970120 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970118 Circolare n. 9 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Casse Edili. Art.29, commi 3 e 6 del D.L.23.6.95,n.244 convertito dalla legge 8 agosto 1995,n.341. Decorrenza dell'obbligo contributivo. Riflessi sugli sgravi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 18 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 9 AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Casse Edili. Art.29, commi 3 e 6 del D.L.23.6.95,n.244 convertito dalla legge 8 agosto 1995,n.341. Decorrenza dell'obbligo contributivo. Riflessi sugli sgravi per il Mezzogiorno e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. 00000000 Con messaggio n. 05332 del 3.12.1994, emanato succes- sivamente alla circ. n. 293 dell'8 novembre 1994, nel recepire l'intervento del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale di cui alla lettera n. 6PS/51609 del 30.11.94, in merito alle conseguenze derivanti, ai datori di lavoro esercenti attivita edili anche se in economia ope- ranti sul territorio nazionale, dalla mancata osservanza dell'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, le Sedi erano state invitate a soprassedere agli eventuali recuperi delle agevolazioni contributive per sgravi per il Mezzogiorno e per fiscalizzazione degli oneri sociali, per le inadempienze verificatesi, a tale titolo, per periodi anteriori al 1 novembre 1994. L'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 di con- versione del D.L.23.6.95, n. 244, nel dettare disposizioni in materia di contribuzione nel settore dell'edilizia, stabilisce ai commi 3 e 6 che la decadenza dal beneficio degli sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali - nei casi di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili medesime delle contribuzioni e degli accantonamenti dovuti, ai sensi di legge, dalle aziende del settore - operi con effetto dal 1.7.1995. Con circ. n. 209 del 27 luglio 1995 sono state fornite le prime istruzioni, con riferimento all'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto da parte dei datori di lavoro, con decorrenza dalla predetta data. Per quanto riguarda i periodi anteriori al 1.7.1995, il Ministero del lavoro con lettera n. 6/PS51089 del 24 giugno 1996 a scioglimento della riserva di cui alla richiamata nota del 30.11.94, ha fatto presente che, con l'entrata in vigore della legge n. 341/95, le controversie sugli effetti della mancata iscrizione alle Casse Edili e del versamento alle medesime degli accantonamenti e dei contributi previsti in favore dei lavoratori dipendenti, devono intendersi definitivamente cessate e, di conseguenza, anche le azioni di recupero gia intraprese. Come precisato nella citata circolare n. 293 dell'8.11.1994, resta, peraltro, ferma la condizione che le aziende abbiano adempiuto al di fuori del sistema delle Casse Edili, agli istituti contrattuali delle ferie, gratifiche e riposi annui ed ai relativi obblighi della contribuzione previdenziale ed assistenziale. Le somme comunque versate, a seguito della perdita di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali per i periodi precedenti al 1 luglio 1995 dalle aziende del settore, potranno essere rimborsate a domanda delle medesime secondo le procedure previste per le rego- larizzazioni contributive. Si fa presente che questa Direzione Generale provvedera a restituire i ricorsi giacenti presso la stessa vertenti sulla materia in argomento i quali, analogamente a quelli eventualmente ancora in giacenza presso le Sedi, dovranno essere definiti d'ufficio dalle medesime, tenendo presente l'orientamento da ultimo espresso dal citato Dicastero. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO