributive  provenienti  dalle  prestazioni  tempo-
ranee  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  la   stessa
deve essere elevata alla misura dell'11,50 per cento;
     Ritenuto,   inoltre,   che   il   periodo  sufficiente  per
valutare  gli  effetti  sull'andamento  delle  contribuzioni  di
detta riduzione puo' valutarsi in un biennio;
     Considerata la necessita' di provvedere;
                         d e c r e t a
     Ai sensi del comma 5  dell'articolo  29  del  decreto-legge
23  giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, la  riduzione  prevista  dal  comma
2  dello  stesso  articolo  29  e'  confermata  ed  elevata alla
misura dell'11,50 per cento per il  periodo  1  gennaio  1997/31
dicembre 1998;
     Il   presente   decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana.
Sede, 13 febbraio 1997
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Firmato
Il Ministro del tesoro        Il Ministro del bilancio
Firmato                       e della programmazione
                              economica
                              Firmato
                                        ALLEGATO 2
Il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
di concerto con Il Ministro del Tesoro
     Visto l'articolo 29  del  decreto  legge  23  giugno  1995,
n.  244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, che, al  comma  1  recita:  "i  datori  di  lavoro
esercenti  attivita'  edile,  anche  se  in  economia,  operanti
sul territorio nazionale, individuati  dai  codici  ISTAT  1991,
dal  45.1    al  45.45.2,  sono tenuti ad assolvere la contribu-
zione previdenziale ed  assistenziale  su  di  una  retribuzione
commisurata  ad  un  numero  di  ore  settimanali  non inferiore
all'orario  di  lavoro  normale  stabilito  dai  contratti  col-
lettivi   nazionali  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali
piu'  rappresentative  su  base   nazionale   e   dai   relativi
contratti    integrativi   territoriali   di   attuazione,   con
esclusione delle  assenze  per  malattia,  infortuni,  scioperi,
sospensione    o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa   con
intervento  della  cassa   integrazione   guadagni,   di   altri
eventi  indennizzati  e  degli  eventi  per  i  quali il tratta-
mento economico e' assolto  mediante  accantonamento  presso  le
casse  edili.  Altri  eventi  potranno  essere  individuati  con
decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sentite le organiz-
zazioni predette";
     Considerata  la  necessita'  di  individuare  con   decreto
gli  altri  eventi  che  comportano  la  esclusione dall'obbligo
di assolvere la  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale
su   di  una  retribuzione  commisurata  ad  un  numero  di  ore
settimanali  non  inferiore   all'orario   di   lavoro   normale
stabilito  dai  contratti  indicati  nel  citato  articolo,   in
aggiunta agli eventi ivi previsti;
     Ritenuto   che   detti   eventi   possono  individuarsi  in
quelle sospensioni  dell'attivita'  lavorativa  non  comportanti
obbligo  di  retribuzione  e  non  previste  da  leggi o da con-
tratti,  ed  inoltre  nelle  particolari   situazioni   che   si
verificano   in   pendenza  di  istanza  di  cassa  integrazione
guadagni  e  durante  la   chiusura   dell'azienda   per   ferie
collettive,   ferme  restando  le  esclusioni  che  derivano  da
leggi e da contratti;
     Sentite  le  organizzazioni  sindacali  datoriali   e   dei
lavoratori piu' rappresentative su base nazionale;
                          d e c r e t a
     Oltre  alle  esclusioni  previste  dall'articolo  29, comma
1,  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,   convertito
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  sono  da  escludere  i
seguenti eventi:
1) permessi individuali non retribuiti  nel  limite  massimo  di
40 ore annue;
2)  eventuali  anticipazioni  effettuate  dal  datore  di lavoro
di  somme  corrispondenti  agli  importi  della  cassa  integra-
zione  guadagni  per  i  periodi  per i quali e' stata richiesta
ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per  ferie  collettive,  per  i
lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza  per  la  frequenza  di  corsi  di  forma-
zione  professionale  non  retribuiti  dal  datore  di  lavoro e
svolti presso gli  Enti  scuola  edili,  anche  se  indennizzati
dagli Enti medesimi;
     Nella   ipotesi  di  cui  al  punto  2),  la  contribuzione
dovra' essere  assolta  successivamente,  nel  caso  di  mancata
concessione  dell'intervento  della  cassa  integrazione  guada-
gni, fatta  salva  l'avvenuta  integrazione  della  quota  della
retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro.
     Il   presente   decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sede, 16 dicembre 1996
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                              Firmato
Il Ministro del tesoro
Firmato
                                        ALLEGATO 3
                           ART.....
                    ASPETTATIVA (operai)
     All'operaio  non  in  prova  che  ne  faccia richiesta puo'
essere concesso  -  compatibilmente  con  le  necessita'  tecni-
co-organizzative  dell'azienda  e  per  una  sola volta all'anno
- un periodo di aspettativa della  durata  minima  di  4  setti-
mane  consecutive  per  ragioni  di  studio  o per motivi perso-
nali  o  familiari,  senza  retribuzione  e   senza   decorrenza
dell'anzianita' ad alcun effetto.
     L'aspettativa  deve  essere  richiesta  per iscritto con la
specificazione delle motivazioni.
     L'impresa deve portare  per  iscritto  a  conoscenza  della
Cassa  Edile  il  periodo  di aspettativa concesso e le relative
motivazioni.
     In tali casi e' consentita, ai  sensi  dell'art.  23  della
legge  28  febbraio  1987,  n. 56, l'assunzione di personale con
contratto  a  tempo  determinato  per  sostituire  i  lavoratori
assenti.
Dichiarazione a verbale
Il   presente   accordo   e'   integrante  dell'accordo  per  il
rinnovo del CCNL 5 luglio 1995.
                                             ALLEGATO 5
     Cassa Edile di ..................................
Si dichiara che l'impresa .............................
con posizione assicurativa INPS n......................
con partita IVA n......................................
e' iscritta a questa Cassa Edile  per  l'intero  anno  1996  (*)
ed ha effettuato i versamenti a questa Cassa.
                                   IL PRESIDENTE
Data...........
(*) indicare eventualmente il minore periodo