Trova in INPS

Versione Testuale
970120
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970118
Circolare n. 9
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI
     e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Casse Edili. Art.29, commi 3 e 6 del
D.L.23.6.95,n.244 convertito dalla legge 8 agosto
1995,n.341. Decorrenza dell'obbligo contributivo. Riflessi
sugli sgravi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione
degli oneri sociali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 18 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 9         AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI
                          PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                          LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI
                            e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                       CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                       AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                       CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                       PROVINCIALI
OGGETTO: Casse Edili. Art.29, commi 3 e 6 del
D.L.23.6.95,n.244 convertito dalla legge 8 agosto
1995,n.341. Decorrenza dell'obbligo contributivo. Riflessi
sugli sgravi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione
degli oneri sociali.
                          00000000
     Con messaggio n. 05332 del 3.12.1994, emanato succes-
sivamente alla circ. n. 293 dell'8 novembre 1994, nel
recepire l'intervento del Ministero del lavoro e della
Previdenza sociale di cui alla lettera n. 6PS/51609 del
30.11.94, in merito alle conseguenze derivanti, ai datori di
lavoro esercenti attivita edili anche se in economia ope-
ranti sul territorio nazionale, dalla mancata osservanza
dell'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, le Sedi erano
state invitate a soprassedere  agli eventuali recuperi delle
agevolazioni contributive per sgravi per il Mezzogiorno e
per fiscalizzazione degli oneri sociali, per le inadempienze
verificatesi, a tale titolo, per periodi anteriori al 1
novembre 1994.
     L'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 di con-
versione del D.L.23.6.95, n. 244, nel dettare disposizioni
in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia,
stabilisce ai commi 3 e 6 che la decadenza dal beneficio
degli sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali - nei
casi di omessa denuncia  o omesso versamento alle Casse
edili medesime delle contribuzioni e degli accantonamenti
dovuti, ai sensi di legge, dalle aziende del settore - operi
con effetto dal 1.7.1995.
     Con circ. n. 209 del 27 luglio 1995 sono state fornite
le prime istruzioni, con riferimento all'adempimento
dell'obbligo contrattualmente previsto da parte dei datori
di lavoro, con decorrenza dalla predetta data.
     Per quanto riguarda i periodi anteriori al 1.7.1995, il
Ministero del lavoro con lettera n. 6/PS51089 del 24 giugno
1996 a scioglimento della riserva di cui alla richiamata
nota del 30.11.94, ha fatto presente che, con l'entrata in
vigore della legge n. 341/95, le controversie sugli effetti
della mancata iscrizione alle Casse Edili e del versamento
alle medesime degli accantonamenti e dei contributi previsti
in favore dei lavoratori dipendenti, devono intendersi
definitivamente cessate e, di conseguenza, anche le azioni
di recupero gia intraprese.
     Come precisato nella citata circolare n. 293
dell'8.11.1994, resta, peraltro, ferma la condizione che le
aziende abbiano adempiuto al di fuori del sistema delle
Casse Edili, agli istituti contrattuali delle ferie,
gratifiche e riposi annui ed ai relativi obblighi della
contribuzione previdenziale ed assistenziale.
     Le somme comunque versate, a seguito della perdita di
sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri
sociali per i periodi precedenti al 1 luglio 1995 dalle
aziende del settore, potranno essere rimborsate a domanda
delle medesime secondo le procedure previste per le rego-
larizzazioni contributive.
     Si fa presente che questa Direzione Generale provvedera
a restituire i ricorsi giacenti presso la stessa vertenti
sulla materia in argomento i quali, analogamente a quelli
eventualmente ancora in giacenza presso le Sedi, dovranno
essere definiti d'ufficio dalle medesime, tenendo presente
l'orientamento da ultimo espresso dal citato Dicastero.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO